TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 marzo 2020, n. 291

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 marzo 2020, n. 291

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 marzo 2020, n. 291
Non è legittimo quale provvedimento di autotutela l’atto in cui risultino rispettate le condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, per l’annullamento degli atti amministrativi, quando, al di là del termine ragionevole di 18 mesi, non vi sia alcuna motivazione circa le ragioni di interesse pubblico che, prevalenti rispetto agli interessi privati del ricorrente, abbiano giustificato il provvedimento, per cui l’atto si risolve in un mero atto di ripristino della legalità presuntivamente violata e come tale illegittimo.
NORME CORRELATE
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Pubblicato il 02/03/2020
N. 00291/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Leonardo P., rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Santa Savini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
nei confronti
di: Salvatore C., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
– del provvedimento prot. n. 22801 del 10 luglio 2018 a firma del Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Manduria;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 00108 del 2 gennaio 2018 a firma del Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Manduria;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– dell’ordinanza di demolizione n. 35 del 5 marzo 2019 a firma del Dirigente dell’Area 6 – urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale del Comune di Manduria;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. E. Sticchi Damiani per il ricorrente, avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. S. Savini, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1) Il ricorrente risulta aver allegato, a una domanda di permesso di costruire – presentata in data 31 agosto 2015 al Comune di Manduria ai fini della realizzazione di una stele funeraria in sopraelevazione a una tomba esistente nel vecchio cimitero comunale –, i seguenti documenti:
– a) una istanza, priva di data certa, nella quale i germani della di lui madre chiedevano al Sindaco l’autorizzazione a estumulare la salma del loro padre dal 1° al 2° posto della tomba esistente e nella quale precisavano che al 1° posto sarebbe stata tumulata la figlia defunta, madre del ricorrente, “che ne diventerà proprietaria assoluta” (v. cit. dichiarazione in doc. 3 ricorso principale);
– b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del 31 agosto 2015, nella quale il ricorrente, per l’appunto, dichiarava di essere figlio della defunta “concessionaria unica della tomba a pozzo ubicata nel cimitero comunale di Manduria al campo n. 2, nonché unico figlio ed erede legittimo della defunta” (cit. doc. 3 ricorso principale).
2) Il Comune rilasciava quindi il permesso di costruire n. 65 del 23 giugno 2016 (cfr., sempre, cit. doc. 3 ricorso principale) e – svoltisi i lavori, sopravvenuto il collaudo statico, presentata SCIA di agibilità (il 19 aprile 2017) – il Comune riceveva, in data 13 marzo 2017, una segnalazione (tramite un legale) di uno dei parenti in linea collaterale del ricorrente, nella quale si significava che gli aventi diritto, a titolo di eredi concessionari della tomba de qua, erano più soggetti e non solo il ricorrente.
3) Con atto prot. n. 00108 del 2 gennaio 2018, il Comune comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per la “revoca” del permesso di costruire, rilevando che “in base alle risultanze ottenute dagli uffici servizi cimiteriali e affari demografici di questo Ente (…) è emerso che gli aventi diritto alla concessione cimiteriale della (…) tomba sono diversi soggetti e non solo il Sig. P. Leonardo, titolare del permesso di costruire n. 65/2016”.
4) Quindi, giusta provvedimento prot. n. 22801 del 10 luglio 2018, il Comune, richiamata la predetta nota prot. n. 00108 del 2 gennaio 2018 e le osservazioni presentate in suo riscontro dal ricorrente, ha:
– a) rilevato che gli eredi degli originari concessionari della tomba sono più soggetti e non solo il ricorrente;
– b) rilevato che, dalla richiesta di “voltura” della concessione in favore della madre del ricorrente (e, quindi, in di lui favore per successione, in quanto dichiaratosi unico erede), non era scaturito un provvedimento concessorio da parte del Comune e che la predetta richiesta era peraltro contenuta in un documento senza valore legale, in quanto privo di data certa;
– c) rilevato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31 agosto 2015 non poteva giovare al ricorrente, in quanto non unico erede;
– d) disposto, quindi, la “revoca” del permesso di costruire n. 65 del 23 giugno 2016, perché il ricorrente non è l’unico titolare dei diritti concessori che sono stati il presupposto per il rilascio del suddetto permesso, che è risultato “viziato nella titolarità dei diritti” (come recita il provvedimento).
5) Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il ricorso principale, al quale ha fatto seguito il ricorso per motivi aggiunti avverso la successiva ordinanza di demolizione, impugnata per illegittimità derivata.
6) Concessa la tutela cautelare (con ordinanza di questo T.A.R. n. 332 del 30 maggio 2019), all’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con il primo motivo di censura si denunciano: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90, vizio di motivazione, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, violazione del principio del legittimo affidamento, sviamento di potere.
Con tale motivo parte ricorrente sostiene che:
– a) al di là del nomen iuris utilizzato (quello di “revoca”), il provvedimento del Comune si configura come un atto di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 65 del 23 giugno 2016;
– b) non risultano quindi rispettate le condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90, per l’annullamento degli atti amministrativi, in quanto, al di là del termine ragionevole di 18 mesi decorrente dal permesso di costruire del 23 giugno 2016, non vi è alcuna motivazione circa le ragioni di interesse pubblico che, prevalenti rispetto agli interessi privati del ricorrente, hanno giustificato il provvedimento del 10 luglio 2018, di annullamento in autotutela;
– c) l’atto impugnato si risolve quindi in un mero atto di ripristino della legalità presuntivamente violata, come tale illegittimo quale provvedimento di autotutela;
– d) il Comune aveva ritenuto idonei al rilascio del permesso di costruire quei documenti – che erano già stati allegati dal ricorrente nella relativa istanza del 31 agosto 2015 (cioè la “voltura” della concessione in favore della madre del ricorrente e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) – che sono poi stati considerati, nel provvedimento di annullamento, insufficienti a fondare il titolo edilizio;
– e) il Comune ha quindi violato il legittimo affidamento ingeneratosi a seguito del permesso di costruire n. 65 del 23 giugno 2016, rilasciato sulla scorta degli stessi atti poi posti a base del successivo annullamento.
2) Con secondo motivo di censura si denunciano: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 21-<i>quinquies</i> della L. n. 241/90, vizio di motivazione, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Con tale motivo si deduce che, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento comunale si considerasse alla stregua di un atto di revoca, sarebbe comunque illegittimo, in quanto la circostanza in virtù della quale il Comune ha ritenuto, solo in sede di provvedimento di secondo grado, la inidoneità, ai fini del rilascio del permesso di costruire, di atti di cui aveva, invece, piena contezza sin dal momento della presentazione della richiesta del titolo edilizio, non integra affatto i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” né quel “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” tali da giustificare la revoca ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990 (e ciò a tacere della mancata previsione di un indennizzo, come invece previsto sempre dall’art. 21-quinquies cit.).
3) Le censure sono fondate, alla luce di quanto di seguito si osserva.
3.1) Come dedotto da parte ricorrente, il provvedimento prot. n. 22801 del 10 luglio 2018, al di là dell’espressione utilizzata (quella di “revoca”), si configura come un atto di annullamento d’ufficio, come si desume chiaramente dalla volontà con lo stesso esplicitata dall’Ente civico, che ha infatti inteso intervenire su un precedente permesso di costruire ritenuto (dal Comune) illegittimo.
La legittimità dell’atto impugnato va quindi valutata alla stregua dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990.
Ebbene, nel caso di specie, risulta chiaramente che il precedente permesso di costruire n. 65 del 23 giugno 2016 è stato annullato perché “viziato nella titolarità dei diritti”, cioè perché il ricorrente non sarebbe l’unico titolare dei diritti concessori sulla tomba preesistente.
Si tratta di una motivazione che si traduce nella mera esigenza di ripristino di una ritenuta (dal Comune) legalità violata, che, di per sé, non giustifica l’annullamento d’ufficio, in quanto devono concorrervi le ragioni di interesse pubblico, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, come previsto dall’art. 21-nonies L. n. 241/1990.
Di tutto questo non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che è quindi illegittimo.
3.2) Inoltre, come pure dedotto da parte ricorrente, il Comune, nel corpo del provvedimento, ha:
– a) riepilogato l’istruttoria svolta (solo a seguito della segnalazione pervenuta dal parente del ricorrente in data 13 marzo 2017), dalla quale è emerso, attraverso risultanze dei servizi demografici del Comune, che tra gli aventi diritto alla concessione cimiteriale vi erano altri soggetti, oltre al ricorrente;
– b) ritenuto che la “voltura” della concessione in favore della madre del ricorrente non potesse considerarsi titolo valido perché privo di data certa;
– c) ritenuto che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31 agosto 2015 non potesse giovare al ricorrente, in quanto non unico erede.
Ebbene, posto che tanto la predetta “voltura” quanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono state allegate dal ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di costruire in data 31 agosto 2015, è di piana evidenza che il Comune, al momento del rilascio del permesso di costruire, era nelle condizioni di svolgere gli approfondimenti del caso sulla titolarità della concessione, cosa che invece ha fatto solo in occasione del censurato annullamento, con il quale ha ritenuto, del tutto contraddittoriamente, non più idonea, a giustificare il permesso di costruire, la medesima documentazione che era stata invece considerata a suo tempo sufficiente. Anche per tali profili, il provvedimento impugnato è illegittimo.
Alla luce di quanto sopra, trovando accoglimento il primo motivo di ricorso sulla scorta della classificazione del provvedimento impugnato quale annullamento d’ufficio, va assorbito il secondo motivo di doglianza, in quanto proposto qualora l’atto impugnato fosse stato considerato come revoca.
3.3) Per tutti i suesposti motivi il provvedimento prot. n. 22801 del 10 luglio 2018 (impugnato con il ricorso principale) e la successiva ordinanza di demolizione n. 35 del 5 marzo 2019 (impugnata, per illegittimità derivata, con ricorso per motivi aggiunti) vanno annullati.
4) Le spese, nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune, mentre possono essere compensate tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi impugnati.
Condanna il Comune di Manduria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Andrea Vitucci)
IL PRESIDENTE (Eleonora Di Santo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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