Il servizio di trasporto funebre a pagamento può essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del Comune. Così si è recentemente espresso il TAR Emilia Romagna con sentenza 24/1/02 che si può reperire nell’area documentazione. Facendo una ricerca con parola chiave “privativa” si potranno reperire anche precedenti sentenze in materia, che costituiscono ormai giurisprudenza costante. Secondo SEFIT, che ha analizzato la questione il 22 marzo nella commissione nazionale funeraria, si avranno riflessi anche sul diritto fisso di cui all’articolo 19 del DPR 285/90, che dovrà essere eliminato. Invece, del tutto legittima la possibilità di tariffare, di volta in volta, la richiesta del rilascio dell’autorizzazione al trasporto a titolo oneroso.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.