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Detraibilità spese funebri
- La detrazione delle spese funebri. Istruzioni aggiornate al 2022
- LE NOVITA’ PER FUNERALI pagati dal 1/1/2015
- Circolare Agenzia Entrate 19/E del 8/7/2020 – Guida alla dichiarazione dei redditi 2019 per le Spese funebri
Buongiorno,
scrivo da un ufficio comunale in Veneto.
Il mio quesito è il seguente: se la concessione di un sepolcro familiare è intestata a due diversi soggetti, la richiesta di apertura dello stesso sepolcro per tumulare la salma di un parente deve essere sottoscritta da entrambi i titolari? O può richiederla anche solo uno dei due “in nome e per conto” anche dell’altro avente diritto?
Deve comunque esserci sempre l’accordo di entrambi i concessionari?
Grazie,
Sara
X Sara,
Dalla co-intestazione della concessione cimiteriale deriva una comunione solidale e forzosa, e quindi, INDIVISIBILE.
Ciò pone tutti gli aventi diritto, portatori, in vita, dello stesso jus sepulchri, su un livello di pari ordinazione, ragion per cui sarà la cronologia degli ineluttabili eventi luttuosi a stabilire l’ordine di ingresso dei rispettivi feretri nelle loro celle sepolcrali. Chi prima muore…insomma: MEGLIO ALLOGGIA!!! Per una trattazione più completa ed esauriente si prega di porre il quesito; magari munito della necessaria documentazione in possesso (atti concessori, reg. com. di polizia mortuaria) ad info@funerali.org ponendo genericamente il problema alla cortese attenzione della REDAZIONE tutta.
mio nonno ha acquistato una concessione perpetua di un loculo singolo all’interno del cimitero di Guidonia Montecelio, una volta deceduto è stato tumulato all’interno, adesso è venuta a mancare la figlia(mia madre), l’abbiamo cremata e vorremmo tumulare l’urna nel loculo di mio nonno (perpetuo).
Mio nonno aveva altri 5 figli (tutti deceduti) ci sono ovviamente i figli (miei cugini). Per poter tumulare mamma devo chiedere l’autorizzazione anche a loro quali aventi diritto? O posso tumulare mamma autorizzando solo io l’apertura del loculo?
E – alla fine – perchè no?
Facciamo finta che la concessione perpetua non sia la c.d. “tomba chiusa”, (= divieto di apertura assoluto del tumulo) ma anzi un manufatto pluriposto. Sarebbe perfettamente legittimo che la figlia, nelle sue spoglie mortali, idealmente trovasse l’eterna requie nel sepolcro paterno. Lo stesso criterio si applica anche al singolo loculo, se non sussistono divieti specifici in sede locale, tutti da verificare, Sua Madre come Figlia del fondatore del sepolcro ha senz’altro maturato lo jus sepulchri (diritto alla tumulazione).
L’urna non pone problemi di spazio all’interno della cella sepolcrale, tutti gli oneri saranno a Suo carico.
Si può lasciare tramite testamento scritto la cappella gentilizia ad un’altra persona che non è della famiglia,
la persona che si è impossessata delle chiavi della cappella non vuole dare tale chiavi ,premetto che è sepolta mia nonna madre di mio padre.
Cosa posso fare?
Grazie
Comunque sia (ereditarietà o meno di cappella privata ed originariamente gentilizia) le chiavi debbono esser consegnate anche a Lei, affinchè Ella possa esercitare in modo pieno ed effettivo il suo diritto secondario di sepolcro. Trattasi di diritto poliedrico, alcuni lo ritengono una semplice servitù di passaggio (iter ad sepulchrum, nell’antico diritto romano), altri, invece, un diritto di godimento personalissimo e non traslabile in capo a soggetti terzi. Il diritto secondario di sepolcro attiene agli atti votivi e di pietas (offici funebri, deposizione di fiori o arredi…o anche una semplice visita) e non può mai esser leso, inibito o compresso, men che meno in maniera arbitraria e forzosa. Unico problema: la causa è già vinta in partenza, ma bisognerà, pur sempre, adire prima il giudice civile, per suscitare un giudizio sul merito…con tutta l’alea insita in ogni umano giudizio con rito contenzioso.
Buonasera.
Non ho trovato cenni sul Vostro sito riguardo un fatto che ha straziato numerose famiglie, oltre alla mia.
Si tratta di un grave fatto accaduto al Cimitero Vantiniano di Brescia nel 2021 e che ancora oggi si trascina…. Presso questo cimitero c’è un’area dedicata ai bambini mai nati. I resti dei bambini seppelliti tra il 2007 e 2016 sono stati esumati senza darne informazione diretta alle donne e famiglie che avevano dato il consenso alla sepoltura e che si sono trovate, da un giorno all’altro, senza le tombe dei loro bambini. In una nota il Comune rivendica la legittimità formale delle azioni intraprese ma mi domando se non si possa fare qualcosa di concreto per rivendicare un diritto quanto meno all’informazione, se non si può avere diritto al Rispetto umano.
Noi per esempio avevamo fatto richiesta di poter collocare una lapide in marmo: abbiamo seguito tutta la procedura burocratica, rispettando norme, carte bollate e spese per poterla realizzare….i nostri riferimenti quindi li avevano….la lapide, almeno quella, era di nostra proprietà….anche quella ci hanno rubato…..
Vorrei capire meglio, se possibile…..
Grazie
Alcuni riferimenti ad articoli e testimonianze.
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/tolte-le-tombe-dei-bimbi-mai-nati-mi-sono-sentita-persa-1.3641448
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/bimbi-mai-nati-perch%C3%A9-non-c-era-un-avviso-su-ogni-tomba-1.3642556
https://news.robadadonne.it/cimitero-dei-feti-brescia/
Ordinanza del Sindaco di Alba Adriatica provincia di Teramo N.14 del 06-04-2020 ogetto: Estumulazxione Ordinaria Loculi Cimiteriali dice: ” Si invitano tutti i parenti in vita dei defunti tumulati nei sudetti blochhi con contratti di concessione scaduta a contattare entro il 30.09.2020, il Servizio Cimiteriale per fornire le personali volonta inmerito al deposito dei resti mortali dei propri defunti a provedere al pagamento di eventuali arretrati”. La salma del mio padre e stata estumulata in data 10/04/2020 solo quatro giorni dopo Ordinanza del Sindaco. Quello che ho fatto Comune di Alba/Servizi Cimiteriali è lecito/legale?
X Elzbieta,
se rimaniamo ancorati ad una lettura molto formale della norma in questione, alla scadere della concessione dovrebbe assere il concessionario, motu proprio, ad attivarsi presso gli uffici comunali di polizia mortuaria, per disporre delle spoglie mortali racchiuse ancora nel tumulo, così da riconsegnare libero il manufatto, il giorno stesso dell’estinzione per causa naturale del rapporto concessorio. E’, tuttavia, consueto e di grande lungimiranza adottare un’ordinanza generale con cui disciplinare nel dettaglio le operazioni cimiteriali, magari redatta di concerto con la locale A.USL. Trattandosi, pur sempre di un procedimento amministrativo che sfocerà nel materiale disseppellimento di uno o più feretri, anche per ragioni meramente interne ed organizzative della macchina comunale a suddetta ordinanza deve per legge esser conferita adeguata pubblicità-notizia (affissione all’albo pretorio o all’ingresso del camposanto) ed un tempo congruo di permanenza, affinchè detto provvedimento abbia adeguata visibilità. I Comuni più virtuosi, pur non essendo obbligati in tal senso, a volte cercano di risalire attraverso ordinaria corrispondenza ai concessionari o loro aventi causa, così da informarli personalmente sulla scadenza della concessione ormai prossima, affinchè essi possano esercitare i loro diritti di pìetas. MI sorge pertanto un dubbio: il 30.09.2020 sembra proprio esser il termine ultimo per intervenire sul procedimento in atto e stabilito dal Comune, ma nulla vieta che si possa provvedere anche con un certo anticipo, magari su impulso di parte, prima che il gestore si attivi di default. Forse qualcuno – avente titolo – ha già deciso di estumulare, tenendo Lei all’oscuro di questa decisione. Se, invece, la mossa repentina ha – di fatto – inibito ingiustamente il suo diritto a dare nuovamente sepoltura privata e dedicata ai resti mortali rinvenuti, si valuti attentamente l’entità del danno patito, facilmente in sede civile.
In merito alla non obbligatorietà della presenza del coordinatore sanitario alle estumulazione ordinarie, e visto il DPR 285/90, vorrei sapere se esistono sentenze in merito, anche di cassazione, o del consiglio di stato o altro ritenuto utile giuridicamente.
Molto dipende dalle rispettive leggi regionali promulgate dalle singole Regioni o da semplici atti amministrativi d’indirizzo assunti dalle amministrazioni periferiche dopo il processo di devulution (sgangherata e scoordinata) che ha subito con il DPCM 26 maggio 2000 il regolamento nazionale di polizia mortuaria. Si rammenta, poi, che il coordinatore sanitario è figura abrogata almeno dal 1993, ed esso, laddove richiamato testualmente, debba esser inteso come la funzione di vigilanza igienico-sanitaria sulle attività di polizia mortuaria. Vi sono Comuni, tra l’altro, che “de-medicalizzano” le operazioni cimiteriali con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui agli artt. 82 e 86 D.P.R. n. 285/1990, magari adottata di concerto con l’A.USL territorialmente competente. In essa si fisseranno, con un preciso protocollo operativo, le puntuali istruzioni cui necrofori ed affossatori dovranno necessariamente attenersi, ad esempio nella verifica sullo stato di scheletrizzazione di un cadavere. E’fatta sempre salva l’obbligatoria presenza di personale sanitario, quando particolari circostanze di effettiva pericolosità, richiedano l’intervento di medicina pubblica (da intendersi quale Autorità Sanitaria deputata alle funzioni necroscopiche e di supervisione).
Grazie per la risposta. Volevo integrare dicendo che si tratta di un cimitero comunale a Palermo, e che comune e regione non hanno legiferato in modo difforme dal DPR 285/90. In tal caso mi pare di capire che quanto eccepito da Bruschi-Panetta nel Nuovo Ordinamento di Polizia Mortuaria, e cioè che la presenza del medico nelle estumulazioni ordinarie non sia necessaria, sia corretta laddove non sono intervenute leggi o regolamenti diversi. Ho capito bene?
X Giorgio,
vigente UNICAMENTE il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in materia di operazioni cimiteriali è di rigore la presenza, laddove richiesta, di personale sanitario.
Buonasera, risiedo nel Comune di Vasto (CH) e volevo porvi questo quesito:
Nel 1926 in occasione del decesso del padre, il mio bisnonno comprò una tomba interrata con 4 loculi; lui (mio bisnonno) aveva 4 figli. Successivamente lui è morto andando ad occupare il secondo loculo e successivamente si è aggiunta anche la moglie.
Nel tempo 3 dei figli sono morti (e successivamente anche le rispettive mogli), e passati gli anni dovuti, i resti furono ridotti nelle cassette apposite sempre all’interno della stessa tomba, per fare spazio ai rispettivi nipoti.
In occasione del decesso dell’ultimo figlio nel 2001 (mio nonno), nella tomba sono attualmente tumulate 6 persone (4 nei loculi e 2 a terra) di cui alcune decedute da oltre 30 anni, quindi chiedevo se era possibile obbligare i rispettivi eredi alla riduzione in cassette dei propri estinti per far posto (in futuro) ai figli e alla moglie.
X Nicola,
no! Non è possibile OBBLIGARE nessuno. Gli atti di disposizione sulle spoglie mortali, afferendo ad interessi morali, di pìetas, quindi alle cose dello spirito, sono adottati liberamente da chi abbia titolo per richiederli ed ottenerli: sono diritti assoluti, non successibili, di natura personalissima e quindi INCOERCIBILI!
Salve, vorrei un’informazione. Mia nonna ha due figli, mio padre e mio zio. Vuole essere cremata, ma mio padre e mio zio non si parlano e non sappiamo come fargli firmare i moduli necessari. Quale ente potrebbe intervenire per aiutarci in questi casi? Avvocato, assistente sociale? Grazie dell’informazione
X Francesca,
l’organismo deputato a dirimere queste controversie sulla electio sepulchri è naturalmente il Giudice Ordinario, affinche si accerti la reale volontà del de cujus, il cui volere, nelle possibili destinazioni per il proprio post mortem, è SOVRANO!
Basta semplicemente far scrivere di suo pugno e datare la volontà di essere cremata dalla nonna. Sono le sue volontà testamentarie che non possono essere messe in discussione dai figli. Ovviamente occorre la pubblicazione del testamento per verificare che non ci siano disposizioni postume da far valere. Ma in questa maniera la nonna è sicura di lasciare chiare istruzioni in proposito. Altra soluzione ancor più semplice, se nella sua zona vi è una società di cremazione è quella di far iscrivere la nonna alla So.Crem. A quel punto il Presidente diventa l’esecutore testamentario della volontà della cremazione anche contro il volere dei figli. Ecco un esempio di volontà di essere cremato: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato
buonasera. ho un quesito credo interessante per tutti. in base ad una concessione del 1901 è stata edificata una cappella nel cimitero di Taranto. Ora gli eredi si vedono richiedere dal comune il pagamento (importante) di una concessione in quanto, per il comune, la concessione iniziale non era perpetua e comunque non poteva essere superiore ai 99 anni. Ritengo che in assenza di termini nell’atto concessorio si debba ritenere che la concessione sia perpetua. Il RD del 1942 nulla dice, il DPR del 1975 neppure….. Come dobbiamo considerare la concessione? Perpetua? 99 anni? a far data da quando?
GRAZIE
X Maria Teresa,
vigenti i vecchi regolamenti nazionali di polizia mortuaria R.D. n. 42/1981 e n.448/1892 le concessioni cimiteriali avrebbero potuto esser tanto a tempo determinato, pure eccedenti i 99 anni, quanto a tempo illimitato, ossia perpetue.
Solo il D.P.R. n. 803/1975, confermato dall’attuale D.P.R. n. 285/1990 abroga l’istituto della perpetuità e stabilisce, salvo rinnovo, in un max. di 99 anni la durata di un rapporto concessorio.
Non mi addentro più di tanto nel contenzioso de quo, ma il Suo Comune, evidentemente con la riforma del proprio regolamento cimiteriale, pare proprio aderire ad una scuola di pensiero giuridico e dottrinario, formatosi di recente proprio nei tribunali amministrativi territoriali di diverse zone d’Italia (ma non ancora pienamente suffragato dal Consiglio di Stato) secondo cui la stessa natura demaniale del camposanto, e per attrazione dei sepolcri privati in esso costruiti, inibirebbe qualsiasi pretesa di perpetuità. Essa infatti impingerebbe contro la stessa natura del bene “cimitero” (demaniale, appunto) ingenerando surrettiziamante un occulto diritto di piena proprietà su di una porzione del medesimo sepolcreto da parte dei concessionari, i quali appunto dispongono di una pubblica utilitas in base ad una concessione, non ad un atto di compravendita, inteso in senso civilistico. Le correnti di pensiero più progressiste o rivoluzionarie (?), almeno, ritengono, quindi, legittimo trasformare con atto d’imperio le concessioni a tempo indeterminato in concessioni al massimo sviluppate in un arco temporale di 99 anni dalla stipula dell’atto di concessione. Temo proprio il Suo caso ricada in quest’ultima fattispecie dai contorni dogmatici ancora incerti ed indefiniti. La situazione, pertanto, è ancora magmatica e fluida…si attendono novità, soprattutto dagli inevitabili contenziosi tra cittadinanza ed amministrazioni locali in tema di concessioni rilasciate sub specie aeteritatis, quando ciò sarebbe stato ancora conforme alla Legge.
Buongiorno,
avendo un’autorizzazione del 14/07/2021 da parte del Comune (situato in provincia di Arezzo, Toscana), alla dispersione delle ceneri di mio genitore defunto, posso rinunciare alla dispersione scegliendo la tumulazione senza incorrere in sanzioni ad esempio poiche’ passato un periodo temporale troppo ampio dal momento dell’autorizzazione stessa? Grazie
X Davide,
nella scelta di forma, modalità e luogo di destinazione della propria destinazione per il post mortem decide sempre la persona interessata, e sovrana è la Sua volontà (da provarsi con tutti i mezzi posti a garanzia dei diritti personalissimi previsti dalla Legge), a nulla valgono eventuali conflitti o disaccordi endo-famigliari, o scomodi ripensamenti.
Di solito l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciata dallo Stato Civile, ha in sè la data di esecuzione di tale sversamento in natura (o apposito campetto cimiteriale), non è contemplata una scadenza proprio perchè trattasi di decisione irreversibile da parte del de cuius stesso, da cui scaturisce appunto un obbligo in capo a chi resta in questa valle di lacrime: esaudire l’intimo desiderio di veder disperse le proprie ceneri. E già sotto questo profilo potrebbe scattare qualche sanzione, in ultima istanza se i famigliari non provvedono spontaneamente sarà il Comune a procedere d’ufficio.
buongiorno sono Guido, ho una domanda su concessioni cimiteriali mio nonno ha edificato una cappella su concessione che ha avuto il padre, in comune c’è solo la licenza di costruzione risalente al 1969, no atto di concessione, alcuni secondi cugini alla morte di mio padre rivendicano la concessione anche per loro avendo i propri genitori sepolti in quella cappella, il diritto di concessione chi lo gestisce il comune o la giurisprudenza civile?
X Guido,
IN PRIMIS: bisogna recuperare, ricostruire, e se del caso estremo, reintegrare il titolo concessorio, poichè una tomba senza di esso sarebbe tanquam non esset, cioè insussistente in diritto e, per ciò, abusiva di fatto.
Il (buon) governo del cimitero spetta al Comune, quale Ente titolare di quel demanio specifico e necessario chiamato, appunto, cimitero, la via giudiziale è sempre percorribile quando vi sia la ingiusta compressione di un diritto soggettivo afferente alla sfera degli jura sepulchri, avanti il giudice civile, avverso eventuali provvedimenti dell’amministrazione cittadina, è, invece, sempre ammesso adire il T.A.R.
Avere qualche parente sepolto in un determinato sepolcro privato, non equivale, per forza, ad una co-titolarità concessoria. E’tutto da verificare…
Buongiorno, avendo a carico un figlio universitario, per le spese funerarie di mio marito, il mio consulente mi ha consigliato di intestare la fattura direttamente al figliolo e possibilmente prorogare il pagamento nel 2021.
come devo comportarmi? Grazie
x x Tiziana
evidentemente il suo consulente conosce meglio di noi la sua situazione reddituale e quella di suo figlio! In sintesi: se lei non ha capacità reddituale non riesce nemmeno a scaricare queste spese che sono detrazioni (ad es. perché sta già utilizzando tale capacità per altri tipi di detrazioni). Per detrarre la spesa funebre (nei limiti del 19% di 1.550 euro) riteniamo che pagamento e fattura debbano essere nell’anno di decesso del defunto, a meno di decesso nell’ultima parte dell’anno. Vale in ogni caso il criterio di cassa (cioé l’anno nel quale si prova di aver effettuato nei modi consentiti il pagamento della fattura del funerale). Ricordiamo che occorrono pagamenti tracciabili.
Spett.le redazione,
mia madre, deceduta due giorni fa, ha sempre sostenuto di aver posto nella tomba di mio padre morto nel 1965 e sepolto in un cimitero in provincia di Livorno. Il posto effettivamente è vuoto e mia madre è già stata collocata nella parte superiore della tomba, ma al cimitero non risulta la concessione e non essendo io in possesso di alcun documento in merito, mi chiedono di pagarla. Mi è stato però detto che all’epoca della morte di mio padre, 56 anni fa, veniva comprato il terreno e non concesso in uso dal comune. In questo caso si tratterebbe di una concessione perpetua? La richiesta del cimitero è legittima?
Ringrazio per l’attenzione.
Cara Redazione,
i concessionari di una cappella famigliare, con scrittura privata, hanno “venduto” 2 loculi siti nella cappella ad altra famiglia. Quest’ultima ha autorizzato in uno dei due loculi una sepoltura provvisoria nel 2009. Ora i famigliari del defunto tumulato provvisoriamente hanno posto anche la lapide. Cosa fare per traslare questa sepoltura provvisoria? Mi devo rivolgere al Comune? al Giudice?
Sapendo che è stato redatto un atto: “scrittura privata” che non andava fatto.
Cordiali Saluti
La “vendita” dei loculi, per giunta con scrittura privata, è nulla di diritto, poichè configura una violazione della concessione cimiteriale e delle sua clausole contrattuali, di conseguenza, se la cosa si scoprisse, il Comune come atto punitivo dovrebbe pronunziare la sanzione della decadenza. I concessionari potrebbero invocare le azioni civilistiche poste a difesa del possesso (sostanzialmente: turbativa di sepolcro per tumulazione illegittima, in quanto sine titulo), ma Vi conviene adottare una strategia basata sull’appleasement, o moral suasion che dir si voglia per ottenere il risultato prefissato, ovveso la liberazione della sepoltura provvisoria.
Buongiorno,
ho letto gli articoli del prof. Scolaro su quello che gli uffici dello stato civile non fanno. Mi trovo davanti al caso in cui un cadavere recuperato sulla pubblica via dai Carabinieri e portato al civico obitorio su disposizione “orale” del Pubblico Ministero non può essere inumato perchè, non essendo intervenuto il medico legale, non è stata redatta la scheda Istat.
La procura afferma che il cadavere non è sottoposto a indagine e la competenza è dello Stato Civile, lo Stato Civile non rilascia il permesso perchè non ha la scheda Istat e invita il Pubblico Ministero ha rilasciare l’autorizzazione alla inumazione.
Il cadavere giace in cella da oltre 4 anni.
Cosa posso fare per dare degna sepoltura al cadavere in cella frigo?
Grazie
Anche se l’intervento titolato “Quello che gli Ufficiali di stato civile non fanno.” sembri qui utilizzato come spunto per proporre la questione rappresentata. Si tratta di una situazione che nasce da una serie di equivocità, in particolare da parte di una pluralità di soggetti. Probabilmente, il decesso sulla c.d. pubblica via non è stato dovuto né a morte violenta, né a reato (o loro sospetti), cosa che può far comprendere la posizione del Pubblico Ministero (o, forse, degli uffici pertinenti). La questione della scheda ISTAT pare non sostanziale ai fini della formazione dell’atto di morte, mentre potrebbe essere rilevante sotto il profilo del rilascio dell’autorizzazione all’inumazione (art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396e s.m.), che prevede, per l’appunto (comma 2), che tale autorizzazione sia rilasciata … … dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario …. Nella fattispecie, essendo la morte avvenuta senza assistenza medica, trova applicazione anche l’art. 1, comma 4 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per cui il medico necroscopo procede anche alla formazione della scheda ISTAT, oltre ché ad accertare la morte (art. 4 del citato d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Ai fini della formazione dell’atto di morte, funzione distinta rispetto al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. trova applicazione il di poco precedente l’art. 72, , commi 1 e 2, in particolare osservandosi come tra i soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di morte vi sia anche, alla fine …… o, in mancanza, da persona informata del decesso . Una piccola precisazione andrebbe fatta sull’affermazione circa la distinzione tra “formazione dell’atto di morte” e “rilascio dell’autorizzazione all’inumazione” (o, alla tumulazione): si tratta di funzioni che nella maggioranza delle situazioni avvengono abbastanza contemporaneamente, contemporaneità che vede alcune eccezioni. Ad esempio, nel caso considerato dall’art. 6, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., oppure nel caso considerato dall’art. 78 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., laddove l’atto di morte viene formato …”<i<con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, caso questo che non inibisce che l’inumazione, previa autorizzazione, avvenga anche prima che sia formato l’atto di morte. Pare opportuno, comunque, ritornare sull’art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., cosa che porta a dover richiamare l’art. 18, terzo periodo, D. M. 27 febbraio 2001, qualora si sia avuta la situazione considerata dall’art. 71, comma 1, lett. b) del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (che porta a propria volta all’art. 72, comma 3, anche con maggiore estensività). Ma se questa situazione non si verifichi, non rimangono che le disposizioni dell’art. 72, commi 1 e 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. Infine e conclusivamente la fattispecie va (e andava) affrontata alla luce delle indicazioni (Cfr.: art. 9 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) fornite dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con 3 successive circolari, la n. 33 prot. n. 04007277-15100/397 del 15 luglio 2004, la n. 42 del 19 ottobre 2004 ed, infine, la n. 30 prot. n. 400706194-15100/397 del 7 giugno 2007, con cui è stato chiarito come sia necessario che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e fornisca all’Ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza, cioè, alternativamente: (a) rilascio autorizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., su nulla osta del magistrato, in caso di sospetto di reato, oppure (b) rilascio dell’autorizzazione medesima, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal magistrato, precisando che l’Ufficiale dello stato civile potrà rilasciare tali autorizzazione dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, ed aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto nulla osta. Dato che un elemento di criticità è dato anche dal tempo decorso, si potrebbe suggerire di richiedere un accesso agli atti, eventualmente richiedendo la collaborazione sia dei Carabinieri, sia degli uffici della Procura della Repubblica (o anche uno solo di questi) ai fini di ottenere copia del verbale a suo tempo formato delle circostanze per come avvenute e, successivamente, provvedere come in precedenza indicato. Qui potrebbe esservi un’ulteriore difficoltà, nel senso che non si può escludere che non vi sia stato alcun intervento del medico necroscopo, che avrebbe dovuto essere stato attivato e, se in difetto di iniziativa (nella specie, da parte dei Carabinieri o del Pubblico Ministero) questa attivazione spettava all’Ufficiale dello stato civile per la previsione dell’art. 74, comma 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. In tale ipotesi, anche se le sopra nominate circolari ministeriali prevedano, come è nell’ordine normale delle cose, che tanto il magistrato quanto l’ufficiale di P.G. debbano essere assistiti da un medico (e il processo verbale dovrebbe indicare ed essere corredata dalle risultanze di una tale assistenza), si potrebbe (forzando la situazione) valutare che le risultanze del processo verbale, unitamente al tempo sterilmente decorso, costituiscano fattori abbastanza sufficienti a provare (accertare …) l’avvento decesso. Si rappresenta che questa è un’ipotesi del tutto estrema e decisamente forzata.
Buongiorno, in uno dei tre cimiteri del Comune di Xxxxx c’è un campo a verde inframmezzato di tanto in tanti da residui di croci e/o lastre di marmo che si riferiscono a inumazioni risalenti ai primi anni del 1900.
La volontà dell’ente è di bonificare il campo e destinarlo a giardino del ricordo.
La domanda è: l’ente, stante la vetustà delle inumazioni e nulla prevedendo il Regolamento comunale di polizia mortuaria in merito, può procedere d’imperio o deve per forza seguire l’iter delle esumazioni ordinarie?
Grazie
Anna, Servizio polizia mortuaria
X Anna,
senza scendere troppo precipitosamente nel dettaglio:
controllate bene il piano regolatore cimiteriale, quella determinata zona del cimitero è già o ancora considerata campo di terra? Perchè si è aspettato tanto alla bonifica della quadra? Per la rimozione di lapidi, qualche stele funeraria e croci, magari di pregevole fattura e risalenti ad oltre un secolo fa è di rigore la segnalazione alla soprintendenza per la tutela del patrimonio artistico e culturale, l’instraurarsi di un proficuo rapporto collaborativo tra istituzioni è funzionale al riordino degli spazi cimiteriali.
Detti reperti potrebbero ricadere nella tutela della Soprintendenza, infatti; altrimenti, se di non interesse, potranno tranquillamente esser rimossi, secondo protocolli operativi della locale regolamentazione di polizia mortuaria (regolamento ed ordinanze). La trasformazione di quest’area, una volta liberata, in giardino delle rimembranze, richiederà una modifica di destinazione d’uso da inserire nel piano regolatore cimiteriale, ed il preventivo lavoro di bonifica con esumazione degli eventuali resti mortali o ossa rinvenuti durante gli scavi per dissodare il terreno.
Grazie per la risposta ma la mia difficoltà sta nel decidere come procedere, dopo la variante del piano regolatore cimiteriale che, tra l’altro, destinerà quel campo(quadra) a giardino del ricordo, poichè le sepolture non sono neanche identificabili tanto sono vecchie…i nomi e le date non si leggono …,come già specificato stele e cippi identificativi anonimi e privi di valore artistico, quindi l’indecisione è nel “modus operandi” : il sindaco emetterà ordinanza con l’identificazione del campo interessato dalla esumazione senza elenco sepolture essendo nell’impossibilità di indentificarle?
Grazie ancora per la collaborazione
Anna
Sì, la forma juris giusta è l’ordinanza del sindaco.
Per le operazioni cimiteriali finalizzate al cambio di destinazione del il terreno de quo, si consiglia, in via analogica, di considerare le norme miminali dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in tema di soppressione dei cimiteri (con riguardo, in special modo, ai campi di terra).
Piccola postilla: ma negli ultimi 100 anni Vi siete, per caso, dimenticati di quella particolare area adibita ad inumazione, anche perchè – di rito – da almeno 100 – 120 e più anni le esumazioni sono, e sono sempre state decennali (in futuro non si sa…)
Trattasi di cimitero di montagna ereditato dal Comune di XXXXX in seguito a fusione…Grazie!
Buonasera, qualche mese fa è deceduto mio padre e lo abbiamo temporaneamente sepolto in un loculo in attesa che si liberasse un posto più agevole per mia madre (l’attuale è al 5° piano e vorremmo spostarlo in un secondo o primo piano).
Gli eredi di mio padre siamo 3, IO (figlio), mia sorella (figlia) e mia madre (coniuge), e senza che nessuno di noi fosse a conoscenza, abbiamo visto (da un giorno all’altro) montato un marmo che noi non abbiamo richiesto né autorizzato.
Per il montaggio di questo marmo, chiunque sia stato a far fare questo lavoro, ha usufruito inoltre della quota (già versata da noi eredi) spettante agli operai del comune per il montaggio del marmo.
Quindi, in definitiva, oggi ci troviamo ad aver perso la quota necessaria al montaggio del marmo (e che quindi andrà nuovamente corrisposta), a dover rompere il marmo da noi non commissionato e al momento collocato sulla tomba di mio padre (con aggravio ulteriore di costi) e dover quindi ripagare la quota per il montaggio del nuovo marmo nel nuovo loculo in cui sposteremo mio padre.
Come posso comportarmi per avere giustizia? Come è possibile che qualcuno non autorizzato dagli eredi possa far montare un marmo sulla tomba di mio padre? Chi sostiene i costi ulteriori di questa situazione paradossale?
Anticipatamente ringrazio
X Antonino,
se escludiamo, per un momento almeno, abusi, soprusi o soperchierie di qualche misterioso personaggio, a Voi ignoto, ricordo che in diverse realtà territoriali, il piano regolatore cimiteriale,con i relativi strumenti attuativi, prevede una standardizzazione delle lapidi e degli arredi funebri. Questa regolazione così rigida ed uniformante potrebbe anche implicare di default un montaggio di lapide inglobato nelle spese di concessione per il loculo. Per questa ragione si potrebbe anche procedere d’ufficio all’applicazione della lastra tombale, comprese le staffe di protezione anti caduta di solito poste ai lati del marmo, saldamente agganciate al blocco murario in cui è ricavato lo spazio sepolcrale. Consiglio, quindi, di consultare e compulsare l’atto concessorio, in tutto il suo articolato e sviluppo, alla ricerca di qualche clausola contrattuale in tal senso. Invece di eroiche, (quanto inutili) spettacolari proteste provi a contattare direttamente l’ufficio della polizia mortuaria per ricavare informazioni in termini di diritto, poi si potrà pensare, semmai, a quale rimedio amministrativo ricorrere (sempre meglio la soluzione extra giudiziale!) per ottener giustizia, o più semplicemente verificare la legittimità di questa scelta non della famiglia, ma a questo punto di soggetti terzi, a suo avviso così arbitraria e lesiva dei suoi diritti di pìetas. In attesa di gradito riscontro formulo i più sinceri saluti.
per poter avere un chiarimento su un caso che ci è capitato nel ns comune – comune rodi’ milici – me – sicilia chi possiamo rivolgerci? qualcuno ci puo’ aiutare ? c’è una mail a cui poter scrivere? grazie anticipatamente
daniela
Potete inserire il quesito in modo pubblico sul sito. In genere a molti quesiti viene data risposta pubblica nel giro di 3/4 giorni lavorativi.
Se invece avete necessità di risposta privata, potete inviare il quesito a segreteria@euroact.net.
Verrà sottoposto ad un nostro esperto che vi farà sapete il preventivo di costo. Se il quesito è semplice si paga il corrispettivo per 1 quesito. Se il quesito è complesso viene calcolato preventivamente a quanti quesiti corrisponde (ad es. 2 o 3) e fatto preventivo e se lo accettate vi verrà data risposta nei tempi stabiliti.
Il prezziario lo potete trovare al seguente link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Sono nato a Migliarino ora comune di Fiscaglia, dove è ubicato il sepolcro della mia famiglia di origine. Ne approfitto della vostra disponibilità per porvi il seguente quesito. DESCRIZIONE: Mio padre e mio zio subentrano, per quota indivisa, nella concessione di mio nonno con la quale ottenne di costruire il sepolcro di famiglia. In qualità di concessionari i due fratelli possedevano entrambi il diritto all’uso della sepoltura che gli consentiva di disporre autonomamente di tutto il sepolcro per seppellire discendenti, ascendenti, affini e collaterali, fino al VI grado.
Nel 2016 lo zio muore e mio cugino, che l’unico che gli succede in linea retta, NON chiede di subentrare nella concessione al posto del padre: anzi, estumula dal sepolcro, su autorizzazione di mio padre, la madre e tumula zio e zia in un altro sepolcro. Nel 2019, trascorsi tre anni dalla morte del padre mio cugino, secondo un articolo del regolamento funerario del comune di Fiscaglia, è decaduto dal diritto di subentro. Mio padre mantiene la concessione fino alla sua morte nel 2020: come da regolamento l’anno io e i miei due fratelli, chiediamo di subentrare nella concessione. QUESITO: E’ lecito che il Comune, a distanza di 5 anni dalla morte di mio zio, contatti mio cugino per verificare la sua intenzione a rientrare nella concessione del padre o, in alternativa, di rinunciare, quando un articolo del regolamento funerario prevede che trascorsi tre anni dalla morte del concessionario senza richiesta di subentro i suoi aventi diritto decadono pur mantenendo il diritto alla sepoltura (Ius sanguinis). Ad oggi la mia richiesta di subentro non è ancora stata volturata e quando, insieme ai miei fratelli, abbiamo fatto notare al comune l’incongruenza nella posizione di mio cugino ci è stato risposto che se avessimo insistito nella nostra condotta avrebbe annullato la concessione in quanto, a loro dire anche mio padre, alla morte di mio zio, avrebbe dovuto chiedere di volturare la concessione solo ed esclusivamente a suo nome.
X Marco,
non entro nel merito della minacciosa risposta – immagino verbale – rivoltaLe dagli addetti comunali, ai quali andrebbe forse ricordato l’istituto civilistico dell’accrescimento applicabilissimo (salvo speciali e specifiche norme in senso contrario) anche al regime dei subentri, soprattutto quando vi sia co-titolarità, in quella comunione solidale, forzosa ed indivisibile che si sostanzia, poi, nella concessione cimiteriale co-intestata. Così per come è narrato questo atteggiamento è incomprensibile, le concessioni in essere poi non si annullano, semmai si revocano o su di loro è dichiarata la decadenza.
Mi mancano troppi elementi per valutare da una prospettiva obiettiva i fatti, obiter dictum: state per caso affrontando l’implementazione di un nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, c’è un assetto pro tempore stile “norme transitorie” con cui vi dovere confrontare? E’, per caso in corso una revisione del “catasto cimiteriale”, ovvero dell’archivio decato agli atti di concessione? Detto proprio inter nos: sarebbe bene ottenere la rinuncia in toto del cugino, cosicchè egli retrocedendo dal diritto sul sepolcro in sè e dal diritto d’uso (si spera!) conseguente abdichi sì dai diritti di proprietà e gestione, ma anche da quelli personali di esser sepolto o o dar sepoltura in quel determinato sacello gentilizio. Interessante un ultimo appunto che, simultaneamente quasi, apro e chiudo con una domanda aperta anche a chi ci legge, pur essendo estraneo al caso di specie: Ma l’estumulazione prima dello scadere della concessione, in quanto orientata ad una traslazione verso altra sede di una spoglia mortale, non comporterebbe automaticamente, l’estinzione della concessione per facta concludentia (volontà di traslare il feretro = implicita (?) volontà di lasciare il sepolcro facendo spirare lo stesso jus sepulchri ex se?
Buongiorno,
vorrei sapere se quando si effettua l’inumazione di beneficenza a cittadini avente stato d’indigenza, il contratto di concessione va intestato all’avente diritto (coniuge, figli, ecc…? Oppure rimane in capo al gestore del Cimitero?
Scrivo per il comune di Guidonia Montecelio.
Cordiali Saluti
X Edith,
il funerale sociale, di povertà, d’istituto, o comunque lo si voglia denominare, rientra senz’altro nella sfera dei servizi necroscopici di cui il Comune deve necessariamente assicurare l’erogazione, ma proprio perchè complesso di prestazioni (di beni e servizi) garantite dall’entre Locale come presidio istituzionale non può eccederere un massimo (anche qui a geometria variabile?) in cui siano comprese tariffa per il trasporto funebre e per l’inumazione in campo comune ed acquisto del cofano funebre (anche questo di decorosa fattura e materiale ligneo di realizzazione…niente di più!) , eventuale funzione religiosa o laica, purchè molto sobria e contenuta principalmente, altri piccoli dettagli non meno importanti come gli oneri amministrativi. Non sono, pertanto, compresi, per la loro intrinseca voluttuarietà, i servizi spiccatamente di pompe funebri (corteo, banda musicale, arredi funebri, affissione di necrologie…)
Dalla lettera di questo principio discende che non s’instaura mai, nel caso di funerale curato dai servizi sociali, un rapporto concessorio afferente ad un sepolcro privato. Non c’è nessuna intestazione, siccome non si costituisce su un bene cimiteriale (Esempio per eccellenza: il loculo) alcuna titolarità, pleno jure, in merito ai diritti di sepoltura, prevalentemente intesa come tumulazione, anche se non mancano esempio di campetti di terra dati in concessione, in determinati contesti geografici, per cui varrebbero pur sempre le regole generali della tumulazione tount court. La stipula di un atto di concessione per un sepolcro PRIVATO e DEDICATO, addirittura farebbe decadere le spese assunte dal Comune dalla voce di funerale d’indigenza, altrimenti si configurerebbe la fattispecie della responsabilità patrimoniale, ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000. poichè è pacifico come non si possano accampare pretese di assunzione oneri da parte di terzi per costi abbordabili, tutto sommato, quando poi si sarebbe disposti a versare ingenti somme di denaro all’erario comunale per garantire un sepolcro soggetto a concessione, al caro e… povero estinto, evidentemente a corto di risorse economiche al momento della morte.
Salve, scrivo dalla Sicilia comune di Gela.
Mia madre è stata seppellita nel loculo comunale insieme a suo nonno materno di nome Rocco che nell’occasione essendo trascorsi più di 40 anni è stato posto in una cassetta di zinco contenente le sue ossa che è stata posizionata sulla bara di mia madre.
Per fare questo abbiamo io e mia sorella abbiamo bisogno dell’autorizzazione degli unici 2 figli ancora in vita di nonno Rocco.
La concessione del suddetto loculo era scaduta da 11 anni e io e mia sorella abbiamo pagato il rinnovo, che non scade più tra 30 anni come consuetudine ma scadrà tra 19 anni perché hanno fatto partire il rinnovo della concessione dal momento in cui il loculo era scaduto ossia da 11 anni prima, questo perché i figli di Rocco non si erano preoccupati di rinnovarlo 11anni fa. Io e mia sorella abbiamo rifatto anche la lapide che riporta la foto di mia madre e riservando uno spazio minore anche per la foto del nonno con data di nascita di morte e nome e cognome. L’unico figlio di Rocco (80enne) ma ancora in vita non piace il fatto che mia madre abbia più enfasi nella lapide e a distanza di nove mesi dalla realizzazione dell’opera ripeto tutto a spese nostre e concessione rinnovata a nome mio vorrebbe apportare dei cambiamenti. La domanda è semplice, può farlo senza il consenso mio e di mia sorella uniche eredi di mia madre? Grazie
x Emanuela
Dipende da chi è l’attuale intestatario della concessione loculo. Se è lei Emanuela, decide lei.
Salve,
giorni fa nel far visita a mio padre deceduto nel Giugno del 2001 e collocato in una cappella comunale ,constatavo che il loculo in cui era stato sepolto risultava aperto e la bara non vi era più. Recatomi immediatamente all’ufficio cimiteriale mi veniva riferito dal personale preposto , che vi era stata giorni addietro l’ estumulazione della bara e i resti dell’estinto raccolti in un ossario . Chiedevo pertanto se potessi far visita all’ossario , ma mi veniva risposto che solo la moglie del defunto poteva avere accesso e che stante la sua momentanea assenza l’ossario era stato collocato in un’area comune nella quale non potevamo accedere . Ora mi chiedo se sia possibile vietare anche se temporaneamente , una visita ad un padre defunto e soprattutto se sia possibile trasferire una salma senza l’autorizzazione degli eventuali eredi o comunque prossimi congiunti. Grazie
X Paolo,
Il Comune ha ragione nella parte in cui individua nel coniuge superstite la prerogativa della decisione sulla destinazione ultima delle ossa. Forse siete semplicemente in attesa che la moglie del de cuius eserciti il Suo diritto di disposizione.
Se per ossario s’intende effettivamente l’ossario comune è logico non poter più vedere le ossa, poichè per legge esso, e soprattutto il suo pietoso contenuto (ossa umane gettate in modo promiscuo, massivo, indistinto ed anonimo, solitamente in un vano sotterraneo) debbono esser celati nella loro inquietante visione, alla vista dei dolenti e frequentatori del camposanto.
Se, invece, per ossario, s’intende la cassetta ossario vera e propria, o anche solo un contenitore flessibile e, dunque, provvisorio, significherebbe che le ossa de quo sono state temporaneamente deposte “in transito” nella camera mortuaria del cimitero, anche questa, per ovvie ragioni di sicurezza e privacy interdetta all’accesso del pubblico. In quest’ultima ipotesi, personalmente sarei, invero, più possibilista ed aperto ad una lettura della norma, più improntata al senso di pietas. Dopo tutto deporre un fiore su di una cassetta di zinco, o raccogliersi qualche istante in preghiera avanti ad essa non dovrebbe integrare nessun illecito di reale rilevanza giuridica. Lei, comunque, si attenga alle istruzioni generali diramate dalla direzione del cimitero.
X Paolo
La moglie ha diritto di decidere sulle spoglie mortali del marito premorto, indipendentemente dal volere di altri familiari.
Circa le ossa. Se sono in ossario comune questo è liberamente visitabile dall’esterno fa tutti.
Buongiorno, di norma è consentito aprire i loculi il giorno precedente ad un accertamento tecnico preventivo da parte della procura? (anche solo per consentire un ricambio di aria e per ripulire eventuali percolati)
Non c’è rischio di manomissione dello stato dei luoghi?
X Alessia,
di norma l’accertamento (= collaudo) dei loculi spetterebbe all’autorità sanitaria. Un’ispezione può certamente esser disposta per fini di giustizia, di cui non s’intravede, però, traccia specie se il loculo è vuoto. Un accertamento tecnico sull’usabilità della porzione di edificio funerario spetta anche al gestore del cimitero per almeno queste ragioni (senza pretesa alcuna di esser esaustivi):
1) sovente, se la tomba è molto risalente nel tempo, si può chiedere una verifica preventiva per accertare l’eventuale presenza nel loculo in questione di cassette ossario o feretri, anche se fatiscenti (e se il loculo fosse già occupato dalla bara di un ignoto?)
2) se c’è stata, precedentemente un’estumulazione si controlla, appunto, se il piano d’appoggio del loculo non sia imbrattato da umori cadaverici fuoriusciti del feretro ivi tumulato, ed in questo caso, si procede al risanamento).
Le operazioni cimiteriali sono di competenza eslusiva del gestore dell’impianto cimiteriale.
In extrema ratio: qualora il loculo fosse stato posto sotto sequestro giudiziario, prima di intervenire con qualunque azione sullo stesso, occorre aspettare un provvedimento liberatorio della Magistratura.
Buonasera, può la moglie del de cuius negare alla famiglia di origine dello stesso, mettere a conoscenza del giorno in cui avverrà la cremazione e successivamente effettuare la dispersione delle ceneri negando e anzi, assicurando tramite legale che mai lo avrebbe fatto? Che tipo di reato si configura? Insomma, esiste un diritto per i genitori, figli e fratelli del defunto ad assistere a questi tristi eventi in questo senso? Grazie
X Gloria,
purtroppo, per Voi, l’algida asetticità del diritto funerario non consente grandi slanci di fantasia giuridica, specie in situazioni di rapporti endo-famigliari poco idilliaci. Nel silenzio del de cuius, la electio sepulchri, almeno nella semplice e mera procedura di polizia mortuaria comunale, spetta al coniuge superstite, senza bisogno di ulteriori pronunciamenti, da parte degli altri congiunti.
Chi, per avventura, fosse a conoscenza di una diversa volontà del de cuius, a questo punto conculcata, in spregio alla memoria del defunto stesso, ha la legittimazione, non solo morale, di adire il giudice di merito: in sede civile per l’esercizio pieno dello jus sepulchri, in ambito amministrativo per confutare la legittimità di una possibile autorizzazione alla dispersione, rilasciata sulla base di falsi presupposti.
Ringrazio per la risposta e sappiamo che le cose stanno così, ma avendoci di fatto vietato di assistere sia alla cremazione che alla dispersione, pur avendo richiesto ripetutamente di metterci al corrente su data e luogo, ci è stato negato .
Possibile non esista a livello morale un diritto ad assistere alla sepoltura se anche trattasi di dispersione? Mi scusi ma siamo disperati !!
X Gloria,
si potrebbe invocare (qualora – sempre – il Giudice aderisca a questa tesi) il c.d. diritto secondario di sepolcro, anche nella sua forma più atipica, di un dolore che si estrinseca in senso comunitario e non personalistico, nel rito del commiato. Alla base si pone un problema di ordine filosofico: sin dove è lecito spingersi nella privatizzazione del lutto?
Buon pomeriggio,
avrei bisogno di un’informazione: il personale dipendente del comune addetto alle tumulazioni può aprire la tomba (lastre di pietra) e quindi il loculo (pannello che divide il cavedio dalla sede della bara) di un defunto per l’installazione di un filtro in un secondo momento rispetto alla tumulazione senza avvisare la famiglia dell’apertura?
Il loculo in questione si trova in tomba di famiglia condivisa con altra famiglia in quanto è presente cavedio centrale e nemmeno in sede di tumulazione della tomba adiacente ci viene comunicata l’apertura della tomba.
Essendo in nostra concessione per 99anni, non dovremmo sapere quando viene aperta/chiusa/manomessa?
Grazie mille
X Alessia,
condivido le Sue perplessità di fondo. L’unico vero motivo per cui si possa procedere all’apertura di un tumulo “d’imperio”, agendo d’ufficio è di ordine igienico sanitario (es. classico: improvviso scoppio del feretro, con conseguente e, quasi, immediata percolazione di liquidi post mortali rilasciati assieme ad ammorbanti esalazioni cadaveriche, allorquando si debba intervenire in regime di emergenza) o per disposizione della Pubblica Autorità. Qualsiasi altro lavoro sulla tomba richiede una specifica autorizzazione formata e perfezionata su istanza di parte. Non si capisce quale filtro speciale, poi, debba esser stato applicato, in quanto la tumulazione tradizionale, cioè stagna, non contempla questi dispositivi, tipici, invece, del loculo areato. E’ più di un atto di semplice cortesia istituzionale informare i co-titolari di una concessione su eventuali lavori di smuratura, muratura, smontaggio lapidi che dovessero interessare quel particolare sepolcro privato, pluriposto.
La ringrazio per la sua risposta, sempre molto chiaro ed esaustivo!
C’è qualche riferimento normativo a supporto?
Grazie
Buongiorno,
avrei bisogno di un’informazione. L’inumazione di una salma in una tomba a terra con struttura muraria (credo si chiamino loculi ipogei) prevede che la cassa sia rivestita di metallo come per i loculi a parete oppure si effettua con la semplice cassa di legno?
Grazie.
x Felice
qualsiasi tumulazione, sia sopra che sotto terra, va fatta con doppia cassa, una di legno, l’altra di zinco o altro materiale impermeabile autorizzato in sostituzione.
La sepoltura in un loculo ipogeo è anch’essa detta tumulazione (e non inumazione come da lei riportato)
Buonasera. Avrei un quesito da porvi al quale non ho trovato risposta. Tanti anni fa una mia cugina si è allontanata da tutta la nostra famiglia, di fatto rendendosi completamente estranea a tutti noi. Mia zia (sua madre) e mio padre sono rimasti molto male per questo suo comportamento e mio padre diceva sempre che non gradiva nemmeno sentirla nominare. Qualche mese fa è mancato mio padre e mia cugina, pur non presentandosi al funerale, ha pensato di interpretare la sua piccola scena facendo una telefonata e mandando un telegramma di finto cordoglio, al quale io ho risposto dicendo che, dopo venti anni, poteva restare dove si trovava (non è andata nemmeno a trovare la madre che abita a 50 metri da casa sua e stava malissimo per la morte del fratello). Il dubbio che mi sorge è questo: un domani, tra cent’anni, che dovesse mancare mia zia, mia cugina può presentarsi alla veglia funebre e cacciarmi da quella che, a tutti gli effetti, mancata sua madre, è diventata casa sua? Fermo restando che non è dell’immobile che a me interessa, ma solo, eventualmente, dare l’estremo saluto a mia zia, ho diritto a farlo? C’è qualche norma che regola una situazione del genere? C’è, per assurdo, il diritto secondario al sepolcro, ma esiste anche un diritto al commiato e alla veglia funebre? Tanto più che io ho anche una lettera di mia zia, indirizzata a mia cugina, che custodiva mio padre tra i suoi documenti, dove mia zia rimprovera mia cugina di essere stata una figlia assente e la prega di allontanarsi dalla sua veglia funebre. In quella situazione che speriamo arriverà il più tardi possibile, avrò una tutela per salutare mia zia e poter affrontare le minacce che sicuramente mia cugina mi indirizzerà?
X Maria Adele,
le esequie, nella loro forma solenne, possono sì esser vietate, ad esempio per emergenza sanitaria (vedasi situazione CoVid-19) o per ragioni di ordine pubblico. Per aggirare il problema degli indesiderati la famiglia organizzerà una cerimonia strettamente privata, demandando al post sepoltura l’annuncio ufficiale della dipartita di una determinata persona. IL problema, questa volta, si risolve con politica e diplomazia ed un certo senso dell’oppotunità, non invocherei ricorsi a vie legali, il sentimento di devozione verso i propri morti si manifesta con azioni positive (alla lettera un “facere”) non con inibizioni.
La ringrazio per la risposta, ma purtroppo non coglie nel segno della mia richiesta. Problemi sanitari a parte (auguro ancora cent’anni di vita a mia zia), la domanda che io mi ponevo è: se mia zia dovesse morire a casa e dovesse esserci quindi una normale veglia funebre, usanza comune, nella sua abitazione (che, per morte dell’usufruttuario – mia zia – è, a tutti gli effetti diventata proprietà del nudo proprietario – mia cugina), mia cugina (e lei sola, contrariamente all’avviso di tutte le altre persone) può chiedere il mio allontanamento? A me non interessa nulla della casa, mi interessa solo poter rendere omaggio a mia zia. Io, che a differenza di mia cugina, me la sono goduta. Io, che sono comunque parente e che verrei accolta da tutti gli altri parenti, compreso il secondo figlio di mia zia e tutti i suoi nipoti. So già con certezza che mi cugina mi caccerà per dispetto. Devo subire o posso pretendere di portare il mio omaggio a mia zia per poi sperare di non vedere mai più mia cugina? Non parliamo di diplomazia; c’è una risposta in termini legali alla questione? C’è una norma che preveda una situazione del genere?
X Maria Adele,
i conflitti endo-famigliari si ricompongono avanti il Giudice Ordinario, e non presso la polizia mortuaria alla quale spetta solo garantire il rispetto della propria normativa speciale di settore.
Un cavillo legale cui appigliarsi potrebbe esser l’ingiusta inibizione del Suo diritto secondario di sepolcro proprio nel momento più intenso del funerale, bisognerà, comunque, nella malaugurata ipotesi, adire il giudice affinchè egli emetta un provvedimento d’urgenza, così da superare eventuali resistenze della controparte.
Attenzione: il c.d. diritto secondario di sepolcro è un principio pretorio, non è, dunque, norma positiva, bensì il portato di una – fortunatamente – costante ed omogenea giurisprudenza, nel tempo, chiamata a dirimere controversie di tal fatta.
Buonasera dott. non trovo pace in quanto era desiderio di mia madre quando era in vita di essere cremata. All’atto del decesso l’agenzia funebre per la cremazione voleva firma di autorizzazione della maggioranza degli eredi. Gli eredi siamo 6 figli, ma solo 2 siamo interessate ad esaudire le volontà di ns. madre. Ora è sepolta da oltre un anno, ma il mio pensiero fisso è cremarla. C’è qualcosa che posso fare senza dover avere il consenso degli altri 4 figli? La ringrazio sin d’ora.
X Giovanna,
s’impone SOLENNE & SOVRANA la volontà del de cuius, anche da provarsi per via testimoniale in giudizio, ci sono, in questo senso, importanti pronunciamenti della magistratura amministrativa, L’azione della P.A., però non può mai sconfinare nella funzione giurisdizionale, quindi la maggioranza assoluta degli aventi diritto è pre-condizione imprescindibile, a pena di improcedibilità, per carenza sostanziale di presupposti, almeno per l’Autorità Comunale deputata al rilascio delle singole autorizzazioni.
Buongiorno, i miei nipoti sn morti in un incidente stradale. Lui non viene nello stesso paese di lei ma viveva nella stessa casa cn lei e i genitori. Inoltre lui lavorava nella paese di lei da poi di 10 anni. Il comune non vuole seppellire lui xche nn essendo residente il regolamento nn lo prevede.
Ma può un sindaco decidere di dare autorizzazione alla sepoltura x puro spirito umanitario e per dare sollievo ad una madre e famiglia distrutta. Aggiungo che i ragazzi stavano x sposarsi e stavano facendo casa nel territorio della ragazza
X Giusy,
la verifica del titolo di accoglimento in cimitero (fossa in campo comune di terra o sepolcro privato a sistema di tumulzione) spetta non tanto al sindaco, quanto al dirigente di settore o di chi ne assolva le funzioni. La discrezionalità non può mai degenerare nell’arbitrio capriccioso, poichè essa si esercita all’interno del regolamento municipale di polizia mortuaria.
Buongiorno,
in presenza di tombe molto antiche in cui non è più possibile garantire l’esecuzione di operazioni cimiteriali (tumulazioni e estumulazioni) in sicurezza per il gestore, è possibile:
1 – negare da parte del comune l’autorizzazione alla tumulazione/estumulazione?
2- comunicare ai dolenti che se vogliono effettuare le operazioni senza adeguare la tomba (spesso è tecnicamente impossibile) possono incaricare direttamente una ditta che comprovi di avere le qualifiche facendosi carico del relativo costo?
Grazie
X Maria,
L’unico metodo per ovviare all’inutilizzabilità del sepolcro e’, attualmente, la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/90 implementata dal paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24.
Questa procedura di deroga puo’ servire per sanare uno stato di fatto oppure per recuperare effettivamente nuovi posti salma in edicole, cappelle gentilizie o avelli non in regola con il dettato dell’Art. 76 comma 3 DPR 285/90.
E’un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall’Art. 106 del DPR 285/90 e dal relativo paragrafo 16 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, attraverso cui s’autorizza l’uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perchè costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Dopo il DPCM 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni. Talune regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancora molto più snelle.
Attenzione al D.Lgs n. 81/2008 ed all’imprescindibile tutela ella sicurezza per necrofori (soprattutto!) e visitatori che dovessero eventualmente presenziare alle operazioni di tumulazione/estumulazione.
Comunque le tombe soggette a procedura di deroga (sempre su impulso della parte privata nel rapporto concessorio) dovrebbero esser – almeno- segnalate nel piano regolatore cimiteriale di cui all’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, o nelle sue eventuali riforme o integrazioni.
Se non si verificano tutte queste pre-condizioni – per giunta simultaneamente – non si autorizza nessuna operazione cimiteriale su quel determinato sepolcro non a norma.
Salve, ho un grosso problema è spero mi possa aiutare e consigliare. Due mesi fa e’ morta mia mamma. Ave do una to ma di famiglia abbiamo chiesto alle pompe funebri di fare un sopralluogo e dir.ci e era possibile tumularla nella tomba di famiglia.ci hanno detto che era possibile ma mancava il cassonetto. Abbiamo detto ok che avremmo pagato le spese x il cassonetto. Ora ci e’ arrivato il conto dal comune di ben 4000 euro perché dicono che il posto occupato dal feretro di mia mamma non era stato pagato e non rientrava nella tomba di famiglia ma era un posto aggiuntivo extra. Nessuno però ne le pompe funebri ne il comune di avevano informati di questo e nemmeno accennato al fatto che ci sarebbero stati degli o eri così costo di pagare. Cosa dobbiamo fare? Ci sono gli estremi x fare causa? A chi al comune o alle pompe funebri?
Grazie per l’aiuto
x Serena.
Spiace dirlo in modo così chiaro, ma l’errore è suo. Non si deve mai affidare un lavoro o un servizio ad una impresa di pompe funebri o a chiunque senza preventivo. Il rischio è di trovarsi delle sorprese. nel suo caso, visto che l’impresa di pompe funebri era stata da lei incaricata di trovare la disponibilità per la sepoltura, avrebbe dovuto dire che prima di procedere voleva essere a conoscenza dei costi relativi e non dare un mandato in bianco.
X Serena,
solo un lieve appunto di natura amministrativa: – per legge – (Art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il numero di posti feretro massimo, disponibile per ogni singolo edificio adibito ad uso sepolcrale deve necessariamente esser previsto nel progetto di costruzione preventivamente approvato dal Comune. Di solito questo parametro è scolpito nella lex sepulchri, sovente contenuta nello stesso atto concessorio. Si tratta, alla fine di un sistema di regole interno agli aventi diritto alla sepoltura per ottimizzare il godimento dei diritti di tumulazione, la riserva degli spazi e la ripartizione degli oneri manutentivi tra eventuali co-titolari. La ratio della norma è chiara: evitare speculazioni edilizie ed abusi nella gestione dei sepolcri privati che sorgono all’interno dei cimiteri.
A rigore, un ampliamento o una superfetazione del fabbricato originario avrebbero richiesto almeno un’integrazione di progetto e relativo atto concessorio, sempre non considerando la più verosimile novazione del rapporto concessorio (estinzione di quello vecchio già in corso e costituzione di uno del tutto nuovo). “Aggiungere un luculo” al bisogno, non è operazione semplice, almeno sul versante burocratico, occorre primariamente uno studio molto approfondito da coordinarsi con il vigente piano regolatore cimiteriale. Mi sembra una situazione con molti punti oscuri, sarei lieto di approfondirla con Lei, se sarà così gentile da fornirmi ulteriori dati ed informazioni, utili all’inquadramento della fattispecie giuridica de quo.
Buongiorno, non so se qualcuno possa aiutarmi in una situazione che mi sta creando non poco disagio. Scrivo dall’Umbria. Mio marito è deceduto lo scorso agosto in un incidente stradale a soli 39 anni. E’ stato tumulato nella cappella di famiglia, appartenente al padre e ai due zii (tre fratelli). Purtroppo non ho più buoni rapporti con la sorella di mio marito che ha dato inizio ad una “guerra” territoriale proprio presso la tomba. Quando la lapide era ancora in preparazione avevo affisso una foto provvisoria del nostro matrimonio, che è stata strappata. Inoltre la mia composizione di fiori che appoggio per terra viene costantemente calpestata, spostata dietro altri vasi e la piccola dedica che inserisco per mio marito tra i fiori, viene sistematicamente nascosta. E’ stata poi affissa da lei una foto di mio marito con cornice in plexiglass e una frase che lede il mio ruolo di moglie. La mia domanda è semplice: posso in quanto moglie far evitare di affiggere decori/foto ecc… che non sono a me graditi e ho possibilità legalmente di evitare che le mie composizioni floreali vengano rovinate?
x Angela
come moglie lei può spostare il feretro in altra tomba per cui sussiste il diritto al seppellimento del defunto. quindi ad es. in un loculo intestato a lei. E vista la situazione questa è la minaccia che lei può fare ai titolari della cappella per far cessare le vessazioni cui è sottoposta.
Non può impedire di affiggere decori, foto nella cappella. Però può pretendere che non siano lesive della sua onorabilità.
Ma a nostro parere va ad infognarsi in problemi che poi sfociano in denunce e ricorsi ad avvocati con costi spesso esorbitanti e con rotture familiari insanabili.
Il nostro consiglio è quindi: si faccia fare un preventivo di cosa può costare il trasferimento del feretro in un’altra sepoltura a tumulazione. Valutata la somma e se se la sente, affronti in una riunione di famiglia tutte le persone e chiarisca cosa pretende e che se non lo ha sposta il feretro, avendone il diritto. Se vede che tentennano o peggio continuano a mantenere l’atteggiamento negativo nei suoi confronti, non esiti a spostare il feretro. Costerà, ma avrà una vita più tranquilla.
Buongiorno, abito in provincia di Varese e venerdi prossimo avrei bisogno di recarmi nel Veneto per l’estumulazione di mio nonno morto 53 anni fa. Secondo voi può bastare un’autocertificazione o è meglio che richieda qualche carta particolare al Comune che mi ha contattato in caso mi dovessero fermare per un controllo. Grazie
x Paolo
non riteniamo sia una situazione di necessità che legittimi lo spostamento
Dopo aver tumulato le ceneri della defunta moglie presso il Cimitero del luogo di residenza secondo le indicazioni ricevute dalla consorte in vita, il marito, all’insaputa dei fratelli di Lei, previa autorizzazione, trasporta le ceneri in un cimitero di una regione diversa (Piemonte) ove ha, nel frattempo, acquistato una cappella privata.
Una volta deceduto, i fratelli della moglie per ripristinare la volontà della defunta sorella e per poterne onorare la memoria fanno richiesta di estumulazione delle ceneri. Devono acquisire il consenso all’apertura della cappella ma gli eredi del marito (non ci sono figli, ma cugini che non avevano particolari rapporti con la coppia di defunti) non danno il consenso.
Cosa possono fare i fratelli in questa situazione ? Chi è competente a decidere questo caso? Grazie.
X Francesco,
la volontà del de cuius, anche se prima ipoteticamente violata e disattesa, prevale sempre, quindi avete titolo ad agire!
(chicca per gli sfegatati fans della polizia mortuaria: ma…lo jus esegendi sepulchrum, come diritto della personalità assolutissimo, predomina sul diritto sul sepolcro in sè che ha, invece, natura meramente patrimoniale?)
Qualora il sepolcro fosse in condizioni di normale manutenzione, l’operazione di estumulazione non dovrebbe produrre danni di sorta; se siano prevedibile, questo dipende dall’inadempienza dei titolari.
Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto che ne ha titolo e che altri non possono limitare.
Al più, potrebbe mediarsi con una comunicazione ai titolari con cui li si informa che si provvederà all’operazione e che [il gestore del cimitero] ed il comune non possono rispondere di eventuali danni derivanti dallo stato del sepolcro, dovuto all’inadempienze loro, ma anzi che si procederà a recuperare, a causa di tale inadempienza, gli eventuali fatto di maggior onere. Si ha l’impressione, che si voglia sottrarsi dall’avviare i procedimenti dovuti in relazione ad inadempienze.
Alcuni anni fa, una madre ed una figlia hanno ottenuto una concessione edilizia per erigere una cappella gentilizia nel cimitero comunale. La concessione precisa le due quote di attribuzione del lotto cimiteriale ai due fondatori senza ulteriori precisazioni.
Per quanto riguarda il diritto alla sepoltura, il regolamento cimiteriale stabilisce i gradi di parentela degli ascendenti e discendenti in linea retta come pure dei collaterali e degli affini che delimitano la famiglia ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 93 del DPR 10/09/1990. Stabilisce anche che per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, mentre per il convivente del titolare si valuterà la richiesta di volta in volta. Nulla viene detto per il coniuge del titolare o dei discendenti.
Il regolamento comunale specifica anche che l’atto di concessione deve indicare fra l’altro “le salme destinate ad essere accolte nel sepolcro o i criteri per la loro precisa individuazione”. Al momento della firma della concessione l’amministrazione comunale ha rifiutato di aggiungere ulteriori precisazioni a questo riguardo ritenendo che non si potesse limitare in alcun modo il concetto di “famiglia” stabilito dal regolamento e sopra riportato.
Quesiti:
1. A cappella costruita e ancora libera da salme, i due fondatori possono pretendere dall’amministrazione comunale un atto integrativo della concessione volto a individuare i loculi attribuiti all’uso della famiglia della fondatrice madre (gli altri figli e discendenti) e quelli attribuiti alla famiglia della fondatrice figlia?
2. In caso affermativo, nel nuovo documento si può estendere il diritto di sepoltura ai coniugi dei fondatori e della eventuale discendenza?
3. E’ possibile escludere gli ascendenti dei fondatori dal diritto di sepoltura?
4. E’ possibile riservare nominalmente i loculi ai fondatori ed ai discendenti viventi fermo restando che in caso di morte prematura di un discendente non incluso nell’assegnazione questo possa trovare posto?
5. E’ possibile fissare una regola per designare i concessionari che succederanno alle due fondatrici?
Vista la ritrosia dell’amministrazione comunale vi pregherei di indicare i riferimenti giuridici per fare valere le eventuali argomentazioni
Ringrazio, cordiali saluti
Aurelio
(sicilia)
X Aurelio,
Secondo un illustre autore (Sereno Scolaro), l’esplicitazione dei familiari, aventi diritto alla tumulazione nel sepolcro familiare, dovrebbe essere demandata unicamente alla regolamentazione comunale, sempre che il fondatore del sepolcro non abbia indicato i parametri per decidere oggettivamente (o compiendo una cernita, in qualche misura anche di “soggettiva” specificazione?) quali siano i familiari aventi diritto. In tal evenienza quest’ultima istruzione dovrà essere considerata prevalente, ma solamente *quando* e *se* non in contrasto con la Legge, poiché questa è sempre, per gerarchia, sovraordinata alla stessa lex sepulchri (la quale, nel merito, presenta profili para-contrattuali). Meglio, tuttavia, “scolpire”, claris verbis, questo volere nel “regolare atto di concessione” ex art. 98 D.P.R. 285/90, quale condicio sine qua non perché un privato possa sfruttare, uti singuli, le utilitates dell’impianto cimiteriale, e, per quanto possibile, in armonia con le eventuali prescrizioni al riguardo contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, cosicché la stessa P.A. sia a conoscenza, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni alla sepoltura ex art. 102 D.P.R. 285/90, di quali saranno esattamente i familiari del fondatore aventi diritto.
Nel sepolcro familiare lo jus sepulchri, di conseguenza, si trasmette ordinariamente alla rosa dei familiari annoverati e (meglio se nominativamente, enumerati, per evitare endogeni e… sgraziati contenziosi sepolcrali) come destinatari (o… dedicatari?), della costruzione cimiteriale stessa, dalla lex sepulchri ( atto di ordinazione solennemente statuito con la stipula del contratto concessorio), altrimenti di default opererebbe l’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. 285/90, con implicito rinvio alla normazione civilistica,
quando, viene sottoscritto dalle parti l’atto di concessione e solo in questo preciso momento (per una modifica, in itinere, a tale contratto occorrerebbe una consensuale novazione del rapporto concessorio, ex art. 1230 Cod. Civile, non essendo possibile alcun atto unilaterale da parte del Comune, quale ente concedente, o del privato concessionario). Nel caso in cui non sia indicata una dissimile, specifica volontà oppure essa non sia chiara e sussistano dubbi ermeneutici sulla destinazione “dedicata” (quella ad uso sepolcrale è fissata ope legis)
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale, in base ad un criterio cronologico.
La Legge, quindi, può pacificamente integrare le eventuali lacune contrattuali, ed in questo caso nel silenzio dell’atto concessorio (e della convenzione che sovente l’accompagna, in cui i rispettivi contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche) si applicherebbe, per inerzioa- quasi – la norma statale quadro (art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, implementata da quella comunale, nel dettaglio.
Converrebbe, anziché estinguere il rapporto concessorio già in essere, per il solo fine di ricostituirne uno completamente nuovo, avente per oggetto fisico solo il medesimo sepolcro, con il consenso di tutti gli aventi diritto e con atto inter-privatistico formare una sorta di piccolo disciplinare volto a regolare, nel tempo, l’usus sepulchri.
Consenzienti tutte le persone coinvolte, come portatrici in vita di uno jus sepulchri proiettato nel proprio nebuloso post mortem, detto regolamento su cosa comune sarà notificato al Comune, per conoscenza, ma ad eventuali liti l’amministrazione cittadina rimarrà, comunque estranea, limitandosi a garantire lo status quo.
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale, in base ad un criterio cronologico.
Gentile redazione, ringraziandovi per la pronta e competente risposta vi auguro una buona giornata.
Spettabile Redazione
Ringrazio di cuore per la sollecita e competente risposta datami.
Grazie per il servizio prezioso che rendete alla comunità.
Cordialmente.
sr. Maristella
Buongiorno, una semplice e chiarissima domanda vorrei porvi: quanti funerali ci sono stati nell’anno 2020 ( gennaio dicembre 2020 ) in italia?
Grazie mille e buona giornata.
Marco
x Marco Maurizio
La domanda è semplice. Ma è difficile dare una risposta, non essendo ancora noti i dati ISTAT relativi alla mortalità 2020.
Da stime di Euro.Act sulla evoluzione della mortalità mensile nota (ISTAT), sui dati periodici diffusi da ISS e SISMG e ISTAT, noi riteniamo che nel 2020 ci siano stati circa 720mila morti, con un aumento di quasi 70mila nei confronti dell’anno precedente.
Gentile Redazione, stimato Necroforo,
grazie per le opportune informazioni che fornite a tutti coloro che chiedono risposte, spiegazioni o che hanno dei dubbi tra cui ci sono anch’io. Io ho una domanda che mi assilla. Faccio parte di una comunità religiosa e abbiamo una tomba della comunità a Roma Flaminio -Prima Porta. Nella tomba abbiamo ancora solo un posto. Abbiamo urgenza di liberare dei posti. E’ possibile procedere alla esumazione delle salme delle suore morte da 40-50 anni? Pare siano sepolte tutte nella cassa di zinco e di legno, come si deve procedere? E se dovessero essere ancora non disfatti i corpi, per una eventuale cremazione dei resti mortali, può la comunità religiosa di appartenenza, tramite la propria rappresentante legale dare il consenso ? Oppure devono essere i parenti a dare il consenso per la cremazione? Grazie di cuore per le risposte che mi darete e grazie per il prezioso servizio che fate a vantaggio del bene comune. Cordialmente. sr. Maristella. P.s. Se posso avere una risposta alla mia mail. Grazie
X Suor Maristella,
gli atti di disposizione sulle spoglie mortali (quali che siano le loro condizioni di conservazione, o mutamento di stato) seguono la ferrea regola dello jus coniugii (ma non è, evidentemente il Vostro caso) ed in subordine dello jus sanguinis, detti diritti, inquadrati nell’ambito di quelli personalissimi, sono sì assoluti ed imprescrittibili, ma pure intrasmissibili. E’, quindi, da escludersi categoricamente che soggetti terzi al vincolo coniugale o al rapporto di consanguineità possano vantare diritti di disposizione sul resti mortali delle consorelle decedute. Vedrei come un obbligo, soprattutto per la cremazione, un assenso da parte delle persone legittimate, ossia dei famigliari.
L’assenso si configura (L. n. 130/2001, art. 3 comma 1 lett.G)) come una espressione di volontà più stemperata e destrutturata rispetto alle usuali forme di manifestazione della volontà cremazionista, è un atto forse anche volitivo, ma soprattutto di NON CONTRARIETA’.
Se ci sono problemi con la cremazione, si può tentare la c.d. ricognizione sul feretro, molto ben spiegata in quest’articolo: (https://www.funerali.org/cimiteri/lestumulazione-con-successiva-apertura-del-feretro-per-la-riduzione-dei-resti-ossei-in-cassetta-ossario-6719.html), finalizzata, appunto a liberare spazio e su questo punto si potrebbe esser un po’più possibilisti, perchè se si dovessero rinvenire solo ossa, interverrebbe di default la loro raccolta in cassetta ossario, anche se le ossa, così confezionate dovranno permanere nello stesso sepolcro, su cui, quali appartenenti ad ente religioso (L. n. 222/1985) vantavano, vantano e vanteranno lo jus sepulchri sino al termine naturale della concessione. Se questa, come penso io, è perpetua, la questione non si porrebbe minimamente. Insomma le consorelle, che ci hanno preceduto in hac lacrimarum valle, almeno un poco di eternità, seppur ristretta all’angusto ed effimero ambito sepolcrale, si sono già garantite. Attenzione, si richiama, non per saccenteria, l’atto concessorio tra la municipalità titolare del demanio cimiteriale, ed il Vostro ordine religioso. Consultatelo avidamente, perchè vi potrebbe sussistere una clausola capace di sbloccare l’impasse. Spesso, infatti, i vecchissimi atti concessori (e proprio per tale ragione squisitamente temporale, quasi sicuramente a tempo indeterminato) rilasciati ad enti, confraternite, congreghe avrebbero potuto prevedere anche un concetto intelligentissimo come la rotazione dei posti feretro. Vale a dire: per statuto si procede ogni x anni alle estumulazioni ordinarie dei feretri più vecchi, così da riciclare – nel tempo – i loculi disponibili nell’intero sepolcro pluriposto. Il concetto innovativo consiste nell’intendere la spoglia mortale umana non solo come cadavere, dunque, come feretro, bensì anche come cassetta ossario o urna cineraria.
Non dovrei, ma, come extrema ratio, consiglio, per svuotare almeno qualche avello questa soluzione abbastanza border line, ma di indubbia efficacia: https://www.funerali.org/cimiteri/resti-mortali-il-problema-irrisolto-dei-feretri-a-sogliola-7215.html
Carlo (il necroforo) resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione, procedimentale oppure operativa.
Sarebbe bello se rimanessimo in contatto sulle pagine di http://www.funerali.org.
Buongiorno,
avrei un quesito da porre.
Abbiamo estumulato 2 urne cinerarie per richiesta di affido. Le urne sono state trovate in condizioni pessime ( deteriorate e bucate).
Come bisogna procedere per effettuare il cambio dell’urna ?
Quali documenti bisogna produrle per poterle trasportare?
E con quale modalità va effettuato il trasporto ? Puo’ il parente trasportare o è obbligatorio il trasporto da parte di un’agenzia funebre?
Le urne in questione, dove vanno riposte per trasportarle? (sacchi appositi)
Grazie
X Edith,
ai sensi del paragrafo 14 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130, l’urna, all’atto del confezionamento, deve esser sigillata e constare di materiale rigido ed infrangibile, non, quindi, aggredibile dagli agenti atmosferici.
Di solito l’urna è costituita da due recipienti: quello interno è il c.d. sistema di raccolta ceneri (sacchetto di plastica termosaldato, contenitore di plastica o metallo…) ed è già previsto nella tariffa della cremazione (esso è intangibile ed inviolabile). Quello esterno, visibile agli occhi dei dolenti, esteticamente più accattivante, può esser scelto liberamente e consistere anche in un elemento di pregio, realizzato con essenze nobili (legno, marmo, cristallo…).
Ebbene se ad essersi corrotta è la parte esterna che, così, non garantisce più l’ermeticità, si potrebbe prevedere un “rifascio” con un’urna semplicemente più grande, in cui deporre quella originaria, nella sua interezza, oppure, dietro autorizzazione amministrativa, rimuovere il coperchio, per estrarre il sistema di raccolta ceneri, così da racchiuderlo, poi, in una nuova urna.
Travasare direttamente le sole ceneri, sversandole, seppur con le dovute precauzioni, entro un diverso sistema di raccolta ceneri, non è ammesso dalla legge, poichè le urne cinerarie possono esser dissigillate solo per la dispersione, se autorizzata dall’ufficiale di stato civile, o, ancora, per ordine di Magistratura o Autorità Sanitaria, altrimenti si integrerebbe la fattispecie di reato rubricata come violazione di sigilli, ed un’involontaria ed accidentale dispersione, ancorchè parziale, sarebbe punita ex art. 411 cod. penale.
Il trasporto necessita solo del titolo di viaggio (più comunemente autorizzazione amministrativa al trasferimento, così come accade per qualsiasi trasporto mortuario), ma non richiede particolari cautele o precauzioni igienico sanitarie, può, quindi, esser effettuato da chiunque, non solo dall’impresa funebre, quindi anche dagli stessi affidatari delle urne in questione, purchè esse siano perfettamente integre e non accusino perdite del loro pietoso contenuto.
Salve!
Sono stata nominata legale di due confraternite che gestiscono cappelle private all’interno di un cimitero comunale (provincia di Catania). Entrambe hanno prevalentamente due diverse problematiche:
1) estumulazione e/o traslazione nell’ossario delle salme a scadenza della concessione decennale e trentennale;
2) estumulazione anticipata e/o traslazione nell’ossario delle salme per mancato pagamento degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti per Statuto ai concessionari di loculi.
In caso di cappelle appartenenti a confraternite, l’autorizzazione all’estumulazione deve pur sempre essere emessa dal Comune? A quale normativa fare riferimento? E’ consentita l’estumulazione delle salme per decadenza da mancato pagamento oneri di manutenzione?
Ringraziando, porgo
Distinti Saluti
Le operazioni cimiteriali (come esumazioni straordinarie, estumulazioni) in cimitero comunale seguono le regole del DPR 285/1990 a livello statale. Se esistono regole regionali, pure quelle e in ogni caso il regolamento comunale di polizia mortuaria. Per cui Le consigliamo di leggersi il regolamento comunale di polizia mortuaria del comune. Veda per il livello statale gli articoli da 82 ad 89 del DPR 285/1990. Ma occorre pure valutare l’atto che regola i rapporti tar la Confraternita e il Comune. Insomma vi sono da studiare le carte prima di dare una risposta.
Buonasera,
il gestore dei servizi funebri del comune dove è deceduta mia moglie, a seguito di cremazione effettuata in comune diverso, chiede il pagamento di una tariffa specificata in fattura nel modo seguente:
DIR.TRASP. ADUL.USCIT.C(ART. 19-3)N.C.COBO.
Io, sulla base di quanto ho trovato nel vostro sito, ho contestato la legittimità di questa tariffa.
loro mi rispondono che, in qualità di concessionari del servizio, sono obbligati a rispettare l’impianto normativo e regolamentare del concedente e che le somme richieste sono denaro pubblico e che, recente giurisprudenza ha stabilito che non è possibile disconoscere in capo al Comune il potere di imporre un corrispettivo per l’esercizio, da parte dei privati, dei trasporti funebri (TAR Campania-Napoli 6756/2006 e TAR Puglia-Bari- n° 491/2020 ex multis), che io, a dire il vero in modo frettoloso, ho cercato ma non trovato, inoltre, sostengono che, (di seguito, tra virgolette,trascrivo testualmente),
“ciò a prescindere sull’attualità o meno di tale diritto, che non risulta oggetto di specifica disapplicazione se non in via interpretativa (come risulta anche dalle sue prospettazioni ritratte da siti “specializzati” caratterizzati da un “occhio di riguardo” nei confronti dei diritti riferibili all’utenza). Si consideri che l’attività funebre è rimessa, incontrovertibilmente, alla potestà regolamentare dei Comuni e che è necessario tenere -ben- distinte le attività di onoranze funebri e di trasporto.”
Per concludere, a me sembra di dover sottostare ad un sopruso.
Secondo voi, devo pagare?
Secondo il mio interlocutore “AVETE UN OCCHIO DI RIGUARDO PER L’UTENZA”, e io rispondo “MENO MALE” ma, al di là delle battute, vi sarei molto grato di una risposta in merito.
Cordiali saluti.
Renzo.
X Renzo,
con norma positiva (dal 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e per giurisprudenza costante, l’istituto dell’assunzione di servizi pubblici locali, da parte dei Comuni, in regime di PRIVATIVA pe ril settore funebre (situazione che avrebbe consentito alla municipalità di operare, per supremo fine pubblico, come di fatto si comporta un monopolista in un mercato anelastico, quale, appunto, quello funebre) è da ritenersi ABROGATO, per tanto non possono, a pena di illegittimità, sussistere i diritti di privativa.
Parimenti, però, il Comune, con solenne statuizione del Consiglio Comunale, può istituire dei diritti fissi sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto di feretro, che siano remunerativi (o almeno in parte) dell’attività istruttoria sviluppata e svolta, parametrando queste somme richieste alla difficoltà (tempo, energie e risorse), o complessità dell’atto autorizzativo da formare e perfezionare.
Insomma ha cambiato nome e soprattutto entità e natura, ma l’obolo a Cesare, nella polizia mortuaria, continua, pur sempre a sussistere, con grave sgomento dei dolenti, in occasione del funerale; nel Suo caso, evidentemente, è il gestore del servizio pubblico, ad esigere, per conto del Comune, questi pagamenti, da introitarsi a favore dell’erario comunale.
buongiorno Sig. Necroforo,
sto studiando per un concorso e vorrei sapere una cosa.
una volta esumate le ossa, la saldatura della cassetta di zinco come deve essere effettuata?
grazie mille
cordialmente
X Ale,
le ossa umane, nella loro permanenza in cimitero, seguono un doppio percorso:
• Se sono richieste dai famigliari del de cuius vengono deposte prima in una cassetta di lamiera zincata da chiudere tramite sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente) e, successivamente tumulate in una piccola nicchia muraria.
• Se i famigliari non ne chiedono la riduzione in cassetta ossario sono semplicemente destinate all’ossario comune, senza alcun vincolo igienico sanitario, come appunto la presenza dello zinco.
Se nelle cassettine ossario di zinco la chiusura serve solo ad assicurare le ossa contro possibili furti la saldatura come deve esser eseguita?
Il regolamento di polizia mortuaria quando parla di chiusura degli zinchi si riferisce esplicitamente solo alla chiusura delle casse zincate che racchiudono un cadavere, la saldatura, quindi, deve esser continua ed estesa lungo tutta la zona di contatto tra vasca e coperchio, per isolare in modo totale dall’ambiente esterno la salma ed opporsi efficacemente alla perfusione dei gas (i liquidi, invece, per forza di gravita’ si concentrano verso il basso).
Per analogia, allora, lo stesso requisito dovrebbe valere anche per gli ossarini, dove, al contrario non e’ presente materiale putrefattivo, oppure basterebbe saldare le sole estremita’ del coperchio alla scatola metallica?
Qual’e’ la ragione di queste difformita’ regolamentari?
Siamo dinnanzi ad uno spunto di discussione di grande interesse che non dimenticheremo di approfondire nei prossimi mesi.
Comunque sia, la saldatura nelle cassette ossario serve solo per chiudere il coperchio in modo stabile ed assicurare il loro contenuto da accidentali sversamenti, cadute o atti di profanazione, come ad esempio la sottrazione di ossa, non autorizzata.
Buonasera,
presso il Cimitero del Verano Roma abbiamo una tomba privata la cui concessione fu richiesta dal mio bisnonno nel 1904. A fronte degli 8 posti, la tomba si è gradualmente riempita di persone che non erano parenti diretti (figliastri, figliastre e loro discendenti) oltre a 2 semplici conoscenti. Attualmente vi sono 11 cassette ossario e tre bare. Volendo ricavare altro spazio chi può decidere se traslare all’ossario comune il contenuto di alcune cassette ossario. Parte di essi sono morti senza figli o coniugi. Quale procedura seguire?
Ringrazio anticipatamente
X Piero,
Lo sversamento delle ossa, in forma anonima, indistinta, massiva e promiscua, nel “pozzo senza fondo” dell’ossario comune è la destinazione ultima ed irreversibile prevista “di default” dalla Legge, come loro sepoltura collettiva ed innominata, in caso principalmente di inerzia o disinteresse.
Al contrario, la raccolta delle ossa nella cassetta di zinco apposita e la loro successiva tumulazione (la cui pre-condizione è la formazione di un rapporto concessorio) in sepolcro privato e dedicato, si configura giuridicamente come l’esercizio di un diritto di sepolcro, in termini di pìetas ed affetti struggenti nonchè di devozione verso i propri morti, da cui discendono anche particolari effetti, sulla mera proprietà dell’edificio funerario, come ad esempio la durata della concessione stessa e gli obblighi che sorgono in capo al concessionario.
Così, Iocendi causa, e solo per sbizzarrirci in un’ipotesi remota e rarefatta, solo chi sia legittimato jure coniugii o jure sangiunis, in subordine, a decidere atti di disposizione sulle ossa, potrebbe – sotto il profilo formale – turbare il sonno eterno di quell’ossame, ottenendone l’estumulazione prima e la dispersione, poi in ossario comune…ma sarebbe folle e fuori (almeno) dalla maggioritaria sensibilità del comune sentire. Opinione mia e, per tanto, opinabilissima. Senza troppo astrologare, comunque, se quelle cassette ossario hanno maturato il diritto perfetto dello jus sepulchri (diritto a permanere stabilmente entro quel determinato stabile ad uso funerario) la loro posizione risulta intangibile, esse resteranno ivi deposte per tutta la durata della concessione…se questa è perpetua, cioè senza scadenza, il problema del dies ad quem proprio non si pone.
Morale della favola: non si possono, senza un titolo, sfrattare i morti delle loro tombe, per ricavare spazio, al fine di nuove e fatali immissioni di nuovi feretri. Chiudo con questa chiosa tipicamente da cassamortaro: le cassette ossario, anche se numerose, sottraggono, tutto sommato poco spazio, converrebbe, allora, informarsi e documentarsi per la cremazione delle bare già presenti, questa operazione, se condotta a buon fine comporterebbe due risultati positivi:
a) il rispetto, sotto il piano giuridico, del diritto di sepolcro per le spoglie mortali già tumulate nell’edicola funeraria.
b) la massimizzazione della ricettività del sepolcro, così da garantire agli attuali concessionari il pieno diritto d’uso sul manufatto, quando dovesse occorrer loro qualche evento luttuoso in famiglia.
La ringrazio per le sempre esaustive ed esemplificate risposte che leggo con piacere, data l’interessantissima materia…che prima o poi, inevitabilmente, ci riguarderà.
Piero
Salve,
vorrei sapere se nel Lazio è presente una normativa regionale riguardante le attività funerarie in generale (ad es. procedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività delle imprese funebri; specificazione del titolo abilitativo necessario a svolgere l’attività di impresa funebre; ecc. ecc.).
Grazie per la cortese risposta
Salve con le nuove norme anticovid 19 posso partecipare al funerale del suocero di mio fratello in zona rossa (lombardia)…io abito in veneto (zona gialla) grazie
x Massimo
A nostro avviso la partecipazione ad un funerale può essere considerata spostamento per situazioni di necessità. Quindi occorre autocertificazione in entrata e in uscita dalla zona specificata.
Sempre a nostro avviso riteniamo però che debba essere limitato il numero di persone partecipanti ad un funerale agli stretti congiunti, proprio per ridurre le occasioni di contagio.
A nostro avviso sarebbe utile fissare un numero e identificare una lista di invitati stretti da parte della famiglia in lutto, non superiore a 15.
In ogni caso occorre garantire l’uso della mascherina, del distanziamento e il lavaggio delle mani.
Il passaggio da una zona di un colore diverso ad una zona rossa è consentito solo per situazioni di necessità.
Tenga presente che in zona rossa non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Non sono ancora state emanate istruzioni specifiche dal Ministero della salute per i funerali in questa fase, per cui valgono le regole generali, cui abbiamo fatto riferimento.
Salve, Vi contatto per un’informazione sui resti ossei provenienti da esumazione.
Conosco bene che i resti possono essere destinati in piccoli ossari o loculi in sovrannumero, mi chiedo se è possibile inumarli in altra fossa, insieme ad un altro defunto, con il consenso dei familiari. Grazie
X Elisa,
no, le ossa non possono esser re-inumate, potendo solo esser:
1) raccolte in cassetta di zinco e, quindi, tumulate
2) sversate in forma massiva, promiscua, anonima ed indistinta nell’ossario comune
3) cremate. Le risultanti ceneri potranno, invece, esser alternativamente disperse in natura, sversate in cinerario comune, tumulate in nicchia cineraria, affidate presso un domicilio privato.
fra qualche mese avverrà l’estumulazione ordinaria del mio fratellino, sepolto in un loculo da 52 anni. La mia mamma ha scelto di farlo cremare.
Ho letto la normativa regionale del Piemonte al riguardo e in parte anche quella nazionale, tuttavia mi permangono alcuni dubbi:
1) Se scegliamo a priori di far cremare i resti, per legge è comunque obbligatorio aprire la bara per verificarne lo stato di conservazione? Oppure, con le debite autorizzazioni, il carro funebre può prelevare il feretro e trasportarlo direttamente al tempio crematorio?
2) Una volta cremato, mi confermate che possiamo essere noi familiari a prelevare l’urna cineraria e non occorre più il carro funebre?
3) Mia madre desidererebbe disperdere le ceneri.
Ho chiesto sia a una locale società di pompe funebri, sia alla SOCREM e in entrambi i casi mi è stato risposto che ciò non è possibile in caso di “seconde sepolture”.
X Carlo V,
La spoglia mortale di Suo fratello è considerata “resto mortale” e non più cadavere perchè sono già trascorsi 20 anni dalla tumulazione.
Una preliminare verifica sullo stato di scheletrizzazione del corpo si rende senz’altro doverosa, innanzi tutto per valutare se si sia in presenza di sole ossa (altamente improbabile) o, come più probabile di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, per effetto – principalmente – di saponificazione o corificazione.
Sia le ossa, sia i resti mortali sono, in ogni caso, sempre cremabili, con procedimenti affini, de facto identici, ma costi nettamente diversi.
Incinerare un resto mortale implica una spesa maggiore rispetto all’ignizione del semplice ossame. Certo: se non si dovesse aprire il feretro (posto che questo sia ancora integro) non si porrebbe proprio il problema di reperire, poi, un diverso contenitore per il trasporto, tale da garantire l’igienicità dell’operazione.
Se il crematorio, fosse abilitato ad abbruciare anche la lamiera di zinco, di cui internamente, è foderata la bara, si potrebbe anche addivenire ad un discreto abbattimento degli oneri tariffari, l’ipotesi, per quanto, onestamente remota, non è scevra di qualche fascino, anche per non violare – idealmente – il sonno dei morti, con trasbordi poco carini da un cofano all’altro.
Il trasporto delle ceneri può senz’altro, non sussistendo più pericoli di miasmi o percolazioni cadaveriche, esser affidato direttamente ai famigliari, non c’è quindi l’obbligo di coinvolgere l’impresa funebre, questo almeno il disposto della L. 30 marzo 2001 n. 130.
Più intricata la III parte del quesito plurimo: non mi addentro nelle diverse e, purtroppo eterogenee declinazioni su base locale della L. 30 marzo 2001 n. 130: richiamerò essa sola, quindi, perchè Legge di principi cui anche il legislatore regionale deve sottostare, quando pone diritto, nel proprio ordinamento funerario.
Se Suo fratellino, come mi par di capire, morì in tenera età, logica vorrebbe che egli, quale minore, all’epoca del fatto luttuoso, non avesse potuto esprimere una precisa volontà in merito alla dispersione delle proprie ceneri (scritta? Riferita solo oralmente?), azione ancora antigiuridica costituente reato (art. 411 Cod.Penale), se non autorizzata dallo Stato Civile in base ad inequivocabile volere del de cuius.
La volontà netta, tagliente ed inoppugnabile della persona interessata per atti di disposizione sul proprio corpo in proiezione dell’oscuro post mortem, diviene, dunque, cardine e momento centrale, assoluto e dirimente attorno a cui è stato costruito l’istituto della dispersione in natura delle ceneri. Ecco, forse, il motivo dell’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza di Sua madre, per attuare una scelta dispersionista.
Buonasera, avrei bisogno di un parere: mia sorella ha cementato dei fiori finti in entrambi i portafiori davanti al loculo di nostra madre, il tutto senza avermi preventivamente consultato, con il risultato che ora non posso portare fiori freschi (mi piacerebbe portare tutte le volte delle belle rose fresche) perché non c’è posto per metterli. Un altro vaso è impensabile, coprirebbe le fotografie dei miei genitori e comunque non posso certo cementarlo. Cosa posso fare? Quello che ha fatto mia sorella è lecito/legale?
X Roberta,
Ipotesi ironica ed insostenibile (ma putroppo tragicamente vera!!!) : adire il giudice civile per riveder confermato in giudizio il principio pretorio del c.d. diritto secondario di sepolcro. Si tratta, agli effetti concreti, della facoltà/potere, in capo ad una persona vivente, di poter liberamente accedere ad un sepolcro, per porre su di esso, ed il suo pietoso contenuto, atti votivi e di suffragio, tra cui il deporre fiori freschi. La tesi è ardita, ma se il giudice, per avventura, vi accedesse….???
Buonasera, ho un’attività di poste private con spedizioni in italia e all’estero, purtroppo un turista tedesco è morto in questi giorni e la moglie mi chiede se posso effettuare la spedizione dell’urna contenente le ceneri tramite corriere espresso. È fattibile? Che autorizzazioni bisogna richiedere?
Sì, è possibile: una volta formata l’autorizzazione amministrativa all’espatrio delle ceneri, esse possono esser affidate, per il trasferimento, ad un “Vettore”.