Redazione 20/11/2025 at 07:26 su Domanda alla RedazioneSì, in unica urna cineraria dorata di due distinti scomparti. Le ceneri non si possono mischiare, ma la sepoltura è assieme.
Alice 20/11/2025 at 07:24 su Domanda alla RedazioneE’ possibile in Italia essere sepolti come ceneri insieme come le gemelle Kessler?
Carlo Ballotta 19/11/2025 at 16:01 su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua?X Giacomo,
L'eccezione del cimitero particolare rispetto al modello di cimitero pubblico su cui si struttura l'attuale sistema cimiteriale in Italia, è un caso da affrontare nel merito, ma non in questa sede...almeno non nel dettaglio e non adesso.
Sì, la normativa speciale di polizia mortuaria si applica ai (pochi?) cimiteri di natura privatistica.
Qua, solo timidamente per accennare ad una possibile e ragionevole soluzione bisognerebbe accedere ad archivi polverosi, semmai non sempre tenuti con diligenza ed in stato di pesante sofferenza, per ricostruire presuntivamente il rapporto - credo di natura squisitamente privatistica che si instaurò tra la Sua famiglia e l'Ente Arciconfraternita, nel lontano anno 1923. Il problema di fondo si potrebbe sostanziare in questi termini: ci muoviamo nell'ambito principalmente del Codice Civile e non della polizia mortuaria in senso stretto, e forse non si tratta proprio di una normale concessione cimiteriale, bensì di un contratto di cessione in uso di spazio sepolcrale o meglio ancora di un diritto di superficie, su cui poi costruire la tomba e render effettivi i titoli di sepoltura. Se vuole esser maggiormente informato sui reali rimedi esperibili, bisogna aprire una pratica di consulenza presso la casa editrice di Funerali.org e sostenerne i relativi costi. I prezzi sono davvero competitivi.
Carlo Ballotta 19/11/2025 at 15:23 su Domanda alla RedazioneX Marco,
all'apertura della fossa per l'esumazione straordinaria potreste rinvenire già sfasciato il coperchio dell'originale cassa lignea, con cui il de cuis è stato inumato. Un affossatore, opportunamente protetto, con gli adeguati dispositivi di sicurezza dovrà pur entrare in contatto con il cadavere in piena decomposizione, per la sua raccolta dal fondo della buca. In camera mortuaria si provvederà sia a praticare la siringazione cavitaria con la formalina sia a collocare il defunto entro cassa funebre confezionata secondo la normativa igienico-sanitaria applicabile in Italia, e predisposta per affrontare il nuovo trasporto, per il rimpatrio definitivo. I requisiti tecnici cui deve rispondere tale feretro sono ben noti, quindi li diamo per acquisiti. Sulle metodologie operative per questa esumazione straordinaria che si presenta molto problematica e per tutta la parte AMMINISTRATIVA-gestionale La invitiamo a considerare la possibilità di acquistare a prezzo molto vantaggioso, la soluzione completa al quesito da Lei formulato, in forma altamente personalizzata.
Giacomo 19/11/2025 at 15:01 su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua?Buongiorno, sono titolare di una Cappella gentilizia ubicata nel Cimitero dell'Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano (Siena-Toscana), edificata a seguito di concessione nel 1923. Non ho l'atto di concessione e nell'archivio della Misericordia c'è solo un registro di annotazione delle concessioni rilasciate. La Misericordia sostiene che, essendo trascorsi oltre 99 anni debbo rinnovare la concessione onerosamente oppure lasciare al Cappella. Nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente nel 1923, al quale penso che si assoggettino anche i cimiteri di natura privata come questo, indica come perpetue queste concessioni. Che debbo fare ?
Marco 19/11/2025 at 13:28 su Domanda alla RedazioneBuongiorno, avrei un quesito da porre di cui non riesco a trovare il bandolo della matassa
Regione Lazio, cimitero di Roma, salma di cittadino straniero inumata da alcuni mesi, i familiari desiderano estradare verso il paese natale;
possiamo senza dubbio procedere ad una esumazione straordinaria anche se con i rischi che comporta ma una volta esumata e depositata in CM come ottenere la certificazione sanitaria di avvenuta conservativa, senza la quale la Sanita Aerea non imbarca nel modo più assoluto il feretro, considerato il fatto che il feretro non può essere aperto??
Carlo Ballotta 18/11/2025 at 10:43 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Daniela,
La tumulazione -di fatto- di un feretro, anche quando estraneo al Suo nucleo famigliare potrebbe configurarsi come sepoltura abusiva, ossia sine titulo, e quindi illegittima.
IN questo frangente il Comune stesso dovrebbe attivarsi d'ufficio per l'estumulazione obbligatoria della salma ignota. E'infatti, dovere preciso del Comune garantire la regolarità delle sepolture, specie di quelle in sepolcro privato. I dati tra anagrafe mortuaria e catasto cimiteriale, se incrociati bene, dovrebbero evidenziare eventuali anomalie, attraverso la paziente ricostruzione a ritroso dell'errato procedimento da cui trae origine, poi, la tumulazione "clandestina". Ogni tumulazione, infatti, a regola, richiederebbe sempre un'adeguata istruttoria per verificare attentamente i titoli di sepoltura in loculo. Le consigliamo, allora, una lettura combinata tra l'atto di concessione ed il regolamento comunale di polizia mortuaria, per cercare almeno di capire la possibile ragione per cui il loculo destinato a Suo padre sia indebitamente occupato. Contatti allora l'ufficio della polizia mortuaria, per un accesso agli atti, così da ottenere prove inconfutabili. E'un'operazione un po'laboriosa, in effetti, tuttavia spesso conduce ad ottimi risultati. Se non si vuole occupare personalmente di tutti questi incartamenti può sempre prendere contatti con la redazione di Funerali.org e concordare con un'esperto di... burocrazia funeraria un approfondimento, da cui deriverà, poi, una risposta personalizzata ed ad hoc. Come accade in genere per qualunque consulenza altamente specìalizzata. I prezzi sono vantaggiosi e molto competitivi se solo si considera la delicatezza del tema e l'estrema rarefazione di informazioni libere su un argomento per molti quasi TABU, che spesso ben si presta a soluzioni molto distorte, perchè eccessivamente di parte.
Redazione 18/11/2025 at 08:55 su Domanda alla Redazionex Laura
L’impresa funebre non può essere ritenuta obbligata “sempre e comunque” a fornire alla pubblica amministrazione il recapito telefonico del cliente, in assenza di norma specifica che lo imponga.
Tuttavia, potrebbero sussistere casi in cui quel dato è richiesto per adempiere un obbligo normativo, e in tali casi l’impresa potrebbe dover collaborare, purché vi sia una base giuridica per la comunicazione del dato alla PA, e siano rispettate le regole sulla privacy.
Non esiste una norma di polizia mortuaria che imponga esplicitamente l'obbligo di fornitura da parte di impresa funebre commissionata da cliente del numero telefonico dello stesso.
Vi è invece l'art. 6 del GDPR (norme sulla privacy) che lo consente. Riporto la parte di interesse (in particolare lettere b) ed e):
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
... omissis ..
Pertanto è legittimo che la Pubblica Amministrazione possa chiedere all'impresa funebre il numero di telefono di un cliente per lo svolgimento (o accertamento) di determinate pratiche.
Si aggiunge poi altra considerazione e cioé la valutazione della tipologia di mandato amministrativo ricevuto dall'impresa funebre da parte del cittadino interessato.
La P.A. può, anzi deve, chiedere in forza di quale titolo una impresa funebre svolge pratiche amministrative (che dovrebbero essere svolte dal cittadino interessato). E' in relazione alla natura del mandato ricevuto che si può valutare il tipo di pratiche che l'impresa funebre può svolgere per conto del cittadino.
In ogni caso una Pubblica Amministrazione, nello svolgimento dei compiti propri, come ad es. di accertamento, ha tutti gli strumenti per notificare al cittadino interessato la richiesta di chiarimenti o integrazione di pratiche, o altro che sia ritenuto necessario.
Daniela 18/11/2025 at 05:09 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROSalve scrivo dalla Sardegna
Mio padre quando era in vita ha proceduto all acquisto del loculo a fianco a mia madre(deceduta anni fa) .
Ora mio padre e" deceduto ,e l hanno tumulato da un altra parte,poiche' jn quello acquisito vi e' un altra salma da anni.
Cosa posso fare ?
Grazie
Laura 17/11/2025 at 11:00 su Domanda alla RedazionePuò un'impresa di pompe funebri rifiutarsi sempre e comunque di fornire agli organi della Pubblica Amministrazione del Comune di decesso o di destinazione di un defunto un recapito telefonico del cliente che le ha commissionato il disbrigo pratiche amministrative? Oppure esiste una norma nazionale o regionale (Lomb.) che prevede che sia obbligata a fornirlo alla PA quando motivatamente richiesto?
Carlo Ballotta 15/11/2025 at 17:08 su Diritto alla cremazione anche per i familiariElisabetta,
se Lei ha contratto regolare matrimonio, anche se solo davanti alla Legge, con Suo marito di seconde nozze, il diritto civile individua in Lei e non in altri, il coniuge superstite. Lei ha quindi, titolo, prima di tutti, a disporre per la cremazione del de cuius.
In questa situazione lo jus coniugii (vincolo coniugale) prevale sullo jus sanguinis (rapporti di consanguineità). Allora spetta innanzi tutto a Lei manifestare la volontà di cremazione, solo quando non ci sarà più Lei potrebbero legittimamente subentrare i figli di Suo marito, nell'eventuale decisione.
Elisabetta 15/11/2025 at 07:56 su Diritto alla cremazione anche per i familiariHo sposato mio marito che era divorziato e con due figli oggi maggiorenni. La scelta della cremazione spetta solo a me?
Carlo Ballotta 14/11/2025 at 17:26 su Il giardino del ricordo al cimitero di Lambrate (Milano)X Arnaldo,
effettivamente si potrebbe anche notare un'impropria sovrapposizione di ruoli e sfere di influenza. La dispersione selle ceneri, nominalmente sconsigliata dall'atto istruttivo "Ad resurgendum cum Cristo" progressivamente inizia a rinvenire qualche timida forma di legittimazione, specie nelle diocesi più aperturiste sul tema. A Bologna ad es. sono stati inaugurati da pochissimo tempo appositi dispersoi per ceneri purchè interni al cimitero, all'uopo consacrati dalle autorità ecclesiastiche. Un sottile distinguo, un'affermazione di forte identità religiosa? Un esserci per generare cambiamenti?
Tutti ormai sostengono: "Il mondo è secolarizzato e l'istituzione Chiesa è in crisi". Attenzione però: si potrà forse non praticare la fede partecipando alla SAnta Messa, magari ci si sposa pure solo in Municipio davanti alla Legge, per evitare ulteriori problemi "canonici" se il vincolo coniugale dovesse sciogliersi, ma la morte attira inevitabilmente la riscoperta del sacro (prima sopito?) ed il cimitero stesso pone indistintamente TUTTI davanti a domande scomode sul trascendente, sia poi quest'ultimo una realtà ultraterrena o una umanissima illusione di immortalità Chi fermamente non crede, in buona sostanza, all'oltremondo, intima speranza di ogni religione, ha certamente diritto ad altri riti, parimenti accolti dalle Amministrazioni che assicurano su un piano di assoluta neutralità, il rispetto altre espressioni del lutto, previsto da parte della Legge civile. Tutto ciò dall'editto Napoleonico di St. Cloud, che secondo il Foscolo, almeno, ruppe il monopolio della Chiesa sull'idea stessa di morire e delle partiche funebri ammesse. Non dimentichiamoci dei cimiteri prima parrocchiali e poi affidati, come demanio specifico e necessario, alle Municipalità. La Chiesa ha da sempre, esercitato un forte potere sulle sepolture, a volte anche vicariando un potere temporale, altrimenti assente (si pensi al Medioevo). E'allora, per inoppugnabili ragioni storiche, il sistema cimiteriale italiano, per come lo conosciamo noi contemporanei, è improntato ad una visione cristiana, fosse anche solo nella simbologia da cui è sovente caratterizzato l'impianto "cimitero". Vi sono visioni più minimaliste, esse rilevano nel bene giuridico "cimitero" essenzialmente i tratti salienti di un presidio igienico sanitario. Sarebbe però come negare non il cattolicesimo in sè, ma tutta la cultura commemorativa italiana ancora maggioritaria, sviluppata dalle catacombe in poi, sino ai nostri giorni. Un normale cimitero se spogliato dai suoi archetipi e da qualunque configurazione di senso, anche laica, rischia di essere solo una discarica per smaltimento controllato di cadaveri o loro trasformazioni di stato. Così, infatti, tecnicamente è normato il camposanto sotto il profilo della legislazione speciale di polizia mortuaria. Credo sarebbe abbastanza riduttivo...
Arnaldo Demetrio 14/11/2025 at 15:45 su Il giardino del ricordo al cimitero di Lambrate (Milano)per Carlo Ballotta: il cimitero è un luogo comunale, il fatto che la Chiesa Cattolica lo “consacri” per le sue sepolture, cioè i fedeli cattolici, non le dà il diritto di porre alcun veto su quello che viene fatto e disposto in un terreno di proprietà e gestione comunale. Il Giardino del Ricordo e la dispersione delle ceneri, scelta da tutti indistintamente, atei, agnostici e credenti, è una convenzione laica tra il Comune e i singoli cittadini e/o i loro parenti.
Redazione 13/11/2025 at 17:37 su [Fun.News 2880] TG.fun su durata e momento da cui parte la concessione
cimiterialeX Luca Cestelli
per operatori professionali, come è il suo caso, la risposta a quesiti è a titolo oneroso, a meno che non riguardi situazioni di interesse generale, valutate dalla redazione.
Una risposta puntuale al quesito quesito da lei posto renderebbe necessaria la valutazione dell'atto concessorio, con la trasmissione in redazione del PDF dell'atto, della deliberazione di consiglio comunale da lei citata in PDF e del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale, sempre in PDF. E poi l'analisi di tali documenti da parte di esperti di polizia mortuaria per fornire risposta al quesito. Come vede si tratta di una vera e propria consulenza, che impegna diverse ore di professionista e quindi se è interessato ad averla lo faccia sapere alla mail redazione@euroact.net e Le verrà fatto un preventivo di spesa.
Luca CESTELLI 13/11/2025 at 17:14 su [Fun.News 2880] TG.fun su durata e momento da cui parte la concessione
cimiterialeNell'atto concessorio fu scritto dopo una deliberazione del Consiglio Comunale che stabiliva la temporaneità delle concessioni in 50 anni dalla data della tumulazione della salma.
Nel testo del deliberato era solo scritto dalla data della tumulazione.
Ora poiché nel 1975 fu inserita nel colombaro una cassetta di resti provenienti da un'esumazione e solo nel 1994 fu inserita la cassa, si chiede se la decorrenza possa partire dal 1975 o debba essere riferita al 1994.
Redazione 13/11/2025 at 10:25 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele
le concessioni perpetue sono un aggravio insostenibile, dal punto di vista economico, per un Comune, a meno che non tariffi ogni nuova immissione in maniera significativa. Concordiamo che è meglio la sepoltura in cimitero, anche in concessione perpetua, piuttosto che l'affido di urna cineraria familiare o la dispersione. Il criterio fondamentale che sta alla base dei cimiteri è che sono i luoghi di memoria di una collettività. La vita dei cimiteri sono i morti e se questi vanno in altri luoghi anche il cimitero, alla lunga, rischia di morire ... come istituzione.
daniele 13/11/2025 at 10:08 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie, gentile Redazione, leggo con attenzione e prendo nota. Per concludere questa disamina, ritengo ci siano spunti per impugnare un eventuale provvedimento di conversione da parte del Comune in concessione trentennale della concessione perpetua a fronte della richiesta di apposizione di urna cineraria di familiare (nel senso della dottrina favorevole) in loculo già occupato da oltre 60 anni da altro familiare, senza estumulo. E ciò in ragione del fatto che la concessione originaria si riferiva alla generica sepoltura di salme dei familiari, senza indicazione nominativa e senza un loro numero predeterminato, e senza che venisse fatto alcun cenno alle urne cinerarie. L'ampliamento delle possibilità contenitive di un loculo perpetuo già occupato (con apposizione di urne cinerarie) si può dedurre dalla legge statale, regionale e dallo stesso regolamento comunale, ove l'obbiettivo è quello di sfruttare lo spazio a disposizione (specie quello delle tombe di famiglia perpetue). Mi sembra ovvio, pertanto, che la fruizione di questa possibilità non possa e non debba far decadere la caratteristica della perpetuità del loculo, poichè tutti (o quasi) sarebbero portati a optare per il mantenimento dello status quo, con la conseguenza di compromettere fin da subito la grandissima potenzialità del miglior uso del loculo. Il Comune avrebbe ragione nel solo caso in cui l'obbiettivo di tutti fosse quello di abbattere a tutti i costi la persistenza delle concessioni perpetue. Cosa che francamente non credo. Soprattuto perchè sarebbe un'atteggiamernto in grave contraddizione con le problematiche della gestione dei cimiteri di oggi. Le concessioni perpetue, congiunte alla pratica sempre più diffusa della cremazione, se garantite nella loro durata perpetua, possono/potrebbero rappresentare una vera soluzione ai noti problemi cimiteriali.
Redazione 12/11/2025 at 14:54 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele
a nostra conoscenza il criterio di utilizzo di un loculo già concesso e in presenza di feretro per collocarvi l'urna cineraria di non familiare, usato dal comune in cui ci ha segnalato il caso, risulta singolare. E' possibile una situazione siffatta, ma facendo ricorso al comma 2 dell'art. 93 del DPR 285/1990 combinato col paragrafo 13.3 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993:
ARt. 92 comma 2.
Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
paragrafo 13.3 - E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
Ma la circolare è sempre stata interpretata nel senso che un loculo se aveva spazio fisico per accogliere urne o cassette di ossa, poteva essere usato a tale scopo, ma sempre per chi aveva diritto ad essere sepolto in quel tumulo. E' pur vero che un tempo, quando la cremazione era quasi inesistente, era il feretro la cosa preponderante. Ora, invece, con la diffusione della cremazione - di fatto - un loculo è diventato una tomba di famiglia (e quindi non limitato alla sola sepoltura del defunto originario dentro una bara), con ciò che ne consegue circa l'ammissibilità nel tumulo. Ha poi pienamente ragione laddove segnala il possibile mercimonio di posti in loculo con tale tipo di "interpretazione larga" della norma.
daniele 12/11/2025 at 14:15 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per la risposta, questione molto interessante quella sollevata, ma è sorpassata dal fatto che il Comune in questione permette l'apposizione dell'urna di chiunque in loculo perpetuo, e questo anche a prescindere dai legami di parentela con il titolare attuale o del concessionario originario, ma così facendo, in ogni caso, sia che si tratti di parenti o di estranei, la conseguenza è che si perde la perpetuità del loculo. Ed è questo il solo aspetto che mi premeva approfondire. Rifletto sul fatto che, permettendo l'apposizione dell' urna di chiunque, se da una parte l'intento è quello di limitare la richiesta di costruzione di nuovi loculi (che, quando si tratta di loculi che andrebbero a perdere perpetuità, abbiamo visto essere più ipotetica che reale), si rischia concretamente di far vacillare il divieto assoluto di mercimonio dei loculi, che potrebbe rappresentare la vera e unica forma di compensazione per la perdita della perpetuità. Grazie per l'ottima discussione.
Redazione 12/11/2025 at 08:43 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele
la sua affermazione che la moglie di un figlio del concessionario sia familiare del concessionario non è condivisibile.
Rientrano: nella “famiglia del concessionario”, salvo che non sia espressamente previsto un allargamento nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nel contratto di concessione, secondo la giurisprudenza:
Coniuge, ascendenti e discendenti diretti del concessionario.
Quanto agli affini (es. moglie di figlio, cioè nuora del concessionario), la giurisprudenza tende a qualificare l’affine come soggetto “estraneo” al nucleo familiare stretto, salvo che il fondatore abbia esplicitamente previsto una estensione o salvo regolamento/convenzione che lo consenta. In particolare, la Cassazione ha rigettato la pretese di una madre‑suocera o di una nuora che non avesse rapporto di consanguineità col fondatore.
A questo punto si va nel difficile:
Esiste una scuola di pensiero in dottrina che è più rigida e ritiene che il concessionario fermo quello originario e che i subentri nella intestazione della tomba determinino solamente chi ha titolo e dovere di garantire la manutenzione, ma non si estende il numero di persone aventi diritto ad essere sepolti nella tomba. Esiste una diversa scuola di pensiero, cosiddetta "a concessionario mobile", che prevede che una volta defunto il concessionario originale chi subentra assuma in pieno la qualifica di nuovo concessionario e conseguentemente la familia è quella riferita a questo nuovo concessionario (e non al primo). Secondo questa scuola di pensiero il figlio del concessionario (questo premorto) essendo erede subentra pienamente come concessionario (seguendo i criteri di subentro specificati in regolamento comunale di polizia mortuaria) e la sua moglie facendo parte della famiglia del nuovo concessionario ha diritto ad essere sepolta in questo sepolcro. La seconda scuola di pensiero tende cioé ad allargare la platea dei fruitori di una concessione di antica data. Ciò indipendentemente dal fatto economico, ovvero da quanto si debba pagare per poter essere inserito in quel tumulo. E, ovviamente, a contenere il numero di nuove costruzioni di manufatti necessari in un cimitero.
daniele 11/11/2025 at 18:14 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per il vostro commento. Da quanto ho potuto acclarare, il contratto di concessione perpetua menziona genericamente solo le salme dei familiari (non identitificati nominativamente) del concessionario, senza specificare nulla sulla questione delle urne. Del resto, nel 1962, la cremazione era pressoché sconosciuta come pratica di tumulazione. Solo nei primi anni di questo secolo le disposizioni regionali della Lombardia hanno introdotto la possibilità di inserire urne nei loculi, con la sola limitazione dello spazio a disposizione. L'urna che vorrei tumulare appartiene alla moglie del figlio e unico erede vivente del concessionario originario. E non credo ci siano dubbi sul fatto che possa essere considerata come quella di un familiare. Quanto alla questione dell'urna, non menzionata nella concessione originaria, credo che ci si possa appellare alle prerogative che si sono generate a seguito della legge regionale citata, dove si amplia l' uso del loculo, al fine del miglior uso dello stesso, e ciò in virtù della notoria carenza di spazi nei cimiteri italiani. Normalmente, dal momento che quasi tutti credo siano portati a salvaguardare comunque la perpetuità dei loculi, una volta che si affronta la prospettiva di perderla per la richiesta di apposizione di urna, credo di non sbagliare nel sostenere che tutti (o quasi) opterebbero per la richiesta di altro loculo o di altra sistemazione in concessione trentennale, con ciò vanificando completamente l'intento legislativo. In poche parole, i loculi perpetui rimarranno (in perpetuo) con una sola salma e i cimiteri italiani continueranno a doversi allargare a dismisura. Anche dal punto di vista pratico, non riesco a trovare alcun senso nell'interpretazione comunale.
Redazione 11/11/2025 at 09:30 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriOccorre una analisi approfondita sia dei testi del regolamento che del contratto di concessione, per dare una soluzione definitiva.
Le faccio un esempio: Se il contratto di concessione a suo tempo sottoscritto dicesse che la concessione del loculo è per la tumulazione della salma di XY, anche se fisicamente vi fosse spazio per l'urna, l'immissione di una nuova salma determina una necessità di variazione.
Se invece il testo del contratto avesse detto che la concessione del loculo è per la tumulazione del concessionario XY e di membri della sua famiglia e l'urna cineraria, essendoci posto, è di un membro della famiglia, allora non vi è necessità di novazione contrattuale.
Il passaggio da perpetuo a tempo determinato è obbligatorio, anche laddove vi sia una novazione contrattuale, essendo vietate nuove concessioni perpetue a far tempo dal 10/2/1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975.
daniele 11/11/2025 at 09:07 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per la risposta. Il regolamento cimiteriale è quello del comune di V... che, sebbene ammetta esplicitamente l'apposizione dell'urna cineraria accanto al feretro in loculo perpetuo, in altro articolo, afferma che ogni modifica al contratto di concessione originario faccia venir meno la perpetuità, senza specificare quali siano le modifiche che fanno da innesco. Sulla scorta di questo articolo, il Comune deduce che l'apposizione dell'urna in loculo perpetuo sia modifica contrattuale, da lì conversione da concessione perpetua a trentennale.
Sereno Scolaro 10/11/2025 at 14:50 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriOccorrerebbe, come sempre, dare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria. In difetto, va tenuto presente come in via generale le concessioni cimiteriali non siano oggetto di c.d. novazione (anche se vi sono stati, rarefatti, orientamenti che l'ammettevano).
daniele 10/11/2025 at 14:40 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriBuongiorno, vorrei un parere circa la paventata perdita di perpetuità di un loculo occupato da oltre 60 anni dal feretro di un congiunto del concessionario originario, concessione perpetua rilasciata nel 1962 in comune della Brianza (Lombardia), allorquando si volesse oggi tumulare nello stesso loculo un'urna cineraria oggi di altro familiare, con novazione della concessione perpetua in concessione trentennale. Non sarebbe previsto alcun estumulo della salma originaria. Possibile che la semplice apposizione di urna cineraria in loculo perpetuo faccia perdere perpetuità? Secondo lo scrivente, non ci sarebbe alcuna modifica del contratto originario, ma solo un miglior uso del loculo (utilizzo di spazio disponibile). Secondo il Comune, invece, ogni modifica della concessione originaria farebbe perdere il carattere della perpetuità. Compresa la semplice apposizione dell'urna. Grazie.
Redazione 08/11/2025 at 13:12 su Autorizzazione alla cremazioneX santen
. Se lo zinco è esterno e’ doveroso toglierlo prima della cremazione. Diversamente se interno doveva essere tolto nel cimitero di partenza.
. La differenza tra crematorio autorizzato a cremare con cassa di zinco e altro normale sta nei sistemi di abbattimento delle emissioni e nei modi di raccolta dello zinco fuso nella camera primaria del forno
Santen 08/11/2025 at 12:28 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, giusto per capire meglio, è possibile nel caso in cui la salma ( prima dei 20 anni e quindi straordinaria ) arrivi in un crematorio non adatto a cremare lo zinco, provvista di zinco e nello stesso venga “dezincata” quindi viene tolto per l’appunto il contenitore di zinco e mandata in cremazione? Quindi la successiva domanda, se così fosse, perché creare dei forni adibiti alla cremazione di salme con zinco, quando l’unica differenza con un forno crematorio normale sarebbe appunto effettuare questa “dezincatura” ?
Emilia romagna
Redazione 07/11/2025 at 16:13 su Domanda alla RedazioneLa circostanza non è prevista dalla norma statale e, da quanto si può rammentare, in nessuna norma regionale.
Pertanto l'unica soluzione che si intravvede, valutato anche il contenuto del DPR 24/2/2004, è la seguente, avuto presente che la necessità di garantire l'integrità dell'urna cineraria ed evitare l'accidentale dispersione di ceneri è preminente:
1) autorizzazione singola all'affidatario, del comune in cui l'urna è affidata, per provvedere:
a) al trasporto dell'urna cineraria in camera mortuaria di cimitero/crematorio del comune in cui l'affidatario detiene l'urna
b) alla apertura dell'urna cineraria e all'integrale versamento delle ceneri in altra urna di capienza adeguata, riportante le specifiche di legge (nome, cognome, data nascita e morte del defunto).
c) apposizione di sigillo alla nuova urna cineraria e redazione di verbale delle operazioni effettuate sottoscritto da chi le svolge (apertura, travaso, chiusura)
d) autorizzazione al trasporto di ritorno della nuova urna al luogo di affidamento.
Il trasporto è possibile sia effettuato dall'affidatario.
2) approvazione di norma regolamentare comunale che preveda la soluzione di casi del genere, da inserire nel Capo dedicato alla conservazione e custodia delle urne cinerarie affidate ai familiari.
Art. XX – Sostituzione dell’urna cineraria deteriorata o danneggiata
1. L’urna cineraria deve garantire in modo permanente la perfetta conservazione e identificazione delle ceneri, essere sigillata in modo da impedire qualsiasi apertura non autorizzata e recare, in modo leggibile e indelebile, le generalità del defunto, la data di nascita e di morte.
2. Qualora l’urna affidata ad un familiare o collocata in sepolcro risulti, per effetto di difetti di fabbricazione, vetustà, urti o altri agenti fisici, rigonfia, fessurata, deformata o comunque a rischio di perdita di tenuta, il soggetto affidatario o il responsabile della sepoltura deve darne comunicazione scritta al Comune nel quale l'urna cineraria è collocata.
3. Ricevuta la segnalazione, il Comune verifica la fondatezza della richiesta e, ove accerti la necessità di sostituzione per motivi di conservazione e tutela delle ceneri, rilascia "autorizzazione alla sostituzione dell’urna e relativo trasporto", con indicazione:
- del luogo in cui eseguire l’operazione (cimitero comunale o crematorio autorizzato);
- delle modalità operative;
- dell'autorizzazione al trasporto temporaneo dell’urna danneggiata in andata e ritorno.
4. La sostituzione dell’urna deve avvenire:
- in ambiente idoneo e riservato, presso la camera mortuaria di cimitero comunale o di impianto di cremazione autorizzato;
- alla presenza di un operatore del gestore del cimitero incaricato o di personale tecnico del crematorio, delegato dal Comune;
- redigendo verbale delle operazioni, nel quale si descrivono le condizioni dell’urna originaria, le modalità di travaso e di nuova sigillatura, i dati identificativi delle ceneri e le generalità di eventuali presenti.
5. L’urna sostitutiva deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle norme vigenti, essere ermeticamente sigillata e riportare i medesimi dati identificativi del defunto.
L’urna danneggiata deve essere ritirata dal personale comunale o dall’impianto di cremazione autorizzato e avviata a smaltimento o recupero, previa cancellazione dei dati identificativi.
6. Il Comune provvede all’aggiornamento:
- del registro degli affidi di urne cinerarie, annotando gli estremi della sostituzione;
- del verbale originario di affidamento, allegando copia del nuovo verbale e dell’autorizzazione.
In caso l'affidamento sia avvenuto a cura di altro Comune viene data informativa della sostituzione a quest'ultimo trasmettendo copia digitale della documentazione.
7. Le operazioni di sostituzione di cui al presente articolo non costituiscono violazione del sigillo né dispersione di ceneri ai sensi dell’articolo 411 c.p., poiché effettuate in presenza dell’autorità competente e per finalità di conservazione e custodia del bene tutelato.
8. La mancata segnalazione di deterioramento, ovvero la sostituzione dell’urna senza preventiva autorizzazione comunale, costituisce violazione del presente regolamento e comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo XXXXXX del presente regolamento, ferme restando le eventuali responsabilità penali per fatti di dispersione o vilipendio di ceneri.
Redazione 07/11/2025 at 13:55 su Autorizzazione alla cremazioneAd avviso di chi scrive la corretta procedura prevede che già dalla partenza il feretro sia conforme alla destinazione. Se quindi il crematorio di destinazione è autorizzato alla sola cremazione di casse di legno o di cellulosa, la idonea sistemazione del feretro avrebbe dovuto essere fatta nel cimitero di partenza, in camera mortuaria. Agire invece a feretro già pervenuto al crematorio e non conforme alle regole del crematorio in cui è già arrivato, a nostro avviso, renderebbe necessaria una sostituzione della parte di feretro non conforme (eliminazione dello zinco, per intenderci), effettuata nella camera mortuaria del cimitero in cui sussiste il crematorio. Mentre la sostituzione alla partenza è prevista dal DPR 285/1990, non rileviamo nella norma statale una soluzione siffatta, che avrebbe dovuto essere prevista nel decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 13072001, mai emanato dai ministeri competenti. Veda in proposito anche il paragrafo 3 delle "Istruzioni per una corretta gestione dei crematori" emanate da SEFIT e FIC, rinvenibili al link: https://www.sefit.org/sefit/accessocrematorio/istruzioni_30112018.pdf
Giuseppe Montani 07/11/2025 at 13:54 su Domanda alla RedazioneBuongiorno
avrei un quesito, un'urna cineraria a norma di 4 litri in metallo,affidata ai familiari si è gonfiata ai lati compromettendone la chiusura ( usiamo queste urne da anni e non era mai successo, in oltre la persona deceduta era una donna di corporatura esile)
(si vede il sacchetto delle ceneri) i sigilli sono integri ma viene meno la sicurezza della stessa, è possibile sostituire l'urna, mi trovo in Emilia Romagna ma il Polo crematorio che ha eseguito l'operazione si trova in Lombardia.
Grazie mille e cordiali saluti
Santen 07/11/2025 at 13:20 su Autorizzazione alla cremazioneMi scusi avrei un ulteriore domanda ma un crematorio non dotato di forni appositi alla cremazione di cassa con zinco può autonomamente trasferire il feretro in una cassa di cartone per poi procedere alla cremazione?
Parliamo sempre di cadavere molto prima dei 20 ? Da come lei a scritto la legge non permette l’apertura giusto? Emilia Romagna
Carlo Ballotta 06/11/2025 at 15:57 su Autorizzazione alla cremazioneX Santen,
sì, è senza dubbio alcuno possibile in forza dell'art. 88 del Regolamento Nazionale Di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990.
Prima che siano trascorsi almeno i venti anni di tumulazione stagna previsti ex L. 130/2001 e soprattutto soprattutto D.P.R. n. 254/2003 - per la sua immediata operatività, il corpo umano racchiuso nella cassa estumulata è "amministrativamente" definito cadavere. Solo dopo i 20 anni di tumulazione stagna è "amministrativamente" definito "resto mortale" ai sensi dell'art. 3 del DPR 254/2003.
Solo nel caso di resto mortale non è necessario dotarsi della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 79 del DPR 285/1990:
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
Rammento poi che necessita, per il trasporto, che il feretro risponda alle prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 per il trasferimento al crematorio. Per cui, se il feretro è integro resta tale e necessita reperire un crematorio che consenta la cremazione con controcassa di zinco.
Diversamente occorre provvedere al ripristino delle condizioni di regolamento per la destinazione (si veda art. 88, comma 2 DPR 285/1990), di seguito riportato:
2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
santen 06/11/2025 at 08:08 su Autorizzazione alla cremazionee' possibile cremare una salma prima dei 20 anni ? e se e si come funziona ? come per le salme dopo i 20 anni ? con apertura della bara ecc? regione emilia romagna
Redazione 03/11/2025 at 15:46 su Domanda alla RedazioneSi, sia prima che dopo i 20 anni, è sempre possibile la traslazione di un feretro da una sepoltura ad un'altra purché vi sia il diritto del defunto ad esservi tumulato. Dal punto di vista pratico occorre che sia verificato che il feretro non sia danneggiato col passare del tempo e quindi che siano ancora mantenute le condizioni di impermeabilità ( se la traslazione è verso un loculo stagno). Ovviamente se la traslazione è verso un loculo aerato occorre che il feretro e il loculo di destinazione siano rispondenti alle norme per la tumulazione aerata. Circa l'autorizzazione si, ci vuole ed è del comune del luogo sia di partenza che di arrivo e se c'è un trasporto funebre da un cimitero ad un altro pure l'autorizzazione al trasporto. Occorre versare i diritti previsti dal tariffario comunale sia per la estumulazione sia per nuova tumulazione.
Gregorio 03/11/2025 at 15:00 su Domanda alla RedazioneSecondo la normativa nazionale e regionale (lombardia) è possibile traslare un feretro tumulato da oltre 20 anni da loculi fuori terra a loculi interrati all'interno di cappella gentilizia e in caso affermativo è necessario rilasciare apposita autorizzazione ?
Grazie.
Carlo Ballotta 28/10/2025 at 18:32 su Cremare resti mortaliMaria Grazia,
In linea di massima a questo punto...molto teorica, la Legge prevede esplicitamente il disseppellimento dal campo di terra prima che si sia compiuto il turno ordinario di rotazione, pari solitamente a 10 anni. Se non ci sono difficoltà gestionali nella materiale esumazione del feretro, impotabili, come è ovvio, all'organizzazione del lavoro in cimitero e non tanto a norme di diritto funerario, si dovrebbe rilasciare, dopo apposita istruttoria la relativa autorizzazione, senza particolari complicazioni. Si tratta di un intervento solitamente complicato che, dunque, si cerca di limitare, per il possibile, attraverso una specifica tariffazione molto severa.
La fattispecie comportamentale del diniego all'esumazione anticipata, tenuta dall'amministrazione comunale dovrebbe rinvenire la propria legittimità da una norma ah hoc quindi espressamente contenuta nel vigente regolamento cittadino di polizia mortuaria, per lo specifico caso, a meno che via sia sin dall'origine un vizio di territorialità, come si presume. Difatti l'istanza per legge deve esser presentata al Comune di competenza geografica per la sepoltura in questione. Quindi deve autorizzare l'operazione cimiteriale solo ed esclusivamente l'ufficio di polizia mortuaria del Comune sede del cimitero dove si trova la tomba, oggetto del contendere. E'un problema procedurale solitamente, risolvibile in modo semplice e diretto: ovvero ripetere pedissequamente tutto l'iter burocratico, indirizzando le carte al giusto servizio.
Il rigetto della Sua sua domanda, espresso in forma scritta, obbligatoriamente, dovrebbe esser opportunamente documentato e soprattutto motivato. in diritto.
Maria Grazia 28/10/2025 at 11:42 su Cremare resti mortaliBuongiorno,
puo' un responsabile dell'ufficio anagrafe del comune di XY vietarmi di esumare prima dei 10 anni e fare cremare mio marito, nonostante la mia dichiarazione di volonta firmata davanti ad un pubblico ufficiale del Comune di ZW?
Redazione 22/10/2025 at 13:57 su Chiedi alla RedazioneX Carlo Menza
il quesito da lei posto non permette una risposta generica, valida per tutti i lettori, ma si configura come vera e propria richiesta di consulenza. Pertanto se intende chiederla come tale deve provvedere a fornire gli elementi completi (scansione del contratto, tipo di parentela, eventuali vincoli ereditari, copia digitale del regolamento del comune interessato) per poter valutare il tipo di consulenza, il relativo costo che, se da Lei accettato, prevede il pagamento preventivo dell'importo preventivato prima dell'inoltro del parere dei nostri esperti.
Carlo Menza 22/10/2025 at 12:07 su Chiedi alla RedazioneREGIONE SICILIA
Nel 1980, XY, allegando fotocopia di Concessione “perpetua” di terreno Cimiteriale a ZW, il proprio grado di parentela con questi - defunto - e rinunzia di tutti gli altri aventi diritto, ha chiesto al Sindaco di “riconoscerla quale unica erede degli originari concessionari e quindi unica attuale concessionaria della cappella in oggetto”. Il Sindaco, con riferimento alla Cappella “in oggetto” le ha conferito “nuova concessione su richiesta dell’erede XY in base ad art. 49 reg. cim”. Art. 49 reg. com. vigente nel 1980 dice: “Le sepolture ereditarie si dichiarano chiuse collo estinguersi della famiglia, o collo sciogliersi della Confraternita o dell’Associazione”.
Ora si chiede: nel caso si tratta di voltura/subentro (perpetua) oppure nuova concessione (99 anni) ?
Carlo Ballotta 19/10/2025 at 20:07 su La decadenza delle concessioni cimiterialiIn determinate aree geografiche, più o meno, erano, sovente nel passato, presenti orientamenti politico-normativi nel governo del cimitero in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti nel tempo, avrebbero, introdotto un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato).
Secondo questa filosofia amministrativa, il provvedimento finale prescindendo dal suo nome juris, si sarebbe potuto ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, tuttavia, in un caso almeno, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002).
Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 ammette due fattispecie di concessione per i sepolcri privati: le une perpetue, le altre, invece a tempo determinato: La conseguenza è che non si può, a priori, affermare con certezza giuridica che le concessioni di lontana data siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma è necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una data, singola concessione, sia stata concessa in regime di perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal caso, la durata limitata diviene elemento centrale e dirimente del rapporto concessorio stipulato con regolare atto.
Inoltre, va anche considerato come spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria contengano disposizioni per cui, in occasione del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, spetta ai discendenti richiedere una variazione dell’intestazione della concessione, ipotesi nelle quali la diligenza di un tale adempimento ricade sui discendenti del concessionario deceduto, a volte correlate dalla previsione per cui l’inadempimento, decorso un certo termine, comporti la decadenza dalla concessione od un mutamento anche sostanziale nel regime cui e’ soggetto il diritto d’uso. A cio’ va aggiunto anche l’esigenza che vi sia un regolare atto di concessione, che rileva sotto il profilo sostanziale ai fini dell’esistenza della concessione.
Per quanto riguarda il sempre possibile danneggiamento, per eventi esterni, dell’archivio comunale, si osserva come alcune tipologie di atti (in particolare gli atti contrattuali) potrebbero essere rinvenibili, in copia, presso l’Archivio di Stato, conservando questo gli atti riversati dalla G.P.A. (organo soppresso nei primi anni ‘70), e che provvedeva, tra l’altro, a rendere esecutori gli atti contrattuali, nonché potrebbero rinvenirsi le deliberazioni consiliari di concessione essendo queste, fino al 9 febbraio 1976, soggette, in materia, ad approvazione prefettizia.
In via generale, va osservato (o, ricordato) come in tutti i casi in cui manchino, per distruzione, smarrimento o altro, atti pubblici probatori della sussistenza di diritti, l’accertamento della sussistenza di tali pretesi diritti può aversi unicamente in via giurisdizionale.
Nel caso rappresentato, e’ per altro difficile ogni ulteriore indicazione, non disponendosi di elementi sufficienti, tra cui la specifica previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria assunto a riferimento, che, oltretutto (sembrerebbe), non e’ stata oggetto di impugnazione nei termini, con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità potrebbe essere eccepibile in sede giudiziale, eccezione che se accolta dal giudice, potrebbe essere oggetto di disapplicazione, essa avrebbe effetti solamente nel caso concreto oggetto del singolo giudizio, secondo alcuni giuristi, mentre altra parte della dottrina si attesta su posizioni più estensive del decisum anche ad altri procedimenti, con valenza, quindi, erga omnes. Per queste sintetiche ragioni Vi conviene seriamente ponderare sulla sanatoria proposta dal Comune, per regolarizzare lo stato di fatto, altrimenti dovreste pur sempre adire il Giudice.
Michele 19/10/2025 at 11:48 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuongiorno, sono erede di due loculi ricadenti nel cimitero del comune di B. Sono stati acquistati dai miei bisnonni il 2 febbraio 1942 con pagamento presso l'esattoria di cui conservo ancora la ricevuta. Il comune sta effettuando una sanatoria per regolarizzare le concessioni, desideravo chiedere se i loculi a mia disposizione rientrano in una concessione cimiteriale di durata perpetua oppure dovrò rinnovarla alla scadenza di 50 anni. Grazie.
Redazione 16/10/2025 at 16:53 su Domanda alla RedazioneSe legge l'articolo https://www.funerali.org/cimiteri/non-serve-continuare-nella-regionalizzazione-della-normativa-funeraria-81497.html si rende conto di chi sta continuando a lavorare per la regionalizzazione.
La tomba di Lucio Dalla in Certosa: memoria e simbolo 16/10/2025 at 15:01 su La tomba di Lucio Dalla in Certosa a Bologna[…] come parte integrante di una tradizione culturale locale e nazionale. Proprio per questo, la tomba di Lucio Dalla in Certosa appare come un nodo fondamentale nel tessuto della memoria collettiva bolognese, divenendo meta non […]
franco 16/10/2025 at 09:32 su Domanda alla Redazioneforse ho toccato un tasto bollente .....
visto che nessuno commenta !!!!!!!!????
Carlo Ballotta 06/10/2025 at 11:24 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Enrica,
Tutta la questione da Lei rappresentata deve esser letta e risolta alla luce di due essenziali istituti (subentro e decadenza) normati solo dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria.
La consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato (con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma – vale a dire un famigliare – ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale, quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ).
La concessione palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.
Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.
La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari).
La scelta tutta "politica" per il buon governo del cimitero operata dal Suo Comune, con ogni probabilità, mira a ridurre gli immobilizzi del patrimonio edilizio del camposanto, che - come noto - non è dilatabile all'infinito. Quindi non è ammesso tenere un loculo vuoto e non impiegabile per nuove sepolture, anche quando la concessione già sussista e debba solo esser volturata.
franco 05/10/2025 at 11:04 su Domanda alla RedazioneBuongiorno
non si sente piu' parlare della nuova legge nazionale in materia funeraria
come mai ???? le associazioni di categoria che fanno????
saluti
Enrica Cipolla 04/10/2025 at 17:07 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno, il mio caso mi vede coinvolta nel decesso di mia madre. Era concessionaria per lei,
per il coniuge e per gli eredi di n. 2 loculi situati nel cimitero di Codogno (Lodi). Alla sua morte ha voluto la cremazione ed essere messa nel loculo insieme a mio padre già deceduto ma senza cremazione. Ora il loculo 2 rimanendo vuoto in comune mi hanno riferito che non ho più diritto ad averlo. Non capisco perché in quanto nel contratto che mia mamma aveva fatto c è scritto : per se stessa, per il coniuge e per gli eredi.
Ringrazio e invio cordiali saluti.
Marcello Ranieri 03/10/2025 at 16:14 su Grandi obesi: difficile la sepoltura e la cremazione?Bisogna costruire forni più grossi e procedere con la cremazione, mio zio era nelle medesime condizioni ed è esplosa la salma nel loculo, non vi dico cos'è successo.
Non esiste una norma di polizia mortuaria che imponga esplicitamente l'obbligo di fornitura da parte di impresa funebre commissionata da cliente del numero telefonico dello stesso. Vi è invece l'art. 6 del GDPR (norme sulla privacy) che lo consente. Riporto la parte di interesse (in particolare lettere b) ed e):
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; ... omissis .. Pertanto è legittimo che la Pubblica Amministrazione possa chiedere all'impresa funebre il numero di telefono di un cliente per lo svolgimento (o accertamento) di determinate pratiche.
Si aggiunge poi altra considerazione e cioé la valutazione della tipologia di mandato amministrativo ricevuto dall'impresa funebre da parte del cittadino interessato.
La P.A. può, anzi deve, chiedere in forza di quale titolo una impresa funebre svolge pratiche amministrative (che dovrebbero essere svolte dal cittadino interessato).
E' in relazione alla natura del mandato ricevuto che si può valutare il tipo di pratiche che l'impresa funebre può svolgere per conto del cittadino.
In ogni caso una Pubblica Amministrazione, nello svolgimento dei compiti propri, come ad es. di accertamento, ha tutti gli strumenti per notificare al cittadino interessato la richiesta di chiarimenti o integrazione di pratiche, o altro che sia ritenuto necessario.
ARt. 92 comma 2.
Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
paragrafo 13.3 - E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
Ma la circolare è sempre stata interpretata nel senso che un loculo se aveva spazio fisico per accogliere urne o cassette di ossa, poteva essere usato a tale scopo, ma sempre per chi aveva diritto ad essere sepolto in quel tumulo. E' pur vero che un tempo, quando la cremazione era quasi inesistente, era il feretro la cosa preponderante. Ora, invece, con la diffusione della cremazione - di fatto - un loculo è diventato una tomba di famiglia (e quindi non limitato alla sola sepoltura del defunto originario dentro una bara), con ciò che ne consegue circa l'ammissibilità nel tumulo. Ha poi pienamente ragione laddove segnala il possibile mercimonio di posti in loculo con tale tipo di "interpretazione larga" della norma.
Coniuge, ascendenti e discendenti diretti del concessionario. Quanto agli affini (es. moglie di figlio, cioè nuora del concessionario), la giurisprudenza tende a qualificare l’affine come soggetto “estraneo” al nucleo familiare stretto, salvo che il fondatore abbia esplicitamente previsto una estensione o salvo regolamento/convenzione che lo consenta. In particolare, la Cassazione ha rigettato la pretese di una madre‑suocera o di una nuora che non avesse rapporto di consanguineità col fondatore.
A questo punto si va nel difficile:
Esiste una scuola di pensiero in dottrina che è più rigida e ritiene che il concessionario fermo quello originario e che i subentri nella intestazione della tomba determinino solamente chi ha titolo e dovere di garantire la manutenzione, ma non si estende il numero di persone aventi diritto ad essere sepolti nella tomba. Esiste una diversa scuola di pensiero, cosiddetta "a concessionario mobile", che prevede che una volta defunto il concessionario originale chi subentra assuma in pieno la qualifica di nuovo concessionario e conseguentemente la familia è quella riferita a questo nuovo concessionario (e non al primo). Secondo questa scuola di pensiero il figlio del concessionario (questo premorto) essendo erede subentra pienamente come concessionario (seguendo i criteri di subentro specificati in regolamento comunale di polizia mortuaria) e la sua moglie facendo parte della famiglia del nuovo concessionario ha diritto ad essere sepolta in questo sepolcro. La seconda scuola di pensiero tende cioé ad allargare la platea dei fruitori di una concessione di antica data. Ciò indipendentemente dal fatto economico, ovvero da quanto si debba pagare per poter essere inserito in quel tumulo. E, ovviamente, a contenere il numero di nuove costruzioni di manufatti necessari in un cimitero.
1. L’urna cineraria deve garantire in modo permanente la perfetta conservazione e identificazione delle ceneri, essere sigillata in modo da impedire qualsiasi apertura non autorizzata e recare, in modo leggibile e indelebile, le generalità del defunto, la data di nascita e di morte.
2. Qualora l’urna affidata ad un familiare o collocata in sepolcro risulti, per effetto di difetti di fabbricazione, vetustà, urti o altri agenti fisici, rigonfia, fessurata, deformata o comunque a rischio di perdita di tenuta, il soggetto affidatario o il responsabile della sepoltura deve darne comunicazione scritta al Comune nel quale l'urna cineraria è collocata.
3. Ricevuta la segnalazione, il Comune verifica la fondatezza della richiesta e, ove accerti la necessità di sostituzione per motivi di conservazione e tutela delle ceneri, rilascia "autorizzazione alla sostituzione dell’urna e relativo trasporto", con indicazione:
- del luogo in cui eseguire l’operazione (cimitero comunale o crematorio autorizzato);
- delle modalità operative;
- dell'autorizzazione al trasporto temporaneo dell’urna danneggiata in andata e ritorno.
4. La sostituzione dell’urna deve avvenire:
- in ambiente idoneo e riservato, presso la camera mortuaria di cimitero comunale o di impianto di cremazione autorizzato;
- alla presenza di un operatore del gestore del cimitero incaricato o di personale tecnico del crematorio, delegato dal Comune;
- redigendo verbale delle operazioni, nel quale si descrivono le condizioni dell’urna originaria, le modalità di travaso e di nuova sigillatura, i dati identificativi delle ceneri e le generalità di eventuali presenti.
5. L’urna sostitutiva deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle norme vigenti, essere ermeticamente sigillata e riportare i medesimi dati identificativi del defunto.
L’urna danneggiata deve essere ritirata dal personale comunale o dall’impianto di cremazione autorizzato e avviata a smaltimento o recupero, previa cancellazione dei dati identificativi.
6. Il Comune provvede all’aggiornamento:
- del registro degli affidi di urne cinerarie, annotando gli estremi della sostituzione;
- del verbale originario di affidamento, allegando copia del nuovo verbale e dell’autorizzazione.
In caso l'affidamento sia avvenuto a cura di altro Comune viene data informativa della sostituzione a quest'ultimo trasmettendo copia digitale della documentazione.
7. Le operazioni di sostituzione di cui al presente articolo non costituiscono violazione del sigillo né dispersione di ceneri ai sensi dell’articolo 411 c.p., poiché effettuate in presenza dell’autorità competente e per finalità di conservazione e custodia del bene tutelato.
8. La mancata segnalazione di deterioramento, ovvero la sostituzione dell’urna senza preventiva autorizzazione comunale, costituisce violazione del presente regolamento e comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo XXXXXX del presente regolamento, ferme restando le eventuali responsabilità penali per fatti di dispersione o vilipendio di ceneri.