Redazione 20/06/2025 at 17:31 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19x Stefania
Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G.1 (circolare Ministero salute 818/2021), cioé il 30 aprile 2022 (un mese oltre il termine dell’emergenza), "le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.”
Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie si ricorda quanto previsto dall’art. 84, lett. b) DPR 285/1990, cioé dopo almeno 2 anni dalla morte e d'accordo l'ASL competente. Si veda il testo sotto riportato.
---
Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Carlo Ballotta 20/06/2025 at 16:44 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19X Stefania,
i cosiddetti codici "Y", ossia i feretri coVid-19 positivi, anche se inumati, come Lei ben ricorderà, debbono pur sempre esser costituiti dalla duplice cassa, lignea e metallica. Il Ministero stesso si pronunciò sulla questione con alcune risoluzioni davvero illuminanti, in quel frangente così convulso.
Le salme, allora, dovrebbero esser rinvenute in uno stato abbastanza integro, anche perchè prima della stessa stagnatura del feretro, sono state confezionate entro body bag cosparsi di sostanza disinfettante.
Qui sorgono tutte le criticità eventuali nel rilascio dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria, contenute nell'articolo 84 DPR 285/1990.
Ad ogni modo, sempre rifacendoci al dettato del decreto n. 285 del 1990, occorre interpellare l'A.USL (o comunque denominata) così da richiedere un parere di reale fattibilità sulle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria di defunti positivi al CoVid-19.
Pertanto la risposta in definitiva è la seguente:
La circolare del Ministero della Salute riguarda solo la gestione della salma al momento del decesso e durante il primo periodo post-mortem, per motivi sanitari legati alla trasmissibilità del virus. Non modifica, dopo il 30/4/2022, le regole ordinarie sulle esumazioni, che restano stabilite dai singoli regolamenti comunali e regionali. Per la Campania non risultano norme aggiuntive specifiche sulle esumazioni di salme di deceduti per COVID-19.
stefania 19/06/2025 at 11:54 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19In merito alla circolare in oggetto, restano dunque vigenti le disposizioni ordinarie in materia di esumazione prevista dai singoli regolamenti comunali? La circolare del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della salute si riferisce esclusivamente alla gestione della salma e non anche alle esumazioni ( di salme decedute illo tempore con Covid)?
Per quanto attiene la regione Campania, non sono riuscita a reperire alcuna informazione aggiuntiva.
Carlo Ballotta 17/06/2025 at 16:36 su Conflitti sul sepolcro famigliareX Silvia,
in diritto a nulla rilevano rapporti endo-famigliari di certo - stando a quanto si apprende - poco idilliaci tra Lei e Suo padre.
Lei, se necessario in via giudiziale, deve far valere il c.d. diritto secondario di sepolcro, argomento spesso poco conosciuto o praticato, ma di notevole complessità. Esso consiste nella libertà di cui Lei è titolare di accedere al sepolcro de quo per compiere atti votivi o di suffragio in memoria di Sua sorella ivi sepolta. Prima di adire il giudice (con esito della sentenza facilmente immaginabile a Suo favore), visti gli alti costi di un procedimento in sede civile, pur sempre da calcolare preventivamente, Le consiglio la soluzione amministrativa, informando del fatto il locale ufficio comunale della polizia mortuaria ed esponendo bene il problema delle chiavi, se il servizio dovesse dichiararsi incompetente per dirimere la questione (ed effettivamente il dubbio sussiste e quindi può anche essere), non Le resterà che rivolgersi al giudice in sede civile. In materia di diritto secondario di sepolcro è presente, qui su funerali.org un'ampia e ricca bibliografia, per giunta consultabile direttamente e gratis.
Silvia 17/06/2025 at 06:39 su Conflitti sul sepolcro famigliareSalve,
I miei genitori sono divorziati, mio padre ha una cappella in cui è sepolta mia sorella.
Io e mia madre, che non abbiamo più rapporti con padre, non abbiamo le chiavi della cappella.
L’unico modo per potervi accedere è mettersi d’accordo con mio fratello, ma questo significa limitare l’accesso ad una volta l’anno.
Io vorrei poter accedervi come e quando voglio.
Ne ho diritto? Ho diritto ad avere la chiave della cappella? Grazie.
Carlo Ballotta 16/06/2025 at 15:33 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaX Giovanni,
E'pacifico che, in ogni caso subentrino "automaticamente", tutti i discendenti del fondatore, indistintamente, se posti su un livello di pari legittimazione alla titolarità della tomba (ovvero, nella scala parentale tutti i discendenti più diretti, collocati sul medesimo grado). E'il Comune a disciplinare autonomamente l'istituto del subentro, nei rapporti concessori, attraverso il proprio regolamento di polizia mortuaria, dettando metodi, tempistiche e procedure di dettaglio per la fase propulsiva del proc. amministrativo che condurrà, poi, alla variazione di intestazione nell'edicola funeraria. Lei e Suo fratello, naturalmente ambedue interessati, subentrerete per le vostre quote di spettanza, poichè lo jus sepulchri, prima concentrato solo su Suo nonno e la la di lui famiglia, adesso, con ogni evidenza si è frammentato tra Voi ed i Vostri cugini. Essi, comunque sono e restano portatori della propria frazione di potenziale diritto di sepolcro. Quando poi volessero liberamente rinunciarvi - ne convengo - il quadro complessivo risulterebbe molto più chiaro, ma la retrocessione è volontaria e richiede, pur sempre la forma scritta. Ultimo appunto: la giurisprudenza ci insegna che lo jus sepulchri spira ex se e si estingue quando non venga esercitato, ad esempio, (è ciò implica la morte della persona in vita portatrice dello jus sepulchri stesso) oppure si sia giunti, per cronologia di eventi luttuosi nella Vostra famiglia alla completa saturazione dello spazio sepolcrale previsto nell'atto di concessione.
Sereno Scolaro 16/06/2025 at 15:28 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaNella situazione rappresentata, va precisato che le "registrazioni amministrative" di aggiornamento dell'intestazione di concessione cimiteriale, richiedono il coinvolgimento di tutti i discendenti del fondatore del sepolcro.
Ne consegue che se le persone che si attivano per talia ggiornamenti, non siano nelle condizioni di fornire elementi per il reperimento di altre persone potenzialmente aventi titolo (anche nei limiti di conoscenza che possano esservi) o di un qualche accertamento della loro inesistenza, prima di provvedere il comune dovrà effettuare le opportune ricerche del caso.
GIOVANNI 16/06/2025 at 12:30 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaBuongiorno pongo un quesito in merito ad una voltura di un edicola funeraria costruita e in concessione a mio nonno. Mio nonno ovviamente deceduto parecchi anni fa aveva tre figli di cui tutti e tre morti. Solo io e mio fratello siamo presenti in quanto non abbiamo piu rapporti con i figli dei miei zii da anni quindi impossibilitati anche ad essere rintraccaiati per ovviare questo problema come potremmo istruire la pratica di voltura per il riconoscimento dell edicola funeraria? grazie
Redazione 14/06/2025 at 17:16 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?x Franca
non conosciamo quali impegni Lei abbia sottoscritto con il Registro Italiano Cremazioni.
Visto che si è trasferita a Torino, ne parli con la locale Società di cremazione. Loro la sapranno consigliare per il meglio.
Franca 14/06/2025 at 08:08 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?Sono iscritta dal 2021 nel Registro italiano cremazioni. Vivevo in altra regione ma dal 2023 risiedo a Torino.
Poiché sto predisponendo testamento con anche indicazioni relative al funerale, devo indicare un'agenzia funebre di Torino?
Carlo Ballotta 12/06/2025 at 23:03 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Antonino,
Ammettendo la sua versione (che può verificare chiedendo a suo fratello se quanto asserito è vero o, meglio, facendo un accesso agli atti del comune per acquisire la documentazione su un eventuale assenso all’ingresso nella tomba), la "tumulazione sine titulo", nel contesto della letteratura settoriale sviluppata qui, sul sito funerali.org, si riferisce alla deposizione di un cadavere o di resti mortali, ossa o ancora ceneri in una tomba privata e gentilizia o loculo senza che sia presente un valido titolo di concessione o legittimazione. In altre parole, si tratta di una tumulazione effettuata senza autorizzazione o diritto.
Più nello specifico, la sepoltura "sine titulo" implica che non ci sia una documentazione agli atti tale da giustificare la presenza del cadavere o dei suoi resti in quel determinato sepolcro. Questo può accadere in diverse situazioni, ad esempio:
Tumulazione di un defunto in un loculo con concessione già scaduta o mai effettuata:
Se un loculo è stato occupato senza un titolo di concessione o se la concessione è scaduta, la tumulazione è considerata "sine titulo".
Deposizione di resti mortali in un loculo senza il consenso del titolare o senza la documentazione necessaria:
Se i resti vengono depositati senza il permesso del titolare del loculo o senza la documentazione che ne giustifica la presenza, si parla di tumulazione illegittima.
Tumulazione di resti di ignoti in un loculo senza la dovuta identificazione:
In caso di resti non identificati, la deposizione in un loculo senza un regolare titolo è da considerarsi "sine titulo".
Nel caso di tumulazione "sine titulo", la procedura da seguire è meglio disciplinata, nel dettaglio, dai regolamenti comunali di polizia mortuaria e dalla normativa nazionale vigente sui diritti di sepolcro.
In generale, si prevede la rimozione dei resti da parte di chi li abbia depositati o dell'autorità comunale, con la loro destinazione al campo indecomposti o alla cremazione, a seconda del caso.
In sintesi, la "tumulazione sine titulo" rappresenta una situazione illegittima che richiede apposita normazione attuativa nei regolamenti cimiteriali, al fine di tutelare i diritti dei titolari dei sepolcri e la corretta gestione del cimitero.
Antonino Incontro 09/06/2025 at 13:12 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROio e mio fratello siamo gli eredi diretti della cappella di famiglia nella quale sono state tumulate 2 salme senza averne diritto. La figlia delle 2 salme dice che ORALMENTE mio fratello gli avrebbe dato la concessione. Ma non per iscritto. Adesso io voglio che queste 2 salme vengano estumulate a spese della figlia che ha trasgredito la legge. Vorrei sapere se ho ragione ?
Redazione 06/06/2025 at 17:37 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTRONon ha chiarito di quale concessione cimiteriale si tratta: se il marito era concessionario di area su cui era stata costruita una cappella o un sepolcro in genere oppure se era concessionario di un loculo o altro.
Occorre conoscere intanto queste cose. Poi è determinante acquisire il contratto originario di concessione per capire se la concessione cimiteriale ra riservata solo pe rla sepoltura del marito defunto e quali altre clausole al momento della stesura erano previste.
La concessione cimiteriale è un atto amministrativo e non è una proprietà privata. Non si eredita automaticamente come un bene patrimoniale, ma può essere voltura o subentro se previsto dal Regolamento comunale cimiteriale. Restiamo in attesa di avere maggiori elementi di giudizio.
Adriana 06/06/2025 at 16:43 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon pomeriggio,
sono erede universale di una donna defunta non parente.
Il marito della signora (defunto da molto tempo) è titolare di una concessione cimiteriale. La morte della signora ha determinato l'estinzione della famiglia, in quanto non ci sono eredi di sangue.
Oltre ad occuparmi della tomba, vorrei chiedere la voltura della concessione.
Come devo agire?
Regione Sicilia
Grazie per la risposta.
Carlo Ballotta 20/05/2025 at 10:28 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?X Martino,
ecco alcuni criteri medico-legali abbastanza oggettivi e tecnici, da seguire in questo protocollo, dove - non dimentichiamo mai - il trasporto necroscopico a cassa aperta è disposto d'ufficio dalla Pubblica Autorità.
Il luogo dove si è consumato il decesso deve, innanzi tutto esser insieme inadatto e pericoloso, quindi:
1) ambienti troppo stretti ed angusti senza sufficiente scambio di aria.
2) difficoltà nell'handling della cassa da parte dei necrofori, lungo scale ripide e ballatoi, impossibilità, dunque, ad allestire direttamente in casa la camera ardente per la veglia funebre.
3) condizione della salma stessa (i fenomeni putrefattivi sono già in atto o l'assetto è ancora abbastanza stabile e sicuro?)
4) Presenza nel domicilio di persone facilmente impressionabili alla vista di un corpo esanime (anziani, bimbi piccoli...)
5) mancanza di personale che vigili su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo di osservazione.
Martino Invernici 19/05/2025 at 17:40 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?Molto interessante il vostro dotto articolo, ma mi sorge un dubbio che vorrei sottoporvi: chi è il soggetto che decide se l’abitazione è inadatta e pericolosa? Mi pare di capire che il vostro articolo tratti principalmente delle eventuali autorizzazioni per il trasferimento del defunto ad altro luogo per il periodo di osservazione ma spesso mi chiedo quali sono i parametri per decidere l’adeguatezza dell’abitazione? Molte grazie e complimenti
Carlo Ballotta 19/05/2025 at 12:04 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?X Mauro,
si consiglia caldamente la consultazione del seguente link, così per diradare alcuni dubbi preliminari. Il problema non è tanto di tecnologia a a disposizione, quanto meramente giuridico.
https://www.funerali.org/attivita-funebre/tanatoprassi-gia-operativa-ma-solo-sugli-stranieri-legislazioni-a-confronto-9369.html
Sereno Scolaro 19/05/2025 at 06:50 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Aggiungerei un'osservazione: nello standard CEN EN UNI 15017:2019 (così come, del resto, anhe nella sua versione precedente), (A) al Punto 5.4 risulta palese che tanatoprassi e imbalsamazione siano sinonimi (espressi nelle diverse lingue in cui questo testo è redatto), (B) l'Allegato G prevede le disapplicazioni e ne ne è 1 sola, quella posta dall'Italia proprio in relazione al Punto 5.4) con riferimento al già citato art. 46 d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ne consegue che la pratica non è praticabile (si scusi per l'apparente incongruità (pratica/praticabile) delle parol) in Italia, dove è ammessa unicamente l'imbalsamazione se ed in quanto eseguita da medici.
A latere, si osserva che il tema appare non pertinente all'argomento trattato nell'articolo in commento.
Redazione 18/05/2025 at 11:08 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Si risponde che in Italia non si può!! Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990
Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Mauro 18/05/2025 at 10:52 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all'estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l'iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?
Carlo Ballotta 09/05/2025 at 11:38 su Le concessioni a confraterniteL'art. 63 DPR 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione.
In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale,.
a) concessione dell'area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell'area cimiteriale, e puo' essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
b) costruzione sull'area, cosi' concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri.
Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e' legato all'esercizio della proprietà di esso, bensi' all'appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio.
Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell'area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.
Ma, trattandosi di concessione ad "ente" (confraternita, corpo morale, congrega...), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo' anche essere (in relazione all'epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l'ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).
In caso di modifica dell'ordinamento dell'”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l'ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e' ben difficile fornire indicazioni di sorta).
La durata di questo secondo rapporto, le condizioni d'uso e l'onerosità sono regolate dall'ordinamento dell'ente.
In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale.
Sin qui l'inquadramento generale della situazione da Lei rappresentata, nello specifico bisognerebbe attentamente ponderare e scrutinare la comunicazione ufficiale con cui la Confraternita de qua le impone il pagamento di 1146 Euro. Ipotizzo: non sarà per caso una quota associativa per esser parte della Congrega stessa?
Antonio 08/05/2025 at 15:31 su Le concessioni a confraterniteBuongiorno, dopo 25 anni la confraternita mi chiede la somma complessiva di 1146 euro relativa alle quote annuali non pagate, maturate nel citato periodo, per i due loculi utilizzati dei miei genitori allocati nella cappella della citata confraternita. Domanda: sono obbligato a pagare la citata somma nonostante non ho mai ricevuto nei 25 anni alcuna richiesta?
Redazione 06/05/2025 at 14:28 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn sintesi: Specie ammesse e tutelate: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ornamentali, invertebrati.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
Giorgio 06/05/2025 at 14:22 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieLa regione Liguria all'art. 54 della legge L.R. 10/07/2020, n. 15 ha previsto:
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
Redazione 06/05/2025 at 08:25 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieSi. Non solo in Liguria. Vi sono anche altre regioni in cui questo è già consentito: Piemonte, Lombardia, Abruzzo e un Pdl per il Veneto.
Proprio domani, 7 maggio 2025, si terrà un corso on-line sull'argomento:https://www.funerali.org/corso/sepolture-di-spoglie-animali-da-compagnia-2025
Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990 Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?