Con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni il Senato ha approvato la scorsa settimana il maxiemendamento 1.800 interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (scade il 18 dicembre), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, nella seduta di mercoledì 5 dicembre 2012; la parola ora passa alla Camera.
Il complesso di norme è orientato alla creazione di condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali contraddistinte da un elevato contenuto tecnologico . Si tralascia in questa disamina l’analisi di altri articoli, concentrandoci sul contenuto dell’articolo 34, nella nuova formulazione, e in particolare dal comma 20 al comma 27, che contengono le nuove norme sui servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, per i quali – in estrema sintesi – si richiama l’obbligo di approvazione preventiva all’affidamento di una relazione illustrativa dei motivi delle scelte effettuate, da pubblicare sul sito internet dell’Ente affidante. Inoltre vi è stata la eliminazione dei limitatori economici annui (200.000 euro) per l’affidamento in house.
Le disposizioni contenute in ltri articoli riguardano l’attuazione dell’agenda digitale nei settori della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola e della giustizia, il completamento della rete a banda larga, i pagamenti elettronici, le assicurazioni, lo sviluppo di imprese start up innovative, le infrastrutture. Per dare attuazione all’agenda digitale italiana, sono previsti il rilascio a tutti i cittadini di una carta d’identità elettronica, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione, l’introduzione del fascicolo elettronico dello studente e del fascicolo sanitario elettronico, la trasmissione di notifiche giudiziarie per via telematica. Per promuovere la nascita e lo sviluppod’iniziative imprenditoriali legate a investimenti in ricerca e sviluppo sono previsti incentivi fiscali e la possibilità di accedere alla raccolta di capitale diffuso mediante portale on line. Per attirare investimenti nella realizzazione di grandi opere è introdotto il credito d’imposta a valere su Ires e Irap. E’ istituito inoltre Desk Italia, uno sportello unico per l’attrazione degli investimenti esteri con il compito di espletare procedure burocratiche e autorizzative.
Per quanto concerne i servizi cimiteriali vi è da registrare che è spuntato come un fungo il comma 26 dell’art. 34, che si riporta in calce, riguardante i servizi di illuminazione elettrica votiva e che, tantoper cambiare, risulta di difficile interpretazione. Difatti il decreto ministro interno 31/12/1983, richiamato, è un decreto che individua l’appartenenza (non esaustiva) di talune tipologie di servizi comunali ai “servizi pubblici a domanda individuale”, ai fini della classificazione delle entrate delle gestioni in economia diretta dei comuni e del rispetto di talune aliquote di copertura dei costi. Al numero 18) sono previsti anche i servizi di illuminazione elettrica votiva. Per cui il comma in parola sembrerebbe cancellare una classificazione, per lo più a fini contabili, dichiarando che così aumenta la concorrenza. Di fatto i servizi di illuminazione elettrica votiva, non essendo più classificati come a domanda individuale, slittano nella categoria dei servizi comunali a carattere produttivo. Questa è l’unica conseguenza effettiva. Nel secondo periodo del comma 26, con quel “conseguentemente”, si vorrebbe invece far intendere: guardate, non si deve più gestire in economia diretta il servizio di illuminazione elettrica votiva, ma un comune lo deve affidare con le procedure del codice dei contratti. Come se non bastasse, il legislatore va a specificare con “e in particolare” delle procedure:
- la prima per scelta per concessionari di un pubblico servizio richiamando l’art. 30 del D.Lgs.vo 163/2006
- la seconda, “qualora ne ricorrano le condizioni”, con il ricorso a “Lavori, servizi e forniture in economia”, previsti dall’art. 125 del medesimo codice dei contratti. Si rimanda ai primi 6 commi dell’art. 125 (riportati in calce)
In realtà illegislatore parrebbe andare a limitare l’autonomia dei Comuni per una certa tipologia di servizio.Conclusivamente, e con tutte le cautele del caso, si potrebbe interpretare la nuova norma come segue:
Se l’acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva comunale è inferiore ai limiti di cui al comma 5 dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 ( e cioé ordinariamente nei casi di gestione in economia i 200.000 euro) la gestione diretta è consentita. Se il limite è superato, occorre procedere all’affidamento a terzi, scelti con le procedure ad evidenza pubblica. Sembrerebbe pertanto un meccanismo legislativo valido per il solo comparto della illuminazione elettrica votiva che esclude l’affidamento in house, quando con lo stesso articolo, esattamente al comma successivo, vengono eliminati i limiti dei 200.000 euro annui per procedere all’affidamento in house. E poi si parla di chiarezza delle norme!
Per come è scritto, parrebbe un emendamento “su commissione” di un qualche soggetto che partecipa a gare per illuminazione elettrica votiva in concessione, desideroso di aumentare le occasioni di lavoro! Per i comuni è un ulteriore obbligo stabilito dallo Stato su beni di propria esclusiva proprietà (demanio comunale cimiteriale, ex art. 824 del CC); una sorta di esproprio (anziché proletario) capitalista. Ci si augura che alla Camera sussitano le condizioni per una modifica del testo. Ma anche che il Parlamento comprenda che dietro questa operazione vi è qualcuno intenzionato a cacciare nei pascoli di uno dei pochi servizi cimiteriali ancora validi dal punto di vista economico. E con la crisi di Governo alle porte, si dispera che si riesca a modificare la norma.
Testi richiamati
Art. 34 comma 26 del DL 179/2012
Al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all’articolo unico del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: “e illuminazioni votive”. Conseguentemente i Comuni, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l’articolo 30 e qualora ne ricorrano le condizioni l’articolo 125.
Art. 125 D.Lgs.vo 163/2006 e smi. Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
(lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
… omissis …
D.M. 31 dicembre 1983. Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
… omissis …
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
… omissis …
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive (*);
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
(*) Numero così sostituito dal comma 4 dell’art. 2, D.M. 1° luglio 2002. Successivamente, il citato comma 4 dell’art. 2, D.M. 1° luglio 2002 è stato abrogato dall’art. 4, D.M. 16 maggio 2006, il quale ha inoltre disposto il ripristino dell’originaria formulazione del presente numero
Art. 6 DL 55/1983 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131
(1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita’ montane
sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale – e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi,
per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per
i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe
o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
(2) Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le
contribuzioni.
(3) Il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro
e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale dei comuni
d’Italia, l’Unione delle province d’Italia e l’Unione nazionale
comuni comunita’ enti montani, e’ autorizzato ad emanare entro il 31
dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei
servizi pubblici a domanda individuale.
(4) L’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con
riferimento alle previsioni dell’anno 1983, includendo tutte le spese
per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi
gli oneri riflessi, e per l’acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie.
(5) I costi comuni a piu’ servizi vengono imputati ai singoli
servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di
cui al precedente primo comma.
(6) I comitati provinciali prezzi, nell’adozione dei provvedimenti
di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si
adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
(7) Restano ferme le eccezioni stabilite con l’articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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