Quesito pubblicato su ISF2006/1-l

In riferimento all’art.10, comma 8 della L.R. Emilia Romagna 19/04 i sigilli devono essere applicati per tutti i trasporti, anche quelli che si svolgono totalmente all’interno del territorio comunale? Considerato che l’ASL fino ad oggi per tali prestazioni (limitate però solo ai trasporti per fuori Comune) chiedeva € 35,00, è legittimo che sia ora l’impresa a chiedere tale importo? Anche in questo caso ogni impresa applica una propria tariffa?

Risposta:
La verifica del feretro ed adempimenti connessi va fatta per ogni trasporto, anche dentro il Comune. La stessa cosa per i sigilli (occorre verificare che la identità del trasportato corrisponda, che la cassa sia confezionata come richiesto in base alla destinazione, ecc.). Se la norma regionale per le tariffe è generica (cioè non dice esplicitamente per trasporto funebre fuori Comune ma può leggersi per ogni trasporto funebre), deve essere applicata una tariffa che sia pari o inferiore a quella individuata dal provvedimento regionale. Se invece la declaratoria del provvedimento regionale è specifica per il trasporto funebre fuori Comune, il limite vale solo per i trasporti funebri fuori Comune e negli altri casi diviene comunque di riferimento, ma non è un obbligo. Se invece non è materia di provvedimento regionale, ma tariffa stabilita in sede locale dall’ASL, il Comune (Consiglio Comunale, la prima volta) decide la istituzione e la misura della tariffa.

Norme correlate:

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