T.A.R. Molise, Sez. I, 26 marzo 2019, n. 118

T.A.R. Molise, Sez. I, 26 marzo 2019, n. 118

MASSIMA
T.A.R. Molise, Sez. I, 26 marzo 2019, n. 118

L’attività di gestione del servizio di illuminazione votiva è un vero e proprio servizio pubblico a domanda individuale (così definito, a suo tempo, dal D.M. 31.12.1983), sicché le attività coerenti non possono limitarsi alla manutenzione elettrica che è strumentale all’attività principale di erogazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano, IV, 26.1.2018, n. 224).

NORME CORRELATE

D. Lgs. 18/4/2016, n.50

Pubblicato il 26/03/2019
N. 00118/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da S.r.l., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,
contro
Centrale unica di committenza di Riccia – Gambatesa (C.u.c.), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;
Comune di Riccia (Cb), in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;
nei confronti
ditta , con sede in Riccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137;
ditta , con sede in Riccia, in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 830 dell’11.12.2018, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore della costituenda Associazione temporanea di imprese tra le società (mandataria) e (mandante), della procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Riccia (CIG. 76709246BC); 2) tutti i verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate, ivi compresi i verbali delle sedute pubbliche tenutesi nelle date 19.11.2018 e 26.11.2018; 3) il verbale della prima seduta riservata tenutasi in data 26.11.2018; 4) il verbale della seconda seduta riservata tenutasi in data 26.11.2018; 5) il verbale della terza seduta riservata tenutasi in data 30.11.2018; 6) il verbale della quarta seduta riservata tenutasi in data 5.12.2018; 7) il verbale della quinta seduta riservata tenutasi in data 5.12.2018; 8) il verbale di verifica congruità manodopera e proposta di aggiudicazione del 11.12.2018; 9) ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché, ove occorrer possa, della lettera di invito/disciplinare di gara, nella parte in cui consente ai concorrenti, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, di considerare, in aggiunta ai servizi di illuminazione votiva o mistica, i servizi di illuminazione pubblica; e della lettera di invito/disciplinare di gara nella parte in cui determina le modalità di attribuzione del punteggio assegnato all’offerta economica; nonché, sempre previa misura cautelare, per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), con espressa richiesta di subentro nel contratto e, in ogni caso, per la conseguente condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente economico per la mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente società;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le tre memorie difensive della controinteressata ditta ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con lettera di invito, recante il disciplinare di gara, trasmessa a dieci operatori economici, l’intimata Centrale unica di committenza (C.u.c.) indiceva, per conto del Comune di Riccia, una procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, per un valore stimato di euro 211.200. L’appalto era da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante assegnazione di 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica (ex punto 18, lettera di invito). Alla procedura prendevano parte quattro operatori economici, tra cui la società ricorrente e il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra le due ditte controinteressate, aventi sede nel Comune di Riccia. La controinteressata mandataria BPM Impianti dichiarava di volersi avvalere dei requisiti della società ausiliaria , mediante contratto di avvalimento prodotto in sede di gara, avente a oggetto l’attestazione SOA per categoria OG10 Class. III. La C.u.c., nel corso della seduta pubblica del 19.11.2018, sospendeva l’ammissione della concorrente, «rimandando l’esito della verifica ad una successiva seduta, per consentire approfondimenti circa la regolarità del contratto di avvalimento», sennonché, nella successiva seduta del 26.11.2018, il RUP riteneva di poter ammettere il costituendo RTI alle successive fasi di gara. Dopo avere provveduto all’apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, nelle successive sedute riservate del 26 e 30 novembre 2018 e del 5 dicembre 2018, la commissione di gara procedeva alla valutazione delle offerte, in base ai criteri stabiliti dalla lettera di invito, al punto 18.1. All’esito della valutazione, l’offerta del costituendo RTI tra le ditte controinteressate risultava la migliore, con riferimento ai criteri 1.1 (attribuzione di 7 punti su 10), 1.3 (attribuzione di 31,5 punti su 35) e 1.4 (attribuzione di 16 punti su 20), mentre l’offerta della ricorrente risultava la migliore con riferimento al criterio 1.2 (attribuzione di 12 punti su 15). L’offerta della controinteressata si classificava prima in graduatoria, con 63,5 punti, seguita dalla ricorrente, con 51 punti (verbale seduta del 5.12.2018). Posto che in nessuno dei criteri di valutazione, alcun concorrente aveva ottenuto il punteggio massimo assegnabile, la commissione di gara effettuava l’operazione di riparametrazione ma, anziché farlo con riferimento ai singoli criteri di valutazione, attribuiva il massimo punteggio previsto per l’intera offerta tecnica, pari a 80 punti, conferendo alla ricorrente il punteggio proporzionalmente decrescente di 64,25.
Insorge la ricorrente, col ricorso notificato il 27.12.2018 e depositato il 6.1.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, la declaratoria di nullità o d’intervenuta caducazione o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 c.p.a., con espressa richiesta di subentro nel contratto e, in ogni caso, chiede la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente economico, per la mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18.2 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto violazione dei principi di parità di trattamento, ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7.1 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto violazione dei principi di parità di trattamento, ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di parità di trattamento, ingiustizia manifesta; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di parità di trattamento, ingiustizia manifesta; 5) in via subordinata, eccesso di potere per manifesta perplessità e contraddittorietà.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Il Comune e la C.u.c. intimati non si costituiscono nel giudizio.
La controinteressata ditta , con sede in Riccia, si costituisce per resistere nel giudizio. Deduce, anche con tre successive memorie, la tardività del ricorso ovvero l’inammissibilità a tenore dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., l’omessa notifica al R.T.I. controinteressato, nonché l’infondatezza dei motivi. Chiede la reiezione del gravame.
Con ordinanza cautelare n. 50/2019, questa Sezione fissa l’udienza pubblica, ex art. 55, comma 10, c.p.a., alla data del 20.3.2019.
All’udienza del 20 marzo 2019, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – L’eccezione di tardività è inattendibile. Il ricorso è stato notificato alle parti in data 27.12.2018, vale a dire 31 giorni dopo la seduta pubblica del 26.11.2018, durante la quale il costituendo R.T.I. delle ditte controinteressate era ammesso alla gara. Anche a voler ritenere che da quel momento decorra il termine di 30 giorni per l’impugnazione dell’atto di ammissione (ex art. 120-bis c.p.a.), il ricorso non sarebbe tardivo, atteso che il 26 dicembre 2018 è giorno festivo, con la conseguenza che il dies ad quem viene prorogato di diritto al giorno successivo, ex art. 52, comma 3, c.p.a., cioè al 27 dicembre, data nella quale il ricorso è stato effettivamente notificato.
IV – Inattendibile è, altresì, l’eccezione di omessa notifica del ricorso al costituendo R.T.I.: si consideri che il ricorso è stato puntualmente notificato a entrambe le ditte associande nel raggruppamento temporaneo di imprese e questo è sufficiente ai fini della perfetta integrazione del contraddittorio, atteso che per l’art. 46, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), la costituzione di un R.T.I. non determina l’insorgere di un nuovo centro d’imputazione, essendo l’istituto fondato sul conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza al soggetto designato dalla ditta mandante quale mandatario. Nel caso di specie, trattandosi di R.T.I. non ancora costituito, il mandato con rappresentanza non è stato ancora conferito, di guisa che entrambe le imprese raggruppande conservano la piena e autonoma legittimazione processuale passiva. In ragione di ciò, non è revocabile in dubbio il compiuto assolvimento dell’onere integrativo di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., avendo la ricorrente notificato il ricorso ad entrambe le ditte controinteressate (cfr.: Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n. 3752; idem IV, 10 maggio 2011 n. 2768; idem V, 15 aprile 2004 n. 2148).
V – La ricorrente formula le seguenti cinque censure: 1) la riparametrazione del punteggio attribuito per le offerte tecniche delle concorrenti è difforme dalla previsione della lex specialis (art. 8.4 del disciplinare); 2) nessuna delle due imprese controinteressate avrebbe il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio per attività coerenti con quella messa a gara (art. 7.1 del disciplinare); 3) nessuna delle due imprese controinteressate avrebbe il requisito economico-finanziario (art. 7.2 del disciplinare), non potendosi peraltro cumulare tra loro i fatturati della due ditte controinteressate; 4) nessuna delle due imprese controinteressate possiede il requisito tecnico-organizzativo (art. 7.3 del disciplinare) e il contratto di avvalimento con la ditta non colmerebbe tale carenza; 5) in subordine, l’intera gara dovrebbe essere annullata per il contrasto insanabile tra il metodo valutativo di interpolazione lineare previsto al punto 18.1 del disciplinare di gara e la formula non lineare di valutazione dell’offerta tecnica prevista al paragrafo successivo.
VI – Il primo motivo del ricorso è fondato.
La commissione di gara non ha applicato correttamente il metodo della riparametrazione previsto dal disciplinare di gara, in tal modo falsando l’esito della procedura. L’art. 18.4, parte finale, della lettera di invito-disciplinare di gara dispone espressamente che «Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i veri criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente».
A dire della controinteressata resistente, la riparametrazione dovrebbe applicarsi ai criteri generali di valutazione, quali indicati nella tabella di cui al punto 18.1 del disciplinare, precisamente alla prima colonna che distingue tra “qualità della proposta tecnica” e “offerta economica”, mentre quelli elencati nella quarta colonna, i cosiddetti sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica – sempre a dire della controinteressata resistente – non sarebbero suscettibili di nuova parametrazione. Sennonché, è lo stesso art. 18.1 a precisare, nella parte finale, che “I criteri qualitativi vanno illustrati mediante relazione esplicativa composta, per ciascun sub-criterio, da un massimo di 5 fogli”. Ne consegue che il riferimento, contenuto nell’art. 18.4, ai “criteri di natura qualitativa” deve essere correttamente inteso come riferimento ai sub-criteri, non già al criterio unitario della “qualità della proposta tecnica”.
L’art. 18.2 del disciplinare di gara, nello stabilire il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, precisa che “A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario”. Ne consegue che l’attribuzione del punteggio discrezionale deve ritenersi riferita ai sub-criteri (per i quali ciascun commissario dispone appunto di un punteggio da zero a uno), come peraltro è confermato dalle indicazioni della tabella di cui al punto 18.1.
L’art. 18.4 precisa, inoltre, che la riparametrazione si applica ai “criteri di natura qualitativa”, nonché ai “criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta l’attribuzione del punteggio massimo”. Ne consegue che il momento della riparametrazione coincide con quello dell’attribuzione del punteggio discrezionale a ciascun elemento qualitativo, cioè a ciascun sub-criterio e ciò, in astratto, dovrebbe valere anche per i criteri di natura quantitativa (cioè relativi all’offerta economica), se non fosse che la griglia di valutazione per tale voce prevede un unico criterio, senza una specificazione di sub-criteri.
La citata disposizione del punto 8.4 non è chiarissima nella sua enunciazione e nondimeno, a tenore di essa, la riparametrazione dev’essere eseguita per il punteggio relativo non a ciascun criterio unitario, bensì a ciascun sub-criterio di valutazione; la riparametrazione non deve essere, quindi, operata sul punteggio complessivo da attribuirsi all’intera offerta tecnica di ciascuna concorrente, poiché tale accorpamento condurrebbe a un’iniqua svalutazione di alcune componenti dell’offerta tecnica a vantaggio di altre.
Tale esegesi appare, invero, più congrua di quella sposata dalla Stazione appaltante e sostenuta dalle argomentazioni della controinteressata resistente, nonché più conforme a quanto previsto nelle Linee-Guida dell’ANAC n. 2.0/OEPV (aggiornate alla delibera 424 del 2.5.2018), nella parte in cui – al paragrafo III pagina 11 – si precisa che “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”. L’equilibrio auspicato dalle Linee-Guida deve, pertanto, sussistere non solo tra l’offerta tecnica e l’offerta economica ma tra “tutte le componenti” dell’offerta.
La stessa ANAC, nella delibera n. 1006 datata 21.9.2016, di esplicazione delle citate Linee-Guida n. 2, precisa che “L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri”. Questa direttiva è peraltro largamente condivisa dalla più avvertita giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato III, 9.7.2018 n. 325; idem V, 23.3.2018 n. 1845; idem III, 20.7.2017 n. 3580; idem V, 12.6.2017 n. 2852).
Posto che in nessuno dei criteri di valutazione, alcun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo assegnabile, la commissione, nel caso di specie, ha compiuto l’operazione di riparametrazione ma, discostandosi da una congrua lettura ermeneutica delle citate disposizioni di gara, anziché effettuare la riparametrazione con riferimento ai singoli sub-criteri di valutazione, ha attribuito al costituendo R.T.I. delle ditte controinteressate il massimo punteggio previsto per l’intera offerta tecnica, pari a 80 punti, conferendo alla ricorrente il punteggio proporzionalmente decrescente di 64,25. Così operando, la commissione ha implicitamente assegnato al costituendo R.T.I. il punteggio massimo su tutti i sub-criteri, alterando dunque i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub-criteri e pervenendo a un esito diverso da quello che il disciplinare di gara aveva inteso perseguire.
VII – Ove le prescrizioni del disciplinare di gara fossero state esattamente applicate, il R.T.I. controinteressato avrebbe ottenuto 76,30 punti e la ricorrente società avrebbe ottenuto 61,90 punti (cfr.: prospetto depositato sub doc. 14, allegato al ricorso). Tale ipotetico ricalcolo, formulato dalla ricorrente, non è, invero, contestato nella sua esattezza dalla controinteressata resistente. La corretta riparametrazione del punteggio dell’offerta tecnica avrebbe, dunque, determinato l’aggiudicazione della procedura in favore della ricorrente, atteso che, a seguito dell’apertura dell’offerta economica, avvenuta nella seduta pubblica del 5.12.2018, alla ricorrente sono stati assegnati 20 punti e all’operatore controinteressato 5,01 punti. Il punteggio complessivo ottenuto dai due operatori economici avrebbe, pertanto, visto la ricorrente società prima classificata con 81,90 punti, seguita dal costituendo R.T.I., con 81,31 punti.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti a far ritenere fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso.
VIII – Anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi attendibile. Va rilevato, a tal proposito, che l’iscrizione al registro della Camera di commercio per la sola attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, da sola, non integra il “requisito d’idoneità” di cui all’art. 7.1 del disciplinare dell’iscrizione alla Camera di commercio per “attività coerenti” con quella messa a gara.
L’attività di gestione del servizio di illuminazione votiva è un vero e proprio servizio pubblico a domanda individuale (così definito, a suo tempo, dal D.M. 31.12.1983), sicché le attività coerenti non possono limitarsi alla manutenzione elettrica che è strumentale all’attività principale di erogazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano, IV, 26.1.2018, n. 224). A tenore dell’art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, “i Comuni, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo 125”. In altri termini, pur nella superata vigenza del vecchio Codice degli appalti, il quadro di riferimento è quello della concessione di servizi (art. 30 del previgente Codice appalti), oggi codificata dall’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito d’idoneità prescritto dal disciplinare, pertanto, per “attività coerenti” con quella messa a gara non può che intendere le attività di erogazione di servizi pubblici a domanda individuale, non le mere attività strumentali di manutenzione elettrica di impianti. Rispetto a tale requisito, le ditte controinteressate si rivelano del tutto carenti. Esse sono iscritte nel registro C.c.i.a.a. per attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ma ciò non è sufficiente se si considera che il “requisito di idoneità” – a tenore dell’art. 8 del disciplinare – non può essere integrato mediante l’istituto dell’avvalimento e, quindi, dev’essere posseduto direttamente dall’impresa concorrente.
IX – I motivi di doglianza terzo e quarto, viceversa, non appaiono plausibili.
X – Quanto alla terza censura, se è vero che nessuna delle due imprese controinteressate possiede il requisito economico-finanziario, non è, viceversa, corretto affermare che non si possano cumulare tra loro i fatturati della due ditte controinteressate. Il disciplinare di gara, infatti, al punto 7.4, consente che “il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso”. Sotto tale profilo, un rilievo preminente va comunque attribuito all’integrazione dei requisiti mediante il contratto di avvalimento, reso possibile dall’art. 8 del disciplinare di gara.
XI – Non può essere condivisa neppure la quarta censura, a mente della quale nessuna delle due imprese controinteressate avrebbe il requisito tecnico-organizzativo, atteso che il contratto di avvalimento con la ditta colma tale lacuna, nelle determinazioni che prevedono che l’impresa si obblighi verso il concorrente R.T.I. e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie e i requisiti di cui è carente il R.T.I. concorrente. Ciò è sufficiente a dare determinatezza al contenuto del contratto di avvalimento, considerato, peraltro, che le prescrizioni sui requisiti, contenute ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare, risultano rispettate (o quantomeno il ricorrente non spiega in che punto esse sarebbero disattese dall’ausiliaria) e che i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria appaiono pressoché incontestati (o contestati in modo non comprensibile) e sono sufficientemente specificati nel contratto, nel pieno rispetto dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del disciplinare di gara.
XII – Con riguardo alla domanda subordinata di annullamento dell’intera gara – per l’asserito contrasto tra il metodo valutativo di interpolazione lineare previsto al punto 18.1 del disciplinare di gara e la formula non lineare di valutazione dell’offerta tecnica prevista al paragrafo successivo – la ricorrente non ha alcun interesse a farla valere, stante l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e la mancanza di un ricorso incidentale della controinteressata. Pertanto, il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
XI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nelle sue domande principali. Le spese del giudizio, in parte compensate, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati e dichiara il diritto della ricorrente società all’aggiudicazione dell’appalto, previa declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Condanna il Comune di Riccia e la Centrale unica di committenza intimata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, per il resto compensando tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019, con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Orazio Ciliberti)
IL PRESIDENTE (Silvio Ignazio Silvestri)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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