Commenti su urne cinerarie

  • Necroforo 22/07/2024 at 15:51 su Diritto di sepolturaX Giovanni, Il peggior esito possibile vi è già stato prospettato: l'avvio della procedura di decadenza per carenza di titolo probatorio sulla legittimità della concessione de facto in essere. Invero esistono, però, diversi rimedi amministrativi da esperire (senza necessariamente adire il Giudice, con tutta l'alea ed i costi spesso insostenibili che un giudizio pur sempre comporterebbe) per ottenere un provvedimento a Suo favore addirittura, in cui si riconosca (tecnicamente: atto ricognitivo) la piena sussistenza del rapporto concessorio costituito quando il sepolcro fu fondato, ma in assenza di regolare atto cartaceo, da ambo le parti. La Sua posizione avanti il Comune, va, in ogni caso, regolarizzata e sanata. Le sconsiglio caldamente soluzioni avventate e troppo facili -almeno in teoria - come il ricorso all'Immemoriale, sovente "spacciato" come soluzione self executing per risolvere problemi altrimenti destinati a ristagnare in un vicolo cieco. L'immemoriale presenta tratti para-processuali (atti notori presso notaio, raccolta di testimonianze), non sempre è correttamente applicato o addirittura recepito nella normazione locale di polizia mortuaria. TRattasi di arma troppo pericolosa, se maneggiata con poca cura. Punterei piuttosto ad aprire un proficuo canale comunicativo con l'ufficio della polizia mortuaria,in primis: irrigidirsi sulle rispettive linee è da sempre controproducente, specie quando si combatte, in senso metaforico, contro la P.A. per il riconoscimento di un diritto. Vuole saperne di più? Restiamo a Sua disposizione.
  • Necroforo 22/07/2024 at 15:24 su Diritto di sepolturain caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio, potrebbe escludersi lo ius sepulchri in capo al coniuge dell’avente titolo quando detti elementi siano venuti meno. Ad importare è comunque l’esistenza di una “corrispondenza di amorosi sensi”, che unica puo` giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte. Quindi: occorre consultare congiuntamente l'atto di fondazione del sepolcro, dove è definita nello specifico la famiglia del concessionario primo ed il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero trovasi la tomb ade qua.
  • Giovanni 22/07/2024 at 10:57 su Diritto di sepolturaBuongiorno, mio padre è unico erede in vita della sepoltura privata dove vi sono i suoi nonni. Il Comune non trova l’atto di concessione originario per volturare l’intestazione a mio padre che, parimenti non ha copia dell’atto. Il Comune dice che non può procedere e che, pertanto, avvierà la decadenza. Come fare? Il Comune non dovrebbe essere custode degli atti? Grazie, Giovanni
  • Luca 16/07/2024 at 00:40 su Diritto di sepolturaBuongiorno, avrei bisogno, per favore, di un chiarimento. Mio nonno (papà di mia mamma), quando era in vita, ha costruito una tomba di famiglia. Volevo chiedervi se, nel momento in cui dovesse mancare, mio papà può essere tumulato nella tomba di famiglia costruita da mio nonno (suo suocero), pur essendo ancora in vita mia mamma. Grazie.
  • Necroforo 09/07/2024 at 15:43 su all’affido familiare di ceneriX Lorella, gli atti di disposizione sulle spoglie mortali sono residualmente esercitati da soggetti terzi (i più stretti famigliari) e nell'assoluto rispetto delle volontà ultime del de cuius, solo quando quest'ultimo non abbia provveduto in prima persona all'esercizio di questi diritti personalissimi proiettati nell'oscuro post mortem. Per la cremazione del resto mortale dopo i 30 anni di tumulazione stagna - e con procedura semplificata) non si rilevano ragioni ostative, per la successiva destinazione delle ceneri (a questo punto prossime all'affido) si potrebbe nutrire qualche perplessità di merito. Comunque e di norma gli uffici comunali non aprono istruttorie così intrusive ed approfondite per cogliere l'intimo desiderio del de cuius (Domanda amletica: ma Lei è davvero sicura di ottemperare alla volontà vera e reale dei Suoi genitori, in tema di cremazione e DOMICILIAZIONE delle risultanti ceneri?), se non si ravvisano disposizioni contrarie nel regolamento municipale di polizia mortuaria (fonte fondamentale cui attingere, in caso di problemi interpretativi) si presenta l'istanza di affido e quasi sicuramente essa verrà accolta, con il rilascio di specifica autorizzazione ad hoc.
  • Redazione 08/07/2024 at 11:49 su Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioniBuongiorno, la risposta a quesiti di operatori professionali è a pagamento. Le condizioni economich ele trova al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
  • Anna Maria 08/07/2024 at 09:41 su Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioniBuongiorno, sono un'Agenzia funebre nel Lazio di Frosinone. Vorrei sapere la procedura corretta per il disbrigo pratiche funebri. Preciso: 1) a chi compete chiamare il medico di base o la guardia medica per notturno e festivo per l'accertamento di morte? 2) normalmente il medico di base non viene in abitazione in caso di accertamento da parte della guardia medica o del 118 3) a chi compete chiamare ed accompagnare il medico necroscopico in abitazione o casa di riposo per la compilazione del certificato necroscopico? Al momento funzione che ce ne occupiamo totalmente noi come agenzia funebre. Quindi per organizzare il funerale dobbiamo fare nel seguente ordine 1) chiamare il medico per accertamento di morte. 2) andare dal medico curante a compilare l'ISTAT 3) Andare in comune per farmi compilare la chiamata al medico necroscopico 4) Dare appuntamento all'inizio del paese al medico necroscopico per accompagnarlo in abitazione 5) portare il tutto in comune per il disbrigo pratiche. parlando con un collega mi ha detto che è di competenza del comune tutto questo sbattimento e a dire la verità il alcuni comuni è così. vorrei sapere se esiste una legge che definisce bene le competenze di questo sistema. Grazzie mille per la disponibilità
  • Lorella 06/07/2024 at 18:28 su all’affido familiare di ceneriBuongiorno Il ns babbo è sepolto in un loculo da più di 30 anni, la ns mamma è stata cremata e l'urna inserita nello stesso loculo in quanto voleva stare con il ns babbo. Siamo 2 sorelle, di cui una che non può più muoversi causa sclerosi multipla e non può più andare al cimitero. Vorremmo fare cremare il ns babbo e portare le 2 urne a casa nostra. È possibile? Grazie
  • Carlo 22/06/2024 at 17:55 su Chiedi alla RedazioneX Chiara, qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata. Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico. Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria. https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html
  • Necroforo 18/06/2024 at 16:30 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueX Mario, a quanto pare il problema è insito nella convenzione tra Comune e concessionario primo, che sovente integra il verro e proprio atto di concessione cimiteriale. Di fatto l'uso potenziale di due loculi sembrerebbe inibito, non tanto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, quanto da una precisa clausola contrattuale. Bisogna in primis recuperare e consultare bene l'atto di concessione. Come è strutturata la lex sepulchri? Quali sono i divieti posti dal Concessionario al momento della stipula? Ci sono formule giuridiche a volte oblique ed allusive sulla intangibilità di una sepoltura per tutta la durata di una concessione. Possono esperirsi alcune soluzioni almeno. Facciamo così: Lei mi prometta di compulsare attentamente tutti i codicilli dell'atto concessorio, magari sino a scovare una statuizione rubricata come divieto di estumulazione"/"tomba chiusa". SE Le vorrà potrà tranquillamente contattarmi attraverso questo spazio pubblico, di primo soccorso funerario. Ovviamente letture ragionate e più di sistema sui documenti che Ella dovesse produrre all'attenzione di codesta Redazione saranno soggette a contro-prestazione, pari all'acquisto di un quesito personalizzato e confezionato sulle Sue particolari esigenze, secondo le nostre vigenti tariffe, per altro molto competitive.
  • Necroforo 18/06/2024 at 15:52 su TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisoltiAngelo, la "RATIO", ossia il senso profondo della norma da Lei implicitamente richiamata è avere una chiusura stagna, forte e robusta e soprattutto sicura del loculo, affinché il muro di tamponatura possa reggere determinate sollecitazioni anche meccaniche, ma soprattutto perchè esso risulti sicura barriera all'eventuale fuoriuscita di liquidi cadaverici e relativi miasmi, quando dovesse cedere la cassa di zinco di cui il feretro è composto. Adesso questa è la regola, in tutta onestà ho visto loculi tamponati con tutte le sublimi tecniche dei muratori, ad esempio, quando l'imbocco del loculo, per l'eccessiva lunghezza della cassa, non dovesse permettere la sigillatura con mattoni pieni ed a una testa, si mura" in deroga" con mattoni posti in altro modo. E'legittimo? Forse sì, o anche no? L'art. del reg. naz. polizia mortuaria da Lei richiamato è una c.d. norma di performance, in quanto vuole dettare requisiti e condizioni tecniche per ottenere un risultato certo: l'assoluta (almeno in teoria!) ermeticità del tumulo. Ecco il disposto del legislatore, ma a parole. Nei fatti sappiamo tutti che non è così. Comunque per fortuna l'industria funeraria ha escogitato soluzioni più efficienti ed anche discrete. Chiudere una tomba con malta cementizia e mattoni rappresenta ormai una modalità obsoleta, superata. Personalmente ritengo più vantaggioso una diversa metodologia. A chiusura impermeabile del loculo, una volta depostavi la bara, è posta una lastra, un pannello già predisposti prima dell'arrivo del funerale in cimitero. Basta apporre la tamponatura "pre-fabbricata" una volta inserito il feretro, e sigillarne tutta la zona di contatto perimetrale sulle pareti del loculo, con uno speciale collante a dura e resistente presa, tale da garantire (forse anche meglio!) nel tempo la perfetta tenuta a gas e liquidi post mortali che dovessero liberarsi da un feretro lesionato.
  • Mario de Pinto 17/06/2024 at 12:44 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueInteressante Articolo. Ho un problema legato ad un gentilizio di famiglia con una concessione di 99 anni. Il gentilizio ha due loculi e 7 ossari. Nei due loculi sono sepolti, da oltre 40 anni, il concessionario e la moglie ed è previsto nella concessione la loro tumulazione. La famiglia negli anni ha cremato i congiunti che hanno occupato gli ossari, vorrebbero ridurre la salma della moglie del concessionario ( sempre che sia avvenuta la mineralizzazione) porre l'ossario nello stesso loculo, creando così spazio per le urne future (visto che hanno intenzione di farsi cremare) Il direttore del cimitero dice che non è possibile visto quanto riportato nella concessione. Possibile non viene effettuato nessun trasporto della salma ma solo la riduzione. cosa possiamo fare?
  • angelo 17/06/2024 at 11:44 su TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisoltiSalve, volevo sapere se è possibile tumulare con mattoni 21 fori al posto dei mattoni pieni. Grazie
  • Chiara 16/06/2024 at 01:14 su Chiedi alla RedazioneMilano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l'atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi? Vi ringrazio per la vostra risposta.
  • Necroforo 12/06/2024 at 15:06 su Chiedi alla RedazioneX Danilo, in polizia mortuaria fare e disfare un'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, data la procedura aggravata che la legge impone, per ovvi profili di natura penalistica, non è così semplice. Se si è formata la volontà alla dispersione ed essa è stata già formalizzata in apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile siamo dinanzi a manifestazione solenne e scritta di un volere irrevocabile. In via amministrativa i rimedi sono veramente pochi, perchè a nulla valgono le dichiarazioni verbali, fuori tempo massimo, di una SORELLA di Vostra madre. A questo punto occorrerebbe pur sempre una sentenza del giudice di tipo accertativo per appunto appurare quali siano state effettivamente le ultime volontà di Sua madre, in tema di destinazione ultima delle proprie ceneri. Ed il Giudice può accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale. L'impugnativa contro un vostro stesso atto di volontà (sembra paradossale, ma è così) dovrebbe vertere, appunto sul rinvenimento di una volontà di tumulazione espressa in vita da Sua madre. Invero la Legge punisce la dispersione non autorizzata, ed il vizio di volontà è appunto una delle ragioni per cui un atto di polizia mortuaria possa essere oggetto di riesame in regime di auto-tutela. Ad esempio rinvenite un plico scritto con la grafia di Vostra madre, datato e sottoscritto dalla medesima, in cui si esprima volontà di tumulazione delle relative ceneri, il "pezzo di carta" acquisirà valore legale, una volta pubblicato presso un notaio, quale disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale. E'un caso rarissimo, nella maggior parte delle occasioni ci si basa, anche per squisite motivazioni di timing gestionale, sulle dichiarazioni sostitutive, a patto che vi sia una reale conoscenza di istituti particolarmente critici e delicati, dai quali poi discendono scelte irreversibili.
  • danilo 10/06/2024 at 10:19 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, io e i miei fratelli abbiamo firmato per far disperdere le ceneri di nostra madre , ma parlando dopo avere effettuato le firme ,con mia zia ci disse che la mamma poco prima di morire le aveva espresso il desiderio che fosse messa insieme al marito , già cremato.,ora il Comune di Milano ci riferisce che una volta firmato per la dispersione non si può più recedere e quindi non ci permette di effettuare questa tumulazione , che posso fare, loro sono irremovibili. grazie Danilo
  • Sereno Scolaro 28/05/2024 at 19:27 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2x Giada Oltre alla risposta già fornita da Carlo, nonché all'intervento di Redazione, occorrerebbe tenere conto che l'art. 102 dPR 10/9/1990, n. 285 prevederebbe (condizionale di rigore) che l'autorizzazione alla tumulazione in dato sepolcro richieda un accertamento circa il fatto che la persona defunta aveva diritto di essere ivi accolta. Tuttavia, in numerosissimi casi, questo accertamento non viene attuato. x Guido La soluzione prospettata sarebbe percorribile solo se il Regolamento comunale di polizia mortuaria definisca i criteri per l'applicazione di questo istituto, non essendo sufficiente la sola previsione del Regolamento nazionale (art. 93, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285). Il diritto di accoglimento in un sepolcro costituiosce una riserva, cioè spetta a chi si trovi in una data posizione giuridica e, contemporaneamente, esclude quanti non vi si trovino. Si tratta di verificare quali siano le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in materia di sussistenza del diritto per essere accolti o, con altre parole, quali siano le persone che siano considerate quali appartenenti alla famiglia del concessionario (e come sia regolato il c.d. "subentro" di altre persone nel caso di decesso del fondatore del sepolcro).
  • Redazione 28/05/2024 at 15:34 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Se desidera avere una analisi approfondita e un parere da sottoporre al Comune, occorre disporre in PDF del regolamento di polizia mortuaria del comune in questione, copia dell'atto originario di concessione, copia del provvedimento di subentro, la situazione di occupazione della tomba. Questa situaizone origina però uno studio specifico ch epuò essere effettuato da nostri esperti a pagamento. Veda le condizioni al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
  • Redazione 28/05/2024 at 15:31 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2x Guido Dipende da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nell'atto concessorio iniziale. Per grande sintesi: chi ha titolo ad entrare in una tomba è tra chi ne ha diritto chi muore prima e col limite dei posti della tomba. Salvo che quando si sia avuta la concessione non si siano fatet riserve di posti o limitato l'ingresso a soggetti specifici. Chiarito questo si deve se nel regolamento di polizia mortuaria del suo comune o nell'atto di concessione vi sia scritto che la sepoltura nella tomba è riservata al concessionario e alla sua famiglia. E qui emerge il problema del concetti di famiglia e di subentrante nella concessione. In pratica si tratta di capire se le norme vigenti nel suo comune quando vi fanno fare il subentro nella concessione mantengono fermo il concetto di famiglia riferito all'originario concessionario o, come si fa in tanti comuni, la famiglia diventa a questo punto quella dei concessionari subentrati. E se il vostro comune ha inteso definire nel regolamento di polizia mortuaria la famiglia in senso stretto (codice civile) o in senso largo. Per come Lei ha posto la domanda, nella maggior parte dei comuni la famiglia non si estende ai genitori della moglie di un concessionario subentrato. E quindi l'unico istituto che può essere invocato è proprio l'istituto della benemerenza e cioè tutti concessionari aventi diritto subentrati, consapevoli che l'ingresso nella tomba del feretro di salme di persone che non ne avrebbero diritto comprime i loro diritti (perdono dei posti al momento del bisogno) accettano questo fatto per iscritto. Una soluzione, in questi casi, può essere una scrittura privata tra i 3 subentrati che si dividono esplicitamente e chiaramente l'uso dei posti rimasti liberi. Aiuta molto in questi casi il ricorso alla cremazione, che permette di aumentare di parecchio la capienza di una tomba.
  • Guido 28/05/2024 at 15:12 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Buon giorno. Siamo tre concessionari di una tomba perpetua subentrati al decesso del nostro nonno. Uno di noi vuole seppellire i genitori della moglie ma dal comune hanno indicato che ciò potrebbe essere possibile solo come "persone che hanno conseguito benemerenza nei confronti dei concessionari" previsto nel regolamento. Né io né l'altro concessionario( io tra l'altro sono referente) siamo d'accordo e ci opponiamo e il comune non sa cosa fare, ci ha risposto che dobbiamo vedercela tra noi... Chi ha ragione?
  • Necroforo 27/05/2024 at 15:26 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Giada, Bisogna farsi forza ed affidarsi ad una squadra di professionisti del settore funerario, altrimenti da soli è facile smarrirsi per una selva oscura di problemi spesso insormontabili, per il normale cittadino, poichè la burocrazia funeraria sa essere raffinata e crudele al tempo stesso. Quindi la invito a condensare i quesiti in un unico testo ed a proporli appunto come un unicum, come servizio a pagamento, alla cortese attenzione della redazione di FUNERALI.org (tutti i riferimenti ed i recapiti sono in home page o più sempicemente rinvenibili al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf). Lei ha senza dubbio bisogno di un valido ausilio per districarsi bene nel ginepraio dei subentri multipli, o del frazionamento pro quota dello ius sepulchri.
    Ma non possiamo aiutarLa gratuitamente, perchè troppo specifica è la richiesta, e laboriosa l'operazione utile a ricostruire nel tempo i profili di diverse e differenti figure giuridiche tipiche della polizia mortuaria, da applicarsi poi al Suo caso concreto. Valuti pure la proposta, semmai ci risentiremo su questa colonne.
  • Necroforo 27/05/2024 at 15:05 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Alberto, il "SUBENTRO" in ambito di concessione cimiteriale rappresenta pur sempre una modalità anche se del tutto atipica e sui generis di avvicendamento mortis causa nella titolarità di un rapporto giuridico già in essere. Il sepolcro sorge originariamente o come famigliare (vi è presunzione sulla volontà in tal senso del concessionario primo) o quale ereditario. Due possono poi essere le tipologie di subentro: l'una a concessionario fisso, l'altra a concessionario mobile/scorrevole. Sull'estinzione della concessione (abbandono amministrativo? Decadenza per inadempienza contrattuale?) bisognerebbe aprire un capitolo specifico. Quanto al Suo Problema principale, invece, bisogna necessariamente ricostruire tutti i trasferimenti nella titolarità pleno jure del diritto di sepolcro, avvenuti mortis causa dalla fondazione della tomba sino all'attuale/i concessionaria/i. La tecnica consiste in un esame a rime parallele tra atto di concessione e regolamenti di polizia mortuaria,: ora secondo il principio del tempus regit actum, ora in forza dello jus superveniens (sempre che la retroattività della normativa locale di polizia mortuaria possa applicarsi alle concessione pregresse). Questa operazione operazione certosina di sinossi tra vari atti a contenuto normativo, richiede una certa perizia. C'è chi può seriamente aiutarla, qui in Redazione, valuti lei, con tranquillità assoluta, se siano sufficienti questi primi orientamenti gratuitamente offerti a Lei ed a tutto il nostro pubblico, oppure sia il caso di approfondire la questione affidandosi a chi (non pretendo di essere io di certo!) dimostra da orami anni 20 di servizio attivo sul web di aver maturato una certa competenza in ambito funerario. Data la particolarità della consulenza richiesta La invitiamo ad acquistare una risposta personalizzata ed esclusiva al Suo quesito. Le condizioni economiche sono esplicitate in home page.
  • Giada 27/05/2024 at 14:42 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Buon giorno. (Ho 5 cappelle in fase di subentri, tutte eredità due dei trisnonni, due nonni fortunatamente non perpetue e una del quadrisnonno e molta curiosità, perdonatemi) Mio quadrisnonno era titolare di una tomba la cui concessione risale al 1910 circa ( 10 posti, piccola cappella). Nessuno è subentrato fino a ora( stiamo facendo ora il subentro) e risulta tra le cappelle perpetue con tutte i posti occupati. In questa cappella sono stati sepolti ben 3 cognati, fratelli della moglie del quadrisnonno morti( stiamo facendo ricerche per capire se avessero figli). Abbiamo chiesto al comune come sia potuto succedere dato che nel regolamento attuale e pure nella concessione originale si contempla che per famiglia si considerano solo fondatore, moglie, discendenti con coniugi e ascendenti, ma nessuno ha saputo darci una risposta. Era possibile che gli affini della moglie del fondatore potessero essere sepolti? Chi doveva vigilare?
  • Necroforo 25/05/2024 at 13:44 su La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.X Giada, In pura teoria (negozio giuridico recettizio) il Comune, quale Ente di diritto pubblico, sovraordinato e predominante nel rapporto concessiorio mantiene pur sempre la facoltà di accogliere la retrocessione e mai l'obbligo. Ciò quasi mai avviene, semmai si procederà ad un accrescimento in senso civilistico delle quote di jus sepulchri tra i restanti concessionari, i quali rimarranno pur sempre vincolati tra loro ad un particolare regime di comunione solidale, forzosa ed indivisibile. La rinuncia consiste in un atto solenne in cui persona portatrice in vita del diritto di sepolcro (componente personalissima + aspetti patrimoniali sul bene) abdica da questa posizione soggettiva, per sè ed i suoi aventi causa. Se per mancata manutenzione (occorrono tempi molto dilatati, poichè il procedimento di decadenza è giustamente lungo e gravoso) si dovesse in un determinato giorno pronunziare da parte del Comune l'estinzione della concessione per inadempienze contrattuali, lei non perderebbe, comunque, il Suo diritto di disposizione, con oneri annessi, sulle spoglie mortali dei Suoi avi.
  • Mario 24/05/2024 at 14:12 su Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioniVorrei sapere quale mansioni deve svolgere un operatore cimiteriale con livello ex A2, e se puo usare mini escavatore, fare esumazioni, estumulazioni. Grazie
  • Alberto 24/05/2024 at 13:49 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROAggiungo che tutti i fratelli della vedova, tra cui mio nonno, era morti prima di lei, mio nonno dieci anni prima negli anni 80. Infatti non riusciamo a capire come il comune possa aver accettato.
  • Alberto 24/05/2024 at 10:18 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno. Mia madre è subentrata come concessionaria di una tomba la cui concessione originaria era intestata alla zia( sorella del padre) morta vedova senza figli. Nel testamento era una delle tante eredi ma non era stato indicato nulla in merito a chi doveva subentrare. È legittimo che sia subentrata lei e che si sia fatta intestare la concessione? Teoricamente la concessione sarebbe estinta mancando sia i discendenti sia gli ascendenti. Il comune non ha saputo darci una risposta ma nel 2000 aveva solo accettato senza verificare nulla. Grazie.
  • Giada 23/05/2024 at 17:09 su La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.Ho due "enormi" curiosità. Se volessi rinunciare per la mia "parte" a una concessione (siamo 4 concessionari) il comune potrebbe rifiutare la rinuncia "fatta" con il notaio e comunicata agli altri 3 concessionari? E secondo: conoscendo gli altri concessionari che sono in grado di non pagare le spese di manutenzione straordinaria dopo la mia rinuncia( ho sempre pagato io al 100% tutte le spese di manutenzione) e fare decadere la concessione: in caso di estumulazioni straordinarie conseguenti alla mancanza manutenzione e conseguente decadenza io, pur avendo rinunciato, posso essere chiamata a pagare le spese di estumulazione delle salme oppure avendo rinunciato sono esonerata e al massimo posso essere chiamata a definire la destinazione dei parenti in linea retta( ho i nonni)? Grazie mille
  • Necroforo 22/05/2024 at 17:59 su Chiedi alla RedazioneX Martina, se nell'ordine: Legge o Regolamento Regionale Regolamento municipale di polizia mortuaria Non adducono ragioni ostative (ad es. espressi divieti a tal proposito) in diritto si procederà all'affido postumo, attraverso la formazione ed il rilascio della relativa autorizzazione. Gli incartamenti pur necessari non rappresentano un reale problema. Il punto della questione, è, invece, tutto di sostanza: poichè l'affido deve obbligatoriamente avvenire nell'assoluto rispetto della volontà del de cuius. Nel malaugurato caso di silenzio del de cuius stesso sulla destinazione delle proprie ceneri come interpretare questo vuoto? Le sistemazioni delle ceneri debbono esser sicure e stabili; di solito o si sceglie il pur sempre classico e rassicurante cimitero, con la tumulazione dell'urna, o si opta direttamente per altri istituti come l'affido appunto o la dispersione in cinerario comune. Per esser massimamente formalisti occorrerebbe rinvenire una volontà scritta ed inoppugnabile del de cuius in tal senso, e considerarla come disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale.
  • Elvira aquila 20/05/2024 at 21:05 su Ad Agrigento si farà un cimitero per animali da compagniaUna bellissima iniziativa per fare il cimitero dei cani e cremazione anche con i padroni. Sarà bellissimo. Io sono contenta che vi sia anche il diritto a "riposare" per i cani
  • Redazione 20/05/2024 at 18:51 su L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossariox Oronzo Può chiedere che venga effettuata la inumazione dei resti mortali, con addizione di sostanze scheletrizzanti e biodegradanti indicate dalla circolare 10/1998 del Ministero della salute, con oneri a suo carico, oppure la prosecuzione della concessione per un certo numero di anni (o anche il rinnovo per altri 25 anni) e addizionando i resti mortali con sostanze scheletrizzanti e biodegradanti indicate dalla circolare 10/1998 del Ministero della salute. Ogni soluzione ha dei costi. La cremazione ha certezza di risultato, le altre soluzioni meno.
  • Oronzo 20/05/2024 at 18:18 su L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossarioDopo 25 anni ho estumulato mio padre è mummificato il comune mi ha detto che devo liberare il loculo, non possono depositarlo nell'ossario in quanto non demineralizzato è devo fare la cremazione. Se una famiglia non vuole fare la cremazione . Cosa prevede la legge? Grazie
  • Martina Lodigiani 16/05/2024 at 20:31 su Chiedi alla RedazioneSalve buonasera, mia mamma a causa COVID al momento della sua morte è stata cremata e al momento la sua urna è in mio possesso. Mio padre invece, sfortunatamente deceduto pochi mesi dopo, è stato cremato e l'urna al momento si trova in un loculo singolo al cimitero di Chiaravalle. Inizialmente doveva essere solo una soluzione temporanea, avremmo infatti voluto fossero messi in un loculo in un punto diverso del cimitero insieme. Al momento sia io che mia sorella, non vivendo più a Milano e quindi potendo andare al cimitero pochissimo a trovarlo, vorremmo invece poter portare a casa anche l'urna di nostro padre e tenerli insieme. Mio padre è morto a giugno del 2021. Sarebbe possibile, ovviamente in possesso di tutti i documenti dateci dall'agenzia funebre, poter procedere? Grazie in anticipo
  • Redazione 11/05/2024 at 17:42 su Autorizzazione alla cremazioneX Pier Maurizio
    Ha ragione l'impiegata di stato civile, per quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lettera b), numero 3) della Legge 30 marzo 2001, n. 30.
    Serve la volontà dei parenti di grado più vicino al defunto (se manca il coniuge, o se manca la volontà del de cuius) e in caso di più parenti di pari grado la maggioranza assoluta di essi.
    I parenti più vicini come grado sono i due i genitori. La maggioranza assoluta di 2 genitori è sempre 2 genitori. Si veda la norma riportata sottostante.
    "3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;"
    Si fornisce risposta data l'urgenza. E' bene sapere che gli operatori professionali hanno risposta ai quesito solo a titolo oneroso. Vedi le condizioni
  • Piero Maurizio Zaffarano 11/05/2024 at 16:54 su Autorizzazione alla cremazioneBuonasera, vorrei chiarire il seguente dubbio: la madre di un giovane di 25 anni, morto per suicidio, vorrebbe procedere alla cremazione e successivo affido delle ceneri. Ha già ottenuto il nulla-osta alla cremazione dalla procura della Repubblica di Monza. La signora è divorziata da anni. l?ex marito era straniero, è emigrato all'estero e irreperibile. Una impiegata dello Stato Civile ha sostenuto che ci vuole comunque la firma anche del padre... Questo renderebbe di fatto impossibile procedere alla cremazione. E' corretto? grazie per una celere risposta, grazie
  • Necroforo 04/05/2024 at 13:28 su Chiedi alla RedazioneX Maria, siete stati molto fortunati, perchè lo sversamento delle ceneri in ossario-cinerario comune prevedrebbe l'apertura dell'urna e la DISPERSIONE del suo pietoso contenuto, in modo anonimo, promiscuo con altre ceneri/ossa, indistinto e massivo. Un errore di procedura materiale (l'aver inconsapevolmente mantenuto intatta l'urna, pur se già deposta in spazio comune) permetterà il pieno recupero di quest'ultima, ancora integra ed intatta. Per questa volta è andata bene, nulla osta e si proceda pure, però sarebbe altrettanto positivo, per la buona conduzione della macchina cimiteriale che la gente capisse l'operazione richiesta prima di firmare la relativa istanza. Qui, in questo frangente specifico, i parenti del defunto con una certa schizofrenia, vogliono tutto e l'esatto contrario, e ciò mi lascia perplesso sulla reale comprensione del comune cittadino verso quei procedimenti di polizia mortuaria che, poi, conducono a decisioni irrevocabili, e dagli esiti irreversibili.
  • maria 03/05/2024 at 12:25 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, lavoro in un cimitero della Lombardia. In seguito alle operazioni di estumulazione effettuate nell'anno, la famiglia di un defunto ha chiesto di fare la cremazione dei resti mortali e collocare le successive ceneri nell'ossario comune del cimitero. (non abbiamo una zona di dispersione) firmando l'autorizzazione per il suddetto inserimento. Adesso, a distanza di mesi, chiedono di recuperare queste ceneri per poter prendere in concessione un ossario. E' fattibile? considerando che saremmo ovviamente in grado di recuperare quest'urna perchè è arrivata dal crematorio con la specifica targhetta di riconoscimento che non è stata rimossa al momento dell'inserimento in ossario comune.
  • Necroforo 28/04/2024 at 12:42 su Chiedi alla RedazioneX Claudia, Se il defunto viene tumulato (= sepoltura in loculo/cella muraria tamponati ermeticamente) la cassa di zinco non è un optional, bensì un obbligo di legge. Le macchie sul piano di appoggio del feretro potrebbero esser indistintamente semplice sporco, umidità o - in effetti - tracce di percolazioni cadaveriche dovute allo scoppio della cassa. In questo frangente deve esser necessariamente ripristinata l'integrità della doppia cassa (legno + zinco) attraverso il c.d. rifascio con un nuovo cassone esterno, sempre di nastro metallico. Quindi potrebbero esser state rilevate, in sede di estumulazione, lesioni importanti a carico della tenuta del feretro, che deve sempre esser stagno. Le operazioni cimiteriali, così come la concessione degli spazi a sistema di tumulazione non sono materia di impresa funebre. Semmai l'agenzia di estreme onoranze agisce e si attiva per il proprio cliente presso i competenti uffici comunali per ottenere tutte le prescritte autorizzazioni amministrative. Lo strumento principe di regolazione dei rapporti concessori è, infatti, il reg. com. di polizia mortuaria, cui tutti debbono scrupolosamente attenersi quanto a modi , tempi e connessi procedimenti disciplinati. Il cittadino, spesso all'oscuro di questi meccanismi di burocrazia funeraria, si affida in toto all'impresa funebre di fiducia, ma sarebbe bene imparasse a padroneggiare almeno discretamente l'argomento in piena autonomia, giusto per evitare la c.d. asimmetria informativa tra chi dovrebbe (almeno in teoria!) saper condurre i dolenti verso scelte consapevoli e sicure e quanti invece sono costretti, dalla bufera degli eventi, tipica di quando si subisce un lutto, ad accettare passivamente decisioni e pressioni calate dall'alto come verità divina, mentre dietro tali (si spera garbate... quanto meno!) suggestioni spesso si celano scarsa conoscenza della polizia mortuaria, mentre, in generale, prezioso è lavoro svolto dagli impresari di pompe funebri. Se vuole approfondire il problema, possiamo anche risentirci, in via ufficiale, qui, su questo forum: una sorta di pronto soccorso funerario,sempre aperto.
  • Claudia Misiani 27/04/2024 at 10:35 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, ho avuto un problema con un'agenzia funebre e spero possiate aiutarmi. Alla morte di mia madre, mi fu indicata da un parente un'agenzia funebre. Al momento di fare la tumulazione, l'agente mi disse con certezza che non si poteva più fare da molti anni il ricongiungimento coniugi da me chiesto dato che c'era già il loculo in cui era deposto mio padre. Io gli credetti per ovvi motivi. Quindi fu acquistato un loculo ex novo ma in un'ala particolarmente squallida e maltenuta del cimitero. Solo in seguito, del tutto casualmente, scoprii che l'agente aveva mentito. Affidai l'incarico ad altra agenzia di effettuare il ricongiungimento (stumulazione dal nuovo loculo con tumulazione nel vecchio loculo dov'è mio padre), con costi ingenti. L'agenzia ha poi dimostrato di essere scorretta anche in seguito, per altri motivi. Mi chiedo ora : cosa posso fare per 1) segnalare alle autorità competenti il comportamento scorretto dell'agente 2) chiedere un risarcimento per i maggiori costi sostenuti ma anche per lo strazio emotivo dovuto ad estumulazione precoce. Con la seconda agenzia non tutto comunque è andato liscio : hanno estumulato prima mia madre, l'hanno deposta in deposito cimiteriale per circa 15 giorni e solo dopo hanno stumulato mio padre e cremato (per mancata demineralizzazione) e poi congiunta nel loculo di mio padre. Invece avrebbero dovuto fare l'inverso, ovvero : prima stumulare mio padre, cremare, poi ricongiungere mia madre nel loculo evitando così di farla transitare in deposito comune. Sbaglio? Inoltre mi chiedo anche se l'agenzia è obbligata ad informare preventivamente della data esatta di estumulazione precoce della salma in modo che i familiari possano essere presenti (a me non fu detta la data precisa). I miei dubbi derivano dal fatto che nel loculo in cui era tumulata mia madre e poi rimasto vuoto, ho visto enormi macchie scure, come di sangue, all'altezza del torace e del bacino : è normale? Era passato un anno dalla morte e la prima agenzia mi disse che la cassa era zincata (tenuta stagna). Grazie per i chiarimenti, Claudia.
  • Necroforo 26/04/2024 at 22:29 su Tumulazione illegittima?X Silvana, Il criterio di premorienza si applica unicamente agli aventi diritto, che sono giusto posti su un livello di pari ordinazione rispetto all'uso materiale del sepolcro. La titolarità del diritto passivo alla sepoltura di norma si acquisisce jure coniugii, o in subordine jure sanguinis, se il sacello nasce come famigliare. Altrimenti dovrebbero pur sempre operare strumenti del diritto successorio. Qui bisognerebbe padroneggiare bene alcuni concetti del diritto di famiglia o delle successioni, tutta materia prettamente civilistica, abbastanza avulsa dalla normale procedura di polizia mortuaria. l'intitolazione (ius nomini sepulchri) pro se et suis, sembra una sentenza di Sibilla, indecifrabile ed enigmatica, perchè non si si capisce proprio chi sia destinato il sepolcro: Alla lettera, pro se et suis = per se ed i suoi....Suoi cari (presumibilmente sì) ma potrebbero anche essere i suoi eredi. Non è secondario, ma al contrario dirimente. Al sepolcro, allora, potrebbe esser stata impressa natura tanto famigliare quanto ereditaria, e questa ambiguità di fondo scompone non poco il quadro giuridico di riferimento che mi pare già abbastanza frammentato e complesso. Non entro quindi nel merito del problema ulteriormente. Ci saranno stati, infatti, dal 1983 diversi subentri, e questo istituto ("successorio speciale", detto impropriamente) è a sua volta governato soprattutto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, fonte, questa, che si dovrebbe esaminare attentamente, in particolar modo si dovrebbe risalire ora per asse successorio, ora per albero genealogico alla c.d. lex sepulchri, ossia capire quale sia stata in origine la reale volontà del fondatore. Quest'ultimo in capo a chi ha fatto sorgere il diritto di sepolcro? Chi è ancora portatore dello jus sepulchri tra le persone ancora in vita dedicatarie della tomba (gentilizia o ereditaria?). In giurisprudenza sull'accoglibilità del coniuge defunto nella tomba di famiglia della sposa (secondo un certo filone sarebbe più logico il contrario) vi sono pareri discordanti e non omogenei orientamenti. RisponderLe compiutamente, pertanto, richiederebbe l'attento esame di una ricca documentazione che onestamente non ho consultato, in quanto non ne dispongo. Un'accurata istruttoria presuppone l'apertura di una piccola pratica presso quest'ufficio, corrispondente (SERVIZIO A PAGAMENTO!) all'acquisto di un quesito personalizzato, secondo le condizione dettate da un preciso tariffario.
  • silvana de domenico 26/04/2024 at 12:18 su Tumulazione illegittima?buongiorno,nel 1983 i miei zii (fratello di mia mamma e cognato della stessa)hanno chiesto la concessione per una edicola funeraria PRO SE ET SUIS di 8 loculi, 4 dei quali già occupati,( mia madre,mio padre,uno dei concessionari e sua moglie) entrambi i concessionari sono deceduti,uno è tumulato in altra cappella di proprietà della moglie. gli unici discendenti della famiglia siamo rimasti i 4 nipoti, poichè succede che in cappella familiare come nella fattispecie, si entra per premorienza, essendo io una delle discendenti chiedo se è necessario chiedere agli altri aventi diritto il permesso per la tumulazione di mio marito deceduto due mesi fa,che avrebbe acquisito il diritto tramite la mia discendenza. Faccio presente che due di noi non sono interessati e quindi faranno rinuncia,i due rimasti sono io e una mia cugina che ha tra l'altro ha il posto per la propria tumulazione insieme al marito defunto in altra cappella ,e che comunque sia non riesco neppure rintracciare. grazie
  • Redazione 18/04/2024 at 14:53 su all’affido familiare di cenerix Maria Giulia Cosa intende per incostudita?
  • Maria Giulia 18/04/2024 at 14:39 su all’affido familiare di ceneriSe l urna viene lasciata incostudita l affidatario è penalmente responsabile o solo civilmente ? Non trovo Rif normativo
  • Necroforo 17/04/2024 at 10:09 su Tumulazione illegittima?X Angelo, Va chiarito preventivamente il ruolo svolto dall'impresa funebre. E' sicuramente possibile chiedere ed ottenere il ripristino dello status quo ante, una volta appurata la reale illegittimità della nuova sepoltura. I rimedi offerti dalla legge sono molteplici. Si possono infatti, con vantaggio, esperire le azioni dettate dal Cod. Civile a difesa di proprietà e possesso dell'immobile adibito ad uso funerario, bisognerebbe, però, adire la Magistratura, con tutti i costi per stare in giudizio (per lungo tempo!) e tutta l'alea che una causa pur sempre comporta. Ci sono soluzioni anche più economiche, ma non per questa ragione meno efficaci ad esempio attivarsi presso il competente ufficio della polizia mortuaria che ha rilasciato l'autorizzazione alla tumulazione "sine titulo", perchè, riconosciuto il difetto di accoglimento per il feretro de quo, in quel determinato sepolcro privato e gentilizio, agisca in auto-tutela, annullando il provvedimento stesso. Non ci sarebbe, quindi, la stretta necessità di rivolgersi direttamente al giudice, se non come extrema ratio. Le consiglio, pertanto, qualora fosse Lei davvero interessato ad approfondire meglio tutti i singoli passaggi amministrativi, di acquistare on demand la risposta completa e specifica al Suo quesito. Essa dovrebbe prevedere la consultazione di diversi documenti ed atti ufficiali (in primis: reg. municipale di polizia mortuaria ed atto di concessione), per individuare con certezza la c.d. "RISERVA", ossia la cerchia di persone portatrici in vita del diritto di sepolcro. Essa in forza di subentri si è dilatata o ristretta, nel corso degli anni? Senza questi elementi minimi e basilari non è possibile proporLe una soluzione per questo caso, che sia coerente, giuridicamente solida e soprattutto fattiva. Le suggerisco, pertanto, di aprire un fascicolo presso questa Redazione, a titolo oneroso, affinchè i nostri esperti di procedura e diritto funerario (materia oscura ai più!) possano elaborare una risposta professionale ed inappuntabile, al Suo problema, cercando, per il possibile, anche di risolverlo, in modo definitivo, senza ulteriori e dolorosi strascichi polemici, in eventuali liti o contenziosi.
  • Angelo Grillo 15/04/2024 at 15:40 su Tumulazione illegittima?Buongiorno, un quesito.. nella tomba di famiglia creata da mio nonno nel cimitero di Catania, dove sono già presenti il fondatore con la relativa moglie e due dei tre figli, è di recente stato tumulato un soggetto estraneo alla famiglia senza che tutti gli eredi abbiano espresso la propria autorizzazione. Formalmente nessuno degli eredi ha concesso un'autorizzazione se non un mio zio che ha inviato copia della concessione all'agenzia funebre che si stava occupando delle esequie del soggetto suo conoscente ma estraneo alla famiglia. Come è possibile procedere alla richiesta di estumulazione della salma illegittimamente tumulata chiedendo la traslazione presso altra sepoltura? GRazie
  • Sereno Scolaro 14/04/2024 at 08:34 su Miti autogenerantisiNon aggiungo nulla, se non poco. L'impostazione, molto italiana, della tumulazione come modo di conservazione del feretro (e del corpo contenutovi) non è presente in altri contesti culturali. Cosa che contraddice quello che dovrebbe essere il senso (cioè: la funzione) delle pratiche funerarie, cioè consentire, in tempi più o meno lunghi, lo svolgersi dei normali processi trasformativi cadaverici.
  • Necroforo 13/04/2024 at 13:34 su Miti autogenerantisiAll'epoca della tumulazione imperante, come pratica funebre di massa, l'accorto impresario funebre avrebbe potuto consigliare casse di qualità, a ragion veduta, in special modo quando quando si fosse trattato, poi, di tumulare, appunto il defunto. Già la doppia cassa da tumulazione, percettivamente è un cofano di "lusso", perchè vuoi per materiali e componentistica vuoi per consistenza del legno massello, trasmette di più l'idea di una solida robustezza, che ben si addice al comune senso di pompa funebre e preziosità stessa della bara. Per chi pratichi abitualmente la polizia mortuaria, l'arcano, però è presto svelato: spessori delle tavole lignee in primis e costruzione stessa sono così non certo per trasmettere un'idea di imponenza del feretro fine a sè, ma per precipue ragioni di performance tecnica: ossia la funzione di contenitore stagno che la cassa da tumulazione impermeabile deve garantire ed assicurare per tutto il tempo di sepoltura in cella muraria. Ecco allora perchè suggerire con saggezza casse buone, per non aver problemi in seguito: ammettiamo un'ipotetica traslazione del feretro verso altra destinazione o l'ancora del tutto irrisolto fenomeno di scoppio bara nei tumuli, trattasi, forse, dei due casi concreti un cui un cofano possente (ovvero ben realizzato e confezionato perfettamente con tutti i dispositivi prescritti dalla Legge) sia da preferirsi ad altra cassa in qualche misura un po'più economica (e...meno sicura???) e di minor valore. La tumulazione, per come è concepita in Italia, mira alla conservazione della spoglia mortale, non alla sua inesorabile distruzione. Il paradosso di tutte queste previsioni normative volte ad isolare ermeticamente (con doppio livello) il cadavere entro un cofano e quest'ultimo, a sua volta in un (genericamente) loculo ambedue chiusi ermeticamente produce - ed è inevitabile - resti mortali, ovvero corpi ancora o parzialmente intatti.
  • Wendy 13/04/2024 at 10:35 su Il giardino del ricordo al cimitero di Lambrate (Milano)sì, soprattutto se l'ossario è sito in un cimitero di Milano è possibile. bisogna fare una richiesta di estumulazione straordinaria (se l'ossario non è in scadenza si definisce così) per dispersione al Giardino del ricordo. il costo dell'estumulazione se singola è una bolletta comunale di circa 240 euro, l'autorizzazione alla dispersione e la dispersione al giardino del ricordo circa 120 + marche da bollo che dovrebbero essere almeno 2. A milano la documentazione per cremazione affido e dispersione è più snella rispetto a quella di altri comuni, si dichiara la volontà di disperdere e basta. non ci sono grandi impedimenti da parte del comune. ho un'impresa funebre a milano, questo tipo di operazioni vengono fatte abbastanza spesso (così come la rinuncia all'ossario per affido o il contrario, rinuncia a tenerle in casa per tumulare in cimitero). Si rivolga all'impresa che l'ha seguita per il servizio funebre, sapranno consigliarla al meglio. Una buona giornata.
  • Necroforo 09/04/2024 at 11:30 su Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?X Donald, Bisognerebbe (ma non è questa la sede più propria) esaminare preventivamente alcuni istituti giuridici tipici della polizia mortuaria, come ad esempio: la traslazione stessa, il procedimento di autorizzazione con acquisizione della volontà da parte di tutti gli aventi diritto, l'eventuale inammissibilità/improcedibilità della relativa istanza per eventuale vizio/carenza della volontà. Non è banale: crediamo che Lei, in tutta onestà, abbia ottime ragioni da far valere, in opposizione all'avvenuto trasferimento del feretro da un cimitero ad un altro ed a Sua insaputa. In secondo luogo sarebbe necessario appurare il possibile margine di discrezionalità applicabile al caso in esame (autorizzazione a contenuto solo vincolato?). Vi sono, poi, uffici di polizia mortuaria che adottano diverse modulistiche, da cui far emergere l'esercizio di un diritto di disposizione sulle spoglie mortali, si spera legittimo, e per questioni di semplificazione burocratica è ritenuta sufficiente la firma materiale anche di un solo avente titolo ad esprimersi, il quale dichiara solennemente in nome e per conto di tutti, fatto salvo il frangente di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, con rinvio alla norma PENALE corrispondente. Vari sono i rimedi previsti dalla Legge: si trascorre dalla causa in sede civile (con tutta l'alea ed i costi elevati che un giudizio pur sempre comporta) soluzione, per altro sempre esperibile, al ricorso presso lo stesso Comune, perchè quest'ultimo si attivi in auto-tutela e riconosca il problema "a monte" della mancanza di volontà. Valuti pur Lei - liberamente - queste poche, ma essenziali informazioni. Lei consiglio, sempre se interessato, di acquistare (sì, a titolo oneroso) una risposta completa e personalizzata al Suo quesito, il costo - se paragonato alle spese legali di base per adire il Giudice, è MOLTO competitivo. L'apertura di una pratica a Suo Nome, presso questa Redazione, Le permetterà di sicuro un'analisi più puntuale e precisa sulla situazione rappresentata. Poichè pare esser Sua intenzione non fare acquiescenza, ossia accettare lo stato di fatto, ma al contrario combattere per il Suo "jus sepulchri", capirà bene come anche noi non possiamo fornirLe tutte le indicazioni indispensabili, per difendesi da un'ingiustizia subita. Le consulenze redatte da parte di un team di professionisti hanno pur sempre un costo, ma si possono rivelare strumenti molto utili, anche perchè non tutti gli Avvocati praticano abitualmente il diritto funerario, ed una fase istruttoria di raccolta documentazione sarebbe indispensabile, quale sia la Sua scelta Rimaniamo sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
  • Donald 08/04/2024 at 17:45 su Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?tempo fa recandomi al Cimitero di M.... (Lombardia), ho visto che il loculo di mia Madre era stato vuotato. Tempo dopo, avendo avuto informazione da parte di un'agenzia funebre, ho scoperto che era stata traslata la salma su richiesta di mia sorella e della figlia nel cimitero di V..... (Lombardia), nella tomba di loro famigliari, senza che io sia stato informato e avvisato di questa operazione fatta. Spero di ricevere una sua indicazione se sia il caso di agire in qualche modo se ne vale la pena e cosa comporterebbe, per eventualmente riportarla a M.