Commenti su urne cinerarie

  • Carlo Ballotta 19/10/2025 at 20:07 su La decadenza delle concessioni cimiterialiIn determinate aree geografiche, più o meno, erano, sovente nel passato, presenti orientamenti politico-normativi nel governo del cimitero in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti nel tempo, avrebbero, introdotto un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato). Secondo questa filosofia amministrativa, il provvedimento finale prescindendo dal suo nome juris, si sarebbe potuto ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, tuttavia, in un caso almeno, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002). Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 ammette due fattispecie di concessione per i sepolcri privati: le une perpetue, le altre, invece a tempo determinato: La conseguenza è che non si può, a priori, affermare con certezza giuridica che le concessioni di lontana data siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma è necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una data, singola concessione, sia stata concessa in regime di perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal caso, la durata limitata diviene elemento centrale e dirimente del rapporto concessorio stipulato con regolare atto. Inoltre, va anche considerato come spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria contengano disposizioni per cui, in occasione del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, spetta ai discendenti richiedere una variazione dell’intestazione della concessione, ipotesi nelle quali la diligenza di un tale adempimento ricade sui discendenti del concessionario deceduto, a volte correlate dalla previsione per cui l’inadempimento, decorso un certo termine, comporti la decadenza dalla concessione od un mutamento anche sostanziale nel regime cui e’ soggetto il diritto d’uso. A cio’ va aggiunto anche l’esigenza che vi sia un regolare atto di concessione, che rileva sotto il profilo sostanziale ai fini dell’esistenza della concessione. Per quanto riguarda il sempre possibile danneggiamento, per eventi esterni, dell’archivio comunale, si osserva come alcune tipologie di atti (in particolare gli atti contrattuali) potrebbero essere rinvenibili, in copia, presso l’Archivio di Stato, conservando questo gli atti riversati dalla G.P.A. (organo soppresso nei primi anni ‘70), e che provvedeva, tra l’altro, a rendere esecutori gli atti contrattuali, nonché potrebbero rinvenirsi le deliberazioni consiliari di concessione essendo queste, fino al 9 febbraio 1976, soggette, in materia, ad approvazione prefettizia. In via generale, va osservato (o, ricordato) come in tutti i casi in cui manchino, per distruzione, smarrimento o altro, atti pubblici probatori della sussistenza di diritti, l’accertamento della sussistenza di tali pretesi diritti può aversi unicamente in via giurisdizionale. Nel caso rappresentato, e’ per altro difficile ogni ulteriore indicazione, non disponendosi di elementi sufficienti, tra cui la specifica previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria assunto a riferimento, che, oltretutto (sembrerebbe), non e’ stata oggetto di impugnazione nei termini, con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità potrebbe essere eccepibile in sede giudiziale, eccezione che se accolta dal giudice, potrebbe essere oggetto di disapplicazione, essa avrebbe effetti solamente nel caso concreto oggetto del singolo giudizio, secondo alcuni giuristi, mentre altra parte della dottrina si attesta su posizioni più estensive del decisum anche ad altri procedimenti, con valenza, quindi, erga omnes. Per queste sintetiche ragioni Vi conviene seriamente ponderare sulla sanatoria proposta dal Comune, per regolarizzare lo stato di fatto, altrimenti dovreste pur sempre adire il Giudice.
  • Michele 19/10/2025 at 11:48 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuongiorno, sono erede di due loculi ricadenti nel cimitero del comune di B. Sono stati acquistati dai miei bisnonni il 2 febbraio 1942 con pagamento presso l'esattoria di cui conservo ancora la ricevuta. Il comune sta effettuando una sanatoria per regolarizzare le concessioni, desideravo chiedere se i loculi a mia disposizione rientrano in una concessione cimiteriale di durata perpetua oppure dovrò rinnovarla alla scadenza di 50 anni. Grazie.
  • Carlo Ballotta 06/10/2025 at 11:24 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Enrica, Tutta la questione da Lei rappresentata deve esser letta e risolta alla luce di due essenziali istituti (subentro e decadenza) normati solo dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. La consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato (con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma – vale a dire un famigliare – ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale, quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ). La concessione palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere. Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro. La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari). La scelta tutta "politica" per il buon governo del cimitero operata dal Suo Comune, con ogni probabilità, mira a ridurre gli immobilizzi del patrimonio edilizio del camposanto, che - come noto - non è dilatabile all'infinito. Quindi non è ammesso tenere un loculo vuoto e non impiegabile per nuove sepolture, anche quando la concessione già sussista e debba solo esser volturata.
  • Enrica Cipolla 04/10/2025 at 17:07 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno, il mio caso mi vede coinvolta nel decesso di mia madre. Era concessionaria per lei, per il coniuge e per gli eredi di n. 2 loculi situati nel cimitero di Codogno (Lodi). Alla sua morte ha voluto la cremazione ed essere messa nel loculo insieme a mio padre già deceduto ma senza cremazione. Ora il loculo 2 rimanendo vuoto in comune mi hanno riferito che non ho più diritto ad averlo. Non capisco perché in quanto nel contratto che mia mamma aveva fatto c è scritto : per se stessa, per il coniuge e per gli eredi. Ringrazio e invio cordiali saluti.
  • Redazione 02/10/2025 at 08:33 su Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?x Sara si tratta di capire se l'autopsia è stata ordinata dall'Autorità giudiziaria e borsa e telefoni sono stati posti a disposizione di quest'ultima per indagini per interesse di giustizia oppure se, non essendoci motivi, la borsa e i telefoni sono stati trattenuti da qualcuno. Il primo consiglio è quello di chiedere al Responsabile del luogo dove si è effettuata l'autopsia la restituzione degli effetti personali e le motivazioni della mancata restituzione. Ove non vi fossero motivazioni legali, e senza restituzione, vada in un comando dei carabinieri e sporga denuncia.
  • Sara 02/10/2025 at 01:29 su Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?Salve , per favore aiutatemi . Mi hanno consegnato gli effetti di mia madre post autopsia senza darmi un elenco di cosa mi stessero consegnato , infatti non vi erano soldi né 2 telefoni ( io so che li avesse in quella borsa …) cosa posso fare ? Grazie mille
  • Carlo Ballotta 26/09/2025 at 16:00 su Seppellire le ceneri?X Luciana, Sì, è obbligatorio inserire sulla lapide almeno gli estremi anagrafici ed identificativi del de cuius, per tutte le sepolture (quale ne sia la tipologia o la forma) e per tutti i defunti contenuti in un tumulo ad es. pluriposto, non solo intendendo esclusivamente i feretri, ma pure le loro trasformazioni di stato, intermedie o definitive, come appunto accade per le ceneri raccolte in un'urna poi da tumulare. Il foto-ritratto invece è e resta opzionale ed accessorio.
  • luciana 25/09/2025 at 22:11 su Seppellire le ceneri?Buongiorno, vorrei sapere se in caso di sepoltura di un'urna nella tomba di famiglia è obbligatorio aggiungere il nome del defunto sulla lapide. Friuli Venezia-Giulia
  • Astrid 24/09/2025 at 12:41 su La decadenza delle concessioni cimiterialiGrazie per la risposta celere. Sta mattina ci siamo recati io e mia cugina presso l'ufficio che si occupa dei cimitero per parlare nuovamente della situazione. Abbiamo fatto nuovamente presente che i cugini non tornano prima di un anno o due. Ci hanno detto che loro sanno i nostri nomi, sanno che devono chiamare me a cui ho lasciato mail e recapiti telefonici Oppure mia cugina ma di sbrigarci comunque. Il regolamento dice "titolari per successione entro un anno devono designare uno per essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco". Ci hanno risposto che appunto o ci decidiamo o designa il sindaco. Sanno che la tomba è curata, vedono i fiori e oggi abbiamo chiesto i permessi per un'opera che dovremo fare di straordinaria manutenzione. Al massimo lasciamo che designi il sindaco, uno di noi cugini vale l'altro, e poi quando tornano i cugini esteri ci mettiamo d'accordo...
  • Carlo Ballotta 24/09/2025 at 11:13 su La decadenza delle concessioni cimiterialiX Astrind, nonostante la sua natura particolare e la sua specifica destinazione ad uso sepolcrale il bene giuridico denominato "Sepolcro privato a sistema di tumulazione" deve pur sempre avere un proprietario, per eventuali responsabilità civili (omessa manutenzione dell'edificio),ma pure penali quando per disgrazia la tomba di famiglia dovesse ad esempio crollare. Quando il regolamento comunale di polizia mortuaria, nel disciplinare l'istituto del subentro, dovesse imporre un tempo massimo per perfezionale la voltura e quest'ultimo non fosse rispettato nei suoi termini, si configurerebbe una sorta di inadempienza da parte dei futuri e potenziali concessionari, sanzionabile anche con la procedura di decadenza per violazione unilaterale delle obbligazioni cui soggiace il rapporto concessorio, al momento della sua stipula, tra il privato e l'Ente Pubblico (Comune). Alla normativa municipale sulla gestione cimiteriale il cittadino, deve pur sempre ottemperare.
  • Astrid 24/09/2025 at 04:22 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuon giorno. Noi discendenti del fondatore del sepolcro fondato nel 1890 abbiamo comunicato al comune i nomi di tutti i discendenti del fondatore ma mancano le firme per formalizzare la voltura di altri discendenti del fondatore che vivono in un paese estero. Il sepolcro è curato da quelli che vivono vicini, manutenzione ordinaria, pulizia la tomba mensile e fiori sempre freschi. Il comune potrebbe dichiarare la decadenza se non volturiamo? Stiamo aspettando che entro uno o due anni gli altri tornino, il comune sa chi sono i discendenti e ha anche i nostri contatti. Grazie
  • Sereno Scolaro 12/09/2025 at 10:12 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatox Rocco Come prima cosa, farei presente come questi aspetti siano stati interessati, negli ultimi anni, da orientamenti differenti, tra cui quelli sulla possibilità di una diversa, rispetto a situazioni precedenti, regolazione delle concessioni un tempo date in perpetuo. Nel caso specifico, non vi sono indicazioni se il comune abbia modificato il proprio Regolamento comunale (ad esempio: prevedendo che a seguito della morte della persona titolare del contratto dovesse essere resa dichiarazione di aggiornamento, o altro). Si suggerisce: a) come prima cosa, di corrispondere (anche a mezzo di e-Mail) con il comune chiedendo di sospendere interventi sul sepolcro, in attesa di chiarimenti, giustificiando ciò anche con la situazione di lontananza; b) di corrispondere con gli uffici comunali per conoscere l'esatta situazione del sepolcro (ricordando che di norma il Regolamento comunale potrebbe essere reperibile on-line nel sito web del comune).
  • Rocco 12/09/2025 at 02:04 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatoNon capisco il 1963 abiamo sepolto mio padre per 10 anni poi il 1970 o comprato la tomba perpetua per 99 anni il1975 abiamo sepolto mia mamma il2023 sonoi stato al mio paese dato che vivo in canada ma o 4 sorelle che ci tengono cura alla tomba labiamo rinnovata e cosi le mie sorelle mi anno dato la notizia che a 50 anni della sepoltura di mia mamma dobiamo comprare la tomba sono andato al comune e limpiegata non sapeva niente mi a detto che quella tomba non aveva eredi poi abiamo trovata e mi a detto che nel 2025 mi diceva quanto dovevo pagare prima di ritrare avevo trovato loriginale documento ma lufficio era chiuso questa signora doveva sposare la figlia sono rientrato in canada ma mia nipote al vice sindaco gli a portato il documento originale unmmese fa o cercato di comunicare al comune ma era difficile intrare incomunicaziome poi mi anno risposto via emel; e mandandomi da pagare 750 dollari e sulla ricevuta non compare il vecchio contratto perpetua e il n umero della tomba non e giusto o cercato di comunicare coin loro via telefono niente o contattato anche il sindaco oggi ricevo di nuovo un comunicato che sposseranno i mie genitori per scadenza del contratto la colpa e di loro che nonn sanno cosa fanno mi dovro rivolgere alla casema dei carabinieri e di unavvocato sono incompete nti della materia spero chi di voi mi po dare spiegazione la tompa perpetua e causale Logozzo@hotmail.com
  • Redazione 08/09/2025 at 15:30 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleBuon pomeriggio, in base a quanto rinvenuto su Wikipedia: Riccardo Sarfatti "È sepolto vicino al padre nel cimitero di Griante. Il 2 novembre 2020 il suo nome è stato iscritto nel Famedio di Milano."
  • sandra severi sarfatti 06/09/2025 at 13:29 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleVorrei che gentilmente rispondeste alla mia domanda: RICCARDO SARFATTI è iscritto nel Famedio del cimitero Monumentake di Milano ???
  • Carlo Ballotta 05/09/2025 at 15:15 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Gentilissimi Dr. Scolaro e Dott. Nardona Mia sia permessa una chiosa di sintesi, in replica ai Vostri interventi, qui sulle pagine di funerali.org. Sin dalla Sua definitiva approvazione la L. n. 130/2001 si presenta come atto normativo di soli principi, quindi per sua stessa natura scarno e lacunoso (così almeno rilevç il Consiglio di Stato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, da cui, poi, originò quel D.P.R. 24/02/2004 che rese, nel caso specifico proposto, attuabile l'istituto dell'affidamento ceneri. Sui difficili rapporti tra il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e la stessa L. n. 130/2001 molto è già stato scritto. Quando verso la fine del 2001, dopo il referendum confermativo, entra in vigore la c.d. riforma del titolo V Cost, ci sarebbe stato - forse -ancora tempo per predisporre un nuovo corpus di disposizioni in materia di servizi funerari, il quale muovendo dalla base pur sempre fornita dal D.P.R. n. 285/1990 già in vigore integrasse i contenuti della legge ad hoc su cremazione e suoi istituti corollario (inverso i più problematici) in un testo unico di revisione complessiva della polizia mortuaria. L'inerzia colpevole del Legislatore, però, nel tempo ha lasciato spazio alle più disparate forme di attuazione della L. n. 130/2001 , sotto la pressione dell'opinione pubblica e dell'imprenditoria funebre italiana. Poi, invero, c'è chi ha esondato dai propri limiti costituzionali, usando il problema cremazione per instaurare addirittura ordinamenti regionali propri di polizia mortuaria, tali da prescindere addirittura, per certe parti, dal D.P.R. n. 285/1990. Nessuna Regione, però, neppure la più autonomista ha mai osato sancire l'abrogazione espressa o implicita del Regolamento Statale. Anche per non creare eccessive frizioni si è preferita una più delicata sovrapposizione, con andamento carsico tra i due tessuti normativi, e qui il caos ha iniziato ad imperare sovrano. Ricordo non certo a Voi, ma ai nostri Lettori che se da un lato è innegabile una potestà legislativa concorrente tra Stato Centrale e Regioni, in tema sanitario è altrettanto vero come queste ultime possano sì legiferare, ma su questo unico versante. Quando la polizia mortuaria - disciplina di per sè stessa già molto trasversale e poliedrica - s'interseca con lo stato civile o l'applicazione dei diritti fondamentali, quali quelli sociali e civili, le Regioni non avrebbero dovuto statuire alcunché, invece proprio per accontentare il cittadino quando egli, accedendo alla pratica cremazionista, sempre più diffusa, chiede di esercitare diritti nominalmente già stabiliti dalla Legge, ma...”indisponibili”. Ci sono state forzature, ed eccessi volontaristici nell’attuare la L. n. 130/2001 alcuni di essi prossimi all’escamotage tipicamente italiano. Ricordo ancora alcune teorie oggi abbastanza aberranti, ma un tempo di un certo fascino, presso gli uffici legislativi regionali. Eccone un florilegio: 1) La Legge n. 130/2001 che in effettivamente novella parte dell’art, 411 Cod. Penale, trae piena operatività proprio dalla disciplina penalistica in vigore. 2) Il Governo NON ha impugnato le leggi regionali palesemente fuori dal perimetro rigido della Costituzione, nei termini perentori dettati, avanti la Consulta, quindi le LL.RR. sono da ritenersi legittime per esclusione e si proceda pure. Molto altra ed alta dottrina (dunque NON mia!) è stata prodotta sulla L. n. 130/2001 ed i suoi intrecci perversi con il D.P.R. n. 285/1990, il famoso art. 79 D.P.R. cit. ci dà la cifra della confusione in corso. Esso per lo Stato è ancora in vigore, quando si tratta di modificarlo, mentre molte Regioni lo danno ormai per superato, il Ministero, per parte Sua con semplice atto istruttivo fornisce un poco convincente nulla osta alla libera applicazione dell’art. 3 L. 130/2001. Da questa congerie, dove nemmeno le più alte Istituzioni Italiane riescono a conferire una parvenza di logica ad un simile zibaldone si diramano poi, come se già non bastasse, a cascata tutti i regolamenti comunali di polizia mortuaria. L’uno diverso dall’altro.
  • Sereno Scolaro 05/09/2025 at 12:32 su Turbativa di funerale o di corteo funebreNon mi sentirei di condividere del tutto l'Autore citato, in particolare, per l'ultima parte. Questo poiché, successivamente all'art. 25 TULLPS, si rintraccia l'art. 27, per il quale: "Art. 27 - [I] Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. - [II] Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.."
  • Sereno Scolaro 04/09/2025 at 08:26 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Mi permetto d'intervenire, pensando che Carlo Ballotta sia stato sinora occupato, per aggiungere alcuni elementi. Il 1° riguarda l'affermazione attorno alla ritenuta abrogazione dell'art. 79 dPR 285/1990 da parte della L. 130/2001: basterebbe richiamare il non lontano parere della Sez. I del Consiglio di Stato 4/8/2025, n. 855, oppure considerare come esso sia stato, in parte, modificato con DL (o, meglio, in sede di conversione in Legge) nel 2022: se tale abrogazione vi fosse stata, non si vede come potesse abrogarsi qualche cosa di abrogato. Il probblema è piuttosto questto della non piena applicazione della L. 130/2001. Si condivide totalmente l'affermazione sul fatto che la conservazione del DNA e liquidi biologici non possa sostituire l'autopsia. Oltretutto i loro fini sono differenti. La previsione della conservazione ha trovato molte resistenze. Mi viene da ricordare come l'autore (e relatore nella fase finale) della L. 130/2001 svolgesse, prima dell'elezione, il ruolo, rilevantissimo, di medico legale e, non a caso, è previsto che la conservazione dovrebbe (condizionale di rigore) riguardare tutti i defunti a pescindere dalla pratica funeraria. Ricordo, infine, la L.30/6/2009, n. 85. Perdoni Carlo Ballotta, non avendo intenzione di sostituiorni a Suoi interventi.
  • Dott. Giorgio Nardona 26/08/2025 at 11:45 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Leggo con interesse l'articolata tesi che il Ballotta sostiene e pongo alcune osservazioni in merito (da professionista esperto della materia). La norma risale, come sottolineato, al 2001, ed integra/sostituisce il precedente regolamento di Polizia Mortuaria ex DPR 285/1990, in particolare per quanto riguarda l'articolo 79 del suddetto DPR che è stato abrogato e sostituito dal famigerato art. 3 della L.130/2001. Perchè famigerato? Perchè la previsione di cui al comma h) è del tutto inutile ai fini della definizione della causa di morte e dell'ipotesi che la stessa sia avvenuta come conseguenza di altro reato. Infatti tale fattispecie viene esclusa, visti gli elementi fattuali che si rilevano all'atto dell'accertamento della morte, con il certificato di esclusione dell'ipotesi di reato ad uso cremazione. Si rileva, infatti, che la conservazione di annessi e liquido biologico NON POTRA' MAI in alcun modo sostituire un'autopsia, a qualunque titolo effettuata (giudiziaria o per mero riscontro diagnostico). Tali campioni biologici potrebbero, quindi, essere utilizzati SOLO ed UNICAMENTE nel caso fosse il soggetto stesso da sottoporre a cremazione a dover risultare indagato post mortem per qualche tipologia di reato commesso in vita ed eventualmente ipotizzabile non certo dal medico nescroscopo all'atto della visita necroscopica, ma solo dall'autorità giudiziaria, unica preposta ad effettuare indagini. Inoltre resta il fatto che comunque, secondo la legge, con la morte si estingue anche il reato eventualmente commesso. Inoltre, la norma risulta ampiamente vetusta, dal momento che mentre nel 2001 le cremazioni erano eventi molto infrequenti (forse meno dell'1% dei decessi) ed ottemperare alla previsione del comma h) si configurava come evento eccezionale, ma logisticamente possibile, oggi esse rappresentano, soprattutto in alcune realtà delle regioni settentrionali, una quota che talora arriva ad oltre il 90% rendendo l'ottemperanza al comma h) impossibile de facto per motivi organizzativi, economici e legali. Ad esempio la conservazione dei campioni per 10 anni... sotto la responsabilità di chi? Dal momento che i medici necroscopi in 10 anni potrebbero anche mutare servizio di assegnazione o sede di lavoro, non certo degli stessi! La legge, però, afferma che vi è l' "...obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni..." e che pertanto è il solo medico necroscopo il titolare e responsabile del trattamento dei dati, dei campioni e della loro conservazione... che facciamo? Li teniamo nel frigo di casa? E' tempo, quindi, che gli stakeholders (in particolare regioni, onoranze funebri e dipartimenti di prevenzione - ai quali fanno capo i servizi di Medicina Legale) agiscano con un'azione forte nei confronti del legislatore centrale per una modifica IMMEDIATA di una norma inutile, dannosa e sostanzialmente disattesa, nonostante le "roboanti" circolari ministeriali che, come al solito, non sono altro che l'ennesima prova dello scollamento tra sedi amministrative di palazzo e la realtà dell'operatività territoriale, quasi a sottolineare che i firmatari di quelle circolari o non hanno mai "lavorato sul campo" o si sono dimenticati di com'è la realta. E tali circolari non possono del resto sostituire carenti o del tutto assenti regolamenti attuativi (come nel caso in esame) che, come al solito, l'esecutivo ritiene di dover considerare come accessori al ruolo di autorità esecutiva appunto, preferendo di gran lunga approfittare della decretazione d'urgenza per sostituirsi al Parlamento in qualità di potere legislativo de facto. Il resto è fuffa da legulei. Saluti.
  • Redazione 26/08/2025 at 10:00 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro L'applicazione dell'IVA non è connessa alla prestazione fornita in regime di mercato o meno. Ma l'IVA non si applica se è la prestazione è svolta da una Pubblica Autorità e il concessionario di un servizio pubblico locale non è Pubblica Autorità (questo vale in ambito cimiteriale, ma anche per gas, acqua, ecc.)
  • Antonino G. Magro 25/08/2025 at 20:50 su Iva su servizi cimiterialiBuonasera, in merito alla cortese risposta che ho ricevuto, osservo che se il servizio è sì reso da privati, nello specifico una multiservizi a capitale interamente pubblico, ma in regime di concessione, il che certo non risponde a un regime di mercato e più a una prestazione di natura autoritaria e pubblicistica. Antonino G. Magro
  • Redazione 10/08/2025 at 11:47 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro comprendiamo la Sua osservazione in merito alla natura essenziale dei servizi cimiteriali. Tuttavia, l’aliquota IVA applicabile non è determinata dalla “necessità” o dal “valore sociale” del servizio, ma da quanto previsto dal DPR 633/1972. Mi permetto di ricordarLe che:
    L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
    Sono esenti dall'imposta (NdR IVA):
    “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
    Con circolari applicative l'agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l'esenzione vale solo se l'operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
    Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
    Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
    * costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
    * concessioni di sepolture e di loculi.
    Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva. Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10 La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
    Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
    Il legislatore distingue chiaramente tra:
    - Funzione pubblica (fuori campo o esente);
    - Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
    La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
    È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
    Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10. Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.
  • Antonino G. Magro 04/08/2025 at 09:41 su Iva su servizi cimiterialiCon l'applicazione del 22% si contravviene alla ratio dell'art. 10 del DPR 633/72. E questo mi pare insuperabile. I servizi cimiteriali non sono un lusso, ma una necessità di base che non può essere oggetto di qualsivoglia speculazione.
  • Carlo Ballotta 29/07/2025 at 16:41 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliX Rossella, evidentemente il comune di Venaria nega la pur sempre necessaria autorizzazione all'affido ceneri provenienti dalla cremazione non di cadavere, ma di resto mortale, sulla base di alcuni presupposti, anche opinabili, forse, ma formalizzati nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria. Esso rappresenta lo strumento principe per disciplinare determinati istituti, alquanto critici, come appunto custodia presso un domicilio privato, almeno entro i confini del Comune stesso. Vi sono infatti Comuni che per espressa volontà. a questo punto di politica funeraria, vietano l'affido, quando le ceneri siano l'esito della cremazione di resto mortale, ovvero di salma indecomposta e rinvenuta tale, all'atto ad es. dell'estumulazione. Sono scelte comunque poco sindacabili nel merito, se non in sede, appunto politica, laddove dovrebbe esserci una sapiente mediazione e composizione tra i tanti interessi in giuoco, non ultimo il sentimento di pìetas verso i defunti. I motivi possono esser svariati e molteplici, ne cito solo uno. Mancanza di una presunta volontà inoppugnabile di Sua nonna riguardo alla destinazione delle proprie ceneri. Effettivamente riesce poco agevole dimostrare un preciso volere in tal senso da parte di persona deceduta nei primi anni '90 dello scorso secolo. Quindi o si rinviene postuma una statuizione del de cuius (ipotesi quasi impossibile!!!) o il Comune è tenuto a respingere l'istanza per vizio della volontà, nel senso che questa proprio manca del tutto.
  • Rossella Piccitto 29/07/2025 at 00:56 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliBuongiorno, la mia nonna è stata cremata dopo estumulazione. È stata in loculo 33 anni alla Certosa di Bologna. Ora vorrei portare le sue ceneri a casa con me. Ho chiesto l'affido delle ceneri al comune di Venaria dove abito, come richiesto dal comune di Bologna che mi fa l'autorizzazione al trasporto. Il comune di Venaria non mi dà l'autorizzazione dicendo che non è possibile perché c'è stata un'estumulazione e che devo tumularla in cimitero. È vero tutto ciò? Sono amareggiata. Ringrazio tantissimo per l'attenzione.