Autorizzazione alla cremazione

Domanda

In Veneto i familiari richiedono la cremazione del proprio congiunto, deceduto nel Comune A. Il suo cadavere viene trasferito dall'impresa di onoranze funebri incaricata al deposito di osservazione situato nel Comune B, luogo di residenza.
Considerato che in nessuno dei due Comuni A e B è presente un impianto di cremazione, essa dovrà essere fatta in un terzo Comune C.
Ciò premesso si chiede qual è il Comune a cui compete autorizzare il trasporto dal Comune B (ove si trova il cadavere) al Comune sede dell'impianto di cremazione.

Risposta

Si premette che l'interpretazione può non essere univoca, stante l'originalità della norma veneta, che si distingue dalle norme statali, con circolare interpretativa.
Di seguito quindi si riporta l'interpretazione ritenuta maggiormente aderente alla situazione veneta, ma anche ai principi generali vigenti.
Innanzitutto si aderisce all'interpretazione dell'Ufficio Giuridico della Regione Veneto con nota 28/5/2010 prot. 300978/90.03.
Essa chiarisce che permangono le distinte competenze dell'Ufficiale di stato civile e del Sindaco (o dipendente comunale individuato) per il trasporto funebre di cadavere.
Ciò anche dopo l'emanazione (letteralmente non corretta) dell'art. 23 L.R. 18/2010.
Per il paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, la competenza al rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (di cadavere) è del sindaco del Comune di decesso.
Detta circolare si riferisce alla applicazione del D.P.R. 285/90, di approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.
Oltre a questo, la regione ha emanato una legge (L.R. Veneto 18/2010) e disposizioni attuative della stessa (D.G.R. Veneto 27 luglio 2010).
Laddove siano in contrasto con la norma statale sanitaria di pari grado, esse prevalgono su di essa e a maggior ragione sull'interpretazione data da una circolare.
L'art. 26 del D.P.R. 285/90, inoltre, prevede espressamente la necessità di autorizzazione del sindaco per il trasporto di un cadavere avviato a cremazione.
Pertanto la norma regionale concorrente non può che attuare detta necessità autorizzatoria (di cui agli articoli 26 e 34).
Può intervenire per cambiare esplicitamente la competenza attribuendola diversamente dal Comune di decesso (ad es. al Comune di partenza del feretro, se diverso da quello di decesso).
Ma ciò non sembra effettuato dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 18/2010, che si limita a parlare di autorizzazione del Comune.
Si è inoltre del parere che la norma regionale non possa intervenire per eliminare una competenza autorizzatoria del sindaco per attribuirla ad un addetto al trasporto funebre (art. 23, c. 3 L.R. 18/2010).
Pertanto la funzione dell'addetto al trasporto è unicamente quella di informazione alle autorità preposte all'autorizzazione o alla sorveglianza.
È inoltre da considerare che la regione ha stabilito nel modello allegato alla D.G.R. Veneto 27/7/2010, le incombenze dell'incaricato del trasporto di cadavere, che sono, tra le altre:
"...omissis... altre copie vengono inviate, anche a mezzo telefax o altro sistema telematico, al comune e al dipartimento di prevenzione dell'AUSL di partenza, ed al comune di destinazione."
Dovendo essere informato il solo Comune di partenza e non quello di decesso - potrebbe arguirsi che sia il Comune di partenza titolato a rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cadavere.
Ciò, laddove la stessa non sia stata rilasciata precedentemente.
La cosa è opinabile per il motivo che la comunicazione potrebbe essere fatta solo per motivi di sorveglianza comunale nel percorso del trasporto funebre sul territorio comunale.
Restando invece fermo l'obbligo di rilascio dell'autorizzazione al trasporto in capo al Comune di decesso, che ha avuto la comunicazione del trasferimento della salma al luogo di osservazione.
A questo punto soccorre unicamente il contenuto dell'art. 23 e dell'interpretazione dell'ufficio giuridico regionale.
Sostanzialmente dice che la norma prevede che i due distinti soggetti (ufficiale di stato civile e sindaco) forniscano due autorizzazioni su uno stesso foglio, pur essendo soggetti separati.
E questo fa prevalere l'interpretazione che il trasporto funebre di cadavere debba essere autorizzato dal Comune di decesso, rientrando nell'alveo della applicazione della normativa statale.
Allo stesso risultato si perviene anche con il chiarimento contenuto nel paragrafo sul "Trasporto funebre" della D.G.R. Veneto 27 luglio 2010.
Laddove è detto che l'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (per esempio, trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero).
Così unificando, nel citato documento, le due distinte autorizzazioni.
In conclusione si propende per l'interpretazione che sia competente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il Comune di decesso, nel caso da voi prospettato.
Considerando la distinzione tra autorizzazione alla cremazione e autorizzazione al trasporto, ne deriva che vi è la necessità di presentazione di autorizzazione e suo rilascio con istanza in bollo.
Ciò in ottemperanza alla Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell'Agenzia delle Entrate.