TAR Toscana, Sez. III, 26 marzo 2019, n. 444

TAR Toscana, Sez. III, 26 marzo 2019, n. 444

MASSIMA
TAR Toscana, Sez. III, 26 marzo 2019, n. 444

E’ improcedibile il ricorso volto all’accertamento della durata di una concessione cimiteriale pregressa, allorquando non sia stato, tempestivamente, impugnato il regolamento comunale che disponeva una durata a tempo determinato anche per le concessioni, pregresse, originariamente concesse in perpetuità, in quanto trattasi di norma che incide direttamente sulla durata delle concessioni perpetue, trasformandole in concessioni a tempo determinato, e quindi immediatamente lesiva. L’onere di impugnativa nel termine di 60 giorni non viene meno a causa della natura regolamentare della citata disposizione, in quanto la stessa risulta immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione del ricorrente, per cui è esclusa la necessità dell’intermediazione di un atto applicativo. Infatti, la norme del regolamento comunale va ricondotta alla categoria dei “regolamenti volizione-azione”, e cioè di quei regolamenti che possiedono un contenuto prescrittivo immediatamente lesivo, tale che ne risulta necessaria l’impugnazione diretta senza attendere l’approvazione di provvedimenti attuativi o derivati (Cons. Stato, III, 28.1.2014, n. 418; TAR Veneto, III, 21.1.2019, n. 77; TAR Lombardia, Brescia, II, 3.1.2019, n. 10). Non è condivisibile la tesi secondo cui si tratterebbe invece di un diritto soggettivo, giacché l’interesse riferito alla durata della concessione cimiteriale è correlato all’esercizio del potere amministrativo, disciplinato dalle norme di azione contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nell’art. 92 del d.p.r. n. 285/1990.

NORME CORRELATE

Art. 92 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 26/03/2019
N. 00444/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2015, proposto da
Giancarlo S., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Tomassini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 182;
contro
Comune di Figline e Incisa Valdarno, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Martelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pier Capponi n. 21;
per l’accertamento
della piena validità ed efficacia della concessione cimiteriale perpetua di cui è titolare il ricorrente, previa disapplicazione dei regolamenti posti in contrasto con la legge ove occorrer possa,
nonché per la condanna
al mantenimento in essere della concessione in perpetuo di cui è titolare il ricorrente e a darvi esecuzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Giancarlo S. è titolare del diritto di sepolcro sul lotto posto nel cimitero di Figline, in località dei Ciliegi nel Comune di Reggello, dove fu edificata, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, una cappella privata in forza di concessione perpetua (il cui atto non è presente negli archivi comunali), della quale egli è divenuto unico titolare a seguito di esercizio del diritto di accrescimento.
Ad esito di istanza del ricorrente datata 24.2.2014 (con la quale veniva comunicato l’esercizio del diritto di accrescimento della quota della concessione in perpetuo ed era presentato il progetto di ristrutturazione della cappella cimiteriale, con preavviso di attivazione della pratica edilizia una volta formatosi il silenzio assenso), il Comune di Figline e Incisa Valdarno, con nota del 9.12.2014, ha ribadito l’applicabilità dell’art. 26 del regolamento cimiteriale, il quale riconduce le concessioni perpetue alla durata massima di 99 anni dal contratto, ed ha evidenziato che la perpetuità della concessione intestata al signor S. era del tutto presunta, non essendo l’atto concessorio reperibile.
L’interessato afferma che le considerazioni espresse dall’Amministrazione non gli consentono di avere alcuna certezza sui rapporti giuridici pendenti col Comune, né di avviare la pratica per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Ciò posto, il ricorrente è insorto chiedendo al TAR adito di accertare la validità ed efficacia della concessione cimiteriale perpetua in questione, previa disapplicazione dei regolamenti, e di condannare il Comune al mantenimento della concessione stessa, sulla base delle seguenti censure:
-Violazione dell’art. 92 del d.p.r. n. 285/1990 e dell’art. 11 delle preleggi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Figline e Incisa Valdarno, il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione (mancando la contestazione di un provvedimento adottato dall’Ente) e, in via subordinata, l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sull’assunto che rileverebbero nel caso di specie norme del regolamento comunale (art. 26, comma 8, del regolamento del 2007 e art. 43 del regolamento del 2016) costituenti “volizione-azione”, capaci di produrre un effetto immediatamente lesivo e però non impugnate, e che difetterebbe l’interesse ad agire trattandosi di cappella inutilizzabile per esaurimento dei loculi a disposizione.
All’udienza del 13 marzo 2019 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO/strong>
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sull’assunto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone necessariamente l’impugnazione di un provvedimento o la contestazione dell’aspetto genetico o funzionale del rapporto concessorio.
L’eccezione non ha pregio.
L’art. 133, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 104/2010 demanda al giudice amministrativo le controversie riguardanti la concessione di beni pubblici, con la sola eccezione delle contestazioni aventi ad oggetto le indennità, i canoni o altri corrispettivi.
La giurisdizione amministrativa abbraccia anche i ricorsi proposti ai fini dell’accertamento di un qualche aspetto del contenuto della concessione, in quanto anch’essi sono ascrivibili alle “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione” ex art. 133, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 104/2010 (Cass., S.U., 4.9.2018, n. 21598).
Pertanto il ricorso volto, come nel caso di specie, ad accertare l’efficacia o la durata del titolo concessorio, rientra nella giurisdizione amministrativa.
Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente ha omesso di impugnare il regolamento comunale di polizia mortuaria del 2007 e del 2016, rispettivamente nell’art. 26, comma 8, e nell’art. 43, laddove dispongono la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.
L’eccezione è fondata, nei sensi appresso precisati.
Secondo la difesa del ricorrente il citato art. 26 non si attaglia al caso in esame, in quanto la gestione delle sepolture private già concesse trova la propria disciplina negli artt. 36 e seguenti del regolamento comunale del 2007, i quali non modificano la durata delle concessioni perpetue.
Tale linea interpretativa non persuade.
L’art. 26, comma 8, del regolamento comunale del 2007 opera un indistinto riferimento alla “durata delle concessioni già a suo tempo effettuate in uso perpetuo”, e si applica quindi anche alla concessione intestata al ricorrente.
Trattasi di norma che incide direttamente sulla durata delle concessioni perpetue, trasformandole in concessioni a tempo determinato, e quindi immediatamente lesiva.
L’onere di impugnativa nel termine di 60 giorni non viene meno a causa della natura regolamentare della citata disposizione, in quanto la stessa risulta immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione del ricorrente. E’ dunque esclusa la necessità dell’intermediazione di un atto applicativo.
In altri termini, il citato comma 8 dell’art. 26 va ricondotto alla categoria dei “regolamenti volizione-azione”, e cioè di quei regolamenti che possiedono un contenuto prescrittivo immediatamente lesivo, tale che ne risulta necessaria l’impugnazione diretta senza attendere l’approvazione di provvedimenti attuativi o derivati (Cons. Stato, III, 28.1.2014, n. 418; TAR Veneto, III, 21.1.2019, n. 77; TAR Lombardia, Brescia, II, 3.1.2019, n. 10).
Anche l’art. 43 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune nel 2016 incide sulla durata delle concessioni perpetue rilasciate prima del 10.2.1976, riducendola a 35 anni dall’entrata in vigore del regolamento stesso, con la conseguenza che valgono, per la sopravvenuta disposizione, le stesse considerazioni sopra espresse relativamente all’art. 26 del regolamento del 2007.
Il ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare la predetta norma sopravvenuta, approvata dal Comune in pendenza del gravame, con motivi aggiunti debitamente notificati, in mancanza dei quali il ricorso è improcedibile.
Il ricorso è quindi inammissibile per omessa impugnazione dell’art. 26, comma 8, del regolamento comunale approvato nel 2007, e comunque improcedibile per mancata impugnazione del sopraggiunto art. 43 del regolamento approvato nel 2016.
Il Collegio osserva infine che il ricorso è inammissibile sotto ulteriore profilo: le questioni dedotte dal deducente, vertenti sull’attuale efficacia della concessione perpetua, attengono ad una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale l’azione di accertamento è inammissibile, attagliandosi la stessa unicamente ai diritti soggettivi (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 8.8.2017, n. 275; TAR Campania, Napoli, VII, 6.5.2014, n. 2456). Invero, non può ammettersi un’azione generale e atipica di accertamento se la posizione per la quale si agisce, sia pure nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia quella di interesse legittimo (TAR Veneto, I, 17.10.2017, n. 925).
Non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui si tratterebbe invece di un diritto soggettivo (pagina 8 della memoria difensiva depositata in giudizio il 19.2.2019), giacché l’interesse riferito alla durata della concessione cimiteriale è correlato all’esercizio del potere amministrativo, disciplinato dalle norme di azione contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nell’art. 92 del d.p.r. n. 285/1990.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Gianluca Bellucci)
IL PRESIDENTE (Saverio Romano)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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