È accaduto, nel corso di un colloquio con un Dirigente (questa volta usiamo l’iniziale maiuscola, anche se …) di uno dei soggetti costituenti la Repubblica alla luce dell’art. 114 Cost., di aver la ventura di udire (altri presenti confermano la medesima percezione uditiva) l’affermazione secondo cui l’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Può anche essere che questo alto (in senso gerarchico) dirigente avesse presente unicamente realtà organizzative di minori dimensioni.
Qui, con una certa frequenza, la medesima figura fisica assolve ad una pluralità di funzioni, ciascuna delle quali avente proprie legislazioni, autorità di vigilanza e controllo, condizioni di legittimazione, ecc. e, talvolta (se la struttura organizzativa fosse particolarmente contenuta), funzioni maggiormente “amministrative”.
Quanti operano in tali realtà, hanno generalmente ben presente quale funzione stiano assolvendo, quando chiamati a provvedervi, avendo chiarezza sulle singole specificità.
E ciò anche nei casi in cui, tra le plurime funzioni assolte, vi fossero funzioni amministrative dei comuni ex art. 13 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., oppure quelle proprie dei servizi di competenza dello Stato (successivo art. 14 T.U.E.L.), esercitate dai comuni.
Così come funzioni proprie dell’attività amministrativa generale nelle Pubbliche Amministrazione (e.g.: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., giusto per citarne una tra molte).
Qualche anno dopo, una regione (“imitata” poi da altre) ha previsto che l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, potesse valere anche come autorizzazione al trasporto.
Aggiungendovi che, quando la sepoltura o la cremazione abbia luogo, regionalmente, in comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione, come se l’art. 24, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non prevedesse altro soggetto quale tenuto a tale comunicazione/avviso.
Considerando come la materia attenga propriamente alle competenze legislative regionali concorrenti, la previsione comporta che, con norma di rango superiore, sia avvenuta una traslazione di competenze da soggetto pubblico a soggetto privato.
Sembrerebbe che non pochi (tutti?) gli operatori privati che eseguono il trasporto funebre ignorino una tale modifica.
Anzi, che abbiano espresso la considerazione di non provvedervi, dato che ciò avrebbe comportato costi organizzativi, e non solo, ritenuti impropri.
Tanto più che queste comunicazioni/avvisi, comunque, venivano trasmesse ai comuni, nel passato, utilizzando la posta tradizionale, pervenendo spesso nei giorni successivi all’arrivo del feretro al cimitero di destinazione. Altrettanto nei casi di cui al comma 3).
Anche in questo caso la redazione testuale è imputabile ad una figura che, prima della L. 23 dicembre 1978, n. 833, svolgeva le funzioni (allora) di Ufficiale Sanitario di un comune medio-piccolo, che provvedeva alla c.d. verifica del feretro, apposizione dei sigilli e compilazione del modulo del verbale.
In seguito, i percorsi professionali sono stati tali da far sì che l’esercizio di funzioni strettamente amministrative abbia de facto progressivamente erose le opportunità di esercitare la professione medica.
Il ricordo delle funzioni assolte nel comune medio-piccolo ha fatto sì che rimanessero fattualmente presenti le promiscuità nei comuni di contenuta struttura organizzativa.
L’esercizio di più funzioni da parte di un’unica persona fisica non comporta – anzi – che si tratti di funzioni del tutto distinte le une dalle altre.
Dal momento che è stato fatto cenno all’art. 24 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [A] e che sono state fatte alcune considerazioni non particolarmente pregnanti sul suo comma 2, in relazione al comma 3 si può ricordare come, in un passato non più così prossimo, vi sia stato chi sostenesse che un comune poteva considerarsi “intermedio”.
Ciò se ed in quanto si trovasse su di una linea di un percorso avente origine nel comune di partenza e fine nel comune di destinazione, cioè di “sepoltura” (o, cremazione).
Si trattava di un’interpretazione non ampiamente seguita, prevalendo quella, maggiormente coerente, per cui non rilevasse la linearità geografica del percorso, quanto la terzietà tra il comune di partenza e quello di arrivo.
Argomentando questa differente interpretazione con la funzione di questa “sosta”, cioè il “tributo di speciali onoranze”.
E intendendo come speciali le diverse possibili cerimonialità e ritualità che le persone, che avevano titolo a disporre per il trasporto funebre, ritenessero – caso per caso – opportune.
Si pensi al caso, frequentissimo, della morte in ospedale o strutture più o meno assimilabili, in cui il comune di partenza sia distinto dal comune in cui la persona defunta aveva relazioni più o meno rilevanti di vita sociale.
Più interessante appare essere il comma 1, che si collega all’immediatamente precedente art. 23.
Nella disposizione vi è maggiore analiticità, anche se manca il riferimento alle urne cinerarie, a causa della limitatezza delle cremazioni che caratterizzava il passato: 0,86% nel 1989, 1,07% nel 1990, solo per indicare pochi dati.
Per cui il trasporto di “spoglie mortali” richiede, in via generalizzata, l’autorizzazione comunale, sia quando avvenga “in luogo diverso dal cimitero”, che quando sia diretto fuori dal comune.
Questa formulazione ha dato (in un caso limitato e molto … “individuale”) origine alla (fantasiosa) interpretazione secondo cui, quando vi sia il trasporto dal luogo di decesso direttamente al cimitero (nel medesimo comune), non si rendesse necessaria autorizzazione di sorta.
Si è trattato di una linea interpretativa inficiata dalla “rimozione” della disposizione, strettamente collegata a “ monte” del precedente art. 23 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
[A] = D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 24.
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
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