Il disegno di legge n. C. 2655, già approvato al Senato e attualmente in prima lettura alla Camera, con gli articoli 37 e 38, introduce – se approvato nel testo attuale – rilevanti modifiche procedurali nel settore dello stato civile e in ambito funerario, in particolare riguardo alla formazione digitale degli atti di morte e alla dichiarazione di assenza o morte presunta.
1. Articolo 37 – Formazione digitale dell’atto di morte
Con la modifica proposta al DPR 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dello stato civile), l’articolo 37 prevede che:
- L’atto di morte e gli avvisi di morte possano essere redatti e trasmessi in formato digitale, anche tramite PEC.
- L’ufficiale dello stato civile possa redigere l’atto di morte anche su avviso digitale dell’autorità sanitaria (ad esempio il medico necroscopo o la direzione sanitaria).
- L’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – debba fissare, entro 9 mesi dall’entrata in vigore, gli standard tecnici per la comunicazione telematica tra Comuni, imprese funebri, gestori cimiteriali e autorità sanitarie.
- Rimane ferma la previsione che l’autorizzazione all’inumazione o tumulazione non può avvenire, di norma, prima che siano trascorse almeno 24 ore dal decesso per garantirsi da dubbi di morte apparente.
Implicazioni operative:
– Riduzione dei tempi amministrativi e snellimento delle procedure per lo stato civile e le imprese funebri.
– Minori attese da parte delle famiglie interessate nella fissazione del funerale.
– Necessità per le imprese e i gestori cimiteriali di dotarsi di sistemi informativi interoperabili.
– Possibile miglioramento della raccolta dati sull’evento morte e maggiore efficienza nei controlli amministrativi.
2. Articolo 38 – Dichiarazione di assenza e morte presunta
Con riferimento agli artt. 49 e 58 del Codice Civile, il disegno di legge riduce i termini per l’apertura dei procedimenti:
- Procedimento di assenza: il termine scende da 2 anni a 1 anno.
- Procedimento di morte presunta: il termine scende da 10 anni a 5 anni.
Questo cambiamento ha un impatto diretto sulle pratiche successorie e sull’attività degli uffici demografici.
3. Quali effetti per il settore funebre e cimiteriale?
Le principali ricadute operative riguardano:
- Velocizzazione delle procedure: le imprese funebri e gli operatori cimiteriali avranno un quadro più rapido per la chiusura delle pratiche legate all’evento morte, all’eredità.
- Interoperabilità dei sistemi digitali: gli uffici comunali e le imprese funebri dovranno adeguarsi alla comunicazione digitale, con benefici in trasparenza e tracciabilità.
- Gestione delle concessioni e degli spazi cimiteriali: con la riduzione dei tempi per la morte presunta, sarà più celere – nei pochi casi in cui ciò avviene – il recupero o la riconduzione di loculi e ossari in disuso o frammentati da eredità complesse.
- Controllo della vigilanza: l’accelerazione dei procedimenti richiede che gli enti e i gestori mantengano processi conformi alla normativa, evitando errori o contenziosi dovuti a trasmissioni digitali incomplete o procedure affrettate.
Occorrerà pertanto monitorare l’entrata in vigore effettiva della normativa, ovvero le parti già applicabili e quelle che saranno applicabili dopo l’emanazione degli standard AgID e l’aggiornamento dei software da utilizzare, come pure seguire la pubblicazione dei decreti attuativi o regolamenti tecnici.
Conseguentemente vi sono da aggiornare i protocolli operativi interni (imprese funebri, cimiteri, uffici demografici) per recepire i nuovi termini e modalità.
Infine è da prestare attenzione alle situazioni “di transizione”, con pratiche avviate sotto la normativa previgente e che potrebbero creare sovrapposizioni operative.
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