Cremazione dopo tumulazione già avvenuta

Domanda

Nel 2004 un cittadino chiede ed ottiene la concessione di una tomba ad 1 posto a seguito decesso della moglie.
Due anni dopo ne richiede la cremazione, asserendo di essere stato troppo turbato al momento del decesso.
E di non aver considerato la volontà verbale della coniuge, che si era detta favorevole alla cremazione.
Si chiede quindi se se sia possibile autorizzare la cremazione a distanza di tempo. Se sì, quali documenti produrre (decesso e tumulazione sono avvenuti nello stesso Comune in Emilia-Romagna).

Risposta

Sì è possibile, per la sola destinazione di tumulazione dell'urna cineraria in cimitero.
La Regione Emilia-Romagna stabilisce - ex art. 11 (comma 1) L.R. 19/7/2004, n. 19 - che per la cremazione di cadavere vale quanto stabilito dalla normativa statale.
Per i resti mortali la stessa cosa, con la definizione di resti mortali ripresa al comma 6 dello stesso articolo.
In altri termini un cadavere tumulato resta cadavere fino al compimento dei venti anni di tumulazione.
Se fosse stato inumato, 10 anni e dopo questo termine si qualifica come resto mortale.
Pertanto per cremare un feretro già tumulato valgono le norme sussistenti per la cremazione di cadavere a seguito di decesso.
Cosicché la cremazione di cadavere è autorizzata ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 396/2000.
Quindi sulla base della volontà del defunto o dei parenti, espressa con le modalità ex art. 79 D.P.R. 285/90.
Sempre previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
In caso di cremazione postuma di cadavere sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove ha sepoltura il cadavere.
L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non preventivamente acquisito quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 79 D.P.R. 285/90.
E, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, anche il nulla osta di quest'ultima.
Esso deve recare la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (come previsto al comma 5 dello stesso art. 79).
In proposito la regione Emilia-Romagna ha precisato in delibera di G.R. 10/1/2005, allegato, lettera a) quanto necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere.
Dettando, inoltre, istruzioni su quando sia necessaria la convalida della firma del medico curante.
Occorre pertanto acquisire la volontà del coniuge (come se fosse la scelta della cremazione al momento del decesso).
È necessario reperire le certificazioni ex commi 4 e 5 art. 79 D.P.R. 285/1990.
E la cosa non è semplicissima, dovendo escludere il sospetto di morte dovuta a reato a distanza di tempo.
Dopodiché serve l'autorizzazione all'estumulazione e al trasporto del feretro in crematorio, nonché dell'urna cineraria nel luogo di sepoltura (luogo che deve sussistere in cimitero).