TAR Calabria, Sez. st. Reggio Calabria, 19 marzo 2019, n. 163

TAR Calabria, Sez. st. Reggio Calabria, 19 marzo 2019, n. 163

MASSIMA
TAR Calabria, Sez. st. Reggio Calabria, 19 marzo 2019, n. 163

Nel sepolcro ereditario il diritto alla sepoltura deve ritenersi disciplinato dalle regole della successione mortis causa, il sepolcro familiare, invece, è destinato dal suo fondatore a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi, in tal caso il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, e cioè per il fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il concessionario, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante a tutti i discendenti che acquistano lo ius sepulchri iure proprio in modo imprescrittibile ed irrinunciabile (cfr.:Cass. Civ.sez. II 29.9.2000 n.12957). Inoltre, essendo pertanto in vita ancora un nucleo discendente dell’originario fondatore, non sussistono in capo ad altri le condizioni di poter disporre della tomba di famiglia né inter vivos –come ha fatto nel caso esitato nell’appena menzionata sentenza – né mortis causa, attraverso un legato testamentario, E, conseguentemente, evidenziato, sulla scia della citata sentenza del Consiglio di Stato-che un ormai defunto erede legittimo della concessionaria, “non avendo osservato il procedimento prescritto all’art. 56 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, non sia mai stato formalmente autorizzato al subentro nella concessione”, sicché, anche a voler seguire la tesi del ricorrente che qualifica il sepolcro come ereditario e non familiare, il testatore non era comunque legittimato a disporre della concessione e quindi a trasmettere a terzi il diritto al sepolcro.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 19/03/2019
N. 00163/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2012, proposto da
Gesualdo N., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea G., con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202;
contro
Comune di Cittanova, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Maria G., Erminia G., Egidio G. e Fiorentina G. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione del Comune di Cittanova registro settoriale n. 62 e registro generale n. 272 del 20.04.2012; del provvedimento autorizzativo a tumulazione portante la data del 13.02.2012 dei quali il ricorrente è venuto a conoscenza in data 25 settembre 2012 a seguito dell’inoltro, da parte del Comune di Cittanova, di una copia a mezzo posta ordinaria avente ad oggetto, la prima, la variazione della concessione cimiteriale già in testa alla sig.ra Luci Fiorentina mediante intestazione ai sigg. G. Maria, G. Erminia, G. Egidio e G. Fiorentina, il secondo, l’autorizzazione alla tumulazione nella cappella/edicola funeraria edificata sul suolo di cui alla predetta concessione cimiteriale della sig.ra M. Giuseppa, defunta madre dei sigg. G. Maria, G. Erminia, G. Egidio e G. Fiorentina, su espressa richiesta di questi;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 24.12.12 il reverendo N. Gesualdo ha impugnato le note comunali n. 62 e 272 del 20.4.12 aventi ad oggetto rispettivamente la variazione alla concessione cimiteriale originariamente intestata alla sig.ra Luci Fiorentina in favore dei sigg. G. Maria, G. Erminia, G. Egidio e G. Fiorentina e l’autorizzazione alla tumulazione nella cappella funeraria del cimitero di Cittanova edificata sul suolo oggetto di concessione della sig.ra M. Giuseppa, madre dei nuovi titolari della concessione stessa.
2.A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha esposto:
-che il Comune di Cittanova con atto n.28 del 19 ottobre 1965 aveva assegnato in concessione perpetua alla sig.ra Luci Fiorentina mq.4 di suolo sito nel cimitero comunale per la costruzione di una tomba di famiglia;
-che la concessionaria decedeva il 14 giugno 1980, lasciando quale unico erede il figlio sig. G. Antonino, il quale, a sua volta, aveva donato la tomba allo stesso ricorrente atto notarile del 19 maggio 2003, non avendo interesse a tenerla per sè;
-di aver già proposto ricorso in passato contro il diniego di volturazione della concessione sulla stessa cappella funeraria oppostogli dal Comune sull’assunto che la concessione stessa era stata rilasciata per la costruzione di una tomba di famiglia destinata ad accogliere esclusivamente i resti del fondatore e i suoi parenti iure sanguinis;
-che questo Tribunale con sentenza n.2167 del 2 dicembre 2005 aveva respinto il ricorso, ritenendolo infondato, ma che contro questa decisione aveva presentato appello davanti al Consiglio di Stato, ancora pendente al momento della proposizione del presente mezzo di tutela;
-di aver successivamente ricevuto dal figlio dell’originaria concessionaria, sig. G. Antonino, a sua volta deceduto nel 2009, la piena proprietà della cappella funeraria questa volta con legato testamentario pubblicato con atto notarile del 5 gennaio 2010 rep.20717;
-di essere però venuto a conoscenza che i figli del sig. G. Antonino avevano ottenuto l’autorizzazione del Comune di Cittanova a seppellire all’interno della cappella la loro madre, sig.ra M. Giuseppa, nonché prima moglie del suo dante causa.
3.Il ricorrente, essendo convinto che il regolamento di polizia mortuaria, vigente al momento della concessione della cappella funeraria “in perpetuo”, approvato con R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, dovesse essere applicato anche all’atto di trasmissione sia per atto inter vivos che mortis causa, trattandosi di sepolcro ereditario, ha rivolto contro gli atti impugnati censure di violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (art.91 e ss. del DPR 21.10.1975 n.803 e arrtt.90 e ss della L.10.9.90 n285) e di eccesso di potere per illogicità manifesta.
4.Il Comune di Cittanova ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
5.All’udienza del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.Il ricorso non merita di essere accolto.
7.Il Collegio non può esimersi dal rilevare che la questione inerente la natura familiare od ereditaria della tomba in contestazione è stata nelle more risolta con la sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n.5072 del 6.11.15 la quale, confermando la citata decisione di questo Tribunale, ha definitivamente stabilito che “nella specie si trattava di una tomba di famiglia come detto nella concessione originaria del 1962 in quanto tale incompatibile con la possibilità di cedere o di trasmettere il relativo diritto”, precisando che “La destinazione ad accogliere unicamente le salme del concessionario e dei suoi familiari è ribadita dall’art. 53 del Regolamento di polizia mortuaria (approvato con deliberazione n. 98 del 20 ottobre 1997), attualmente vigente, che esclude la libera cedibilità a terzi del sepolcro gentilizio destinato unicamente alla famiglia del concessionario”.
L’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato fa stato tra le parti.
Ne deriva che:
-mentre nel sepolcro ereditario il diritto alla sepoltura deve ritenersi disciplinato dalle regole della successione mortis causa, il sepolcro familiare, invece, è destinato dal suo fondatore a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi;
-con riferimento a tale ultimo tipo di sepolcro, esso deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, e cioè per il fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il concessionario, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante a tutti i di lui discendenti che acquistano lo ius sepulchri iure proprio in modo imprescrittibile ed irrinunciabile (cfr.Cass. Civ.sez. II 29.9.2000 n.12957);
-nel caso di specie, i discenti [leggasi: discendenti. N.d.R.] legittimi dell’originaria concessionaria, sig.ra Luci Fiorentina, sono i quattro figli del dante causa dell’odierno ricorrente (G. Maria, G. Erminia, G. Egidio e G. Fiorentina), non a caso intervenuti ad opponendum nel giudizio deciso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons.St. sez.V, 5072/15 cit.);
-essendo pertanto in vita ancora un nucleo discendente dell’originario fondatore, il sig. G. Antonino non poteva disporre della tomba di famiglia né inter vivos –come ha fatto nel caso esitato nell’appena menzionata sentenza – né mortis causa, attraverso un legato testamentario, come è accaduto nel presente ricorso.
8.Va inoltre qui sottolineato-sulla scia della citata sentenza del Consiglio di Stato-che l’ormai defunto G. Antonino, erede legittimo della concessionaria, “non avendo osservato il procedimento prescritto all’art. 56 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, non è mai stato formalmenteautorizzato al subentro nella concessione”, sicché, anche a voler seguire la tesi del ricorrente che qualifica il sepolcro come ereditario e non familiare, il testatore non era comunque legittimato a disporre della concessione e quindi a trasmettere a terzi il diritto al sepolcro.
9.In conclusione, potendo i discendenti del sig. G. Antonino disporre liberamente nella loro qualità dello ius sepulchri, gli impugnati provvedimenti comunali sfuggono alle denunciate censure con conseguente rigetto del ricorso.
10.La mancata costituzione delle parti intimate esonera il Collegio dal dover provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario
Andrea De Col, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea De Col Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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