La prima novità di maggior rilievo del DPR n. 380/2001, Testo Unico sull’edilizia, è costituita dalla sottolineatura del ruolo più ampio della dichiarazione di inizio attività. Viene cancellata l’autorizzazione edilizia. Si procede alla riduzione dei titoli abitativi a due: concessione edilizia e denuncia di inizio attività. Gli interventi sottoposti a concessione edilizia sono individuati in ragione dell’idoneità a comportare una trasformazione insieme urbanistica ed edilizia del territorio; per gli interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, il titolo abilitativo è la denuncia di inizio attività. In questo modo il controllo preventivo sull’attività edilizia viene limitato ai soli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio e puntualmente individuati in un elenco, eventualmente integrabile da parte delle regioni. Per i restanti interventi – tutti – il Testo unico generalizza l’istituto della denuncia di inizio attività. Tale impostazione è confortata da una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI – 22 aprile n. 474) nella quale si afferma: “divenendo il progetto, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell’amministrazione, non è neppure sostenibile la configurazione di un diritto dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione. Dello stesso tenore la sentenza n. 131 del 6 marzo 1998 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che ha affermato: “del resto, nell’appalto concorso non esiste alcun diritto dell’aggiudicatario sul progetto da lui redatto, che diviene, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell’amministrazione, né è neppure sostenibile la configurazione di un diritto soggettivo dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione”. Il DPR n. 380/2001, Testo Unico sulla edilizia, procede alla semplificazione dei procedimenti: esso persegue l’obiettivo prioritario della semplificazione dell’attività edilizia, non solo delegificando le norme che riguardano tali obiettivi di particolare importanza per le esigenze del cittadino, ma anche eliminando non pochi organismi e passaggi ormai divenuti superflui, inutili e causa di ritardo nell’azione amministrativa. Viene così reso facoltativo, ad esempio, il parere della Commissione edilizia, così come si consente di sostituire il parere dell’Azienda sanitaria locale con un’autodichiarazione. Il DPR n. 380/2001, Testo Unico sulla edilizia, procede alla revisione del certificato di agibilità esso riunisce abitabilità ed agibilità sotto l’unica denominazione di “agibilità”, si precisa che il certificato di agibilità ricomprende tutti i controlli e le verifiche attinenti alla sicurezza dell’immobile, da intendersi nel senso più lato. Anche per questo atto, il procedimento che culmina nel rilascio del certificato è avviato per il tramite dello sportello unico ed è semplificato nella fase del collaudo statico, eseguibile a partire dalla copertura dell’edificio, e dalla immediata iscrivibilità a catasto. Il DPR n. 380/2001, Testo Unico sulla edilizia, si preoccupa di rispettare e difendere i vincoli e le cautele di ordine storico-artistico ed ambientale prevedendo che l’esame di questi profili preceda ogni altro e che la semplificazione possa solo seguire l’esito favorevole di questo stesso esame. Non è stata accolta la richiesta delle Regioni di poter estendere l’applicazione della Dia oltre i confini previsti dalla normativa nazionale (e qui vi è il rischio di qualche disarmonia con qualche legge regionale tendente a principi opposti). Le Regioni potranno ampliare l’elenco di interventi per i quali è necessaria la concessione ma non operare una deregulation sottoponendo a Dia opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Il nuovo testo segue la rilevante modifica legislativa attuata con il T.U. in materia di vincoli (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 229). Il DPR n. 380/2001, Testo Unico sulla edilizia riordina il complesso settore della normativa di settore sia nel campo vincolistico che nel campo edilizio ed urbanistico, dando un ordine sistematico. Ma si deve sottolineare che sussiste una profonda differenza tra le due elaborazioni normative, come annota Maurizio Santoloci. Per il nuovo T.U. sull’edilizia vi è stata una rielaborazione generale con ordine sistematico e coordinato di tutta la complessa normativa di settore attualmente vigente, ma in questa operazione varie e spesso profonde sono state le modifiche di principio e di procedura innestate sul nuovo testo. Ed il risultato è un corpo normativo che rielabora sì i testi previgenti e li riordina, ma crea anche un complessivo quadro normativo innovativo con terminologie, atti, procedure e competenze spesso diverse da quelle pregresse. È dunque veramente “nuovo”, non solo in senso formale ma anche sostanziale.
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