Gioie e dolori dati dall’applicazione del TUSPL – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie TUSPL

Servizi cimiteriali e di cremazione

In Italia i cimiteri e i crematori, sono servizi pubblici locali per norma di legge e per di più essi sono servizi indispensabili di un comune, come previsto dall’art. 1 del D.M. interno, di concerto con MEF del 28/5/1993 [5]. I cimiteri appartengono esplicitamente al demanio comunale dal 1941 (approvazione del codice civile), ma di fatto da ben prima [6]. Sussistono però alcune attività che non rientrano nell’ambito pubblico. È quindi opportuno chiarire quale possa essere la componente di servizio pubblico locale (per così dire istituzionale)
[7] [8], distinguendola da quella di libero mercato.

1. Servizi cimiteriali istituzionali

Le prestazioni istituzionali di operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione di resti mortali inconsunti derivanti da esumazione od estumulazione), nonché le registrazioni ed il servizio di custodia cimiteriale, le attività manutentive e di esercizio della infrastruttura cimiteriale (quali le pulizie e le manutenzioni delle parti comuni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel cimitero, lo spazzamento, ecc.) e, infine, le concessioni di sepoltura (cioè l’uso privato, dietro corrispettivo, di un bene pubblico a fini di sepoltura in un cimitero demaniale) per loro natura e per la garanzia di fornitura, essendo servizi indispensabili per legge, debbano fornirsi in regime di diritto esclusivo o tuttalpiù di diritto speciale, laddove se ne ravvisino le condizioni, per motivi:

1. di avere garanzia di sepoltura in termini certi e nei modi rigorosamente stabiliti dalle norme igienico sanitarie (T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 e del regolamento di attuazione D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e quindi per il carattere di indispensabilità della prestazione, ricorrendo le situazioni di cui al comma 1 lettera d) dell’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
2. di economicità del servizio, dovuta al fatto che una organizzazione stabile, capace di garantire la sepoltura anche con elevate punte di mortalità, considerata la casualità propria degli eventi luttuosi, è più efficiente ed efficace di distinte organizzazioni private, le quali nel loro insieme determinano per la utenza costi gestionali superiori, ricorrendo le situazioni di cui al comma 1 lettera c) ed e) dell’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
3. di garanzia della memoria di una collettività, e quindi ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

e conseguentemente in tale caso è opportuno realizzare la “concorrenza per il mercato”.

2. Servizio di cremazione

Si tratta di attività obbligatoriamente eseguibile all’interno di crematori esclusivamente nei cimiteri (tra l’altro in cui l’area necessaria per la costruzione è fornita gratuitamente dal Comune), con diritto esclusivo o se del caso speciale per effetto dell’art. 5 della L. 30/3/2001, n. 130 [9].
La scelta di dove svolgere la cremazione di un feretro è una libera prerogativa della famiglia del defunto, fermo restando che attualmente è stabilito un limite tariffario massimo, valevole per l’intero Paese per effetto della norma di cui all’art. 5, comma 2, L. 130/2001 [10] e decreti ministeriali attuativi. Segue pertanto la normativa specifica cimiteriale e quindi per tali servizi si ha la “concorrenza per il mercato”.

La cremazione di resti mortali è svolta in crematorio scelto dalla famiglia, laddove l’onere sia a carico della famiglia stessa. È invece svolta in crematorio scelto dal Comune, in tutti quei casi in cui l’onere economico per la cremazione dei resti mortali sia pubblico (in assenza di scelta da parte dei familiari).

Note a pié pagina


[5] Art. 1 D.M. 28 maggio 1993 “Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane” – “I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: .. omissis …. – servizi di anagrafe e di stato civile; .. omissis …. – servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; .. omissis ..
– servizi necroscopici e cimiteriali; .. omissis.”

[6] R.D. 16 MARZO 1942, N. 262 (Approvazione del testo del Codice civile)

Art. 822 (Demanio pubblico)
– 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti (c. nav. 28, 692); i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c. nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (823, 825; c. nav. 247, 248, 8631).

Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico)
– 1. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (11453), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nav. 30, 694).

Art. 824 (Beni delle Province e dei Comuni soggetti al regime dei beni demaniali)
– 1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle Province o ai Comuni (Cost. 1194), sono soggetti al regime del demanio pubblico.
2.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

[7] R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)

Art. 337
– 1. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
2. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Art. 340
1. È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
2. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Art. 341
1. Il Ministro per l’interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Art. 343
1. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione
.

[8] L. 30 MARZO 2001, N. 130 – Art. 6, commi 1 e2 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. … omissis …

[9] Art. 6 L. 130/2001 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.

[10] Art. 5 L. 130/2001 – (Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.

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Daniele Fogli

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