Dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze
Il giardino delle rimembranze (chiamato in Gran Bretagna ‘garden of remembrance’ e in Francia ‘jardin du souvenir‘) è innovazione relativamente recente in Italia. In esso si disperdono le ceneri di chi lo vuole, all’interno del cimitero.
Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri, per inerzia (silenzio del de cuius e inazione degli aventi titolo), possono solo esser sversate nel cinerario comune.
Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un’area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati). L’accesso deve esser opportunamente regolato, magari con sentieri ed appositi camminamenti, per evitare che il visitatori, accidentalmente camminino sulle ceneri o siano da esse travolti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.
Un esempio italiano può essere visionato al seguente link:
Differisce dal cinerario comune in quanto, in quest’ultimo, la dispersione delle ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto, non permettendone una reale sparpagliamento in natura (in genere coincide con l’ossario comune ed ha la forma di una cripta o un pozzo, a volte, invece, è un tubo interrato o ancora un blocco murario, anche epigeo, cioè collocato in superficie rispetto al piano di calpestio).
Al momento solo alcune regioni lo prevedono (quelle che hanno emanato legislazioni specifiche in materia di cremazione).
X Anna,
piccola premessa storica: Talora, si considerano le “fosse comuni” come un segno di barbarie. Questo perche’ certe pratiche erano ben diffuse nel passato, tanto che, cessate queste modalità di sepoltura, il termine e’, qui o la’, rimasto per indicare ben altro, ad es. le cripite epigee in cui collocare i feretri.
All’origine, il termine si riferiva ad un sistema di “smaltimento cadaveri” che vedeva l’utilizzo di vani, cripte e simili, con un’unica apertura in alto, in cui venivano riversati i corpi (senza feretro, riutilizzabile per altre occasioni) l’uno sopra l’altro, per cui i processi trasformativi erano un po’ … promiscui.
Si tratta di una prassi utilizzata anche all’inerno di chiese e che ha, in larga parte, costituito la ratio per cui il console (non aveva ancora dato l’esame da imperatore) Napoleone ha emanato un decreto il 23 pratile XIII (= 12 giugno 1804 e.V.: è il famosissimo Editto di Saint Cloud, il primo corpus normativo di polizia mortuaria dell’evo moderno.
L’Art. 70 DPR 10 settembre 1990 n. 285 riproduce perfettamente lo spirito di questa norma vietando le inumazioni massive di più defunti in un’unica fossa, la sepolture in terra debbono pertanto esser SEMPRE individuali ed individuabili, attraverso apposito cippo identificativo.
La ringrazio molto per questa precisazione, dalla quale mi sembra di capire che con questo nuovo atto normativo dell’ottobre 2013 il Comune di Firenze si e’di fatto scostato dalla legge della regione Toscana (che accettava l’inumazione delle ceneri in urne biodegradabili con lenta dispersione nel terreno), richiedendo che le urne siano invece fatte in materiale resistente, anti-dispersione ceneri,in modo che anziche’ venire disperse nella terra restino conservate all’interno urna. Quindi quello che capisco e’ che nel comune di Firenze rimarrebbe la possibilita’ di inumare le ceneri, ma solo se contenute in urne che non si disgregano (tipo metallo). Rimane pero’ tutta da interpretare (per me) la dicitura ‘fatta salva l’individualita’ dell’inumazione’ nel riferimento ai termini art. 74 decreto Presidente Repubblica 10/9/1990 n.285 ; forse questa dicitura lascia uno spiraglio sull’urna biologica con dispersione graduale delle ceneri nel terreno, ma non e’ cosi’ facile da capire Grazie ancora comunque per tutte le indicazioni che mi ha fornito!
X Anna,
Art. 16 comma 2 del vigente Regolamento Municipale di POLIZIA MORTUARIA approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 28 ottobre 2013 – Comune di Firenze.
[…omissis…] – Qualora sia richiesta l’inumazione dell’urna cineraria, fatta salva
l’individualità dell’inumazione nei termini di cui all’articolo 74 decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata
urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista
inumazione, al fine di consentire la conservazione dell’urna senza alterazioni
tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.
Molte grazie, con tantissimo ritardo, per la risposta alla mia domanda (avevo perso il filo col sito) che sono riuscita infine a recuperare e leggere. La vicenda delle inumazioni delle urne nel Giardino della Rimembranza del cimitero di Trespiano (Firenze) ha nel frattempo avuto alcune svolte. Nel senso che, dopo avere ricevuto risposte contrastanti dagli impiegati dell’ufficio del cimitero (uno parlava dell’obbligatorieta’, ora, di interrare le ceneri dentro una cassetta di zinco anziche’ nell’ urna biodegradabile / mentre un altro sosteneva che le inumazioni delle urne ora fossero vietate del tutto), mi sono rivolta tramite la SOCREM all’anagrafe di Trespiano, dove hanno spiegato che il Giardino della Rimembranza sta per venire ‘risistemato’ con una specie di cancellata che impedisca ai cinghiali (!!!!) che ogni tanto girano li’ di notte in campagna di entrare dentro a razzolare (!!!). Confermavano comunque che di cassette di zinco non se ne parla e che restano le urne biologiche agibili per l’animazione. Detto tutto questo, mi chiedo come si fa a recuperare l’eventuale ‘novellamento’ del regolamento fatto dal comune di Firenze, se nemmeno lei, efficiente ed informato, e’ riuscito a trovarlo diventa veramente una grande fatica e un grande quiz. Se nel frattempo avesse trovato l’informazione, me la passi per favore cosi’ mi rilasso (!). Grazie mille ancora per la sua disponibilita’ e attenzione.
X Anna,
Comune di Firenze ‘nevvero?
La Legge, tanto per cambiare, è ambigua.
l’inumazione delle urne cinerarie pone un problema interpretativo di fondo: essa si configura o meno come una velata forma di naturale dispersione delle ceneri a diretto contatto con la nuda terra, oppure debbono prevalere gli elementi di conservazione? La questione non è di poco conto e le Regioni che hanno legiferato in materia di cremazione e dei suoi istituti corollario, come appunto affido delle urne o sversamento delle ceneri sono addivenute a risultati diversi e spesso tra loro contrastanti.
A livello nazionale, almeno, i riferimenti normativi sono i seguenti:
1) Ex Art. 75 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 qualsiasi contenitore funebre sia destinato all’inumazione, cioè all’interro, deve esser formato da materiale assolutamente biodegradabile, proprio perché possa gradualmente disfarsi sotto l’azione degli agenti atmosferici.
2) Ai sensi del combinato disposto tra il paragrafo 14 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 e il D.M. 1 luglio 2002 l’urna cineraria deve esser realizzata in materiale resistente ed infrangibile, così da impedire accidentali fuoriuscite delle ceneri, in quando la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile sulla base dell’inequivocabile volontà del defunto costituisce pur sempre reato ex Art. 411 Comma 1 Cod. Penale.
3) La Legge Statale n. 130/2001 ammette l’inumazione delle urne, senza però, specificare i requisiti strutturale delle stesse.
Ora la Lombardia, ad esempio, vieta l’inumazione delle urne per questa ragione sostanziale: se l’urna è biodegradabile si otterrà, de facto, nel tempo un risultato assimilabile alla dispersione delle ceneri, siccome l’urna stessa si distruggerà lentamente liberando le ceneri, custodite al suo interno, a diretto contatto con le zolle di terra e la dispersione, come visto prima, per non integrare fattispecie criminosa dovrebbe, per sempre, esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile.
L’Art 3 della Legge Regionale Toscana n.29/2004 interviene sulla querelle e consente, invece, l’inumazione delle urne, purché quest’ultime siano costruite in modo da risultare biodegradabili, secondo lo spirito dell’Art. 75 comma 1 DPR n. 285/1990, quindi, implicitamente accede alla tesi dell’inumazione delle ceneri come loro lenta ed indiretta dispersione.
A Questo indirizzo ermeneutico ed attuativo della Legge n.130/2001 si conforma anche il Comune di Firenze (e non potrebbe esser altrimenti dato il principio di gerarchia tra le fonti dell’Ordinamento Giuridico) con il proprio regolamento su cremazione e successiva destinazione delle ceneri il cui Art. 4 comma 1 Lett) B dispone testualmente:
1. l’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.
2. la durata dell’inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l’urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
5. l ’urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura
Il Comune di Firenze, però, ha recentemente novellato il proprio regolamento comunale di polizia mortuaria, ho controllato sul sito ufficiale, ma del nuovo atto normativo non v’è ancora nessuna traccia. Dubito fortemente, ma non posso al momento escludere che il nuovo regolamento municipale abbia mutato (ma ne avrebbe, poi, la titolarità?) quest’orientamento, tra l’altro stabilito con Legge Regionale.
Vorrei sapere per favore se c’e’ ora in attuazione un nuovo regolamento per quello che riguarda le inumazioni delle urne nel Giardino delle Rimembranze di Trespiano. Li’ infatti avevo inumato nel terreno l’urna con le ceneri di una parente quattro anni fa, scegliendo la forma appunto a dispersione lenta nella terra. Pero’ stamattina un addetto mi ha informato che, secondo questo nuovo regolamento, per le urne messe nel terreno non sara’ piu’ possibile il sistema a dispersione lenta nella terra, perche’ dovranno essere chiuse in cassetta di zinco, e il permesso sul terreno rinnovato ogni 5 anni pagando la tassa all’ufficio cimiteriale. Resta invece immutata la possibilita’ di disperdere in aria le ceneri vicino alcuni alberelli del Giardinetto in questione. Gradirei conferma e precisazioni eventuali, molte grazie.
Il problema ermeneutico rilevato è reale, la norma è davvero di ambigua interpretazione
La questione, pertanto, è effettivamente controversa., perchè la stessa Legge statale 30 marzo 2001 n. 130 ragiona genericamente di “rispetto della volontà del defunto.
Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la modalità scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius.
Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale, ed è per questa ragione che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, al punto da spingersi, secondo alcuni giuristi almeno, a sancire la dispersione delle ceneri in natura come di sola ed unica eleggibilità da parte del de cuius stesso, senza possibilità di surroga o rappresentazione da parte di soggetti terzi.
Per l’affidamento, invece, non vi è il timore (almeno in genere) di violazione dell’ art. 411 Codice Penale.
La Regione Sardegna, per rendere effettiva la Legge n. 130/2001 ni suoi istituti più innovativi come, appunto, la dispersione delle ceneri in natura, ha fatto ricorso ad una tecnica legislativa già sperimentata dall’Emilia-Romagna: in pratica si “copia” nel proprio ordinamento locale la norma statale, operando un rinvio ai soggetti istituzionali da quest’ultima individuati per tutto il procedimento autorizzatorio.
Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna (altre Regioni, invece, cavillando su quest’aspetto, sono addivenute a conclusioni diametralmente opposte) tenendo conto che la normativa nazionale non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, ritiene valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”
Non ci resta che aspettare indicazioni chiarificatrici da parte della Regione Sardegna.
Ciao, per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, la legge regionale sardegna n° 4 del 22/02/2012 all’articolo 4 comma 2 dice testualmente: “l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”
Questo vuol dire che in mnancanza di scritti testamentari del decuius il familiare più prossimo può manifestare la volontà di dispersione delle ceneri?
Buongiorno, nel comune di Cesano Maderno abbiamo installato nel giardino delle rimembranze una fontana dedicata alla dispersione delle ceneri, dicono molto bella, e premiata dalla sefit.
saluti
Si consiglia, preliminarmente la consultazione di questi 2 links:
1) https://www.funerali.org/?p=301
2) https://www.funerali.org/?p=1139
Il dispersoio (diverso, concettualmente, dal cinerario comune dove le ceneri non sono disperse, ma conservate cumulativamente ed in modo promiscuo) non ha carattere di opera a rilevanza igienico-sanitaria, essendo le ceneri un materiale neutro.
Per la dispersione delle ceneri la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdono migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare un carico (se ricordo bene) di 0,7 Kg. per mq./anno, ma la raccomandazione è per evitare di bruciare il terreno erboso. Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.
Buongiorno.
Le pongo una domanda in merito alla realizzazione del “Giardino delle rimembranze” all’interno del cimitero comunale in quanto alcuni cittadini ne hanno chiesto la creazione per spargere in futuro le proprie ceneri.
Leggendo sia la L.R. Veneto n. 18/2010 (art. 50, comma 1, lettera a) che la Legge n. 130/2001 (art. 3, comma 1, lettera c), si riscontra che è autorizzata/consentita la dispersione delle ceneri in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri senza però specificare come e che caratteristiche devono avere le suddette aree.
Si chiede pertanto cortesemente se ci sono precise disposizioni legislative o indirizzi operativi da attuare per la realizzazione delle suddette aree all’interno dei cimiteri.
Ho visto nel Vs. sito le foto dei “giardini del ricordo” realizzati nei cimiteri di Arco (TN), Milano e Bologna e chiedo se ci sono Comuni in Veneto che hanno già realizzato i suddetti giardini all’interno del perimetro cimiteriale.
Grazie mille e buona giornata.
Grazie mille per il chiarimento!
La dispersione delle ceneri in natura può avvenire solo ed esclusivamente su preciso atto di disposizione post mortem formulato dal de cuius attraverso le forme giuridiche in cui si manifesta la volontà di un soggetto per il tempo successivo alla sua morte.
La volontà di dispersione non è surrogabile da terzi ed è un potere che spetta unicamente al de cuius.
Per la dispersione delle ceneri, serve un’ atto scritto da parte del de cuius, o è sufficiente la manifestazione di volontà da parte dei parenti più stretti?