[fun.news.052] Trasferite alle Regioni le competenze dello Stato in tema di polizia mortuaria

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2000, n.238), conceenente la Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Ai sensi della Tabella A, lettera c), le autorizzazioni di competenza statale previste dal DPR 10 settembre 1990, n.285 vengono conferite alle Regioni a far tempo dall’1.1.2001. Le specifiche autorizzazioni di competenza statale investite dal cambiamento, sono le seguenti, suddivise fra quelle per le quali la vigente normativa prevedeva il parere del Consiglio Superiore di Sanità e quelle per le quali non lo prevede. A) Autorizzazioni per le quali era richiesto il parere del Consiglio Superiore di Sanità: 1. Autorizzazioni relative all’impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, o per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (ex art.106 DPR 10 settembre 1990, n.285); 2. Autorizzazione per tumulazione privilegiata (ex art.105 DPR 10 settembre 1990, n.285); 3. Autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco, piombo e legno (ex art.31 e 75 DPR 10 settembre 1990, n.285); 4. Autorizzazione per l’impiego di valvole per fissare o neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri (ex art.77 DPR 10 settembre 1990, n.285); 5. Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (ex art.82 DPR 10 settembre 1990, n.285). B) Autorizzazione, originariamente di competenza del prefetto, in qualità di delegato del Ministero della sanità, che non prevede la consultazione del Consiglio Superiore di Sanità: 1. Passaporto Mortuario (ex art.29 DPR 10 settembre 1990, n.285). Per tutte queste autorizzazioni, appartenenti sia al gruppo A) che al gruppo B), si è comunque in attesa di espresse indicazioni comportamentali dei competenti organi (Ministero Sanità, Regioni). E’ poi necessaria la individuazione da parte della Regione dell’organo competente alla concessione dell’autorizzazione e di quello consultivo, ove occorrente. Nonostante la norma sia nata in funzione della semplificazione e del decentramento di funzioni, nella realtà, la sua applicazione sta avvenendo gradualmente, determinando interrogativi in merito alla data della sua effettiva operatività, ma anche sulle competenze. A distanza di un mese dalla entrata in vigore della norma: 1. le Prefetture continuano a rilasciare i passaporti mortuari (questo fino a quando non sarà individuato l’organo regionale sostitutivo); 2. il Ministero della Sanità ha sospeso l’emanazione di decreti relativi alle materie trasferite nell’attesa di conoscere il parere del suo ufficio legislativo, nel frattempo interpellato; 3. il Consiglio Superiore di Sanità a partire dalla sua prima riunione del 2001 (30 gennaio) ha cessato di fornire pareri consultivi al Ministero della Sanità, rinviando ogni pratica alla Regione competente.

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.