Nella seduta del 17 dicembre la Camera ha approvato il testo dell’articolo 28 (ex 26) del DDL AC 1984 (legge finanziaria 2002), concernente il riordino dei servizi pubblici locali. Ora il testo dovrà essere approvato definitivamente dal Senato. Si prevede l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2002. Nell’area Libri,Articoli,Documenti potrà essere scaricato, con l’usuale procedura, il testo ufficioso dell’articolo 28, digitando nel campo Titolo: “legge finanziaria”. I servizi cimiteriali, nel loro complesso, sono ascrivibili in quelli non a rilevanza industriale, cui è applicabile l’art. 113 bis del TU 267/2000, come modificato dal citato art. 28. Conseguentemente le forme di gestione ammissibili, indipendentemente dalla dimensione demografica del comune, sono: a) istituzione; b) azienda speciale, anche consortile; c) società di capitali partecipata da uno o più enti locali, purché con almeno il 20% di capitale pubblico (per avere l’affidamento diretto), cioè le società previste dall’art. 116 del TU 267/2000; d) gestione in economia diretta, solo nel caso di modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio e quando non sia opportuno l’affidamento diretto con le forme di cui alle lettere a),b), c) che precedono; e) affidamento a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, con procedure ad evidenza pubblica, secondo modalità stabilite dalle normative di settore. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del testo dell’articolato. Si noti che è stato definitivamente eliminato ogni riferimento alla vigenza del TU sulla municipalizzazione dei pubblici servizi (RD 2578/1925), così come è stata abrogata la procedura per la concessione di servizi prevista dagli artt. 265,266,267 del RD 1175/1931.Ciò renderà necessario operare nelle normative di settore per chiarire le garanzie per gli affidamenti oppure con norme stabilite dal regolamento di esecuzione della legge, previsto in emanazione entro 6 mesi. Per i servizi funebri occorre un approfondimento sulla possibilità di assunzione del servizio in privativa, alla luce della abrogazione del comma 3 dell’articolo 123. Salvo quanto previsto dalle norme di settore, anch’essi sono da ricomprendere tra i servizi pubblici locali non a carattere industriale.
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