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238 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Salve!
    Sono stata nominata legale di due confraternite che gestiscono cappelle private all’interno di un cimitero comunale (provincia di Catania). Entrambe hanno prevalentamente due diverse problematiche:
    1) estumulazione e/o traslazione nell’ossario delle salme a scadenza della concessione decennale e trentennale;
    2) estumulazione anticipata e/o traslazione nell’ossario delle salme per mancato pagamento degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti per Statuto ai concessionari di loculi.
    In caso di cappelle appartenenti a confraternite, l’autorizzazione all’estumulazione deve pur sempre essere emessa dal Comune? A quale normativa fare riferimento? E’ consentita l’estumulazione delle salme per decadenza da mancato pagamento oneri di manutenzione?
    Ringraziando, porgo
    Distinti Saluti

    1. Le operazioni cimiteriali (come esumazioni straordinarie, estumulazioni) in cimitero comunale seguono le regole del DPR 285/1990 a livello statale. Se esistono regole regionali, pure quelle e in ogni caso il regolamento comunale di polizia mortuaria. Per cui Le consigliamo di leggersi il regolamento comunale di polizia mortuaria del comune. Veda per il livello statale gli articoli da 82 ad 89 del DPR 285/1990. Ma occorre pure valutare l’atto che regola i rapporti tar la Confraternita e il Comune. Insomma vi sono da studiare le carte prima di dare una risposta.

  2. Buonasera,
    il gestore dei servizi funebri del comune dove è deceduta mia moglie, a seguito di cremazione effettuata in comune diverso, chiede il pagamento di una tariffa specificata in fattura nel modo seguente:
    DIR.TRASP. ADUL.USCIT.C(ART. 19-3)N.C.COBO.
    Io, sulla base di quanto ho trovato nel vostro sito, ho contestato la legittimità di questa tariffa.
    loro mi rispondono che, in qualità di concessionari del servizio, sono obbligati a rispettare l’impianto normativo e regolamentare del concedente e che le somme richieste sono denaro pubblico e che, recente giurisprudenza ha stabilito che non è possibile disconoscere in capo al Comune il potere di imporre un corrispettivo per l’esercizio, da parte dei privati, dei trasporti funebri (TAR Campania-Napoli 6756/2006 e TAR Puglia-Bari- n° 491/2020 ex multis), che io, a dire il vero in modo frettoloso, ho cercato ma non trovato, inoltre, sostengono che, (di seguito, tra virgolette,trascrivo testualmente),
    “ciò a prescindere sull’attualità o meno di tale diritto, che non risulta oggetto di specifica disapplicazione se non in via interpretativa (come risulta anche dalle sue prospettazioni ritratte da siti “specializzati” caratterizzati da un “occhio di riguardo” nei confronti dei diritti riferibili all’utenza). Si consideri che l’attività funebre è rimessa, incontrovertibilmente, alla potestà regolamentare dei Comuni e che è necessario tenere -ben- distinte le attività di onoranze funebri e di trasporto.”
    Per concludere, a me sembra di dover sottostare ad un sopruso.
    Secondo voi, devo pagare?
    Secondo il mio interlocutore “AVETE UN OCCHIO DI RIGUARDO PER L’UTENZA”, e io rispondo “MENO MALE” ma, al di là delle battute, vi sarei molto grato di una risposta in merito.
    Cordiali saluti.
    Renzo.

    1. X Renzo,

      con norma positiva (dal 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e per giurisprudenza costante, l’istituto dell’assunzione di servizi pubblici locali, da parte dei Comuni, in regime di PRIVATIVA pe ril settore funebre (situazione che avrebbe consentito alla municipalità di operare, per supremo fine pubblico, come di fatto si comporta un monopolista in un mercato anelastico, quale, appunto, quello funebre) è da ritenersi ABROGATO, per tanto non possono, a pena di illegittimità, sussistere i diritti di privativa.

      Parimenti, però, il Comune, con solenne statuizione del Consiglio Comunale, può istituire dei diritti fissi sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto di feretro, che siano remunerativi (o almeno in parte) dell’attività istruttoria sviluppata e svolta, parametrando queste somme richieste alla difficoltà (tempo, energie e risorse), o complessità dell’atto autorizzativo da formare e perfezionare.

      Insomma ha cambiato nome e soprattutto entità e natura, ma l’obolo a Cesare, nella polizia mortuaria, continua, pur sempre a sussistere, con grave sgomento dei dolenti, in occasione del funerale; nel Suo caso, evidentemente, è il gestore del servizio pubblico, ad esigere, per conto del Comune, questi pagamenti, da introitarsi a favore dell’erario comunale.

  3. buongiorno Sig. Necroforo,
    sto studiando per un concorso e vorrei sapere una cosa.
    una volta esumate le ossa, la saldatura della cassetta di zinco come deve essere effettuata?
    grazie mille
    cordialmente

    1. X Ale,

      le ossa umane, nella loro permanenza in cimitero, seguono un doppio percorso:
      • Se sono richieste dai famigliari del de cuius vengono deposte prima in una cassetta di lamiera zincata da chiudere tramite sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente) e, successivamente tumulate in una piccola nicchia muraria.
      • Se i famigliari non ne chiedono la riduzione in cassetta ossario sono semplicemente destinate all’ossario comune, senza alcun vincolo igienico sanitario, come appunto la presenza dello zinco.
      Se nelle cassettine ossario di zinco la chiusura serve solo ad assicurare le ossa contro possibili furti la saldatura come deve esser eseguita?
      Il regolamento di polizia mortuaria quando parla di chiusura degli zinchi si riferisce esplicitamente solo alla chiusura delle casse zincate che racchiudono un cadavere, la saldatura, quindi, deve esser continua ed estesa lungo tutta la zona di contatto tra vasca e coperchio, per isolare in modo totale dall’ambiente esterno la salma ed opporsi efficacemente alla perfusione dei gas (i liquidi, invece, per forza di gravita’ si concentrano verso il basso).
      Per analogia, allora, lo stesso requisito dovrebbe valere anche per gli ossarini, dove, al contrario non e’ presente materiale putrefattivo, oppure basterebbe saldare le sole estremita’ del coperchio alla scatola metallica?
      Qual’e’ la ragione di queste difformita’ regolamentari?
      Siamo dinnanzi ad uno spunto di discussione di grande interesse che non dimenticheremo di approfondire nei prossimi mesi.

      Comunque sia, la saldatura nelle cassette ossario serve solo per chiudere il coperchio in modo stabile ed assicurare il loro contenuto da accidentali sversamenti, cadute o atti di profanazione, come ad esempio la sottrazione di ossa, non autorizzata.

  4. Buonasera,
    presso il Cimitero del Verano Roma abbiamo una tomba privata la cui concessione fu richiesta dal mio bisnonno nel 1904. A fronte degli 8 posti, la tomba si è gradualmente riempita di persone che non erano parenti diretti (figliastri, figliastre e loro discendenti) oltre a 2 semplici conoscenti. Attualmente vi sono 11 cassette ossario e tre bare. Volendo ricavare altro spazio chi può decidere se traslare all’ossario comune il contenuto di alcune cassette ossario. Parte di essi sono morti senza figli o coniugi. Quale procedura seguire?
    Ringrazio anticipatamente

    1. X Piero,

      Lo sversamento delle ossa, in forma anonima, indistinta, massiva e promiscua, nel “pozzo senza fondo” dell’ossario comune è la destinazione ultima ed irreversibile prevista “di default” dalla Legge, come loro sepoltura collettiva ed innominata, in caso principalmente di inerzia o disinteresse.
      Al contrario, la raccolta delle ossa nella cassetta di zinco apposita e la loro successiva tumulazione (la cui pre-condizione è la formazione di un rapporto concessorio) in sepolcro privato e dedicato, si configura giuridicamente come l’esercizio di un diritto di sepolcro, in termini di pìetas ed affetti struggenti nonchè di devozione verso i propri morti, da cui discendono anche particolari effetti, sulla mera proprietà dell’edificio funerario, come ad esempio la durata della concessione stessa e gli obblighi che sorgono in capo al concessionario.

      Così, Iocendi causa, e solo per sbizzarrirci in un’ipotesi remota e rarefatta, solo chi sia legittimato jure coniugii o jure sangiunis, in subordine, a decidere atti di disposizione sulle ossa, potrebbe – sotto il profilo formale – turbare il sonno eterno di quell’ossame, ottenendone l’estumulazione prima e la dispersione, poi in ossario comune…ma sarebbe folle e fuori (almeno) dalla maggioritaria sensibilità del comune sentire. Opinione mia e, per tanto, opinabilissima. Senza troppo astrologare, comunque, se quelle cassette ossario hanno maturato il diritto perfetto dello jus sepulchri (diritto a permanere stabilmente entro quel determinato stabile ad uso funerario) la loro posizione risulta intangibile, esse resteranno ivi deposte per tutta la durata della concessione…se questa è perpetua, cioè senza scadenza, il problema del dies ad quem proprio non si pone.

      Morale della favola: non si possono, senza un titolo, sfrattare i morti delle loro tombe, per ricavare spazio, al fine di nuove e fatali immissioni di nuovi feretri. Chiudo con questa chiosa tipicamente da cassamortaro: le cassette ossario, anche se numerose, sottraggono, tutto sommato poco spazio, converrebbe, allora, informarsi e documentarsi per la cremazione delle bare già presenti, questa operazione, se condotta a buon fine comporterebbe due risultati positivi:

      a) il rispetto, sotto il piano giuridico, del diritto di sepolcro per le spoglie mortali già tumulate nell’edicola funeraria.

      b) la massimizzazione della ricettività del sepolcro, così da garantire agli attuali concessionari il pieno diritto d’uso sul manufatto, quando dovesse occorrer loro qualche evento luttuoso in famiglia.

      1. La ringrazio per le sempre esaustive ed esemplificate risposte che leggo con piacere, data l’interessantissima materia…che prima o poi, inevitabilmente, ci riguarderà.
        Piero

  5. Salve,
    vorrei sapere se nel Lazio è presente una normativa regionale riguardante le attività funerarie in generale (ad es. procedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività delle imprese funebri; specificazione del titolo abilitativo necessario a svolgere l’attività di impresa funebre; ecc. ecc.).
    Grazie per la cortese risposta

  6. Salve con le nuove norme anticovid 19 posso partecipare al funerale del suocero di mio fratello in zona rossa (lombardia)…io abito in veneto (zona gialla) grazie

    1. x Massimo
      A nostro avviso la partecipazione ad un funerale può essere considerata spostamento per situazioni di necessità. Quindi occorre autocertificazione in entrata e in uscita dalla zona specificata.
      Sempre a nostro avviso riteniamo però che debba essere limitato il numero di persone partecipanti ad un funerale agli stretti congiunti, proprio per ridurre le occasioni di contagio.
      A nostro avviso sarebbe utile fissare un numero e identificare una lista di invitati stretti da parte della famiglia in lutto, non superiore a 15.
      In ogni caso occorre garantire l’uso della mascherina, del distanziamento e il lavaggio delle mani.
      Il passaggio da una zona di un colore diverso ad una zona rossa è consentito solo per situazioni di necessità.
      Tenga presente che in zona rossa non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
      Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
      Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
      Non sono ancora state emanate istruzioni specifiche dal Ministero della salute per i funerali in questa fase, per cui valgono le regole generali, cui abbiamo fatto riferimento.

  7. Salve, Vi contatto per un’informazione sui resti ossei provenienti da esumazione.
    Conosco bene che i resti possono essere destinati in piccoli ossari o loculi in sovrannumero, mi chiedo se è possibile inumarli in altra fossa, insieme ad un altro defunto, con il consenso dei familiari. Grazie

    1. X Elisa,

      no, le ossa non possono esser re-inumate, potendo solo esser:

      1) raccolte in cassetta di zinco e, quindi, tumulate
      2) sversate in forma massiva, promiscua, anonima ed indistinta nell’ossario comune
      3) cremate. Le risultanti ceneri potranno, invece, esser alternativamente disperse in natura, sversate in cinerario comune, tumulate in nicchia cineraria, affidate presso un domicilio privato.

  8. fra qualche mese avverrà l’estumulazione ordinaria del mio fratellino, sepolto in un loculo da 52 anni. La mia mamma ha scelto di farlo cremare.

    Ho letto la normativa regionale del Piemonte al riguardo e in parte anche quella nazionale, tuttavia mi permangono alcuni dubbi:

    1) Se scegliamo a priori di far cremare i resti, per legge è comunque obbligatorio aprire la bara per verificarne lo stato di conservazione? Oppure, con le debite autorizzazioni, il carro funebre può prelevare il feretro e trasportarlo direttamente al tempio crematorio?

    2) Una volta cremato, mi confermate che possiamo essere noi familiari a prelevare l’urna cineraria e non occorre più il carro funebre?

    3) Mia madre desidererebbe disperdere le ceneri.

    Ho chiesto sia a una locale società di pompe funebri, sia alla SOCREM e in entrambi i casi mi è stato risposto che ciò non è possibile in caso di “seconde sepolture”.

    1. X Carlo V,

      La spoglia mortale di Suo fratello è considerata “resto mortale” e non più cadavere perchè sono già trascorsi 20 anni dalla tumulazione.
      Una preliminare verifica sullo stato di scheletrizzazione del corpo si rende senz’altro doverosa, innanzi tutto per valutare se si sia in presenza di sole ossa (altamente improbabile) o, come più probabile di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, per effetto – principalmente – di saponificazione o corificazione.

      Sia le ossa, sia i resti mortali sono, in ogni caso, sempre cremabili, con procedimenti affini, de facto identici, ma costi nettamente diversi.

      Incinerare un resto mortale implica una spesa maggiore rispetto all’ignizione del semplice ossame. Certo: se non si dovesse aprire il feretro (posto che questo sia ancora integro) non si porrebbe proprio il problema di reperire, poi, un diverso contenitore per il trasporto, tale da garantire l’igienicità dell’operazione.

      Se il crematorio, fosse abilitato ad abbruciare anche la lamiera di zinco, di cui internamente, è foderata la bara, si potrebbe anche addivenire ad un discreto abbattimento degli oneri tariffari, l’ipotesi, per quanto, onestamente remota, non è scevra di qualche fascino, anche per non violare – idealmente – il sonno dei morti, con trasbordi poco carini da un cofano all’altro.

      Il trasporto delle ceneri può senz’altro, non sussistendo più pericoli di miasmi o percolazioni cadaveriche, esser affidato direttamente ai famigliari, non c’è quindi l’obbligo di coinvolgere l’impresa funebre, questo almeno il disposto della L. 30 marzo 2001 n. 130.

      Più intricata la III parte del quesito plurimo: non mi addentro nelle diverse e, purtroppo eterogenee declinazioni su base locale della L. 30 marzo 2001 n. 130: richiamerò essa sola, quindi, perchè Legge di principi cui anche il legislatore regionale deve sottostare, quando pone diritto, nel proprio ordinamento funerario.
      Se Suo fratellino, come mi par di capire, morì in tenera età, logica vorrebbe che egli, quale minore, all’epoca del fatto luttuoso, non avesse potuto esprimere una precisa volontà in merito alla dispersione delle proprie ceneri (scritta? Riferita solo oralmente?), azione ancora antigiuridica costituente reato (art. 411 Cod.Penale), se non autorizzata dallo Stato Civile in base ad inequivocabile volere del de cuius.
      La volontà netta, tagliente ed inoppugnabile della persona interessata per atti di disposizione sul proprio corpo in proiezione dell’oscuro post mortem, diviene, dunque, cardine e momento centrale, assoluto e dirimente attorno a cui è stato costruito l’istituto della dispersione in natura delle ceneri. Ecco, forse, il motivo dell’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza di Sua madre, per attuare una scelta dispersionista.

  9. Buonasera, avrei bisogno di un parere: mia sorella ha cementato dei fiori finti in entrambi i portafiori davanti al loculo di nostra madre, il tutto senza avermi preventivamente consultato, con il risultato che ora non posso portare fiori freschi (mi piacerebbe portare tutte le volte delle belle rose fresche) perché non c’è posto per metterli. Un altro vaso è impensabile, coprirebbe le fotografie dei miei genitori e comunque non posso certo cementarlo. Cosa posso fare? Quello che ha fatto mia sorella è lecito/legale?

    1. X Roberta,

      Ipotesi ironica ed insostenibile (ma putroppo tragicamente vera!!!) : adire il giudice civile per riveder confermato in giudizio il principio pretorio del c.d. diritto secondario di sepolcro. Si tratta, agli effetti concreti, della facoltà/potere, in capo ad una persona vivente, di poter liberamente accedere ad un sepolcro, per porre su di esso, ed il suo pietoso contenuto, atti votivi e di suffragio, tra cui il deporre fiori freschi. La tesi è ardita, ma se il giudice, per avventura, vi accedesse….???

  10. Buonasera, ho un’attività di poste private con spedizioni in italia e all’estero, purtroppo un turista tedesco è morto in questi giorni e la moglie mi chiede se posso effettuare la spedizione dell’urna contenente le ceneri tramite corriere espresso. È fattibile? Che autorizzazioni bisogna richiedere?

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