Quesito pubblicato su ISF2006/2-a

Il Comune di … chiede qual è il metodo di confezionamento idoneo per le cassette di resti ossei da destinare alla cremazione. Da contatti avuti con la So.Crem. cittadina, il Comune è stato infatti informato che di norma i resti ossei arrivano in normali cassette di legno (poiché l’impianto non accetta contenitori in metallo che non possono essere cremati). Il trasporto di tali cassette a volte viene effettuato anche da privati cittadini: è legittima questa procedura?

Risposta:
È d’obbligo il confezionamento in cassetta di zinco, così come definito dall’art. 36, comma 2 del D.P.R. 285/90. Giunti a destinazione la cassetta di zinco viene eliminata e le ossa riposte in un contenitore di legno, cartone o altro materiale facilmente combustibile e cremate. Per favorire il trasbordo, si consiglia di inserire le ossa prima della partenza all’interno di un sacchetto di plastica, poi nella cassetta di zinco; questo per evitarne la diretta manipolazione nel successivo trasferimento. È anche possibile che il contenitore di ossa sia contenuto nella cassetta di zinco fin dall’origine. Ad esempio si può usare un contenitore di cartone in cui vengono inserite le ossa e poi il tutto inserito nella cassetta di zinco. Non essendovi problemi dal punto di vista igienico-sanitario, le cassette di zinco di resti ossi possono essere consegnate ai privati familiari previa autorizzazione al trasporto.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-responsabilità,VARI-contenitori biodegradabili


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