[fun.news.1460] Smaltimento dei rifiuti prodotti nella demolizione

L’attività di demolizione non costituisce, in sé, attività di gestione dei rifiuti e non necessita della relativa autorizzazione, obbligatoria invece per la successiva attività di smaltimento dei rifiuti prodotti.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza 13 settembre 2007, n. 34768) affermando che l’attività di demolizione è sì idonea a produrre rifiuti, ma non per questo l’oggetto della demolizione può considerarsi rifiuto, anche in ragione dell’assenza di un codice Cer per la stessa.
Sono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione, per le quali è necessaria la gestione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.