Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, N. 285
Massima
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV. 17 giugno 2025, n. 2322
(conformi: stessa sezione e data n. 2323 e 2324)
La pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali. Dunque, a maggior ragione va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee (in tal senso, Con. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2111). L'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – il quale, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contempla, tra quelle revocabili, le concessioni perpetue - non possa essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire a queste ultime una sorta di intangibilità ex lege.
Testo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2357 del 2024, proposto da Carla C.C.F., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Giuseppe Predieri e Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Cosimo Andrea V., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del Direttore del Settore Servizi cimiteriali del Comune di Como del 01.08.2024, prot. n. 141333, con cui l’Amministrazione ha provveduto sulla memoria-istanza della ricorrente del 29.12.2023, negando il carattere perpetuo della concessione cimiteriale della ricorrente relativa alla Cella n. 7 sinistra del Cimitero Maggiore di Como, considerandola scaduta e imponendo alla ricorrente un onere di rinnovo di tale concessione;
– di tutti gli atti preordinati e conseguenti, compreso, in parte qua, il c.d. Avviso pubblico di scadenza concessioni cimiteriali tombe di famiglia – celle – Cimitero monumentale del 13 ottobre 2023, adottato dal Direttore del Settore n. 7 di tale Comune,
nonché per ogni consequenziale statuizione di legge sulla concessione cimiteriale perpetua della ricorrente, avente ad oggetto la Cella n. 7 sinistra del Cimitero Maggiore di Como, compresa la nomina, ai sensi dell’art 34, comma 1, lett e), c.p.a., di un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione nel caso di inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, titolare della concessione cimiteriale perpetua relativa alla Cappella o Cella n. 7 sinistra del Cimitero Maggiore di Como in forza di successione mortis causa dalla precedente concessionaria Emilia C. (giusta concessione del 1834, successivamente oggetto di cessione inter vivos in favore di quest’ultima in forza degli atti, rispettivamente, del 21 aprile-10 maggio 1959 e del 15 giugno-3 luglio 1959, riconosciuta dal Comune di Como con provvedimento del 14 luglio 1959, n. prot. 5076), ha impugnato il provvedimento con cui il predetto Comune, provvedendo sull’istanza avanzata dalla ricorrente in data 29.12.2023, ha negato il carattere perpetuo della suddetta concessione cimiteriale, considerandola scaduta per effetto del decorso del termine di 50 anni dalla data di modifica del regolamento di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri Comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/1972 e imponendo alla ricorrente un onere di rinnovo di tale concessione.
Queste le censure articolate a sostegno dell’impugnativa: “1) Violazione e falsa applicazione del Regolamento cimiteriale del 1972 del Comune di Como, nonché degli artt. 4 e 11, Preleggi in premessa al Codice civile. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e motivazione: violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; 2) Violazione dell’art. 92, d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del vigente Regolamento cimiteriale del Comune di Como. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e motivazione: violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; 3) Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e motivazione: violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241”.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento del suddetto provvedimento, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, ivi compreso, in parte qua, l’“Avviso Pubblico di scadenza concessioni cimiteriali tombe di famiglia – celle” emanato dal Comune in data 13.10.2023.
Si è costituito in giudizio il Comune di Como, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai fratelli della ricorrente, i quali, in data 28.12.2023 avevano presentato istanza di rinnovo della concessione de qua. L’Amministrazione ha inoltre dedotto l’inopponibilità nei propri confronti dell’atto notarile di trasferimento della proprietà della cella di cui è causa, in quanto affetto da nullità, e, in ogni caso, l’infondatezza delle censure ex adverso articolate, concludendo per l’integrale reiezione del gravame.
All’udienza camerale del 23.10.2024 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Collegio ha fissato per la discussione l’udienza pubblica del 19.03.2025.
All’udienza da ultimo menzionata la causa, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Deve, preliminarmente, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Basti sul punto rilevare come il ricorso sia stato ritualmente notificato al terzo Cosimo Andrea V., “quale cittadino di Como, non titolare di concessione cimiteriale” e, dunque, potenzialmente portatore di un interesse confliggente con quello all’accertamento del carattere perpetuo della concessione cimiteriale vantato dalla ricorrente (laddove i fratelli di quest’ultima, in quanto contitolari della medesima concessione, potrebbero, al più, assumere la veste di cointeressati nel presente giudizio), con la conseguenza che risulta pienamente osservato il disposto di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.
3. Sotto altro profilo, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, in ragione dell’asserita inopponibilità nei propri confronti degli atti del 1959 di trasferimento inter vivos, in favore della dante causa della ricorrente (Emilia C.), della proprietà della Cella n. 7 del Cimitero Monumentale di Como (docc. 11-12 Comune), in quanto aventi ad oggetto l’alienazione di beni demaniali e, come tali, affetti da nullità ai sensi dell’art. 823 c.c.
4. L’eccezione è priva di pregio.
Sia sufficiente sul punto osservare come, con il provvedimento del 14.07.1959, prot. n. 5076 (doc. 13 di parte resistente), il Comune di Como, preso atto dei suddetti atti notarili di cessione in favore di Emilia C. della proprietà della concessione cimiteriale relativa alla cappella n. 7 sinistra del Cimitero Maggiore, abbia riscontrato positivamente la richiesta di quest’ultima “tendente ad ottenere il trasferimento dei diritti” sulla stessa, procedendo al “cambio di concessione della cella in oggetto al nome” di Emilia C. “col trasferimento della proprietà”.
Trattasi, all’evidenza, di una voltura della concessione demaniale, oggetto di espresso riconoscimento – e autorizzazione – da parte dell’Amministrazione, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “una volta costituita, legittimamente, la concessione di uso (ius sepulchri), la relativa facoltà gode di una protezione piena ed assoluta nei confronti dei privati. Ma nel rapporto con l’amministrazione, l’acquisto della relativa facoltà resta sempre subordinato all’adozione di un apposito provvedimento di trasferimento” (Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2022, n. 5294).
5. Passando all’esame del merito, va osservato quanto segue.
6. Con il primo motivo di ricorso l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all’art. 39 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri Comunali di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 1972, mediante il quale, secondo la tesi comunale, si sarebbe disposta la trasformazione, da perpetue in temporanee, (anche) delle concessioni rilasciate prima della emanazione di tale atto.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la suddetta disposizione non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame per quattro, distinte ragioni: a) il tenore letterale della stessa, dal quale emergerebbe la relativa applicabilità esclusivamente alle nuove concessioni (e non anche quelle precedentemente rilasciate), la mancata previsione di una disciplina transitoria e l’irrilevanza del successivo art. 105, recante una mera formula di stile; b) la prevalenza degli artt. 70 e 76 del R.D. 1880/1942 (ancora vigente alla data di approvazione del Regolamento comunale del 1972), secondo cui le concessioni perpetue si estinguono solo con la soppressione del cimitero, con conseguente impossibilità di trasformazione delle concessioni perpetue esistenti in temporanee; c) la mancata comunicazione da parte del Comune della pretesa trasformazione della concessione de qua da perpetua in temporanea; d) l’assenza di una espressa previsione di revoca o trasformazione delle concessioni perpetue finanche nel successivo regolamento comunale per servizi funebri e attività cimiteriali adottato nel 2021.
7. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 92 D.P.R. 285/1990, a mente del quale le concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni già rilasciate potrebbero essere revocate soltanto in presenza di condizioni tassative, da motivare specificamente (ossia quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma o si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile procedere all’ampliamento o costruirne un altro), nella specie non sussistenti.
8. I motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi – sono infondati.
9. Nel provvedimento impugnato si legge che “la concessione cimiteriale per la quale la Sig.ra Carla C,C,F. dichiara di aver titolo risulta scaduta una volta decorsi 50 anni dalla data di modifica del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri Comunali effettuata per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/1972…A decorrere dall’entrata in vigore della modifica introdotta con la deliberazione del Consiglio Comunale, infatti, le concessioni perpetue si pongono in contrasto con la norma regolamentare del 1972 e, in generale, con il regime della demanialità dei beni pubblici”.
Ne discende che il provvedimento gravato è chiaramente applicativo del predetto atto regolamentare.
Ebbene, osserva il Collegio come, da un lato, quest’ultimo non sia stato espressamente impugnato dall’odierna ricorrente e, dall’altro, non sussistano i presupposti per la relativa disapplicazione da parte del giudice amministrativo, non ravvisandosi profili di illegittimità in grado di inficiarne la validità.
10. In via generale, merita rammentare che la questione se l’Amministrazione abbia il potere di modificare le concessioni cimiteriali, trasformandole da “perpetue” in “temporanee” o comunque di revocarle a fronte di motivate ragioni è già stata già affrontata – e risolta – dalla giurisprudenza, sia civile sia amministrativa, con una serie di pronunce dalle cui conclusioni il Collegio non trova motivo di discostarsi.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile hanno affermato che “… nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione…” (Cass. Civile, Sez. Unite, 7 ottobre 1994, n. 8197).
Il Consiglio di Stato ha statuito, in sostanziale accordo, che “… lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico e conseguentemente non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della p.a. concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico…” (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018 n. 6643; 26 settembre 2022, n. 8248).
Il principio ricavabile dalle pronunce richiamate è che “la pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali. Dunque, a maggior ragione va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee” (in tal senso, Con. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2111).
11. La giurisprudenza ha altresì chiarito come suddette conclusioni non risultino scalfite dall’analisi dell’attuale assetto normativo della materia, costituito dal D.P.R. n. 285 del 1990, contenente il “Regolamento di Polizia Mortuaria”.
Al riguardo è stato, infatti, precisato come l’art. 92 del citato D.P.R. – il quale, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contempla, tra quelle revocabili, le concessioni perpetue – non possa essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire a queste ultime una sorta di intangibilità ex lege.
In senso contrario, è stato evidenziato che, vigendo per le concessioni in generale, e per quelle demaniali in particolare, la regola della normale revocabilità, siffatta previsione eccezionale avrebbe dovuto essere espressamente contemplata dal legislatore, al cui silenzio sul punto giammai si potrebbe attribuire il preteso inequivoco valore esonorativo, con l’ulteriore precisazione che, “oltre ad essere distonico con la generale revocabilità della concessione, il sostenere che l’irrevocabilità delle concessioni perpetue trovi conferma nell’art. 92 del D.P.R. 285 del 1990 (rectius: nel suo silenzio) risulta anche improprio alla luce dell’oggetto di questa disposizione, che limitandosi a disciplinare la sola revoca delle concessioni a tempo determinato, non sembra possa avere la prospettata portata generalista” (Cons. Stato, 2111/2024, cit.).
Del resto, che le concessioni cimiteriali perpetue siano, in linea di principio, trasformabili in concessioni a tempo determinato emerge chiaramente dal tenore dell’art. 98 del D.P.R. da ultimo citato, a mente del quale in caso di soppressione del cimitero, i titolari di “concessioni perpetue” hanno sì diritto di ottenerne un’altra nel nuovo cimitero, ma – si badi – della durata di novantanove anni (il che ne determina la trasformazione in concessioni temporanee) (in tal senso, C.G.A.R.S., 10 settembre 2020, n. 762).
In forza di tali premesse, il Consiglio di Stato ha, pertanto, concluso che “si può pacificamente affermare pertanto che, nella legislazione vigente, non esiste alcuna norma che, espressamente, neghi o consenta la revoca delle concessioni perpetue. Il che significa che, per risolvere la questione, occorre riferirsi in via residuale ai principi che regolano l’istituto della concessione in generale. E poiché nel sistema…indiscutibilmente vige la regola – precipitata dalla stessa loro funzione – che le concessioni siano normalmente revocabili, ed a fortiori che lo siano quelle su beni demaniali, da ciò consegue la legittimità di un intervento comunale che, o con singolo atto con conseguente applicazione di tutti i principi dell’istituto della revoca, o, preferibilmente attraverso una regolamentazione generale astratta, come nel caso di specie, trasformi le concessioni originariamente perpetue in concessioni temporanee” (Cons. Stato, 2111/2024 cit.).
12. Nel caso di specie, tale potere è stato esercitato dal Comune resistente mediante l’art. 39 del “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri comunali” del 1972, che così stabilisce: «La Giunta Municipale concede, a richiesta e verso pagamento del canone previsto dalla tariffa, l’uso per la tumulazione sia individuale che collettiva di celle e sepolcro per la durata di anni 50, decorrenti dalla data di stipulazione dell’atto di concessione».
12.1. Dal tenore testuale di tale disposizione emerge come l’Amministrazione comunale abbia previsto che tutte le concessioni cimiteriali (tanto nuove, quanto già in essere), da quel momento in poi, dovessero avere durata determinata.
Tale conclusione trova conforto, del resto, nel successivo art. 48 del medesimo regolamento, a mente del quale «Scaduto il termine di 50 anni di cui all’Art. 39, la cella o il sepolcro resterà chiuso, giacendo intangibile per anni 50 decorrenti dalla data dell’ultima tumulazione…Durante il periodo di intangibilità della cella o sepolcro, qualsiasi erede del concessionario può chiedere, e la Giunta Municipale ha la facoltà di accordare, il rinnovo della concessione, pagando la intera tariffa prevista dall’Art. 39…Trascorso il termine portato dalla concessione originaria o rinnovata, le celle o i sepolcri ritornano in piena disponibilità del Comune».
Invero, la norma de qua, nel disporre che durante il periodo di “intangibilità” successivo al decorso del termine massimo di durata della concessione gli eredi del concessionario possono chiederne il rinnovo, previo pagamento della tariffa, presuppone necessariamente la previa scadenza della concessione medesima, incompatibile con la pretesa durata perpetua della stessa.
Trattasi di previsioni che si pongono in perfetta armonia con la tratteggiata evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di concessioni di beni demaniali, secondo cui – come visto – non è consentito l’utilizzo dello strumento della concessione per cedere definitivamente ed irreversibilmente ai privati aree di natura demaniale, trasformando, in tal modo, il diritto al loro uso (fisiologicamente suscettibile di affievolimento) in un diritto reale perfetto, assimilabile in toto al diritto di proprietà.
Lungo la medesima direttrice si colloca, poi, il “Regolamento per servizi funebri e attività cimiteriali” approvato dal Comune resistente con deliberazione consiliare n. 27 del 17.06.2021: contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, infatti, l’art. 45 ivi contenuto (rubricato “Disposizioni generali sulla durata delle concessioni”) stabilisce inequivocabilmente che «Le concessioni preordinate alle sepolture sono sempre temporanee, contrastando la natura demaniale dei cimiteri con qualsivoglia regime di perpetuità»; del tutto conformemente, il successivo art. 47 (rubricato “Durata delle concessioni aventi ad oggetto “tombe di famiglia””) stabilisce in sessant’anni la durata massima delle concessioni relative a edicole, celle e sepolcri, fatta salva la possibilità di rinnovo.
12.2. Né in senso contrario può assumere rilievo la dedotta incompatibilità tra l’art. 39 del regolamento comunale in esame e la fonte sovraordinata, costituita dagli artt. 70 e 76 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, in vigore alla data di approvazione del primo (ossia 1972): invero, tali norme – nello stabilire che le concessioni cimiteriali perpetue si estinguevano «con la soppressione del cimitero» e che, in tale ipotesi, i concessionari avevano diritto a ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero un posto corrispondente a quello precedentemente concesso nel cimitero soppresso – si limitavano a disciplinare (introducendo una disciplina di favore per i concessionari) gli effetti di una particolare ipotesi di revoca delle suddette concessioni (cioè quella derivante dalla soppressione del cimitero), senza nulla disporre, tuttavia, in ordine alla diversa ipotesi – qui in esame – di modifica del relativo contenuto.
12.3 Del pari inconferente deve ritenersi la circostanza che la trasformazione della durata della concessione di cui è causa non sia stata comunicata alla ricorrente: trattandosi di modifica contenuta in un atto avente portata generale (ossia il regolamento comunale del 1972, pubblicato nell’Albo Pretorio in data 10.02.1972), non era infatti in alcun modo necessaria la comunicazione personale.
13. Quanto, poi, alla censura (oggetto del secondo motivo di ricorso) relativa alla carenza, nella specie, delle condizioni stabilite dall’art. 92, comma 2, D.P.R. 185/1990 (i.e. grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e impossibilità di procedere all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero), osserva il Collegio come tale richiamo non appaia pertinente, riferendosi la norma de qua all’ipotesi di revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, e non anche a quella – che qui ci occupa – di modifica della durata delle concessioni perpetue.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dalla lettura dell’atto regolamentare esaminato emerge chiaramente la sussistenza delle motivate ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a trasformare il titolo concessorio vantato dalla odierna ricorrente. Invero, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 13 del 1972 si legge che, posto che nel regolamento di polizia mortuaria allora vigente non era prevista “una data certa di scadenza delle concessioni di cui trattasi e che queste, pertanto,…da temporanee si trasformano di fatto in concessioni perpetue”, si rendeva opportuno “ovviare a tale inconveniente e per consentire una doverosa rotazione delle concessioni, attesa l’esiguità dei sepolcri e celle in rapporto al sempre crescente numero delle richieste, e, soprattutto, per evitare che sepolcri e celle rimangano – come avviene ora – in uno stato di abbandono indecoroso per il luogo sacro sa quando si perdono le tracce degli eredi del concessionario aventi diritto alla tumulazione e fino a quando non è possibile provare la loro morte”.
Ne consegue che, nella parte in cui ha modificato i titoli dei concessionari – trasformando le loro concessioni cimiteriali da perpetue in temporanee (in particolare, aventi durata di cinquanta anni dalla relativa entrata in vigore) -, il regolamento di polizia mortuaria in esame non può essere considerato in alcun modo illegittimo.
14. Inammissibile per carenza di interesse deve, infine, ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui, nelle relative premesse, il Comune ha dichiarato di tralasciare “ogni valutazione in merito alla validità ed all’eventuale opponibilità all’Amministrazione comunale di atti di compravendita aventi ad oggetto il “trasferimento di proprietà” di beni demaniali”: ferme le considerazioni svolte sul punto nei paragrafi 3-4, basti, infatti, osservare come quella appena indicata non costituisca una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento avversato.
15. In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
16. La peculiarità della questione esaminata giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Silvia Torraca)
IL PRESIDENTE (Gabriele Nunziata)
IL SEGRETARIO