In tema di dimensionamento delle aree cimiteriali, l’art. 337 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., definisce che “ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, pratica questa che qualifica il c.d. fabbisogno cimiteriale”.
In primis poi occorre fare riferimento alle disposizioni dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..
Considerando gli artt. 72 e/o 73 [1] consegue che i campi di inumazione tendano ad avere una forma rettangolare, in quanto destinati ad accogliere le fosse quadrangolari.
Tuttavia le condizioni dei luoghi possono suggerire altre figure, attraverso una diversificazione nella lunghezza tra le file, senza escludere anche casi con collocazione delle fosse rispondente a linee curve.
Cosa possibile, in quanto la distanza tra le fosse prevede un valore minimo da ogni lato, non necessariamente parallelo a ciascun lato della fossa che si prenda in considerazione.
Ma, talora, le condizioni dei luoghi, la presenza di essenze vegetali, opere e/o monumenti od altri “ostacoli” possono essere tali da suggerire altre conformazioni.
Per ragioni di semplicità espositiva, considereremo di seguito i campi ad inumazione aventi forma quadrangolare, anche se non necessariamente rettangolare.
Il sopra ricordato art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. individua i criteri da rispettare per il dimensionamento dei campi destinati ad inumazione, criteri tutto sommato abbastanza semplici.
Si segnala come solo con questa fonte regolamentare si sia preso a riferimento il dato delle inumazioni registrate nell’ultimo decennio.
In precedenza si considerava il dato statistico, sempre decennale, riferito ai defunti.
Ciò senza distinzione tra quanti accedessero alla pratica dell’inumazione e quanti alla pratica funeraria della tumulazione (e, magari, alla cremazione, che aveva incidenza statistica del tutto marginale).
Assunto il dato statistico delle inumazioni registrate nel decennio, l’area dedicata ai campi di inumazione si parametra sul valore 1,5 [2].
Fa eccezione il caso in cui il turno ordinario di rotazione si determini, in eccesso o in difetto, diversamente da quanto stabilito all’art. 82, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..
Il succitato valore si integra (in sostanza: aggiungendovi) considerando, accanto alle inumazioni di cadaveri, anche quelle effettuate a seguito di estumulazioni ex art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..
Queste aggiunte, più o meno programmabili, vanno ampliate stimando (…) le eventualità di eventi straordinari, che possano determinare la richiesta di un gran numero di inumazioni.
Vi è anche altro aspetto da considerare, dal momento che all’art. 58, comma 1 è presente l’espressione di area netta.
Ciò richiama l’attenzione sul successivo art. 59, lett. b) che, nel computo di tale area per i campi ad inumazione, esclude, tra le altre fattispecie, le “b) strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;”.
Ora se le zone di parcheggio – probabilmente – possono essere localizzabili fuori dalle aree propriamente cimiteriali (ma non necessariamente), un po’ di attenzione meritano le indicazioni circa le “strade” ed i “viali”.
Salvo che nei cimiteri minori, la strutturazione delle aree cimiteriali si articola per “campi” (al plurale e così indicati nel sopracitato art. 58, comma 1).
Ne consegue che eventuali viali di separazione tra i plurimi campi di inumazione non rientrino tra le aree costituenti il “fabbisogno cimiteriale”, nel senso che quel dimensionamento – in precedenza ricordato – va determinato in termini di “area netta”.
Ma il superamento del rapporto tra numero delle fosse di cui all’art. 72 e quello delle fosse di cui all’art. 73 (cenno in Nota [1]), che giustificava la destinazione di specifici “campi bambini”, porta, in sede di aggiornamento del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), a dover ricorrere a stime meno rigide sulle quantità di “area netta” da destinare alle due tipologie di fosse per le ordinarie sepolture a sistema di inumazione.
Stime che possono (ove si voglia) fare ricorso a criteri di analogia, nel senso di valutare i numeri di inumazioni avutesi nel decennio (o periodo corrispondente al turno ordinario di rotazione) in modo distinto.
Si tratterebbe di un criterio coerente e meno aleatorio di quello cui ricorrere per una stima (sic!) di eventi straordinari”, laddove la straordinarietà rischia di sconfinare con l’imprevedibilità.
[1] Si rammenta come in precedenza, e fino al 9 febbraio 1976, le norme prevedessero una presenza di fosse aventi questa destinazione computate in relazione ad ogni 100 defunti/anno.
[2] Alcune regioni, sotto il profilo degli effetti pratici, forse senza accorgersene, hanno statuito una parametrazione raddoppiata rispetto alla previsione standard dilatando conseguentemente, duplicandola, l’area di fabbisogno cimiteriale.
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