Vendita di tombe tra privati

Ci è pervenuto il quesito seguente:

Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?

I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?

No, la risposta è negativa.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).AAAA0049

Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:

· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione

· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.AAAA0028

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.

L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.

In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.

Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.

Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:

Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.

Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro  o speculazione

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Carlo Ballotta

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210 thoughts on “Vendita di tombe tra privati

  1. Gentile Sig. Carlo
    mi permetto di inviarle gli ultimi aggiornamenti.
    Ho scritto all’URP del cimitero Verano di Roma il quale mi ha subito risposto – per telefono !nulla scritto – dicendo che noi eredi dobbiamo solo firmare un foglio per autorizzare la zia alla quale soltanto spetta provvedere all’eventuale estumulazione dei suoi genitori ivi sepolti ,ridurli ( scusate) e poi risistemarli lì .
    Può metterci delle salme anche cremate ( scusate di nuovo).
    Non so se un’operazione del genere si può fare solo se simultanea, cioè da una parte si procede ad estumare i nonni e dall’altra si procede ad utilizzare il fornetto per altri familiari, che ovviamente debbono essere deceduti.-
    Cosa mi dice?
    Grazie per il suo illuminato parere.

  2. X Franco,

    “Come vorrei…che fosse possibile!” Giusto per non citare la nuova canzone di Vasco; e invece no!

    in estrema sintesi: La possibilità da Lei ventilata non è ammissibile ed ogni atto in questa direzione sarebbe nullo di diritto.

    La Legge, infatti, proibisce il…”cortocircuito” della cessione dei titoli di sepoltura tra privato e privato. I sepolcri, ed i diritti su di essi insistenti, infatti, sono extra commercium.

    Il Legislatore, in effetti, vede con diffidenza la libera circolazione dei diritti d’uso sui manufatti sepolcrali, anzi pare proprio volerla impedire con diverse norme con le quali statuisce:

    La demanialità delle aree cimiteriali e, quindi, dei sepolcri in essa edificati (Art. 823 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile.

    il rapporto tra concessionario e comune, quale ente concedente, che appunto si configura come una CONCESSIONE amministrativa (è quasi tautologico, ma giova ripetere questo concetto!) e non come un diritto di proprietà liberamente trasferibile. (Capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990).

    Il divieto di lucro e speculazione sulle concessioni cimiteriali (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990).

    L’abrogazione esplicita di tutte le vecchie disposizioni (Art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942) che avrebbero permesso la trasmissione per atti negoziali a contenuto privatistico dello Jus Sepulchri, ora divenute incompatibili con il nuovo ordinamento di polizia mortuaria introdotto con l’avvento del DPR n.803/1975 e ripreso, quasi in toto, dall’odierno e vigente DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    La personalità e familiarità dello Jus Sepulchri che si trasmette unicamente jure sanguinis o, a certe condizioni anche jure haereditatis, ma mai per acta inter vivos, men che meno a contenuto patrimoniale.

    L’unica soluzione esperibile e LEGALE è la retrocessione al Comune della tomba liberatasi a seguito dell’estumulazione, essa, attraverso la rinuncia (= atto unilaterale ed irreversibile) dei precedenti titolari, rientrerà in possesso del comune che potrà, quindi, riassegnarla con una nuova concessione, in base a modalità e procedure dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Lei pertanto può solo candidarsi presso l’Ufficio Di Polizia Mortuaria del Suo Comune a divenire, magari attraverso apposita graduatoria, nuovo concessionario della cappella dismessa.

    Attenzione: l’estumulazione, ex se, potrebbe implicitamente comportare l’estinzione della concessione a causa dei naturale esaurimento dei fini (dar sepoltura a quei particolari defunti) per i quali essa stessa era sorta, così senza bisogno di un atto formale di rinuncia da parte del concessionario i loculi ritornerebbero automaticamente nella disponibilità del Comune, il quale prenderà conoscenza della situazione prodottasi con un atto meramente ricognitivo sulla cessazione degli effetti giuridici del rapporto concessorio.

  3. x Carlo
    salve sig. Carlo ho un quesito da esporle:
    mi puo spiegare come posso fare per regolarizzare il trasferimento di una cappella gentilizia da una famigliax alla mia famiglia.
    i concessionari x stanno cambiando paese e quindi si portano le salme via e mi hanno proposto di accedre al diritto di concessione se è giusto definirlo.
    grazie

  4. Carissimo Carlo
    finalmente ho capito qualcosa in campo “funereo”!!
    Riferirò ai parenti e se c’è ancora qualche dubbio La disturberò ancora !
    Posso fare i complimenti a Lei per la Sua splendida ironia e la Sua allegria per cose diciamo un po’ particolari?
    Mi dispiace che sta a Modena,io sono di Roma altrimenti un caffè lo potevamo prendere alla…salute dei nostri cari…defunti!!

    Grazissime e sicuramente a presto.

  5. X Margherita,

    “…E adesso ascoltami! Non voglio perderTi, però non voglio neanche, neanche illuderTi […]” come cantava Vasco (lo adoro!) negli ormai lontani anni ‘90, fuor di metafora qui ci dobbiamo capire, perché o adottiamo un comune codice comunicativo (il cosiddetto “necroforese”, ossia la vulgata di noi poveri e reietti beccamorti) o se continuiamo a parlare due lingue diverse, pur se rispettabilissime, io non sono in grado di aiutarLa: Si deve fidare e mi deve credere (almeno per una volta) Lei, per l’ordinamento italiano di polizia mortuaria (posizione funzionale ad attuare l’istituto del subentro, laddove ammesso dal Regolamento Comunale di cui ribadisco la centralità strategica per i buon governo dei posti salma) è, rispetto al Suo padre, innanzi tutto DISCENDENTE., poi per gli aspetti patrimoniali sarà anche erede (ma, in questo caso, non ci interessa!). Quindi, schematizzando: Jus SEpulchri = diritto personalissimo —> criterio della consanguinetà (e basta!) per determinare chi possa avvicendarsi al de cuius nella titolarità della tomba in questione, compresi i diritti di gestione.

    La solenne “fregatura” delle sepolture perpetue è proprio la loro immota, rigida intangibilità (almeno secondo una lettura molto formale della norma) Se, infatti, le concessioni eterne non hanno mai fine e l’estumulazione, di rigore, si esegue alla scadenza della concessione stessa la conseguenza è chiara: i feretri tumulati in loculo concesso a tempo indeterminato non saranno mai oggetto di estumulazione, se poi consideriamo come il loculo sia stato “dedicato” solo ed unicamente ad un particolare defunto siamo all’impasse più totale ed un caso di luttuoso bisogno non sarà possibile usare la tomba per deporvi un nuovo defunto. Questi due elementi: cioè la durata illimitata della concessione e la riserva così tassativa e perentoria impressa al tumulo sono tali da inibire, sub specie aeternitatis, l’estumulazione e quindi il “riciclo” della sepoltura.

    Questa è la Legge (purtroppo!) Il genio italico ha però, inventato qualche trucco diabolico per svincolarsi da queste spire così soffocanti: gli escamotages sono i seguenti, ma debbono trovare cittadinanza nel regolamento municipale di polizia mortuaria.

    1) se l’atto di concessione, in sè scarno e lacunoso, non statuisce il divieto assoluto di estumulazione si procede così: si presenta al comune formale richiesta di estumulazione FINALIZZATA non al trasferimento dei feretri in altra sede (altrimenti perdereste il diritto sulla tomba per estinzione della funzione della stessa), ma solo alla ricognizione sullo stato di scheletrizzazione delle salme: in altre parole si chiede all’ufficio di polizia mortuaria la raccolta delle ossa in apposita cassetta ossario (se possibile) altrimenti, qualora le salme fossero ancora intatte si provvederà alla loro cremazione, precisando come le ossa o le ceneri permarranno nello stesso loculo. Con questa riduzione nell’ingombro dei feretri si aggira la norma e si ricava nuovo, preziosissimo spazio: idealmente i suoi nonni saranno sempre sepolti, come secondo atto di concessione, in quell’avello, non come cadaveri, bensì come loro trasformazione di stato: cioè quali ossa o ceneri.

    Punto secondo (e qui sarò brutale!) secondo la legge dei subentro che deve esser compiutamente disciplinato in sede locale, avreste più diritto Lei (Figlia) Sua sorella (Figlia) Sua madre (coniuge superstite) in quando legate più strettamente da vincolo di filiazione e coniugio con il fondatore del sepolcro (= Suo padre) alla sepoltura in quel dato loculo…ma Dio ce ne scampi!

    Però…però: Voi in quanto e SE subentrate al concessionario primo (= Suo Padre) godete del diritto di sepolcro sia attivo e passivo, vale a dire che potete in quel particolare sepolcro esser tumulate voi stesse (non Glielo auguro!) e tumulare a vostra volta vostri congiunti, tra i quali si potrebbe annoverare la zia con relativo marito (quest’ultima ha così tanta voglia di morire da voler predisporre il fornetto?). E’ semplice (o…dannatamente complesso?) Voi, quali DISCENDENTI e nuovi concessionari, poichè subentrati, liberamente addivenite ad una compressione del Vostro Jus Sepulchri, (da formalizzare al comune) in favore di un soggetto terzo, purché sia pur sempre un vostro parente…e qui ritorna il caro e vecchio concetto dello jure sanguinis. Qui, nella mia città (io sono di MODENA) chiamiamo questa opzione “tumulazione in sovra tassa”, al di là del nomen juris è una soluzione intelligente per un riuso responsabile del patrimonio cimiteriale che, come noto, non è dilatabile all’infinito.

    Per adesso ho finito con i miei discorsi seri ed inopportuni a sfondo mortifero, ma rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti…io sono sempre qua ehhh già!

  6. Gentile Sig. Carlo
    sì il loculo è perenne – i nonni sono morti uno nel 1970 e l’altro nel 1971-Nella concessione del 1970 a mio padre vedo elencati solo i nomi dei nonni, come ho detto – null’altro.
    L’atto di concessione è estremamente scarno.
    Ho capito bene? In questo caso non si ha eredità né dei familiari di mio padre (sorella) né degli eredi (noi)
    Le salme sono lì dal 1070/71.
    Se si dovessero risistemare i nonni in altro modo quindi si perde il diritto al loculo ed ovviamente alla possibilità di inserire altre due salme?
    Quindi la zia non potrebbe essere sepolta li’ ( se non spetta al marito almeno a lei?)
    Mi sembra che nel caso di riduzione, potrebbero entrare altre salme:
    “””(19) La riduzione in resti ossei di salma tumulata, ex art. 86, comma 5, del d.P.R. n.285/1990, con mantenimento della cassetta dentro la stessa tomba, consente di ampliare l’originaria capacità ricettiva delle tombe limitata ai soli feretri.””””
    ho letto che un’eventuale richiesta del comune per vari motivi deve essere indirizzata alla famosa sorella e non ai cosiddetti “eredi” (noi tre)
    Mi scusi.. ho letto tutto ed…ho capito poco !!
    Mi sembra strano… un loculo concesso perennemente ( quindi i nonni ormai sono cenere !! ) che senso ha ? cosa si deve fare di questi posti perenni se nessuno ci può più andare e se non sono né x i familiari e collaterali né x gli eredi ?
    Mi aiuti!!
    Posso dire alla zia : raccogli i resti dei tuoi genitori ed usa i posti per te ed i tuoi eredi?
    Bisogna fare una comunicazione al Comune di Roma?
    Grazie della pazienza!!

  7. X Margherita,

    Preliminarmente consiglio di consultare i seguenti links, interni a questo blog, giusto per chiarirci le idee su alcuni istituti del diritto funerario.

    https://www.funerali.org/cimiteri/eredi-o-discendenti-283.html
    https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html

    Ma il loculo in questione è già occupato dalle spoglie mortali dei suoi nonni? Sarebbe utile saperlo, perché in questo caso se materialmente non c’è più posto per l’immissione di un nuovo feretro, salvo non disporre l’estumulazione volta alla riduzione (ove possibile) dei resti ossei in cassetta ossario, al fine di recuperar spazio, lo Jus Sepulchri spira ex se, cioè si estingue naturalmente e da solo senza più poter esser esercitato e a nulla servirebbe accampare presunti diritti di sepoltura….secondo me, tra l’altro molto labili ed incerti, in quanto il marito di una sorella, del concessionario primo, quale affine dello stesso, dovrebbe esser indicato, in modo esplicito, nell’atto di concessione come portatore dello Jus Sepulchri per far poi valere questo suo diritto nel proprio post mortem.

    Attenzione: il loculo come le tumulazioni tutte si configura come una sepoltura privata e dedicata: se, allora, la tomba è stata concessa solo ed esclusivamente per i suoi nonni, con i loro nominativi “cristallizzati” e ben “scolpiti” nell’atto di concessione le conseguenze sono almeno due:

    1)) Per tutta la durata della concessione (…a proposito il loculo é perpetuo?) è inibita l’estumulazione, anzi una richiesta in tal senso, pur se legittima in sé, determinerebbe un esaurimento del fine stesso nel rapporto concessorio con conseguente estinzione della concessione stessa e rientro del manufatto, nel pieno possesso del Comune, così la Sua famiglia finirebbe con il perdere definitivamente questo loculo.
    2) lo stesso atto di concessione nella sua rigidità prescrittiva, impedisce che le salme di altri possano esser ivi deposte, proprio perché trattasi di sepoltura sorta, sulla base di un titolo concessorio così preciso e puntuale, solo ed unicamente per accogliere le mortalel exuviae dei Suoi nonni.

    Ad ogni modo il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 –come norma quadro- ci fornisce alcuni spunti di riflessione con il suo Art. 93, comma 1 I Periodo.

    Data, però, la voluta genericità “a maglie larghe” del succitato primo comma dell’Art. 93, la definizione dell’ambito delle persone da considerarsi come appartenenti alla famiglia del fondatore e per ciò stesso aventi diritto alla tumulazione, è rimessa al regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Questa elasticità dà modo ai comuni di utilizzare tale estrinsecazione dell’idea stessa di famiglia (mononucleare, allargata, patriarcale?) come strumento di gestione del cimitero e di rispondere alle esigenze locali.

    La regolamentazione dell’ente costituisce, così, la fonte sostanziale e centrale per delineare compiutamente la “famiglia” del concessionario, circoscrivendone il perimetro (se non diversamente stabilito tra gli aventi titolo, o dal concessionario stesso meglio se all’atto della stipula del contratto di concessione).

    Sul punto la giurisprudenza, con orientamento costante, sino alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, comunemente afferma, anche nel rispetto del significato semantico generalmente usato ed accettato, che la famiglia è costituita da una cellula sociale formata da persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ivi comprese quelle di sesso femminile, che, ancorché coniugate e con diverso cognome (16), fanno parte del nucleo familiare (17), salva l’eventuale contraria volontà del fondatore, al quale è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera dei beneficiari del diritto, pur sempre entro il solco fissato dalla Legge.

    Infatti, il criterio stabilito dalla regolamentazione comunale può non utilizzarsi o per espressa scelta dello stesso fondatore, che può individuare nell’atto di concessione un diverso ambito familiare (purché nei limiti del rapporto di consanguineità e di coniugio) o anche per la destinazione del sepolcro solo a persone predeterminate, (18), o per il fatto che il sepolcro non si presta ad accogliere un numero di feretri sufficiente per tutti i discendenti (19).

    Se manca invece l’indicazione dei destinatari della tomba familiare, in base a norme consuetudinarie viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti al coniuge, a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile, con l’esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine (20) e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente però a questi ultimi, il fondatore sia morto senza figli o altri discendenti (21).

    In particolare, per quanto riguarda i coniugi dei discendenti giova ricordare la seguente decisione: “Nel caso di sepolcro familiare, non può ritenersi esaustivo il riferimento al concetto di discendenza fatto dal disponente, dovendosi attribuire rilievo anche al rapporto di coniugio tra il discendente ed il proprio consorte, dal quale sono nati altri discendenti, in capo ai quali va sicuramente riconosciuto il diritto alla sepoltura, proprio perché su tale rapporto giuridicamente e socialmente riconosciuto si fonda l’istituto della famiglia legittima. Negare al coniuge del discendente il diritto ad essere sepolto nella cappella di famiglia del proprio coniuge significherebbe svilire tale riconoscimento e infrangere l’unità dei membri del consorzio familiare” (22).

    Quindi: nelle mani di Suo padre, quale fondatore del sepolcro si concentrava tutto lo Jus Sepulchri attivo e passivo comprensivo del potere di imprimere alla tomba una particolare destinazione, anche escludendo altri potenziali aventi diritto (l’avello servirà per la deposizione delle salme dei nonni); Lei, con Sua sorella rispetto a Suo Padre è discendente (scommettiamo un caffè che Lei non riesce a dimostrarmi il contrario), dunque lo Jus Sepulchri per diritto consanguineità e coniugio (ehh…già, quasi mi dimenticavo: c’è anche Sua madre) si è ripartito equamente in tre filoni dei quali siete egualmente titolari, tramite l’istituto del subentro. (si veda il secondo link suggerito).

    Affinché il sepolcro in questione diventi ereditario e nella trasmissione residuale dello Jus Sepulchri non si segua più la consanguineità, bensì il II libro del Cod. Civile, cioè le norme per l’ordinaria successione mortis causa, si dovrebbe addivenire all’estinzione congiunta e prematura di Lei, Sua Sorella e Sua madre. Non Glielo auguro di certo….anzi lunga vita!

    **********************

    (16) Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1995, n. 5547, in Mass. giur. it., 1995.
    (17) Va ricordato che i giudici, nella maggior parte dei casi, hanno riconosciuto il diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare ai discendenti maschi del fondatore ed alle loromogli, alle figlie femmine, alle discendenti femmine dei figli maschi rimaste nubili, negandolo invece alle discendenti femmine coniugate e ai loro mariti.
    (18) Come evidente, il fatto di stabilire nell’atto di fondazione il rapporto di parentela, in virtù del quale si acquista il diritto di sepoltura, eviterà l’insorgenza di problemi in ordine al significato, più o meno esteso, da attribuire al concetto di “famiglia”.
    (19) La riduzione in resti ossei di salma tumulata, ex art. 86, comma 5, del d.P.R. n.285/1990, con mantenimento della cassetta dentro la stessa tomba, consente di ampliare l’originaria capacità ricettiva delle tombe limitata ai soli feretri.
    (20) Sulla questione della trasmissibilità del diritto ai coniugi delle figlie del fondatore, anche se prevista nell’atto di fondazione, giova ricordare che l’eventuale modificazione dello stato civile può impedire tale trasmissibilità. In tal senso si trascrive la seguente sentenza: “Nel caso di concessione cimiteriale a favore di un soggetto con l’espressa menzione fra i beneficiari anche delle figlie, nonché maritate e loro famiglie, non può più essere riconosciuto il diritto alla tumulazione del genero del concessionario che, rimasto vedovo, si sia risposato dando origine ad una nuova famiglia.”; T.A.R. Lazio, sez. II, 5 dicembre 1988, n. 1582.
    (21) Il diritto in oggetto va riconosciuto anche a favore della moglie del fondatore, la quale, ovviamente, non potrà trovarsi in una condizione deteriore rispetto alle mogli dei discendenti maschi del fondatore stesso.

  8. Grazie per la dottissima esposizione!!
    Ancora una richiesta: come si esercita il diritto di sangue?
    Nel caso del proprietario – mio padre – anche la famiglia di origine è di sangue.
    Il fornetto intestato a mio padre è stato usato però per i suoi genitori – suo sangue ovviamente – non per noi ” eredi” diciamo.
    Quindi lo iure sanguinis è stato esercitato solo per la sua famiglia di origine, non per noi e quindi può essere considerata consanguinea anche la sorella o no?
    In questo caso particolare quindi la concessione è da interpretarsi come : mio padre+sua madre+suo padre e credo + sue sorelle ma una è deceduta quindi rimane una.
    Noi subentriamo come eredi dopo la morte, ma prima credo vada rispettata la gerarchia della consanguineità con la famiglia di origine .
    O no ?
    ……
    scusi l’integrazione
    ho trovato questo articolo :

    REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON D.C.C. N. 17 DEL 23/09/2008 roma
    Articolo 68 ? Diritto d’uso delle sepolture
    1. Il diritto d’uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune.
    Il diritto d’uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o
    comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.
    2. La titolarità del diritto d’uso spetta secondo la seguente disciplina:
    a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d’uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo ? Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.
    Nel foglio della concessione ci sono scritti solo i nomi dei nonni,null’altro.
    Cosa significa esaurita la linea famigliare indicata nella concessione?
    C’è la nonna con il suo cognome ed il nonno con il cognome uguale ovviamente a quello di mio padre.
    Cosa pensare?
    grazie molte ancora

  9. X Margherita,

    il loculo non è di proprietà, ma si tratta di una concessione d’uso, si tratta di una differenza sostanziale, poichè il concessionario non gode della piena disponibilità del manufatto, egli esercita sì i diritti di gestione sullo stesso, ma nell’ambito della funzione sepolcrale (=vincolo di destinazione) e comunque entro i “paletti” fissati dalla normativa speciale in materia di spazi cimiteriali. il rapporto concessorio, pertanto, risulta asimmetrico e sbilanciato a favore del Comune.

    Lei, in quanto figlia di Suo padre, assieme a Sua madre e Sua sorella è subentrata nell’intestazione della tomba, non tanto jure haereditatis (ossia secondo le consuete regole dettate Cod. Civile che regolano il trapasso del patrimonio), ma jure sanguinis, ovvero per consanguineità con l’originario fondatore del sepolcro (= Suo padre), siccome i diritti di sepolcro, essendo di natura personale e fors’anche personalissima, non sono successibili, come invece accade per i comuni beni compresi nell’asse ereditario.

    Tra l’altro solo al momento della stipula dell’atto di concessione le parti contraenti (concessionario e comune) definiscono la cosiddetta “riserva”, ossia il novero delle persone titolari del diritto di sepolcro attivo e passivo, dopo il rapporto concessorio è in sé valido, perfetto e suscettivo di produrre tutti i propri effetti per l’intera durata della concessione, una modificazione unilaterale dello stesso, al fine di integrare con nuovi nominativi la rosa degli individui portatori, in vita, dello Jus Sepulchri, non sarebbe ammissibile.

    Bisogna poi ricordare come non sia il concessionario a stabilire / individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine é data dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente quando la concessione si perfeziona). Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo memento) ed ai sensi dell’Art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 il comune può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze[1], secondo criteri sanciti dai regolamenti comunali (= istituto della benemerenza) Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioè il fondatore[2] del sepolcro sibi familiaeque[3] suae (per sé e per la propria famiglia) possa “derogare” alla familiarità[4] del sepolcro permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi[5] rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare la rigidità della norma, tuttavia configurandosi il diritto di sepolcro come mera aspettativa per cui l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si è contitolari di concessione, è, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perché si addivenga ad una compressione[6] del loro jus sepulcrhi.

    Quindi: se non ricorrete all’istituto delle benemerenze o ad una novazione consensuale delle obbligazioni scaturenti dall’originario atto di concessione, ottenibile (se il Comune è d’accordo) con una rinuncia cui far seguire un nuovo atto di concessione avente come oggetto lo stesso loculo, ma nel quale cambiano le condizioni d’uso (è un’operazione, invero, un po’macchinosa!) difficilmente chi non sia considerato famigliare, rispetto al fondatore della tomba potrà divenire beneficiario del sepolcro, per il tempo successivo alla propria morte.

    [1] Cassazione civile, Sez. II, 18 febbraio 1977 n. 727 Nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto; infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini della titolarità di tale diritto. Detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari o presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto sotto il profilo della congruenza logica, del rispetto dei principi di diritto e dell’adeguatezza della motivazione

    [2] Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

    [3] Corte d’appello di Perugia, 20 maggio 1995 Nel caso di sepolcro familiare, il diritto primario di sepolcro si trasmette a tutti coloro che sono legati al concessionario da rapporti di consanguineità, ivi compresi, in mancanza di discendenti diretti, i parenti collaterali, la cui presenza impedisce che il diritto di sepolcro si trasformi da familiare in ereditario

    [4] Con l’esaurimento della cerchia familiare si estingue per tutti lo jus sepulchri (2), rimanendo solo il diritto di proprietà, trasmissibile naturalmente, sui materiali sepolcrali (cfr. Corte di cassazione, sez. II, sent. 18 febbraio 1977, n. 727 e Corte di Cassazione, sez. II, sent. 30 maggio cit.)

    [5] Corte di cassazione, sez. II, sent. 30 maggio 1984, n. 3311 Il diritto su costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale, destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, cappella, etc.) – fondato su una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 c.c.) – nei rapporti con gli altri privati si atteggia come un diritto reale particolare, suscettibile di trasmissione per atto inter vivos e per successione mortis causa, indipendentemente dallo jus sepulchri e dal diritto alla tumulazione (relativo a sepolcro familiare o gentilizio) il quale, invece, si acquista per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il fondatore (ossia, jure sanguinis e non jure sucessionis), non può essere trasmesso per atto tra vivi, né per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro, salvo quel suo aspetto secondario attinente agli atti di pietà e di culto. Pertanto, il diritto reale suindicato, ancorché disgiunto dallo jus sepulchri, é tutelabile con l’azione negatoria (art. 49 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale

    [6] Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 1997 n. 4830 Mentre nel sepolcro cosiddetto “familiare” (destinato dal fondatore “sibi familiaeque suae”) l’appartenenza alla famiglia è presupposto indispensabile per l’acquisto del diritto alla sepoltura, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto, nel sepolcro ereditario quest’ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi (“sibi haeredibusque suis”) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli “iure haereditatis”) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria

  10. Gentilissimo Sig. Carlo
    Le scrivo per risolvere un problema familiare.
    Mio padre – all’epoca si usava così – aveva comperato un loculo per i genitori – miei nonni -.Morto mio padre proprietario del loculo perenne ,prima del 76 mi pare è la data,la “cosidetta” proprietà per la quale non abbiamo alcun interesse è passata a me, mia sorella e mia madre
    Papà aveva due sorella,una è morta e l’altra ha chiesto l’uso del loculo per il marito.
    Non so cosa era scritto nell’atto originale per quanto riguarda la titolarità dei beneficiari, mi sembra che la proprietà sia automaticamente passata agli eredi di papà.
    La domanda è : gli eredi possono integrare o ampliare la titolarità dei beneficiari ( inserendo quindi il nome della sorella e dei suoi familiari che a mio parere giustamente in quanto figlia anche lei dei nonni hanno diritto al loculo )?
    Non so se è chiaro: possiamo modificare l’iniziale destinazione pro eredi del titolare del loculo – mio padre – a vantaggio della sorella di mio padre?
    eventualmente cosa si dovrebbe fare?
    La ringrazio infinitamente

  11. X Francesco,

    Nel frangente in cui vi sia stata concessione di area per l’erezione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale o pluriposto, il rapporto tra Comune e concessionario ha quale obiettivo da perseguire la costituzione del diritto superficie, ossia lo Jus Aedificandi ex Art. 952 comma 1 Cod. Civile (o secondo parte minoritaria della dottrina il solo diritto d’uso, ex Art. 1021 Cod. Civile, e soprattutto art. 90 comma 1 D.P.R. 285/90 sul terreno cimiteriale), sul lotto di terreno allo scopo di fabbricare il manufatto che, una volta ultimato, diviene di proprietà del concessionario, per tutta la durata della concessione, stante la formulazione dell’art. 63 comma 1 D.P.R. 285/90 ed è a sua volta ontologicamente finalizzato al solo uso di sepoltura (art. 93 del D.P.R. 285/90), tant’è che la più erudita letteratura giuridica di settore parla di “vincolo di destinazione”, mentre qualora si ragionasse di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione elevati (ovviamente… se epigei, altrimenti bisognerebbe discettare in termini di scavo!) direttamente dal Comune, il provvedimento concessorio avrebbe per oggetto unicamente il diritto d’uso dei posti a tumulazione. In entrambe le figure giuridiche, testé tratteggiate, è attribuito al concessionario il diritto di sepoltura, lo Jus Sepulchri, inteso come diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro; l’unico elemento di differenziazione tra le due possibili circostanze è la mancanza, nella seconda ipotesi, ovvero nella concessione del semplice diritto d’uso, dell’elemento intermedio e strumentale relativo alla mera proprietà del manufatto.

    Il diritto d’uso, cioè la c.d. “riserva”, delle sepolture private nei cimiteri comunali è disciplinato dall’art. 93 comma 1 D.P.R. n. 285/90, con disposizioni, di carattere generale, da seguire non solo per sepolture innalzate (..se epigee!) su aree avute in concessione ma altresì per posti salma a sistema di tumulazione realizzati direttamente dal Comune. Quindi, in ambedue le ipotesi (nella fattispecie di sepolcro famigliare, cioè sibi familiaeque suae, e non ereditario) sono titolari del diritto di sepolcro il fondatore del sepolcro stesso ed i suoi famigliari, questo novero di persone portatrici dello jus sepulchri attivo e passivo è dato dal combinato disposto tra due fonti aventi carattere normativo, cioè: 1) l’atto di concessione. 2) il regolamento municipale di polizia mortuaria indispensabile per delineare compiutamente il nucleo famigliare degli aventi titolo e la definizione stessa di “FAMIGLIA” ai fini sepolcrali.

    In difetto, o nel silenzio, di questi due strumenti giuridici opererebbe pur sempre di default l’Art. 93 comma 1 D.P.R n. 285/1990, con implicito rimando agli artt. 74 e segg. del Cod. Civile, il quale riconosce, nei legami famigliari, sino il sesto grado di parentela.

  12. Se il comune concede un’edicola funeraria e/o cappella, costruita dall’ente stesso, quindi non sepoltura privata costruita dal concessionario, a chi spetta essere sepolto in detti manufatti?

  13. X Sandro,

    tralascerei, per mia acclarata incompetenza, eventuali risvolti penali (mercimonio di loculi vietato dalla Legge?) e preferisco, quindi, soffermarmi sugli aspetti, a me più consoni, del procedimento amministrativo volto ad accertare, preliminarmente alla tumulazione vera e propria, il diritto del defunto ad esser accolto in quel dato sepolcro secundum legem e non in modo “clandestino”.

    L’istruttoria sullo Jus Sepulchri da parte dei preposti uffici comunali si basa sì solo sui titoli formali prodotti su impulso delle parti interessate (altrimenti si sconfinerebbe nell’attività giurisdizionale) ma da essa, se ben condotta, deve emergere chiaramente il rapporto di consanguineità che intercorre tra il de cuius ed il fondatore del sepolcro, altrimenti, se non si dimostra questo legame, si perpetrano un abuso ed un ingiustizia privando del proprio di un proprio diritto chi sia legittimamente titolare dello Jus Sepulchri stesso.

    Dirò di più solo con l’attuale Regolamento Statale di Polizia Mortuaria (approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) è stato introdotto (Art. 93 comma 2) l’istituto delle benemerenze con il quale si consente al concessionario (e solo a lui, una volta sentite le altre persone portatrici dello Jus Sepulchri per vincolo di consanguineità, le quali, poi, debbono esprimere il proprio consenso alla compressione del loro Jus Sepulchri) di autorizzare, in deroga al principio della famigliarità della tomba, l’ingresso, nel sepolcro, delle mortali spoglie anche di soggetti estranei al nucleo famigliare, ma uniti al concessionario da solidi ed ideali sentimenti affettivi (è il caso ad esempio delle convivenze more uxorio, mai tradottesi in regolare matrimonio). Orbene questo sistema normativo opera “solo” dal 27 ottobre 1990, di conseguenza è impossibile che già negli anni ‘60, in vigenza di diversa e più rigida disciplina statale, Suo suocero avesse acconsentito ad una tumulazione “straordinaria” di persona esterna alla cosiddetta “RISERVA” (leggasi rosa di individui destinatari dello Jus Sepulchri) solennemente statuita alla stipula dell’atto di concessione.

    Quindi: stando a quanto mi pare di capire: nel sacello mortuario di cui Lei è co-intestatario si nota una strano “via-vai” di feretri ora in ingresso ora in uscita senza una Sua precisa autorizzazione in merito.

    Mah…innanzi tutto il Comune dovrebbe pur sempre avvertire i concessionari sulle operazione che interesseranno la loro tomba, non fosse altro per permettere loro di intervenire su lapidi ed arredi votivi (murature, smurature, sostituzione di lastre sepolcrali…) con imprese di loro fiducia, tuttavia, a volte bisogna saper distinguere tra i diritti di gestione sul sepolcro (di stretta spettanza del concessionario) ed i diritti di disposizione su feretri, resti mortali, ossa o ceneri deposti in quel determinato sacello mortuario. Essi potrebbero anche non coincidere, concentrandosi nelle mani del concessionario, o peggio ancora divergere, anche pesantemente, con inevitabili conflitti e strascichi giudiziari

    In effetti, il potere decisionale sulla destinazione di un feretro, da parte del concessionario si esaurisce con la sua autorizzazione all’ammissione del defunto entro un loculo della cappella gentilizia, ma non per questo la spoglia mortale è sottratta, in futuro al titolo di disposizione da parte dei più stretti congiunti.

    Insomma: Indicazioni di ordine generale: il diritto di disporre delle spoglie mortali (uso questo termine per superare la questione se si tratti di cadavere, resti mortali od altro) è un diritto, personale, che spetta ai famigliari ed è, in sé, indipendente dal fatto che questi siano concessionario (o aventi titolo sul sepolcro privato).

    Non si entra più di tanto nel merito di quali siano i famigliari che hanno questo diritto di disposizione, in quanto si tratta di un’elaborazione giurisprudenziale, formatasi nel tempo (e sostanzialmente in modo omogeneo) che trova la sua “scheletrizzazione” (piace il termine? Se non piaccia, lo si sostituisca con “sintesi” …) in sostanza nell’art. 79, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: certo, la norma qui citata si occupa della volontà alla cremazione, ma la formula utilizzata per definire la poziorità (concorso di potere e di priorità) nell’esercizio del diritto di disporre delle spoglie mortali altro non se se non la “sintesi” di una costante giurisprudenza.

    Nel caso di specie, va concordato, in larga parte (ma non del tutto, come si vedrà) con le considerazioni fatte, in particolare sul punto che le persone “nominate” dal concessionario laddove consideri – correttamente – che con questo atto di “nomina” il singolo defunto è stato rivestito di una posizione fortemente personale.
    Per altro, i familiari conservano il proprio rapporto con il defunto (che non viene meno con la “nomina” da parte del concessionario) e, conseguentemente, il pieno diritto di disporre delle spoglie mortali, che poi si estrinseca nella sola richiesta di estumulazione, atta al trasferimento in altro sito del defunto.

    Per queste ragioni posso spericolarmi in questa affermazione:

    Lei, seppur in veste di nuovo concessionario non ha diritto ad opporsi:

    a) alla tumulazione di persone ancorché non Sue parenti, considerate però nella “riserva” stabilita, ab origine, dal vecchio concessionario, si tratterebbe, infatti, di diritti già perfetti ed acquisiti, da esercitarsi nel post mortem. (a tal proposito, tanto per esser indiscreti: ha provato magari a risalire alla “RISERVA” consultando attentamente l’atto di concessione?)

    b) all’eventuale traslazione di quest’ultime se richiesta dai parenti aventi titolo a pronunciarsi in materia.

    Può, invece, agire, in tutte le sedi, contro la “TURBATIVA di SEPOLCRO” per sfrattare elegantemente eventuali feretri illegittimamente tumulati.

    A stretto rigore, dovrebbe essere il concessionario che voglia “movimentare” le spoglie mortali ad acquisire un consenso (lo vedrei più come un consenso, che non come un’autorizzazione) da parte dei familiari, se del caso.

    Tuttavia, quanto meno un intervento d’informazione nei confronti dei famigliari merita di essere assicurato dal Comune (salvo nel caso in cui il concessionario non abbia già provveduto ad acquisirne il consenso, meglio se documentandolo in qualche modo).

  14. x Carlo Per prima cosa vorrei ringraziarla della sua disponibilità e chiarezza di illustrare la risposta al mio quesito , che ho scritto in modo ambiguo. In risposta alla sua domanda non sono molto bravo a distinguere a quale appartengo delle sue risposte, le farò un quadro chiaro della mia posizione. Mio suocero, vedovo, primo concessionario (fondatore del sepolcro) è venuto a mancare circa 6 anni fa, mia moglie è morta per una grave malattia nel 2001, siamo subentrati in successione legittima io e i miei due figli,( credo che sia per diritto di consanguineità). Le voglio spiegare che è successo in quella tomba. In un loculo giaceva una salma di un uomo (persona estranea della famiglia) morto negli anni 60. Nel mese di novembre 2014 recandomi nel cimitero mi sono accorto che in quel loculo non c’era più la vecchia salma ma cera una anziana donna, tumulata di recente, la lapide si notava che era stata modificata la scrittura. Il mio primo pensiero è stato di richiedere al comune un accesso agl’atti, riscontrando che l’interessato dell’ufficio preposto aveva dato il visto alla tumulazione della attuale salma, dietro una richiesta della moglie dell’uomo che era tumulato in precedenza, premetto che non so che fine abbia fatto la salma che cera in precedenza. Ora le chiedo se il comune può autorizzare l’apertura di una tomba gentilizia far asportare una salma e farne seppellire un’altra, in oltre vorrei chiederle se ci sono i presupposti per una denunzia penale perché questo non è il primo caso che succede al mio paese, oltre che a tutelare i miei interessi vorrei porre fine a questo modo di fare di questa persona responsabile del procedimento adottato. Spero che lei riesca a capire il filo di come le ho cercato di spiegare la cosa. La ringrazio della sua disponibilità e della sua gentilezza,

  15. X Sandro,

    occorre chiarirsi sui termini linguistici per una preliminare disambiguazione: Lei ha ereditato quota di tomba gentilizia secondo le consuete regole della successione mortis causa (di tipo, quindi, patrimoniale) oppure è subentrato, seppur per una frazione sola del cosiddetto Jus Sepulchri, nella titolarità di una concessione cimiteriale jure sanguinis, ossia per diritto di consanguineità?

    Sarebbe importante appurare questo aspetto perché essendo lo Jus Sepulchri un diritto prettamente di natura personalissima dove la componente materiale e fisica è teleologicamente finalizzata e, dunque strumentale rispetto al nobilissimo fine (etico, religioso e quasi, per certi versi, metagiuridico) di dare o ricever sepoltura, di solito l’avvicendamento nella titolarità di questo diritto è avulso dalle procedure che governano il trapasso del patrimonio (jure haereditatis), in quanto segue solo il criterio della consanguinietà (o del rapporto di coniugio) che s’instaura tra il concessionario primo (= fondatore del sepolcro) e chi gli subentrerà legittimamente.

    Il sepolcro gentilizio si configura appunto come famigliare (sembra sin quasi tautologico, ma giova ripetere questo concetto) se non diversamente stabilito nell’atto di concessione per espressa volontà del concessionario primo, di conseguenza, a rigore, alla morte di quest’ultimo, dovrebbero essere i più stretti famigliari ad avvicendarsi al de cuius nella titolarità dello Jus Sepulchri.

    Certo, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, il sepolcro da famigliare si tramuta in ereditario e rientra nell’asse successorio quando si si sia estinto l’ultimo consanguineo del fondatore del sepolcro stesso, cosicché questi (se sopravvive ai propri parenti) possa liberamente disporne tramite atto di ultima volontà, ma c’è un punto oscuro sul quale tutta la dottrina ancora s’arrovella senza aver ancora individuato una soluzione condivisa: chi eredita il sepolcro diviene a sua volta titolare in pieno dello Jus Sepulchri, quale nuovo concessionario, oppure sarà unicamente titolare del diritto sul sepolcro in sè ovvero, in negativo, degli oneri manutentivi che gravano sull’edificio funerario senza esser portatore del diritto di sepolcro?

    La differenza tra queste due filosofie interpretative è abissale, siccome nel secondo caso dalla voltura della concessione a favore di un erede non sorgerebbe il potere di dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello mortuario (appunto ereditato…repetita juvant) ma solo il dovere di mantenere, con spese a proprio carico, lo stabile in decoroso e solido stato, anche se saranno altri a godere materialmente di quella tomba, nel tempo successivo alla propria morte, poiché i diritti personalissimi non sono mai successibili.

    lo Jus Sepulchri, quale unico diritto da esercitarsi in proiezione del nebuloso post mortem, quando, dunque, cessa la capacità giuridica, è assoluto ed imprescrittibile e trova il suo unico limite nella capienza ricettiva del sepolcro esso, infatti, spira naturalmente solo quando si sia raggiunta la saturazione del sepolcro, con l’esaurimento di ogni posto libero, in quanto già occupato da un feretro di avente diritto alla tumulazione.

    Questa lunga, ma necessaria premessa mi consente di insinuarLe, tra le righe, un dubbio sottile, però, per come è posto il quesito Lei parrebbe avere dannatamente ragione. Molto più semplicemente (ma l’errore, così macroscopico, sarebbe persino pacchiano, tanto…forse troppo dozzinale da suscitarmi ben più di un diabolico interrogativo su come stiano realmente le cose) il comune nell’autorizzare l’immissione del feretro estraneo alla Sua famiglia ha commesso una sbaglio marchiano, omettendo di verificare, attraverso apposita e strutturata istruttoria se il defunto in questione avesse davvero titolo ad esser accolto nella cappella gentilizia e l’Art. 102 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria a tal proposito non può esser facilmente obliterato oppure dimenticato, se non incorrendo in una grave inadempienza, in effetti esso prescrive tassativamente un controllo su ogni entrata di feretro in un dato sepolcro, proprio per evitare abusi e situazioni di patente illegittimità, anzi in realtà le autorizzazioni “incrociate” dovrebbero esser due: difatti, autorizza, implicitamente il concessionario (non arbitrariamente o ad libitum, ma sulla base della riserva statuita nell’atto di concessione) presentando apposita domanda di tumulazione all’ufficio comunale della polizia mortuaria ed in ultima istanza autorizza il comune solo dopo aver “ponderato” attentamente i titoli di sepoltura prodotti agli atti cioè, tanto per capirci, il morto deve vantare veramente lo jus sepulchri, altrimenti la stessa tumulazione gli sarebbe inibita ab origine, riuscendo essa stessa contra legem sepulchri. E la Lex Sepulchri altro non è se non il novero, la rosa delle persone, famigliari del concessionario, riservatarie dello Jus Sepulchri, così come sancito solennemente nell’atto di concessione o nella convenzione stipulata tra le parti contraenti che sovente l’accompagna.

    I rimedi a questa anomalia da Lei segnalata sono diversi: se Lei ritiene sia stato violato un suo interesse legittimo (per un’autorizzazione alla tumulazione viziata nei suoi presupposti fundamentali) si può esperire un ricorso al T.A.R. avverso la concreta autorizzazione di cui sopra, ma lo stesso risultato potrebbe esser conseguito con un ricorso gerarchico presso la stessa autorità comunale affinché essa, in autotutela, riconosciuto il problema procedurale, annulli l’autorizzazione da cui è discesa la tumulazione sine titulo, altrimenti, nell’evenienza sia stato leso un suo diritto soggettivo bisogna adire il giudice ordinario per porre in essere le azioni, previste dal Cod. Civile contro la cosiddetta turbativa di sepolcro, poichè lo Jus Sepulchri si atteggia anche, verso i privati, quale diritto perfetto di natura reale e patrimoniale, oltre ad esser personalissimo, tutelabile, per questo, in via possessoria.

    Rimango a disposizione per ulteriori delucidazioni.

  16. x Carlo vedo la sua disponibilità e competenza nel regolamento cimiteriale vorrei esporre il mio problema, recentemente nel 2005 io e i miei figli abbiamo ereditato una quota parte di una tomba gentilizia il giorno dei morti recandomi al cimitero mi accorgo che da qualche mese era stata tumulata una salma in un loculo libero della stessa tomba ho contattato tutti gli eredi ma nessuno sapeva niente al riguardo le chiedo se e possibile aprire un loculo di una tomba di proprietà senza che i proprietari vengano avvertiti vorrei sapere di chi è la responsabilità e a chi mi dovrei rivolgere per tutelare i miei diritti faccio presente che questa salma non ha nessun grado di parentela è estremamente estranea dalla nostra famiglia nell’attesa la ringrazio anticipatamente

  17. X Antonio,

    in estrema sintesi: no! La possibilità da Lei ventilata non è ammissibile.

    La Legge, infatti, proibisce il…”cortocircuito” della cessione dei titoli di sepoltura tra privato e privato. I sepolcri, infatti, sono extra commercium.

    Il Legislatore, in effetti, vede con diffidenza la libera circolazione dei diritti d’uso sui manufatti sepolcrali, anzi pare proprio volerla impedire con diverse norme con le quali statuisce:

    La demanialità delle aree cimiteriali e, quindi, dei sepolcri in essa edificati (Art. 823 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile)
    il rapporto tra concessionario e comune, quale ente concedente, che appunto si configura come una CONCESSIONE amministrativa (è quasi tautologico, ma giova ripetere questo concetto!) e non come un diritto di proprietà liberamente trasferibile. (Capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990)
    Il divieto di lucro e speculazione sulle concessioni cimiteriali (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990).
    L’abrogazione esplicita di tutte le vecchie disposizioni (Art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942) che avrebbero permesso la trasmissione per atti negoziali a contenuto privatistico dello Jus Sepulchri, ora divenute incompatibili con il nuovo ordinamento di polizia mortuaria introdotto con l’avvento del DPR n.803/1975 e ripreso, quasi in toto, dall’odierno e vigente DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    La personalità e familiarità dello Jus Sepulchri che si trasmette unicamente jure sanguinis o, a certe condizioni anche jure haereditatis, ma mai per acta inter vivos, men che meno a contenuto patrimoniale.
    L’unica soluzione esperibile e LEGALE è la retrocessione al Comune dei 5 loculi liberatisi a seguito dell’estumulazione, essi rientreranno in possesso del comune che potrà, quindi, riassegnarli con una nuova concessione, in base a modalità e procedure dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Attenzione: l’estumulazione, ex se, potrebbe implicitamente comportare l’estinzione della concessione a causa dei naturale esaurimento dei fini (dar sepoltura a quei 5 particolari defunti) per i quali essa stessa era sorta, così senza bisogno di un atto formale di rinuncia da parte del concessionario i 5 loculi ritornerebbero automaticamente nella disponibilità del Comune, il quale prenderà conoscenza della situazione prodottasi con un atto meramente ricognitivo sulla cessazione degli effetti giuridici del rapporto concessorio.

  18. X Enzo,

    Il Regolamento se correttamente omologato dal Ministero ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie, è fonte del diritto cui bisogna ottemperare, i mie dubbi, sono pertanto da archiviare, in quanto irrilevanti.

    L’atto integrativo citato è un provvedimento dirigenziale ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000, e può avere avuto la forma dell’atto pubblico o, anche, della scrittura privata autenticata, per la quale la registrazione è prevista laddove l’importo della concessione sia stato superiore alla misura dell’imposta di registro in misura fissa, si veda a tal proposito il Testo Unico di cui al dPR 26/4/1986, n. 131 e succ. modif.

    Al riguardo, vengono in soccorso gli articoli 2699 e 2703 c.c., nonché l’art.97, comma 4, lett.c), D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

    L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art.2699 c.c.). La scrittura privata autenticata si ha, invece, quando la sottoscrizione di un atto non formato dal notaio (“o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”) è da questi autenticata e consiste nell’attestazione “che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza” (art.2703 c.c.).

    La sottoscrizione del segretario comunale é necessaria se si provveda alla
    stipula dell’atto di concessione per atto pubblico (il segretario agisce
    come ufficiale rogante); se si procede, invece, per scrittura privata
    registrabile in caso d’uso è possibile la sola sottoscrizione delle parti
    (concessionario e dirigente/responsabile del servizio).
    2) La registrazione e’ necessaria (e, quindi, non é ammesso ricorrere
    alla scrittura privata registrabile in caso d’uso) quando l’importo della
    concessione sia pari o superiore a 6.455,71 euro (l’importo oggi è stato
    elevato ad Euro 8.400).

  19. x carlo
    grazie sign.carlo per avermi risposto in modo celere.mi sempra di aver capito che tutto dipende dal regolamento comunale.Nel frattempo sono riuscito ad avere il regolamento cimiteriale del comune dove si trova la tomba.Il regolamento ad un certo punto dice:
    art.73:
    1-alla morte del concessionario fondatore del sepolcro,i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso,dovranno delegare per l’esercizio del diritto d’uso della sepoltura uno tra essi,nodiziando formalmente il settore tecnico e tecnico manutentivo che provvedera ad aggiornare la titolarità della concessione ed ad darne comunicazione direzione del cimitero;in difetto non si permettera l’esercizio.
    2-Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresi’ ai successori legittimi dell’ultimo avente diritto a fruire della sepoltura in base all’atto di concessione,ai sensi del articolo precedente,qualora succedano piu’ soggetti nello stesso grado di parentela.
    3-Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d’uso della sepoltura taluno di coloro che sarrebbero beneficiari a norma dell’articolo precedente;
    analoga facoltà e’ riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto da momento della ricezione dell’apposita domanda motivata da parte del settore tecnico e tecnico manutentivo,che predisporrà gli atti necersari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all’originale contratto di concessione.
    4-IL concessionario fondatore ha anche facoltà di estentere l’uso della sepoltura ad altri parenti,affini o estranei, tanto all’atto della stipula quanto nel corso del rapporto concessorie;in quest’ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente.

    cosa ne pensa di questi regolamenti??
    posso far inserire dalla fondatrice il nome di due estranei?Teniamo sempre in considerazione che la concessione e stata fatta nel1969 molto sicuramente con scittura privata tra fondatore e comune,percui l’atto integrativo con quale criteri dovrebbe essere fatto???
    scrittura semplice?? atto pubblico??registrato al agenzia delle entrate??
    Sconosciamo l’atto concessorio perche’ smarrito ma in quel periodo tutto si faceva, nel estremo sud dell’italia, con molta leggerezza e per conoscenza personale.
    Torniamo ad oggi.cosa mi consiglia??

  20. x Carlo
    Salve,
    il mio caso è questo:
    mia cugina titolare di concessione ( o ereditiera) di 5 loculi comunali
    richiede concessione per poter edificare una cappella gentilizzia .
    una volta ottenuta tale concessione costruisce la cappella e quindi trasferisce le salme dai 5 loculi che aveva alla cappella appena costruita.
    puo trasferire a me i l 5 oculi che non gli interessano piu’ avere???
    grazie

  21. X Enzo,

    E’ l’atto di concessione a costituire il titolo e, conseguentemente, è in questa sede che possono, se del caso, essere definiti i nominativi di persone che possano trovarvi accoglimento (a tempo debito, cioè il più tardi possibile!). fermo restando che, in difetto di specifiche indicazioni, opera l’art. 93 comma 1 dPR 10/9/1990, n. 285 ed i diritti della personalità, come, appunto, lo Jus Sepulchri, sono regolati solo dalla Legge Statale.

    Se il regolamento comunale non dispone diversamente (ma nutrirei seri dubbi a tal proposito) solo e solamente all’atto della fondazione del sepolcro il concessionario primo stabilisce, nell’atto di concessione, ex Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, i nominativi dei soggetti titolari dello Jus Sepulchri, dopo non è più possibile mutare un rapporto giuridico in sé già formato e perfetto e pienamente, produttivo, quindi, dei propri effetti, per tutta la durata della concessione, salvo non ricorrere ad una novazione consensuale delle obbligazioni sinallagmatiche scaturenti, appunto dalla concessione posta in essere, estinguendo il vecchio rapporto in modo da instaurarne uno del tutto nuovo avente come oggetto fisico sempre la stessa tomba, allora sì che si potrebbe integrare la “riserva”, aggiungendovi altre persone ma permarrebbe comunque, il vincolo della famigliarità e da definizione di “famiglia” è dettata dal regolamento municipale di polizia mortuaria.

    In primis, poi, bisogna sempre ricordare come il concessionario autorizzi
    sì l’ingesso nel sepolcro di un determinato feretro, ma autorizza non ad
    arbitrio o capriccio (= non può autorizzare chicchessia, cioè un estraneo
    alla rosa dei destinatari dello Jus Sepulchri) bensì sulla base di due
    precisi elementi normativo-contrattuali:

    a) del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’atto della
    stipula dell’atto concessorio che si pone come premessa necessaria a tutti i
    procedimenti di polizia mortuaria che interessino, come parte contraente, il
    Comune
    b) dello stesso atto di concessione.

    E’il combinato disposto tra queste due fonti del diritto a determinare la
    cosiddetta “RISERVA” ossia il novero delle persone che, quali titolari dello
    jus sepulchri, siano portatrici, quando ancora in vita, del diritto alla
    tumulazione in sepolcro privato della loro futura salma (in realtà, mentre
    si è in vita lo Jus Sepulchri, unico ed ultimo diritto da esercitarsi nel
    post mortem, rimane una mera aspettativa, in attesa di concretizzarsi in
    prospettiva postuma, fatta salva la raggiunta saturazione del sepolcro
    stesso: se materialmente non dovesse esserci più posto per immettere nuove
    bare (…e lo spazio sepolcrale non è dilatabile all’infinito…purtroppo!) lo
    Jus Sepulchri spirerebbe di per sé, naturalmente senza più la possibilità di
    esser attuato verso chi ne sia ancora astrattamente titolare.

    L’unica soluzione legale per permettere l’ingresso nel sepolcro si salme “estranee” al nucleo famigliare del fondatore è rappresentata dall’istituto delle “BENEMERENZE” di cui all’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, le quali costituisce l’unica deroga possibile al concetto di “riserva famigliare” del sacello mortuario, che non dimentichiamo, si configura, normalmente, pur sempre come privato e gentilizio, se escludiamo, per un momento, la figura giuridica del sepolcro ereditario. Le benemerenze, per esser implementate, richiedono necessariamente una disciplina di dettaglio da parte del regolamento comunale.

  22. salve,
    Le chiedo indicazioni in merito alla seguente problematica :
    può una titolare fondatrice di concessione cimiteriale di una tomba
    di 2 posti a cielo aperto del 1969, inserire con atto integrativo due nominativi di persone estranei (non di famiglia)?
    Se si in che forma deve essere fatto quest’atto integrativo e
    se al momento del decesso di uno dei due necersita un altra autorizazione del titolare di concessione alla sepoltura ?
    grazie…

  23. X Graziella,

    Il fatto risale al 1947, nell’immediato periodo post bellico. Le norme di riferimento per inquadrarlo sotto il profilo normativo e storico sono il Cod.Civile (almeno lui è una certezza!) ed il Regio Decreto n. 1880/1942.

    In quell’epoca ormai lontana stante l’Art. 71 commi 2 e seguenti dell’allora vigente Regio Decreto n. 1880/1942 (Regolamento Statale di Polizia Mortuaria), rimasto in vigore sino al 10 febbraio 1976, in quanto abrogato dal vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR n.803/1975, ora sostituito dall’attuale DPR 10 settembre 1990 n. 285, era perfettamente legittimo poter disporre dei sepolcri per acta inter vivos, cioè con atti negoziali di diritto privato, tra cui si annoverano, appunto, le donazioni. A dire il vero, non mancavano situazioni per me abbastanza border line (quindi di dubbia legalità) in cui s’assisteva ad una vera e propria alienazione, tramite semplice scrittura privata, non tanto del diritto d’uso, quanto della proprietà (in senso fisico e, quindi pieno del termine) dei manufatti sepolcrali da parte del comune o delle stesse imprese edili che realizzavano corpi di fabbrica (cappelle, batterie di loculi…) su suolo cimiteriale, all’interno del sacro recinto.

    Per il principio generalissimo del tempus regit actum la donazione perfezionata sotto l’imperio della precedente disciplina, per una sorta di ultrattività di quest’ultima, anche se oggi incompatibile con quella odierna, continua a produrre tutti i propri effetti giuridici.

    In ogni caso la libera possibilità di circolazione dei titoli di sepoltura, prima ammessa o, quanto meno tollerata a certe condizioni (quali ad esempio il vincolo di destinazione sepolcrale e l’obbligo di notificare al Comune, in quando titolare ultimo della funzione cimiteriale l’avvenuto passaggio dello Jus Sepulchri dal primo titolare ai suoi aventi causa) anche considerando l’avvenuta demanializzazione dei cimiteri comunali sancita dall’Art. 824 comma 2 Cod. Civile, con implicito rimando all’Art. 823, decade, per norma formale con l’avvento del DPR n.803/1975 il quale: a) abroga ogni precedente norma in contrasto con il suo impianto, regolando ex novo tutta la materia cimiteriale) b) vieta tassativamente il fine di lucro o speculazione nella trasmissione del diritto d’uso sui sepolcri. Secondo un certo filone della dottrina, invece, l’incompatibilità tra il regime giuridico cui sono sottoposti i cimiteri e:

    a) la perpetuità stessa delle concessioni
    b) la facoltà di cessione tra privati con atti a contenuto privatistico dello Jus Sepulchri (donazione compresa)

    dovrebbe risalire al 21 ottobre 1942, quando, cioè entra in vigore il III Libro del Cod. Civile (Artt. 824 ed 824 comma 2), proprio perchè in forza di queste due norme i cimiteri (ed i sepolcri) sono considerati beni ed impianti afferenti al demanio comunale e come tali possono formare oggetto di diritti verso i privati solo attraverso l’istituto della concessione amministrativa.

    Si noti, dunque, la discrasia tra le fonti del diritto, dovuta alle diverse velocità con cui III Libro del Cod.Civile e Regio Decreto n. 1880/1942 furono veicolati nell’Ordinamento Giuridico, siccome se accediamo a questa tesi così estrema l’Art. 71 commi 2 e segg del Regio Decreto n.1880/1942 sarebbe riuscito già inapplicabile addirittura prima di entrare in vigore, in quanto in contrasto con norma di rango superiore quale è il Cod. Civile: l’antinomia è stridente!

    Sullo strumento della sola scrittura privata con cui si ottenne la donazione avrei qualche perplessità procedurale, mi sembra infatti titolo non idoneo in quanto la donazione di un loculo (sin quando essa sia stata lecita) sarebbe stata pur sempre un negozio solenne (Art. 782 Cod. Civile) ed avrebbe, quindi, richiesto, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico ad sustantiam (Art. 2699 Cod. Civile) soggetto, poi, a debita trascrizione (Artt. 2643 e 2644 Cod. Civile): infatti, con esso chi dona trasmette lo Jus Sepulchri che oltre ad esser diritto personalissimo ha anche la natura di diritto reale (d’uso, nella fattispecie ex Art. 1021 Cod. Civile) sull’avello mortuario in questione.

  24. Carissimo sig Carlo ho bisogno del suo aiuto.
    Ho un caso particolare e non riesco a venirne fuori.
    Orbene, nel 1947 un prete ottiene la concessione x la costruzione di una cappella x la tumulazione dei propri familiari.
    Dopo la costruzione con una scrittura privata dona un posto ad una signora che seppellirà il marito.
    Oggi, morti tali soggetti, l’erede del prete vuole agire in giudizio x ottenere la dichiarazione di nullità della scrittura e l’estumulazione del morto da parte degli eredi di quest’ultimo.
    La donazione riveste la forma della scrittura privata ed è fatta per ragioni sante!!
    È prospettabile una azione giudiziaria??
    Grazie attendo una sua risposta

  25. No, no: Lei ha capito benissimo: è proprio così.

    Lei, in altre parole, non può “sfrattare”, anche se gentilmente, i morti tumulati nella tomba a Lei intestata, richiedendone la rimozione dai rispettivi loculi.

    E’ questa la più grande “fregatura” giuridica in cui, anche
    se in buona fede, incappa spesso il comune cittadino, molte volte a digiuno di
    questi concetti un po’ misteriosi. La polizia mortuaria è, infatti, materia
    oscura e poco praticata, anche dagli stessi addetti a lavori.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro
    rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali. La proprietà
    del sepolcro, con annessi oneri manutentivi, segue il regime patrimoniale
    del bene, secondo le norme civilistiche, fatto salvo il vincolo di
    destinazione esclusivamente sepolcrale impresso all’opera: per intenderci:
    data la funzione precipua del sepolcro (= luogo chiuso e confinato in cui
    tumulare cadaveri umani) non posso adibirlo volutamente ad un rifugio per
    gatti randagi o ad un ritrovo per darkettoni impenitenti che sognano un
    revivial metallaro entro il recinto del camposanto!

    I diritti di disposizione, in quanto diritti della persona, sono
    riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di
    prossimità e, quando i titolati siano più di uno, occorre necessariamente il
    consenso di tutti.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento
    comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo
    a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della
    personalita’, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro
    (come manufatto) che sono ontologicamente strumentali all’esercizio del
    diritto (personale) di sepoltura, sia attivo, sia passivo.

    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le
    tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non
    diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari più
    stretti.

    Anzi, dirò di più: l’istituto del sepolcro privato e gentilizio, nasce appunto come famigliare sibi familiaeque suae come ci insegna il diritto romano, ossia per il fondatore dello stesso e per la sua famiglia, e poche, invero, sono le deroghe ammesse a quest’intima caratteristica (cioè: io nella mia tomba non posso accogliere le salme di chicchessia, perchè, magari, da vivo, mi stava pure simpatico, ma solo quelle dei miei famigliari, così come statuito nell’atto di concessione) e la sepoltura sine titulo di un feretro “estraneo” al novero delle persone riservatarie dello jus sepulchri, riuscirebbe come un abuso vero e proprio sanzionabile con la pronuncia di decadenza della stessa, intera, concessione.

  26. Caro Carlo,
    le confesso di non aver capito nulla della sua risposta!
    ovviamente non per colpa sua, ci mancherebbe, anzi la ringrazio per l’attenzione che ha messo nella risposta, ma perchè non sono molto dentro al diritto funerario. molto probabilmente credo anche di aver formulato io male la domanda. molto probabilmente dovrei spiegare a voce cosa intendo. in soldoni, io sono il proprietario a tutti gli effetti di una tomba e da quello che lei mi dice non posso decidere di togliere dei corpi dalla mia tomba, ma devo chiedere il permesso ai figli delle persone che sono tumulate li, cugini con i quali, tra l’altro non ho rapporti…se ho ben capito, nonostante sia di mia proprietà e non ci sono carte che mio padre che l’ha acquistata e l’ha ceduta a me abbia scritto chi debba essere tumulato all’interno io non posso dare disposizioni di far togliere dei corpi che gentilmente ho fatto mettere nel corso di questi anni?
    grazie ancora per la squisita disponibilità
    Andrea Messina

  27. X Andrea,

    Ma l’estumulazione non dovrebbe aversi solo alla naturale scadenza della concessione, con l’ulteriore effetto che nei sepolcri perpetui (cioè senza scadenza) l’estumulazione, a regola, dovrebbe esser inibita, se non per trasferire i feretri in altra sede?

    Ravviso nella Sua richiesta, un difetto di legittimità ad agire per ottenere la traslazione dei feretri in questione, in quanto spesso negli jura sepulchri si assiste ad un insanabile divaricazione tra il diritto sul sepolcro in sé (ossia sulla sua componente materiale di opere murarie, suppellettili ed arredi funebri) ed il titolo a disporre delle spoglie mortali in esso racchiuse. Il diritto di sepolcro inteso come duplice facoltà di esser sepolti o dar sepoltura a qualcuno è un diritto eminentemente personale, o fors’anche personalissimo al pari del nome, dell’onore… e non patrimoniale, esso allora si esercita in base alla consanguineità con i defunti da tumulare/estumulare ed è soggetto alla sola Legge Statale attenendo all’Ordinamento Civile dello Stato.

    Vediamo perché:
    Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri seguono, come abbiamo visto, lo jus sanguinis ed in subordine il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con priorità nel decidere) enunciato dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Sulla destinazione ultima di un morto hanno titolo privilegiato a pronunciarsi:

    1) il coniuge superstite in primis, anche se in stato di separazione
    2) i parenti di primo grado, ascendenti e discendenti
    3) i congiunti di pari livello sino al sesto ed ultimo grado di parentela riconosciuto dalla Legge Italiana
    3) IN caso di pluralità di parenti dello stesso grado è richiesta l’unanimità.

    In forza del suddetto principio di poziorità il grado superiore di parentela esclude di default quello di rango inferiore.

    La mera titolarità della concessione non sempre procede parallelamente con il diritto di disposizione, cioè io posso anche esser concessionario di una tomba, ma non vantare lo jus sepulchri su tutti i defunti ivi tumulati.

    Per ottenere la traslazione dei defunti di cui Lei mi parla si dovrà su ogni singola operazione di estumulazione formare il necessario consenso, da formalizzarsi in apposita istanza, in bollo, che verrà inoltrata all’ufficio comunale della polizia mortuaria, di tutti i soggetti di cui sopra titolati ex lege, ad esprimersi espressamente, l’opposizione o il silenzio di uno solo tra questi fa crollare tutto il castello istruttorio.

    Poi, incidentalmente, se Lei ed i Suoi fratelli doveste esser gli unici soggetti, per poziorità, legittimati a richiedere la traslazione (ma nutro forti dubbi a tal proposito) il problema non si porrebbe proprio…almeno non in questi termini di potenziale conflitto.

    Attenzione: prima di avventurarsi in una traslazione multipla bisogna consultare attentamente l’atto di concessione (o altra documentazione ad esso allegata e complementare) da cui estrapolare la cosiddetta Lex Sepulchri, ossia la più vera e profonda volontà del fondatore del sepolcro, il quale, stabilendo la riserva dei post feretro per sè ed i propri famigliari potrebbe aver dedicato un particolare loculo, tra quelli originariamente disponibili, alla sepoltura di una determinata persona: solo e solamente di quella, con questa logica conseguenza: la sua estumulazione per esaurimento degli stessi fini sepolcrali in forza dei quali la concessione sorse, dovrebbe, di diritto, produrre l’estinzione del rapporto concessorio (o di quote dello stesso, se lo Jus Sepulchri ha subito uno “spacchettamento”).

    MI spiego meglio con quest’esempio: io titolare di una concessione, con la formula della “tomba chiusa” in sede di stipula dell’atto concessorio; riservo un loculo alla salma di mio padre ponendo il divieto di estumulazione, perchè, magari non mi fido molto dei miei parenti per il tempo successivo alla mia morte. Orbene se dopo il mio exitus da questa valle di lacrime della vita terrena, qualcuno, per dispetto, volesse estumulare il corpo di mio padre, su cui ho posto una clausola di salvaguardia, pure disponendo di tutti i titoli di legittimazione, secondo poziorità, la concessione cesserebbe automaticamente, venendo meno la sua intima ragion d’essere = accogliere le spoglie mortali di mio padre. Sono aspetti su cui bisogna lungamente ponderare, prima di innescare tragiche “guerre sepolcrali”.

  28. buongiorno Signor Carlo,
    approfitto della sua gentilezza per porre un quesito: io sono titolare da anni (non per testamento, ma per concessione comunale e come tale mi assumo tutti gli oneri) insieme ai miei due fratelli di una tomba nel cimitero monumentale di Roma. all’interno della tomba sono sepolti mio padre, la madre di mio padre, la sorella di mio padre, i cognati della sorella di mio padre, mio nonno e il marito della sorella di mio padre.
    io posso, come proprietario, decidere di far rimuovere i corpi dalla tomba (che ha ancora spazio per accogliere altri corpi e immagino verranno messi nel deposito del cimitero) e lasciare solo quello di mio padre?
    la ringrazio della disponibilità.
    Andrea

  29. X Ada,

    Grazie per la fiducia: è quasi commovente, ma io, purtroppo non sono né un avvocato, né tanto meno il Giudice di ultima istanza titolato a dirimere definitivamente controversie di questo tipo. Non ho nessun potere per aiutarLa realmente.

    Per come è posto il quesito, però mi sovvengono queste considerazioni procedurali, se rimaniamo su un piano di logica legalità, poi dinnanzi ad eventuali ingiustizie manifeste o soperchierie di chi spadroneggia con la forza bruta non rimane che o soccombere con cristiana sopportazione o armarsi di carta bollata, combattere in tribunale ed affidarsi alla Pubblica Autorità perché il diritto sia finalmente riconosciuto e protetto

    La concessione cimiteriale, per sua intima natura, non è un contratto puramente privato gestibile in perfetta autonomia tra le parti con i soli strumenti del Codice Civile, essa comporta degli obblighi superiori ai quali la stessa società deve attenersi e si delinea come un rapporto asimmetrico, a geometria variabile in cui coesistono elementi di diritto privato ed aspetti preponderanti di diritto pubblico dove i privato cittadino (il concessionario) assume una posizione cedevole e subordinata rispetto all’interesse pubblico rappresentato dalla potestas imperii del Comune, tant’è che lo Jus Sepulchri se in capo al privato si atteggia come un diritto soggettivo perfetto di natura reale, seppur sui generis, opponibile erga omnes e tutelabile in sede civile con le azioni in difesa del possesso e della proprietà nei confronti della pubblica amministrazione affievolisce, degradando a mero interesse legittimo.

    Nello Jus Sepulchri si riscontrano certamente profili patrimonialistici, perchè senza la “res” materiale, cioè il sepolcro inteso come oggetto fisico tale diritto per il post mortem non sarebbe esercitabile, ma non si tratta di un diritto solamente patrimoniale, in quanto esso si configura soprattutto come un diritto personale, o sin anche personalissimo legato a questioni di jus sanguinis, dove la proprietà del bene, cioè della tomba è unicamente intermedia e strumentale poichè ontologicamente ed in modo teleologico, orientata al garantire la sepoltura al fondaatore del sepolcro ed alla sua faamiglia, l’istituto del sepolcro privato nasce infatti come gentilizio, ossia sibi familiaeque suae.

    Poiché la concessione di area cimiteriale, in quanto concessione di spazio demaniale e, in aggiunta, a fine determinato ed univoco (= quello di dare o ricevere sepoltura) è regolata secondo i principi che si traggono dall?art. 823, comma 1 codice civile, e, quindi, sottratta ai rapporti di diritto privato, è inconcepibile pensare che, senz’?altro successivamente al 10 febbraio 1976 (o dal 21 ottobre 1942) possa essere oggetto di qualsivoglia atto di disposizione da parte di chi ne sia titolare, così che va considerata nulla e tamquam non esset anche la richiesta dei soggetti agenti, e rivolta al comune, di concedere l?area a terzo determinato.

    L?’insieme di norme che regolavano la trasmissibilità delle concessioni per atti inter vivos (Art. 71 commi 2 e seguenti del Regio Decreto n.1880/1942) secondo la dottrina più autorevole sarebbe comunque già stato inapplicabile in passato perché “abrogato” fin dal 21 ottobre 1942 (cioè da ben prima dell’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

    L?incoerenza di alcuni regolamenti di polizia mortuaria comunali che contemplano ancora la commerciabiltà di manufatti ed aree (essendo essa dovuta alla vetustà di questi impianti normativi) non determina degli obblighi da parte della municipalità ad accettarla compravendita tra terzi di sepolture, in quanto ogni norma in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria nazionale viene abrogata dal momento stesso in cui il nuovo regolamento nazionale acquista efficacia.

    Le norme sulla possibilità di contratti inter vivos o mortis, causa di trasferimento di sepolture, erano contenute nel vecchio regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con R.D. 1880/1942.

    Questo regolamento è stato novellato (e in particolare è stata cassata proprio la norma in questione) con il DPR 803/1975, che negli ultimi articoli stabilisce l?’espressa abrogazione di ogni norma incompatibile con il suo articolato.

    Attualmente è vigente il DPR 10/9/1990, n. 285, che anch?esso non annovera la possibilità di compravendita diretta tra privati. Anzi permette l?uso di area per sepoltura in cimitero solamente a coloro i quali la ottengono in concessione dal Comune e vi costruiscono il monumento funerario entro un tempo determinato, questa norma sancisce chiaramente il divieto di lucro e la speculazione (art. 92 comma 4) limitando l?uso della cappella familiare alla sola famiglia e fino al naturale completamento dei posti disponibili, oltre il quale lo jus sepulchri si estingue naturalmente (art. 93).

    É quindi interdetto al concessionario in questione vendere il manufatto o trasferire la concessione a soggetti terzi diversi dal Comune.

    Questa è la Legge in materia di cimiteri e sepolture

    Alla luce della vigente normativa nazionale il Comune può solamente procedere, se ritiene opportuno, all?’accoglimento della rinuncia di concessione cimiteriale già rilasciata

  30. mi scusi, approfitto della sua disponibilità:
    mio zio fratello di papà aveva dei loculi che poi con uno stratagemma di un marito della sorella di mio papà con carta privata si è accaparrato. vende i loculi a destra e a manca mentre mio padre (cosco)appena deceduto deve pagare.
    so che è vietato il commercio ma lui dice che ne ha diritto tramite il pezzo di carta. mi da un consiglio, grazie ada cosco
    era una richiesta del 2013.
    mi ero dimenticata di dirle, avvocato e la ringrazio, che i loculi li aveva costruiti poi mio zio, marito della sorella paterna (cosco) per questo vuole arrogarsi la proprietà. lui continua a vendersele rifiutando il posto a mia madre che vorrebbe andare vicino a papa’ a tempo…legittimandosi con un pezzo di carta privata il diritto di fare quello che vuole. come mi devo comportare se lui arrogantemente non vuole sentire ragione perchè dice che le ha costruite lui e speso soldi? senza contattare gli eredi i cosco? che erano emigrati.grazie per l’attenzione e per trattare un argomento che spesso diventa materia difficile per gli stessi operatori. non parliamo poi degli operatori comunali…estranei alla normativa !

  31. Sig.Carlo
    La ringrazio ancora una volta della sua disponibilità e ora che ho chiara la situazione, (a rimetterci siamo noi) …..mi resta solamente di tentare con l’Agenzia del territorio e poi accettare la sanatoria che ci costerà cara.
    La sanatoria prevede una nuova concessione per 70 anni dalla data di sepoltura quindi 16 per il nonno (dal 60) e 36 per la nonna (dall 80) al costo di € 45,00 per ogni anno per un totale di € 720 + 1620 + spese varie.
    Sono molto amareggiato dal comportamento del Comune che nonostante abbia grosse responsabilità scarica tutto su di noi!
    Le farò sapere….!
    Grazie è Buona Domenica

  32. X Luca

    “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”, questo antico brocardo latino esprime il principio del diritto civile secondo il quale non si può trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.

    Il fantomatico SIG. X primo concessionario dei due loculi in questione ha, senz’altro posto in essere un negozio fraudolento in violazione dell’allora vigente regolamento comunale di polizia mortuaria della Sua città, il quale ridimensionava la portata dell’Art. 71 Regio Decreto n. 1880/1942, vietando la compravendita dello jus sepulchri sui manufatti cimiteriali dati in concessione ai privati.

    Dagli elementi a disposizione perso proprio che Suo padre sia stato truffato, perché, comunque, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto esser avvisata per il rilascio di un relativo nulla osta.

    Ecco, il motivo per cui la semplice scrittura privata rappresenti, per il Suo Comune uno strumento non idoneo al riconoscimento dello Jus Sepulchri.

    In teoria la cessione dei diritti sui due loculi, se è avvenuta prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche le problematiche collegate all’art. 71 RD 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), va considerata pienamente produttiva di effetti.

    In buona sostanza l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile il cui III Libro entra appunto in vigore il 28 ottobre 1941 stabilisce la demanialità dei cimiteri e sugli eventuali diritti che terzi possano vantare sui beni demaniali si veda l’Art. 823 Cod. Civile, ma sino al 10 febbraio 1976 giorno della sua abrogazione definitiva ad opera del DPR n.803/1975 rimane in vigore il Regio Decreto n.1880/1942 il quale ammetteva la circolazione dei titoli di sepoltura atti negoziali tra privati inter vivos o mortis causa, oggi comunque vietati dall’Art. 92 comma 4 dell’attuale Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Il nostro “accortissimo” Legislatore non si era, infatti, accorto di tale svista…mah senz’altro si sarà distratto un attimo!

    Il fatto di cui Lei mi parla risale agli anni ‘60, quindi se, per il momento accantoniamo quest’asimmetria normativa, considerando le diverse velocità con cui nell’Ordinamento Giuridico Italiano entrano a regime il vecchio regolamento di polizia mortuaria ed il Codice Civile, quale fonte del diritto primaria, in quell’epoca era perfettamente legittima la trasmissione del diritto d’uso delle sepolture con le clausole di salvaguardia previste dall’art. 71 dell’allora vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con R.D. 21/12/1942, n. 1880 (in G.U. 16/6/1943, n 139), che si riporta per esteso:

    “71. II diritto di uso delle sepolture private e’ riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione. In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l’avente causa del titolare della concessione.

    A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.”

    Occorre, quindi, valutare il regolamento comunale vigente all’epoca o l’originario atto di concessione Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune ora non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

    Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).

    Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto ricognitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

    Se, per queste ragioni la tumulazione dovesse risultare sine titulo consiglio vivamente la consultazione del seguente link: https://www.funerali.org/cimiteri/tumulazione-illegittima-373.html

    Il Comune non può certo limitarsi ad una comunicazione orale o per vie informali, è, infatti, necessaria la forma scritta ex Legge n. 241/1990, anche per l’avvio (tragico!) della procedura di decadenza della concessione per violazione unilaterale (da parte del concessionario) delle obbligazioni contratte alla stipula dell’atto di concessione.

    Aderire alla sanatoria, per regolarizzare la situazione pendente potrebbe esser un’idea da considerare con attenzione, alla fine, la Sua famiglia perderebbe sì la perpetuità dei 2 avelli, ma a fronte di una durata della concessione stessa comunque piuttosto lunga e soprattutto certa, senza più minacce di decadenza e soprattutto potrebbe estendere anche alla spoglia mortale di Suo padre lo Jus Sepulchri.

    Tecnicamente questo “condono” per regolarizzare una possibile illegittimità ab origine potrebbe consistere in una novazione della concessione, ossia le parti si accordano per costituire un rapporto giuridico del tutto nuovo, basato sui nuovi canoni di concessione da calcolarsi ai sensi dell’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002, ma avente come oggetto la stessa sepoltura (= i 2 loculi), per altro già occupata dai feretri dei Suoi nonni.

    Certo il Comune ha…dormito non poco e si è impegnato profondamente, se possibile, a render ancora più ingarbugliata la matassa.

  33. Buongiorno Sig. Carlo,
    innanzi tutto grazie per il riscontro e l’attenzione che mi ha riservato.
    Cerchiamo di chiarire la situazione rispondendo nel particolare alle sue domande.

    Noi disponiamo di un documento originale “contratto” (scritto a mano su carta bollata) stipulato in data 28/09/1960 tra mio padre e gli eredi di Sig. X (quindi non tra mio padre e il comune) . Sig. X a sua volta aveva avuto il loculo in concessione dal comune nel 1935 con regolare atto di concessione di cui però noi non abbiamo copia e che abbiamo visto la prima volta (e solo di sfuggita) in comune durante uno degli incontri avuti su questa problematica.

    La concessione tra Sig. X e comune era perpetua e la stessa caratteristica è riportata sull’atto privato stipulato tra mio padre e gli eredi del Sig. X.

    L’atto di concessione privato tra mio padre e gli eredi di X dice che la “proprietà” è passata a mio padre dietro compensazione di prezzo.

    Potrei girarle copia di tale documento senza problemi ad un eventuale indirizzo e-mail che lei ci voglia dare.

    Si le confermo che il comune ritiene questo documento non valido facendo leva sul fatto che nell’atto tra il comune e sig. X (quello originale) era specificato che era vietato cedere ad altri il loculo in uso (ma se noi non avevamo copia di questo documento iniziale e non lo sapevamo ?!
    vuol dire allora che siamo stati truffati dagli eredi di Sig. X ? ). Insomma alla fine della questione siamo gli unici a rimetterci.
    Questa non validità però ci è stata comunicata solo verbalmente dal comune e mai comunicata per iscritto ufficialmente ne prima ne dopo ne ancora ad oggi.
    Nel caso quindi di concessione ABUSIVA noi cosa rischieremmo alla luce di quanto descritto ?

    La questione è emersa quindi solo quando deceduto mio padre abbiamo chiesto fosse tumulato con mia nonna, allora il comune si accorge che i due loculi sono intestati ancora a Sig. X e da li parte tutta la saga ma nessuna comunicazione dal comune nemmeno una risposta negativa con relativa spiegazione alla domanda di poter tumulare le ceneri di mio padre nel loculo della nonna !!!!

    1. Ma come mai allora le bollette della luce votiva sono arrivate per 50 anni regolarmente intestate (e pagate) a mio padre ? Allora il comune non si è mai chiesto a cosa fossero dovuti quei soldi che arrivavano da mio padre se nessun loculo era intestato a lui ?
    2. Ma come mai hanno dato permesso di seppellimento di salma nel 1960 e poi ancora nel 1980 senza sollevare alcuna irregolarità ( e abbiamo anche trovato i diritti pagati in allora al comune da mio padre per trasporto e seppellimento e le ricevute del comune) ?
    3. Da ricerche e domande che abbiamo fatto in paese l’allora custode del cimitero ci ha confermato che queste cose venivano regolarmente fatte tra privati e che addirittura il comune stesso (sapendo a chi aveva fornito varie concessioni) metteva in contatto i vari privati nei momenti in cui il comune stesso non disponeva di loculi disponibili.

    In merito all ipotesi di istituto del subentro, nessuno hai mai avanzato alcuna richiesta di nulla del genere ne a voce ne per iscritto.

    Quello che il comune si aspetta da chi come noi in questa situazione e che venga regolarizzata la cosa sulla base di una sanatoria appena approvata dalla giunta che prevede tali situazioni vengano regolarizzate “riacquistando”il diritto d’ uso di tali loculi dietro corrispettivo che però non è un diritto di sanatoria una tantum di qualche centinaia di euro (come per altro fatto in diversi comuni di altre province) ma di una vera e propria tariffa stabilita dal comune (sulla base degli attuali costi concessioni fatte oggi) e per la durata max di 70 anni .

    Spero di averle chiarito più possibile la contorta situazione….che sinceramente ci sembra davvero fuori da qualsiasi logica.

    Le chiedo di voler riconsiderare la questione sulla base di queste informazioni aggiuntive e di darci sua gentile opinione.

    Grazie e Cordiali Saluti

  34. X Luca,

    I sepolcri non si acquistano mai. (nel senso di compravendita), essi semmai possono esser acquisiti in regime di concessione amministrativa, sembra solo un nominalismo per causidici ed indomiti legulei del diritto funerario, invece, è una distinzione importantissima, stante l’Art. 823 del Cod. Civile, in quanto il rapporto giuridico che si delinea tra comune, come ente concedente ed il privato cittadino quale concessionario presenta profili para-contrattuali, in cui si compenetrano aspetti di diritto pubblico ed elementi di diritto privato, non è insomma un semplice negozio a rilevanza economica tra pari soggetti privati gestibile in piena autonomia tra le parti contraenti esso, infatti, è asimmetrico e “sbilanciato” a favore del Comune, per ovvie ragioni di ordine pubblico e buon governo del cimitero, in effetti lo Jus Sepulchri che sorge in capo al concessionario da un lato di atteggia come un diritto perfetto sui generis, di natura in primis personalissima, ma anche reale e patrimoniale opponibile verso i terzi e tutelabile con le normali azioni previste dal codice civile, in difesa del possesso dall’altro nei confronti della pubblica amministrazione affievolisce, degradando ad un mero interesse legittimo, ma attenzione la potestas imperii del Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale non deve mai esser confusa con l’arbitrio.

    Le tombe, pertanto, possono solo essere oggetto di concessione del diritto d’uso, anche quando (prima di un certo tempo) tali concessioni avrebbero potuto essere a tempo indeterminato (c.d. perpetuo).
    Se nell’atto di concessione sia presente il termine “acuisto” (o consimili), questi termini (errati), non possono che essere letti se non quali concessioni del mero diritto d’uso (che, in ogni caso, dal 10/2/1976, non puo’ che essere che a tempo determinato, entro un dato limite, la cui durata è determinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Ad oggi, in vigenza delle attuali norme, per stipulare e perfezionare l’atto di concessione di un sepolcro privato si può ricorrere alla scrittura privata registrabile in caso d’uso (quando dovessero sorgere eventuali contestazioni), qualora l’importo della concessione sia tale che l’imposta di registro risulti inferiore a quella prevista per la registrazione in misura fissa.

    Nell’ipotesi in cui il canone della concessione sia superiore, si possono utilizzare tanto l’atto pubblico quanto la scrittura privata autenticata (anche se sarebbe preferibile formalizzare il rapporto concessorio con l’atto pubblico, per la natura di concessione pubblica amministrativa, in tutti i casi, siccome i sepolcri privati tutti, se interni al cimitero, appartengono al demanio comunale).

    Dopo queste necessarie premesse sono io, a mia volta a formularLe queste domande.

    Lei dispone dell’originale atto di concessione, ossia della scrittura privata sottoscritta da Suo padre e dal Comune nel lontano 1960 avente, quale oggetto, la concessione dei diritto d’uso sui due loculi? Sarebbe, allora, proficuo consultarlo, in tutte le sue clausole.

    La concessione è perpetua oppure a tempo indeterminato?

    A chi è intestato l’atto di concessione? A Suo padre, forse?

    Se la scrittura privata non fosse strumento idoneo a costituire lo Jus Sepulchri, il quale, poi, si sostanzia nel diritto d’uso sui due loculi in questione saremmo dinanzi ad un impiego uti singuli di beni demaniali e, quindi, ad una concessione sine titulo, in altre parole inesistente e, cioè ABUSIVA.

    …E il comune se ne accorge dopo oltre 50 anni dalla prima tumulazione? Roba folle da immediata segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale.

    A parte che per ogni tumulazione in sepolcro privato gli uffici comunali debbono sempre preventivamente verificare il titolo formale di accoglimento del feretro in quel dato sacello, attraverso

    apposita istruttoria. Nel 1960 ed ancora nel 1980 nessuno sollevò problemi di legittimità o, peggio ancora di insussistenza della concessione, siccome i due defunti furono regolarmente sepolti nei rispettivi avelli e adesso, di colpo, invece sì? La faccenda mi pare stranissima, forse c’è qualche dettaglio che non conosco.

    Quest’interpretazione, comunque, non mi convince, perchè troppo parziale, semplicistica e lacunosa nel suo insieme.

    Non vorrei che alla morte di suo padre fosse intervenuto l’istituto del subentro, con tutte le sue specificità o, ancora, che per procedere alla tumulazione di Suo padre il Comune esigesse un congruo diritto fisso, da non confondersi con il rinnovo o la novazione della concessione stessa.

    La querelle è senza dubbio interessante, tuttavia senza conoscere questi ulteriori particolari non riesco ad aiutarla più di tanto, se non con qualche indicazione generale.

    la mia proposta è questa: Lei, intanto, indaghi sulle richieste avanzate dal Suo Comune (in buona sostanza la concessione c’è, è valida o è stata dichiarata inesistente, magari per mancanza del regolare atto di concessione?) poi manteniamoci in contatto attraverso il sito http://www.funerali.org, tanto io non vado in vacanza e sono sempre in servizio anche in questi giorni di vacanza della redazione.

  35. Gentile sig. Carlo,
    mio padre nel 1960 acquista con scrittura privata due loculi per i genitori. Nel 1960 viene a mancare mio nonno nel 1980 mia nonna e occupano i due loculi.
    Nel 2013 viene a mancare mio padre e la sua volontà era di andare con la nonna ma il comune non autorizza la sepoltura se non dopo il riacquisto dei loculi dicendo che la scrittura privata non ha valore.
    Ora mio padre è in una celletta provvisoria ma dobbiamo decidere e comunque i nonni vanno sistemati!
    E’ legittima la richiesta del comune?
    Buongiorno e Grazie

  36. X Dario,

    Non mi ricordo se Lei sia titolare esclusivo della cappella gentilizia o co-intestatario assieme ad altri della stessa.

    Se Lei rinuncia in toto al diritto di sepoltura (comprensivo, quest’ultimo anche del diritto di proprietà sulla componente materiale del manufatto sepolcrale non vi dovrebbe esser accrescimento (oltretutto non si sottovaluti la questione dell’indivisibilita’ di non sussistenti quote), ma su questo punto anche la dottrina è profondamente divisa.

    Ovviamente, per una “dismissione” (chiamiamola cosi’) dei aspetti patrimoniali, si dovrebbe fare rinviio, unicamente, all’istituto della rinuncia (che non e’ parziale) o, ammettendo (accademicamente) una trasmissione di improponibili frazioni o “spacchettamenti” dello jus sepulchri, il soggetto cedente dovrebbe valutare come, in tal caso, dovrebbe pur sempre riconoscere al cessionario gli oneri che quest’ultimo venga a conseguire, con una sorta di inversione dei piu’ tradizionali concetti di cessione, per cui in capo all’avente causa sorgerebbero solo gli obblighi dominicali, legati, cioè ai doveri manutentivi del sepolcro. Astrattamente, per alcuni tecnici del diritto funerario, una *donazione* sarebbe anche possibile (…ma in quali termini???), coinvolgendo, però, essa solo i suddetti aspetti patrimoniali e mai lo jus sepulchri che è diritto personale o sin anche personalissimo e quindi, intrasferibile per atti negoziali a contenuto privatistico. Infatti, in materia di sepolcri i diritti personali (prevalenti) in cui si concretizza il diritto d’uso e di sepoltura, non sempre corrispondono con i diritti reali e, in certe condizioni, possono persino divergere.

  37. ho ricevuto la Sua risposta al quesito che le posi giorni addietro e la ringrazio vivamente.Ed aggiungo i mie compliemnti per la assoluta professionalità,competenza e garbo,cose rare da trovare.Quanto alle ragioni di tale mio quesito come le espressi,per quanto blasfeme esse possano apparire,oltre al tenere fede alla espressa volontà di mi madre,on dettae non di certo da voler trare profitto da una transazione del genere,ma solo dettate da necessità di sopravvivenza come spiegato:ci tengo a far chiarezza su questo tema atteso che ho rilevato che la corrispindenza con lei intercorsa è stata riprodotta sulla rete e quindi a chi vi accedesse potrei dare idea di quel che non sono.Ma di questo ne sarei responsabile solo io e quindi la prego di esclusivamente accogliere il mio ringraziamento come sopra.

  38. X Dario

    Dunque, Lei vorrebbe esser sollevato dagli oneri di manutenzione, immagino particolarmente gravosi, inerenti una concessione cimiteriale avente quale oggetto una cappella privata e gentilizia.

    I motivi personali, anche nobili o magari più prosaici e… venali (?) per i quali Lei vuole liberarsi delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio instaurato con il Comune come ci insegna la disciplina codicistica, non rilevano (salvo quando essi siano illeciti e producano di default la nullità dell’atto stesso).

    Per realizzare questo obiettivo, pure comprensibile, c’è solo una soluzione davvero praticabile e soprattutto LEGALE: l’unico atto di disposizione sui sepolcri, ammesso dalla Legge Italiana, per acta inter vivos è, infatti, costituito dalla retrocessione solo ed esclusivamente a favore del comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale e proprietario stesso del cimitero. Le tombe, in effetti, non sono disponibili per atti negoziali a contenuto privatistico.

    La rinuncia alla concessione è atto unilaterale, abdicativo e non ricettizio siccome lo jus sepulchri presenta anche natura di diritto reale, e patrimoniale, nonché personalissimo in cui la componente materiale, cioè il diritto sul sepolcro in sé e sul corpus compositum (opere murarie. monumenti, arredi votivi) di cui è formato è, pur sempre, vincolato alla funzione sepolcrale ed è semplicemente strumentale rispetto al godimento del concreto potere di dare o ricever sepoltura.

    La rinuncia deve esser accettata dal comune con atto meramente dichiarativo.

    Come ci insegna il diritto romano le res sanctae e le res religiosae, come appunto i sepolcri sono extra commercium, anche perché nel nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria essi afferiscono al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile, con le conseguenti limitazioni, nel diritto di uso e proprietà di cui all’Art. 823 Cod. Civile. Lei, quindi, se vuole può anche “sbarazzarsi” dell’ormai ingombrante sepolcro, rimangono, però ed in ogni caso, vietatissimi il lucro e la speculazione da intendersi come qualunque azione, tipo l’alienazione, volta a trarre dalla concessione cimiteriale un vantaggio monetario o un incremento patrimoniale.

    Lo Jus Sepulchri tra privati si trasmette solo jure proprio cioè jure sangiunis o mortis causa, se il regolamento comunale contempla l’istituto del subentro.

    La rinuncia è un atto gestionale e di esercizio della titolarità che il sogget­to ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve esse­re nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest’ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi). Inoltre, poiché spesso la titolarità pieno jure sulla concessione può sussistere in capo a più soggetti, il rinunciante non può rinunciare alla concessione se non per quanto lo riguarda, salvo non sia legittimato da tutti gli aventi titolarità sulla concessione, nei consueti modi del codice civile (forse), per i quali potrà agire come semplice nuncius. L’inciso “forse” nasce dal rinvio al regolamento comunale di polizia mor­tuaria circa i modi della rinuncia, così che questa fonte potrebbe prevedere che la legittimazione ad agire in nome e per conto di tutti i soggetti che dispongano della titolarità sulla concessione risulti con forme anche diverse da quelle comunemente previste dal codice civile, cioè, in sostanza, diverse dalla scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale di cui all’art. 2703 c.c.

    Non va dimenticato come, saggiamente, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano già affrontato questo aspetto, introducendo la presunzione che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, lasciando che eventuali controversie siano risolte tra le parti, rima­nendo il comune, ente concedente, del tutto estraneo alla controversia e, soprattutto, esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli sup­portate da tale presunzione, debitamente formalizzata nello stesso regola­mento comunale di polizia mortuaria. A parte l’aspetto, non proprio secon­dario, delle forme della legittimazione ad agire, nel caso di pluralità di sog­getti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accresci­mento dei soggetti residuanti, dal momento che la concessione rimane sem­pre un “oggetto” indiviso, in cui probabilmente è anche difficile parlare di quote, se non in termini ideali ed astratti, dal momento che il suo utilizzo è determinato dall’evento morte e non da altri fattori.

    Laddove si pervenisse ad una articolazione per quote, saremmo in presenza di una divisione, tale da determinare il sorgere di una pluralità di concessioni, aventi in comune l’ori­gine e la durata, ma comunque tra loro distinte ed autonome.

  39. Gentili signori,profitto della vostra disponibilità per porvi il seguente quesito.Il mio anziano genitore,defunto nel lontano 1973,aveva come napoletano dei tampi passati un culto elevato delle ritualità che onorano i cari defunti.Egli precedentemente disponeva di una cappella gentilizia nel vecchio cimitero di Napoli in comproprietà con suo fratello di sangue e altri 5 fratelli di seconde nozze dei suoi genitori.Poco prima di finire egli decise di voler edificare una sua personale cappella per se e per i suoi cari,ossia mia madre,che era defunta e tragicamente come spiego,e poi per i suoi figli,ossia mifratello magiore ed io.In realtà,rispettando la sua volontà,i lavori fuorno da me ultimati dopo la sua morte e nei tempi successivi provvidi al tarsferimento delle salme sia di mio padre che di mio padre nella nuova cappella,dove olter loro è sepolto solo un bambino morto alla nascita,di uno dei fratellasti di mio padre,defunto anche lui qualche anno fa,cosui era alle mie dipendenze nell’azienda paterna che dopo la morte di mio padre io condussi con onore per circa i 3O anni a seguire.Mia madre,deceduta per suicidio a causa di uan garve depressione mentale che la afflisse nei circa 4 anni che pprecedettero la sua fine,lasciò una lettera in cui nel congedarsi da mio padre e da me e mio fartello,all’epoca due adolescenti,espresse la precisa volontà di esser tumualata accanto a suo padre,sepolto nel cimitero di Latina,nelle fosse comuni che all’epoca dell bonifica Pontina del fascio,furono usate per sotterre i numerosissimi caduti sul lavoro come mio nonno,perito per asfissia con latri 13 operai,per le esalazioni dimmonossido di carbonio.Per quanto balsfema possa apprire la mia volntà.ahimè dettata dalle gravi ristrettezze conomiche in cui mi trovo dopo la cessaione della mia coposa carriera di imprenditore,cessata per le vessazioni del crimine oragnizzato,oggi vorrei se la legge ben oltre che la volntà di mio fratello,con cui non intercorrono rapporti,ma che so di poter convincere alla mia intenzione,vorrei alienare quetso bene .ovviamente tarsferendo mia madre,nel rispetto della sua chiaramente espressa volontà e sotituire quella cappella gentilizia di sproporzionate dimensioni ad un semolice loculo per mio padre..su questo loculo non avrei alcuna intenzione quando sarà il mio moneto di esserci tumulato,seguendo invece la mai dorat madre nello stesso posto in cui dovrei se fosse posibile trasferirla.Leggo che i tarfserimenti di tali beni sono imepoditi ma in maniera sinceramente che non è chiaro se sia in qualche modo aggirabile lagalemente e quindi le,vi chiedo una vostra prima valutazione sulla questione postavi..vi ringrazio di cuore e in attesa diun vostro riscontro vi saluto

  40. Scrivo ad Anna Lucia perini : se la cappella gentilizia insiste sulla città di Palermo o dintorni la prego di contattarmi attraverso il portale

  41. Va precisato come, ai termini dell’Art. 824 comma 2 Cod. Civile, l’area cimiteriale e i sepolcri, che in essa insistano, siano parte integrante del demanio comunale, così questa loro specifica natura demaniale, giusta l’Art. 823 Cod. Civile comporta per tali beni l’?inalienabilità, l’?inespropriabilità, la non usucapibilità e la non disponibilità per atti negoziali, inter vivos, a contenuto privatistico.

    Tuttavia la “commerciabilità” ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, in base all’ epoca ed al particolare assetto normativo in cui si formarono gli atti concessori; infatti prima del DPR n. 803/1975 (entrato in vigore il 10 febbraio 1976) era prevista e, quindi, del tutto lecita, la trasmissione a terzi di tale diritto, infatti l’art.71 e segg. del Regio Decreto 21/12/1942 n.1880 consentiva la cessione totale o parziale del diritto d?’uso delle sepolture.

    Ragion per cui per quelle concessione antecedenti, alcune correnti della giurisprudenza e della dottrina considerano l’alienazione del sepolcro un diritto acquisito, e, quindi la consentirebbero, per il principio del tempus regit actum.

    Pertanto esistono opinioni volte a sostenere questa tesi: in regime di concessione perpetua, la cappella gentilizia o di famiglia (o porzioni della stessa), se priva di feretri, potrebbe essere ceduta, previa notifica al comune ed una volta acquisito il consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

    Nell’anno 1961, vigeva, appunto, il Regio Decreto n.1880/1942, quindi sarebbe da considerarsi del tutto legittimo e valido il passaggio del diritto d’uso sul loculo che si sia è perfezionato sotto l’imperio di questa disciplina.

    Il condizionale è d’obbligo non solo per un artificio dialettico o per prudenza (iura novit curia???), in effetti un’?altro filone dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene tutto il gruppo redazionale di questo blog, nega invece, anche per il pregresso, la possibilità di continuare a trasmettere totalmente o parzialmente il diritto d?uso di tutte le sepolture fra privati, pure vigente il Regio Decreto n.1880/1942 sulla base di quanto disposto dall’Art. 823 del Cod. Civile entrato in vigore assieme al Libro III del Cod. Civile il 20 ottobre 1941, poi confermato, nel suo impianto complessivo, dall’?art.92 comma 4 dell’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90, il quale, più esplicitamente, pone, ancora una volta, divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

    Visto e considerato che il concetto di lucro si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione del diritto d?uso di un sepolcro.

    Si aggiunga poi, che, ai sensi dell?art.109 comma 2 del DPR 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d?’uso delle sepolture.

    Non vedo, allora, come praticabile l’ipotesi di una “sanatoria” della situazione descritta, se non attraverso la retrocessione di tutta la concessione al comune e la stipula di un nuovo atto di concessione che regolarizzi l’occupazione indebita del loculo.

    Se la tumulazione è sine titulo, ossia illegittima, in quanto avvenuta senza idoneo titolo di sepoltura (= autorizzazione comunale) è di di rigore disporre l’estumulazione per turbativa di sepolcro, chi ha subito una lesione nel proprio Jus Sepulchri, ingiustamente compresso, cioè il vero e proprio concessionario potrà esperire dinanzi al Giudice, in sede civile, l’azione di manutenzione ai sensi dell’Art. 1170 Cod. Civile.

  42. Esiste un diritto di usucapione verso un loculo occupato dal 1961 da un familiare e concesso dal titolare della cappella in cui si trova(esternamente),parente non diretto, che ha ricevuto un pagamento da mio nonno per l’acquisto dello stesso, (oggi scopriamo non consentito dalla legge ma di assoluta certezza in buona fede)? E possono obbligare l’erede del defunto all’esumazione,anche se ormai trascorsi ben 53 anni? Preciso che in tutti questi anni e’ sempre stato il discendente a far fronte alle spese votive ecc , inviate dal comune di appartenza del loculo a casa

  43. X Ada Cosco,

    Negozio giuridico in frode alla Legge?

    L’articolo 1344 cod. civile intitolato “contratto in frode alla legge”, stabilisce che “la causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.”, la quale, nel nostro caso è il divieto tassativo di lucro o speculazione tra privati nelle concessioni cimiteriali ex Art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    La presunta compravendita dei loculi è nulla di diritto, ossia il titolo che darebbe origine allo jus sepulchri (viziatissimo!) dell’acquirente (o sedicente tale) è invalido, inesistente e, pertanto privo dei propri effetti giuridici. La tumulazione è, così, “sine titulo” ossia illegittima.

    L’art. 1418 cod.civile., rubricato come “Cause di nullità del contratto”, individua nei suoi tre commi le fattispecie di nullità del contratto. Per quanto riguarda gli atti unilaterali l’art. 1324 c.c. estende ad essi, ove compatibile, la disciplina contrattualistica. I casi sono:

    contrarietà a norme imperative: con questo termine si intendono le norme non derogabili (non dispositive) dalla volontà privata.
    mancanza di un requisito essenziale ex art. 1325: la mancanza totale del consenso, della causa, dell’oggetto (o di suoi requisiti ex art. 1346) o la mancanza della forma ove prevista a pena di nullità.
    illiceità della causa (artt. 1343-44) o dei motivi (art. 1345): nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante.
    altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali).

    L’azione di nullità, in sede civile, può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse (cfr. art. 100 cod. proc. civile ) o anche rilevata d’ufficio dal giudice.

    La dichiarazione di nullità da parte del giudice opera retroattivamente (ex tunc) cancellando l’atto nullo e tutti i suoi effetti.

    La conseguenza amministrativa da tale azione di nullità sarà l’automatica decadenza della concessione (= provvedimento sanzionatorio di natura meramente dichiarativa e non costitutiva) per grave violazione delle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal concessionario con la stipula dell’atto di concessione stesso.

  44. mi scusi, approfitto della sua disponibilità:
    mio zio fratello di papà aveva dei loculi che poi con uno stratagemma di un marito della sorella di mio papà con carta privata si è accaparrato. vende i loculi a destra e a manca mentre mio padre appena deceduto deve pagare.
    so che è vietato il commercio ma lui dice che ne ha diritto tramite il pezzo di carta. mi da un consiglio, grazie ada cosco

  45. In Primis, non esiste una modulistica ufficiale di riferimento, ogni comune pertanto adotta liberamente la propria, modellandola sulle necessità dell’ufficio della polizia mortuaria (= economicità ed efficienza del procedimento ex Legge n.241/1990) e della cittadinanza stessa.

    La formula linguistica “concessione bonaria” è del tutto oscura e difficilmente interpretabile se non alla luce delle cosiddette “benemerenze”. introdotte dall’Art. 93 comma 2 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Se non ho travisato, in effetti, stimo ragionando di concessione di loculi realizzati in cappella gentilizia, cioè in tomba di famiglia.
    Orbene, per attuare l’istituto della benemerenza, il quale in sé rappresenta un’importante deroga alla cosiddetta “familiarità del sepolcro”, la legge pone una riserva di regolamento locale, ossia le disposizioni d’implementazione debbono esser necessariamente dettate dal regolamento municipale di polizia mortuaria, in difetto o nel silenzio del quale le benemerenze sono del tutto inapplicabili, potendo esse configurarsi come una violazione surrettizia del principio “sibi familiaeque suae” (= per sé e per la propria famiglia) sancito dall’Art. 93 comma 1 I Periodo DPR n. 285/1990 con norma positiva ed ancor prima, da una giurisprudenza costante in materia da parte della Suprema Corte di Cassazione.

    La concessione amministrativa da cui sorge lo jus sepulchri è un atto solenne, con obbligatoria forma ad sustantiam, la quale si concretizza, poi, in quel regolare atto di concessione di cui all’Art. 98 comma 1 DPR n. 285/1990 che è condicio sine qua non perché un privato possa vantare legittimamente diritti, ancorché affievoliti, su area o manufatto cimiteriale.
    Dal perfezionamento dell’atto di concessione discende il rapporto concessorio; quest’ultimo per sua intima natura, è asimmetrico, in quanto sbilanciato a favore del comune e “chiuso” ” a senso unico” (è solo il comune nella facoltà di concedere, il concessionario non ha a sua volta questo potere) siccome la sua particolare essenza giuridica vieta l’ingresso nello stesso di altri soggetti privati estranei alla sua originaria costituzione: sono infatti vietati e, quindi, nulli di diritto, eventuali atti negoziali di disposizione sui sepolcri a contenuto privatistico, finalizzati a modificare il prestabilito novero delle persone titolari dello jus sepulchri o l’intestazione stessa della concessione.

    L’unico strumento per addivenire alla voltura della concessione è rappresentato unicamente dal subentro il quale si attiva solo mortis causa, cioè al decesso del concessionario, così come stabilito nello specifico, a livello locale, del regolamento comunale. Ripeto a costo di riuscire pedissequo e sin anche noioso: gli atti inter vivos (eccezion fatta per la “rinuncia”) NON sono ammessi nel modo più assoluto dalla Legge.

    Nella tumulazione in sepolcro privato e gentilizio è il comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale e proprietario del cimitero stesso, ad autorizzare, tramite apposita istruttoria, di volta in volta la sepoltura di una avente diritto sulla base dell’appartenenza di questi alla famiglia del concessionario e questo meccanismo in cui il comune giuoca il ruolo di soggetto attivo e sovraordinato, non è mai bypassabile con il cortocircuito “da privato a privato”. Lo Jus Sepulchri non è, quindi, un semplice contratto di cui disporre in piena autonomia negoziale jure privatorum.

    Senza l’atto di concessione, da redigere in duplice copia ed in bollo, lo stesso rapporto concessorio è insussistente, e non produce i suoi effetti tipici, tra cui si annovera, appunto, il diritto d’uso sulle sepolture. Una tumulazione sine titulo, ossia illegittima, è da considerarsi ABUSIVA!

  46. si richiede copia fac-simile di concessione bonaria di loculi realizzati in struttura di cappella gentilizia da presentare al municilio si ringrazia

  47. X Paolo,

    Nel governo del cimitero ruolo centrale e strategico assume il regolamento comunale di polizia mortuaria

    1) In Abruzzo, Ai sensi dell’Art. 6 della recente Legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, ogni comune deve dotarsi di un proprio ed autonomo regolamento comunale di polizia mortuaria, detto obbligo, a livello Statale, cioè in epoca postunitaria, sussiste sin dall’avvento del Regio Decreto n.2322/1865 ed è confermato anche dalla normativa vigente di cui agli Art. 344 e 345 del Testo Unico Leggi Sanitarie. Tra l’altro il regolamento comunale di polizia mortuaria è uno strumento necessario non tanto per sola previsione di legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n.267/2000) quanto per espressa disposizione di rango costituzionale ai termini dall’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., poiché la materia della polizia cimiteriale è affidata esclusivamente al comune dallo stesso Cod. Civile con l’Art. 24 comma 2. Il Suo comune, quindi, è bellamente FUORILEGGE (ovviamente rilevo ciò nel senso tecnico del termine).

    2) Nelle concessioni cimiteriali l’istituto del subentro con relativa voltura nella titolarità del rapporto concessorio, si attiva solo MORTIS CAUSA. I sepolcri sono beni demaniali e ad essi si applica la disciplina di cui all’Art. 823 Cod. Civile sono, pertanto, vietati dalla Legge e, di conseguenza, nulli di diritto eventuali atti negoziali inter vivos a contenuto privatistico. la concessione è atto di diritto pubblico che sorge massimamente intuitu personae. L’unico atto di disposizione tra vivi (unilaterale e recettizio) ammesso è la retrocessione della concessione al comune. La legge non consente nessun altro cambio di intestazione, per tutta la durata del rapporto concessorio. Eventuali donazioni, soprattutto se vi sia passaggio di denaro, rischiano di rivelarsi compravendite dissimulate o mascherate (negozio in frode alla Legge???). In ogni caso, esse potrebbero astrattamente riguardare il solo aspetto patrimoniale, ossia l’assunzione degli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n. 285/1990, ma non il diritto d’uso sugli spazi sepolcrali.

    3) Solo alla stipula dell’atto di concessione (e non dopo) tra comune e concessionario, quali parti contraenti, si stabiliscono le relative obbligazioni compresa la riserva ex Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990 cioè il novero delle persone che saranno portatrici dello jus sepulchri. Trattasi, sovente, di un numerus clausus, dunque, non più ampliabile, con i rispettivi nominativi ben definiti e scritti, altrimenti, per default, data la natura familiare del sepolcro privato e gentilizio, opererebbe, pur sempre l’Art. 93 Citato, mentre la famiglia , in senso dilatato, sarebbe quella delineata dagli Artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile.

    4) In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione, altre indicazioni) si ha una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari. Una volta perfezionato l’atto di concessione, di norma non è consentito che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti, salvo che ciò non sia – espressamente – previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ipotesi nella quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe regolare le forme e le modalita’ di “registrazione” di questa “divisione pattizia” da parte degli uffici comunali, i quali, comunque, rimangono estranei a queste dinamiche, nell’evenienza di sempre probabili controversie e liti.

    Il diritto di sepolcro è riservato ai concessionari e alle persone appartenenti alla famiglia dei concessionari, famiglia che, a questi fini, èstabilita nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.

    L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta in relazione ai momenti di utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva), aspetto non prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro). Infatti, i diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di pari-ordinazione e l’uso e’ connesso solo al verificarsi dell’evento (non prevedibile, come comprensibilmente noto).
    Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93, 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerito per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale posizione soggettiva).

    5) Lo jus sepulchri è diritto imprescrittibile, personalissimo e solo rinunciabile, per volontà della singola persona di esso titolare. Per la rinuncia è necessaria la forma scritta (una semplice scrittura privata non autenticata non mi parrebbe strumento idoneo data la solennità dell’atto). La modulistica ad hoc è approntata dal comune.

    6) La competenza comunale sulle concessioni cimiteriali, rientra nelle funzioni degli “apicali” è, dunque, da individuarsi in capo al dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000; tale attribuzione non è derogabile.

  48. Le chiedo indicazioni in merito alla seguente problematica :
    la figlia del intestatario, ora deceduto, di una cappella nel cimitero comunale avendo un’altra cappella e non avendo piu interesse questa cappella vuole lasciare questa cappella a due persone estranee al suo nucleo familiare,

    quale strada potrebbe essere seguita :
    01 premesso che il comune non ha un regolamento proprio quali sono le norme che regolamentano la materia , il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ci sono eventuali regolamenti regionali e nella fattispecie l’Abruzzo ne la ?
    02 non essendo possibile vendere tra vivi una concessione e’ possibile cointestare la concessione rilasciata dal comune al padre e della madre deceduti e seppelliti nella cappella (che verrebbero trasferiti in altra cappella di cui la figlia puo disporre ) e contestualmente fare una scrittura privata per la ripartizione dello delle quote di jus sepolcrhi tra gli aventi diritto ( a mettere agli atti del comune, in allegato all’atto di variazione della intestazione della cappella ) dove la figlia rinuncia al diritto a essere seppellita nella capella ?

    04 la figlia puo rinunciare al diritto ad essere seppellita nella cappella senza inficiare la cointestazione della cappella e quindi senza provocare la decandenza della concessione rilasciata dal comune al suo padre , in alternativa deve limitare il suo diritto alla sepoltura solo ai suoi discendenti ?

    03 esiste una scrittura privata tipo al quale far riferimento per redigere tale scrittura ?

    04 come si ha la certezza che la figlia sia l’unica legittimata a disporre dello jus sepolcrhi relativa alla cappella ?

    05 una scrittura a privata con la quale due estranei al nucleo familiare effettuano una donazione di somme a titolo di liberalita favore i figlia puo essere intesa come violazione della divieto di cui all’art 92

    (rif La Legge (Art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) vieta ai privati di realizzare sulle concessioni cimiteriali, il fine speculativo o di lucro che, ai sensi dello stesso Cod. Civile si sostanzia in un’azione orientata all’ aumento patrimoniale, ancorché legittimo e riconosciuto dalla Legge
    ….
    Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. )

    06 questa scrittura di donazione da chi potrebbe essere invocata per invocare la decadenza della concessione e che conseguenze avrebbe potrebbe portare all’eventuale annullamento dell’atto di cointestazione ?

    07 nel caso di retrocessione della concessione da parte della figlia al comune il comune puo in assenza di un regolamento comunale riassengnare la concessione ai due estranei al nucleo familiare, e di base a quela legge o regolamento?

    08 l’atto di riassegnazione della concessione della capella a due persone estranee al nucleo familiare della cappella retrocessa dalla figlia puo essere fatto come atto amministrativo del comune ossia chi e competente nell’ambito di una struttura comunale , il responsabile dell’ufficio competente, il dirigente del settore comunale di appartenenza dell’ufficio competente , il sindaco, la giunta, il consiglio comunale ?

    09 chi potrebbe invocare l’annullamento dell’atto di riassegnazione e che conseguenze avrebbe ?

    Nel ringraziare anticipatamente , e nella certezza che le indicazioni che vorra fornire potranno essere utili a tutti coloro che seguono il blog in attesa di risposta colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

  49. X Anna Lucia Perini:

    A Costo di sembrar indelicato o, sin anche BRUTALE, ribadisco il concetto, oramai vieto, trito e ritrito (ma si sa, dopo tutto, Repetita Juvant!) La legge proibisce la trasmissione dello jus sepulchri per acta inter vivos, è, pertanto, proibita, in senso ASSOLUTO, la compravendita da privato a privato del diritto d’uso sui beni sepolcrali

    Sarebbe necessaria una lunga premessa, per enucleare bene il problema, comunque, mi affido alla Sua responsabilità, così per ragionare preliminarmente ed appieno, sugli effetti del cosiddetto subentro nella titolarità di una concessione cimiteriale, (altrimenti senza i necessari presupposti logico-formali e giuridici rischieremmo di non capirci) la invito a consultare con attenzione questo link: https://www.funerali.org/?p=7523.

    2) La Legge (Art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) vieta ai privati di realizzare sulle concessioni cimiteriali, il fine speculativo o di lucro che, ai sensi dello stesso Cod. Civile si sostanzia in un’azione orientata all’ aumento patrimoniale, ancorché legittimo e riconosciuto dalla Legge.
    Sulle tombe, quindi, è interdetto “arrotondare”, ponendo in essere atti, anche se parziali, di cessione del proprio Jus Sepulchri, il quale, in quanto diritto personalissimo, extra commercium, NON è proprio commerciabile a pena di nullità dell’atto stesso e di decadenza della concessione, per grave violazione delle obbligazioni sottoscritte e contratte con il perfezionamento dell’atto di concessione.

    3) Gli oneri manutentivi, ex Art. 63 comma 1 Reg. Naz. Polizia Mortuaria sono ad esclusivo carico del concessionari, i quali non possono sottrarsi a tale obbligo se non perdendo per decadenza, in quanto inadempienti, o spogliandosi volontariamente attraverso la rinuncia, il proprio jus sepulchri.

    4) Il concessionario subentrato in toto nella titolarità della concessione può certo rinunciare allo jus sepulchri acquisito per successione mortis causa, ma retrocede al comune tutta la concessione e non solo quote della stessa. Con questa formula, insomma, se non diversamente stabilito a livello locale dal regolamento comunale, è impossibile addivenire allo “spacchettamento” del diritto di sepolcro. Una è la concessione, con relativo e regolare contratto, e, di conseguenza, unico è l’atto di rinuncia, con effetti su tutto il manufatto sepolcrale, il quale è, pur sempre, un unicum, anche se, in verità, si articola, poi, in un corpus compositum, sotto il profilo privatistico.

    5) Lei deve immediatamente attivarsi presso il Suo comune per comunicare la successione testamentaria nella titolarità della concessione ed iniziare la procedura di cambio d’intestazione (= voltura) alla fine della quale, Lei quale nuova concessionaria potrà disporre dello jus sepulchri e dello stesso rapporto concessorio, magari retrocedendolo al comune, e comunque sempre e solo nei limiti e nelle forme, molto vincolanti, dettati dalla Legge. Il rapporto concessorio ha natura para-contrattuale, non è un contratto (= negozio puramente di diritto privato) nel senso proprio del termine perché è, infatti, asimmetrico, cioè sbilanciato in favore del comune, (= il privato vanta solo diritti affievoliti che degradano a meri interessi legittimi dinanzi alla potestà comunale) e non gestibile in piena autonomia dal concessionario in quanto semplice privato cittadino.

    6) Se Lei retrocede al comune la Sua concessione, la pubblica amministrazione può (nel senso che ha solo facoltà e NON obbligo), secondo le norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, riconoscerle un corrispettivo per opere murarie, arredi, lapidi dei quali consiste la tomba, e di essi Lei, al momento, è ancora proprietaria, seppur con vincolo di mantenimento e destinazione. Tale eventuale rimborso (se la norma, purtroppo, non lo prevede espressamente, nulla, ex lege, le sarà dovuto in cambio, essendo la rinuncia un atto unilaterale e ricettizio che il comune può semplicemente, ma non deve per forza accettare), seguirà il cosiddetto principio nominalistico di cui all’Art.1277 Cod. Civile (= detto inter nos NON CI SI ARRICCHISCE DI CERTO, con questa operazione!!!!!!!!)

    In alternativa Lei potrà esercitare, in opposizione allo jus tollendi del comune, il suo jus retinendi, tenendo conto della specifica funzione di un manufatto sepolcrale.

  50. Gentilissimo sig.Carlo.
    Le scrivo par esprimere la mia situazione.
    Sono erede universale di un cugino di mio suocero che noi chiamavamo zio.
    Non aveva eredi diretti e mi ha lasciata erede universale.
    a questo punto ho ereditato anche la cappella che ha voluto acquistare
    prima di morire.
    i loculi sono occupati dalla sua mamma, sua sorella, dallo
    zio e da un fratello.
    Gli altri sono rimasti a me ed alla mia famiglia.
    Mi sembra di aver capito che non si possono vendere….a persone estranee…
    ma poiché noi abbiamo gia’ un’altra cappella al mio paese e poiché io sono l’unica che mi devo sobbarcare la manutenzione come posso fare per far si che possa ricavarne qualcosa che mi aiuti a mantenere il decoro della cappella?
    se cedo la rimanenza dei loculi al comune…..mi retribuisce oppure no??
    i rimanenti loculi sono tre. e se cedo a privati? come devo procedere?? non sono ancora andata in comune per metterli al corrente che io sono subentrata quale erede universale. devo farlo?? La ringrazio e la saluto cordialmente

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