Aggiornata dalla Commissione la nomenclatura UE che gli Stati membri dovranno utilizzare, a partire dal 2005, per comunicare all’UE i dati statistici su produzione, recupero e smaltimento nazionale dei rifiuti. Le modifiche riguardano il regolamento CE n. 2150/2002 e sono state effettuate dall’Esecutivo UE (con un omonimo provvedimento, il n. 574/2004) per armonizzare la nomenclatura dei rifiuti in esso contenuta con quella stabilita dalla decisione 2000/532/Ce, istitutiva dell’ ‘Elenco dei rifiuti’ (Elenco sostitutivo del ‘Catalogo Europeo dei Rifiuti’, meglio noto come CER, e dell’ ‘Elenco dei rifiuti pericolosi’). Il regolamento Ce n. 2150/2002 stabilisce, nei suoi 3 allegati tecnici, le categorie di dati da rilevare, il sistema e lo scadenzario in base ai quali gli Stati UE dovranno presentare all’Eurostat (l’Ufficio statistico delle Comunità europee) le ecoinformazioni.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.