Domanda
Ha avuto luogo la cremazione di una signora, a cui, in vita, era stata affidata l'urna cineraria della madre da custodire nella sua abitazione privata (abitazione anche della madre).
Ora, il marito della signora presenta istanza di conservazione dell'urna cineraria della moglie nella stessa abitazione, ove anche il richiedente abita e con lui l'unico figlio della coppia. Unitamente richiede la conservazione dell'urna cineraria della suocera, che trovasi ancora nella stessa abitazione.
All'epoca la conservazione si era concessa verso volontà espressa verbalmente dalla defunta in vita alla figlia (ora deceduta).
Nessun cenno riguardo ad eventuale affidamento al genero in caso di decesso della figlia affidataria.
Si chiede pertanto come deve comportarsi il Comune visto che non ha nessuna regolamentazione a riguardo.
Affidare entrambe le urne al marito/genero delle estinte? Riconsegnare l'urna della suocera al cimitero?
Oppure affidare quest'ultima al nipote?
Finora si è proceduto con affidamento dell'urna del marito o moglie deceduta all'altro coniuge. Per cui si affiderà, in via transitoria, l'urna della signora ora deceduta al marito prima di addivenire ad una regolamentazione.
Risposta
Una norma che dettagli tale caso non esiste.Si può assumere qualche orientamento solo sulla base di:
a) contenuti dell'autorizzazione di affidamento ceneri, rilasciata a suo tempo dal Comune, ad un familiare (figlia della defunta);
b) principi generali in materia di polizia mortuaria.
L'autorizzazione di affidamento era nominativa e per la conservazione dell'urna cineraria nella abitazione dell'affidataria.
Per cui, venendo a morire l'affidataria dell'urna viene a mancare uno dei requisiti essenziali alla base dell'affidamento e cioè la destinataria unica dell'urna affidata.
La volontà di affidamento individuale e familiare fu accertata a suo tempo attraverso una dichiarazione della figlia.
Questa riporta che la volontà della madre era l'affidamento familiare dell'urna cineraria alla figlia stessa.
Quindi ora non è più possibile prevedere un diverso affidatario.
Che fare dell'urna cineraria?
Il riferimento è il D.P.R. 285/90, in assenza di specifica regolamentazione comunale. Pertanto si può conservare un'urna cineraria in sepoltura ,ove vi sia il diritto ad esservi collocata, su istanza di un avente titolo.
Il marito della figlia non è un familiare della suocera (a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale preveda espressamente tale caso).
E così occorre valutare se sussistano parenti della madre defunta che provvedano alla sepoltura dell'urna cineraria.
In caso contrario si ricade nel caso di cui al comma 6 ultimo periodo dell'art. 80 del D.P.R. 285/90.
E cioè sversamento in forma indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.
Invece il marito ha titolo all'affidamento dell'urna cineraria della moglie defunta.
Ovviamente se dichiara che tale era la volontà in vita della moglie, finché non si regolamenti diversamente la materia in sede locale.
- del: 2012 su: Ceneri e urne cinerarie per: Italia Tag: Cremazione | Quesiti in: ISF2012/4-b Norma: D.P.R. 285/1990