Via libera alla Camera al ddl che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero nati all’interno del matrimonio. Il 27 novembre 2012 l’Assemblea della Camera ha definitivamente approvato l’AC. 2519-B. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera in prima lettura nel giugno 2011, per essere poi modificato dal Senato il 16 maggio 2012. La Camera in seconda lettura non ha apportato ulteriori modifiche al testo. La norma interviene pertanto nella identificazione della famiglia, anche ai fini dell’applicazione dei provvedimenti in materia di diritto alla sepoltura, diritto di sepolcro e sulla cremazione, con la piena equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi.
L’AC. 2519-B, approvato dalla Camera il 27 novembre 2012, consta di sei articoli concernenti:
– nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di filiazione naturale e relativo riconoscimento, ispirate al principio “tutti i figli hammo lo stesso stato giuridico”;
– delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;
– ridefinizione delle competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; sono inoltre dettate disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
– disposizioni transitorie e in materia di stato civile (artt. 4 e 5);
– la clausola di invarianza finanziaria.
I principali profili sui quali era intervenuto con modifiche il Senato sono i seguenti:
– art. 251 c.c., con una novella volta ad ampliare le ipotesi di riconoscimento dei figli incestuosi;
– cognome del figlio naturale, con la soppressione della disposizione introdotta dalla Camera che, intervenendo sull’art. 262 c.c., prevedeva che il figlio potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre;
– art. 276 c.c., in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale;
– competenza del tribunale per i minorenni attraverso l’integrale riformulazione dell’articolo 3 del disegno di legge. Il Senato ha infatti attribuito al tribunale ordinario – al posto del tribunale per i minorenni – un’ampia serie di controversie (dal riconoscimento dei figli naturali all’affidamento del figlio naturale ed al suo inserimento nella famiglia legittima; assunzione del cognome del minore; autorizzazione all impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; decisioni nell interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; esercizio della potestà dei genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità).
Il provvedimento “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B)” è un testo unificato che ha condensato sei proposte di legge sul tema presentate da centrodestra e centrosinistra.
La versione finale è visionabile al segente link [PDF DDL ]. La pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale è imminente.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.