Tag: Attività funebre, Campania
Norme correlate: Regione Campania, L.R. 24/11/2001, n. 12
Massima
In materia di opposizione di terzo, la giurisprudenza amministrativa, sulla base delle norme dettate dagli artt.108 e 109 c.p.a. “ritiene che la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo sia radicata dalla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta nonché dal pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Il rimedio quindi postula che: - l'opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto; - sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso; - la sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell'opponente. La legittimazione viene, quindi, riconosciuta al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado, al controinteressato sopravvenuto, al controinteressato non facilmente identificabile, ai terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma (cioè non derivata) e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Sotto il profilo del pregiudizio l'opposizione di terzo non può essere proposta da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere terzi, vantino, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce (di recente C.G.A. 1 ottobre 2024, n. 746; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560).
Testo
Pubblicato il 17/07/2025
N. 05365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2022, proposto da
Consorzio Funerario Irpino (C.F.I.) e CFI – Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, < omissis > S.r.l. E/A, A.N.I.F.A. E/A, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Onoranze Funebri < omissis > di Carmela C. & C. S.a.s., Claai di Benevento e Associazione Sifa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della sentenza n. 6811/2021 pubblicata il 29.10.2021 che ha accolto il ricorso avente R.G. 4145/2021 proposto dalla Ditta Onoranze Funebri < omissis > di Carmela C. & C. s.a.s., emessa dal TAR Campania – Sezione Ottava;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Onoranze Funebri < omissis > di Carmela C. & C. S.a.s., della CLAAI di Benevento e dell’Associazione SIFA;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 dicembre 2021 e depositato il successivo 20 gennaio 2022, i ricorrenti hanno impugnato, con opposizione di terzo, la sentenza resa da questo Tribunale ed emarginata in oggetto, con la quale è stato accolto il ricorso n.4145/2021 proposto dalla Onoranze funebri < omissis > di Carmela C. & C. s.a.s. e, per l’effetto, annullato il provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Giunta Regionale della Campania – U.O.D.02 – Prevenzione e Igiene Sanitaria n. PG/2021/0395267 del 28.7.2021, recante diniego di iscrizione nel Registro Regionale dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, nonché tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi.
1.1. A sostegno dell’esperito rimedio, i ricorrenti hanno riferito che:
1.1.1. con il citato ricorso, la Onoranze funebri < omissis > di Carmela C. & C. s.a.s. avevano impugnato il provvedimento regionale nella parte in cui era stato ritenuto non conforme alle previsioni delle leggi regionali e delle delibere di Giunta regionale l’impiego di personale con contratto di lavoro part time con più imprese;
1.1.2. nel predetto giudizio, al quale sono rimasti estranei non essendo stati destinatari della notifica del ricorso, si erano costituiti la Regione Campania, nonché, quali interventori ad adiuvandum, numerose imprese del settore e tre associazioni;
1.1.3. con sentenza del 29 ottobre 2021, n.4145, la Sezione ottava di questo Tribunale ha accolto il ricorso e, quindi, annullato il provvedimento gravato, affermando che “invero le disposizioni invocate dalla Regione, peraltro solo nelle proprie difese (ll.rr. n. 12/2001, n. 7/2013; n. 27/2019), stabiliscono che le imprese in questione devono disporre di almeno “un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l’attività funebre, in attuazione della l.r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria; che, come rappresentato dalla ricorrente la dizione “contratto di lavoro subordinato e continuativo” non implica il divieto di impiegare (come nel caso di specie) personale con contratto di lavoro part time intrattenuto con più imprese”.
1.2. Quanto alla legittimazione ed all’interesse al ricorso, i ricorrenti deducono che:
1.2.1. “il Consorzio Funerario Irpino (C.F.I.), rappresentativo di 67 imprese operanti nel settore dei trasporti e delle onoranze funebri, prevede tra l’altro nel proprio oggetto sociale che “in conformità a tutto quanto previsto dall’art. 1 della Legge Regionale Campania n. 12 del 24 novembre 2001 e ss. mm. e ii. intende promuovere: a) l’armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania”;
1.2.2. “la società “CFI Società Consortile a r.l.”, rappresentativa di 9 imprese operanti nel settore dei trasporti e delle onoranze funebri oltre che titolare di autonoma abilitazione all’esercizio di tali attività, prevede tra l’altro, quale oggetto sociale la promozione “delle attività regolamentate dalla Legge Regionale Campania n. 12 del 24 novembre 2001 e ss.mm. e ii.”;
1.2.3. con la sentenza opposta, il Tribunale ha enunciato una regola non limitata al rapporto processuale specifico, ma suscettibile di assumere una rilevanza più ampia, anche alla luce dell’effetto conformativo, secondo cui “la dizione “contratto di lavoro subordinato e continuativo” non implicherebbe il divieto di impiegare personale con contratto di lavoro part-time intrattenuto con più imprese”
1.2.2. l’affermato principio “non correlato al contestuale obbligo dell’impresa funebre di possedere stabilmente, e quindi in ogni momento della propria attività la dotazione minima di n. 4 operatori funebri prevista dall’art. 1 bis allegato “A” alla L.R. n. 12/2001, si pone in contrasto con le finalità statutarie richiamate, materializzando effetti direttamente lesivi degli scopi istituzionali dei Consorzi ricorrenti di promozione e di armonizzazione delle attività funerarie regolamentate dalla L.R. n. 12/2001 e ss.mm.ii. Tali scopi istituzionali di armonizzazione delle attività in oggetto sarebbero infatti compromessi ove, in violazione della normativa regionale vigente, venisse consentita l’iscrizione al Registro regionale delle imprese funebri anche ad imprese al di sotto della dotazione minima fissa di n. 4 operatori funebri, nonché per la conseguente alterazione dell’equilibrio di mercato, perseguito quale finalità statutaria. Vi è quindi sussistenza, per ognuno dei ricorrenti, della legittimazione attiva, attinendo l’oggetto del giudizio in via immediata al parametro delle finalità statutarie delle associazioni ricorrenti, risolvendosi cioè nella lesione diretta dello scopo istituzionale delle medesime e non nella mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (sul principio, Cons. Stato, Sezione V, 12.10.2020 n. 6037). Da qui la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti”.
1.3. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “Errore di giudizio – Violazione e falsa applicazione art.9, comma 2, l.r. n.12/2001 e ss.mm.i.. – Art.1-bis commi 1 e 2 Allegato “A” alla l.r. Campania n.12/2001 e ss.mm.ii. – Erroneità dei presupposti – Errore di giudizio in relazione al difetto di motivazione”.
2. Si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, la Onoranze funebri < omissis > di Carmela C. & C. s.a.s., controinteressata, nonché, con intervento ad opponendum, la CLAAU di Benevento (Unione provinciale Artigiani e della Piccola impresa) e l’associazione S.I.F.A. (Sviluppo imprese funebri associate).
3. All’udienza di merito straordinaria del 10 giugno 2025, dato avviso alle parti, ex art.73 c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità della opposizione, per difetto di legittimazione attiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Tutto quanto sin qui premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. L’azione spiegata nel presente giudizio è basata sulla asserita tutela, da parte delle ricorrenti, di posizioni di interesse collettivo, avverso l’affermazione di un principio ritenuto pregiudizievole, quale contenuto nella sentenza opposta.
La questione che si pone attiene alla legittimazione di un ente rappresentativo di interessi di categoria alla proposizione di una opposizione di terzo.
4.2. Sulla opposizione di terzo, la giurisprudenza amministrativa, sulla base delle norme dettate dagli artt.108 e 109 c.p.a. “ritiene che la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo sia radicata dalla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta nonché dal pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare. Il rimedio quindi postula che: – l’opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto; – sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso; – la sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell’opponente. La legittimazione viene, quindi, riconosciuta al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado, al controinteressato sopravvenuto, al controinteressato non facilmente identificabile, ai terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma (cioè non derivata) e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Sotto il profilo del pregiudizio l’opposizione di terzo non può essere proposta da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere terzi, vantino, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da essa scaturisce (di recente C.G.A. 1 ottobre 2024, n. 746; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560). La proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria è quindi subordinata alla sussistenza di un pregiudizio, determinato dalla pronunzia impugnata, ai diritti o agli interessi legittimi del ricorrente, sicché l’attuazione del comando contenuto nella sentenza sarebbe ontologicamente incompatibile rispetto ad una coesistenza, sul piano sostanziale, dei due ordini di interessi propri del ricorrente e dell’opponente, essendo ontologicamente incompatibile il comando della sentenza con tali interessi (Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2023 n. 4338; Sez. III, 3 agosto 2023, n. 7517). Inoltre, costituisce presupposto per l’esperibilità dell’opposizione di terzo che la sentenza sia eseguibile e che la sua esecuzione comporti mutamenti delle situazioni, giuridiche o di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2023, n. 4340; Sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755, che escludono l’ammissibilità dell’opposizione di terzo in caso di decisioni di rigetto)” (Cons. Stato, II, 30 dicembre 2024, n. 10465).
4.3. Tali principi vanno raccordati, nel caso di specie, con quelli espressi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn.1 e 2 dell’11 gennaio 2007, cui deve darsi continuità, in considerazione delle peculiarità della situazione che caratterizza le associazioni rappresentative di interessi collettivi, atteso che le stesse, da una parte, non debbono essere evocate nei giudizi di primo grado nei giudizi di annullamento quale quello deciso con la sentenza opposta; dall’altra parte, hanno titolo per attivarsi direttamente ed immediatamente in sede giudiziale, a fini di salvaguardia degli interessi collettivi della categoria tutelata, proponendo ricorso o, come possibile nel giudizio precedentemente deciso, spiegando intervento ad opponendum.
Ciò posto, sembrerebbe del tutto illogico che la mancata tempestiva proposizione dell’azione nel giudizio di primo grado, da parte delle associazioni, con la notifica del ricorso o dell’atto di intervento, possa comportare per esse una sorta di “premio” in forma di riconoscimento della legittimazione per iniziative difensive successive da svolgersi, oltretutto, senza limiti temporali ristretti e predeterminati.
È opportuno sottolineare particolarmente, in proposito, che non appare, invero, possibile qualificare le associazioni che scelgano di non partecipare ai giudizi in questione come soggetti “terzi” meritevoli in ogni caso di una specifica tutela, dovendo ricondursi alle responsabili valutazioni di ciascun ente la sollecita assunzione delle difese che si ritengano di volta in volta pertinenti.
Né varrebbe obiettare che sussisterebbero, comunque, reali difficoltà per la rapida attivazione delle associazioni in sede giudiziale, in relazione al fatto che, non trattandosi di interlocutori necessari, le stesse potrebbero non avere conoscenza diretta, sicura ed immediata del contenzioso in atto nella materia di interesse.
Non si versa, infatti, in una situazione di impossibilità di percezione degli elementi conoscitivi in questione, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi eventualmente da contestare, che vengono di norma pubblicati.
Ma anche per quanto riguarda i ricorsi di altri soggetti avverso atti che possano essere eventualmente ritenuti favorevoli per la categoria (come avvenuto nel caso in esame), appare rientrare senz’altro nei compiti propri di simili organismi associativi quello di attivarsi per acquisire tutti i dati e le informazioni rilevanti per il settore di intervento, non potendosi ammettere che la inadeguatezza dell’attività organizzativa ed istruttoria della singola associazione, rientrante strumentalmente nelle attività di istituto, possa infine risolversi in una posizione di vantaggio in sede processuale, soprattutto in considerazione del prezioso ausilio che offre attualmente l’utilizzo generalizzato della rete informatica proprio per consentire la conoscenza “in tempo reale” di tutte le vicende che interessano i settori di intervento.
Non può trascurarsi di considerare, inoltre, che una diversa soluzione determinerebbe, sotto un profilo generale e sistematico, effetti gravemente lesivi sulla parità delle parti in causa e sulla certezza delle rispettive posizioni giuridiche, attesa la possibilità quasi illimitata per tutti gli organismi associativi in questione (e solo per essi) di contestare e di infirmare, senza limiti di tempo predeterminati e predeterminabili, l’esito dei processi che abbiano definito controversie tra altri soggetti (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n.1/2007 cit.).
5. Per le ragioni esposte, l’opposizione di terzo deve essere dichiarata inammissibile.
6. La definizione in rito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Nicola Ciconte)
IL PRESIDENTE (Nicola Durante)
IL SEGRETARIO