L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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168 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. La defunta sorella rischia di finire in campo di terra solo alla scadenza della concessione (se non rinnovata o rinnovabile) o comunque all’estinzione della stessa.
    Per interrompere anzitempo il rapporto concessorio (retrocessione della concessione, richiesta di traslazione) occorre sempre una manifestazione di volontà da parte degli aventi diritto a disporre del corpo del de cuius.

  2. Ha diritto di disporre delle spoglie mortali, indipendentemente dalla titolarità della concessione (una volta dato l’assenso del concessionario alla sepoltura), il coniuge. Questo per giurisprudenza consolidata. L’Amministrazione comunale non può che comportarsi in tale maniera, al momento in cui autorizza la estumulazione, con successiva tumulazione in altro luogo.

  3. Il 03/12/2007 ho perso mia sorella di anni 45, poche ore dopo la sua morte mio padre assieme a mia madre presenti nell’attimo che si è spenta hanno chiesto a mio cognato se era d’accordo di tumularla nella tomba di famiglia di cui io sono la concessionaria. La riposta è stata positiva anche perchè sarebbe stato per lui un pensiero in più. Non ha mai espresso l’intenzione ti tumularla in via temporanea quindi si presupponeva che mia sorella sarebbe rimasta nella tomba di famiglia per sempre. Ora mio cognato. ha l’intenzione di chiederne l’estumulazione in un loculo. Vorrei sapere se ne ha diritto, se essendo io la concessionaria ne debbo dare l’autorizzazione e se il Sindaco ha diritto a firmare l’autorizzazione all’estumulazione straordinaria senza interpellarmi. Tengo a dire che mia sorella in vita non ha mai espresso volontà. Mi chiedo anche che, se mio cognato non ha eredi ma solo fratelli e nipoti con i quali non ha rapporti, alla sua morte, chi si occuperà della concessione? In un futuro rischio che mia sorella vada a finire in campo comune senza nemmeno esserne a conoscenza.
    Vi prego datemi una risposta, perchè io e i miei genitori siamo veramente afflitti.

  4. IL comune ha torto.

    Sull’effettiva ereditarietà dello jus sepulchri, in dottrina, ci sono pareri contrstanti; comunque, una concessione prpetua non può subire limitazioni o compressioni temporali ex post; può solo esser retrocessa o decadere, in questi casi si parla di ultrattività delle norme fissate alla stipula dell’atto di concessione tra cui vi è anche il regime di perpetuità della stessa.

  5. Salve.
    Ho un problema. Ho richiesto la voltura di una concessione perpetua ad un erede dell’intestatario ( trasformazione in ereditario del diritto a succedere nella concessione per trasmissione ereditaria ved cass. Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990). Il Comune mi ha concesso la voltura trasformano la concessiona da perpetua ( originaria) a scadenza di 49 anni ( 99-50 trascorsi).
    Mi oppongo in quanto il contratto stipulato con mio zio era perpetuo, la tomba è stata da me ereditata nelle condizioni iniziali e pertanto perpetua.
    Ho ragio, non essendo intervenute delle modificazioni al contratto originario perpetuo?
    Grazie, Sergio

  6. Assolutamene sì.

    Esponga pure tutte le Sue domande, la Redazione sarà ben felice di aiutarLa.

    Nella polizia mortuaria convergono elementi di diritto amministrativo, sanitario e privato.

    Rediga pure Lei il piano di “battaglia” delineando la traccia da seguire, magari dopo un incontro, in Università, con chi La dovrà affiancare nella stesura delle tesi.

    Rimango in stand by

    Saluti

    Carlo

  7. egregio sig. Carlo
    sono uno studente di quinto anno di giurisprudenza e volendo redigere una tesi sperimentale in diritto funerario mi chiedevo se fosse possibile ottenere la Sua collaborazione, premesso che trovo ineccepibile il Suo stile, chiaro,rigoroso e formalmente ammirevole.
    volglia gradire i sensi della mia piu’ alta considerazione

    n.o.s
    R..M

  8. Spesso l’estumulazione dalle sepolture perpetue incontra l’ulteriore vincolo della cosidetta “tomba chiusa”. Esso si configura come una statuizione volta ad impedire anche la semplice estrazione del feretro per la riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 5 DPR 285/1990. Questo divieto, nel tempo, inibisce fortemente il riuso del manufatto sepolcrale, perchè non permette ai posti feretro di entrare in rotazione, cristallizzando, di fatto, sine die, lo status quo.

    In alternativa, poiche’ dalle concessioni perpetue non puo’ provvedersi ad estumulare la salme (se non per il trasferimento in altra tumulazione, art. 88 dPR 285/1990, ma cio’ fa estinguere la concessione per esaurimento della funzione per cui e’ sorta), giusta l’art. 86, comma 1 dPR 285/1990, si puo’ pensare in prospettiva a consentire che i concessionari aventi causa dell’originario fondatore del sepolcro (se è previsto l’istituto del subentro) rinuncino alla concessione per riottenerla ex novo, e di durata limitata, consentendo eccezionalmente la conservazione dei resti mortali nel medesimo luogo fisico, ma magari in un diverso stato (ossa o ceneri invece di un feretro intero) Cio’ è solo facoltà e non obbligo del comune e richiede, comunque, una espressa previsione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, ovviamente efficiace (art. 345 TULLSS).

    In occasione della rinuncia, al concessionario “rinunciante” non potrebbero essere riconosciuti se non i valori dell’opera costruita, provata con fatture o titoli formali e documentali idonei, per il valore a suo tempo corrisposto (principio nominalistico, art. 1277 CC).

  9. La tumulazione ossia la sepoltura di cadavere riacchiusi in cassa ermetica (legno + metallo) ed in cella impermeabile, nei vari regolamenti della legislazione postunitaria sino ad oggi:

    1. Regio Decreto N. 42 del 1889
    2. Regio Decreto N. 891 del 1942
    3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 (entrò in vigore il 10 febbraio 1976) abrogando tutto il vecchio ordinamento di polizia mortuaria costituito dai due Regi Decreti di cui sopra.
    4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

    Si configura sempre come una sepoltura d’èlite che il Comune ha solo facoltà e non obbligo di dare in concessione, in cui prevale l’elemento di conservazione del cadavere “sub specie aeternitatis”.

    Solo il DPR 803/1975, entrato in vigore il 10 febbraio 1976 (2 giorni dopo la nascita del sottoscritto) limita la portata temporale dello jus sepulchri, circoscrivendola a 99 anni.

    Il DPR 15 luglio 2003 n. 254 opera un’ulteriore evoluzione legando il periodo legale di sepoltura, quello per cui il cadavere se indecomposto diventa “resto mortale” e gode di tutela affievolita da parte dell’ordinamento giuridico non alla durata della concessione, ma al periodo di rimamenza del cadavere nella bara e nella tomba. (così almeno si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione nel 1999).

    Chi scelga il tumulo e non voglia veder disturbata la propria spoglia per tutto il tempo di durata del raporto concessorio può ricorrere a questi istituti:

    1) “Tomba chiusa”: divieto di immettere nel tumulo altre spoglie mortali (intese come resti mortali, ossa o ceneri), poichè ex Art. 76 DPR 285/1990) in una cella sepolcrale può esser tumulato un solo feretro.

    2) Divieto di riduzione: se la concessione supera i 20 anni (dopo 20 anni, ormai si può procedere alla riduzione dei resti mortali in cassetta ossario o alla loro diretta cremazione ex DPR 15 luglio 2003 n. 254)

    3) Proibizione di traslazione: per tutto il tempo della durata della concessione, il tumulo non può esser smurato o manomesso per trasferire il feretro ad altra sepoltura (o a cremazione), non trava, quindi applicazione l’art. 88 DPR 285/1990.

    SE queste clausole sono scritte espressamente nell’atto di concessione esse hanno valore di Legge!

    Addirittura un loculo monoposto può derogare alla regola della familiarità: esempio: l’esecutore testamentario intesta a se’ una cella sepolcrale destinata dall’atto di stipula sino alla naturale scadenza ad accogliere la spoglia di una determinata persona.

  10. Mi sembra ci sia una certa confusione interpretativa del diritto di proprietà e di scelta tumulativa. Il soggetto sceglie non a caso il loculo anzichè la terra o viceversa (ragioni religiose-psicologiche dell’essere intoccato ecc.). Per tale scelta ha optato per un diritto perpetuo (oggi non più possibile). Tale diritto impedisce, a mio giudizio, non solo ispezioni ma forzatamente la rimozione se non per mandato ereditario o testamentario.In sostanza ritengo che il diritto perpetuo sia inviolabile se non per rinuncia da parte degli aventi causa con esclusione del concessionario o suo madatario.
    Gradirei una sua interpretazione sulla mia e-mail in indirizzo. Grazie
    (NdR NON si danno risposte private a quesiti. Ove ve ne fosse necessità si usi il sito http://www.euroact.net che ha un servizio di risposta a quesiti a pagamento). Maggiori informazioni le può trovare al seguente link http://www.euroact.net/home/Servizi.cfm

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