La discrezione non guasta

È spiaciuto leggere la decisione del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 febbraio 2022, n. 279 (reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, alla Sezione SENTENZE) poiché riguarda una situazione che ha visto il comune porre in essere comportamenti … (evitiamo gli aggettivi che rischierebbero di non essere adeguati), che hanno portato alla condanna (e quanto liquidato dal TAR potrebbe essere solo una parte).
Si tratta di un’ulteriore comprova che nelle gestioni cimiteriali è necessaria una certa quale professionalità.
È significativo che il TAR adito abbia voluto ricorrere ad omissis anche sull’indicazione del comune, probabilmente per “non mettere in piazza” i comportamenti di fatto avutisi: è una discrezione che va apprezzata.
Tuttavia la pronuncia merita di essere segnalata per il fatto che esplicita, in forma piana e semplice, la pluralità di aspetti che ruotano attorno all’espressione diritto di sepolcro, superando formulazioni complesse.
Infatti, si precisa come il diritto di sepolcro consiste in una pluralità di diritti soggettivi che hanno contenuto diverso.
Esso non è formato dal solo diritto primario al sepolcro, che consiste nel diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) o di seppellire altri in un dato sepolcro (jus inferendi mortuum in sepulchrum), ed in particolare esso consta anche del diritto secondario di sepolcro, rappresentato dalla facoltà, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione e comunque forma di oltraggio a quella tomba.
Si tratta di un diritto personalissimo, che spetta agli eredi dei defunti ivi tumulati a qualsiasi titolo, e che consiste primariamente nella conservazione del luogo di conservazione dei resti e di essere primariamente avvertiti dello spostamento delle salme per esigenze connesse all’utilizzo del cimitero.
Esiste poi il diritto al sepolcro in senso stretto o diritto sul manufatto e sui materiali che lo compongono, avente ad oggetto l’edificio sepolcrale e gli eventuali accessori ed il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. ius nomini sepulchri), rappresentato dal diritto di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso.
Si tratta di una sintesi di quella che è l’elaborazione giurisprudenziale, sostanzialmente consolidata, che consente di avere chiarezza dei diversi aspetti, e componenti, relativi a tale diritto.

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Sereno Scolaro

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