Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

—————————————————————–

(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

—————————————————————–

Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

Written by:

Carlo Ballotta

781 Posts

View All Posts
Follow Me :

181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. ho un problema di questo tipo. Essendo l’ultimo concessionario morto quasi 70 anni fa, ed essendo eredi dei parenti stranieri (il tizio si era sposato due volte, una delle quali in Ecuador), il Comune si oppone alla richiesta di subentro degli eredi, ritenendo i documenti prodotti non sufficienti. questo anche alla luce del fatto che qualche anno fa, probabilmente senza nemmeno titolo di subentro, alcune persone hanno provveduto ad una riorganizzazione delle tomba. il primo passo da affrontare è sempre nei confronti del Comune, cmq, ovvero istanza di subentro, e ricorso al Tar in caso di diniego? poi un’eventuale possessoria ovviamente viene dopo. Oppure posso provare ad agire in via privatistica con una possessoria, e da lì provare ad avere un’ulteriore prova per il Comune?

  2. Per rispondere al quesito traggo alcuni passi assai significativi dalla Circolare Sefit n. 4243 del 12/04/2000.

    “[omissis]… Il D.Lgs. n.490/1999, fra le altre cose, opera una sostituzione ed un aggiornamento della legge 1 giugno 1939 n.1089, Tutela delle cose d’interesse artistico e storico (2) e della legge 29 giugno 1939 n.1497, Protezione delle bellezze naturali (3).

    La nuova fonte normativa, infatti, disciplina sia i beni culturali (titolo I) sia quelli ambientali e paesaggistici (titolo II).

    Le disposizioni di cui al titolo I, in particolare, riguardano la tutela delle:

    1.cose immobili e mobili, di interesse storico, archeologico o demo-etno-antropologico, tra le quali sono comprese le ville, i parchi e i giardini, che abbiano interesse artistico o storico;

    2.cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politico-militare, la letteratura, l’arte e la cultura in genere, rivestano un interesse particolarmente importante;

    3.beni archivistici, vale a dire gli archivi e i singoli documenti dello Stato, gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici e gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestano notevole interesse storico;

    4.affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o non alla vista pubblica
    Per essere soggetti alla disciplina del titolo I i beni elencati debbono essere frutto di autori non più in vita oppure debbono essere stati realizzati almeno cinquant’anni fa.

    Nei cimiteri italiani esistono sepolcri di notevole pregio storico-artistico, ai quali sono annessi STEMMI, GRAFFITI, LAPIDI, ISCRIZIONI, FOTOGRAFIE E SCULTURE, vi sono, inoltre, archivi e documenti Per quest’ultimi si faccia riferimento alla cosiddetta Legge Archivistica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Si tratta, quindi, di beni rientranti nel titolo I, soggetti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 490/1999, in sede di conservazione e manutenzione…[omissis]”.

    Dunque, ex Art. 62 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR n.285/1990) la “gestione” degli arredi votivi è affidata al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui ogni municipalità deve necessariamente disporre come strumento di governo, in sede locale, del fenomeno funerario.

    Da questa premessa consegue che ogni lavoro di manutenzione o ristrutturazione su lastre marmoree e paramenti lapidei deve esser preventivamente AUTORIZZATO dall’ufficio comunale della polizia mortuaria, anche coinvolgendo, per un parere, la Sovrintendenza, quando si tratti di opere di interesse artistico e storico.

    Si consiglia, per maggiori approfondimenti, di consultare questo link, con relativo commento:
    https://www.funerali.org/?p=304

  3. Buongiorno,
    La sottoscritta concessionaria di una tomba può togliere fotografie di prozii morti per far spazio e mettere le fotografie del proprio padre e di una propria figlia?

    Grazie

  4. Va sempre tenuto presente il Regolamento comunale o quello vigente al momento del perfezionarsi della concessione o quello in vigore ad oggi, se questa clausola di “salvaguardia temporale” è stata prevista dall’atto di concessione (esempio: si applicano alla concessione già in essere le norme comunali o statali via via succedentesi nel tempo successivo alla stipula dell’atto di concessione)

    Questa “fonte” o può precedere che i discendenti subentrino pienamente al concessionario, diventando concessionari anche’essi o altri effetti (ad es.: che subentrino nella titolarita’ degli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n.285/1990) restando vero ed effettivo “concessionario” solo il c.d. fondatore del sepolcro).
    In ogni caso e salvadiversa indicazione del Regolamento comunale, i discendenti diretti sumbrano in posizione paritaria, solidale tra loro.

    Un discendente puo’ rinunciare, a titolo personale, alla propria posizione rispetto alla concessione (in tal caso, proprio per la solidarieta’ ed indivisibilita’) si determina l’effetto dell’accrescimento della posizione di coloro che rimangono come subentranti.

    Molti Regolamenti comunali prevedono termini e modi per la formalizzazione amministrativa del subentro a seguito del decesso del concessionario. In difetto, ècomunque opportuno che sia adottato un atto amministrativo ricognitivo del subentro (e/o, ove vi sia, anche della rinuncia di uno dei subentranti, indipendentemente dal momento in cui intervenga), atto amministrativo destinato a trovare raprpesentazione nelle registrazioni (es.: nel fascicolo della concessione) amministrative. Si tratta di un atto che rientra nelle previsioni dell’art. 107, 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, essendo atto di gestione proprio del dirigente.

    I discendenti apaprtengono alla famiglia del c.d. fondatore del sepolcro e, quindi, rientrano nella ‘riserva’ dell’art. 93 dPR 285/1995 e sono quindi aventi titolo, almeno dal punto di vista di esservi sepolti (fino alla capienza fisica del sepolcro).
    Per quanto riguarda gli oneri essi seguono la successione, che puo’ essere legittima o testamentaria (in altre parole, vi potrebbe essere un erede che ha gli oneri ma non il titolo (in quanto non appartenente alla famiglia del concessionario) di esservi sepolto.

    Per la Cassazione (non fatemene ricercare gli estremi, please. Potete effettuare una ricerca nella sezione Giurisprudenza del sito http://www.euroact.net) il sepolcro si tramuta da gentilizio (= familiare) in ereditario se siano ‘esauriti’ i membri della famiglia.

    Una volta che il sepolcro, da gentilizio/familiare, si sia trasformato in ereditario, il diritto di sepoltura spetta agli eredi e non e’, comunque, oggetto di atti di disponibilita’, trattandosi di un diritto a carattere personale (dove l’elemento personale si colloga, a questo punto, non piu’ allì’appartenenza della famiglia, quianto alla qualita’ di erede).

    La sentenza (o, meglio, una delle tante, quella forse maggiormente esplicita) e’ stata emessa dalla Corte di Cassazione, sez. 2^ civ. con il n. 5015 in data 29/5/1990. Quando il sepolcro si trasformi in ereditario, seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria. Nella seconda ipotesi, il legato può riguardare anche persone terze, rispetto alla famiglia (ma e’ importante verificare che questa “trasformazione” sia effettivamente avvenuta).

  5. Per meglio inquaqdrare l’argomento: Il concessionario è tumulato nello Cappella. Il reg. di P.M al momento della concessione (ante DPR 803 del ’75) prevedeva le tesse cose cioè: La licenza di tumulazione per sé e la propria famiglia si estende al coniuge, ai figli, ai legittimi discendenti maschi. Si estende anche alle femmine maritate, con esclusione però della prole e dei mariti. Nel contratto è precisato: il comune dà e concede al concess. che si obbliga e stipula per sé ed eredi, l’uso della Cappella a varie condizioni (pagam, manutenzione, rispetto reg. P.M. attuale e futuro e delle leggi attuali e future, ecc) oltre a:Il diritto d’uso passerà alla morte del conc. agli eredi nei modi indicati dal C.C., però il comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi che uno solo degli eredi; il quale, scelto di comune accordo dagli eredi e notificato all’autorità Comunale entro l’anno della morte di quello, sarà designato dall’autorità stessa. Questo ultimo fatto non è stato mai rispettato da alcuno, comune incluso. Quindi in questo caso, il sepolcro stesso diventa da quel momento ereditario o rimane famigliare?
    I figli dell’unico fratello e relativi discendenti acquiscono il diritto allo jus sepulchri se questo rimane familiare, oppure se ereditario l’eventuaale diritto deve essere esteso anche altri eredi (figli delle sorelle con mariti e figli)?

  6. Art. 93 comma 1 secondo periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285: il diritto di sepolcro, mentre si è ancora in vita, è solo una legittima aspettativa, esso si esercita e si consuma al momento della morte, quando il cadavere è accolto nel sepolcro, sino al completamento della capacità ricettiva della tomba stessa. LO jus sepulchri, cioè, trova, pur essendo imprescrittibile ed incomprimibile, il suo limite naturale nella capienza fisica del sepolcro: io, teoricamente, posso vantare il diritto di sepolcro su di una determinata tomba, ma se questa non ha più spazio per accogliermi nel mio post mortem, il mio diritto si estingue, d’altronde, con la morte viene meno la capacità giuridica dell’individuo (Art. 1 C.C.).

    Tutto dipende da come il regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre ex R.D. 2322/1865, Artt. 344 e 345 R.D. n.1265/1934 e soprattutto ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., disciplini l’istituto del subentro. Come ha, giustamente rilevato la Cassazione il sepolcro gentilizio si presume di natura familiare (sibi familiaeque suae) ossia il concessionario costituisce il sacello sepolcrale per sè e per la propria famiglia.

    Il novero delle persone aventi diritto di sepolcro in quanto familiari del concessionario è definito dal combinato disposto tra due fonti normative:

    1) REg. Comunale di Pol. MOrt.
    2) Atto di concessione (quest’ultimo trae la sua legittimità dal REg. Comunale di Pol. MOrt. vigente nel momento in cui si perfeziona il rapporto concessorio tra il comune, quale titolare e proprietario del cimitero ex Art. 824 comma 2 C.C. ed il privato cittadino.)

    Il sepolcro diviene ereditario quando si sia estinta la famiglia del concessionario ovvero il concessionario stesso (= il fondatore del sepolcro) ed i suoi aventi causa jure sanguinis.

    Centrale, per dirimere la questione, è come il REg. Com. di Pol. Mort. regoli l’istituto del subentro nella titolarità della concessione.

    Abbiamo due possibili fattispecie:

    1) tomba a concessionario fisso
    2) sepolcro a concessionario mobile.

    Nella prima ipotesi, il concessionario con relativa famiglia di riferimento è sempre e solo il primo, quello originario, che ha stipulato l’atto di concessione con il comune. Chi gli dovesse subentrare, subentra ad egli solo nella titolarità degli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n. 285/1990.

    Nella seconda, invece, chi subentra al primo concessionario, subentra in toto, divenendo a sua volta concessionario con pieni poteri sulla tomba oggetto della concessione, fatti salvi i diritti acquisiti.

  7. Premessa: a)il titolare di una concessione di una cappella gentilizia muore senza figli. b) il regolamento di pol. mort. prevede il diritto di tumulazione per il concessionario, per i figli e i loro dicendenti ed anche ai fratelli del concessionario e a tutti i rispettivi coniugi. Domanda: In questo caso i figli del fratello e discendenti acquiscono il diritto allo jus sepulchri oppure il sepolcro stesso diventa da quel momento ereditario?
    Grazie.

  8. L’attuale legislazione (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede: a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94); b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione, per collettività, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).

    Al momento costitutivo della concessione di cui all?art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un?unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’?avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’?utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall?atto di concessione.

    La titolarità della concessione produce, tra i concessionari, una “comunione indistinta”, così almeno si è varie volte pronunciata la Suprema Corte di Cassazione.

    Ovviamente la comunione nella titolarità del manufatto sepolcrale può esser dimostrata non solo attraverso l’atto di concessione (che rimane, per sempre lo strumento principe), ma anche con titoli e bonifici con cui si dimostri la partecipazione di tutte le famiglie alla spesa globale per erigere la cappella gentilizia.

  9. Sono stato incaricato di progettare una edicola funeraria per 7 coppie di coniugi, senza legame di parentela tra loro.
    Gli stessi stanno avviando la pratica per ottenere il terreno del Cimitero Comunale in concessione.
    Per evitare disagi incredibili nella redazione delle pratica (UTC, Genio Civile, etc) ho redatto una scrittura privata con cui i 14 si fanno rappresentare da uno di essi.
    Nel momento in cui firmerà la concessione, come è il caso che tale rappresentante si comporti, al fine di garantire a tutti la successione di tali quote di proprietà? E’ sufficiente allegare la scrittura privata all’atto di concessione?
    Grazie

Rispondi a Lorenzo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Scopri di più da funerali.org

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading