L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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168 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. L’Art. 92 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, replicando di fatto l’Art. 93 del precedente regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n.803/1975) fissa solo un tetto massimo di 99 anni salvo rinnovo.
    Spetta al regolamento comunale di polizia mortuaria definire nel dettaglio la questione sulla durata delle concessioni, modulandola anche in base alla tipologia del sepolcro (loculo singooo, tomba doppia, cappella gentilizia…).

    Per effetto del DPR 254/2003 una tumulazione in loculo stagno deve esser pari ad almeno 20 anni, intuitivamente, quindi possiamo evidenziare un lasso temporale che spazia da un minimo di 20 anni ad un massimo di 99 anni.

  2. Per giurisprudenza consolidata (tale orientamento è stato poi convertito in norma giuridica con l’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) si segue il criterio di poziorità, prevale, quindi la volontà del coniuge anche quando vi sia la sola separazione, senza sentenza di divorzio (paragrafo 14.2 Circ. Min. n.24/1993) quando essa non sia in contrasto con la volontà del de cuius, il quale può manifestarla nelle tre forme del testamento o tramite iscrizione a SoCrem in caso di cremazione.

    Nella fattispecie per inibire la traslazione la volontà della defunta deve (o dovrebbe) risultare da un documento scritto (se è testamento olografo occorre la previa pubblicazione), altrimenti unico soggetto titolato a dirimere la controversia è, in ultima istanza, il giudice.

  3. Mia madre, in vita aveva espresso a voce a noi figli che non voleva essere sepolta nella tomba della famiglia del marito e che voleva restare invece nella tomba della sua famiglia assieme ai suoi genitori. Quando é deceduta noi figli abbiamo mantenuto fede alla sua volonta’.
    Ora nostro padre vuole trasferire la salma nella sua tomba di famiglia a tutti i costi. Ha diritto a farlo oppure vale la volonta’ di nostra madre anche se espressa solo a voce? Quale legge regola questo caso?

  4. Per la Signora Diana.

    Consiglio la lettura dell’articolo intitolato “Tumulazione illegittima” liberamente reperibile su questo sito al seguente link: https://www.funerali.org/blog/?p=373

    l’errore o, meglio, la leggerezza è stato commesso ab origine da Suo nonno. Il sorgere di una concessione cimiteriale implica anche una riserva, il sepolcro infatti nasce sibi familiaeque suae, ossia per accogliere le spoglie del concessionario e dei suoi famigliari.
    Questo principio è inderogabile anche per evitare una compravendita mascherata di posti feretro, poichè dall’attività cimiteriale è escluso il fine di lucro.

    L’unica deroga ammessa potrebbe esser il criterio della benemerenza da specificare nel dettaglio nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nello stesso atto di concessione.

    La benemerenza, tra l’altro implicherebbe anche il consenso di quanti aventi titolo jure sanguinis alla sepoltura in quel determinato sepolcro vedrebbero compresso il loro diritto il quale si ridurrebbe a mera aspettativa.

    Il problema è in sè piuttosto semplice: il morto estraneo al nucleo famigliare nella vostra tomba di famiglia proprio non dovrebbe stare!!!

  5. Dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis legge 28 febbraio 2001 n. 26 le operazioni cimiteriali sono servizi pubblici a domanda individuale a titolo oneroso per l’utenza. Detti servizi sono erogati in regime di monopolio dal gestore del camposanto.

    Chi effettua lavori all’interno del cimitero (ad esempio il marmista), soprattutto se non appartiene al personale che lavora in cimitero, deve esser preventivamente autorizzato dal comune.

    Nelle sepolture private (esempio per muratura/smuratura loculi, apposizione lapidi) è ammissibile che la prestazione sia garantita da una ditta privata, sempre, però, dietro la supervisione degli addetti al servizio di custodia, ma tale previsione deve esser contemplata nel regolamento comunale di polizia mortuaria

    Le autorizzazioni a traslazione o tumulazione sono rilasciate d’ufficio, dietro istanza di parte dopo una semplice istruttoria (nemmeno troppo strutturata) volta a stabilire se che domanda la traslazione o la tumulazione abbia titolo jure sanguinis per farlo.

    Si è pertanto di questo parere:

    1) il Suo comune deve regolarizzare la situazione in essere attraverso una revisione delle norme locali di polizia mortuaria, anche in ordine alla corresponsione delle tariffe.
    2) Solitamente le imprese funebri non sono abilitate ad eseguire lavori cimiteriali, quindi è del tutto indifferente stabilire a priori se debba esser il singolo cittadino o l’impresa di fiducia a presentare la domanda, tra l’altro si suppone che l’impresa funebre, come per il disbrigo delle pratiche amministrative in occasione del funerale, agisca su mandato dei famigliari del de cuius.
    3) I servizi cimiteriali ex D.M. 28 maggio 1993 sono considerati attività indispensabile per i comuni, i quali, dunque, debbono garantirli nei modi e nelle forme previsti dall’Art. 113 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000).
    4) Si ribadisce l’indispensabilità del responsabile del servizio di custodia ex Art. 52 DPR 285/1990 il quale deve vigilare sull’attività cimiteriale ed attendere alla tenuta dei relativi registri (paragrafo 12 Circ. MIn. n.24/1993), egli qundi deve presenziare all’operazione, assieme al personale sanitario di cui all’Art. 88 DPR 285/1990 se, nel frattempo una norma di rango regionale non ha abrogato questo obbligo.
    5) Non sempre chi produce la documentazione (famigliari, impresa di pompe funebri, esecutore testamentario) coincide con chi materialmente darà luogo all’operazione cimiteriale. Conviene, pertanto, mantenere una certa elasticità nella modulistica.
    6) Se ci si avvale di soggetti terzi il loro nominativo dovrà esser comunicato all’autorità comunale per eventuali controlli.

  6. Ho un problema le domande per traslazione o tumulazione salme nel mio comune vengono fatte dal cittadino, da premettere che nel mio comune non esiste polizia mortuaria, all’apertura della tomba il cittadino chiama un’altra persona per fare questo lavoro, io invece ho cambiato il modello della domanda cioè invece di farlo al cittadino la domanda la fa l’agenzia pompe funebri che nel mio paese ce ne sono tre, questo secondo me perchè per l’eumazione o tum. dovrebbe farlo lo stesso che ha fatto richiesta e non chiamare altre persone per fare questo lavoro, nel caso contrario l’agenzia espleta il lavoro con gli operai che ha che ne pensate.

  7. Ho un problema da risolvere che riguarda la mia famiglia: mio nonno nel 1965 fece costruire una sepoltura familiare di 14 posti (oggi ne sono stati occupati 8).Nel 1968 un parente chiese a mio nonno di poter seppellire un uomo “solo temporaneamente”, facendogli firmare un foglio per autorizzarlo alla sepoltura.Nel 1977 mio nonno morì, lasciando in sospeso la questione, ma soprattutto lasciando dentro la sepoltura “l’estraneo” . Chiedendo la possibilità di occuparsene all’unico parente del “defunto estraneo” di poterlo togliere, ci continua a rispondere di non averne l’obbligo.Cosa si può fare per risolvere il problema?ma soprattutto c’è un modo per evitare che le spese ricadino sulla nostra famiglia?
    Diana

  8. Il comune ha operato su richiesta di un familiare avente titolo a disporre delle spoglie mortali, per raccogliere le ossa e porle all’interno di un tumulo. La norma prevede che le ossa siano contenute in una cassetta di lamiera di zinco, pagata dall’allora persona che ha richiesto la esumazione e raccolta resti ossei con successiva tumulazione. Lascia perplessi che ciò non sia avvenuto. Comunque per segnalare una violazione del regolamento (in questo caso dell’art. 36 del DPR 10/9/1990 n. 285 basta fare un esposto al sindaco del luogo del comune dove si trova il cimitero. La sanzione amministrativa per la violazione della norma è contemplata all’art. 107 dello stesso regolamento.

  9. Il Comune ha riesumato nel 1995 i resti di mio nonno che era sepolto per terra,per porli in un loculo dove stavano già quelli della moglie.
    Le ossa del mio congiunto le hanno messe in un sacco di plastica per immondizia e non nella rgolamentare urna.
    Ho protestato col comune che non mi ha affatto considerato.
    A chi devo rivolgermi per denuniare la situazione ?

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