TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 496

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 496

Pubblicato il 25/01/2022
N. 00496/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04700/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4700 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cundari, Marco Ippolito Matano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
per l’annullamento
a) Della comunicazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-, notificata dalla Prefettura di Caserta in data 16/10/2019;
b) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la Comunicazione SUAP del -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha sospeso l’abilitazione rilasciata al -OMISSIS-, impedendogli di continuare ad esercitare l’attività d’impresa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- a r.l. il 10\1\2020:
a) Dell’Informativa riepilogativa sulle attività delle imprese funebri -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli, depositata in giudizio in copia cartacea dall’Amministrazione resistente in data 10.12.2019 e consegnata in data 20.12.2019;
b) Della Richiesta di convalida e di emissione di decreto di sequestro preventivo n. -OMISSIS- della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli, depositata in giudizio in copia cartacea dall’Amministrazione resistente in data 10.12.2019 e consegnata in data 20.12.2019;
c) Dell’Ordinanza di convalida del sequestro della P.G. e decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Napoli del -OMISSIS-, depositata in copia cartacea in data 10.12.2019 e caricata nel fascicolo telematico in data 27.12.2019;
d) Del Verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del -OMISSIS- depositato telematicamente in data 27.12.2019;
e) Di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la Comunicazione SUAP del -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha sospeso l’abilitazione rilasciata al -OMISSIS-, impedendogli di continuare ad esercitare l’attività d’impresa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r. la società ricorrente, azienda specializzata nella gestione delle attività di pompe funebri, trasporto salma, disbrigo pratiche funebri e vendita casse funebri, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta, in data -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 86 e 91 del d.lgs. 159/2011, 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Con decreto n. 1358/2019, il Presidente del T.a.r. ordinava alla Prefettura di Caserta di depositare ulteriore documentazione; l’amministrazione ottemperanza al provvedimento istruttorio.
La società ricorrente, quindi, proponeva ricorso per motivi aggiunti, contestando ulteriormente l’interdittiva antimafia già impugnata alla luce della documentazione successivamente depositata.
Con ordinanza cautelare n. 164 del 2020 è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto, rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha già evidenziato che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).
Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.
Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7.01.2019, n.73; conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).
Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. per la Campania, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).
L’Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia ben può verificarsi un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia e dell’associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 09/12/2019, n. 5796).
Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”, che gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2020, n.4542).
Con specifico riguardo all’informativa antimafia, il Prefetto, ai sensi degli artt. 91, commi 5 verifica l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all’articolo 98, comma 3. Ai sensi del comma 6, il Prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva.
Il legislatore indica, quindi, le fonti da cui il Prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno natura meramente esemplificativa e non certo tassativa.
3. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche i ricorsi proposti dalla società ricorrente sono infondato come già evidenziato nella fase cautelare.
Il provvedimento prefettizio ha motivato le ragioni di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, richiamando il decreto di sequestro preventivo n. -OMISSIS-emesso il 22.5.2019 dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli, da cui è emerso che -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentante legale della -OMISSIS– srl, impresa destinataria di interdittiva antimafia con provvedimento del Prefetto di Napoli del 13.11.2018, priva di autorizzazioni perché revocate con diversi provvedimenti comunali, ha contravvenuto all’ordine legalmente dato dalle predette Autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, continuando ad operare, espletando l’attività di onoranze funebri in spregio ai provvedimenti inibitori e/nessi dai predetti Enti”, in particolare procedendo all’organizzazione ed espletamento dei funerali” di -OMISSIS-, facendo formalmente risultare quale impresa esecutrice la -OMISSIS- di cui -OMISSIS- è legale rappresentante. Inoltre, “…al fine di eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale attribuiva fittiziamente a ditte compiacenti di volta in volta individuate, mantenendone comunque il controllo, la gestione e la titolarità dell’espletamento dell’attività di pompe funebri con la conseguente disponibilità di denaro derivante dal pagamento del prezzo per la prestazione ed il servizio offerto”, in particolare, con ‘la collaborazione di -OMISSIS-, attribuiva fittiziamente a -OMISSIS-, legale rappresentante del -OMISSIS-, la gestione e la titolarità dell’espletamento dell’attività di pompe funebri in occasione del funerale di -OMISSIS- e la conseguente disponibilità di denaro derivante dal pagamento del prezzo per la prestazione ed il servizio offerto.
E’ emerso, dunque, che la società ricorrente ha gestito fittiziamente attività funebre per conto della famiglia -OMISSIS-, egemone sul territorio proprio nella gestione dei servizi funebri; in sostanza ha rappresentato la longa manus della famiglia -OMISSIS-, consentendo a quest’ultima di eludere gli effetti delle interdittive emesse dalla Prefettura di Napoli nei confronti delle società del gruppo.
Questo T.a.r. ha, peraltro, già esaminato diverse interdittive antimafia spiccate nei confronti di società che erano in qualche misura riconducibili alla famiglia -OMISSIS- (si veda, ad esempio, sentenza n. 1714 del 2021 di questa Sezione, passata in giudicato).
Come già evidenziato in quella sede, nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente è tale da alterare il preoccupante e allarmante quadro indiziario che deriva dall’interdittiva antimfia e dai documenti ivi richiamati che, invece, attestano l’esistenza di un modus operandi rodato e consolidato della famiglia -OMISSIS- che, eludendo le numerosissime interdittive antimafia già emesse nei confronti di società direttamente o indirettamente ricollegate stessa, gestiva i servizi funerari, attraverso ditte compiacenti, quale quella ricorrente.
Gli atti di indagine citati consentono di delineare un quadro indiziante di enorme gravità a carico della società ricorrente e giustificano pienamente il provvedimento interdittivo che, peraltro, ha natura di prevenzione e cautelare e, sotto questo profilo, è ampiamente motivato.
La ricorrente, per scardinare il grave quadro indiziario articolato nel decreto di sequestro preventivo, ha evidenziato che “ a conferma del fatto che [la società ricorrente] costituisce un’attività imprenditoriale del tutto estranea alle dinamiche criminali descritte nell’interdittiva, […] non avendo ricevuto il pagamento del prezzo per l’attività di trasporto funebre prestata per la sig.ra -OMISSIS-, con diffida del 02.06.2019, richiedeva formalmente agli eredi della defunta di provvedere al pagamento dell’importo dovuto di € 700,00, per il quale era già stata emessa regolare fattura”.
E’ evidente che i risultati investigativi raggiunti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli non possono di certo essere smentiti dalla circostanza che la società ricorrente abbia richiesto il pagamento del servizio funebre, potendo certamente apparire tale richiesta come volta a depistare le indagini e ad incrinare il quadro indiziario.
Né rileva la circostanza che la sede della società ricorrente sia a -OMISSIS-, territorio che non sarebbe interessato dalla condotta prevaricatrice e intimidatoria dei -OMISSIS-, perché, al di là della debolezza intrinseca di tale considerazione, alla luce della nota capacità espansiva dell’attività intimidatoria dei clan camorristici, il funerale di -OMISSIS- si è svolta a Calvizzano, territorio interessato dalle attività illecite svolte dalla famiglia -OMISSIS-.
Alla luce dei gravissimi fatti contestati alla società ricorrente, i ricorsi vanno, quindi, respinti.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone giuridiche e fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Maurizio Santise)
IL PRESIDENTE (Vincenzo Salamone)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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