Domanda
In un Comune lombardo nel caso di contratto di concessione multiplo (5 loculi di fascia), l'erede, subentrato al fondatore, è avente diritto alla sepoltura in uno dei 5 loculi (già determinato).
La concessione riporta la seguente dicitura:
"allo scopo di deporvi esclusivamente, con cessione ad altri, i resti mortali di: ... omissis... (seguono i 5 nominativi con il rispettivo numero del loculo)".
Il concessionario ha però espresso la volontà di essere cremato.
Si chiede se abbia ugualmente diritto, a tempo debito, ad entrare nel loculo come ceneri (occupandolo esclusivamente con un'urna).
Ciò nonostante si tratti di loculo destinato, a livello costruttivo, a salma.
Risposta
Con il termine "resti mortali" si intendono - ex circolare Min. Sanità n. 10/1998 e successivamente art. 3 D.P.R. 254/2003 - gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.Per la regione Lombardia la questione è regolata dall'art. 2 del regolamento regionale 6/2004, laddove detta le definizioni dei termini utilizzati.
Sembra quindi opportuno rivedere tutte le diciture dei nuovi contratti da porre in essere, come pure quello del regolamento comunale e di eventuali ordinanze attuative.
Ciò, laddove contrastino con le definizioni del regolamento regionale, per evitare confusioni applicative.
Ordinariamente si intende con "spoglia mortale" una qualsiasi forma assunta da un corpo morto, quindi sia essa salma, cadavere, resto mortale, ossa, ceneri.
È probabile che all'epoca della redazione del contratto concessorio si sia fatta confusione tra la terminologia resti mortali e spoglie mortali.
Appare comunque evidente che si intendesse seppellire nel loculo avuto in concessione un avente titolo, indipendentemente dalla tipologia della spoglia mortale.
E, quindi, cadavere, resto mortale - come da definizione di legge - ossa, ceneri.
Altrimenti, si arriverebbe all'assurdo che un avente diritto all'utilizzo di un manufatto non possa utilizzarlo se non nella condizione di "resto mortale", comprimendo il diritto alla sepoltura.
Si è quindi del parere che nel caso in esame, laddove si sia in possesso di una sepoltura già precedentemente concessa, con la riserva per "resti mortali" si debba intendere la riserva per "spoglie mortali".
Quindi vi è la piena possibilità di collocazione nel loculo di un'urna cineraria di avente diritto alla sepoltura.
- del: 2012 su: Ceneri e urne cinerarie per: Lombardia Tag: Ceneri | Quesiti | resti mortali | sepolcro | subentro in: ISF2012/4-c Norma: DPR 285/1990