Attività funebre: gli “Engel criteria” come discriminante tra sanzioni (solamente) amministrative e penali.

Il Consiglio di Stato (Sez, V, 5 marzo 2020, n. 1606; reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM, sezione che, per altro, risente negli ultimi tempo delle limitazioni anche all’attività giudiziaria determinate dal CoVid-19, per cui alcune “fonti” non sono temporaneamente (si spera) più accessibili), è stato chiamato a pronunciarsi attorno ad una situazione in cui era stata contestata ad accertata violazione in materia di pubblicità: si tratta della Campania, in cui, tra l’altro, sul tema, va segnalata la recente modifica dell’art.... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606
Il procedimento di cui all’art. 18 l. n. 689 del 1981 si riferisce alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la determinazione (mediante “ordinanza-ingiunzione”) della “somma dovuta per la violazione”, accompagnata dalla pedissequa “ingiunzione di pagamento”, avviene (comma 2) a valle della preventiva notifica della “contestazione” della accertata “violazione” (art.
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Localizzazione dell’attività funebre e delle sale del commiato.

La morte è un accadimento naturale: lo ha constatato anche il Consiglio di Stato nella sentenza della Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22, al solito reperibile anche nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM, in cui, affrontando una controversia relativa alla localizzazione di attività funebre e di sale del commiato, ha affermato che l’attività di onoranza funebre è compatibile con la funzione residenziale, mentre non lo è quella della sala del commiato, richiedendo quest’ultima un’espressa previsione di piano territoriale.... Leggi il resto

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121
MASSIMA
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

L’Amministrazione può legittimamente decidere di stipulare una convenzione per un prezzo minimo del funerale completo, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici e garantendo sia la concorrenza sia il rispetto delle esigenze sociali, che assumono un rilievo determinante tanto nella fase di affidamento quanto in quella di esecuzione.
I depositi di osservazione (come gli obitori) sono destinati a esigenze strettamente mediche (manifestazione di vita, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie), per cui le imprese di pompe funebri, quindi, non possono vantare alcuna pretesa a svolgere la propria attività in tali locali, questione anche infondata, venendo in rilievo una norma regolamentare che non impedisce comunque alla ricorrente di trattare il familiare del deceduto con la dignità dovuta nella camera mortuaria.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
MASSIMA
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
Dall’analisi testuale dell”art. 19 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 emerge chiaramente che, in materia di trasporto funebre, essa non ha introdotto alcun formale divieto o alcun obbligo a carico delle confraternite (nella specie: né il divieto di utilizzare mezzi altrui, né l’obbligo di utilizzare mezzi propri</i>, ma consente ai comuni di esigere un diritto e, nel case e  ricorrendone le condizioni, precedendo un’esenzione da questo.
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