Gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione: come comportarsi e prime valutazioni sugli effetti della legge 147/2025

Le attività di esumazione e di estumulazione, pur essendo parte ordinaria della gestione cimiteriale, generano rifiuti che presentano una specificità normativa e ambientale.
Il legislatore li ha inquadrati come rifiuti urbani, soggetti a trattamento e smaltimento controllato, per tutelare la salute pubblica e prevenire contaminazioni del suolo o delle acque sotterranee, con specifiche norme da seguire contenute del DPR 15/7/2003, n. 254.
Con l’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito il D.L. 116/2025, il sistema sanzionatorio ambientale ha subito un profondo inasprimento: violazioni che in passato comportavano sanzioni amministrative ora possono integrare reati ambientali, con pene più severe e responsabilità estese anche agli enti gestori.
E poiché non è infrequente leggere sui giornali di interventi dei NOE per sanzionare comportamenti irregolari nei cimiteri, ci è parso utile fare in breve il punto sul corretto comportamento.

1. Il quadro normativo di riferimento

La normativa cardine resta il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari”, dove pur non essendo definiti tali i rifiuti da esumazione ed estumulazione, in quanto frutto di una attività svolta in struttura sanitaria come il cimitero, seguono specifiche norme contenute nel Capo III (artt. 12–15), che è dedicato proprio ai rifiuti da esumazioni, estumulazioni e altre attività cimiteriali.

Tale regolamento, tuttora vigente, va letto in coordinamento con:

  • la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
  • le eventuali discipline regionali di dettaglio;
  • le nuove sanzioni ambientali introdotte dalla Legge 147/2025.

2. Cosa si intende per “rifiuti da esumazione ed estumulazione”

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del DPR 254/2003, rientrano in questa categoria:

  • materiali lignei (resti delle casse e controcasse),
  • tessuti, imbottiture, indumenti,
  • materiali metallici (maniglie, viti, elementi ferrosi),
  • residui di lapidi o materiali di riempimento,
  • residui biodegradabili non riconducibili a resti umani.

Si tratta quindi di rifiuti di norma e per esperienza non pericolosi, ma non assimilabili ai rifiuti domestici, con obbligo di gestione dedicata e tracciabilità.

3. Le prescrizioni tecniche principali del DPR 254/2003

a) Raccolta differenziata (art. 12, comma 1)

I rifiuti da esumazione o estumulazione devono essere raccolti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani prodotti nel cimitero.
È vietato mescolarli con materiali di pulizia, fiori, o rifiuti da manutenzione.

b) Imballaggio e identificazione (comma 2)

Devono essere raccolti in imballaggi a perdere flessibili, di colore diverso rispetto ai sacchi usati per i rifiuti urbani, e recanti la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.
Questo consente di evitare errori di conferimento e garantire la tracciabilità.

c) Deposito temporaneo in area confinata (comma 3)

È ammesso il deposito temporaneo in area dedicata interna al cimitero. Lo stabilisce l’art 12 nel comma 3 del Dpr 254, il quale afferma che: “I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2”.

Occorre però sapere che esistono specifiche norme su come deve essere realizzato un deposito temporaneo. Cosicché l’area deve essere:

  • confinata, pavimentata e impermeabilizzata;
  • accessibile solo al personale autorizzato;
  • dotata di sistemi di raccolta per eventuali percolati (e anche i pozzetti devono essere autorizzati e realizzati in maniera particolare).

Inoltre in cimitero la permanenza di tali rifiuti deve rispettare i criteri del deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 (limiti temporali o quantitativi).

d) Smaltimento o recupero (comma 4)

I rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Va favorito il recupero dei metalli (comma 5), coerentemente con i principi di economia circolare.

e) Imballaggio per discarica (comma 6)

Se destinati a discarica senza triturazione o taglio, devono essere inseriti in imballaggi a perdere flessibili (quindi sacchi, teli contenitivi, per impedire dispersioni e soprattutto impedire la vista delle casse al pubblico.

4. Classificazione e tracciabilità

In base alla decisione UE 2014/955/UE (Catalogo Europeo dei Rifiuti), i codici EER comunemente impiegati sono indicati nella Risoluzione Ministero Ambiente n. 17811 del 26/08/2009 – Informativa Nota ISPRA n. 31098 del 20/07/2009 ‘Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori’.

La classificazione dipende dal contenuto e dalle modalità di gestione.
Il gestore del cimitero deve mantenere registro di carico e scarico o modulistica equivalente e garantire la tracciabilità del conferimento al gestore pubblico o all’impianto autorizzato.

5. Chi può effettuare raccolta e trasporto

Nel caso di rifiuti da avviare a smaltimento, il DPR 254/2003 rinvia al sistema del servizio pubblico urbano.
Un recente interpello al MASE (2024) questi ha confermato che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, in quanto “urbani” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 152/2006, devono essere raccolti e trasportati dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da esso incaricato e dotato della autorizzazione necessaria. Quindi anche il gestore cimiteriale privato può trasportarli, ma solo se autorizzato e in convenzione col servizio pubblico.
Non esiste invece la cosiddetta privativa del servizio pubblico urbano per quanto riguarda l’avvio dei rifiuti a recupero, quindi il gestore può affidarsi a trasportatori privati autorizzati, seguendo le procedure stabilite dalla legge.

6. Cosa non si deve fare

Sono comportamenti oggi particolarmente sanzionati:

  • sistema di raccolta non differenziato dagli altri tipi di rifiuti cimiteriali
  • mancato uso dei contenitori a perdere flessibili (sacchi) con la dicitura del tipo di rifiuto
  • miscelazione con rifiuti vegetali o inerti;
  • smaltimento “in proprio” senza FIR o tracciabilità;
  • conferimento a impianti non autorizzati.
  • luogo di deposito in attesa della raccolta in zona cimiteriale accessibile al pubblico e non predisposta come stabilito dal TU ambiente per il deposito temporaneo.
  • mancato trattamento per “emissioni odorifere fuori norma”

Queste condotte, dopo il 2025, non sono più meri illeciti amministrativi, ma possono costituire reati ambientali. E chi è chiamato a risponderne è, per l’articolo 17 del DPR 254/2003 il Responsabile del cimitero.

Ricordiamo che il prossimo mercoledì 3 dicembre 2025 è possibile approfondire questi temi partecipando al corso organizzato da Euroact WEB srl e tenuto dalla Sig.ra Elisa Meneghini (Responsabile Tecnico Euro.Act Srl), in cui, dopo una premessa necessaria dedicata a classificazione e caratterizzazione del rifiuto, seguirà una analisi dettagliata dei rifiuti da cimitero e da crematorio, nella quale si forniranno indicazioni sulla corretta identificazione delle varie tipologie di rifiuto con conseguente attribuzione dei codici EER in base a norme e prassi vigenti e si accennerà anche alle modifiche apportate dalla recente L. 147/2025.
Il programma del corso è reperibile qui: “Focus sui rifiuti da cimitero e crematorio“.
Per iscrizioni andare al modulo online: Iscrizione ai corsi.

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