Estumulazioni forzate

Della difficile decisione di imporre una riciclo forzato dei posti salma, dopo il periodo di sepoltura legale, abbiamo gia' dolorosamente parlato nei mesi scorsi, ma diverse amministrazioni si sono volute superare, regalandoci un’autentica perla di sapienza tecnico-amministrativa, felicemente estranea anche al piu' astruso sapere legale.

Urge subito una precisazione, chi vi scrive si e' sempre schierato contro questa scelta, per ragioni di ordine morale, ma l'inumazione obbligatoria dell'inconsunto cimiteriale proveniente da estumulazione e' assolutamente legittima ed cogente perche' prevista, in modo esplicito, dall' Art 86 comma 2 del DPR 285/90

Ricapitoliamo dunque: se le concessioni di loculi non sono rinnovabili, anche in caso di cadavere non mineralizzato, si procede all’interramento coatto, persino contro la volonta' del de cuius (tanto ormai e' morto) e degli stessi famigliari.

Il problema e' molto piu' spinoso nel caso di loculi adiacenti, magari chiusi dalla stessa lapide.

Poniamo che una famiglia, sin troppo previdente, nei favolosi anni ’80 abbia acquistato a peso d’oro, una tomba doppia con contratto di durata trentennale per deporvi la spoglia di una persona cara, nell’attesa che anche l’amata sposa possa a questi riunirsi nell’immensita' degli spazi celesti (un po’ di poesia non guasta mai…).

Se il coniuge superstite ha la (s)fortuna di vivere ancora parecchi anni dopo la tumulazione del primo feretro arriviamo all’empasse piu' completo, perche' le nuove prescrizioni vietano espressamente di prolungare l’occupazione del sepolcro oltre i trent’anni, il cui computo, pero', e' iniziato, di norma, dopo la prima sepoltura se non specificato diversamente nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nell’atto di concessione.

Come chiarito dall’’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 149/E dell’8 luglio 2003 con le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilita' che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perche' si faccia luogo alla concessione.

Ecco, allora, il lampo di genio perverso: in caso di un secondo feretro tumulato recentemente (potrebbero essere trascorsi persino pochi mesi) si procede alla rimozione obbligatoria (leggasi “sfratto”) e se il cadavere e' inconsunto (cioe' sempre, anche perche' non sono trascorsi i 20 anni di periodo minimo di sepoltura per effetto dei quali un cadavere diviene resto mortale ed un corpo tumulato si conserva anche per moltissimo tempo, mentre pochi mesi sono un periodo irrisorio) si ricorrera' ad inumazione di durata decennale, non prima, pero', di aver praticato sul coperchio di zinco alcuni tagli per favorire i processi putrefattivi ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90.

I poveri affossatori potrebbero, quindi, trovarsi dinnanzi ad un feretro ancora “fresco” con l’idea poco gradevole di dover squarciare l’involucro zincato anche se miasmi della decomposizione sono in pieno sviluppo.

E’la stessa criticita' igienico-sanitaria in cui si ricorre per i feretri destinati ad inumazione, ma confezionati con la doppia cassa il cui interro, ex Art. 75 comma 2 e' subordinato all’apertura di ampi squarci sul coperchio “stagno” formato dalla lamiera della cassa zincata.

Diversi comuni, tra cui Milano, nei primi anni ’90 contestarono duramente questa procedura per la sua intrinseca pericolosita'.

Piccola postilla: presso molte municipalita' la tumulazione, nonostante il DPR 254/2003 ha durata minima trentennale, principalmente per due ragioni:

• Una di tipo affettivo, trent'anni sono un lasso di tempo molto lungo, ed solleticano ancora, nell'animo dei dolenti, il mito della tomba eterna.
• L'altra e', invece, di tipo operativo: il cadavere racchiuso in duplice cassa e cella muraria tende a non decomporsi, quindi occorre una permanenza nel sepolcro per moltissimo tempo, nella vana speranza che si riattivino i processi putrefattivi inibiti dal contenitore a tenuta stagna in cui la salma e' deposta e sigillata.

Queste disposizioni sono, quindi, tra loro contraddittorie, mentre un impianto normativo (Leibnizh docet) dovrebbe in primo luogo mostrare una sua coerenza interna.

L’Art 20 comma 3 del regolamento regionale lombardo n. 6/2004 in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali proprio al fine di favorire un uso a rotazione del patrimonio cimiteriale enuncia una norma molto precisa per evitare questi problemi gestionali secondo cui quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d’uso del loculo e' pari ad almeno vent’anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell’originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

C’e' poi una nota giuridica: per il principio di gerarchia tra le fonti del diritto un regolamento cittadino non puo' contravvenire ad un DPR statale, cosi' le norme in contraddizione con il DPR 254/2003 che fissa in 20 anni il periodo minimo di tumulazione in loculo stagno, vengono implicitamente abrogate.

Consentiteci una proposta: se davvero c’e' questa carenza cronica di posti salma, invece di violentare i desideri e la memoria dei defunti appena scomparsi, perche' non si seguono le indicazioni del D.P.R 254/2003, ossia riducendo a vent’anni, il periodo minimo della permanenza di una bara nella cella muraria?

Occorrerebbe molto semplicemente, render conveniente la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario oppure la cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo.

In altri termini il fulcro di questo breve saggio e' il concetto di 'capienza di sepolcro', il quale, a parere dello scrivente, e' da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri)

Certo, il provvedimento avrebbe validita' solo per l'avvenire, ma, c'e' da scommetterci, un buon giurista, senza ombra di dubbio, riuscirebbe ad introdurre in siffatta disposizione anche qualche prezioso elemento di retroattivita', ancorche' atipica.

Ben inteso l’irretroattivita' della norma giuridica e' un caposaldo del nostro ordinamento, quindi una concessione perpetua non puo' d'imperio essere modificata dal Comune in 'a tempo determinato', con un provvedimento ablatorio, ma tale situazione puo' essere variata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando la procedura di rinuncia di concessione e attribuzione di nuova concessione. Se sussistono i presupposti il Comune, d'imperio, puo' invece pronunciare la decadenza o la revoca della concessione. 2) Laddove l'atto originario di concessione lo preveda espressamente o indirettamente (ad es. specificando che valgono le norme che i successivi regolamenti di polizia mortuaria stabiliranno), data la natura di diritti affievoliti delle concessioni cimiteriali, talune Amministrazioni comunali utilizzano procedure che consentono di variare il precedente regime concessorio. Si citano due esempi abbastanza diffusi: a) concessione perpetua di loculo, vincolato a tumulazione della salma xy, che si trasforma a tempo determinato (ad es. 30 anni) con contestuale estumulazione della salma di xy e tumulazione di nuova salma zw; b) rinuncia da parte del titolare di concessione perpetua di loculo in cambio di concessione gratuita a tempo determinato di ossarietto (con varieta' di scelte circa la onerosita' o meno delle operazioni cimiteriali necessarie)

E poi perche' non pensiamo seriamente a rivalutare e riciclare il patrimonio cimiteriale esistente?

L'art, 106 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ad esempio, consente maggior flessibilita' nel recupero dei posti salma ed in virtu' del DPCM 26 maggio 2000 le relative autorizzazioni sono state trasferite alle regioni che in molti casi, come accade in Emilia Romagna, attraverso una sub delega, le hanno, a loro volta, attribuite al Sindaco in qualita' di autorita' sanitaria cittadina.

Sarebbe un’operazione molto piu' indolore e discreta.

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Carlo Ballotta

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24 thoughts on “Estumulazioni forzate

  1. Il riferimento all’articolo 79 comma 2 DPR n.285/1990 riguarda sì la cremazione, ma fissa, estensivamente, il cosidetto principio di poziorità (potere + priorità) da applicare in tutti gli atti di disposizione, in termini di pratica funebre prevista, su salme, cadaveri, ossa, ceneri, resti mortali. L’Art. 79 comma 2 si limita a fissare una gerarchia tra gli aventi diritto, e quando concorrano più soggetti di pari grado si limita a chiederne l’unanimità, prima di deliberare l’esumazione/estumulazione/cremazione.

    Storicamente il vero ispiratore di molti regolamenti di polizia mortuaria è tale Ponzio Pilato (noto igienista, perchè davanti a questioni controverse se ne lavava le mani), un regolamento comunale di polizia mortuaria (Ex REgio DEcreto n.2322/1965; Art. 345 REgio DEcreto N.1265/1934 e soprattutto Art. 17, comma 6, III Periodo Cost.) è necessario e strategico in questa sistuazione, cioè quando si prospetta un conflitto tra gli aventi causa jure sanguinis del de cuius.
    Se la concessione è già scaduta ai sensi dell’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 l’inumazione decisa nell’ordinanza del sindaco in attuazione dell’Art.86 comma 1 DPR n.285/1990 è trattamento d’ufficio ed obbligatorio, altrimenti, dopo l’entrata in vigore dell’Art. 3 commi 5 e 6 DPR n.254/2003 e relativa Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003, si può provvedere all’incinerazione dei resti mortali estumulati ad un semplice assenso senza il bisogno delle formalizzazioni di cui al DPR n.445/2000, così come richiamate dalla Circolare Telegrafica 1 settembre 2004.

    SE gli aventi titolo non addivengono ad un’accordo il comune si limita a mantenere inalterato lo status quo in merito alla cremazione, ma se la concessione cimiteriale si è estinta e non è più rinnovabile o non è più prevista la ri-tumulazione in altro sepolcro (Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10) i resti mortali non scheletrizzati rimvenuti all’atto dell’estumulazione saranno necessariamente avviati all’interro in campo indecomposti.

    Il regolamento comunale, se ben redatto, dovrebbe contemplare questa situazione di possibile conflitto tra gli aventi diritto, magari con questa formula: “Chi richiede un’operazione cimiteriale si ritiene agisca in nome e per conto di tutti gli altri soggetti parimenti titolati e dichiara la propria ed anche la loro volontà sottoscrivendo un atto sostitutivo di atto di notorietà ex Art. 47 DPR n.445/2000.

    La Legge, ex Art. 76 DPR n.445/2000 punisce le dichiarazioni mendaci. In questi frangenti, di possibile contrasti, se si subodora l’opposizione rissosa di qualche parente, è bene raccogliere le firme di tutti gli interesati prima di recarsi in comune, magari appoggiandosi ad un’impresa funebre, la quale dovrebbe conoscere forme e modi dettati dal Decreto Legislativo n.196/2003 sul trattamento dei dati personali.

  2. Nel caso in cui un figlio fa istanza al Comune di estumulazione ed eventuale inumazione dei propri genitori (deceduti da più di trenta anni), a seguito delle operazioni autorizzate con Ordinanza del Sindaco, può essere perseguibile da altro parente di pari grado del reato di violazione di sepolcro o eventualmente ne risponde solo l’Amministrazione concedente?
    Nel modulo di richiesta addirittura non si richiedeva neanche la parentela e non si faceva riferimento ne all’art. 79 comma 2 del DPR 285/1990 o a disposizioni del regolamento comunale (nel quale, tra l’altro, non è prescritto nulla per chi fa istanza).
    E’ un caso purtroppo avvenuto a mia madre che in buona fede aveva avuto rassicurazione da una sorella (che l’ha spinta a fare richiesta) che gli altri fratelli erano stati avvisati ed erano tutti d’accordo, invece poi alcuni (non avvisati) le hanno scritto minacciando di adire vie legali se la situazione non veniva immediatamente ripristinata. Cosa suppongo impossibile.

  3. Per Paride:

    purtroppo questi episodi si verificano sempre più spesso e diventano quasi una prassi, restando pur sempre gesti deprecabili e contra legem.

    L’operazione cimiteriale di traslazione è soggetta a preventiva autorizzazione comunale (Art. 88 DPR 285/1990) ed implica la corresponsione dellarelativa tariffa, essendo un servizio pubblico locale a domanda individuale, ovviamente a titolo oneroso per l’utenza (in sintesi: Art. 1comma 7bis Legge 28 febbraio 2001. n.26).

    L’autorizzazione ha almeno quattro finalità:

    1) controllare che chi richiede la traslazione sia davvero legittimato, secondo jure sanguinis, a decidere la nuova sepoltura del feretro
    2) garantire la salute pubblica da eventuali pericoli di contagio anche attraverso l’ausilio di personale sanitario
    3) razionalizzare l’attività cimiteriale rendendo sempre tracciabile e ricostruibile a ritroso ogni spostamento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, attraverso le registrazioni di cui all’Art. 52 DPR 285/1990. Dopo tutto il cimitero è demanio comunale (Art. 824 Codice Civile), ed è, quindi, giusto quanto meno avvisare il “padrone di casa” così da ottenerne il permesso.
    4) accertare ex ante lo jus sepulchri, perchè un feretro può esser estumulato solo se si sa già con certezza dove sarà trasportato (in altra tomba, in diverso cimitero, fuori comune, all’Estero, presso il crematorio…) e dove nuovamente sepolto o cremato. Ai sensi dell’Art. 340 comma 1 Regio Decreto n.1265/1934 la collocazione del cadaveri è sottoposta alla regola della tipicità, cioè i cadaveri òpossono esser trasportati solo in luoghi identificati ed idonei ad accoglierli, ovvero i cimiteri, siccome è tassativamente vietato seppellire i cadaveri fuori dei cimiteri. L’unica eccezione, invero assai rara, è rappresentata dalla tumulazione privilegiata (Art. 105 DPR 285/1990).

    Nell’istruttoria che precede il rilascio della suddetta autorizzazione il comune si limita ad acquisire i titoli formali (istanza in marca da bollo, manifestazione della volontà nei modi dettati dal DPR 445/2000, atto di concessione per la nuova tumulazione, verbale sul corretto confezionamento del feretro…) ma, per ovvi motivi di economicità nel disbrigo elle pratiche non può indagare sulle remote intenzioni dalle quali origina la domanda (esempio: il de cuius sarebbe davvero stato d’accordo o tramite lo Jus Eligendi Sepulchrum, contenuto nel testamento, aveva diversamente stabilito in merito alla propria sepoltura, tutti gli aventi diritto sono stati davvero interpellati…???) Altrimenti non bisognerebbe mai autorizzare nessuna estumulazione nel dubbio di violare qualche norma.

    Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria (indispensabili per “governare” davvero il fenomeno funerario e necessari ex Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934 e Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322) per sollevare il Comune da eventuali contenziosi oppure da defatiganti ricerche anagrafiche contemplano una norma molto semplice: chi inoltra la richiesta agisce in nome e per conto di tutti gli aventi diritto individuati dall’Art. 79 comma 2 DPR 285/1990.

    Sì..in effetti: “Ponzio Pilato… colpisce ancora”; dinnanzi ad un ingiustizia, ad un’azione che ferisce non solo gli affetti ma anche un diritto: cioè il diritto secondario di sepolcro, tutelato dalla Legge è normale e comprensibile una reazione di sconforto contro gli azecca garbugli della polizia mortuaria (ahi, noi beccamorti vil razza dannata!).

    Il diritto secondario di sepolcro è il potere della persona ad accedere al sepolcro dei propri cari per atti votivi e di pietà verso i defunti.

    Comunque il fatto è sanzionabile sotto più profili:

    se rappresenta una trasgressione al regolamento comunale di polizia mortuaria si applica il diritto punitivo di cui all’Art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

    se costituisce una infrazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria si applica l’Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934, così come novellato dall’Art. del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, secondo le procedure dettate dalla Legge 24 dicembre 1981, n.689.

    Potrebbero esser previste anche sanzioni regionali.

    In extremis, la dichiarazione mendace volta ad ottenere l’estumulazione senza il consenso di tutti i discendenti di pari grado del de cuius costituisce la fattispecie penale di FALSO atto sostitutivo di atto di notorietà.

    Potrebbe anche configurarsi il reato di violazione di sepolcro.

  4. spero di non sbagliare sezione. Vorrei una informazione.
    IAlcuni dei miei fratelli hanno deciso a mia insaputa di spostare la salma di mio padre morto ne 1987 per metterla vicino a quella di mia madre scomparsa recentemente.
    Mi chiedo come sia stato possibile che questo spostamento sia avvenuto senza l’autorizzazione di ciascuno di noi.
    Ho trovato le cose fatte senza chenessuno mi abbia chiesto nulla.
    grazie

  5. Gentile Marica,

    In linea generale (quindi se c’è almeno un riflesso di “boni juris”, dovuto a giurisprudenza costante) l’onere dell’estumulazione spetta a chi, avendo titolo per richiederla, eserciti così un atto di disposizione sui resti mortali del de cuius (Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285). Quindi, in buona sostanza, paga chi decide, ovvero: sostiene la spesa colui (o colei…o, ancora, coloro se si tratta di una pluralità) che inoltra al comune la formale richiesta di estumulazione, avendone diritto in base allo jure sanguinis, ossia in base ai rapporti di consanguineità con il defunto sino al sesto grado di parentela (Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile). Si applica, così, il famoso principio di poziorità (potere esclusivo + priorità).

    Esempio: sulla salma (e conseguenti trasformazioni di stato, cioè cadavere, resti mortali, ossa o ceneri) di mio padre possono esercitare il loro potere di destinazione (traslazione, sepoltura, cremazione, trasporto, riduzione in cassetta ossario, affido delle ceneri…) innanzi tutto mia madre, siccome il coniuge superstite ha titolo privilegiato, poi io, in quanto figlio, poi i miei aventi causa (ipoteticamente mia figlia…anche se non l’avrò mai!), sino, appunto al sesto grado di parentela, oltre il quale si estingue lo jus sanguinis. In questo caso gli “aventi causa” sono i discendenti, e non gli eredi, perchè legati a me non tanto da rapporti patrimoniali (seppur presenti), ma da diritto, quasi metagiuridico e spirituale, di consanguineità… di D.N.A.

    I famigliari della nuova salma, in quanto tali, non hanno potere di richiedere ed ottenere l’estumulazione di un feretro, se non sono a lui ricongiungibili jure sanguinis anche se, nella prassi, si registrano orientamenti difformi e, almeno secondo me, del tutto deleteri, magari solo giustificati dalla voglia di introitare soldi, da parte del comune. Esempio: su mio padre, ora defunto, c’è una gerarchia da rispettare: prima mia madre, almeno sin quando in vita, poi io, a titolo esclusivo perchè non ho fratelli nè sorelle, sin quando morrò (a 34 anni…sarebbe anche ora!!!) , poi i miei figli (se ne avrò mai), i miei nipoti, pronipoti e così via!

    Questa è, almeno, la corretta teoria, non escludo, poi, come diversificate situazioni locali, legittimino comportamenti differenti.

    In sintesi: l’operazione cimiteriale volta ad estumulazione per raccogliere in cassetta gli avanzi ossei (se non ricordo male definita nel gergo cimiteriale siciliano come “spurgo”), in modo da liberare spazio per una nuova sepoltura è servizio pubblico locale a titolo oneroso ed essa è a carico di chi la richiede, avendone titolo per farlo.

    Eventuali accordi interni, tramite scrittura privata, tra gli aventi titolo, sono patti cui il comune, aquale ente di diritto pubblico e titolare della funzione cimiteriale rimane estraneo.

  6. volevo chiedere un informazione: nella nostra famiglia si è verificato il decesso di un mio zio (figlio del concessionario della tomba di famiglia) pochi giorni fa. I loculi disponibili della tomba di famiglia erano esauriti perchè tutti occupati, solo un feretro poteva essere estumulato e riposto in una cassetta ossario perchè deceduto da oltre 20 anni ( il feretro in questione appartiene al genero della concessionaria della tomba di famiglia) ovviamente per l’estumulazione si sono sostenute delle spese, secondo voi a chi spettano tali spese, ai familiari della nuova salma che ha chiesto l’estumulazione per liberare il posto o ai familiari dell’estumulato? Bisogna considerare il grado di parentela? Vi sarei grata se mi forniste una risposta nel più breve tempo possibile.Grazie Marica da Palermo.

  7. In Italia vige ai sensi del DPR 10 settembre 1990 n. 285, la “tumulazione stagna”, ossia per il combinato disposto tra gli Artt. 30, 76 e 77 del suddetto DPR 10 settembre 1990 n. 285 i cadaveri da tumulare debbono esser sigillati in:

    duplice cassa a tenuta ermetica in legno e zinco (o piombo) + valvola depuratrice o reggetta in metallo)
    nicchia o blocco murario con tamponatura a tenuta stagna per evitare la fuoriuscita dei miasmi cadaverici.

    E’, quindi un’anomalia che le casse di zinco alla partenza del funerale non siano debitamente saldate a fuoco o con pasta adesiva. Anzi detto comportamento di configura come una violazione al Regolamento Nazionale di POlizia Mortuaria ed è sanzionabile ai sensi dell’Art. 358 REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265

    Nelle vostra esperienza avete probabilmente realizzato, seppur in forma embrionale, una sorta di loculo areato, ormai previsto da diverse legislazioni regionali per favorire la turnazione dei posti feretro attraverso una rapida scheletrizzazione dei cadaveri, tuttavia vi sono inconvenienti igienico sanitari che l’ASL avrebbe dovuto segnalare. IN quale modo provvedete alla raccolta dei liquami cadaverici che senz’altro percoleranno dai loculi o alla neutralizzazione dei gas putrefattivi?

    Le estumulazioni, di norma, vanno eseguite allo scadere della concessione, se non è diversamente previsto dallo stesso atto di concessione o dallo statuto della confraternita, la quale per assicurare spazi ai propri confratelli potrebbe aver deciso un periodo massimo di permanenza dei feretri nei loculi, così da liberare progressivamente nuovi posti.

    Allo scadere della concessione i cadaveri non completamente mineralizzati debbono esser sottoposti ad un ulteriore interro supplementare con preventivo taglio della cassa di zinco. IN alternativa alla cassa la Circ. 31 luglio 1998 n. 10 consente l’impiego di un cofano di cartone. NEl calcolo del fabbisogno cimiteriale debbono ex ARt. 58 comma 2 DPR 285/1990, esser conteggiate anche le quadre per indecomposti.

    Per favorire a mineralizzazione dei tessuti, senza ricorrere a pratiche violente e contra legem sanzionate dallo stesso DPR 285/1990 con l’Art. 87 la stessa Circ. MIn. n. 10/1998 ammette la possibilità di addizionare i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) con sostanza enzimatiche favorenti la ripresa dei processi di decomposizione cadaverica, anche se il resto mortale inconsunto dovesse esser nuovamente ritumulato.

    Dopo l’entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano considerare ordinaria anche le estumulazioni da loculo stato dopo i 20 anni di sepoltura legale, anche intesi come più periodi trascorsi in diverse sepolture.

    Per risolvere alla radice il problema della carenza di spazi i feretri estumulati possono direttamente esser cremati, senza l’ulteriore turno di rotazione in campo di terra, ma debbono esser trascorsi almeno 20 anni, ovviamente la cremazione sarebbe possibile anche prima, ma dietro l’esplicito consenso degli aventi titolo e quale atto di disposizione sulla spoglia mortale del defunto.

  8. sono un priore di una confrasternita ove le tumulzioni avvengono all’interno della cappella della confraternita e in loculi e non in terreno e le estumulazioni avvengono dopo dieci anni . Tranne qualche raro caso i resti dopo dieci anni sono completamente consumati per cui si provvede a porre le ossa all’interno di cassettini ossario ove permangono per sempre. Solo quando le casse di zingo in cui vengono ripost4e le salme sono per motivi di tyrasporto tra comuni sigillate si verifcano casi di resti non completamente consumati. Ciò arreca un grqave danno in qunato i posti per e tumulazioni sono limitati. Qualcuno ritiene che le estumulazioni devono avvenire obbligatoriamente dopo 20 anni e che le casse di zingo devoo necessariamente essere sigillate impedendo di fatto la decomposizione completa. Cosa occorre fare?

  9. A parte il fatto che le estumulazioni dovrebbero avvenire alla scadenza della concessione (art. 86, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) – e, oltretutto, si e’ in presenza di una concessione amministrativa, non certo di un acquisto (anche se, a volte, del tutto impropriamente tale termine è impiegato nel linguaggio comune – non è qui indicato il motivo sulla base del quale sia richiesta, o prevista, tale estumulazione.
    Potrebbe ipotizzarsi (ma è solo un’ipotesi), che il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che, decorsi 40 anni dalla tumulazione, debba (?) (o, possa ?) provvedersi all’estumulazione, magari raccogliendo le ossa in apposita cassettina ossario.
    Si tratta di aspetti che vanno verificati in sede locale, sulla base delle norme del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

  10. chiedevo un informazione: notizie su un loculo acquistato nell’anno 1 luglio 1969 presso il comune di Bagheria,a nome di [….] (mia nonna).con durata di contratto anni 99. Adesso il comune di Bagheria richiede estumulazione forzata a febbraio 2009. Nessuna informazione ci e’ pervenuta a noi familiari…ne siamo venuti a conoscenza privatamente….
    Se voi eravate a conoscenza di una qualsivoglia legge che parla di cio’,nell’occasione porgo saluti e ringraziamenti.

    Nicolo

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