Carlo Ballotta 19/05/2025 at 12:04 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?X Mauro,
si consiglia caldamente la consultazione del seguente link, così per diradare alcuni dubbi preliminari. Il problema non è tanto di tecnologia a a disposizione, quanto meramente giuridico.
https://www.funerali.org/attivita-funebre/tanatoprassi-gia-operativa-ma-solo-sugli-stranieri-legislazioni-a-confronto-9369.html
Sereno Scolaro 19/05/2025 at 06:50 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Aggiungerei un'osservazione: nello standard CEN EN UNI 15017:2019 (così come, del resto, anhe nella sua versione precedente), (A) al Punto 5.4 risulta palese che tanatoprassi e imbalsamazione siano sinonimi (espressi nelle diverse lingue in cui questo testo è redatto), (B) l'Allegato G prevede le disapplicazioni e ne ne è 1 sola, quella posta dall'Italia proprio in relazione al Punto 5.4) con riferimento al già citato art. 46 d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ne consegue che la pratica non è praticabile (si scusi per l'apparente incongruità (pratica/praticabile) delle parol) in Italia, dove è ammessa unicamente l'imbalsamazione se ed in quanto eseguita da medici.
A latere, si osserva che il tema appare non pertinente all'argomento trattato nell'articolo in commento.
Redazione 18/05/2025 at 11:08 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Si risponde che in Italia non si può!! Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990
Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Mauro 18/05/2025 at 10:52 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all'estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l'iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?
Carlo Ballotta 09/05/2025 at 11:38 su Le concessioni a confraterniteL'art. 63 DPR 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione.
In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale,.
a) concessione dell'area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell'area cimiteriale, e puo' essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
b) costruzione sull'area, cosi' concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri.
Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e' legato all'esercizio della proprietà di esso, bensi' all'appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio.
Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell'area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.
Ma, trattandosi di concessione ad "ente" (confraternita, corpo morale, congrega...), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo' anche essere (in relazione all'epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l'ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).
In caso di modifica dell'ordinamento dell'”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l'ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e' ben difficile fornire indicazioni di sorta).
La durata di questo secondo rapporto, le condizioni d'uso e l'onerosità sono regolate dall'ordinamento dell'ente.
In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale.
Sin qui l'inquadramento generale della situazione da Lei rappresentata, nello specifico bisognerebbe attentamente ponderare e scrutinare la comunicazione ufficiale con cui la Confraternita de qua le impone il pagamento di 1146 Euro. Ipotizzo: non sarà per caso una quota associativa per esser parte della Congrega stessa?
Antonio 08/05/2025 at 15:31 su Le concessioni a confraterniteBuongiorno, dopo 25 anni la confraternita mi chiede la somma complessiva di 1146 euro relativa alle quote annuali non pagate, maturate nel citato periodo, per i due loculi utilizzati dei miei genitori allocati nella cappella della citata confraternita. Domanda: sono obbligato a pagare la citata somma nonostante non ho mai ricevuto nei 25 anni alcuna richiesta?
Redazione 06/05/2025 at 14:28 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn sintesi: Specie ammesse e tutelate: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ornamentali, invertebrati.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
Giorgio 06/05/2025 at 14:22 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieLa regione Liguria all'art. 54 della legge L.R. 10/07/2020, n. 15 ha previsto:
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
Redazione 06/05/2025 at 08:25 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieSi. Non solo in Liguria. Vi sono anche altre regioni in cui questo è già consentito: Piemonte, Lombardia, Abruzzo e un Pdl per il Veneto.
Proprio domani, 7 maggio 2025, si terrà un corso on-line sull'argomento:https://www.funerali.org/corso/sepolture-di-spoglie-animali-da-compagnia-2025
Maurizio 06/05/2025 at 08:18 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn Liguria ed in particolare Savona vi é una elevata percentuale di animali dì affezione come anni fa censito da istat. La Regione ha implementato nella legge regionale la possibilità di aggiungere le ceneri dell'animale a quelle del proprio padrone. Siamo però all'inizio. Il quotidiano "Il Secolo XIX" lo ha scritto in articolo domenica 2 marzo u.s.
Redazione 14/04/2025 at 14:53 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieNegli ultimi cinque anni, il numero di imprese che operano nei servizi di cura per animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento (+39,4%), segno che gli italiani considerano sempre più i propri animali come membri della famiglia.
A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica seguita da Campania e Lazio . Il Sud Italia mostra una forte presenza nel commercio al dettaglio , nel Nord, invece, si concentrano i servizi di cura. Animali domestici quindi sempre più coccolati. D'altronde, secondo una recente ricerca condotta da studiosi della London school of economics e della Kent university, la compagnia di un cane o un gatto, aumenta il senso di benessere e piacevolezza della vita quanto avere un un marito od una moglie, o un circolo di amici e relazioni intime e sicure.
Redazione 11/04/2025 at 11:47 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitariox Maurizio
Pare opportuno distinguere due aspetti:
a) chi debba provvedere all'adempimento;
b) su chi gravi l'onere economico.
Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.
maurizio 10/04/2025 at 16:45 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitario"l’onere dovrebbe ricadere sul Comune ove avvenga il decesso" mi pare che ci sia incertezza.
Il Comune di Milano ma anche la Regione Piemonte invece hanno stabilito che sia il Comune di ultima residenza in vita, così anche la deliberazione della Corte dei conti n° 6/2016 sezione Trentino Alto Adige che mi pare l'organo deputato a occuparsi di contabilità pubblica e degli Enti locali.
Grazie per l'attenzione.
Sereno Scolaro 03/04/2025 at 14:26 su Il cinerario comunex Angiolini
In linea di massima si tratta di due "impianti" distinti, date le diversità di quanto destinato ad esservi raccolto. Non mancano, anche se ancora rarefatti, orientamenti volti ad un possibile uso promiscuo. Si ritiene che un'eventuale forzatura interpretativa in questo senso possa aversi se ed in quanto lo preveda il Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se, costituendo ancora un indirizzo interpretativo non consolidato, si rappresenterebbe una certa quale cautela.
Non vi è particolare normativa regionale in materia, salvi i casi in cui si ammetta la calcinazione delle ossa conservate negli ossari comuni, dopo la quale si hanno ceneri.
In Liguria, si fa rinvio all'art. 3, comma 6 L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n, 24 e s.m.
angiolini 03/04/2025 at 13:09 su Il cinerario comuneE' consentito l'uso dell'ossario comune anche per la dispersione delle ceneri?
Se non fosse consentito quale tipo di manufatto deve essere utilizzato?
(normativa di riferimento Regione Liguria)
Necroforo 26/03/2025 at 11:31 su Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?In via generale la destinazione dei resti mortali provenienti da operazione cimiteriale di estumulazione è stabilita dall'ordinanza sindacale (o anche dirigenziale) con cui ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 285/1990 il Comune, quale titolare ultimo dell'impianto cimiteriale, disciplina appunto la rotazione dei posti feretro una volta scaduta la concessione. I resti mortali pertanto potranno esser avviati a diretta cremazione, con procedura semplificata o re-inumati in campo speciale indecomposti, con oneri a carico dell'Amministrazione.
Necroforo 15/03/2025 at 12:38 su Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90X Giuseppe,
il diritto di sepolcro si acquisisce secondo queste regole:
1) deve ovviamente pre-esistere il titolo concessorio (a quanto pare già in essere)
2) sulla base di quest'ultimo e delle sue speciali clausole (che io ad oggi non conosco) è stabilito lo jus sepulchri, da esercitarsi, in proiezione dell'oscuro post mortem, da parte di tutti gli aventi diritto, secondo la naturale cronologia degli eventi luttuosi, e sino alla fisiologica saturazione di tutto lo spazio sepolcrale DISPONIBILE.
Il diritto di sepolcro, una volta soddisfatte le condizioni minime di cui sopra, si acquisisce ex capite per:
Rapporto di consanguineità con il concessionario o vincolo coniugale con quest'ultimo. Chi è , allora il fondatore del sepolcro? In base a queste mie poche note di catechismo funerario spiccio Lei riesce adesso ad inquadrare meglio la Sua situazione. Ripeto: se le ceneri di Suo Padre hanno il diritto, occorrerà senz'altro un atto di disposizione in tal senso, ma a nulla valgono le opposizioni pretestuose di parenti eventualmente interessatissimi ad inibire l'ingresso nel sepolcro alle spoglie mortali altrui, magari per riservarre poi in posto a sè stessi. Sono molto malizioso, ma tra conflitti endo-famigliari sui morti e liti sui sepolcri si assiste, alle volte, ad un teatro surreale.
Giuseppe 15/03/2025 at 01:44 su Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90Gentilissimo Carlo io voglio seppellire mio padre che è stato cremato come da sua volontà, nella tomba di suo padre e sua madre.Alcuni cugini figli della sorella di mio padre defunta anch'essa non vogliono, possono impedirlo? Cosa dice la legge in merito? La regione è la Sicilia città Messina. Grazie anticipatamente per la sua risposta.
Redazione 14/03/2025 at 13:06 su Resti Mortali di ignoti: quale procedura seguire?x Federica
qual'è la destinazione delle spoglie mortali dopo l'estumulazione?
ossario comune, la stessa tomba, un'altra sepoltura (ad es. ossarietto)?
La soluzione per liberare spazio nella tomba, superando l'impasse della commistione di ossa di 2 defunti, potrebbe essere destinare le ossa all'ossario comune, nel quale per definizione sono collocate con lo sversamento indistinto.
FEDERICA 14/03/2025 at 11:56 su Resti Mortali di ignoti: quale procedura seguire?Buongiorno, dovremmo eseguire l'estumulazione di 2 feretri non identificabili perchè hanno perso le targhette; i feretri in questione sono stati tumulati all'interno di una stessa tomba porticale (concessione perpetua) circa 50 anni fa, uno sopra l'altro senza essere distanziati; queste bare nel tempo hanno ceduto, si sono rovesciate e hanno perso la targhetta. E' possibile fare richiesta di estumulazione da parte dei famigliari o devono rimanere all'interno del sepolcro senza la possibilità di liberare spazio?
Regione Veneto.
Grazie
Redazione 06/03/2025 at 17:15 su Tumulazione illegittima?x Loredana
il feto deve rimanere sepolto in un cimitero. Se è in una tomba di famiglia vi resta.
Se invece Lei intende procedere ad una traslazione dall'attuale tomba di famiglia ad altra tomba, lo può fare anche ora (se è stato tumulato. Diversamente se è inumato).
In quest'ultimo caso occorre la disponibilità di un'altra tomba ad accogliere il feretrino col feto e una domanda firmata dai due genitori (se in vita l'altro coniuge).
Poi necessita provvedere ai diritti e alle tariffe necessarie per la traslazione e per avere i i permessi necessari. Si rivolga all'ufficio cimiteri del suo comune e vedrà che possono consigliarla.
Le consigliamo di mantenere ferma la situazione attuale per motivi diversi: innanzitutto per non avere un nuovo dolore assistendo allo spostamento, ma anche per motivi economici.
Le riporto le parti della normativa che penso possa essere di suo interesse (art. 7, commi 2 e 3 del DPR 285/1990):
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di
gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano
presubilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che
all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati
morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati
dall'unita' sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti
con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta
eta' inferiore alle 20 settimane.
Se invece è un feto nato morto dichiarato come tale all'ufficiale di stato civile, la procedura è prevista dal comma 1 dello stesso articolo:
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello
stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli
precedenti.
Loredana 06/03/2025 at 16:48 su Tumulazione illegittima?Buongiorno un feto nato morto,è seppelito in una tomba famigliale dopo quando tempo una madre può richiederlo, è quanti anni di discrezione.grazie
Redazione 03/03/2025 at 12:18 su Sepoltura di parti anatomiche ex DPR n.254/2003x Tony
Il DPR 254/2003, essendo successivo al DPR 285/1990, per le parti in contrasto prevale su quest’ultimo. Per le parti non contemplate nel DPR 254/2003 resta in vigore il DPR 285/1990 e, in particolare, nel caso prospettato, l’art. 6.
Difatti l’articolo 3 comma 1 lettera a) definisce:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati
E poi il comma 3 dice:
“3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.”
Pertanto, nel caso in cui l’amputazione non sia avvenuta in struttura sanitaria o si tratti di parti cadavere diverse da quelle indicate in definizione di parti anatomiche riconoscibili, si applica l’articolo 6 del DPR 285/1990.
Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990 Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
a) chi debba provvedere all'adempimento;
b) su chi gravi l'onere economico.
Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.
Se invece Lei intende procedere ad una traslazione dall'attuale tomba di famiglia ad altra tomba, lo può fare anche ora (se è stato tumulato. Diversamente se è inumato).
In quest'ultimo caso occorre la disponibilità di un'altra tomba ad accogliere il feretrino col feto e una domanda firmata dai due genitori (se in vita l'altro coniuge).
Poi necessita provvedere ai diritti e alle tariffe necessarie per la traslazione e per avere i i permessi necessari. Si rivolga all'ufficio cimiteri del suo comune e vedrà che possono consigliarla.
Le consigliamo di mantenere ferma la situazione attuale per motivi diversi: innanzitutto per non avere un nuovo dolore assistendo allo spostamento, ma anche per motivi economici.
Le riporto le parti della normativa che penso possa essere di suo interesse (art. 7, commi 2 e 3 del DPR 285/1990):
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unita' sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.
Se invece è un feto nato morto dichiarato come tale all'ufficiale di stato civile, la procedura è prevista dal comma 1 dello stesso articolo:
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati E poi il comma 3 dice:
“3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.”
Pertanto, nel caso in cui l’amputazione non sia avvenuta in struttura sanitaria o si tratti di parti cadavere diverse da quelle indicate in definizione di parti anatomiche riconoscibili, si applica l’articolo 6 del DPR 285/1990.