Concessioni cimiteriali e limitazioni nella possibilità di loro rinnovo: considerazioni – 2/3

La situazione locale
Nella situazione locale, quale risulta dalla deliberazione consiliare, pare (la deliberazione non riporta l’articolo precedente a quello modificato) che le previsioni afferenti alla concessione di aree e manufatti possa, forse, riferirsi alle concessioni facoltative di cui all’art. 90 D.P.R. 285/1990 ed art. 38 legge regionale.
La non conoscenza dell’articolo precedente solleva alcuni dubbi, in particolare per l’uso del termine “manufatti”, ma esso consente di formulare qualche osservazione ulteriore.
Le prassi, variamente diffuse, vedono, accanto alle concessioni di aree cimiteriali per la costruzione (da parte dei concessionari) di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, registrano diffusamente (ripetizione intenzionale) situazioni in cui i comuni abbiano proceduto essi stessi alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, concedendone poi il diritto d’uso per singoli posti o per una pluralità di posti.
Si ricorda in questo quadro anche il disposto dell’art. 30, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. Va osservato come si sia qui parlato di “prassi”, dal momento che le norme statali (TULLSS e D.P.R. 285/1990) non considerano mai, neppure incidentalmente, queste possibilità, mentre la norma regionale sopra citata sembra subordinarle, o almeno collegarle, “alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali,” impostazione che meriterebbe essere oggetto di critica (aspetto su cui non si entra qui).

Le modifiche introdotte
Le modificazioni di maggiore rilievo introdotte riguardano:
a) la durata delle concessioni cimiteriali di singoli loculi (anche quando vi possano essere, forse per altre disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, delle quali manca conoscenza, concessioni per più posti, tipicamente i 2 posti destinati all’accoglimento di coniugi);
b) un generale superamento della ammissibilità di rinnovo delle concessioni alla loro scadenza;
c) le eccezioni al principio della non rinnovabilità, date dalle condizioni ivi indicate:
c.1.- defunto che sia stato tumulato da meno di 20 anni, per cui è ammesso il rinnovo fino al raggiungimento di tale periodo (in sostanza, si potrebbe parlare di un prolungamento, più che di un rinnovo);
c.2.- ipotesi specifiche valutate dalla giunta comunale (sia permesso di considerare come questa ipotesi ci appia, sia permessa una valutazione anche personale, critica, nel senso che non risponde ai principi di cui all’art. 97, comma 1 Cost. ed espone a valutazioni di ordine soggettivo);
d) la durata delle concessioni degli ossarietti (sembrano da intendere come cellette ossario, avendo presente che potrebbero essere utilizzate anche quali nicchie cinerarie), per cui permangono le modalità di rinnovo antecedenti [4].
Non si entra nel merito delle durate delle concessioni dei loculi ed ossarietti, trattandosi di aspetti che attengono all’autonomia regolamentare dei comuni.
Sulla questione della rinnovabilità, va affermato con estrema chiarezza come il rinnovo delle concessioni cimiteriali costituisca – sempre [5] – una facoltà per i comuni, mentre qui la previsione regolamentare, per quanto novellata, introduca una sorta di vincolo (in qualche modo “rinunciando” alla facoltatività, il ché potrebbe costituire un’ipoteca sul futuro nel caso di mutamenti nelle esigenze di gestione cimiteriale, incidendo su esigenze diverse della popolazione, che anch’esse sono suscettibili di mutamento), se e quando vi siano le ipotesi considerate derogatorie al generale principio di non rinnovabilità così introdotto.
In particolare, la “situazione c.1)” (per la “situazione c.2” si sono già espresse perplessità) assolve alla ragionevole impostazione di assicurare una durata della tumulazione del singolo feretro tale da lasciare presumere il completamento dei processi trasformativi cadaverici.
In realtà, non è sempre detto che effettivamente il termine di 20 anni assicuri il completamento di tali processi, ma i 20 anni sono presi in considerazione da una pluralità di fonti normative tale da giustificarne il richiamo.
A mero titolo esemplificativo, si veda l’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, l’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 6, comma 2, art. 37 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. (anzi, proprio l’art. 37 della legge regionale definisce la tumulazione proprio in questi termini temporali, cosa che “corrobora” la modifica e l’espressa previsione della “situazione c.1”, per non dire che non avrebbe potuto essere diversamente o, meglio, non inferiore).


[4] In precedenza non era previsto, per questa tipologia, la possibilità di rinnovo, “salvo ipotesi specifiche valutate dalla Giunta Comunale, dietro il pagamento …” (in una versione), oppure (in altra versione) “… con possibilità di rinnovo per analogo periodo o per periodo inferiore di anni 20, 15 e 10 dietro il pagamento …”. Per i loculi, era previsto: “con possibilità di rinnovo per un ulteriore uguale periodo di tempo o per un periodo inferiore di 25, 15 o 10 anni, dietro il pagamento del canone di concessione proporzionato al periodo vigente al momento del rinnovo.
[5] Vi sono solamente 2 eccezioni, quelle dell’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 e dell’art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127.

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Sereno Scolaro

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