Redazione 14/06/2025 at 17:16 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?x Franca
non conosciamo quali impegni Lei abbia sottoscritto con il Registro Italiano Cremazioni.
Visto che si è trasferita a Torino, ne parli con la locale Società di cremazione. Loro la sapranno consigliare per il meglio.
Franca 14/06/2025 at 08:08 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?Sono iscritta dal 2021 nel Registro italiano cremazioni. Vivevo in altra regione ma dal 2023 risiedo a Torino.
Poiché sto predisponendo testamento con anche indicazioni relative al funerale, devo indicare un'agenzia funebre di Torino?
Carlo Ballotta 12/06/2025 at 23:03 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Antonino,
Ammettendo la sua versione (che può verificare chiedendo a suo fratello se quanto asserito è vero o, meglio, facendo un accesso agli atti del comune per acquisire la documentazione su un eventuale assenso all’ingresso nella tomba), la "tumulazione sine titulo", nel contesto della letteratura settoriale sviluppata qui, sul sito funerali.org, si riferisce alla deposizione di un cadavere o di resti mortali, ossa o ancora ceneri in una tomba privata e gentilizia o loculo senza che sia presente un valido titolo di concessione o legittimazione. In altre parole, si tratta di una tumulazione effettuata senza autorizzazione o diritto.
Più nello specifico, la sepoltura "sine titulo" implica che non ci sia una documentazione agli atti tale da giustificare la presenza del cadavere o dei suoi resti in quel determinato sepolcro. Questo può accadere in diverse situazioni, ad esempio:
Tumulazione di un defunto in un loculo con concessione già scaduta o mai effettuata:
Se un loculo è stato occupato senza un titolo di concessione o se la concessione è scaduta, la tumulazione è considerata "sine titulo".
Deposizione di resti mortali in un loculo senza il consenso del titolare o senza la documentazione necessaria:
Se i resti vengono depositati senza il permesso del titolare del loculo o senza la documentazione che ne giustifica la presenza, si parla di tumulazione illegittima.
Tumulazione di resti di ignoti in un loculo senza la dovuta identificazione:
In caso di resti non identificati, la deposizione in un loculo senza un regolare titolo è da considerarsi "sine titulo".
Nel caso di tumulazione "sine titulo", la procedura da seguire è meglio disciplinata, nel dettaglio, dai regolamenti comunali di polizia mortuaria e dalla normativa nazionale vigente sui diritti di sepolcro.
In generale, si prevede la rimozione dei resti da parte di chi li abbia depositati o dell'autorità comunale, con la loro destinazione al campo indecomposti o alla cremazione, a seconda del caso.
In sintesi, la "tumulazione sine titulo" rappresenta una situazione illegittima che richiede apposita normazione attuativa nei regolamenti cimiteriali, al fine di tutelare i diritti dei titolari dei sepolcri e la corretta gestione del cimitero.
Redazione 12/06/2025 at 13:44 su Domanda alla RedazioneDalla sua domanda si evince che è un operatore professionale e la risposta ad una domanda posta da operatore professionale è ordinariamente a pagamento. Inoltre, avrebbe potuto partecipare al corso sui rifiuti cimiteriali organizzato da Euroact WEB (e che verrà riproposto in seguito). Dato però l'interesse che riveste l'argomento le viene data egualmente risposta, sperando che possa esserle utile e inoltre che possa in futuro abbonarsi ai servizi di questo sito.
Può seguire ambedue le soluzioni:
1) spostare tutte le bare estumulate da un cimitero periferico a quello principale. In quel caso occorre seguire le procedure autorizzatorie di polizia mortuaria per il trasporto di contenitori di resti mortali (in genere questa è la situazione, cioé cadaveri con più di 20 anni di tumulazione o più di 10 anni di inumazione). Poi tutte le operazioni di apertura delle bare sono eseguite nel cimitero principale e la formazione dei rifiuti è nel cimitero principale.
2) estumulare ogni bara in ciascun cimitero periferico, eseguire entro la camera mortuaria di quel cimitero periferico l'apertura della bara per valutare lo stato di sceletrizzazione. Estrarre il resto mortale (se viene rinvenuto) e collocarlo in altro contenitore adeguato al trasporto. Le bare lignee che risultano nel cimitero secondario costituiscono rifiuto che deve essere collocato in deposito provvisorio e prelevato da soggetto autorizzato alla raccolta del rifiuto da ogni cimitero secondario. Attenzione al modo di confezionamento del rifiuto (si rimanda al DPR 254/2003 che stabilisce il confezionamento.
Per rispondere al quesito fondamentale che pone: una bara diventa rifiuto nel momento in cui non è più necessaria per svolgere il compito a lei assegnato. Ad es. se nel caso 1) la bara fosse danneggiata e non riparabile, diventa rifiuto nel luogo in cui è tolta e sostituita da altro contenitore idoneo per il trasporto. Se la bara non è danneggiata, diventa rifiuto nel cimitero principale, laddove fosse tolta e non più riutilizzata per il trasporto in altro luogo.
Davide rizzoli 12/06/2025 at 10:09 su Domanda alla RedazioneREGIONE LOMBARDIA.
Secondo le previsioni della normativa vigente in materia di rifiuti cimiteriali, le bare estumulate presso il cimitero comunale "minore" (denominato B) - che contengono i defunti che dovranno essere poi conferiti in cremazione, possono essere trasferite presso il cimitero centrale (denominato A), ove presente l'area deposito temporaneo, per essere lì aperte e ridotte a rifiuto? Oppure devono essere aperte nel cimitero (B) da dove sono state estumulate, in un'area adibita a deposito temporaneo creata ad hoc? Nella fattispecie, il mero involucro (la cassa) è da ritenersi rifiuto nel momento stesso in cui viene estumulato e quindi sia l'apertura che la manipolazione del defunto, che verrà poi preparato e conferito alla cremazione, obbligatoriamente deve essere aperto nel luogo di estumulazione? -rif. art12. c3 dpr 254/2003?
Carlo Ballotta 11/06/2025 at 16:19 su Domanda alla RedazioneX Francesco,
alcuni miei dubbi preliminari prima di risponderLe.
Ma la cappella gentilizia di cui Lei mi narra è per caso un'edicola ipogea, ovvero sotterranea? E' forse uno spazio sepolcrale ricavato sotto il livello del suolo (piano di campagna). Altrimenti non si spiegherebbe il paragone con le infiltrazioni di acque piovane da un tetto (parte comune) di un normale condominio. Alle tombe private e famigliari si applicano istituti anche civilistici come la comunione tra i co-titolari, solidale, forzosa ed indivisibile, che appunto sorge tra i concessionari nei confronti del Comune, quale ente concedente. Ci fossero da deliberare lavori di manutenzione, anche se straordinaria le regole sarebbero, invece, quelle meramente privatistiche del condominio, sempre e solo per i diritti di gestione, senza modificare minimamente il rapporto concessorio già in essere. I Sepolcri privati nei cimiteri sono (salvo la retrocessione) indisponibili, infatti, per atti tra vivi. A questo punto bisognerebbe avere qualche elemento in più per meglio discernere la complessità del problema. Ci sono molteplici soluzioni, anche tecnico-costruttive da ponderare attentamente, attendo, allora una Sua replica con i chiarimenti richiesti, solo dopo mi sarà possibile sviluppare un, ancorchè minimo, inquadramento giuridico della fattispecie da Lei rappresentata nel quesito formulato.
Antonino Incontro 09/06/2025 at 13:12 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROio e mio fratello siamo gli eredi diretti della cappella di famiglia nella quale sono state tumulate 2 salme senza averne diritto. La figlia delle 2 salme dice che ORALMENTE mio fratello gli avrebbe dato la concessione. Ma non per iscritto. Adesso io voglio che queste 2 salme vengano estumulate a spese della figlia che ha trasgredito la legge. Vorrei sapere se ho ragione ?
francesco 08/06/2025 at 15:00 su Domanda alla RedazioneEgr.Sigg.
Gradirei una risposta a questo quesito:
Mia moglie e suoi fratelli sono proprietari di una cappella mortuaria nel comune di C. in Lazio e da un po' di tempo dal camminamento generale , presumo rotto, perde acqua che entra in cappella e nelle pareti di fianco composte con marmo idem in cappella
Tutto ciò sta producendo danni da infiltrazioni di acqua. Desidero quindi sapere a chi compete la rip
azione del camminamento sopra la cappella. Si può paragonare alle infiltrazioni da un tetto condominialein un immobile sottostante?
Grazie mille
Francesco
Redazione 06/06/2025 at 17:37 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTRONon ha chiarito di quale concessione cimiteriale si tratta: se il marito era concessionario di area su cui era stata costruita una cappella o un sepolcro in genere oppure se era concessionario di un loculo o altro.
Occorre conoscere intanto queste cose. Poi è determinante acquisire il contratto originario di concessione per capire se la concessione cimiteriale ra riservata solo pe rla sepoltura del marito defunto e quali altre clausole al momento della stesura erano previste.
La concessione cimiteriale è un atto amministrativo e non è una proprietà privata. Non si eredita automaticamente come un bene patrimoniale, ma può essere voltura o subentro se previsto dal Regolamento comunale cimiteriale. Restiamo in attesa di avere maggiori elementi di giudizio.
Adriana 06/06/2025 at 16:43 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon pomeriggio,
sono erede universale di una donna defunta non parente.
Il marito della signora (defunto da molto tempo) è titolare di una concessione cimiteriale. La morte della signora ha determinato l'estinzione della famiglia, in quanto non ci sono eredi di sangue.
Oltre ad occuparmi della tomba, vorrei chiedere la voltura della concessione.
Come devo agire?
Regione Sicilia
Grazie per la risposta.
Redazione 06/06/2025 at 09:17 su Imprese funebri e lavori cimiterialix Paolo
diamo risposta, anche se lei è un operatore professionale e quindi avrebbe dovuto porre la domanda con risposta a pagamento, per l'interesse che può avere questo argomento per tutti i lettori.
Dipende da che tipo di opere di muratura si tratta.
Se interessano il tumulo in cui è presente un feretro occorre sia l'autorizzazione preventiva comunale, sia la presenza del custode cimiteriale e se vi è movimentazione del feretro, anche quella del personale sanitario (se la normativa locale lo prevede; la norma statale lo prevede ma in sede locale possono essere intervenute norme regionali o altre regole che hanno attenuato l'obbligo di presenza o anche delegato al custode cimiteriale).
Cosicché ogni intervento che possa compromettere la sigillatura o comportare il movimento di spoglie mortali deve seguire una procedura autorizzativa precisa, definita a livello locale e garantita dalla presenza degli organi competenti.
Se invece l'intervento interessa altre parti della cappella si seguono le norme stabilite in genere dal regolamento di polizia mortuaria comunale a fini autorizzatori preventivi e di verifica successiva.
Paolo 05/06/2025 at 20:18 su Imprese funebri e lavori cimiterialiUn marmista può svolgere opere di muratura in cappelle private o monumenti privati una volta inserito il feretro?
Redazione 04/06/2025 at 14:43 su Autorizzazione alla cremazioneX Silvia Giammanco
In caso di defunto senza coniuge o figli, i parenti più prossimi sono i fratelli, che sono parenti di secondo grado. In presenza di più parenti di pari grado (i tre fratelli, appunto), la legge prevede che decida la maggioranza: serve quindi il consenso di almeno due fratelli su tre.
I fratelli devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, dichiarando:
la parentela con la defunta,
che la defunta aveva espresso volontà di essere cremata,
che non risulta una volontà contraria espressa in altra forma valida.
Non è necessario che tutti e tre si rechino di persona nel Comune di decesso.
Ognuno può rilasciare la propria dichiarazione anche presso il Comune di residenza.
Poi sarà cura dei singoli Comuni trasmettere la dichiarazione al Comune dove avviene il decesso.
Alcuni Comuni accettano anche la trasmissione via PEC o altra forma telematica certificata, ma dipende dalle regole locali.
Consigliamo di contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove avverrà il decesso per sapere se accettano dichiarazioni inviate da altri Comuni o via PEC e per avere i modelli di dichiarazione sostitutiva richiesti.
Silvia Giammanco 04/06/2025 at 13:42 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, una zia, con una malattia in fase terminale, ha espresso in passato a voce a tutti i parenti la volontà di essere cremata. La zia ha tre fratelli in vita, per ottenere l'autorizzazione alla cremazione è necessario che tutti e tre i fratelli si rechino presso il comune dove purtroppo avverrà a breve il decesso? La zia non è più in grado di comunicare e due dei tre fratelli abitano in altri comuni. Grazie
Sabrina Visentini 30/05/2025 at 11:47 su 50 anni da beccamortoIng. Fogli, complimenti! Una guida illuminata.
Redazione 26/05/2025 at 19:57 su Domanda alla Redazionen Nicco22
Per la natura dell'interlocutore e soprattutto per la specificità della domanda, la risposta avverrà in forma privata
Nicco22 26/05/2025 at 17:15 su Domanda alla RedazioneBuonasera!
Mi chiamo Niccolò e sto approfondendo come giurista (svolgo un dottorato) il rapporto tra concessioni demaniali e contratti tra privati. Secondo voi per un cimitero particolare (cioè un cimitero privato) quale è il miglior contratto per “concedere” una tomba ad un soggetto per un periodo di tempo?
Forse una locazione? La concessione tra privati “suona” un po’ male. Io sono pro locazione! Voi che esperienza avete? Che ne pensate a grandissime linee?
Sereno Scolaro 26/05/2025 at 08:06 su 50 anni da beccamorto50? Solo a metà strada per farne altrettanti.
Carlo Ballotta 20/05/2025 at 10:28 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?X Martino,
ecco alcuni criteri medico-legali abbastanza oggettivi e tecnici, da seguire in questo protocollo, dove - non dimentichiamo mai - il trasporto necroscopico a cassa aperta è disposto d'ufficio dalla Pubblica Autorità.
Il luogo dove si è consumato il decesso deve, innanzi tutto esser insieme inadatto e pericoloso, quindi:
1) ambienti troppo stretti ed angusti senza sufficiente scambio di aria.
2) difficoltà nell'handling della cassa da parte dei necrofori, lungo scale ripide e ballatoi, impossibilità, dunque, ad allestire direttamente in casa la camera ardente per la veglia funebre.
3) condizione della salma stessa (i fenomeni putrefattivi sono già in atto o l'assetto è ancora abbastanza stabile e sicuro?)
4) Presenza nel domicilio di persone facilmente impressionabili alla vista di un corpo esanime (anziani, bimbi piccoli...)
5) mancanza di personale che vigili su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo di osservazione.
Martino Invernici 19/05/2025 at 17:40 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?Molto interessante il vostro dotto articolo, ma mi sorge un dubbio che vorrei sottoporvi: chi è il soggetto che decide se l’abitazione è inadatta e pericolosa? Mi pare di capire che il vostro articolo tratti principalmente delle eventuali autorizzazioni per il trasferimento del defunto ad altro luogo per il periodo di osservazione ma spesso mi chiedo quali sono i parametri per decidere l’adeguatezza dell’abitazione? Molte grazie e complimenti
Carlo Ballotta 19/05/2025 at 12:04 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?X Mauro,
si consiglia caldamente la consultazione del seguente link, così per diradare alcuni dubbi preliminari. Il problema non è tanto di tecnologia a a disposizione, quanto meramente giuridico.
https://www.funerali.org/attivita-funebre/tanatoprassi-gia-operativa-ma-solo-sugli-stranieri-legislazioni-a-confronto-9369.html
Natascia 19/05/2025 at 07:05 su Domanda alla RedazioneBuongiorno grazie per la risposta… quindi, a prescindere che la decisione del del marito non è contestabile in quanto risulta ancora il marito…. (anche se dal momento in cui la moglie è deceduta ha da subito convissuto ed a tutt’oggi convive con altra persona?)
Ma perlomeno in quanto figlio non avrebbe avuto almeno il diritto di essere avvisato dello spostamento della defunta?
Il padre non ha avvisato di nulla, in realtà nemmeno ora sta dando indicazioni su dove siano state destinate le ceneri, solo tramite nostre ricerche personali tra i comuni siamo risaliti al luogo previsto di trasferimento, che corrisponde al comune di residenza della figlia…
Grazie
Sereno Scolaro 19/05/2025 at 06:50 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Aggiungerei un'osservazione: nello standard CEN EN UNI 15017:2019 (così come, del resto, anhe nella sua versione precedente), (A) al Punto 5.4 risulta palese che tanatoprassi e imbalsamazione siano sinonimi (espressi nelle diverse lingue in cui questo testo è redatto), (B) l'Allegato G prevede le disapplicazioni e ne ne è 1 sola, quella posta dall'Italia proprio in relazione al Punto 5.4) con riferimento al già citato art. 46 d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ne consegue che la pratica non è praticabile (si scusi per l'apparente incongruità (pratica/praticabile) delle parol) in Italia, dove è ammessa unicamente l'imbalsamazione se ed in quanto eseguita da medici.
A latere, si osserva che il tema appare non pertinente all'argomento trattato nell'articolo in commento.
Redazione 18/05/2025 at 11:08 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Si risponde che in Italia non si può!! Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990
Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Mauro 18/05/2025 at 10:52 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all'estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l'iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?
Carlo Ballotta 16/05/2025 at 11:13 su Domanda alla RedazioneX Natascia,
purtroppo per Lei, in queste operazioni ha titolo privilegiato a disporre il coniuge superstite, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura, a nulla rilevando l'eventuale volontà contraria di uno tra i figli. L'unanimità tra gli aventi diritto a decidere è criterio applicabile solo in caso di più congiunti, parimenti legittimati a pronunciarsi, poichè posti, nella scala valoriale e gerarchica della parentela, sullo stesso livello di ordinazione. Non rilevano, nel caso rappresentato, rapporti endo-famigliari poco idilliaci tra i più stretti congiunti del de cuius.
Natascia 15/05/2025 at 19:49 su Domanda alla RedazioneBuongiorno, la richiesta di esumazione, cremazione e successiva traslazione dell’urna presso altro comune e regione (in questo caso dal Trentino - Trento alla Lombardia - Mandello del Lario) può essere fatta solo da una parte dei parenti prossimi? Nel mio caso il coniuge ed un figlio hanno proceduto a riesumare cremare e traslare l’urna senza avvisare l’altro figlio che ha scoperto per vie traverse che la madre era stata portata via dal cimitero dove era da 20 anni….per traslarla nel comune del figlio ….. non dovrebbero essere tutti unitamente concordi sulla destinazione dell’urna? C’è qualcosa che si può fare in merito? Ora l’urna si trova a 250 km dalla residenza (Venezia) del figlio che non è stato avvisato di nulla…. Grazie
Carlo Ballotta 13/05/2025 at 10:14 su Domanda alla RedazioneX Vincenzo,
Per la Legge italiana se la sepoltura in tumulo stagno è durata almeno 20 anni ed un giorno è lecito procedere, con le dovute autorizzazioni canoniche ed amministrative alla c.d. Ricognizione sulla stato di conservazione o scheletrizzazione del corpo contenuto in un feretro, dischiudendo i coperchi della doppia cassa.
Ovviamente in questo caso così estremo (competenza congiunta tra autorità religiosa e civile) la verifica non è orientata alla normale raccolta di eventuali ossa, bensì all'esposizione della salma (ancora o parzialmente integra,) in luogo consacrato. Tecnicamente si parla di tumulazione privilegiata quando si abbia la sepoltura non in cimitero, come usualmente dovrebbe avvenire, ma addirittura in chiesa o altro edificio pubblico, per l'ostensione in perpetuto delle spoglie mortali (appositamente sottoposte a trattamenti conservativi e di imbellettamento) alla venerazione dei fedeli.
L'istituto della tumulazione privilegiata (sovrani, santi, beati e pontefici...) deve esser adeguatamente approfondito, poichè costituisce una destinazione del tutto speciale ed extra ordinem rispetto al dettato normativo base del diritto funerario.
Vincenzo Gallo 12/05/2025 at 19:26 su Domanda alla RedazioneA Canicattì (Ag-Sicilia) la Curia ha deciso di estumulare per un trattamento conservativo e l'esposizione ai fedeli "i resti mortali" di un beato deceduto 35 anni fa i cui genitori sono nel frattempo deceduti. Al di là del contenzioso sorto con alcuni parenti contrari alla cessione della salma da parte di un parente più prossimo con tanto di atto notarile i "resti mortali", che sarebbero più una salma vista l'integrita del corpo, sono stati portati via il 15 marzo dalla Cappella di famiglia e trasferiti in una stanza di una chiesa di nuova edificazione senza particolari accorgimenti, almeno così è dato sapere, per la ricognizione canonica ed i successivi trattamenti conservativi (tutto rimasto assolutamente segreto per come voluto dalla curia) che visivamente sono stati pessimi. Il corpo del beato, così ricomposto con tanto di maschera e mani in silicone in silicone ed abiti nuovi fattigli indossare, è stato esposto dal 10 maggio alla venerazione... Per questa tipologia di estumulazione e trattamenti c'è una tempistica precisa così come delle regole da assorvare sia per motivi sanitari che rischi alla salma?
Gaetano Grazio di Fede 12/05/2025 at 18:26 su Cosa si intende per DIRECT CREMATIONSono della Sicilia.Ho 72 anni. In buona salute. Ateo e privo di pregiudizi Sono interessato a lasciare meno fastidi possibili ai miei familiari. Odio le cerimonie
Carlo Ballotta 09/05/2025 at 11:38 su Le concessioni a confraterniteL'art. 63 DPR 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione.
In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale,.
a) concessione dell'area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell'area cimiteriale, e puo' essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
b) costruzione sull'area, cosi' concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri.
Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e' legato all'esercizio della proprietà di esso, bensi' all'appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio.
Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell'area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.
Ma, trattandosi di concessione ad "ente" (confraternita, corpo morale, congrega...), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo' anche essere (in relazione all'epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l'ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).
In caso di modifica dell'ordinamento dell'”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l'ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e' ben difficile fornire indicazioni di sorta).
La durata di questo secondo rapporto, le condizioni d'uso e l'onerosità sono regolate dall'ordinamento dell'ente.
In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale.
Sin qui l'inquadramento generale della situazione da Lei rappresentata, nello specifico bisognerebbe attentamente ponderare e scrutinare la comunicazione ufficiale con cui la Confraternita de qua le impone il pagamento di 1146 Euro. Ipotizzo: non sarà per caso una quota associativa per esser parte della Congrega stessa?
Antonio 08/05/2025 at 15:31 su Le concessioni a confraterniteBuongiorno, dopo 25 anni la confraternita mi chiede la somma complessiva di 1146 euro relativa alle quote annuali non pagate, maturate nel citato periodo, per i due loculi utilizzati dei miei genitori allocati nella cappella della citata confraternita. Domanda: sono obbligato a pagare la citata somma nonostante non ho mai ricevuto nei 25 anni alcuna richiesta?
Carlo Ballotta 08/05/2025 at 15:30 su Urna cineraria in cimiteroX Valentina,
se molto teoricamente il regolamento locale di polizia mortuaria dovesse ammettere la FATTISPECIE della sepoltura “ibrida”, tra feretri inumati e ceneri (laddove concorrono sia gli elementi distintivi dell’inumazione come la fossa scavata nella nuda terra, sia quelli tipici della tumulazione urne cinerarie) si consiglia di consultare proficuamente questo articolo, qui di seguito reperibile integralmente:
https://www.funerali.org/pratica-funeraria/la-tumulazione-delle-urne-cinerarie-nel-copritomba-dei-campi-ad-inumazione-6374.html
Il problema non è tanto tecnico o di fattibilità operativa, quanto di legittimazione ad agire. Anche se Lei ha pagato le relative tariffe per la sepoltura della defunta compagna di Suo figlio, non può in alcun modo disporre della tomba in campo comune d’inumazione, dove il diritto di sepolcro si esercita e si estingue alla stesso tempo, attraverso l’uso della buca ed il suo mantenimento per tutto il turno ordinario di rotazione. Spesso l’onerosità del servizio cimiteriale viene fraintesa con una sorta di diritto a decidere anche in seguito sulle sorti delle spoglie mortali.
Lei si è assunta immagino volontariamente le spese di inumazione, ma ciò non basta, in quanto in cimitero, e soprattutto in campo comune nessuno può vantare diritti patrimoniali su un sepolcro, se non nei modi stabiliti dalla Legge: ad es. quando si instaura un rapporto concessorio tra Comune e privato cittadino.
In ogni caso e per semplificare: l’unica soluzione (ma tutti gli interessati, quindi anche la controparte, devono esser d’accordo) sarebbe anche possibile riunire le spoglie mortali di Suo figlio e della compagna in una sola celletta ossario, si dovrebbe però richiedere la preventiva esumazione straordinaria del feretro inumato da relativamente poco tempo per poi cremarlo, oppure (e lo si consiglia) attendere l’esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla inumaizone, domandare espressamente la raccolta delle ossa rinvenute, e raccoglierle, poi, in cassetta ossario, magari per poi tumularle insieme all’urna.
Redazione 06/05/2025 at 14:28 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn sintesi: Specie ammesse e tutelate: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ornamentali, invertebrati.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
Giorgio 06/05/2025 at 14:22 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieLa regione Liguria all'art. 54 della legge L.R. 10/07/2020, n. 15 ha previsto:
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
Valentina 06/05/2025 at 13:10 su Urna cineraria in cimiteroBuongiorno 3 anni fa ho seppellito la compagna di mio figlio
sottoterra spese tutte a mio nome che sono la mamma del suo compagno ora è deceduto anche lui l ho fatto cremare e vorrei che lurna con le ceneri fosse posta sotto terra nella stessa tomba è possibile senza il consenso dei famigliari di Lei visto che il funerale e la tomba sono state tutte a mie spese ?cosa dice la legge ?quali sono le regole?
Redazione 06/05/2025 at 08:25 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieSi. Non solo in Liguria. Vi sono anche altre regioni in cui questo è già consentito: Piemonte, Lombardia, Abruzzo e un Pdl per il Veneto.
Proprio domani, 7 maggio 2025, si terrà un corso on-line sull'argomento:https://www.funerali.org/corso/sepolture-di-spoglie-animali-da-compagnia-2025
Maurizio 06/05/2025 at 08:18 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn Liguria ed in particolare Savona vi é una elevata percentuale di animali dì affezione come anni fa censito da istat. La Regione ha implementato nella legge regionale la possibilità di aggiungere le ceneri dell'animale a quelle del proprio padrone. Siamo però all'inizio. Il quotidiano "Il Secolo XIX" lo ha scritto in articolo domenica 2 marzo u.s.
Redazione 06/05/2025 at 08:07 su Autorizzazione alla cremazioneNo, non è regolare. La cremazione avrebbe dovuto essere autorizzata da voi due, non da una parente di grado più lontano.
Cosa potete fare: Chiedere l'accesso agli atti presso il Comune e/o l’Ufficio di Polizia Mortuaria dove è stata autorizzata la cremazione, per verificare chi ha firmato e su quali basi.
Valutare, con l’aiuto di un avvocato, se ci sono gli estremi per impugnare l’atto o segnalare l’irregolarità all’autorità giudiziaria o amministrativa.
Laura 06/05/2025 at 00:10 su Autorizzazione alla cremazioneMia nonna, deceduta dal 1974 e finora in una tomba, è stata fatta cremare da una cugina senza autorizzazione mia e di mia sorella (non ci sono altri parenti). E’ regolare o avremmo dovuto essere interpellati prima di operare? Grazie
Regione Piemonte
Redazione 05/05/2025 at 15:31 su Domanda alla Redazionex Chiara.
Visto che Lei non ha più titolo ad esprimersi (essendo non più la moglie) chi ha titolo, in vita, è la persona defunta e non contro la sua volontà la moglie. In assenza dell amoglie i figli e in loro assenza i genitori del defunto. E poi in assenza di questi i parenti di grado più prossimo.
Pertanto Le consigliamo di acquisire la volontà espressa per iscritto dal suo ex marito (cioè un testamento olografo di espressione di questa volontà).
Un fac-simile lo trova al seguente link: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato
Le norme da seguire in Italia sono descritte al seguente link:https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/autorizzazioni
È fondamentale ottenere il nulla osta alla cremazione da parte del Consolato o dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Questo documento attesta che non vi sono obiezioni da parte delle autorità statunitensi alla cremazione del cittadino americano. La richiesta deve essere presentata dai familiari o da un'agenzia funebre incaricata. Il nulla osta consolare è spesso richiesto dai comuni italiani prima di procedere con l'autorizzazione alla cremazione.
Le consigliamo di rivolgersi al Comune di Mesagne per maggiori informazioni e/o ad una impresa funebre della zona che abbia esperienza in materia
Chiara 05/05/2025 at 14:01 su Domanda alla RedazioneBuongiorno.
Il mio ex marito si trova all' Hospice di Mesagne, BR, Puglia
È cittadino U.S.A. , residente in Italia, Puglia, con regolare carta di soggiorno permanente.
È sua volontà essere cremato.
Come si fa ad ottenere l'autorizzazione?
E come deve essere espressa la sua volontà?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che spero rapida...
Redazione 28/04/2025 at 08:35 su Domanda alla RedazioneNo, negli USA la bara di zinco (che in Italia è obbligatoria per legge in alcune condizioni, soprattutto nella tumulazione in loculo) non è diffusa.
Lo zinc liner (cioè un rivestimento interno in zinco puro) è praticamente assente nella prassi statunitense.
Questo perché negli USA si predilige la sepoltura diretta nel terreno (in-ground burial) spesso dentro una burial vault: una sorta di contenitore di cemento armato o polimero, che avvolge la bara per impedire cedimenti del terreno.
Il burial vault sostituisce, in pratica, il ruolo protettivo che in Italia attribuiamo allo zinco.
Esistono bare di legno e molto spesso metalliche (esterne).
Difatti le bare metalliche sono molto comuni negli USA.
I metalli più usati sono acciaio (standard a gauge 18 o 20, dove il gauge indica lo spessore: più basso è il numero, più spesso è il metallo) e acciaio inossidabile.
Le fasce più alte del mercato propongono anche bare in bronzo e rame (che non arrugginiscono).
Questi modelli sono spesso dotati di sistemi di gasketed sealing: una guarnizione in gomma viene installata tra coperchio e base per rendere la bara "ermetica" (anche se scientificamente parlando non si può fermare del tutto il naturale processo di decomposizione).
ANDREA AGOSTINO FARINA 27/04/2025 at 19:08 su Domanda alla RedazioneGentile Redazione, gradirei sapere, se vi è possibile, se nelle bare usate negli USA c'è lo zinco, poi saldato, come da noi in Italia. Grazie e vi porgo i miei più cordiali saluti, per le vostre preziose informazioni sempre interessanti.
Redazione 14/04/2025 at 14:53 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieNegli ultimi cinque anni, il numero di imprese che operano nei servizi di cura per animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento (+39,4%), segno che gli italiani considerano sempre più i propri animali come membri della famiglia.
A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica seguita da Campania e Lazio . Il Sud Italia mostra una forte presenza nel commercio al dettaglio , nel Nord, invece, si concentrano i servizi di cura. Animali domestici quindi sempre più coccolati. D'altronde, secondo una recente ricerca condotta da studiosi della London school of economics e della Kent university, la compagnia di un cane o un gatto, aumenta il senso di benessere e piacevolezza della vita quanto avere un un marito od una moglie, o un circolo di amici e relazioni intime e sicure.
Redazione 12/04/2025 at 19:34 su Detraibilità spese funebriLe spese funebri sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d) del TUIR (D.P.R. 917/1986).
Il pagamento tracciabile è necessario dal 2020 (a seguito della Legge di Bilancio 2020), ma la tracciabilità non implica necessariamente che il conto corrente sia intestato a chi detrae, purché il pagamento possa essere "ricondotto" alla persona che beneficia della detrazione (Risposte Agenzia Entrate 397/2019, 431/2019).
Per cui consigliamo di effettuare una dichiarazione da parte del figlio che attesti di aver pagato "per conto" del genitore intestatario della fattura.
E, corrispondentemente, conservare la documentazione bancaria (es. estratto conto) che dimostri il pagamento della madre della stessa cifra al figlio.
Franco 11/04/2025 at 20:47 su Detraibilità spese funebriBuongiorno,
è possibile portare in detrazione le spese funerarie da parte del coniuge rimasto (a cui è intestata la fattura), anche se il pagamento della stessa è stato eseguito dal conto corrente del figlio, oppure il pagamento deve anch'esso avvenire da un conto riconducibile all'intestatario della fattura?
Grazie
Redazione 11/04/2025 at 12:03 su Urna cineraria in cimiteroX Nicola Giovanni,
sono sempre i più stretti famigliari del de cuius, che non sempre coincidono con il titolare della concessione di loculo, a poter disporre l'estumulazione finalizzata alla riduzione resti in cassetta ossario. E'un passaggio fondamentale da capire bene e semmai approfondire:
Il diritto a scegliere la destinazione delle spoglie mortali, anche dopo un primo e diverso periodo di differente sepoltura spetta per Legge in primis al coniuge superstite, in secondo luogo agli ascendenti e discendenti posti su un livello di pari ordinazione nella scala della parentela, individuata dal Cod. Civile. Di conseguenza: Lei personalmente, anche se a tutti gli effetti è pienamente titolare della concessione, non può richiedere direttamente l'operazione cimiteriale, in quanto non congiunto del defunto da estumulare.
Redazione 11/04/2025 at 11:47 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitariox Maurizio
Pare opportuno distinguere due aspetti:
a) chi debba provvedere all'adempimento;
b) su chi gravi l'onere economico.
Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.
Cannone Nicola Giovanni 10/04/2025 at 21:40 su Urna cineraria in cimiteroGentile sig.Carlo Ballotta.
Mi trovo in Puglia, nel comune di XY.
Espongo il mio quesito.
In quanto titolare di concessione comunale per un loculo, nel lontano 1979 ho permesso di allocare il feretro dello zio di mia moglie.
Mia moglie ha una eta' di 83 anni, sicuramente eta' a rischio.
Il comune di XY per regolamento permette la estumulazione, riduzione, e ritumulazione dei resti nello stesso loculo in quanto la capacita' dello stesso ,lo permette.
Il quesito più che amministrativo è GIURIDICO, nel senso che nel caso di morte di mia moglie, per la tumulazione nel loculo in parola occorre procedere alla riduzione dello scheletro di mio zio.
Ripeto la capienza del loculo permette entrambe le operazioni.
La domanda e':"posso io in quanto titolare di concessione procedere alla riduzione? Nel senso ne ho l'autorità?
Eventuali Parenti posso impedire la traslazione seppure nello stesso loculo in sarcofagi diversi?.
La ringrazio tanto per la risposta che mi darà.
Può seguire ambedue le soluzioni:
1) spostare tutte le bare estumulate da un cimitero periferico a quello principale. In quel caso occorre seguire le procedure autorizzatorie di polizia mortuaria per il trasporto di contenitori di resti mortali (in genere questa è la situazione, cioé cadaveri con più di 20 anni di tumulazione o più di 10 anni di inumazione). Poi tutte le operazioni di apertura delle bare sono eseguite nel cimitero principale e la formazione dei rifiuti è nel cimitero principale. 2) estumulare ogni bara in ciascun cimitero periferico, eseguire entro la camera mortuaria di quel cimitero periferico l'apertura della bara per valutare lo stato di sceletrizzazione. Estrarre il resto mortale (se viene rinvenuto) e collocarlo in altro contenitore adeguato al trasporto. Le bare lignee che risultano nel cimitero secondario costituiscono rifiuto che deve essere collocato in deposito provvisorio e prelevato da soggetto autorizzato alla raccolta del rifiuto da ogni cimitero secondario. Attenzione al modo di confezionamento del rifiuto (si rimanda al DPR 254/2003 che stabilisce il confezionamento.
Per rispondere al quesito fondamentale che pone: una bara diventa rifiuto nel momento in cui non è più necessaria per svolgere il compito a lei assegnato. Ad es. se nel caso 1) la bara fosse danneggiata e non riparabile, diventa rifiuto nel luogo in cui è tolta e sostituita da altro contenitore idoneo per il trasporto. Se la bara non è danneggiata, diventa rifiuto nel cimitero principale, laddove fosse tolta e non più riutilizzata per il trasporto in altro luogo.
Dipende da che tipo di opere di muratura si tratta.
Se interessano il tumulo in cui è presente un feretro occorre sia l'autorizzazione preventiva comunale, sia la presenza del custode cimiteriale e se vi è movimentazione del feretro, anche quella del personale sanitario (se la normativa locale lo prevede; la norma statale lo prevede ma in sede locale possono essere intervenute norme regionali o altre regole che hanno attenuato l'obbligo di presenza o anche delegato al custode cimiteriale). Cosicché ogni intervento che possa compromettere la sigillatura o comportare il movimento di spoglie mortali deve seguire una procedura autorizzativa precisa, definita a livello locale e garantita dalla presenza degli organi competenti. Se invece l'intervento interessa altre parti della cappella si seguono le norme stabilite in genere dal regolamento di polizia mortuaria comunale a fini autorizzatori preventivi e di verifica successiva.
I fratelli devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, dichiarando:
la parentela con la defunta,
che la defunta aveva espresso volontà di essere cremata,
che non risulta una volontà contraria espressa in altra forma valida.
Non è necessario che tutti e tre si rechino di persona nel Comune di decesso. Ognuno può rilasciare la propria dichiarazione anche presso il Comune di residenza.
Poi sarà cura dei singoli Comuni trasmettere la dichiarazione al Comune dove avviene il decesso.
Alcuni Comuni accettano anche la trasmissione via PEC o altra forma telematica certificata, ma dipende dalle regole locali. Consigliamo di contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove avverrà il decesso per sapere se accettano dichiarazioni inviate da altri Comuni o via PEC e per avere i modelli di dichiarazione sostitutiva richiesti.
Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990 Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
"la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
Il diritto a scegliere la destinazione delle spoglie mortali, anche dopo un primo e diverso periodo di differente sepoltura spetta per Legge in primis al coniuge superstite, in secondo luogo agli ascendenti e discendenti posti su un livello di pari ordinazione nella scala della parentela, individuata dal Cod. Civile. Di conseguenza: Lei personalmente, anche se a tutti gli effetti è pienamente titolare della concessione, non può richiedere direttamente l'operazione cimiteriale, in quanto non congiunto del defunto da estumulare.
a) chi debba provvedere all'adempimento;
b) su chi gravi l'onere economico.
Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.