L’art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è dedicato alle rimesse di carri funebri, prevedendo (comma 2) le loro dotazioni e (comma 3) l’accertamento di idoneità (sia delle attrezzature, sia delle rimesse in quanto tali), ferme restando l’osservanza delle disposizioni dell’autorità di P.S. (aspetto questo che, sembra, sia scarsamente considerato [1] ) e del servizio antincendio.
Il comma 1 prevede che: “Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.… ... Leggi il resto