Commenti su urne cinerarie

  • Sereno Scolaro 12/09/2025 at 10:12 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatox Rocco Come prima cosa, farei presente come questi aspetti siano stati interessati, negli ultimi anni, da orientamenti differenti, tra cui quelli sulla possibilità di una diversa, rispetto a situazioni precedenti, regolazione delle concessioni un tempo date in perpetuo. Nel caso specifico, non vi sono indicazioni se il comune abbia modificato il proprio Regolamento comunale (ad esempio: prevedendo che a seguito della morte della persona titolare del contratto dovesse essere resa dichiarazione di aggiornamento, o altro). Si suggerisce: a) come prima cosa, di corrispondere (anche a mezzo di e-Mail) con il comune chiedendo di sospendere interventi sul sepolcro, in attesa di chiarimenti, giustificiando ciò anche con la situazione di lontananza; b) di corrispondere con gli uffici comunali per conoscere l'esatta situazione del sepolcro (ricordando che di norma il Regolamento comunale potrebbe essere reperibile on-line nel sito web del comune).
  • Rocco 12/09/2025 at 02:04 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatoNon capisco il 1963 abiamo sepolto mio padre per 10 anni poi il 1970 o comprato la tomba perpetua per 99 anni il1975 abiamo sepolto mia mamma il2023 sonoi stato al mio paese dato che vivo in canada ma o 4 sorelle che ci tengono cura alla tomba labiamo rinnovata e cosi le mie sorelle mi anno dato la notizia che a 50 anni della sepoltura di mia mamma dobiamo comprare la tomba sono andato al comune e limpiegata non sapeva niente mi a detto che quella tomba non aveva eredi poi abiamo trovata e mi a detto che nel 2025 mi diceva quanto dovevo pagare prima di ritrare avevo trovato loriginale documento ma lufficio era chiuso questa signora doveva sposare la figlia sono rientrato in canada ma mia nipote al vice sindaco gli a portato il documento originale unmmese fa o cercato di comunicare al comune ma era difficile intrare incomunicaziome poi mi anno risposto via emel; e mandandomi da pagare 750 dollari e sulla ricevuta non compare il vecchio contratto perpetua e il n umero della tomba non e giusto o cercato di comunicare coin loro via telefono niente o contattato anche il sindaco oggi ricevo di nuovo un comunicato che sposseranno i mie genitori per scadenza del contratto la colpa e di loro che nonn sanno cosa fanno mi dovro rivolgere alla casema dei carabinieri e di unavvocato sono incompete nti della materia spero chi di voi mi po dare spiegazione la tompa perpetua e causale Logozzo@hotmail.com
  • Redazione 08/09/2025 at 15:30 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleBuon pomeriggio, in base a quanto rinvenuto su Wikipedia: Riccardo Sarfatti "È sepolto vicino al padre nel cimitero di Griante. Il 2 novembre 2020 il suo nome è stato iscritto nel Famedio di Milano."
  • sandra severi sarfatti 06/09/2025 at 13:29 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleVorrei che gentilmente rispondeste alla mia domanda: RICCARDO SARFATTI è iscritto nel Famedio del cimitero Monumentake di Milano ???
  • Carlo Ballotta 05/09/2025 at 15:15 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Gentilissimi Dr. Scolaro e Dott. Nardona Mia sia permessa una chiosa di sintesi, in replica ai Vostri interventi, qui sulle pagine di funerali.org. Sin dalla Sua definitiva approvazione la L. n. 130/2001 si presenta come atto normativo di soli principi, quindi per sua stessa natura scarno e lacunoso (così almeno rilevç il Consiglio di Stato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, da cui, poi, originò quel D.P.R. 24/02/2004 che rese, nel caso specifico proposto, attuabile l'istituto dell'affidamento ceneri. Sui difficili rapporti tra il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e la stessa L. n. 130/2001 molto è già stato scritto. Quando verso la fine del 2001, dopo il referendum confermativo, entra in vigore la c.d. riforma del titolo V Cost, ci sarebbe stato - forse -ancora tempo per predisporre un nuovo corpus di disposizioni in materia di servizi funerari, il quale muovendo dalla base pur sempre fornita dal D.P.R. n. 285/1990 già in vigore integrasse i contenuti della legge ad hoc su cremazione e suoi istituti corollario (inverso i più problematici) in un testo unico di revisione complessiva della polizia mortuaria. L'inerzia colpevole del Legislatore, però, nel tempo ha lasciato spazio alle più disparate forme di attuazione della L. n. 130/2001 , sotto la pressione dell'opinione pubblica e dell'imprenditoria funebre italiana. Poi, invero, c'è chi ha esondato dai propri limiti costituzionali, usando il problema cremazione per instaurare addirittura ordinamenti regionali propri di polizia mortuaria, tali da prescindere addirittura, per certe parti, dal D.P.R. n. 285/1990. Nessuna Regione, però, neppure la più autonomista ha mai osato sancire l'abrogazione espressa o implicita del Regolamento Statale. Anche per non creare eccessive frizioni si è preferita una più delicata sovrapposizione, con andamento carsico tra i due tessuti normativi, e qui il caos ha iniziato ad imperare sovrano. Ricordo non certo a Voi, ma ai nostri Lettori che se da un lato è innegabile una potestà legislativa concorrente tra Stato Centrale e Regioni, in tema sanitario è altrettanto vero come queste ultime possano sì legiferare, ma su questo unico versante. Quando la polizia mortuaria - disciplina di per sè stessa già molto trasversale e poliedrica - s'interseca con lo stato civile o l'applicazione dei diritti fondamentali, quali quelli sociali e civili, le Regioni non avrebbero dovuto statuire alcunché, invece proprio per accontentare il cittadino quando egli, accedendo alla pratica cremazionista, sempre più diffusa, chiede di esercitare diritti nominalmente già stabiliti dalla Legge, ma...”indisponibili”. Ci sono state forzature, ed eccessi volontaristici nell’attuare la L. n. 130/2001 alcuni di essi prossimi all’escamotage tipicamente italiano. Ricordo ancora alcune teorie oggi abbastanza aberranti, ma un tempo di un certo fascino, presso gli uffici legislativi regionali. Eccone un florilegio: 1) La Legge n. 130/2001 che in effettivamente novella parte dell’art, 411 Cod. Penale, trae piena operatività proprio dalla disciplina penalistica in vigore. 2) Il Governo NON ha impugnato le leggi regionali palesemente fuori dal perimetro rigido della Costituzione, nei termini perentori dettati, avanti la Consulta, quindi le LL.RR. sono da ritenersi legittime per esclusione e si proceda pure. Molto altra ed alta dottrina (dunque NON mia!) è stata prodotta sulla L. n. 130/2001 ed i suoi intrecci perversi con il D.P.R. n. 285/1990, il famoso art. 79 D.P.R. cit. ci dà la cifra della confusione in corso. Esso per lo Stato è ancora in vigore, quando si tratta di modificarlo, mentre molte Regioni lo danno ormai per superato, il Ministero, per parte Sua con semplice atto istruttivo fornisce un poco convincente nulla osta alla libera applicazione dell’art. 3 L. 130/2001. Da questa congerie, dove nemmeno le più alte Istituzioni Italiane riescono a conferire una parvenza di logica ad un simile zibaldone si diramano poi, come se già non bastasse, a cascata tutti i regolamenti comunali di polizia mortuaria. L’uno diverso dall’altro.
  • Sereno Scolaro 05/09/2025 at 12:32 su Turbativa di funerale o di corteo funebreNon mi sentirei di condividere del tutto l'Autore citato, in particolare, per l'ultima parte. Questo poiché, successivamente all'art. 25 TULLPS, si rintraccia l'art. 27, per il quale: "Art. 27 - [I] Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. - [II] Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.."
  • Sereno Scolaro 04/09/2025 at 08:26 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Mi permetto d'intervenire, pensando che Carlo Ballotta sia stato sinora occupato, per aggiungere alcuni elementi. Il 1° riguarda l'affermazione attorno alla ritenuta abrogazione dell'art. 79 dPR 285/1990 da parte della L. 130/2001: basterebbe richiamare il non lontano parere della Sez. I del Consiglio di Stato 4/8/2025, n. 855, oppure considerare come esso sia stato, in parte, modificato con DL (o, meglio, in sede di conversione in Legge) nel 2022: se tale abrogazione vi fosse stata, non si vede come potesse abrogarsi qualche cosa di abrogato. Il probblema è piuttosto questto della non piena applicazione della L. 130/2001. Si condivide totalmente l'affermazione sul fatto che la conservazione del DNA e liquidi biologici non possa sostituire l'autopsia. Oltretutto i loro fini sono differenti. La previsione della conservazione ha trovato molte resistenze. Mi viene da ricordare come l'autore (e relatore nella fase finale) della L. 130/2001 svolgesse, prima dell'elezione, il ruolo, rilevantissimo, di medico legale e, non a caso, è previsto che la conservazione dovrebbe (condizionale di rigore) riguardare tutti i defunti a pescindere dalla pratica funeraria. Ricordo, infine, la L.30/6/2009, n. 85. Perdoni Carlo Ballotta, non avendo intenzione di sostituiorni a Suoi interventi.
  • Dott. Giorgio Nardona 26/08/2025 at 11:45 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Leggo con interesse l'articolata tesi che il Ballotta sostiene e pongo alcune osservazioni in merito (da professionista esperto della materia). La norma risale, come sottolineato, al 2001, ed integra/sostituisce il precedente regolamento di Polizia Mortuaria ex DPR 285/1990, in particolare per quanto riguarda l'articolo 79 del suddetto DPR che è stato abrogato e sostituito dal famigerato art. 3 della L.130/2001. Perchè famigerato? Perchè la previsione di cui al comma h) è del tutto inutile ai fini della definizione della causa di morte e dell'ipotesi che la stessa sia avvenuta come conseguenza di altro reato. Infatti tale fattispecie viene esclusa, visti gli elementi fattuali che si rilevano all'atto dell'accertamento della morte, con il certificato di esclusione dell'ipotesi di reato ad uso cremazione. Si rileva, infatti, che la conservazione di annessi e liquido biologico NON POTRA' MAI in alcun modo sostituire un'autopsia, a qualunque titolo effettuata (giudiziaria o per mero riscontro diagnostico). Tali campioni biologici potrebbero, quindi, essere utilizzati SOLO ed UNICAMENTE nel caso fosse il soggetto stesso da sottoporre a cremazione a dover risultare indagato post mortem per qualche tipologia di reato commesso in vita ed eventualmente ipotizzabile non certo dal medico nescroscopo all'atto della visita necroscopica, ma solo dall'autorità giudiziaria, unica preposta ad effettuare indagini. Inoltre resta il fatto che comunque, secondo la legge, con la morte si estingue anche il reato eventualmente commesso. Inoltre, la norma risulta ampiamente vetusta, dal momento che mentre nel 2001 le cremazioni erano eventi molto infrequenti (forse meno dell'1% dei decessi) ed ottemperare alla previsione del comma h) si configurava come evento eccezionale, ma logisticamente possibile, oggi esse rappresentano, soprattutto in alcune realtà delle regioni settentrionali, una quota che talora arriva ad oltre il 90% rendendo l'ottemperanza al comma h) impossibile de facto per motivi organizzativi, economici e legali. Ad esempio la conservazione dei campioni per 10 anni... sotto la responsabilità di chi? Dal momento che i medici necroscopi in 10 anni potrebbero anche mutare servizio di assegnazione o sede di lavoro, non certo degli stessi! La legge, però, afferma che vi è l' "...obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni..." e che pertanto è il solo medico necroscopo il titolare e responsabile del trattamento dei dati, dei campioni e della loro conservazione... che facciamo? Li teniamo nel frigo di casa? E' tempo, quindi, che gli stakeholders (in particolare regioni, onoranze funebri e dipartimenti di prevenzione - ai quali fanno capo i servizi di Medicina Legale) agiscano con un'azione forte nei confronti del legislatore centrale per una modifica IMMEDIATA di una norma inutile, dannosa e sostanzialmente disattesa, nonostante le "roboanti" circolari ministeriali che, come al solito, non sono altro che l'ennesima prova dello scollamento tra sedi amministrative di palazzo e la realtà dell'operatività territoriale, quasi a sottolineare che i firmatari di quelle circolari o non hanno mai "lavorato sul campo" o si sono dimenticati di com'è la realta. E tali circolari non possono del resto sostituire carenti o del tutto assenti regolamenti attuativi (come nel caso in esame) che, come al solito, l'esecutivo ritiene di dover considerare come accessori al ruolo di autorità esecutiva appunto, preferendo di gran lunga approfittare della decretazione d'urgenza per sostituirsi al Parlamento in qualità di potere legislativo de facto. Il resto è fuffa da legulei. Saluti.
  • Redazione 26/08/2025 at 10:00 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro L'applicazione dell'IVA non è connessa alla prestazione fornita in regime di mercato o meno. Ma l'IVA non si applica se è la prestazione è svolta da una Pubblica Autorità e il concessionario di un servizio pubblico locale non è Pubblica Autorità (questo vale in ambito cimiteriale, ma anche per gas, acqua, ecc.)
  • Antonino G. Magro 25/08/2025 at 20:50 su Iva su servizi cimiterialiBuonasera, in merito alla cortese risposta che ho ricevuto, osservo che se il servizio è sì reso da privati, nello specifico una multiservizi a capitale interamente pubblico, ma in regime di concessione, il che certo non risponde a un regime di mercato e più a una prestazione di natura autoritaria e pubblicistica. Antonino G. Magro
  • Redazione 10/08/2025 at 11:47 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro comprendiamo la Sua osservazione in merito alla natura essenziale dei servizi cimiteriali. Tuttavia, l’aliquota IVA applicabile non è determinata dalla “necessità” o dal “valore sociale” del servizio, ma da quanto previsto dal DPR 633/1972. Mi permetto di ricordarLe che:
    L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
    Sono esenti dall'imposta (NdR IVA):
    “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
    Con circolari applicative l'agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l'esenzione vale solo se l'operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
    Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
    Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
    * costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
    * concessioni di sepolture e di loculi.
    Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva. Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10 La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
    Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
    Il legislatore distingue chiaramente tra:
    - Funzione pubblica (fuori campo o esente);
    - Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
    La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
    È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
    Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10. Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.
  • Antonino G. Magro 04/08/2025 at 09:41 su Iva su servizi cimiterialiCon l'applicazione del 22% si contravviene alla ratio dell'art. 10 del DPR 633/72. E questo mi pare insuperabile. I servizi cimiteriali non sono un lusso, ma una necessità di base che non può essere oggetto di qualsivoglia speculazione.
  • Carlo Ballotta 29/07/2025 at 16:41 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliX Rossella, evidentemente il comune di Venaria nega la pur sempre necessaria autorizzazione all'affido ceneri provenienti dalla cremazione non di cadavere, ma di resto mortale, sulla base di alcuni presupposti, anche opinabili, forse, ma formalizzati nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria. Esso rappresenta lo strumento principe per disciplinare determinati istituti, alquanto critici, come appunto custodia presso un domicilio privato, almeno entro i confini del Comune stesso. Vi sono infatti Comuni che per espressa volontà. a questo punto di politica funeraria, vietano l'affido, quando le ceneri siano l'esito della cremazione di resto mortale, ovvero di salma indecomposta e rinvenuta tale, all'atto ad es. dell'estumulazione. Sono scelte comunque poco sindacabili nel merito, se non in sede, appunto politica, laddove dovrebbe esserci una sapiente mediazione e composizione tra i tanti interessi in giuoco, non ultimo il sentimento di pìetas verso i defunti. I motivi possono esser svariati e molteplici, ne cito solo uno. Mancanza di una presunta volontà inoppugnabile di Sua nonna riguardo alla destinazione delle proprie ceneri. Effettivamente riesce poco agevole dimostrare un preciso volere in tal senso da parte di persona deceduta nei primi anni '90 dello scorso secolo. Quindi o si rinviene postuma una statuizione del de cuius (ipotesi quasi impossibile!!!) o il Comune è tenuto a respingere l'istanza per vizio della volontà, nel senso che questa proprio manca del tutto.
  • Rossella Piccitto 29/07/2025 at 00:56 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliBuongiorno, la mia nonna è stata cremata dopo estumulazione. È stata in loculo 33 anni alla Certosa di Bologna. Ora vorrei portare le sue ceneri a casa con me. Ho chiesto l'affido delle ceneri al comune di Venaria dove abito, come richiesto dal comune di Bologna che mi fa l'autorizzazione al trasporto. Il comune di Venaria non mi dà l'autorizzazione dicendo che non è possibile perché c'è stata un'estumulazione e che devo tumularla in cimitero. È vero tutto ciò? Sono amareggiata. Ringrazio tantissimo per l'attenzione.
  • Redazione 20/06/2025 at 17:31 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19x Stefania Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G.1 (circolare Ministero salute 818/2021), cioé il 30 aprile 2022 (un mese oltre il termine dell’emergenza), "le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.” Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie si ricorda quanto previsto dall’art. 84, lett. b) DPR 285/1990, cioé dopo almeno 2 anni dalla morte e d'accordo l'ASL competente. Si veda il testo sotto riportato. --- Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
  • Carlo Ballotta 20/06/2025 at 16:44 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19X Stefania, i cosiddetti codici "Y", ossia i feretri coVid-19 positivi, anche se inumati, come Lei ben ricorderà, debbono pur sempre esser costituiti dalla duplice cassa, lignea e metallica. Il Ministero stesso si pronunciò sulla questione con alcune risoluzioni davvero illuminanti, in quel frangente così convulso. Le salme, allora, dovrebbero esser rinvenute in uno stato abbastanza integro, anche perchè prima della stessa stagnatura del feretro, sono state confezionate entro body bag cosparsi di sostanza disinfettante. Qui sorgono tutte le criticità eventuali nel rilascio dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria, contenute nell'articolo 84 DPR 285/1990. Ad ogni modo, sempre rifacendoci al dettato del decreto n. 285 del 1990, occorre interpellare l'A.USL (o comunque denominata) così da richiedere un parere di reale fattibilità sulle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria di defunti positivi al CoVid-19. Pertanto la risposta in definitiva è la seguente: La circolare del Ministero della Salute riguarda solo la gestione della salma al momento del decesso e durante il primo periodo post-mortem, per motivi sanitari legati alla trasmissibilità del virus. Non modifica, dopo il 30/4/2022, le regole ordinarie sulle esumazioni, che restano stabilite dai singoli regolamenti comunali e regionali. Per la Campania non risultano norme aggiuntive specifiche sulle esumazioni di salme di deceduti per COVID-19.
  • stefania 19/06/2025 at 11:54 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19In merito alla circolare in oggetto, restano dunque vigenti le disposizioni ordinarie in materia di esumazione prevista dai singoli regolamenti comunali? La circolare del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della salute si riferisce esclusivamente alla gestione della salma e non anche alle esumazioni ( di salme decedute illo tempore con Covid)? Per quanto attiene la regione Campania, non sono riuscita a reperire alcuna informazione aggiuntiva.
  • Carlo Ballotta 17/06/2025 at 16:36 su Conflitti sul sepolcro famigliareX Silvia, in diritto a nulla rilevano rapporti endo-famigliari di certo - stando a quanto si apprende - poco idilliaci tra Lei e Suo padre. Lei, se necessario in via giudiziale, deve far valere il c.d. diritto secondario di sepolcro, argomento spesso poco conosciuto o praticato, ma di notevole complessità. Esso consiste nella libertà di cui Lei è titolare di accedere al sepolcro de quo per compiere atti votivi o di suffragio in memoria di Sua sorella ivi sepolta. Prima di adire il giudice (con esito della sentenza facilmente immaginabile a Suo favore), visti gli alti costi di un procedimento in sede civile, pur sempre da calcolare preventivamente, Le consiglio la soluzione amministrativa, informando del fatto il locale ufficio comunale della polizia mortuaria ed esponendo bene il problema delle chiavi, se il servizio dovesse dichiararsi incompetente per dirimere la questione (ed effettivamente il dubbio sussiste e quindi può anche essere), non Le resterà che rivolgersi al giudice in sede civile. In materia di diritto secondario di sepolcro è presente, qui su funerali.org un'ampia e ricca bibliografia, per giunta consultabile direttamente e gratis.
  • Silvia 17/06/2025 at 06:39 su Conflitti sul sepolcro famigliareSalve, I miei genitori sono divorziati, mio padre ha una cappella in cui è sepolta mia sorella. Io e mia madre, che non abbiamo più rapporti con padre, non abbiamo le chiavi della cappella. L’unico modo per potervi accedere è mettersi d’accordo con mio fratello, ma questo significa limitare l’accesso ad una volta l’anno. Io vorrei poter accedervi come e quando voglio. Ne ho diritto? Ho diritto ad avere la chiave della cappella? Grazie.
  • Carlo Ballotta 16/06/2025 at 15:33 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaX Giovanni, E'pacifico che, in ogni caso subentrino "automaticamente", tutti i discendenti del fondatore, indistintamente, se posti su un livello di pari legittimazione alla titolarità della tomba (ovvero, nella scala parentale tutti i discendenti più diretti, collocati sul medesimo grado). E'il Comune a disciplinare autonomamente l'istituto del subentro, nei rapporti concessori, attraverso il proprio regolamento di polizia mortuaria, dettando metodi, tempistiche e procedure di dettaglio per la fase propulsiva del proc. amministrativo che condurrà, poi, alla variazione di intestazione nell'edicola funeraria. Lei e Suo fratello, naturalmente ambedue interessati, subentrerete per le vostre quote di spettanza, poichè lo jus sepulchri, prima concentrato solo su Suo nonno e la la di lui famiglia, adesso, con ogni evidenza si è frammentato tra Voi ed i Vostri cugini. Essi, comunque sono e restano portatori della propria frazione di potenziale diritto di sepolcro. Quando poi volessero liberamente rinunciarvi - ne convengo - il quadro complessivo risulterebbe molto più chiaro, ma la retrocessione è volontaria e richiede, pur sempre la forma scritta. Ultimo appunto: la giurisprudenza ci insegna che lo jus sepulchri spira ex se e si estingue quando non venga esercitato, ad esempio, (è ciò implica la morte della persona in vita portatrice dello jus sepulchri stesso) oppure si sia giunti, per cronologia di eventi luttuosi nella Vostra famiglia alla completa saturazione dello spazio sepolcrale previsto nell'atto di concessione.
  • Sereno Scolaro 16/06/2025 at 15:28 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaNella situazione rappresentata, va precisato che le "registrazioni amministrative" di aggiornamento dell'intestazione di concessione cimiteriale, richiedono il coinvolgimento di tutti i discendenti del fondatore del sepolcro. Ne consegue che se le persone che si attivano per talia ggiornamenti, non siano nelle condizioni di fornire elementi per il reperimento di altre persone potenzialmente aventi titolo (anche nei limiti di conoscenza che possano esservi) o di un qualche accertamento della loro inesistenza, prima di provvedere il comune dovrà effettuare le opportune ricerche del caso.
  • GIOVANNI 16/06/2025 at 12:30 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaBuongiorno pongo un quesito in merito ad una voltura di un edicola funeraria costruita e in concessione a mio nonno. Mio nonno ovviamente deceduto parecchi anni fa aveva tre figli di cui tutti e tre morti. Solo io e mio fratello siamo presenti in quanto non abbiamo piu rapporti con i figli dei miei zii da anni quindi impossibilitati anche ad essere rintraccaiati per ovviare questo problema come potremmo istruire la pratica di voltura per il riconoscimento dell edicola funeraria? grazie
  • Redazione 14/06/2025 at 17:16 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?x Franca non conosciamo quali impegni Lei abbia sottoscritto con il Registro Italiano Cremazioni. Visto che si è trasferita a Torino, ne parli con la locale Società di cremazione. Loro la sapranno consigliare per il meglio.
  • Franca 14/06/2025 at 08:08 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?Sono iscritta dal 2021 nel Registro italiano cremazioni. Vivevo in altra regione ma dal 2023 risiedo a Torino. Poiché sto predisponendo testamento con anche indicazioni relative al funerale, devo indicare un'agenzia funebre di Torino?
  • Carlo Ballotta 12/06/2025 at 23:03 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Antonino, Ammettendo la sua versione (che può verificare chiedendo a suo fratello se quanto asserito è vero o, meglio, facendo un accesso agli atti del comune per acquisire la documentazione su un eventuale assenso all’ingresso nella tomba), la "tumulazione sine titulo", nel contesto della letteratura settoriale sviluppata qui, sul sito funerali.org, si riferisce alla deposizione di un cadavere o di resti mortali, ossa o ancora ceneri in una tomba privata e gentilizia o loculo senza che sia presente un valido titolo di concessione o legittimazione. In altre parole, si tratta di una tumulazione effettuata senza autorizzazione o diritto. Più nello specifico, la sepoltura "sine titulo" implica che non ci sia una documentazione agli atti tale da giustificare la presenza del cadavere o dei suoi resti in quel determinato sepolcro. Questo può accadere in diverse situazioni, ad esempio: Tumulazione di un defunto in un loculo con concessione già scaduta o mai effettuata: Se un loculo è stato occupato senza un titolo di concessione o se la concessione è scaduta, la tumulazione è considerata "sine titulo". Deposizione di resti mortali in un loculo senza il consenso del titolare o senza la documentazione necessaria: Se i resti vengono depositati senza il permesso del titolare del loculo o senza la documentazione che ne giustifica la presenza, si parla di tumulazione illegittima. Tumulazione di resti di ignoti in un loculo senza la dovuta identificazione: In caso di resti non identificati, la deposizione in un loculo senza un regolare titolo è da considerarsi "sine titulo". Nel caso di tumulazione "sine titulo", la procedura da seguire è meglio disciplinata, nel dettaglio, dai regolamenti comunali di polizia mortuaria e dalla normativa nazionale vigente sui diritti di sepolcro. In generale, si prevede la rimozione dei resti da parte di chi li abbia depositati o dell'autorità comunale, con la loro destinazione al campo indecomposti o alla cremazione, a seconda del caso. In sintesi, la "tumulazione sine titulo" rappresenta una situazione illegittima che richiede apposita normazione attuativa nei regolamenti cimiteriali, al fine di tutelare i diritti dei titolari dei sepolcri e la corretta gestione del cimitero.