Commenti su inumazione

  • Sereno Scolaro 12/09/2025 at 10:12 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatox Rocco Come prima cosa, farei presente come questi aspetti siano stati interessati, negli ultimi anni, da orientamenti differenti, tra cui quelli sulla possibilità di una diversa, rispetto a situazioni precedenti, regolazione delle concessioni un tempo date in perpetuo. Nel caso specifico, non vi sono indicazioni se il comune abbia modificato il proprio Regolamento comunale (ad esempio: prevedendo che a seguito della morte della persona titolare del contratto dovesse essere resa dichiarazione di aggiornamento, o altro). Si suggerisce: a) come prima cosa, di corrispondere (anche a mezzo di e-Mail) con il comune chiedendo di sospendere interventi sul sepolcro, in attesa di chiarimenti, giustificiando ciò anche con la situazione di lontananza; b) di corrispondere con gli uffici comunali per conoscere l'esatta situazione del sepolcro (ricordando che di norma il Regolamento comunale potrebbe essere reperibile on-line nel sito web del comune).
  • Rocco 12/09/2025 at 02:04 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatoNon capisco il 1963 abiamo sepolto mio padre per 10 anni poi il 1970 o comprato la tomba perpetua per 99 anni il1975 abiamo sepolto mia mamma il2023 sonoi stato al mio paese dato che vivo in canada ma o 4 sorelle che ci tengono cura alla tomba labiamo rinnovata e cosi le mie sorelle mi anno dato la notizia che a 50 anni della sepoltura di mia mamma dobiamo comprare la tomba sono andato al comune e limpiegata non sapeva niente mi a detto che quella tomba non aveva eredi poi abiamo trovata e mi a detto che nel 2025 mi diceva quanto dovevo pagare prima di ritrare avevo trovato loriginale documento ma lufficio era chiuso questa signora doveva sposare la figlia sono rientrato in canada ma mia nipote al vice sindaco gli a portato il documento originale unmmese fa o cercato di comunicare al comune ma era difficile intrare incomunicaziome poi mi anno risposto via emel; e mandandomi da pagare 750 dollari e sulla ricevuta non compare il vecchio contratto perpetua e il n umero della tomba non e giusto o cercato di comunicare coin loro via telefono niente o contattato anche il sindaco oggi ricevo di nuovo un comunicato che sposseranno i mie genitori per scadenza del contratto la colpa e di loro che nonn sanno cosa fanno mi dovro rivolgere alla casema dei carabinieri e di unavvocato sono incompete nti della materia spero chi di voi mi po dare spiegazione la tompa perpetua e causale Logozzo@hotmail.com
  • Redazione 08/09/2025 at 15:30 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleBuon pomeriggio, in base a quanto rinvenuto su Wikipedia: Riccardo Sarfatti "È sepolto vicino al padre nel cimitero di Griante. Il 2 novembre 2020 il suo nome è stato iscritto nel Famedio di Milano."
  • sandra severi sarfatti 06/09/2025 at 13:29 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleVorrei che gentilmente rispondeste alla mia domanda: RICCARDO SARFATTI è iscritto nel Famedio del cimitero Monumentake di Milano ???
  • Carlo Ballotta 05/09/2025 at 15:15 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Gentilissimi Dr. Scolaro e Dott. Nardona Mia sia permessa una chiosa di sintesi, in replica ai Vostri interventi, qui sulle pagine di funerali.org. Sin dalla Sua definitiva approvazione la L. n. 130/2001 si presenta come atto normativo di soli principi, quindi per sua stessa natura scarno e lacunoso (così almeno rilevç il Consiglio di Stato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, da cui, poi, originò quel D.P.R. 24/02/2004 che rese, nel caso specifico proposto, attuabile l'istituto dell'affidamento ceneri. Sui difficili rapporti tra il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e la stessa L. n. 130/2001 molto è già stato scritto. Quando verso la fine del 2001, dopo il referendum confermativo, entra in vigore la c.d. riforma del titolo V Cost, ci sarebbe stato - forse -ancora tempo per predisporre un nuovo corpus di disposizioni in materia di servizi funerari, il quale muovendo dalla base pur sempre fornita dal D.P.R. n. 285/1990 già in vigore integrasse i contenuti della legge ad hoc su cremazione e suoi istituti corollario (inverso i più problematici) in un testo unico di revisione complessiva della polizia mortuaria. L'inerzia colpevole del Legislatore, però, nel tempo ha lasciato spazio alle più disparate forme di attuazione della L. n. 130/2001 , sotto la pressione dell'opinione pubblica e dell'imprenditoria funebre italiana. Poi, invero, c'è chi ha esondato dai propri limiti costituzionali, usando il problema cremazione per instaurare addirittura ordinamenti regionali propri di polizia mortuaria, tali da prescindere addirittura, per certe parti, dal D.P.R. n. 285/1990. Nessuna Regione, però, neppure la più autonomista ha mai osato sancire l'abrogazione espressa o implicita del Regolamento Statale. Anche per non creare eccessive frizioni si è preferita una più delicata sovrapposizione, con andamento carsico tra i due tessuti normativi, e qui il caos ha iniziato ad imperare sovrano. Ricordo non certo a Voi, ma ai nostri Lettori che se da un lato è innegabile una potestà legislativa concorrente tra Stato Centrale e Regioni, in tema sanitario è altrettanto vero come queste ultime possano sì legiferare, ma su questo unico versante. Quando la polizia mortuaria - disciplina di per sè stessa già molto trasversale e poliedrica - s'interseca con lo stato civile o l'applicazione dei diritti fondamentali, quali quelli sociali e civili, le Regioni non avrebbero dovuto statuire alcunché, invece proprio per accontentare il cittadino quando egli, accedendo alla pratica cremazionista, sempre più diffusa, chiede di esercitare diritti nominalmente già stabiliti dalla Legge, ma...”indisponibili”. Ci sono state forzature, ed eccessi volontaristici nell’attuare la L. n. 130/2001 alcuni di essi prossimi all’escamotage tipicamente italiano. Ricordo ancora alcune teorie oggi abbastanza aberranti, ma un tempo di un certo fascino, presso gli uffici legislativi regionali. Eccone un florilegio: 1) La Legge n. 130/2001 che in effettivamente novella parte dell’art, 411 Cod. Penale, trae piena operatività proprio dalla disciplina penalistica in vigore. 2) Il Governo NON ha impugnato le leggi regionali palesemente fuori dal perimetro rigido della Costituzione, nei termini perentori dettati, avanti la Consulta, quindi le LL.RR. sono da ritenersi legittime per esclusione e si proceda pure. Molto altra ed alta dottrina (dunque NON mia!) è stata prodotta sulla L. n. 130/2001 ed i suoi intrecci perversi con il D.P.R. n. 285/1990, il famoso art. 79 D.P.R. cit. ci dà la cifra della confusione in corso. Esso per lo Stato è ancora in vigore, quando si tratta di modificarlo, mentre molte Regioni lo danno ormai per superato, il Ministero, per parte Sua con semplice atto istruttivo fornisce un poco convincente nulla osta alla libera applicazione dell’art. 3 L. 130/2001. Da questa congerie, dove nemmeno le più alte Istituzioni Italiane riescono a conferire una parvenza di logica ad un simile zibaldone si diramano poi, come se già non bastasse, a cascata tutti i regolamenti comunali di polizia mortuaria. L’uno diverso dall’altro.
  • Sereno Scolaro 05/09/2025 at 12:32 su Turbativa di funerale o di corteo funebreNon mi sentirei di condividere del tutto l'Autore citato, in particolare, per l'ultima parte. Questo poiché, successivamente all'art. 25 TULLPS, si rintraccia l'art. 27, per il quale: "Art. 27 - [I] Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. - [II] Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.."
  • Carlo Ballotta 04/09/2025 at 21:44 su Affidamento e dispersione delle ceneri di resti mortali esumati o estumulati. Parere del Consiglio di Stato del 5/8/2025Si consiglia caldamente la consultazione di questo articolo, in qualche modo profetico, risalente al 2023. https://www.funerali.org/cimiteri/ma-si-possono-disperdere-le-ceneri-di-un-resto-mortale-68274.html Qualche dubbio operativo permane: ad es. quale la reale portata di questo parere del Consiglio di Stato? Esso quando e se "farà" diritto? Altre Regioni potrebbero ad esso conformarsi o adottarlo come paradigma per normare una zona grigia dei loro ordinamenti funerari. Il problema si pone soprattutto per chi operatore della polizia mortuaria, seppur a vario titolo, sia allo "sportello", ossia a diretto contatto con il cittadino, che non capisce a volte questi sofismi giuridici, e fatica a capacitarsi di comportamenti della P.A. altrimenti indecifrabili ed oscuri. Vi sono Comuni che sono direttamente intervenuti in materia, con lo strumento principe del regolamento municipale, per colmare una lacuna legis evidente, ora ammettendo, ora vietando la dispersione delle ceneri di resti mortali. La situazione è davvero caotica, perchè bisognerebbe rivedere tutta la corposa normazione locale (articolata su tutti i livelli di governo, da cui tragga fattivamente fonte attuativa l'istituto della dispersione per ceneri provenienti dalla cremazione di salme inconsunte. Non è questione di poco conto cercare un punto di equilibrio anche e soprattutto alla luce dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato su alcune tecniche legislative forse troppo permissive sul tema in parola. In ogni caso o si governa il fenomeno, prevedendone per tempo gli effetti, o si sarà costretti, come al solito, ad operazioni affrettate di modifica dei rispettivi atti normativi di riferimento. L'utente dei servizi funerari non può dalla sera alla mattina vedersi inibito un (presunto?) diritto prima riconosciutogli dalla macchina gestionale della polizia mortuaria, sulla scorta di un parere del II grado della giustizia amministrativa. Spetterebbe alla politica diradare certi dubbi ermeneutici sull'applicazione estensiva di alcuni istituti piuttosto estremi e critici della L. n. 130/2001. Nel silenzio del potere legislativo ovviamente debbono intervenire i giudici, perchè direttamente sollecitati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni, al fine di ricomporre un quadro troppo frammentato ed anarcoide, in una cornice di legittimità costituzionale.
  • Sereno Scolaro 04/09/2025 at 08:26 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Mi permetto d'intervenire, pensando che Carlo Ballotta sia stato sinora occupato, per aggiungere alcuni elementi. Il 1° riguarda l'affermazione attorno alla ritenuta abrogazione dell'art. 79 dPR 285/1990 da parte della L. 130/2001: basterebbe richiamare il non lontano parere della Sez. I del Consiglio di Stato 4/8/2025, n. 855, oppure considerare come esso sia stato, in parte, modificato con DL (o, meglio, in sede di conversione in Legge) nel 2022: se tale abrogazione vi fosse stata, non si vede come potesse abrogarsi qualche cosa di abrogato. Il probblema è piuttosto questto della non piena applicazione della L. 130/2001. Si condivide totalmente l'affermazione sul fatto che la conservazione del DNA e liquidi biologici non possa sostituire l'autopsia. Oltretutto i loro fini sono differenti. La previsione della conservazione ha trovato molte resistenze. Mi viene da ricordare come l'autore (e relatore nella fase finale) della L. 130/2001 svolgesse, prima dell'elezione, il ruolo, rilevantissimo, di medico legale e, non a caso, è previsto che la conservazione dovrebbe (condizionale di rigore) riguardare tutti i defunti a pescindere dalla pratica funeraria. Ricordo, infine, la L.30/6/2009, n. 85. Perdoni Carlo Ballotta, non avendo intenzione di sostituiorni a Suoi interventi.
  • Redazione 02/09/2025 at 15:08 su Domanda alla RedazioneX Cinzia NO, sono sepolture private tutte quelle che non sono inumazioni in campo comune e quindi concesse in uso dal Comune
  • Cinzia 02/09/2025 at 10:58 su Domanda alla RedazioneGrazie per la solerte risposta. Significa che le SEPOLTURE PRIVATE sono esclusivamente i sepolcri familiari o di enti a sistema di tumulazione o inumazione, mentre i manufatti comunali destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri (loculi e nicchie) non sono considerati "sepolture private" anche se dati in concessione a privati cittadini o enti? Grazie.
  • Sereno Scolaro 02/09/2025 at 09:40 su Domanda alla RedazioneProverei a semplificare (oltretutto prescindendo dagli aspetti regionalistici, trattandosi di questioni di applicabilità nazionale). I sepolcri privati nei cimiteri (capo XVIII dPR 285/1990) sono definibili in negativo, nel senso che vi rientrano tutte le "allocazioni" cimiteriali diverse dall'inumazione nei campi di cui all'art. 58 stesso dPR 285/1990. Questo riferimento all'art. 58 (e si veda anche l'art. 59 ...) consente di ricordare come la pratica dell'inumazione possa aversi anche in sepolcri privati (art. 90, 2 dPR 285/1990) e non in via esclusiva nei campi di cui all'art. 58 citato.
  • Cinzia 01/09/2025 at 14:32 su Domanda alla RedazioneRegione Emilia-Romagna. Buongiorno, nel DPR 285 1990 si parla di sepolture private. Il quesito è: cosa si intende per sepoltura privata? Sono solo le tombe/cappelle/edicole di famiglia oppure ogni area/loculo/nicchia/ossario dato in concessione ad un privato? Le sepolture pubbliche sono i campi comuni a sistema di inumazione e l'ossario comune o anche loculi e ossari comunali dati in concessione a privati? Il quesito si pone in quanto in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio competente o al gestore del cimitero richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero (subentro alla concessione).
  • Dott. Giorgio Nardona 26/08/2025 at 11:45 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Leggo con interesse l'articolata tesi che il Ballotta sostiene e pongo alcune osservazioni in merito (da professionista esperto della materia). La norma risale, come sottolineato, al 2001, ed integra/sostituisce il precedente regolamento di Polizia Mortuaria ex DPR 285/1990, in particolare per quanto riguarda l'articolo 79 del suddetto DPR che è stato abrogato e sostituito dal famigerato art. 3 della L.130/2001. Perchè famigerato? Perchè la previsione di cui al comma h) è del tutto inutile ai fini della definizione della causa di morte e dell'ipotesi che la stessa sia avvenuta come conseguenza di altro reato. Infatti tale fattispecie viene esclusa, visti gli elementi fattuali che si rilevano all'atto dell'accertamento della morte, con il certificato di esclusione dell'ipotesi di reato ad uso cremazione. Si rileva, infatti, che la conservazione di annessi e liquido biologico NON POTRA' MAI in alcun modo sostituire un'autopsia, a qualunque titolo effettuata (giudiziaria o per mero riscontro diagnostico). Tali campioni biologici potrebbero, quindi, essere utilizzati SOLO ed UNICAMENTE nel caso fosse il soggetto stesso da sottoporre a cremazione a dover risultare indagato post mortem per qualche tipologia di reato commesso in vita ed eventualmente ipotizzabile non certo dal medico nescroscopo all'atto della visita necroscopica, ma solo dall'autorità giudiziaria, unica preposta ad effettuare indagini. Inoltre resta il fatto che comunque, secondo la legge, con la morte si estingue anche il reato eventualmente commesso. Inoltre, la norma risulta ampiamente vetusta, dal momento che mentre nel 2001 le cremazioni erano eventi molto infrequenti (forse meno dell'1% dei decessi) ed ottemperare alla previsione del comma h) si configurava come evento eccezionale, ma logisticamente possibile, oggi esse rappresentano, soprattutto in alcune realtà delle regioni settentrionali, una quota che talora arriva ad oltre il 90% rendendo l'ottemperanza al comma h) impossibile de facto per motivi organizzativi, economici e legali. Ad esempio la conservazione dei campioni per 10 anni... sotto la responsabilità di chi? Dal momento che i medici necroscopi in 10 anni potrebbero anche mutare servizio di assegnazione o sede di lavoro, non certo degli stessi! La legge, però, afferma che vi è l' "...obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni..." e che pertanto è il solo medico necroscopo il titolare e responsabile del trattamento dei dati, dei campioni e della loro conservazione... che facciamo? Li teniamo nel frigo di casa? E' tempo, quindi, che gli stakeholders (in particolare regioni, onoranze funebri e dipartimenti di prevenzione - ai quali fanno capo i servizi di Medicina Legale) agiscano con un'azione forte nei confronti del legislatore centrale per una modifica IMMEDIATA di una norma inutile, dannosa e sostanzialmente disattesa, nonostante le "roboanti" circolari ministeriali che, come al solito, non sono altro che l'ennesima prova dello scollamento tra sedi amministrative di palazzo e la realtà dell'operatività territoriale, quasi a sottolineare che i firmatari di quelle circolari o non hanno mai "lavorato sul campo" o si sono dimenticati di com'è la realta. E tali circolari non possono del resto sostituire carenti o del tutto assenti regolamenti attuativi (come nel caso in esame) che, come al solito, l'esecutivo ritiene di dover considerare come accessori al ruolo di autorità esecutiva appunto, preferendo di gran lunga approfittare della decretazione d'urgenza per sostituirsi al Parlamento in qualità di potere legislativo de facto. Il resto è fuffa da legulei. Saluti.
  • Redazione 26/08/2025 at 10:00 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro L'applicazione dell'IVA non è connessa alla prestazione fornita in regime di mercato o meno. Ma l'IVA non si applica se è la prestazione è svolta da una Pubblica Autorità e il concessionario di un servizio pubblico locale non è Pubblica Autorità (questo vale in ambito cimiteriale, ma anche per gas, acqua, ecc.)
  • Antonino G. Magro 25/08/2025 at 20:50 su Iva su servizi cimiterialiBuonasera, in merito alla cortese risposta che ho ricevuto, osservo che se il servizio è sì reso da privati, nello specifico una multiservizi a capitale interamente pubblico, ma in regime di concessione, il che certo non risponde a un regime di mercato e più a una prestazione di natura autoritaria e pubblicistica. Antonino G. Magro
  • Carlo Ballotta 19/08/2025 at 16:37 su Camogli (GE): risarcimento ai familiari dopo il crollo del cimiteroDi solito è il regolamento di polizia mortuaria municipale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990, riguardante – appunto – la soppressione del camposanto oppure un suo trasferimento. In casi del genere, laddove non sia previsto alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca della concessione con atto di Consiglio comunale. Le procedure possono avere come riferimento teorico il caso estremo di smantellamento del cimitero, e saranno considerate quali minimo indennizzo. L'acquisizione al patrimonio del Comune dell'area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, visto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289). Invece si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato cittadino per una scelta siffatta da parte dell'Amministrazione. In altri termini, se il comune non revocasse per interesse pubblico prevalente la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso contrario invece si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere murarie e delle spoglie mortali in esse contenute. Orbene, è preferibile che il Comune determini questi necessarie traslazioni massive col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi per le operazioni cimiteriali, ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri. Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l'interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 Dpr 285/90). In diversi casi è stato concordata, a fronte dell'acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l'assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in frangenti del genere. Per concludere si segnala anche la verifica della sussistenza o meno di vincolo da parte della Soprintendenza per tombe, scritte, ecc. con più di 50 anni. Ciò potrà comportare, nel migliore dei casi la collocazione delle lastre tombali o di altri oggetti per i quali vi sia l'interesse storico-artistico, in apposito luogo nel nuovo cimitero. Quindi: le concessioni perpetue si trasformano in 99ennali, siccome è stato abrogato il regime del tempo indeterminato, a far data del 10 febbraio 1976.
  • GIANFRANCO BALESTRA 19/08/2025 at 13:56 su Camogli (GE): risarcimento ai familiari dopo il crollo del cimiteroregione liguria- Parte del cimitero di imperia artallo dovra' essere demolita e ricostruita perche' pericolante da venti anni e forse piu'. La spesa per la ricostruzione a seguito della demolizione fara' capo al Comune. Chi ha una concessione perpetua puo' essere estromesso dalle nuove costruzioni e obbligato ad andare altrove? Ha diritto in questo caso ad un risarcimento?
  • Redazione 14/08/2025 at 16:34 su Il funerale ora occorre pagarlo con strumenti tracciabili per poter fruire delle detrazionix Carolina Sì, è fiscalmente ammissibile la detrazione nel modello 730 della quota effettivamente pagata da ciascun erede, anche in assenza di fattura nominativa, a condizione che si possa documentare chiaramente l’importo effettivamente sostenuto e il relativo legame con la spesa funeraria.
    Ai fini della detrazione IRPEF del 19% per spese funebri, non è obbligatorio avere fattura nominativa, purché il pagamento sia tracciabile e quindi con bonifico bancario, carta di credito, ecc. e sia riferibile al soggetto che presenta la detrazione. In pratica:
    Lo scontrino fiscale dell’intero importo, accompagnato da una quietanza dettagliata (firmata dall’agenzia) che attesta nome e importo effettivamente pagato (es. 1/3), è ritenuto sufficiente dall’Agenzia delle Entrate.
    Non è obbligata a intestarti la fattura se non sei l’unica pagante, ma è tenuta a fornirti documentazione adeguata.
  • Carolina 14/08/2025 at 15:38 su Il funerale ora occorre pagarlo con strumenti tracciabili per poter fruire delle detrazioniSalve, volevo un'info, sono tenuta come erede a pagare la quota a me spettante (in questo caso 1/3) del funerale di mio padre, ho chiesto all'agenzia funebre ai fini fiscali di avere emessa regolare fattura a mio nome con la dicitura della quota a me spettante per legge ( ovvero 33,33%), ma quest' ultima si rifiuta di emetterla e mi ha proposto di darmi lo scontrino pari al totale della spesa funeraria accompagnata da una "quietanza di pagamento" dove si evincerebbe che io ho pagato solo un terzo del totale. A questo punto vi chiedo, tutto ciò fiscalmente si può fare? Ciò mi comporterebbe dei problemi con il 730 quando mi porterò a detrazione tale spesa per la mia quota? O sono tenuti a farmi regolare fattura? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.
  • Carlo Ballotta 12/08/2025 at 12:23 su Domanda alla RedazioneX Maurizia, guarda caso ho da poco tempo compilato una sorta di vademecum per meglio inquadrare la fattispecie complessa dell'accesso agli atti, in ambito cimiteriale. Le propongo subito il link: https://www.funerali.org/cimiteri/costi-limiti-e-ricorsi-nellaccesso-agli-atti-cimiteriali-2-2-79087.html. Il semplice ed informale contatto telefonico alle volte non basta, poichè non è strumento idoneo ad accertare eventuali diritti di sepolcro su edificio funerario. Ci vuole pazienza e bisogna necessariamente prediligere la forma solenne e scritta. Dopo, consultando attentamente le carte si potrà fornire una risposta più completa ed esauriente. Ci sono, invero, archivi comunale in condizione di pesante sofferenza, vuoi perchè non aggiornati o non tenuti con l'usuale diligenza cui la pubblica amministrazione dovrebbe pur sempre esser soggetta nel proprio operato. Ebbene: il Comune non può abdicare dalla sua funzione di buon governo del plesso cimiteriale, sepolture private e gentilizie comprese. Altrimenti sarebbe l'anarchia o se possibile ancor peggio il caos. Dalla mala gestione cimiteriale derivano poi abusi e condotte antigiuridiche, soprattutto lesive delle legittime aspettative degli aventi diritto. Con i morti non si scherza mai, ed il servizio di custodia cimiteriale deve sempre aggiornare i propri registri, ossia l'anagrafe mortuaria ed il catasto delle tombe. L'apporto di un Legale in questo momento non è indispensabile, infatti si devono, prima, estrarre i relativi incartamenti e fascicoli, come l'atto concessorio e gli eventuali subentri.
  • Maurizia 12/08/2025 at 10:00 su Domanda alla RedazioneRegione Piemonte. Buongiorno sig. Ballotta e grazie per la risposta precedente del 24 luglio. Come anticipato ho contattato telefonicamente il responsabile comunale al fine di ottenere sia l' atto di fondazione della mia cappella famigliare (per sapere se privata o gentilizia), sia le date e i nomi dei tumulati in questa cappella avendo essa anche posti sotterranei, anche per sapere gli spazi rimanenti (la seconda moglie di mio padre ha tumulato lì pure sua zia!).La risposta incredibile che ho ricevuto e' stata che loro non hanno un registro e che mi devo arrangiare! Ma il loro regolamento di Polizia mortuaria lo prevede eccome. Domanda: e' possibile questa anomalia? Puo' un privato cittadino esigere queste informazioni? O ci devo mettere un avvocato di mezzo? La ringrazio infinitamente
  • Redazione 10/08/2025 at 11:47 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro comprendiamo la Sua osservazione in merito alla natura essenziale dei servizi cimiteriali. Tuttavia, l’aliquota IVA applicabile non è determinata dalla “necessità” o dal “valore sociale” del servizio, ma da quanto previsto dal DPR 633/1972. Mi permetto di ricordarLe che:
    L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
    Sono esenti dall'imposta (NdR IVA):
    “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
    Con circolari applicative l'agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l'esenzione vale solo se l'operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
    Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
    Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
    * costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
    * concessioni di sepolture e di loculi.
    Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva. Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10 La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
    Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
    Il legislatore distingue chiaramente tra:
    - Funzione pubblica (fuori campo o esente);
    - Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
    La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
    È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
    Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10. Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.
  • Antonino G. Magro 04/08/2025 at 09:41 su Iva su servizi cimiterialiCon l'applicazione del 22% si contravviene alla ratio dell'art. 10 del DPR 633/72. E questo mi pare insuperabile. I servizi cimiteriali non sono un lusso, ma una necessità di base che non può essere oggetto di qualsivoglia speculazione.
  • Redazione 30/07/2025 at 14:34 su Domanda alla Redazionex Angelo La categoria catastale attribuita a una casa funeraria (o “funeral home”, come definita in contesti urbanistici più recenti) non è univoca, ma dipende dall’effettiva destinazione d’uso e dalla configurazione funzionale dell’immobile, nonché dalle prassi locali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate (ex Catasto).
    Noi propendiamo per la categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale.
    Tale categoria è utilizzata quando la struttura è funzionale a un’attività imprenditoriale, con locali predisposti per il ricevimento del pubblico, esposizione delle salme, camere ardenti, sale del commiato, ecc.
    È la categoria più frequente per immobili destinati a essere strumento operativo di un’impresa funebre.
  • Angelo 30/07/2025 at 11:56 su Domanda alla RedazioneBuongiorno per cortesia per aprire una casa funeraria in regione campania che tipo di categoria catastale è necessaria?
  • Carlo Ballotta 29/07/2025 at 16:41 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliX Rossella, evidentemente il comune di Venaria nega la pur sempre necessaria autorizzazione all'affido ceneri provenienti dalla cremazione non di cadavere, ma di resto mortale, sulla base di alcuni presupposti, anche opinabili, forse, ma formalizzati nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria. Esso rappresenta lo strumento principe per disciplinare determinati istituti, alquanto critici, come appunto custodia presso un domicilio privato, almeno entro i confini del Comune stesso. Vi sono infatti Comuni che per espressa volontà. a questo punto di politica funeraria, vietano l'affido, quando le ceneri siano l'esito della cremazione di resto mortale, ovvero di salma indecomposta e rinvenuta tale, all'atto ad es. dell'estumulazione. Sono scelte comunque poco sindacabili nel merito, se non in sede, appunto politica, laddove dovrebbe esserci una sapiente mediazione e composizione tra i tanti interessi in giuoco, non ultimo il sentimento di pìetas verso i defunti. I motivi possono esser svariati e molteplici, ne cito solo uno. Mancanza di una presunta volontà inoppugnabile di Sua nonna riguardo alla destinazione delle proprie ceneri. Effettivamente riesce poco agevole dimostrare un preciso volere in tal senso da parte di persona deceduta nei primi anni '90 dello scorso secolo. Quindi o si rinviene postuma una statuizione del de cuius (ipotesi quasi impossibile!!!) o il Comune è tenuto a respingere l'istanza per vizio della volontà, nel senso che questa proprio manca del tutto.
  • Rossella Piccitto 29/07/2025 at 00:56 su Procedure di trasporto e cremazione di resti mortaliBuongiorno, la mia nonna è stata cremata dopo estumulazione. È stata in loculo 33 anni alla Certosa di Bologna. Ora vorrei portare le sue ceneri a casa con me. Ho chiesto l'affido delle ceneri al comune di Venaria dove abito, come richiesto dal comune di Bologna che mi fa l'autorizzazione al trasporto. Il comune di Venaria non mi dà l'autorizzazione dicendo che non è possibile perché c'è stata un'estumulazione e che devo tumularla in cimitero. È vero tutto ciò? Sono amareggiata. Ringrazio tantissimo per l'attenzione.
  • Redazione 25/07/2025 at 12:42 su Chiedi alla Redazionex Alfredo 1) lasci la situazione come è. 2) Il motivo del divieto temporaneo di collocazione di lapide di marmo è normale. Serve perché nei primi mesi di sepoltura si hanno assestamenti di terreno sia per le piogge, sia per la rottura di parti laterali del coperchio del feretro dovuta al peso del terreno sovrastante. Dopo in genere 6 mesi questi assestamenti si concludono nella maggior parte dei casi e quindi è possibile montare copritomba e lapide. In questo periodo tutti i comuni consentono (anzi è d'obbligo) la collocazione di un provvisorio, di dimensioni limitate, con nome cognome, data di nascita e morte e spesso l'identificativo di sepoltura alfanumerico. Sono cose del tutto normali per chi sceglie la inumazione. 3) Se vuole modificare la sepoltura in terra con esumazione ed estumulazione successiva in loculo, occorre passare il periodo estivo perché è vigente l'articolo 84 del DPR 285/1990. ART. 84 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
  • Alfredo 25/07/2025 at 12:00 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, ho avuto un lutto settimana scorsa. Mia madre è stata seppellita nel campo di inumazione al cimitero. Ma ho visto che la situazione non è delle migliori, ed il comune non ci autorizza a fare lapidi di marmo. Ho chiesto l'immediata esumazione di mia mamma e il comune mi ha detto che se ne parla a ottobre. Vorrei metterla in un loculo comunale e mi hanno detto di no. Cosa posso fare?
  • Carlo Ballotta 25/07/2025 at 11:06 su Domanda alla RedazioneX Maurizia, tutte le tumulazioni, specie se in tomba pluriposto, dovrebbero pur sempre esser soggette a preventiva autorizzazione del Comune, che verifica appunto il titolo di accoglimento (il c.d. ius sepulchri), ovvero la legittimazione del defunto a riposare in quel determinato sepolcro privato e gentilizio. Questa condizione è data dal combinato disposto di diverse norme; per semplificare: presuntivamente Lei e la II moglie di Suo padre, per probabili e ripetuti subentri, siete divenute co-titolari della tomba pro quota. Hanno quindi diritto i concessionari, ed i loro famigliari, entro il limite della capacità ricettiva del tumulo. L'ordine di ingresso nei loculi ancora liberi, fatti salvi patti diversi tra co-concessionari, è dato dalla semplice cronologia degli eventi luttuosi tra le persone portatrici, in vita, del diritto di sepolcro primario.
  • Maurizia 24/07/2025 at 17:10 su Domanda alla RedazioneRegione Piemonte. Buongiorno, vivo a Genova ma sono erede di una cappelletta di famiglia acquistata dai miei nonni in prov.di Alessandria. Coerede è la seconda moglie di mio padre. Ora ho visto che lei ha portato nella cappella i suoi genitori e ultimamente una persona (forse una zia) mancata l' anno scorso. La mia domanda è: ha potuto farlo senza anche la mia autorizzazione? C'è un limite a questa cosa? O mi ritrovo i miei bisnonni a dividere spazi con gente sconosciuta? Premetto che a breve consulterò l' ufficio comunale preposto per accedere all' archivio.
  • Carlo Ballotta 22/07/2025 at 16:27 su Chiedi alla RedazioneAntonietta, fornisco solo qualche spunto di ulteriore riflessione (tra addetti ai lavori ci si capisce, non è vero?) Spesso il diritto primario di sepolcro, ossia la duplice facoltà di dare o ricevere sepoltura è divaricato dalla nuda proprietà sul "bene" sepolcro, in sè. Per apprezzarne i contenuti squisitamente civilistici, La invito ad una rapida consultazione di molto materiale disponibile, già qui, su funerali.org, sviluppato a proposito. Si veda ad es.: https://www.funerali.org/cimiteri/4681-67943.html Quindi vantare diritto su una tomba non equivale in automatico avere su di essa il pieno ed assoluto potere. Esiste pur sempre un implicito principio di stabilità delle sepolture. Se i feretri, invece, si ritiene siano stati a suo tempo tumulati sine titulo, ossia in maniera clandestina, abusiva e non autorizzata si deve ricorrere necessariamente agli strumenti del Cod. Civile. Il Comune si limita a mantenere lo status quo e resta estraneo ad eventuale controversia, sino a ricomposizione della lite o a sentenza definitiva del Giudice.
  • Redazione 22/07/2025 at 13:01 su Chiedi alla RedazioneSi rivolga ad un avvocato che conosca la materia e gli fornisca il materiale per poter valutare la situazione. Per grande sintesi se l'entrata nella tomba è avvenuta con il consenso di chi aveva titolo ad esprimersi ai tempi della tumulazione delle due salme sono solo i parenti in ordine di parentela a poter decidere se spostare le salme oppure no.
  • Antonietta 22/07/2025 at 11:05 su Chiedi alla RedazioneRegione Lazio. Mi scrive un avvocato comunicando che la sua cliente è l'unica avente diritto su una tomba privata e in quanto tale chiede di traslare da detta tomba, due salme che, a suo dire, sono estranee al suo nucleo familiare. Ciò per consentire la tumulazione all'interno della tomba delle salme dei propri genitori. come procedere? Grazie
  • Carlo Ballotta 19/07/2025 at 16:10 su Domanda alla RedazioneSig. Angelo, in effetti il cosiddetto e presunto diritto di sepolcro rimane pur sempre una... legittima aspettativa, e non una certezza, perchè esso si eserciterebbe in proiezione di un proprio oscuro post mortem (quando la persona portatrice in vita del diritto stesso cessa di vivere e con lei si estingue parimenti la capacità giuridica). La legge ci propone, come rimedio massimo per l'assoluto rispetto della volontà del de cuius la scheda testamentaria, nelle sue tre forme canoniche. Essa potrà contenere anche disposizioni non patrimoniali, tra le quale la scelta di luogo e modalità di sepoltura. Il Cod. Civile, quando disciplina l'istituto "testamento" prevede persino disposizioni in favore dell'anima, con cui il testatore può destinare parte delle proprie sostanze alla celebrazione ad es. di sante messe in suffragio o il compimento di tutti quei riti commemorativi e di devozione tipici dei nostri costumi funebri nazionali. Sono entrambe figure giuridiche complesse, sicuramente da approfondire. Le consiglio una ricca bibliografia, qui su funerali.org cui Ella potrà senz'altro accedere, con parola chiave per la ricerca "electio sepulchri".
  • Barruscotto Angelo 17/07/2025 at 19:13 su Domanda alla RedazioneSpett. Redazione, vivo in Piemonte e sono avanti negli anni. Mio papà costruì molti anni fa una cappella di famiglia nel cimitero della mia città di nascita. Ho sempre provveduto e provvedo alla sua manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. Nella mia città d'origine non possiedo altro e nel tempo tutti i miei parenti sono defunti. La città in cui vivo dista una cinquantina di chilometri. Quando morirò come posso fare per avere la certezza che l'autorità preposta mi faccia seppellire nella mia tomba di famiglia anche pagando in anticipo gli oneri necessari. Ringrazio anticipatamente per ogni vostro suggerimento.
  • Carlo Ballotta 14/07/2025 at 16:23 su Affido ceneriX Carlo (che è anche mio omonimo). Recito il ruolo perfido de: "L'avvocato del diavolo", suggerendoLe un argomento di riflessione molto cattivo: Le rispettive autorizzazione alla cremazione ed alla dispersione in teoria dovrebbero esser contestuali, su una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà, sia all'incinerazione del feretro, sia alla dispersione delle risultanti ceneri. Le due autorizzazioni sono DISTINTE e SEPARATE, attenendo alle competenze dell'Ufficiale di Stato Civile, soprattutto perchè quella allo sversamento delle ceneri, in natura (o giardino delle rimembranze/ricordo) presenta rilevanti profili di natura penale. Essa allora richiede una procedura aggravata. la quale si sostanzia poi in un particolare iter amministrativo da cui deve emergere (specie per la dispersione) non tanto la volontà tardiva degli aventi titolo, quanto una inoppugnabile volontà, magari rinvenuta postuma del de cuius stesso. SE non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, per vizio di volontà (o meglio, mancanza della stessa) l'urna potrà sicuramente esser estumulata, ma per una destinazione diversa e meno estrema rispetto alla vera e propria dispersione in natura. Molto, però, agli effetti concreti dipende dall'impostazione più o meno rigida della norma regionale e del reg. comunale di sua implementazione, nel dettaglio.
  • Carlo Ballotta 14/07/2025 at 16:07 su Cremare resti mortaliX Gaia, Si, è del tutto lecito chiedere la cremazione delle ossa: Mentre la loro destinazione naturale ed ultima è pur sempre l'ossario comune per le ceneri si apre anche la possibilità di una stabile e sicura conservazione extra cimiteriale, come appunto accade con l'istituto giuridico dell'affido famigliare delle urne cinerarie. L'elemento fondamentale per ottenere prima la cremazione ed in seguito l'autorizzazione all'affido è la volontà, specie se ci siano più aventi diritto a pronunziarsi in merito. Ad es. sulle ossa di Suo nonno se non ci sono figli o coniuge superstiti, dovranno esprimersi tutti i nipoti ancora in vita, poichè la Legge _ si tratta di diritti personalissimi, pur sempre - definisce una precisa scala valoriale e gerarchica tra le persone titolate a sottoscrivere l'istanza di cremazione e quella parallela di affido. Alla volte può esser richiesta persino l'unanimità, negli atti di disposizione sui defunti.
  • Gaia Veronesi 14/07/2025 at 09:58 su Cremare resti mortaliBuongiorno. Mio nonno, morto nel 1994, riposa in una piccola urna - ossario dopo regolare estumulazione, effettuata nei tempi previsti, al cimitero di Pietrasanta. Mi chiedo se sia possibile avere l'autorizzazione per far cremare i resti mortali ed essere la depositaria delle ceneri, o se esiste l'impossibilità assoluta di compiere una simile operazione.
  • Redazione 10/07/2025 at 17:34 su Domanda alla Redazionex AMC spa Proviamo a dare una risposta, pur nella assenza di dati chiari. Si consiglia, però, in casi come questi, di attivare le procedure per una risposta ad un quesito a pagamento. ---
    Se una confraternita (A) è stata assorbita da un'altra (B), ma il trapasso formale della concessione non è ancora stato registrato presso l'amministrazione comunale, la titolarità giuridica della concessione resta in capo alla confraternita A agli atti dell’ente locale. Tuttavia, in caso di urgenza per seppellire un defunto legittimamente destinato a quel sepolcro (es. iscritto alla confraternita subentrante o familiare avente diritto), si potrebbe procedere secondo una procedura d’urgenza fondata su: Istanza motivata da parte della nuova confraternita (B), allegando:
    - Atto di fusione/incorporazione tra le due confraternite;
    - Documentazione che attesti la titolarità morale e sostanziale del sepolcro;
    - Dichiarazione del presidente/procuratore della confraternita subentrante;
    Autocertificazione della destinazione del defunto come avente diritto alla tumulazione in quel sepolcro.
    Richiesta di autorizzazione provvisoria al seppellimento, con assunzione di responsabilità da parte del nuovo ente, nelle more del perfezionamento del trapasso formale della concessione.
    Impegno formale a regolarizzare la posizione entro un termine concordato con il comune.
    Conclusione operativa In attesa del trapasso formale, è possibile procedere con la sepoltura a condizione che:
    vi sia documentazione chiara che dimostri la continuità dell’ente e il diritto alla sepoltura del defunto;
    l’amministrazione comunale rilasci un nulla osta provvisorio motivato dall’urgenza e dalla non opposizione dei soggetti aventi diritto;
    venga formalizzato l’impegno alla regolarizzazione.
  • Sereno Scolaro 08/07/2025 at 08:31 su Domanda alla RedazionePer AMC S.p.a. Potrebbe essere stato utile qualche indicazione sui motivi che non abbiano (ancora) consentito le registrazioni amministrative a natura cimiteriale della successione degli enti nel tempo, così come sarebbe opportuna una minima conoscenza di queste vicende. In via generale, stati gli elementi disponibili, si dovrebbe ritenere che, nel frattempo, possano trovare accoglimento nel sepolcro le persone che avevano titolo rispetto all'"ente" originario e, ora, soppresso, sciolto, assorbito (mancano indicazioni precise).
  • Sereno Scolaro 08/07/2025 at 08:25 su Affido ceneriQuando sia stata ottenuta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è ammissibile l'accesso alla nicchia cineraria in cui l'urna è stata precedentemente collocata.
  • AMC SPA 07/07/2025 at 13:56 su Domanda alla RedazioneREGIONE PIEMONTE Sono un gestore cimiteriale, una confraternita è stata assorbita da un'altra ma non è ancora stato possibile fare il trapasso della concessione cimiteriale presso il comune; se nel frattempo viene a mancare qualcuno che deve essere sepolto in quel sepolcreto come si può procedere? GRAZIE
  • Carlo 07/07/2025 at 00:08 su Affido ceneriSalve, una domanda: in seguito a tumulazione di urna cineraria, dopo 2-3 mesi dall'evento, si può aprire la celletta cineraria per prelevare l'urna e procedere alla dispersione delle ceneri? So che servono tutta una serie di autorizzazioni per la dispersione, ma nello specifico vorrei sapere se si possa effettuare l'apertura di una celletta cineraria per prelevarne un'urna per poi fare la dispersione dopo aver già effettuato il funerale e chiuso la celletta.
  • Carlo Ballotta 01/07/2025 at 14:38 su Diocesi di Trieste contraria a dispersione ceneriX Tony a nulla rileva tecnicamente ed in diritto la disponibilità di un più tradizionale e magari rassicurante sepolcro privato e gentilizio se è stata correttamente, e nelle forme di legge, manifestata la volontà di dispersione da parte del de cuius o di persone legittimate a rendere questo atto, presso l'Uff. di Stato Civile. Contestualmente di solito si dichiarano volontà di dispersione in natura e luogo (approssimativo) dove materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri. Il tutto avanti l'uff. di stato civile, sempre, poichè egli è titolare unico di questo potere autorizzativo. Di solito chi disperde le ceneri controfirma un verbale di avvenuto spargimento, dove dovrebbe esser annotata almeno la località, almeno indicativamente...
  • Carlo Ballotta 01/07/2025 at 14:25 su La casa funeraria in regime di monopolio???X Giovanni, non mi addentro nelle più raffinate analisi (e dietrologie!) sul carattere politico della norma oggetto di Sua obiezione, mi preme solo rilevare come la funeral home in Italia sia possibile, purtroppo su base regionale, unicamente in quanto assimilabile ad un ordinario deposito di osservazione/servizio mortuario sanitario. E proprio sul versante igienico-sanitario è disciplinato questa sorta di presidio privato dove svolgere la veglia funebre, alternativo ad es. alle più tradizionali camere ardenti ospedaliere. La casa funeraria è principalmente normata da regole di diritto pubblico, e non potrebbe esser altrimenti, in carenza di adeguata legislazione statale in materia di polizia mortuaria. Ci sono poi sofisticati studi di economia sul pericolo della casa funeraria monopolista di fatto, nel proprio bacino territoriale di potenziale utenza. Se il servizio è da intendersi rivolto a tutta la cittadinanza senza discriminazioni non è del tutto irragionevole porre qualche "paletto" in difesa preventiva della concorrenza e della libera scelta del dolente.
  • Giovanni 30/06/2025 at 20:21 su La casa funeraria in regime di monopolio???Un regolamento , quello delle Case funerarie da porre al servizio delle altre imprese, molto discutibile, perchè fa venire meno il principio della libera concorrenza. Infatti la casa funeraria, secondo me, è un investimento che un'azienda fa per offrire un servizio più alla clientela. E non un investimento al servizio della concorrenza...
  • Tony 30/06/2025 at 15:28 su Diocesi di Trieste contraria a dispersione ceneriMi piacerebbe sapere dove sono state disperse le ceneri - specificando in quale parte del Carso -di mio fratello Ademaro Martinico, malgrado abbiamo la tomba di famiglia!!
  • Redazione 27/06/2025 at 12:41 su Domanda alla Redazionex Anna Cavallo Fatto salvo il caso che la normativa specifica del Piemonte non obblighi pe ril rientro di urne cinerarie affidate all'acquisto di una sepoltura, ripeta la richiesta al suo comune, facendo presente che esiste la specifica circolare Ministero salute n. 24 del 24/6/1993, che glielo consente al paragrafo 14.3, riportato per esteso qui sotto:

    14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.
    Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.
    Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).
    Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.
    Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
    Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.
    Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.
    Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
    Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.
    Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.
    Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.
    Tale forma di sepoltura è gratuita.
    Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.
  • Anna Cavallo 27/06/2025 at 11:59 su Domanda alla RedazioneREGIONE PIEMONTE. Avevo chiesto e ottenuto l'affidamento domestico dell'urna cineraria di mio marito, ma mi sono resa conto con il passare del tempo che mio figlio patisce la presenza dell'urna. Mi sono informata per trasferire e disperdere le ceneri in un cinerario, ma il cimitero comunale non ha uno spazio del genere e mi proporrebbe un loculo - che non voglio avere perché mio marito non era credente e andrebbe contro quello che era il suo pensiero. C'è possibilità di poter mettere le ceneri nel cinerario di un comune vicino?