Il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 ottobre 2024, n. 2912 (accessibile per gli Abbonati PREMIUM e LITE Norme anche dalla Sezione SENTENZE) si pronuncia su di una controversia sull’attività di alcune I.O.F. operanti nel medesimo comune (secondo il TAR di una certa consistenza: 25.000 abitanti) in materia di case funerarie/sale del commiato.
Tralasciamo le considerazioni su di una ritenuta tardività, per richiamare l’attenzione sul concetto di vicinitas commerciale e di possibile “bacino d’utenza”, come riferimento a possibile concorrenzialità reciproca o altre manchevolezze probatorie.
Quello che sembra essere principale oggetto di valutazione resta la visione meccanica dei fattori che portano le famiglie in lutto alla scelta di una I.O.F. oppure di altra (o, meglio ancora, di altre).
Tuttavia qui difetta un altro basilare elemento, che non poteva considerarsi dal G.A., in quanto non materia di giudizio, ma anche perché non presentato nella controversia.
Si tratta del fatto che le strutture delle case funerarie e/o delle sale del commiato non rappresentano solo una volontà di accrescere la qualità dei servizi forniti, ma, altresì, costituiscono uno strumento impostato per far fronte alla concorrenza.
Non significa certo che si immagini una qualche slealtà (anzi!), ma solo che questo elemento non è del tutto estraneo in fase di valutazione di un investimento di tale portata.
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