[Fun.News 2110] Tanatoprassi o tanatocosmesi?

L’articolo 3 della recente L.R. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della L.R. 31/10/2007, n. 20", al comma 7, così recita:
"Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale."

Si fa presente che tali trattamenti – imbalsamazione e tanatoprassi – allo stato attuale, non solo non sono neppure previsti da norme nazionali, ma sono addirittura pratiche funebri vietate che, per la loro invasività, ricadono nella fattispecie di cui all’art. 410 del Codice Penale (Vilipendio di cadavere): "Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni."

Ben diversa è invece la tanatocosmesi, quella serie di interventi e di procedure necessari effettuati sulla salma, dalla fase della pulizia alla vestizione, volti a preparare la salma stessa alla presentazione in pubblico ed ai congiunti.
Questo tema verrà approfondito in un corso formativo organizzato il 28 settembre 2011 (mer) a Ferrara da Euro.Act srl:


Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi
(Relatori: Mauro Ugatti – Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF s.r.l; Carlo Ballotta – Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito www.funerali.org)


i cui dettagli possono essere scaricati qui

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