Quesito pubblicato su ISF2006/2-f

Ci viene chiesto se è compatibile con la nuova normativa emanata dalla Regione Emilia Romagna che un bando di gara in materia di servizi cimiteriali preveda anche i servizi di trasporto funebre per indigenti e di recupero salme sul territorio comunale? Viene specificato che la partecipazione alla gara avverrebbe in A.T.I. con una ditta di onoranze funebri locale che, oltre ai servizi sopra evidenziati, terrebbe anche i rapporti con le utenze ed il disbrigo delle pratiche amministrative.

Risposta:
È del tutto legittimo che venga bandita in Emilia Romagna una gara per lo svolgimento congiunto di servizi cimiteriali e del servizio di recupero salme e trasporto funebre indigenti. Difatti tali attività di trasporto funebre sono classificate come servizio necroscopico dall’art. 1, comma 3, lett. c) della L.R. 29/7/2004, n. 19 e sono compatibili con l’attività cimiteriale. Il problema sta nel soggetto che la esercita. La citata legge regionale prevede una separazione societaria tra attività cimiteriale o necroscopica da un lato ed attività funebre dall’altro (art. 5, comma 2 della L.R. 19/04 e s.m.i.). Poiché per svolgere il servizio di recupero salme e trasporto indigenti (classificato servizio necroscopico) occorre essere autorizzati, la norma lo consente a due soli soggetti: a) esercente attività funebre (che però deve essere societariamente separato); b) autorizzato al trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre (che può non essere societariamente separato), come regolato dal paragrafo 2.5 della Delibera G.R. Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156. Si nutrono però forti perplessità sulla legittimità dell’affidamento (ed ancor prima dell’accoglimen-to dell’offerta) ad una A.T.I. (composta da soggetto esercente attività funebre e soggetto gestore di servizi cimiteriali) a seguito di gara congiunta come sopra specificato. Difatti si ritiene che l’A.T.I. diventi il soggetto aggiudicatario (che è unico). Le pratiche amministrative ed i rapporti con l’utenza cimiteriali si ritiene non possano essere svolti da un soggetto che effettui attività funebre. La L.R. citata prevede esplicitamente la separazione societaria e questo per tutelare dolenti da un lato ed eventuali imprese funebri concorrenti dall’altro. In caso contrario si ritiene vi possano essere gli estremi per abuso di mercato e possibili contenziosi con l’Antitrust.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
GESTIONE-appalto di servizio,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-altri


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