Carlo Ballotta 28/09/2024 at 13:17 su Chiedi alla RedazioneX Sara,
di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite. Quindi se Sua cognata da con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all'ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all'ossario comune. Se, invece, Sua Cognata ha manifestato un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.
Sara Topalova 26/09/2024 at 10:58 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno,
mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest'anno la coniuge (mia cognata), visto la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l'esumazione ordinaria , lei non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito e ha fatto una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossaria al comune, con la destinazione all'ossario comune.
Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso una volta che la moglie vi ha rinunciato recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?
Necroforo 24/09/2024 at 16:00 su Chiedi alla RedazioneX EDITH,
per un problema così complesso non è questa la sede (pubblica) di trattazione su un tema che coinvolge più aspetti afferenti alla contrattualistica cimiteriale ed alla normazione (residua?) sulla perpetuità dei sepolcri privati a sistema di tumulazione. Per risponderLe in modo confacente dovremmo disporre di esemplare dell'atto concessorio, nonchè copia del regolamento di polizia mortuaria vigente alla stipula dell'atto concessorio e di quello ad oggi in vigore (esso potrebbe contenere qualche regoletta vantaggiosa al al Suo caso: "ri-uso del loculo senza perderne la durata a tempo indeterminato". Bisogna, insomma, scrutinare ATTENTAMENTE diverse fonti ed i differenti percorsi amministrativi davvero esperibili. Ci sono soluzioni? Difficile a dirsi, mancano troppi elementi per valutare correttamente la fattispecie da Lei rappresentata. In linea di massima, data l'intangibilità delle concessioni illimitate nel tempo, sarebbe tutto interesse del Comune incentivare la rotazione dei posti feretro, anche laddove la lettera della norma parrebbe asserire il contrario. Bisogna esaminare bene tutti i cartigli che Le ho, sommariamente, indicato. Solo così si potrà esser più precisi e chirurgici nelle eventuali azioni da intraprendere. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo. La tariffa stabilita per questa consulenza è pari al costo ordinario di un quesito a pagamento. Come extrema ratio per impellenti e delicatissime questioni in ambito di polizia mortuaria si consiglia l'iscrizione ad apposito webinar, intitolato appunto, "QUESTION TIME FUNERARIO". e già calendarizzato per la fine di novembre 2024. In quell'occasione si potranno porre quesiti circostanziati, cui saranno fornite, in dibattito LIVE puntuali risposte.
Edith Novo 20/09/2024 at 16:12 su Chiedi alla RedazioneBuonasera,
sono la concessionaria di un loculo perpetuo preso prima del 1975 dove vi e' tumulata la salma di mio padre, adesso è venuta a mancare la coniuge (mia madre), e non vuole essere cremata, io vorrei restringere mio padre per creare un posto salma all'interno del loculo perpetuo e ritumularlo nello stesso loculo con mia madre così da usufruire della concessione perpetua. I servizi cimiteriali mi hanno detto che se estumulo e restringo mio padre perdo la perpetuità del loculo e la concessione diventa a tempo indeterminato (30 anni).
E' così come dice il comune?
Necroforo 03/09/2024 at 15:52 su Chiedi alla RedazioneX Mirella,
fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.
Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti:
Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di una nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto ed, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto. Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Possiamo aiutarLa davvero nel disbrigo di queste incombenze amministrative, però - sia chiaro - non gratuitamente - Il lavoro dopo tutto va retribuito! Si tratta solo di sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perchè le ceneri non restino mai incustodite, condotta ANTIGIURIDICA che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria. Gentile Mirela, cerchi di capire la nostra politica editoriale, ma bisogna interessare diversi plessi di due differenti Enti Locali, ed è il nostro mestiere, ci proponiamo, infatti, di guidarLa nella sequenza di adempimenti da intraprendere. In attesa di Sua risposta rimaniamo in stand by...
Mirela 02/09/2024 at 19:04 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno,
Chiedo un consiglio o anche una dritta di come procedere..
Mio marito e mancato 6 anni fa il suo desiderio era di essere cremato e cosparso ...ma non nel cimitero ( ovviamente non possibile).
Sul momento io ho deciso di prendere affidamento, pensando possa fare qualcosa dopo...
Ora ho deciso di portarlo al cimitero in una celletta, ma non è il cimitero comunale di residenza, ma vorrei portarlo nel cimitero dove sono anche i suoi genitori compresi altri parenti defunti.
Ora il problema è.. che dal comune dove vorrei portarlo mi hanno datto conferma senza problemi che posso portare comprando la celletta addirittura nella parte dove sono i genitori suoi, maaa... dal comune di residenza non mi danno il foglio di trasferimento dicendo che se rinucio al affidamento lo prendono loro e bom che non possono lasciare uscire dal comune l'urna... di regolamento comunale.
Ora io chiedo come posso fare perche non voglio portarlo al cimitero comunale di residenza...ma a quello dove sono i suoi genitori e dove mi accettano la salma....? Devo fare richiesta specifica per giusto motivo ? A chi bisogna rivolgersi..se possibile...grazie
Redazione 02/09/2024 at 08:24 su Riciclo da crematorioCiò che si estrae dalla cremazione di un corpo sono le ossa calcinate e ciò che di diverso e non combustibile era presente nel cofano al momento della cremazione.
Le ossa calcinate vengono polverizzate in una apposita macchina e vengono consegnate al parente p all'avente titolo, una volta separate da ciò che no era combustibile o possibile ridurre in polvere.
Il restante non combustibile (montature metalliche di occhiali, protesi per anca, chiodi, viti, protesi dentarie) sono trattate come rifiuti del crematorio. e come tali possono essere avviati a recupero.
I proventi del recupero sono di competenza del produttore del rifiuto e quindi del crematorio, detratte le spese per la raccolta, il trasporto ai luoghi di riciclo, le operazioni di riciclo, fusione e le spese amministrative.
Infine è bene chiarire che la spesa per la installazione di una protesi dentaria è ben diversa dal valore del materiale metallico di cui è composta.
Roberto Bolognesi 01/09/2024 at 21:19 su Riciclo da crematorioIn definitiva chi intasca i soldi di protesi dentali d'oro che possono valere anche migliaia di €?
Redazione 23/08/2024 at 15:32 su Esempio volontà di essere crematoPuò usare il semplice testo di volontà di essere cremata che trova al seguente link:
https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato
Aggiungendo le altre sue volontà, come ad es:
Voglio che l'urna con le mie ceneri sia conservata nel cimitero di Pinco Pallo nel comune di ..... e che la tomba riporti le indicazioni previste di legge ed eventuale altra epigrafe.
Voglio poi che il funerale sia svolto nella forma più semplice possibile, e quindi con una bara adatta alo scopo, di legno leggero, senza fronzoli.
Inoltre che non si effettui alcuna celebrazione e che il funerale consista nel trasporto dal luogo di morte al crematorio e da quest'ultimo il trasporto dell'urna con le ceneri al cimitero di destinazione.
Affido l'esecuzione di queste mie ultime volontà al sig .. XY
Bruna Serafin 23/08/2024 at 14:46 su Esempio volontà di essere crematoBuongiorno, vorrei sapere come devo fare per lasciare le mie ultime volontà in caso di morte.
Per esempio: non voglio il.funerale, voglio essere cremata, si epigrafe, vorrei che l'urna venga messa nel.cimitero dove risiedo.
Grazie.
Necroforo 18/08/2024 at 10:27 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Federica,
anche se in stato di separazione (allentamento del vincolo coniugale) il coniuge superstite mantiene il diritto di sepolcro, ad esempio nella tomba gentilizia del marito. Sovrana è pur sempre la volontà del de cuius, da provarsi nelle forme e nei modi (la via maestra è sempre costituita dall'accertamento giudiziale) ammessi dalla legge. Il diritto di sepolcro si esercita e si estingue al tempo stesso quando la spoglia mortale, entro un feretro, è deposta nel proprio loculo. E'tradizione addivenire con atto tra privati ad una equa suddivisione dei posti salma disponibili, in una cappella di famiglia, tra i diversi co-titolari. Questo eventuale accordo deve esser notificato al Comune, per pura conoscenza, ed a esso la P.A., quale parte contraente del rapporto concessorio rimane estranea in caso di controversie o liti sull'uso ottimale dello spazio sepolcrale, limitandosi a garantire il mantenimento dello status quo sino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o ricomposizione extra giudiziale della vertenza (soluzione nettamente preferibile!).
Federica Cazzola 16/08/2024 at 12:08 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuongiorno chiedo un'informazione, abbiamo una tomba di famiglia, mio nonno mia nonno e mio padre che è venuto a mancare dieci anni fa riposano in questa. Mia madre è venuta a mancare anche lei quest'anno, era separata da mio padre e a voce non voleva essere seppellita vicino a lui, purtroppo in una discussione ho dovuto arrendermi e mio fratello l'ha fatta a riposare in questa tomba, senza darmi voce in capitolo. Ora la mia domanda è visto che è venuta a mancare mia nonna e mio nonno e mio padre aveva una sorella, non doveva equamente essere divisa con mia zia. E se fosse che mia zia chiedesse di avere la sua parte, chiedendo di spostare mia madre, lo può fare? Potrebbe anche ricorrere qualche denuncia in caso non fosse stato chiesto a lei il permesso? grazie mille Buona giornata
Necroforo 05/08/2024 at 10:37 su all’affido familiare di ceneriX Assunta,
come sempre sovrana è la volontà del de cuius, infatti gli atti di disposizione per il post mortem, costituendo l'esercizio di un diritto personalissimo, spettano innanzi tutto alla persona interessata. Solo nel suo silenzio (o in caso di volontà affermata solo verbalmente) subentrano i congiunti più stretti per decidere, ad esempio, la destinazione ultima delle ceneri. La legge fissa un ordine gerarchico entro cui manifestare questa volontà ed in forme precise, poichè la dispersione delle ceneri implica pur sempre rilevanza penale, se non debitamente autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Così in questa graduatoria dove concorrono sempre potere di scelta e preminenza rispetto agli famigliari prevale sempre il desiderio del coniuge superstite, anche se in stato di separazione. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve esser rilasciata, dopo una breve istruttoria basata sui titoli formali, in conformità a tali principi. Chi si oppone con veemenza a questa pratica funeraria, in nome di una più rassicurante tumulazione urna in cimitero dovrà impugnare il provvedimento nelle sedi competenti con ogni probabilità per vizio/carenza di effettiva volontà.
Assunta Signore in Bartoli 04/08/2024 at 14:43 su all’affido familiare di ceneriBuongiorno, mio marito è morto due giorni fa. In vita aveva sempre detto che voleva essere cremato , e che le ceneri consegnate a me,sia moglie da 53 anni, e che io dopo la consegna delle ceneri avrei dovuto spegnerle in mare ! Ora le mie figlie si oppongono. Per loro va bene la cremazione, ma vogliono portare l' urna con le ceneri nel cimitero del comune dove è nato mio marito 85 anni fa! Io moglie non sono d'accordo! Vorrei sapere se essendo la moglie posso tenerle io in casa con me! Grazie e spero in una risposta rapida! Perché domani Lunedì 5 Agosto 2024 sarà Cremato!
Necroforo 22/07/2024 at 15:51 su Diritto di sepolturaX Giovanni,
Il peggior esito possibile vi è già stato prospettato: l'avvio della procedura di decadenza per carenza di titolo probatorio sulla legittimità della concessione de facto in essere. Invero esistono, però, diversi rimedi amministrativi da esperire (senza necessariamente adire il Giudice, con tutta l'alea ed i costi spesso insostenibili che un giudizio pur sempre comporterebbe) per ottenere un provvedimento a Suo favore addirittura, in cui si riconosca (tecnicamente: atto ricognitivo) la piena sussistenza del rapporto concessorio costituito quando il sepolcro fu fondato, ma in assenza di regolare atto cartaceo, da ambo le parti. La Sua posizione avanti il Comune, va, in ogni caso, regolarizzata e sanata. Le sconsiglio caldamente soluzioni avventate e troppo facili -almeno in teoria - come il ricorso all'Immemoriale, sovente "spacciato" come soluzione self executing per risolvere problemi altrimenti destinati a ristagnare in un vicolo cieco. L'immemoriale presenta tratti para-processuali (atti notori presso notaio, raccolta di testimonianze), non sempre è correttamente applicato o addirittura recepito nella normazione locale di polizia mortuaria. TRattasi di arma troppo pericolosa, se maneggiata con poca cura. Punterei piuttosto ad aprire un proficuo canale comunicativo con l'ufficio della polizia mortuaria,in primis: irrigidirsi sulle rispettive linee è da sempre controproducente, specie quando si combatte, in senso metaforico, contro la P.A. per il riconoscimento di un diritto.
Vuole saperne di più? Restiamo a Sua disposizione.
Necroforo 22/07/2024 at 15:24 su Diritto di sepolturain caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio, potrebbe escludersi lo ius sepulchri in capo al coniuge dell’avente titolo quando detti elementi siano venuti meno. Ad importare è comunque l’esistenza di una “corrispondenza di amorosi sensi”, che unica puo` giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte.
Quindi: occorre consultare congiuntamente l'atto di fondazione del sepolcro, dove è definita nello specifico la famiglia del concessionario primo ed il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero trovasi la tomb ade qua.
Giovanni 22/07/2024 at 10:57 su Diritto di sepolturaBuongiorno, mio padre è unico erede in vita della sepoltura privata dove vi sono i suoi nonni. Il Comune non trova l’atto di concessione originario per volturare l’intestazione a mio padre che, parimenti non ha copia dell’atto. Il Comune dice che non può procedere e che, pertanto, avvierà la decadenza. Come fare? Il Comune non dovrebbe essere custode degli atti? Grazie, Giovanni
Luca 16/07/2024 at 00:40 su Diritto di sepolturaBuongiorno,
avrei bisogno, per favore, di un chiarimento. Mio nonno (papà di mia mamma), quando era in vita, ha costruito una tomba di famiglia. Volevo chiedervi se, nel momento in cui dovesse mancare, mio papà può essere tumulato nella tomba di famiglia costruita da mio nonno (suo suocero), pur essendo ancora in vita mia mamma. Grazie.
Necroforo 09/07/2024 at 15:43 su all’affido familiare di ceneriX Lorella,
gli atti di disposizione sulle spoglie mortali sono residualmente esercitati da soggetti terzi (i più stretti famigliari) e nell'assoluto rispetto delle volontà ultime del de cuius, solo quando quest'ultimo non abbia provveduto in prima persona all'esercizio di questi diritti personalissimi proiettati nell'oscuro post mortem. Per la cremazione del resto mortale dopo i 30 anni di tumulazione stagna - e con procedura semplificata) non si rilevano ragioni ostative, per la successiva destinazione delle ceneri (a questo punto prossime all'affido) si potrebbe nutrire qualche perplessità di merito. Comunque e di norma gli uffici comunali non aprono istruttorie così intrusive ed approfondite per cogliere l'intimo desiderio del de cuius (Domanda amletica: ma Lei è davvero sicura di ottemperare alla volontà vera e reale dei Suoi genitori, in tema di cremazione e DOMICILIAZIONE delle risultanti ceneri?), se non si ravvisano disposizioni contrarie nel regolamento municipale di polizia mortuaria (fonte fondamentale cui attingere, in caso di problemi interpretativi) si presenta l'istanza di affido e quasi sicuramente essa verrà accolta, con il rilascio di specifica autorizzazione ad hoc.
Anna Maria 08/07/2024 at 09:41 su Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioniBuongiorno, sono un'Agenzia funebre nel Lazio di Frosinone. Vorrei sapere la procedura corretta per il disbrigo pratiche funebri.
Preciso:
1) a chi compete chiamare il medico di base o la guardia medica per notturno e festivo per l'accertamento di morte?
2) normalmente il medico di base non viene in abitazione in caso di accertamento da parte della guardia medica o del 118
3) a chi compete chiamare ed accompagnare il medico necroscopico in abitazione o casa di riposo per la compilazione del certificato necroscopico?
Al momento funzione che ce ne occupiamo totalmente noi come agenzia funebre.
Quindi per organizzare il funerale dobbiamo fare nel seguente ordine
1) chiamare il medico per accertamento di morte.
2) andare dal medico curante a compilare l'ISTAT
3) Andare in comune per farmi compilare la chiamata al medico necroscopico
4) Dare appuntamento all'inizio del paese al medico necroscopico per accompagnarlo in abitazione
5) portare il tutto in comune per il disbrigo pratiche.
parlando con un collega mi ha detto che è di competenza del comune tutto questo sbattimento e a dire la verità il alcuni comuni è così.
vorrei sapere se esiste una legge che definisce bene le competenze di questo sistema.
Grazzie mille per la disponibilità
Lorella 06/07/2024 at 18:28 su all’affido familiare di ceneriBuongiorno
Il ns babbo è sepolto in un loculo da più di 30 anni, la ns mamma è stata cremata e l'urna inserita nello stesso loculo in quanto voleva stare con il ns babbo. Siamo 2 sorelle, di cui una che non può più muoversi causa sclerosi multipla e non può più andare al cimitero. Vorremmo fare cremare il ns babbo e portare le 2 urne a casa nostra. È possibile?
Grazie
Carlo 22/06/2024 at 17:55 su Chiedi alla RedazioneX Chiara,
qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata.
Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico.
Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria.
https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html
Necroforo 18/06/2024 at 16:30 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueX Mario,
a quanto pare il problema è insito nella convenzione tra Comune e concessionario primo, che sovente integra il verro e proprio atto di concessione cimiteriale. Di fatto l'uso potenziale di due loculi sembrerebbe inibito, non tanto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, quanto da una precisa clausola contrattuale. Bisogna in primis recuperare e consultare bene l'atto di concessione. Come è strutturata la lex sepulchri? Quali sono i divieti posti dal Concessionario al momento della stipula? Ci sono formule giuridiche a volte oblique ed allusive sulla intangibilità di una sepoltura per tutta la durata di una concessione. Possono esperirsi alcune soluzioni almeno. Facciamo così: Lei mi prometta di compulsare attentamente tutti i codicilli dell'atto concessorio, magari sino a scovare una statuizione rubricata come divieto di estumulazione"/"tomba chiusa". SE Le vorrà potrà tranquillamente contattarmi attraverso questo spazio pubblico, di primo soccorso funerario. Ovviamente letture ragionate e più di sistema sui documenti che Ella dovesse produrre all'attenzione di codesta Redazione saranno soggette a contro-prestazione, pari all'acquisto di un quesito personalizzato e confezionato sulle Sue particolari esigenze, secondo le nostre vigenti tariffe, per altro molto competitive.
Necroforo 18/06/2024 at 15:52 su TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisoltiAngelo,
la "RATIO", ossia il senso profondo della norma da Lei implicitamente richiamata è avere una chiusura stagna, forte e robusta e soprattutto sicura del loculo, affinché il muro di tamponatura possa reggere determinate sollecitazioni anche meccaniche, ma soprattutto perchè esso risulti sicura barriera all'eventuale fuoriuscita di liquidi cadaverici e relativi miasmi, quando dovesse cedere la cassa di zinco di cui il feretro è composto. Adesso questa è la regola, in tutta onestà ho visto loculi tamponati con tutte le sublimi tecniche dei muratori, ad esempio, quando l'imbocco del loculo, per l'eccessiva lunghezza della cassa, non dovesse permettere la sigillatura con mattoni pieni ed a una testa, si mura" in deroga" con mattoni posti in altro modo. E'legittimo? Forse sì, o anche no? L'art. del reg. naz. polizia mortuaria da Lei richiamato è una c.d. norma di performance, in quanto vuole dettare requisiti e condizioni tecniche per ottenere un risultato certo: l'assoluta (almeno in teoria!) ermeticità del tumulo. Ecco il disposto del legislatore, ma a parole. Nei fatti sappiamo tutti che non è così. Comunque per fortuna l'industria funeraria ha escogitato soluzioni più efficienti ed anche discrete. Chiudere una tomba con malta cementizia e mattoni rappresenta ormai una modalità obsoleta, superata. Personalmente ritengo più vantaggioso una diversa metodologia. A chiusura impermeabile del loculo, una volta depostavi la bara, è posta una lastra, un pannello già predisposti prima dell'arrivo del funerale in cimitero. Basta apporre la tamponatura "pre-fabbricata" una volta inserito il feretro, e sigillarne tutta la zona di contatto perimetrale sulle pareti del loculo, con uno speciale collante a dura e resistente presa, tale da garantire (forse anche meglio!) nel tempo la perfetta tenuta a gas e liquidi post mortali che dovessero liberarsi da un feretro lesionato.
Mario de Pinto 17/06/2024 at 12:44 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueInteressante Articolo. Ho un problema legato ad un gentilizio di famiglia con una concessione di 99 anni. Il gentilizio ha due loculi e 7 ossari. Nei due loculi sono sepolti, da oltre 40 anni, il concessionario e la moglie ed è previsto nella concessione la loro tumulazione. La famiglia negli anni ha cremato i congiunti che hanno occupato gli ossari, vorrebbero ridurre la salma della moglie del concessionario ( sempre che sia avvenuta la mineralizzazione) porre l'ossario nello stesso loculo, creando così spazio per le urne future (visto che hanno intenzione di farsi cremare) Il direttore del cimitero dice che non è possibile visto quanto riportato nella concessione. Possibile non viene effettuato nessun trasporto della salma ma solo la riduzione. cosa possiamo fare?
Chiara 16/06/2024 at 01:14 su Chiedi alla RedazioneMilano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l'atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi?
Vi ringrazio per la vostra risposta.
Necroforo 12/06/2024 at 15:06 su Chiedi alla RedazioneX Danilo,
in polizia mortuaria fare e disfare un'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, data la procedura aggravata che la legge impone, per ovvi profili di natura penalistica, non è così semplice. Se si è formata la volontà alla dispersione ed essa è stata già formalizzata in apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile siamo dinanzi a manifestazione solenne e scritta di un volere irrevocabile. In via amministrativa i rimedi sono veramente pochi, perchè a nulla valgono le dichiarazioni verbali, fuori tempo massimo, di una SORELLA di Vostra madre. A questo punto occorrerebbe pur sempre una sentenza del giudice di tipo accertativo per appunto appurare quali siano state effettivamente le ultime volontà di Sua madre, in tema di destinazione ultima delle proprie ceneri. Ed il Giudice può accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale.
L'impugnativa contro un vostro stesso atto di volontà (sembra paradossale, ma è così) dovrebbe vertere, appunto sul rinvenimento di una volontà di tumulazione espressa in vita da Sua madre. Invero la Legge punisce la dispersione non autorizzata, ed il vizio di volontà è appunto una delle ragioni per cui un atto di polizia mortuaria possa essere oggetto di riesame in regime di auto-tutela. Ad esempio rinvenite un plico scritto con la grafia di Vostra madre, datato e sottoscritto dalla medesima, in cui si esprima volontà di tumulazione delle relative ceneri, il "pezzo di carta" acquisirà valore legale, una volta pubblicato presso un notaio, quale disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale. E'un caso rarissimo, nella maggior parte delle occasioni ci si basa, anche per squisite motivazioni di timing gestionale, sulle dichiarazioni sostitutive, a patto che vi sia una reale conoscenza di istituti particolarmente critici e delicati, dai quali poi discendono scelte irreversibili.
danilo 10/06/2024 at 10:19 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, io e i miei fratelli abbiamo firmato per far disperdere le ceneri di nostra madre , ma parlando dopo avere effettuato le firme ,con mia zia ci disse che la mamma poco prima di morire le aveva espresso il desiderio che fosse messa insieme al marito , già cremato.,ora il Comune di Milano ci riferisce che una volta firmato per la dispersione non si può più recedere e quindi non ci permette di effettuare questa tumulazione , che posso fare, loro sono irremovibili.
grazie
Danilo
Sereno Scolaro 28/05/2024 at 19:27 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2x Giada
Oltre alla risposta già fornita da Carlo, nonché all'intervento di Redazione, occorrerebbe tenere conto che l'art. 102 dPR 10/9/1990, n. 285 prevederebbe (condizionale di rigore) che l'autorizzazione alla tumulazione in dato sepolcro richieda un accertamento circa il fatto che la persona defunta aveva diritto di essere ivi accolta. Tuttavia, in numerosissimi casi, questo accertamento non viene attuato.
x Guido
La soluzione prospettata sarebbe percorribile solo se il Regolamento comunale di polizia mortuaria definisca i criteri per l'applicazione di questo istituto, non essendo sufficiente la sola previsione del Regolamento nazionale (art. 93, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285).
Il diritto di accoglimento in un sepolcro costituiosce una riserva, cioè spetta a chi si trovi in una data posizione giuridica e, contemporaneamente, esclude quanti non vi si trovino. Si tratta di verificare quali siano le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in materia di sussistenza del diritto per essere accolti o, con altre parole, quali siano le persone che siano considerate quali appartenenti alla famiglia del concessionario (e come sia regolato il c.d. "subentro" di altre persone nel caso di decesso del fondatore del sepolcro).
Redazione 28/05/2024 at 15:34 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Se desidera avere una analisi approfondita e un parere da sottoporre al Comune, occorre disporre in PDF del regolamento di polizia mortuaria del comune in questione, copia dell'atto originario di concessione, copia del provvedimento di subentro, la situazione di occupazione della tomba. Questa situaizone origina però uno studio specifico ch epuò essere effettuato da nostri esperti a pagamento. Veda le condizioni al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Redazione 28/05/2024 at 15:31 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2x Guido
Dipende da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nell'atto concessorio iniziale. Per grande sintesi: chi ha titolo ad entrare in una tomba è tra chi ne ha diritto chi muore prima e col limite dei posti della tomba. Salvo che quando si sia avuta la concessione non si siano fatet riserve di posti o limitato l'ingresso a soggetti specifici. Chiarito questo si deve se nel regolamento di polizia mortuaria del suo comune o nell'atto di concessione vi sia scritto che la sepoltura nella tomba è riservata al concessionario e alla sua famiglia. E qui emerge il problema del concetti di famiglia e di subentrante nella concessione. In pratica si tratta di capire se le norme vigenti nel suo comune quando vi fanno fare il subentro nella concessione mantengono fermo il concetto di famiglia riferito all'originario concessionario o, come si fa in tanti comuni, la famiglia diventa a questo punto quella dei concessionari subentrati. E se il vostro comune ha inteso definire nel regolamento di polizia mortuaria la famiglia in senso stretto (codice civile) o in senso largo. Per come Lei ha posto la domanda, nella maggior parte dei comuni la famiglia non si estende ai genitori della moglie di un concessionario subentrato. E quindi l'unico istituto che può essere invocato è proprio l'istituto della benemerenza e cioè tutti concessionari aventi diritto subentrati, consapevoli che l'ingresso nella tomba del feretro di salme di persone che non ne avrebbero diritto comprime i loro diritti (perdono dei posti al momento del bisogno) accettano questo fatto per iscritto. Una soluzione, in questi casi, può essere una scrittura privata tra i 3 subentrati che si dividono esplicitamente e chiaramente l'uso dei posti rimasti liberi. Aiuta molto in questi casi il ricorso alla cremazione, che permette di aumentare di parecchio la capienza di una tomba.
Guido 28/05/2024 at 15:12 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Buon giorno.
Siamo tre concessionari di una tomba perpetua subentrati al decesso del nostro nonno. Uno di noi vuole seppellire i genitori della moglie ma dal comune hanno indicato che ciò potrebbe essere possibile solo come "persone che hanno conseguito benemerenza nei confronti dei concessionari" previsto nel regolamento. Né io né l'altro concessionario( io tra l'altro sono referente) siamo d'accordo e ci opponiamo e il comune non sa cosa fare, ci ha risposto che dobbiamo vedercela tra noi... Chi ha ragione?
Necroforo 27/05/2024 at 15:26 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Giada,
Bisogna farsi forza ed affidarsi ad una squadra di professionisti del settore funerario, altrimenti da soli è facile smarrirsi per una selva oscura di problemi spesso insormontabili, per il normale cittadino, poichè la burocrazia funeraria sa essere raffinata e crudele al tempo stesso.
Quindi la invito a condensare i quesiti in un unico testo ed a proporli appunto come un unicum, come servizio a pagamento, alla cortese attenzione della redazione di FUNERALI.org (tutti i riferimenti ed i recapiti sono in home page o più sempicemente rinvenibili al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf).
Lei ha senza dubbio bisogno di un valido ausilio per districarsi bene nel ginepraio dei subentri multipli, o del frazionamento pro quota dello ius sepulchri.
Ma non possiamo aiutarLa gratuitamente, perchè troppo specifica è la richiesta, e laboriosa l'operazione utile a ricostruire nel tempo i profili di diverse e differenti figure giuridiche tipiche della polizia mortuaria, da applicarsi poi al Suo caso concreto.
Valuti pure la proposta, semmai ci risentiremo su questa colonne.
Necroforo 27/05/2024 at 15:05 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Alberto,
il "SUBENTRO" in ambito di concessione cimiteriale rappresenta pur sempre una modalità anche se del tutto atipica e sui generis di avvicendamento mortis causa nella titolarità di un rapporto giuridico già in essere. Il sepolcro sorge originariamente o come famigliare (vi è presunzione sulla volontà in tal senso del concessionario primo) o quale ereditario. Due possono poi essere le tipologie di subentro: l'una a concessionario fisso, l'altra a concessionario mobile/scorrevole. Sull'estinzione della concessione (abbandono amministrativo? Decadenza per inadempienza contrattuale?) bisognerebbe aprire un capitolo specifico. Quanto al Suo Problema principale, invece, bisogna necessariamente ricostruire tutti i trasferimenti nella titolarità pleno jure del diritto di sepolcro, avvenuti mortis causa dalla fondazione della tomba sino all'attuale/i concessionaria/i. La tecnica consiste in un esame a rime parallele tra atto di concessione e regolamenti di polizia mortuaria,: ora secondo il principio del tempus regit actum, ora in forza dello jus superveniens (sempre che la retroattività della normativa locale di polizia mortuaria possa applicarsi alle concessione pregresse). Questa operazione operazione certosina di sinossi tra vari atti a contenuto normativo, richiede una certa perizia. C'è chi può seriamente aiutarla, qui in Redazione, valuti lei, con tranquillità assoluta, se siano sufficienti questi primi orientamenti gratuitamente offerti a Lei ed a tutto il nostro pubblico, oppure sia il caso di approfondire la questione affidandosi a chi (non pretendo di essere io di certo!) dimostra da orami anni 20 di servizio attivo sul web di aver maturato una certa competenza in ambito funerario. Data la particolarità della consulenza richiesta La invitiamo ad acquistare una risposta personalizzata ed esclusiva al Suo quesito. Le condizioni economiche sono esplicitate in home page.
Giada 27/05/2024 at 14:42 su Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2Buon giorno.
(Ho 5 cappelle in fase di subentri, tutte eredità due dei trisnonni, due nonni fortunatamente non perpetue e una del quadrisnonno e molta curiosità, perdonatemi)
Mio quadrisnonno era titolare di una tomba la cui concessione risale al 1910 circa ( 10 posti, piccola cappella). Nessuno è subentrato fino a ora( stiamo facendo ora il subentro) e risulta tra le cappelle perpetue con tutte i posti occupati. In questa cappella sono stati sepolti ben 3 cognati, fratelli della moglie del quadrisnonno morti( stiamo facendo ricerche per capire se avessero figli). Abbiamo chiesto al comune come sia potuto succedere dato che nel regolamento attuale e pure nella concessione originale si contempla che per famiglia si considerano solo fondatore, moglie, discendenti con coniugi e ascendenti, ma nessuno ha saputo darci una risposta. Era possibile che gli affini della moglie del fondatore potessero essere sepolti? Chi doveva vigilare?
Necroforo 25/05/2024 at 13:44 su La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.X Giada,
In pura teoria (negozio giuridico recettizio) il Comune, quale Ente di diritto pubblico, sovraordinato e predominante nel rapporto concessiorio mantiene pur sempre la facoltà di accogliere la retrocessione e mai l'obbligo. Ciò quasi mai avviene, semmai si procederà ad un accrescimento in senso civilistico delle quote di jus sepulchri tra i restanti concessionari, i quali rimarranno pur sempre vincolati tra loro ad un particolare regime di comunione solidale, forzosa ed indivisibile. La rinuncia consiste in un atto solenne in cui persona portatrice in vita del diritto di sepolcro (componente personalissima + aspetti patrimoniali sul bene) abdica da questa posizione soggettiva, per sè ed i suoi aventi causa. Se per mancata manutenzione (occorrono tempi molto dilatati, poichè il procedimento di decadenza è giustamente lungo e gravoso) si dovesse in un determinato giorno pronunziare da parte del Comune l'estinzione della concessione per inadempienze contrattuali, lei non perderebbe, comunque, il Suo diritto di disposizione, con oneri annessi, sulle spoglie mortali dei Suoi avi.
Mario 24/05/2024 at 14:12 su Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioniVorrei sapere quale mansioni deve svolgere un operatore cimiteriale con livello ex A2, e se puo usare mini escavatore, fare esumazioni, estumulazioni. Grazie
Alberto 24/05/2024 at 13:49 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROAggiungo che tutti i fratelli della vedova, tra cui mio nonno, era morti prima di lei, mio nonno dieci anni prima negli anni 80. Infatti non riusciamo a capire come il comune possa aver accettato.
Alberto 24/05/2024 at 10:18 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno.
Mia madre è subentrata come concessionaria di una tomba la cui concessione originaria era intestata alla zia( sorella del padre) morta vedova senza figli. Nel testamento era una delle tante eredi ma non era stato indicato nulla in merito a chi doveva subentrare. È legittimo che sia subentrata lei e che si sia fatta intestare la concessione? Teoricamente la concessione sarebbe estinta mancando sia i discendenti sia gli ascendenti. Il comune non ha saputo darci una risposta ma nel 2000 aveva solo accettato senza verificare nulla.
Grazie.
Giada 23/05/2024 at 17:09 su La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.Ho due "enormi" curiosità. Se volessi rinunciare per la mia "parte" a una concessione (siamo 4 concessionari) il comune potrebbe rifiutare la rinuncia "fatta" con il notaio e comunicata agli altri 3 concessionari?
E secondo: conoscendo gli altri concessionari che sono in grado di non pagare le spese di manutenzione straordinaria dopo la mia rinuncia( ho sempre pagato io al 100% tutte le spese di manutenzione) e fare decadere la concessione: in caso di estumulazioni straordinarie conseguenti alla mancanza manutenzione e conseguente decadenza io, pur avendo rinunciato, posso essere chiamata a pagare le spese di estumulazione delle salme oppure avendo rinunciato sono esonerata e al massimo posso essere chiamata a definire la destinazione dei parenti in linea retta( ho i nonni)? Grazie mille
Necroforo 22/05/2024 at 17:59 su Chiedi alla RedazioneX Martina,
se nell'ordine:
Legge o Regolamento Regionale
Regolamento municipale di polizia mortuaria
Non adducono ragioni ostative (ad es. espressi divieti a tal proposito) in diritto si procederà all'affido postumo, attraverso la formazione ed il rilascio della relativa autorizzazione. Gli incartamenti pur necessari non rappresentano un reale problema. Il punto della questione, è, invece, tutto di sostanza: poichè l'affido deve obbligatoriamente avvenire nell'assoluto rispetto della volontà del de cuius. Nel malaugurato caso di silenzio del de cuius stesso sulla destinazione delle proprie ceneri come interpretare questo vuoto? Le sistemazioni delle ceneri debbono esser sicure e stabili; di solito o si sceglie il pur sempre classico e rassicurante cimitero, con la tumulazione dell'urna, o si opta direttamente per altri istituti come l'affido appunto o la dispersione in cinerario comune. Per esser massimamente formalisti occorrerebbe rinvenire una volontà scritta ed inoppugnabile del de cuius in tal senso, e considerarla come disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale.
Elvira aquila 20/05/2024 at 21:05 su Ad Agrigento si farà un cimitero per animali da compagniaUna bellissima iniziativa per fare il cimitero dei cani e cremazione anche con i padroni. Sarà bellissimo. Io sono contenta che vi sia anche il diritto a "riposare" per i cani
Redazione 20/05/2024 at 18:51 su L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossariox Oronzo
Può chiedere che venga effettuata la inumazione dei resti mortali, con addizione di sostanze scheletrizzanti e biodegradanti indicate dalla circolare 10/1998 del Ministero della salute, con oneri a suo carico, oppure la prosecuzione della concessione per un certo numero di anni (o anche il rinnovo per altri 25 anni) e addizionando i resti mortali con sostanze scheletrizzanti e biodegradanti indicate dalla circolare 10/1998 del Ministero della salute. Ogni soluzione ha dei costi. La cremazione ha certezza di risultato, le altre soluzioni meno.
Martina Lodigiani 16/05/2024 at 20:31 su Chiedi alla RedazioneSalve buonasera, mia mamma a causa COVID al momento della sua morte è stata cremata e al momento la sua urna è in mio possesso. Mio padre invece, sfortunatamente deceduto pochi mesi dopo, è stato cremato e l'urna al momento si trova in un loculo singolo al cimitero di Chiaravalle. Inizialmente doveva essere solo una soluzione temporanea, avremmo infatti voluto fossero messi in un loculo in un punto diverso del cimitero insieme. Al momento sia io che mia sorella, non vivendo più a Milano e quindi potendo andare al cimitero pochissimo a trovarlo, vorremmo invece poter portare a casa anche l'urna di nostro padre e tenerli insieme. Mio padre è morto a giugno del 2021. Sarebbe possibile, ovviamente in possesso di tutti i documenti dateci dall'agenzia funebre, poter procedere? Grazie in anticipo
Redazione 11/05/2024 at 17:42 su Autorizzazione alla cremazioneX Pier Maurizio
Ha ragione l'impiegata di stato civile, per quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lettera b), numero 3) della Legge 30 marzo 2001, n. 30.
Serve la volontà dei parenti di grado più vicino al defunto (se manca il coniuge, o se manca la volontà del de cuius) e in caso di più parenti di pari grado la maggioranza assoluta di essi.
I parenti più vicini come grado sono i due i genitori. La maggioranza assoluta di 2 genitori è sempre 2 genitori. Si veda la norma riportata sottostante.
"3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;"
Si fornisce risposta data l'urgenza. E' bene sapere che gli operatori professionali hanno risposta ai quesito solo a titolo oneroso. Vedi le condizioni
Piero Maurizio Zaffarano 11/05/2024 at 16:54 su Autorizzazione alla cremazioneBuonasera, vorrei chiarire il seguente dubbio:
la madre di un giovane di 25 anni, morto per suicidio, vorrebbe procedere alla cremazione e successivo affido delle ceneri.
Ha già ottenuto il nulla-osta alla cremazione dalla procura della Repubblica di Monza.
La signora è divorziata da anni.
l?ex marito era straniero, è emigrato all'estero e irreperibile.
Una impiegata dello Stato Civile ha sostenuto che ci vuole comunque la firma anche del padre...
Questo renderebbe di fatto impossibile procedere alla cremazione.
E' corretto? grazie per una celere risposta, grazie
Necroforo 04/05/2024 at 13:28 su Chiedi alla RedazioneX Maria,
siete stati molto fortunati, perchè lo sversamento delle ceneri in ossario-cinerario comune prevedrebbe l'apertura dell'urna e la DISPERSIONE del suo pietoso contenuto, in modo anonimo, promiscuo con altre ceneri/ossa, indistinto e massivo. Un errore di procedura materiale (l'aver inconsapevolmente mantenuto intatta l'urna, pur se già deposta in spazio comune) permetterà il pieno recupero di quest'ultima, ancora integra ed intatta. Per questa volta è andata bene, nulla osta e si proceda pure, però sarebbe altrettanto positivo, per la buona conduzione della macchina cimiteriale che la gente capisse l'operazione richiesta prima di firmare la relativa istanza. Qui, in questo frangente specifico, i parenti del defunto con una certa schizofrenia, vogliono tutto e l'esatto contrario, e ciò mi lascia perplesso sulla reale comprensione del comune cittadino verso quei procedimenti di polizia mortuaria che, poi, conducono a decisioni irrevocabili, e dagli esiti irreversibili.
Ma non possiamo aiutarLa gratuitamente, perchè troppo specifica è la richiesta, e laboriosa l'operazione utile a ricostruire nel tempo i profili di diverse e differenti figure giuridiche tipiche della polizia mortuaria, da applicarsi poi al Suo caso concreto. Valuti pure la proposta, semmai ci risentiremo su questa colonne.
Ha ragione l'impiegata di stato civile, per quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lettera b), numero 3) della Legge 30 marzo 2001, n. 30.
Serve la volontà dei parenti di grado più vicino al defunto (se manca il coniuge, o se manca la volontà del de cuius) e in caso di più parenti di pari grado la maggioranza assoluta di essi.
I parenti più vicini come grado sono i due i genitori. La maggioranza assoluta di 2 genitori è sempre 2 genitori. Si veda la norma riportata sottostante.
"3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;"
Si fornisce risposta data l'urgenza. E' bene sapere che gli operatori professionali hanno risposta ai quesito solo a titolo oneroso. Vedi le condizioni