In arrivo semplificazioni per sepoltura e cremazione, nonché una modifica al DPR 285/1990 sui trasporti funebri multipli

L’8 ottobre 2025 il Senato ha approvato, in prima lettura l’AS1184 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, che introduce alcune variazioni riguardanti la legge 130/2001, il DPR 285/1990, il regolamento di stato civile di cui al decreto lgs.vo 396/2000.
Il testo ora passa alla Camera e l’approvazione definitiva è attesa entro la fine dell’anno 2025.
Di seguito si sintetizzano i principali cambiamenti che varranno dall’entrata in vigore della legge (salvo modifiche nel percorso alla Camera), riservandoci un’analisi completa e dettagliata, una volta sia pubblicato il testo finale in Gazzetta Ufficiale.

Gli abbonati a funerali.org, dopo il login, andando nel pannello (a seconda dei casi PREMIUM o LITE norme) possono visionare il testo degli articoli modificati in prima lettura al Senato e la comparazione con testo a fronte (testo vigente, testo modificato) cliccando sul link corrispondente [Modifiche AS1184].

Art. 1 legge 130/2001 – Oggetto, definizioni e competenze

Il vecchio art. 1 (“Oggetto”) diventa un articolo strutturato su più commi, con valore di principio generale.
Si afferma che la cremazione è servizio pubblico locale di interesse generale (comma 2).
Si vietano sconti, promozioni o offerte collegate alla tariffa di cremazione da parte di gestori o soggetti correlati. E questo è sostanzialmente anche un effetto dell’applicazione rigida del D.lgsv. 201/2022
Si disciplina in modo analitico il trasporto dei feretri destinati a cremazione, introducendo:

  • il divieto di elusione tariffaria,
  • la possibilità di trasporti multipli (max 4 feretri) nello stesso mezzo (secondo alcuni è un chiarimento necessario, visto che prima si poteva intendere che solo un feretro potesse essere trasportato con un autofunebre,
  • deroghe per calamità o fermo impianto,
  • obbligo di indicare nell’autorizzazione il soggetto unico incaricato del trasporto, data, crematorio e destinazione finale delle ceneri. Per evitare che il feretro facesse la fine dei colli dello spedizioniere e che nessuno sa più chi porta e dove.
Implicazioni operative

Ufficiali di stato civile / Dirigenti di polizia mortuaria: dovranno verificare che l’autorizzazione indichi con precisione i dati obbligatori.
Imprese funebri: divieto di offerte connesse al servizio di cremazione, anche se indirette (es. pacchetti “funerale + cremazione scontata”).
Gestori crematori: divieto di pratiche commerciali concorrenziali scorrette; obbligo di rispettare le tariffe approvate dal Comune.

Art. 3 – Modifiche al DPR 285/1990

  • Tutti gli atti (avvisi, autorizzazioni, dichiarazioni) possono essere formati e trasmessi in formato digitale, anche via PEC o portali telematici.
  • L’autorizzazione può essere rilasciata dal Comune di decesso o di ultima sepoltura (non solo quello di decesso).
  • a-bis) → digitalizzazione completa dei flussi documentali (ufficiale, impresa, impianto crematorio, Comune di destinazione).
  • b-bis) → le dichiarazioni di volontà degli aventi titolo sono ammesse in forma digitale e sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000).
  • lettera g), art. 3 comma 1 L. 130/2001(nuovo testo) → chiarisce che il Comune può disporre d’ufficio la cremazione dei resti mortali se, decorso il termine, i familiari non indicano altra destinazione.
Effetti pratici

Riduzione della carta e semplificazione procedurale.
Possibilità di interconnessione tra Comune, ASL e impresa tramite portali (in futuro, standard AgID).
Potenziale integrazione con ANPR per identificazione certa dei soggetti.
Semplificazione procedure per cremare resti mortali inconsunti
Semplificazione procedure per autorizzazioni e trasmissione di documenti

Questioni interpretative

Il ricorso a dichiarazioni sostitutive digitali impone verifica dell’identità del dichiarante (firma elettronica o SPID? O tutte e due?).
L’affidamento digitale della documentazione deve essere compatibile con conservazione a norma (CAD e DPCM 3 dicembre 2013).

Art. 6 – Programmazione e gestione dei crematori

La gestione dei crematori non rinvia più all’art. 113 TUEL, ma al D.Lgs. 201/2022 (disciplina dei servizi pubblici locali). Introduce obbligo di:

  • rispettare le tariffe approvate dal Comune;
  • attenersi al PEF (Piano Economico Finanziario), se previsto;
  • occorre coerenza con art. 26 del D.Lgs. 201/2022 (tariffa efficiente e indennizzo per il non ammortizzato a scadenza)
  • vigilanza sul divieto di sconti e vantaggi economici (art. 1, comma 2).

Si ha quindi un allineamento con la riforma organica dei servizi pubblici locali: la cremazione è riconosciuto anche formalmente “servizio a rilevanza economica” con PEF e tariffa regolata.
Il Comune vigilante deve disporre controlli su congruità tariffaria e rispetto delle clausole del contratto di affidamento.

Nodi interpretativi

Necessità di coordinare con la competenza regionale in materia di programmazione impiantistica.

Applicabilità delle norme ARERA-like (metodologie tariffarie basate su costi efficienti), in via interpretativa per servizi a rilevanza economica non a rete.

Art. 8-bis – Sanzioni

Introduce sospensione o revoca della SCIA per le imprese funebri che violano il divieto di scontistica sulla cremazione.
In caso di recidiva entro 12 mesi → revoca definitiva.

Modifiche al DPR 396/2000 – Stato Civile

Art. 72 – Dichiarazione di morte

Ora può essere effettuata o trasmessa in formato digitale via PEC.
Le strutture sanitarie possono inviare l’avviso di morte telematicamente.
Implicazione: avvio della digitalizzazione del flusso di dichiarazione e formazione dell’atto di morte.

Art. 73 – Atto di morte

Inserito comma 2-bis: l’atto può essere formato su base di avviso/accertamento digitale proveniente dall’autorità sanitaria.
Si richiama il Regio decreto 1238/1939 per l’iscrizione nella parte II, serie B → continuità con il registro storico, ma in chiave digitale.

Art. 74 – Inumazione, tumulazione e cremazione

Introduce un procedimento semplificato:
L’autorizzazione può essere rilasciata anche su base digitale, integrando documenti trasmessi via PEC (avviso, scheda ISTAT, certificato necroscopico, ecc.).
Tutta la documentazione è “fuori campo di bollo”.
Previsti standard tecnici AgID (entro 9 mesi) per comunicazioni digitali.
Rafforzata la tracciabilità delle autorizzazioni e scambio dati con direzioni sanitarie e imprese funebri.

Ufficiali di stato civile: potranno ricevere e conservare atti solo in digitale, con riduzione dei tempi e rischio di errori manuali.
Imprese funebri: devono adattare i propri sistemi informativi e garantire correttezza nell’invio PEC (responsabilità ex art. 76 DPR 445/2000).
Comuni: dovranno dotarsi di piattaforme interoperabili o moduli per protocollo automatico (per evitare gestione manuale di PEC).

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