La pratica funeraria della cremazione e le persone non aventi cittadinanza italiana (stranieri) – 2/2

Da questi due esempi (riportati nella 1^ parte) si può notare come nel primo caso (commorienza) vi sia una scelta per un rinvio alla legge che regola il rapporto, non a quello della legge nazionale, mentre nel secondo caso (capacità di agire) vi è il rinvio alla legge nazionale della persona, pur se con alcune salvaguardie.

Per “legge nazionale” si intende la legge dello Stato di cui la persona ha la cittadinanza, mentre, quando si dice “Stato” ci si riferisce ad entità che hanno personalità di diritto internazionale e che, generalmente (ma vi sono, come spesso accade, plurime eccezioni …), esercitano la sovranità su di un territorio e su di una popolazione. Non va dimenticato come vi siano “stati” (non nella definizione appena data, ma quella storicamente auto-attribuitasi) che non hanno personalità di diritto internazionale, ma che, per l’ordinamento interno, esercitano competenze legislative (o, in via più generale, normative) in materie che, altrove, sono nella competenza dello Stato (e.g.: diritto al nome, matrimonio, altri diritti della persona, fino alle modalità di trattamento post mortem dei corpi, ecc.). Altrove, vi sono Stati al cui interno, oltre che ordinamenti plurilegislativi, sono presenti “statuti personali”, cioè regolazioni differenziate in ragione dell’appartenenza alla popolazione ad un determinato gruppo, area di abitazione, a volte culto professato, ecc., con la conseguenza che, in questi casi, una persona è soggetta a leggi distinte a seconda delle diverse situazioni.

Queste premesse (scusandoci della loro approssimazione) conducono a riprendere le questioni abbozzate all’inizio, cioè l’accesso alla cremazione, così come alle diverse “destinazioni” delle ceneri derivantine. Dal momento che si sta parlando, come visto, di esercizio di diritti della personalità, la “scelta” (leggi: manifestazione della volontà alla cremazione, nonché alla eventuale dispersione delle ceneri, fino agli atti dispositivi di destinazioni delle urne cinerarie previste dall’ordinamento giuridico italiano) in proposito, non può che essere se non regolata che dalla legge nazionale della persona (o, delle persone) caso per caso interessate, come previsto dall’’art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218 e s.m., che si riporta: “Art. 24. (Diritti della personalità)
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti
”.
Conseguentemente, si apre la questione della prova dei contenuti della legge nazionale applicabile, che non può che discendere da una documentazione proveniente dalle autorità competente dello Stato la cui legge nazionale sia applicabile da cui risultino che, per una tale legge nazionale, (i) l’accesso alla cremazione è legittimo (non mancano Stati in cui questa pratica sia vietata, a volte costituente reato variamente sanzionato), le (ii) condizioni e le (iii) modalità per accedervi, le (iv) modalità, e (v) le procedure, per le successive (vi) “destinazioni” delle ceneri, che potrebbero essere (vi.a) la dispersione delle ceneri (e, in tal caso, quando collegatovi, come i luoghi, le modalità di esecuzione, i luoghi in cui sia consentita/non consentita, ecc.), (vi.b) la tumulazione delle urne cinerarie e loro (vi.b.1) “luoghi”, (vi.c) l’interramento (con le sue due variabili (conservativo/dispersivo), oppure (vi.d) l’affidamento dell’urna (e, in tali casi, a quali soggetti, con quali modalità, per quali durate, ecc.), nonché altri eventuali aspetti che possano rilevare.
Questa documentazione non è una qualche autorizzazione, nulla osta o simili denominazioni, ma semplicemente una forma di prova scritta, documentale, di quanto possa aversi nel rispetto della legge nazionale applicabile.
Ovviamente, tale documentazione deve rispondere ai requisiti per essere fatta valere in Italia (legalizzazione, apostille (Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva con L. 20 dicembre 1966, n. 1253), esenzioni da queste formalità per effetto di convenzioni, trattati, accordi, ecc.).

A questo punto può sorgere un altro aspetto da dover considerare nel caso in cui una persona interessata (o, le persone interessate) si trovino in condizione di pluripolidia, situazione i cui rimedi si estendono anche interessata alle situazioni in cui vi siano ordinamenti plurilegislativi, agli apolidi ed ai rifugiati, rimedi individuabili negli artt. 18 e 19 l. 31 maggio 1995, n. 218, che altrettanto si riportano: “Art. 18. (Ordinamenti plurilegislativi)
1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19. (Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze)
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto.
Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale
”. Il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma li si omettono ritenendoli eccedenti.

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Sereno Scolaro

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