[fun.news.778] La Corte di Cassazione interviene sugli art. 113 e 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica spetta in via esclusiva allo Stato in quanto rientra nella “tutela della concorrenza”. La sentenza n. 272 della Corte Costituzionale è intervenuta sui servizi pubblici locali dopo il ricorso da parte della Regione Toscana sull’illegittimità delle norme contenute nella Finanziaria 2004. Nella stessa sentenza la Consulta afferma anche che non è consentito allo Stato stabilire in maniera dettagliata i criteri in base ai quali aggiudicare le gare. La Corte ha però respinto i rilievi della Regione Toscana sulla distinzione tra “tutela” e “promozione” della concorrenza. In un passaggio si afferma infatti che spetta allo Stato dettare disposizione di carattere generale sui servizi pubblici di rilevanza economica ed ha dichiarato “non censurabili tutte quelle norme impugnate che, invece, garantiscono in forme adeguate e proporziate la più ampia libertà di concorrenza” in fatto di regime delle gare e di modalità di gestione e conferimento dei servizi. Alla luce di questo criterio la Consulta ha dichairato illegittimo l’art. 14 comma 1 lett. e del decreto legge 269/2003, perchè stabilisce in materia troppo dettagliata i vari criteri in base ai quali la gara deve essere aggiudicata; criteri che invece appaiono sufficientemente garantiti dalle norme Ue. In via consequenziale, la Corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità a parte dell’art. 113 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) nel testo sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002). Si tratta del secondo e terzo paragrafo del comma 7 dell’Art. 133. Inolte dichiarato illegittimo l’Art. 113 bis. Il testo dell sentenza 272 (ma anche quello della sentenza 274) è possibile reperirlo sul sito www.euroact.net facendo una ricerca nell’area Documenti, articoli, libri con la parola chiave “Corte” nell’Autore.

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