Michele 19/10/2025 at 11:48 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuongiorno, sono erede di due loculi ricadenti nel cimitero del comune di B. Sono stati acquistati dai miei bisnonni il 2 febbraio 1942 con pagamento presso l'esattoria di cui conservo ancora la ricevuta. Il comune sta effettuando una sanatoria per regolarizzare le concessioni, desideravo chiedere se i loculi a mia disposizione rientrano in una concessione cimiteriale di durata perpetua oppure dovrò rinnovarla alla scadenza di 50 anni. Grazie.
Redazione 16/10/2025 at 16:53 su Domanda alla RedazioneSe legge l'articolo https://www.funerali.org/cimiteri/non-serve-continuare-nella-regionalizzazione-della-normativa-funeraria-81497.html si rende conto di chi sta continuando a lavorare per la regionalizzazione.
La tomba di Lucio Dalla in Certosa: memoria e simbolo 16/10/2025 at 15:01 su La tomba di Lucio Dalla in Certosa a Bologna[…] come parte integrante di una tradizione culturale locale e nazionale. Proprio per questo, la tomba di Lucio Dalla in Certosa appare come un nodo fondamentale nel tessuto della memoria collettiva bolognese, divenendo meta non […]
franco 16/10/2025 at 09:32 su Domanda alla Redazioneforse ho toccato un tasto bollente .....
visto che nessuno commenta !!!!!!!!????
Carlo Ballotta 06/10/2025 at 11:24 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Enrica,
Tutta la questione da Lei rappresentata deve esser letta e risolta alla luce di due essenziali istituti (subentro e decadenza) normati solo dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria.
La consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato (con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma – vale a dire un famigliare – ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale, quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ).
La concessione palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.
Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.
La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari).
La scelta tutta "politica" per il buon governo del cimitero operata dal Suo Comune, con ogni probabilità, mira a ridurre gli immobilizzi del patrimonio edilizio del camposanto, che - come noto - non è dilatabile all'infinito. Quindi non è ammesso tenere un loculo vuoto e non impiegabile per nuove sepolture, anche quando la concessione già sussista e debba solo esser volturata.
franco 05/10/2025 at 11:04 su Domanda alla RedazioneBuongiorno
non si sente piu' parlare della nuova legge nazionale in materia funeraria
come mai ???? le associazioni di categoria che fanno????
saluti
Enrica Cipolla 04/10/2025 at 17:07 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno, il mio caso mi vede coinvolta nel decesso di mia madre. Era concessionaria per lei,
per il coniuge e per gli eredi di n. 2 loculi situati nel cimitero di Codogno (Lodi). Alla sua morte ha voluto la cremazione ed essere messa nel loculo insieme a mio padre già deceduto ma senza cremazione. Ora il loculo 2 rimanendo vuoto in comune mi hanno riferito che non ho più diritto ad averlo. Non capisco perché in quanto nel contratto che mia mamma aveva fatto c è scritto : per se stessa, per il coniuge e per gli eredi.
Ringrazio e invio cordiali saluti.
Marcello Ranieri 03/10/2025 at 16:14 su Grandi obesi: difficile la sepoltura e la cremazione?Bisogna costruire forni più grossi e procedere con la cremazione, mio zio era nelle medesime condizioni ed è esplosa la salma nel loculo, non vi dico cos'è successo.
Redazione 02/10/2025 at 20:57 su Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di marex Invernici
Mentre la L. 130/2001 specifica che l'autorizzazione alla cremazione è competenza dell'ufficiale di stato civile, nulla dice in merito alla competenza territoriale dell'ufficiale di stato civile che autorizza la dispersione.
Diverse regioni hanno legiferato in materia attribuendo la competenza (sbagliando, essendo questa legislazione esclusiva dello Stato) ora all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, ora all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso e poi questi deve avvisare quello di effettuazione della dispersione.
In altri casi si è seguito quanto stabilito dal TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 (veda il testo in area Sentenze) che ha chiarito come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
In assenza di norma regionale che dica il contrario (che vale, se non è stata impugnata) e pure in assenza di specificazione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, si ritiene che sia da seguire l'indicazione del TAR Toscana.
Si precisa che la notizia riportata è stata acquisita da https://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/5398-capitaneria-disciplina-della-dispersione-di-ceneri-funebri-in-mare.html, e a quanto pare in quel territorio (Gela) è l'ufficiale di stato civile del comune ove avviene la dispersione che lo autorizza.
INVERNICI MARTINO 02/10/2025 at 19:50 su Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di mareBuongiorno.
Dal vostro commento si evince, se non vado errato, che l'autorizzazione deve essere dell'Ufficiale di stato Civile competente sul territorio ove avviene la dispersione.
Per quanto risulta dalle mie informazioni, ma vi scrivo per avere una conferma se nel caso sia un mio errore, la competenza è solamente dell'Ufficiale di stato Civile del territorio ove è avvenuto il decesso.
Non ha quindi competenza l'Ufficiale di Stato Civile del territorio ove avverrà la dispersione. Questo è anche quanto stato dichiarato nel recente convegno degli Ufficiali di stato Civile avvenuto a Fidenza.
In effetti l'ordinanza nell'art. 2 parla solamente di Ufficiale di Stato Civile competente ma non aggiunge il termine che possa riferirsi al territorio di dispersione.
Sicuramente un vostro chiarimento aiuterebbe molto a comprendere ciò che deve essere fatto.
Grazie, cordiali saluti
Perchè Antigone
di Guido Bianchini
Né mi stupirei per nulla che Euripide avesse ben ragione di dire in quei suoi versi: “E chi sa se non sia esser morti il vivere, e viver l’esser morti!”.
(Platone, Gorgia, 492s.)
Ad essa, Antigone, fra le poche, l’antichità ha dato la parola quasi le fosse imposto l’arcano dovere di inviare a noi, umani posteri, messaggi criptici da decifrare, che, in realtà, noi umani posteri abbiamo voluto leggere in lei.
Al misterioso fascino di Antigone, persona millenaria che il mondo antico ci restituisce intatta, indomabile e corrucciata, non si resiste. Viva, guizzante, essa si staglia su di un fondo mitologico ingombro di anime morte.
Evocata, forse a testimoniare l’esistenza, prima della polis, di una religione popolata di divinità ctonie, patita e soccombente tanto quanto era rituale e vincente quella olimpica; a difendere gli dèi della parentela contro l’assalto degli dèi di stato, celesti, evanescenti, estranei; a rivendicare il culto dei morti come culto della consanguineità da contrapporre ai riti giuridico-formali che si contentano di prescrivere impersonali: “ne intra moenia mortuus sepeli(to)”, Antigone ha finito coll’esser riempita dagli affascinati posteri umani dei simboli più vari e molteplici.
Citiamo tra essi almeno quelli che sembrano aver mosso la redazione e il comitato scientifico ad attribuire il nome di Antigone alla loro incipiente iniziativa editoriale.
Antigone è stata scelta quasi a nume tutelare per la sua capacità di alludere dalle scene di duemila anni di teatro tragico alla pietas contro l’empietà, all’affermazione dell’individuo come valore per la collettività contro la ragion di stato, alla condizione umana destinata come un in sé libero da opporre al potere.
Ed in più, Antigone è sembrata a tutti noi sentire così appassionatamente che, nascondere con la sepoltura la nudità di un morto senz’anima agli insulti del tempo senza storia, coincideva con l’affermare la civiltà dei vivi, che la vita era morte ma se la violenza via violenza sulla parola, sul linguaggio, sulla razionalità, insomma, che la morte andava guardata non come la condizione del non essere, ma come una variazione di stato, non funzione di inadeguatezze umane da espungere, ma come un trapasso da rispettare nell’eternità del divenire dell’umano destino, del destino di tutti gli uomini, nessuno escluso.
Appunto. Quanto tempo hanno impiegato gli uomini per capire, per passare dal livello di chi lascia, trasumando, il corpo dell’altro alla contesa delle fiere, al livello di chi, in omaggio alla sedentaria necessità di seppellire l’altro, morto, lo ipostatizza come antenato protettore?
Le Erinni col passare del tempo si trasformano in Eumenidi, col passare del tempo anche l’uomo passa dalla vendetta al sacrificio rituale, dal furore allo scambio, dal farfuglio al linguaggio.
E quanto tempo hanno impiegato poi, gli uomini, per distinguere il rito igienico dall’ufficio, l’obbligo dalla devozione, l’accettazione immerme dalla spiegazione?
Qui l’anima, dal momento della morte in poi, è pensata come particella indistinta ed elementare, restituita al suo libero ed eterno vagare nell’universo perenne, mentre dalla nascita in poi è pensata imprigionata in un corpo come in una tomba, come obbligata ad essere ànemos, scintilla vitale di un essere dotato di storia, e dunque, temporalmente determinato.
La là morte è pensata come rinascita, come riconduzione dell’anima alla condizione iniziale, perfetta, rinnovabile eternamente, come già la classica iconografia celetica di sepolture messapiche a sacco fetale.
Capire, spiegare, farsi ragione; il vero travaglio degli umani è questo. E nella loro storia millenaria, questo hanno fatto fino ad oggi, bene o male.
A questo travaglio del capire sarà, appunto, ispirata la nostra fatica. Questo travaglio del capire sarà il filo conduttore di ANTIGONE, strumento di servizio, di studio, dunque in ultima istanza, di lavoro.
All’evocata vergine tebana chiediamo di continuare ad alludere, dall’alto della testata, al suo gesto e a confortarci, perciò, in ogni nostro atto non servile.
Ai nostri 24 lettori chiediamo scusa dell’enfasi che abbiamo messo nel dire ciò che ci urgeva, ma chiediamo anche aiuto a por mano al lavoro che andiamo a intraprendere.
Carlo Ballotta 02/10/2025 at 11:15 su Autorizzazione alla cremazioneX Sabina,
Per dare efficacia al testamento, una volta deceduto il testatore, è necessario redigere un atto pubblico chiamato alternativamente "pubblicazione del testamento olografo" o "registrazione del testamento pubblico". Nel secondo caso solamente il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico potrà procedere con la sua registrazione, mentre ogni notaio potrà pubblicare il testamento olografo.
Senza questo incomprimibile passaggio giuridico la scheda testamentaria non produce i suoi effetti, nemmeno per le disposizioni non patrimoniali quali, appunto la scelta di luogo e la forma di "sepoltura" operata dal de cuius.
Redazione 02/10/2025 at 08:33 su Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?x Sara
si tratta di capire se l'autopsia è stata ordinata dall'Autorità giudiziaria e borsa e telefoni sono stati posti a disposizione di quest'ultima per indagini per interesse di giustizia oppure se, non essendoci motivi, la borsa e i telefoni sono stati trattenuti da qualcuno.
Il primo consiglio è quello di chiedere al Responsabile del luogo dove si è effettuata l'autopsia la restituzione degli effetti personali e le motivazioni della mancata restituzione. Ove non vi fossero motivazioni legali, e senza restituzione, vada in un comando dei carabinieri e sporga denuncia.
Sabina Pinna 01/10/2025 at 19:45 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno!
L’ufficiale di stato civile può rilasciare l’autorizzazione alla cremazione sulla base della volontà del defunto espressa in un testamento pubblico che non è stato ancora registrato? Occorre la copia conforme all’originale del testamento inoltre?
Carlo Ballotta 26/09/2025 at 16:00 su Seppellire le ceneri?X Luciana,
Sì, è obbligatorio inserire sulla lapide almeno gli estremi anagrafici ed identificativi del de cuius, per tutte le sepolture (quale ne sia la tipologia o la forma) e per tutti i defunti contenuti in un tumulo ad es. pluriposto, non solo intendendo esclusivamente i feretri, ma pure le loro trasformazioni di stato, intermedie o definitive, come appunto accade per le ceneri raccolte in un'urna poi da tumulare.
Il foto-ritratto invece è e resta opzionale ed accessorio.
Redazione 26/09/2025 at 14:20 su Elenco crematori in Italiax Enrico Santilli
Le consigliamo di far passare i 20 anni dalla tumulazione. In tal modo la procedura è semplificata dal punto di vista amministrativo (si applica la normativa per i resti mortali prevista dall'art. 3 del D.lgs.vo 254/2003 e non quella per cadavere, più complessa).
Si rivolga ad una impresa funebre locale di sua fiducia (faccia fare preventivi anche da altra impresa) per ottenere l'estumulazione del feretro e l'avvio dello stesso, comprensivo della bara di zinco, ad un crematorio nelle vicinanze che consenta la cremazione di bara lignea e zinco. E poi il ritorno dell'urna cineraria, previa autorizzazione all'affidamento familiare in specifica località, con l'osservanza delle norme previste dall'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
E' possibile che al momento della estumulazione l'autorità sanitaria intervenuta o lo stesso gestore del cimitero disponga accorgimenti perché sia garantito il rispetto delle norme in materia circa le caratteristiche che deve possedere la bara (considerando che è una bara di venti anni e che può essersi danneggiata nel tempo)
enrico santilli 26/09/2025 at 06:09 su Elenco crematori in ItaliaBuongiorno . Vorremmo far cremare nostro figlio deceduto 19 anni fa ma evitando di rimuoverlo dalla bara zingata e riportarcelo a casa , è possibile ? siamo di Ancona nelle Marche. indirizzo mail. ruamuniz@alice.it grazie
luciana 25/09/2025 at 22:11 su Seppellire le ceneri?Buongiorno, vorrei sapere se in caso di sepoltura di un'urna nella tomba di famiglia è obbligatorio aggiungere il nome del defunto sulla lapide. Friuli Venezia-Giulia
MARIA 25/09/2025 at 11:59 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, vorrei sapere se è possibile far cremare il mio cane al momento della sua morte e conservare le sue ceneri nel loculo che verrà destinato a me dopo il mio decesso. È necessario lasciare delle disposizioni ufficiali per garantire che ciò avvenga?
Redazione 25/09/2025 at 10:03 su AssoMARMO fa sentire la sua voce sulla difficoltà dei marmisti di operare nei cimiteri con recenti modifiche normativex Marco
la condotta da Lei descritta può assumere rilievo sotto diversi profili:
* Pratiche commerciali scorrette o aggressive: ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori per valutare l’eventuale apertura di un procedimento sanzionatorio. La segnalazione può essere presentata tramite il portale online dell’AGCM o tramite associazioni dei consumatori riconosciute.
* Trattamento illecito di dati personali: qualora la raccolta e l’uso dei dati dei potenziali clienti avvengano in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), la competenza appartiene al Garante per la protezione dei dati personali, al quale è possibile inviare un reclamo formale tramite il sito istituzionale.
* Molestia o disturbo alla persona: se vi sono condotte reiterate, insistenti o invasive a domicilio, queste possono integrare ipotesi penalmente rilevanti (es. molestie ex art. 660 c.p., atti persecutori ex art. 612-bis c.p., o altri reati connessi). In tal caso è opportuno rivolgersi direttamente alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) o presentare denuncia/querela presso la Procura della Repubblica competente per territorio.
Si suggerisce quindi di:
1. raccogliere ogni elemento utile (date, modalità, nominativi, documentazione, eventuali testimoni);
2. valutare se presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza per i profili penalmente rilevanti;
3. presentare reclamo/segnalazione ad AGCM per i profili di pratica commerciale scorretta;
4. inoltrare reclamo al Garante Privacy se vi è uso improprio di dati personali.
Solo tali autorità hanno competenza ad accertare e, se del caso, sanzionare i comportamenti descritti.
Marco 25/09/2025 at 09:34 su AssoMARMO fa sentire la sua voce sulla difficoltà dei marmisti di operare nei cimiteri con recenti modifiche normativeBuongiorno vorrei segnalare pratiche commerciali illegali e scorrette che avvengono qui in Lombardia da parte di un imprenditore che contatta i potenziali clienti acquisendo dati personali (legalmente o illegalmente non è dato sapere) e molestando ripetutamente i potenziali clienti a casa loro di persona, periodicamente. A danno anche dei concorrenti che non attuano queste pratiche. Ricordando che la pratica è configurabile come condotta punibile con arresto o ammenda, vorrei sapere come segnalarvi il soggetto marmista lapidario e cimiteriale.
Astrid 24/09/2025 at 12:41 su La decadenza delle concessioni cimiterialiGrazie per la risposta celere.
Sta mattina ci siamo recati io e mia cugina presso l'ufficio che si occupa dei cimitero per parlare nuovamente della situazione. Abbiamo fatto nuovamente presente che i cugini non tornano prima di un anno o due.
Ci hanno detto che loro sanno i nostri nomi, sanno che devono chiamare me a cui ho lasciato mail e recapiti telefonici Oppure mia cugina ma di sbrigarci comunque.
Il regolamento dice "titolari per successione entro un anno devono designare uno per essi che assuma, verso il
Comune, l'esercizio dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di
tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco".
Ci hanno risposto che appunto o ci decidiamo o designa il sindaco. Sanno che la tomba è curata, vedono i fiori e oggi abbiamo chiesto i permessi per un'opera che dovremo fare di straordinaria manutenzione. Al massimo lasciamo che designi il sindaco, uno di noi cugini vale l'altro, e poi quando tornano i cugini esteri ci mettiamo d'accordo...
Carlo Ballotta 24/09/2025 at 11:13 su La decadenza delle concessioni cimiterialiX Astrind,
nonostante la sua natura particolare e la sua specifica destinazione ad uso sepolcrale il bene giuridico denominato "Sepolcro privato a sistema di tumulazione" deve pur sempre avere un proprietario, per eventuali responsabilità civili (omessa manutenzione dell'edificio),ma pure penali quando per disgrazia la tomba di famiglia dovesse ad esempio crollare.
Quando il regolamento comunale di polizia mortuaria, nel disciplinare l'istituto del subentro, dovesse imporre un tempo massimo per perfezionale la voltura e quest'ultimo non fosse rispettato nei suoi termini, si configurerebbe una sorta di inadempienza da parte dei futuri e potenziali concessionari, sanzionabile anche con la procedura di decadenza per violazione unilaterale delle obbligazioni cui soggiace il rapporto concessorio, al momento della sua stipula, tra il privato e l'Ente Pubblico (Comune).
Alla normativa municipale sulla gestione cimiteriale il cittadino, deve pur sempre ottemperare.
Astrid 24/09/2025 at 04:22 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuon giorno.
Noi discendenti del fondatore del sepolcro fondato nel 1890 abbiamo comunicato al comune i nomi di tutti i discendenti del fondatore ma mancano le firme per formalizzare la voltura di altri discendenti del fondatore che vivono in un paese estero. Il sepolcro è curato da quelli che vivono vicini, manutenzione ordinaria, pulizia la tomba mensile e fiori sempre freschi. Il comune potrebbe dichiarare la decadenza se non volturiamo? Stiamo aspettando che entro uno o due anni gli altri tornino, il comune sa chi sono i discendenti e ha anche i nostri contatti.
Grazie
Sereno Scolaro 12/09/2025 at 10:12 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatox Rocco
Come prima cosa, farei presente come questi aspetti siano stati interessati, negli ultimi anni, da orientamenti differenti, tra cui quelli sulla possibilità di una diversa, rispetto a situazioni precedenti, regolazione delle concessioni un tempo date in perpetuo.
Nel caso specifico, non vi sono indicazioni se il comune abbia modificato il proprio Regolamento comunale (ad esempio: prevedendo che a seguito della morte della persona titolare del contratto dovesse essere resa dichiarazione di aggiornamento, o altro).
Si suggerisce: a) come prima cosa, di corrispondere (anche a mezzo di e-Mail) con il comune chiedendo di sospendere interventi sul sepolcro, in attesa di chiarimenti, giustificiando ciò anche con la situazione di lontananza; b) di corrispondere con gli uffici comunali per conoscere l'esatta situazione del sepolcro (ricordando che di norma il Regolamento comunale potrebbe essere reperibile on-line nel sito web del comune).
Rocco 12/09/2025 at 02:04 su Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinatoNon capisco il 1963 abiamo sepolto mio padre per 10 anni poi il 1970 o comprato la tomba perpetua per 99 anni il1975 abiamo sepolto mia mamma il2023 sonoi stato al mio paese dato che vivo in canada ma o 4 sorelle che ci tengono cura alla tomba labiamo rinnovata e cosi le mie sorelle mi anno dato la notizia che a 50 anni della sepoltura di mia mamma dobiamo comprare la tomba sono andato al comune e limpiegata non sapeva niente mi a detto che quella tomba non aveva eredi poi abiamo trovata e mi a detto che nel 2025 mi diceva quanto dovevo pagare prima di ritrare avevo trovato loriginale documento ma lufficio era chiuso questa signora doveva sposare la figlia sono rientrato in canada ma mia nipote al vice sindaco gli a portato il documento originale unmmese fa o cercato di comunicare al comune ma era difficile intrare incomunicaziome poi mi anno risposto via emel; e mandandomi da pagare 750 dollari e sulla ricevuta non compare il vecchio contratto perpetua e il n umero della tomba non e giusto o cercato di comunicare coin loro via telefono niente o contattato anche il sindaco oggi ricevo di nuovo un comunicato che sposseranno i mie genitori per scadenza del contratto la colpa e di loro che nonn sanno cosa fanno mi dovro rivolgere alla casema dei carabinieri e di unavvocato sono incompete nti della materia spero chi di voi mi po dare spiegazione la tompa perpetua e causale Logozzo@hotmail.com
Redazione 08/09/2025 at 15:30 su Milano: 14 nuovi illustri iscritti nel Famedio del MonumentaleBuon pomeriggio,
in base a quanto rinvenuto su Wikipedia:
Riccardo Sarfatti "È sepolto vicino al padre nel cimitero di Griante. Il 2 novembre 2020 il suo nome è stato iscritto nel Famedio di Milano."
Carlo Ballotta 05/09/2025 at 15:15 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Gentilissimi Dr. Scolaro e Dott. Nardona
Mia sia permessa una chiosa di sintesi, in replica ai Vostri interventi, qui sulle pagine di funerali.org.
Sin dalla Sua definitiva approvazione la L. n. 130/2001 si presenta come atto normativo di soli principi, quindi per sua stessa natura scarno e lacunoso (così almeno rilevç il Consiglio di Stato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, da cui, poi, originò quel D.P.R. 24/02/2004 che rese, nel caso specifico proposto, attuabile l'istituto dell'affidamento ceneri.
Sui difficili rapporti tra il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e la stessa L. n. 130/2001 molto è già stato scritto. Quando verso la fine del 2001, dopo il referendum confermativo, entra in vigore la c.d. riforma del titolo V Cost, ci sarebbe stato - forse -ancora tempo per predisporre un nuovo corpus di disposizioni in materia di servizi funerari, il quale muovendo dalla base pur sempre fornita dal D.P.R. n. 285/1990 già in vigore integrasse i contenuti della legge ad hoc su cremazione e suoi istituti corollario (inverso i più problematici) in un testo unico di revisione complessiva della polizia mortuaria. L'inerzia colpevole del Legislatore, però, nel tempo ha lasciato spazio alle più disparate forme di attuazione della L. n. 130/2001 , sotto la pressione dell'opinione pubblica e dell'imprenditoria funebre italiana. Poi, invero, c'è chi ha esondato dai propri limiti costituzionali, usando il problema cremazione per instaurare addirittura ordinamenti regionali propri di polizia mortuaria, tali da prescindere addirittura, per certe parti, dal D.P.R. n. 285/1990. Nessuna Regione, però, neppure la più autonomista ha mai osato sancire l'abrogazione espressa o implicita del Regolamento Statale. Anche per non creare eccessive frizioni si è preferita una più delicata sovrapposizione, con andamento carsico tra i due tessuti normativi, e qui il caos ha iniziato ad imperare sovrano. Ricordo non certo a Voi, ma ai nostri Lettori che se da un lato è innegabile una potestà legislativa concorrente tra Stato Centrale e Regioni, in tema sanitario è altrettanto vero come queste ultime possano sì legiferare, ma su questo unico versante. Quando la polizia mortuaria - disciplina di per sè stessa già molto trasversale e poliedrica - s'interseca con lo stato civile o l'applicazione dei diritti fondamentali, quali quelli sociali e civili, le Regioni non avrebbero dovuto statuire alcunché, invece proprio per accontentare il cittadino quando egli, accedendo alla pratica cremazionista, sempre più diffusa, chiede di esercitare diritti nominalmente già stabiliti dalla Legge, ma...”indisponibili”. Ci sono state forzature, ed eccessi volontaristici nell’attuare la L. n. 130/2001 alcuni di essi prossimi all’escamotage tipicamente italiano. Ricordo ancora alcune teorie oggi abbastanza aberranti, ma un tempo di un certo fascino, presso gli uffici legislativi regionali. Eccone un florilegio:
1) La Legge n. 130/2001 che in effettivamente novella parte dell’art, 411 Cod. Penale, trae piena operatività proprio dalla disciplina penalistica in vigore.
2) Il Governo NON ha impugnato le leggi regionali palesemente fuori dal perimetro rigido della Costituzione, nei termini perentori dettati, avanti la Consulta, quindi le LL.RR. sono da ritenersi legittime per esclusione e si proceda pure.
Molto altra ed alta dottrina (dunque NON mia!) è stata prodotta sulla L. n. 130/2001 ed i suoi intrecci perversi con il D.P.R. n. 285/1990, il famoso art. 79 D.P.R. cit. ci dà la cifra della confusione in corso. Esso per lo Stato è ancora in vigore, quando si tratta di modificarlo, mentre molte Regioni lo danno ormai per superato, il Ministero, per parte Sua con semplice atto istruttivo fornisce un poco convincente nulla osta alla libera applicazione dell’art. 3 L. 130/2001. Da questa congerie, dove nemmeno le più alte Istituzioni Italiane riescono a conferire una parvenza di logica ad un simile zibaldone si diramano poi, come se già non bastasse, a cascata tutti i regolamenti comunali di polizia mortuaria. L’uno diverso dall’altro.
Sereno Scolaro 05/09/2025 at 12:32 su Turbativa di funerale o di corteo funebreNon mi sentirei di condividere del tutto l'Autore citato, in particolare, per l'ultima parte. Questo poiché, successivamente all'art. 25 TULLPS, si rintraccia l'art. 27, per il quale: "Art. 27 - [I] Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. - [II] Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.."
Carlo Ballotta 04/09/2025 at 21:44 su Affidamento e dispersione delle ceneri di resti mortali esumati o estumulati. Parere del Consiglio di Stato del 5/8/2025Si consiglia caldamente la consultazione di questo articolo, in qualche modo profetico, risalente al 2023. https://www.funerali.org/cimiteri/ma-si-possono-disperdere-le-ceneri-di-un-resto-mortale-68274.html
Qualche dubbio operativo permane: ad es. quale la reale portata di questo parere del Consiglio di Stato? Esso quando e se "farà" diritto? Altre Regioni potrebbero ad esso conformarsi o adottarlo come paradigma per normare una zona grigia dei loro ordinamenti funerari. Il problema si pone soprattutto per chi operatore della polizia mortuaria, seppur a vario titolo, sia allo "sportello", ossia a diretto contatto con il cittadino, che non capisce a volte questi sofismi giuridici, e fatica a capacitarsi di comportamenti della P.A. altrimenti indecifrabili ed oscuri. Vi sono Comuni che sono direttamente intervenuti in materia, con lo strumento principe del regolamento municipale, per colmare una lacuna legis evidente, ora ammettendo, ora vietando la dispersione delle ceneri di resti mortali. La situazione è davvero caotica, perchè bisognerebbe rivedere tutta la corposa normazione locale (articolata su tutti i livelli di governo, da cui tragga fattivamente fonte attuativa l'istituto della dispersione per ceneri provenienti dalla cremazione di salme inconsunte. Non è questione di poco conto cercare un punto di equilibrio anche e soprattutto alla luce dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato su alcune tecniche legislative forse troppo permissive sul tema in parola. In ogni caso o si governa il fenomeno, prevedendone per tempo gli effetti, o si sarà costretti, come al solito, ad operazioni affrettate di modifica dei rispettivi atti normativi di riferimento. L'utente dei servizi funerari non può dalla sera alla mattina vedersi inibito un (presunto?) diritto prima riconosciutogli dalla macchina gestionale della polizia mortuaria, sulla scorta di un parere del II grado della giustizia amministrativa. Spetterebbe alla politica diradare certi dubbi ermeneutici sull'applicazione estensiva di alcuni istituti piuttosto estremi e critici della L. n. 130/2001. Nel silenzio del potere legislativo ovviamente debbono intervenire i giudici, perchè direttamente sollecitati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni, al fine di ricomporre un quadro troppo frammentato ed anarcoide, in una cornice di legittimità costituzionale.
Sereno Scolaro 04/09/2025 at 08:26 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Mi permetto d'intervenire, pensando che Carlo Ballotta sia stato sinora occupato, per aggiungere alcuni elementi. Il 1° riguarda l'affermazione attorno alla ritenuta abrogazione dell'art. 79 dPR 285/1990 da parte della L. 130/2001: basterebbe richiamare il non lontano parere della Sez. I del Consiglio di Stato 4/8/2025, n. 855, oppure considerare come esso sia stato, in parte, modificato con DL (o, meglio, in sede di conversione in Legge) nel 2022: se tale abrogazione vi fosse stata, non si vede come potesse abrogarsi qualche cosa di abrogato. Il probblema è piuttosto questto della non piena applicazione della L. 130/2001.
Si condivide totalmente l'affermazione sul fatto che la conservazione del DNA e liquidi biologici non possa sostituire l'autopsia. Oltretutto i loro fini sono differenti.
La previsione della conservazione ha trovato molte resistenze.
Mi viene da ricordare come l'autore (e relatore nella fase finale) della L. 130/2001 svolgesse, prima dell'elezione, il ruolo, rilevantissimo, di medico legale e, non a caso, è previsto che la conservazione dovrebbe (condizionale di rigore) riguardare tutti i defunti a pescindere dalla pratica funeraria. Ricordo, infine, la L.30/6/2009, n. 85.
Perdoni Carlo Ballotta, non avendo intenzione di sostituiorni a Suoi interventi.
Redazione 02/09/2025 at 15:08 su Domanda alla RedazioneX Cinzia
NO, sono sepolture private tutte quelle che non sono inumazioni in campo comune e quindi concesse in uso dal Comune
Cinzia 02/09/2025 at 10:58 su Domanda alla RedazioneGrazie per la solerte risposta. Significa che le SEPOLTURE PRIVATE sono esclusivamente i sepolcri familiari o di enti a sistema di tumulazione o inumazione, mentre i manufatti comunali destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri (loculi e nicchie) non sono considerati "sepolture private" anche se dati in concessione a privati cittadini o enti?
Grazie.
Sereno Scolaro 02/09/2025 at 09:40 su Domanda alla RedazioneProverei a semplificare (oltretutto prescindendo dagli aspetti regionalistici, trattandosi di questioni di applicabilità nazionale). I sepolcri privati nei cimiteri (capo XVIII dPR 285/1990) sono definibili in negativo, nel senso che vi rientrano tutte le "allocazioni" cimiteriali diverse dall'inumazione nei campi di cui all'art. 58 stesso dPR 285/1990. Questo riferimento all'art. 58 (e si veda anche l'art. 59 ...) consente di ricordare come la pratica dell'inumazione possa aversi anche in sepolcri privati (art. 90, 2 dPR 285/1990) e non in via esclusiva nei campi di cui all'art. 58 citato.
Cinzia 01/09/2025 at 14:32 su Domanda alla RedazioneRegione Emilia-Romagna.
Buongiorno, nel DPR 285 1990 si parla di sepolture private. Il quesito è: cosa si intende per sepoltura privata? Sono solo le tombe/cappelle/edicole di famiglia oppure ogni area/loculo/nicchia/ossario dato in concessione ad un privato?
Le sepolture pubbliche sono i campi comuni a sistema di inumazione e l'ossario comune o anche loculi e ossari comunali dati in concessione a privati?
Il quesito si pone in quanto in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio competente o al gestore del cimitero richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero (subentro alla concessione).
Dott. Giorgio Nardona 26/08/2025 at 11:45 su Cremazione e specifici adempimenti necroscopici sul prelievo del D.N.A.Leggo con interesse l'articolata tesi che il Ballotta sostiene e pongo alcune osservazioni in merito (da professionista esperto della materia). La norma risale, come sottolineato, al 2001, ed integra/sostituisce il precedente regolamento di Polizia Mortuaria ex DPR 285/1990, in particolare per quanto riguarda l'articolo 79 del suddetto DPR che è stato abrogato e sostituito dal famigerato art. 3 della L.130/2001. Perchè famigerato? Perchè la previsione di cui al comma h) è del tutto inutile ai fini della definizione della causa di morte e dell'ipotesi che la stessa sia avvenuta come conseguenza di altro reato. Infatti tale fattispecie viene esclusa, visti gli elementi fattuali che si rilevano all'atto dell'accertamento della morte, con il certificato di esclusione dell'ipotesi di reato ad uso cremazione. Si rileva, infatti, che la conservazione di annessi e liquido biologico NON POTRA' MAI in alcun modo sostituire un'autopsia, a qualunque titolo effettuata (giudiziaria o per mero riscontro diagnostico). Tali campioni biologici potrebbero, quindi, essere utilizzati SOLO ed UNICAMENTE nel caso fosse il soggetto stesso da sottoporre a cremazione a dover risultare indagato post mortem per qualche tipologia di reato commesso in vita ed eventualmente ipotizzabile non certo dal medico nescroscopo all'atto della visita necroscopica, ma solo dall'autorità giudiziaria, unica preposta ad effettuare indagini. Inoltre resta il fatto che comunque, secondo la legge, con la morte si estingue anche il reato eventualmente commesso.
Inoltre, la norma risulta ampiamente vetusta, dal momento che mentre nel 2001 le cremazioni erano eventi molto infrequenti (forse meno dell'1% dei decessi) ed ottemperare alla previsione del comma h) si configurava come evento eccezionale, ma logisticamente possibile, oggi esse rappresentano, soprattutto in alcune realtà delle regioni settentrionali, una quota che talora arriva ad oltre il 90% rendendo l'ottemperanza al comma h) impossibile de facto per motivi organizzativi, economici e legali. Ad esempio la conservazione dei campioni per 10 anni... sotto la responsabilità di chi? Dal momento che i medici necroscopi in 10 anni potrebbero anche mutare servizio di assegnazione o sede di lavoro, non certo degli stessi! La legge, però, afferma che vi è l' "...obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni..." e che pertanto è il solo medico necroscopo il titolare e responsabile del trattamento dei dati, dei campioni e della loro conservazione... che facciamo? Li teniamo nel frigo di casa?
E' tempo, quindi, che gli stakeholders (in particolare regioni, onoranze funebri e dipartimenti di prevenzione - ai quali fanno capo i servizi di Medicina Legale) agiscano con un'azione forte nei confronti del legislatore centrale per una modifica IMMEDIATA di una norma inutile, dannosa e sostanzialmente disattesa, nonostante le "roboanti" circolari ministeriali che, come al solito, non sono altro che l'ennesima prova dello scollamento tra sedi amministrative di palazzo e la realtà dell'operatività territoriale, quasi a sottolineare che i firmatari di quelle circolari o non hanno mai "lavorato sul campo" o si sono dimenticati di com'è la realta.
E tali circolari non possono del resto sostituire carenti o del tutto assenti regolamenti attuativi (come nel caso in esame) che, come al solito, l'esecutivo ritiene di dover considerare come accessori al ruolo di autorità esecutiva appunto, preferendo di gran lunga approfittare della decretazione d'urgenza per sostituirsi al Parlamento in qualità di potere legislativo de facto. Il resto è fuffa da legulei. Saluti.
Redazione 26/08/2025 at 10:00 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro
L'applicazione dell'IVA non è connessa alla prestazione fornita in regime di mercato o meno. Ma l'IVA non si applica se è la prestazione è svolta da una Pubblica Autorità e il concessionario di un servizio pubblico locale non è Pubblica Autorità (questo vale in ambito cimiteriale, ma anche per gas, acqua, ecc.)
Antonino G. Magro 25/08/2025 at 20:50 su Iva su servizi cimiterialiBuonasera, in merito alla cortese risposta che ho ricevuto, osservo che se il servizio è sì reso da privati, nello specifico una multiservizi a capitale interamente pubblico, ma in regime di concessione, il che certo non risponde a un regime di mercato e più a una prestazione di natura autoritaria e pubblicistica. Antonino G. Magro
Carlo Ballotta 19/08/2025 at 16:37 su Camogli (GE): risarcimento ai familiari dopo il crollo del cimiteroDi solito è il regolamento di polizia mortuaria municipale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990, riguardante – appunto – la soppressione del camposanto oppure un suo trasferimento.
In casi del genere, laddove non sia previsto alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca della concessione con atto di Consiglio comunale.
Le procedure possono avere come riferimento teorico il caso estremo di smantellamento del cimitero, e saranno considerate quali minimo indennizzo.
L'acquisizione al patrimonio del Comune dell'area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, visto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289).
Invece si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato cittadino per una scelta siffatta da parte dell'Amministrazione.
In altri termini, se il comune non revocasse per interesse pubblico prevalente la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso contrario invece si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere murarie e delle spoglie mortali in esse contenute.
Orbene, è preferibile che il Comune determini questi necessarie traslazioni massive col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi per le operazioni cimiteriali, ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri.
Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l'interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 Dpr 285/90). In diversi casi è stato concordata, a fronte dell'acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l'assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in frangenti del genere. Per concludere si segnala anche la verifica della sussistenza o meno di vincolo da parte della Soprintendenza per tombe, scritte, ecc. con più di 50 anni.
Ciò potrà comportare, nel migliore dei casi la collocazione delle lastre tombali o di altri oggetti per i quali vi sia l'interesse storico-artistico, in apposito luogo nel nuovo cimitero.
Quindi: le concessioni perpetue si trasformano in 99ennali, siccome è stato abrogato il regime del tempo indeterminato, a far data del 10 febbraio 1976.
GIANFRANCO BALESTRA 19/08/2025 at 13:56 su Camogli (GE): risarcimento ai familiari dopo il crollo del cimiteroregione liguria- Parte del cimitero di imperia artallo dovra' essere demolita e ricostruita perche' pericolante da venti anni e forse piu'. La spesa per la ricostruzione a seguito della demolizione fara' capo al Comune.
Chi ha una concessione perpetua puo' essere estromesso dalle nuove costruzioni e obbligato ad andare altrove? Ha diritto in questo caso ad un risarcimento?
Redazione 14/08/2025 at 16:34 su Il funerale ora occorre pagarlo con strumenti tracciabili per poter fruire delle detrazionix Carolina
Sì, è fiscalmente ammissibile la detrazione nel modello 730 della quota effettivamente pagata da ciascun erede, anche in assenza di fattura nominativa, a condizione che si possa documentare chiaramente l’importo effettivamente sostenuto e il relativo legame con la spesa funeraria.
Ai fini della detrazione IRPEF del 19% per spese funebri, non è obbligatorio avere fattura nominativa, purché il pagamento sia tracciabile e quindi con bonifico bancario, carta di credito, ecc. e sia riferibile al soggetto che presenta la detrazione. In pratica:
Lo scontrino fiscale dell’intero importo, accompagnato da una quietanza dettagliata (firmata dall’agenzia) che attesta nome e importo effettivamente pagato (es. 1/3), è ritenuto sufficiente dall’Agenzia delle Entrate.
Non è obbligata a intestarti la fattura se non sei l’unica pagante, ma è tenuta a fornirti documentazione adeguata.
Carolina 14/08/2025 at 15:38 su Il funerale ora occorre pagarlo con strumenti tracciabili per poter fruire delle detrazioniSalve, volevo un'info, sono tenuta come erede a pagare la quota a me spettante (in questo caso 1/3) del funerale di mio padre, ho chiesto all'agenzia funebre ai fini fiscali di avere emessa regolare fattura a mio nome con la dicitura della quota a me spettante per legge ( ovvero 33,33%), ma quest' ultima si rifiuta di emetterla e mi ha proposto di darmi lo scontrino pari al totale della spesa funeraria accompagnata da una "quietanza di pagamento" dove si evincerebbe che io ho pagato solo un terzo del totale. A questo punto vi chiedo, tutto ciò fiscalmente si può fare? Ciò mi comporterebbe dei problemi con il 730 quando mi porterò a detrazione tale spesa per la mia quota? O sono tenuti a farmi regolare fattura? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.
Carlo Ballotta 12/08/2025 at 12:23 su Domanda alla RedazioneX Maurizia,
guarda caso ho da poco tempo compilato una sorta di vademecum per meglio inquadrare la fattispecie complessa dell'accesso agli atti, in ambito cimiteriale. Le propongo subito il link: https://www.funerali.org/cimiteri/costi-limiti-e-ricorsi-nellaccesso-agli-atti-cimiteriali-2-2-79087.html.
Il semplice ed informale contatto telefonico alle volte non basta, poichè non è strumento idoneo ad accertare eventuali diritti di sepolcro su edificio funerario. Ci vuole pazienza e bisogna necessariamente prediligere la forma solenne e scritta. Dopo, consultando attentamente le carte si potrà fornire una risposta più completa ed esauriente. Ci sono, invero, archivi comunale in condizione di pesante sofferenza, vuoi perchè non aggiornati o non tenuti con l'usuale diligenza cui la pubblica amministrazione dovrebbe pur sempre esser soggetta nel proprio operato. Ebbene: il Comune non può abdicare dalla sua funzione di buon governo del plesso cimiteriale, sepolture private e gentilizie comprese. Altrimenti sarebbe l'anarchia o se possibile ancor peggio il caos. Dalla mala gestione cimiteriale derivano poi abusi e condotte antigiuridiche, soprattutto lesive delle legittime aspettative degli aventi diritto. Con i morti non si scherza mai, ed il servizio di custodia cimiteriale deve sempre aggiornare i propri registri, ossia l'anagrafe mortuaria ed il catasto delle tombe. L'apporto di un Legale in questo momento non è indispensabile, infatti si devono, prima, estrarre i relativi incartamenti e fascicoli, come l'atto concessorio e gli eventuali subentri.
Maurizia 12/08/2025 at 10:00 su Domanda alla RedazioneRegione Piemonte. Buongiorno sig. Ballotta e grazie per la risposta precedente del 24 luglio.
Come anticipato ho contattato telefonicamente il responsabile comunale al fine di ottenere sia l' atto di fondazione della mia cappella famigliare (per sapere se privata o gentilizia), sia le date e i nomi dei tumulati in questa cappella avendo essa anche posti sotterranei, anche per sapere gli spazi rimanenti (la seconda moglie di mio padre ha tumulato lì pure sua zia!).La risposta incredibile che ho ricevuto e' stata che loro non hanno un registro e che mi devo arrangiare! Ma il loro regolamento di Polizia mortuaria lo prevede eccome. Domanda: e' possibile questa anomalia? Puo' un privato cittadino esigere queste informazioni? O ci devo mettere un avvocato di mezzo? La ringrazio infinitamente
Redazione 10/08/2025 at 11:47 su Iva su servizi cimiterialix Antonino G. Magro
comprendiamo la Sua osservazione in merito alla natura essenziale dei servizi cimiteriali.
Tuttavia, l’aliquota IVA applicabile non è determinata dalla “necessità” o dal “valore sociale” del servizio, ma da quanto previsto dal DPR 633/1972. Mi permetto di ricordarLe che:
L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
Sono esenti dall'imposta (NdR IVA):
“le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
Con circolari applicative l'agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l'esenzione vale solo se l'operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
* costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
* concessioni di sepolture e di loculi.
Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva.
Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10
La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
Il legislatore distingue chiaramente tra:
- Funzione pubblica (fuori campo o esente);
- Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10.
Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.
Antonino G. Magro 04/08/2025 at 09:41 su Iva su servizi cimiterialiCon l'applicazione del 22% si contravviene alla ratio dell'art. 10 del DPR 633/72. E questo mi pare insuperabile. I servizi cimiteriali non sono un lusso, ma una necessità di base che non può essere oggetto di qualsivoglia speculazione.
Diverse regioni hanno legiferato in materia attribuendo la competenza (sbagliando, essendo questa legislazione esclusiva dello Stato) ora all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, ora all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso e poi questi deve avvisare quello di effettuazione della dispersione.
In altri casi si è seguito quanto stabilito dal TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 (veda il testo in area Sentenze) che ha chiarito come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
In assenza di norma regionale che dica il contrario (che vale, se non è stata impugnata) e pure in assenza di specificazione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, si ritiene che sia da seguire l'indicazione del TAR Toscana.
Si precisa che la notizia riportata è stata acquisita da https://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/5398-capitaneria-disciplina-della-dispersione-di-ceneri-funebri-in-mare.html, e a quanto pare in quel territorio (Gela) è l'ufficiale di stato civile del comune ove avviene la dispersione che lo autorizza.
Si rivolga ad una impresa funebre locale di sua fiducia (faccia fare preventivi anche da altra impresa) per ottenere l'estumulazione del feretro e l'avvio dello stesso, comprensivo della bara di zinco, ad un crematorio nelle vicinanze che consenta la cremazione di bara lignea e zinco. E poi il ritorno dell'urna cineraria, previa autorizzazione all'affidamento familiare in specifica località, con l'osservanza delle norme previste dall'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie. E' possibile che al momento della estumulazione l'autorità sanitaria intervenuta o lo stesso gestore del cimitero disponga accorgimenti perché sia garantito il rispetto delle norme in materia circa le caratteristiche che deve possedere la bara (considerando che è una bara di venti anni e che può essersi danneggiata nel tempo)
Ai fini della detrazione IRPEF del 19% per spese funebri, non è obbligatorio avere fattura nominativa, purché il pagamento sia tracciabile e quindi con bonifico bancario, carta di credito, ecc. e sia riferibile al soggetto che presenta la detrazione. In pratica:
Lo scontrino fiscale dell’intero importo, accompagnato da una quietanza dettagliata (firmata dall’agenzia) che attesta nome e importo effettivamente pagato (es. 1/3), è ritenuto sufficiente dall’Agenzia delle Entrate.
Non è obbligata a intestarti la fattura se non sei l’unica pagante, ma è tenuta a fornirti documentazione adeguata.
L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
Sono esenti dall'imposta (NdR IVA):
“le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
Con circolari applicative l'agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l'esenzione vale solo se l'operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
* costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
* concessioni di sepolture e di loculi.
Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva. Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10 La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
Il legislatore distingue chiaramente tra:
- Funzione pubblica (fuori campo o esente);
- Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10. Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.