Commenti su tumulazione

  • Redazione 10/07/2025 at 17:34 su Domanda alla Redazionex AMC spa Proviamo a dare una risposta, pur nella assenza di dati chiari. Si consiglia, però, in casi come questi, di attivare le procedure per una risposta ad un quesito a pagamento. ---
    Se una confraternita (A) è stata assorbita da un'altra (B), ma il trapasso formale della concessione non è ancora stato registrato presso l'amministrazione comunale, la titolarità giuridica della concessione resta in capo alla confraternita A agli atti dell’ente locale. Tuttavia, in caso di urgenza per seppellire un defunto legittimamente destinato a quel sepolcro (es. iscritto alla confraternita subentrante o familiare avente diritto), si potrebbe procedere secondo una procedura d’urgenza fondata su: Istanza motivata da parte della nuova confraternita (B), allegando:
    - Atto di fusione/incorporazione tra le due confraternite;
    - Documentazione che attesti la titolarità morale e sostanziale del sepolcro;
    - Dichiarazione del presidente/procuratore della confraternita subentrante;
    Autocertificazione della destinazione del defunto come avente diritto alla tumulazione in quel sepolcro.
    Richiesta di autorizzazione provvisoria al seppellimento, con assunzione di responsabilità da parte del nuovo ente, nelle more del perfezionamento del trapasso formale della concessione.
    Impegno formale a regolarizzare la posizione entro un termine concordato con il comune.
    Conclusione operativa In attesa del trapasso formale, è possibile procedere con la sepoltura a condizione che:
    vi sia documentazione chiara che dimostri la continuità dell’ente e il diritto alla sepoltura del defunto;
    l’amministrazione comunale rilasci un nulla osta provvisorio motivato dall’urgenza e dalla non opposizione dei soggetti aventi diritto;
    venga formalizzato l’impegno alla regolarizzazione.
  • Sereno Scolaro 08/07/2025 at 08:31 su Domanda alla RedazionePer AMC S.p.a. Potrebbe essere stato utile qualche indicazione sui motivi che non abbiano (ancora) consentito le registrazioni amministrative a natura cimiteriale della successione degli enti nel tempo, così come sarebbe opportuna una minima conoscenza di queste vicende. In via generale, stati gli elementi disponibili, si dovrebbe ritenere che, nel frattempo, possano trovare accoglimento nel sepolcro le persone che avevano titolo rispetto all'"ente" originario e, ora, soppresso, sciolto, assorbito (mancano indicazioni precise).
  • Sereno Scolaro 08/07/2025 at 08:25 su Affido ceneriQuando sia stata ottenuta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è ammissibile l'accesso alla nicchia cineraria in cui l'urna è stata precedentemente collocata.
  • AMC SPA 07/07/2025 at 13:56 su Domanda alla RedazioneREGIONE PIEMONTE Sono un gestore cimiteriale, una confraternita è stata assorbita da un'altra ma non è ancora stato possibile fare il trapasso della concessione cimiteriale presso il comune; se nel frattempo viene a mancare qualcuno che deve essere sepolto in quel sepolcreto come si può procedere? GRAZIE
  • Carlo 07/07/2025 at 00:08 su Affido ceneriSalve, una domanda: in seguito a tumulazione di urna cineraria, dopo 2-3 mesi dall'evento, si può aprire la celletta cineraria per prelevare l'urna e procedere alla dispersione delle ceneri? So che servono tutta una serie di autorizzazioni per la dispersione, ma nello specifico vorrei sapere se si possa effettuare l'apertura di una celletta cineraria per prelevarne un'urna per poi fare la dispersione dopo aver già effettuato il funerale e chiuso la celletta.
  • Carlo Ballotta 01/07/2025 at 14:38 su Diocesi di Trieste contraria a dispersione ceneriX Tony a nulla rileva tecnicamente ed in diritto la disponibilità di un più tradizionale e magari rassicurante sepolcro privato e gentilizio se è stata correttamente, e nelle forme di legge, manifestata la volontà di dispersione da parte del de cuius o di persone legittimate a rendere questo atto, presso l'Uff. di Stato Civile. Contestualmente di solito si dichiarano volontà di dispersione in natura e luogo (approssimativo) dove materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri. Il tutto avanti l'uff. di stato civile, sempre, poichè egli è titolare unico di questo potere autorizzativo. Di solito chi disperde le ceneri controfirma un verbale di avvenuto spargimento, dove dovrebbe esser annotata almeno la località, almeno indicativamente...
  • Carlo Ballotta 01/07/2025 at 14:25 su La casa funeraria in regime di monopolio???X Giovanni, non mi addentro nelle più raffinate analisi (e dietrologie!) sul carattere politico della norma oggetto di Sua obiezione, mi preme solo rilevare come la funeral home in Italia sia possibile, purtroppo su base regionale, unicamente in quanto assimilabile ad un ordinario deposito di osservazione/servizio mortuario sanitario. E proprio sul versante igienico-sanitario è disciplinato questa sorta di presidio privato dove svolgere la veglia funebre, alternativo ad es. alle più tradizionali camere ardenti ospedaliere. La casa funeraria è principalmente normata da regole di diritto pubblico, e non potrebbe esser altrimenti, in carenza di adeguata legislazione statale in materia di polizia mortuaria. Ci sono poi sofisticati studi di economia sul pericolo della casa funeraria monopolista di fatto, nel proprio bacino territoriale di potenziale utenza. Se il servizio è da intendersi rivolto a tutta la cittadinanza senza discriminazioni non è del tutto irragionevole porre qualche "paletto" in difesa preventiva della concorrenza e della libera scelta del dolente.
  • Giovanni 30/06/2025 at 20:21 su La casa funeraria in regime di monopolio???Un regolamento , quello delle Case funerarie da porre al servizio delle altre imprese, molto discutibile, perchè fa venire meno il principio della libera concorrenza. Infatti la casa funeraria, secondo me, è un investimento che un'azienda fa per offrire un servizio più alla clientela. E non un investimento al servizio della concorrenza...
  • Tony 30/06/2025 at 15:28 su Diocesi di Trieste contraria a dispersione ceneriMi piacerebbe sapere dove sono state disperse le ceneri - specificando in quale parte del Carso -di mio fratello Ademaro Martinico, malgrado abbiamo la tomba di famiglia!!
  • Redazione 27/06/2025 at 12:41 su Domanda alla Redazionex Anna Cavallo Fatto salvo il caso che la normativa specifica del Piemonte non obblighi pe ril rientro di urne cinerarie affidate all'acquisto di una sepoltura, ripeta la richiesta al suo comune, facendo presente che esiste la specifica circolare Ministero salute n. 24 del 24/6/1993, che glielo consente al paragrafo 14.3, riportato per esteso qui sotto:

    14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.
    Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.
    Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).
    Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.
    Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
    Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.
    Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.
    Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
    Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.
    Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.
    Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.
    Tale forma di sepoltura è gratuita.
    Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.
  • Anna Cavallo 27/06/2025 at 11:59 su Domanda alla RedazioneREGIONE PIEMONTE. Avevo chiesto e ottenuto l'affidamento domestico dell'urna cineraria di mio marito, ma mi sono resa conto con il passare del tempo che mio figlio patisce la presenza dell'urna. Mi sono informata per trasferire e disperdere le ceneri in un cinerario, ma il cimitero comunale non ha uno spazio del genere e mi proporrebbe un loculo - che non voglio avere perché mio marito non era credente e andrebbe contro quello che era il suo pensiero. C'è possibilità di poter mettere le ceneri nel cinerario di un comune vicino?
  • Redazione 21/06/2025 at 12:16 su La casa funeraria in regime di monopolio???x Tiberio non è il Comune che può obbligare, bensì è la norma regionale ch elo impone. Il Comune, su segnalazione, deve far applicare la legge e sanzionare la violazione della norma regionale se è comprovato che lei si rifiuta di accogliere nella sua casa funeraria i funerali di altre imprese funebri. Lei però applica le tariffe pubbliche (uguali) sia per accesso di prorpi funerali che di altri. Pertanto riceve il compenso per un servizio che svolge per conto proprio come per altri.
  • Tiberio 21/06/2025 at 11:34 su La casa funeraria in regime di monopolio???Sono un titolare di una casa funeraria, il regolamento della Regione Puglia prevede la fruizione delle case funerarie/commiato:" a chiunque ne faccia richiesta , senza discriminazione in ordine all'accesso." Vorrei sapere se il Comune può obbligarmi a concedere la mia struttura ad un'altra ditta concorrente.
  • Redazione 20/06/2025 at 17:31 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19x Stefania Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G.1 (circolare Ministero salute 818/2021), cioé il 30 aprile 2022 (un mese oltre il termine dell’emergenza), "le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.” Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie si ricorda quanto previsto dall’art. 84, lett. b) DPR 285/1990, cioé dopo almeno 2 anni dalla morte e d'accordo l'ASL competente. Si veda il testo sotto riportato. --- Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
  • Carlo Ballotta 20/06/2025 at 16:44 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19X Stefania, i cosiddetti codici "Y", ossia i feretri coVid-19 positivi, anche se inumati, come Lei ben ricorderà, debbono pur sempre esser costituiti dalla duplice cassa, lignea e metallica. Il Ministero stesso si pronunciò sulla questione con alcune risoluzioni davvero illuminanti, in quel frangente così convulso. Le salme, allora, dovrebbero esser rinvenute in uno stato abbastanza integro, anche perchè prima della stessa stagnatura del feretro, sono state confezionate entro body bag cosparsi di sostanza disinfettante. Qui sorgono tutte le criticità eventuali nel rilascio dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria, contenute nell'articolo 84 DPR 285/1990. Ad ogni modo, sempre rifacendoci al dettato del decreto n. 285 del 1990, occorre interpellare l'A.USL (o comunque denominata) così da richiedere un parere di reale fattibilità sulle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria di defunti positivi al CoVid-19. Pertanto la risposta in definitiva è la seguente: La circolare del Ministero della Salute riguarda solo la gestione della salma al momento del decesso e durante il primo periodo post-mortem, per motivi sanitari legati alla trasmissibilità del virus. Non modifica, dopo il 30/4/2022, le regole ordinarie sulle esumazioni, che restano stabilite dai singoli regolamenti comunali e regionali. Per la Campania non risultano norme aggiuntive specifiche sulle esumazioni di salme di deceduti per COVID-19.
  • stefania 19/06/2025 at 11:54 su Ministero della salute: chiarimenti sul termine delle procedure per salme in caso di decesso per COVID-19In merito alla circolare in oggetto, restano dunque vigenti le disposizioni ordinarie in materia di esumazione prevista dai singoli regolamenti comunali? La circolare del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della salute si riferisce esclusivamente alla gestione della salma e non anche alle esumazioni ( di salme decedute illo tempore con Covid)? Per quanto attiene la regione Campania, non sono riuscita a reperire alcuna informazione aggiuntiva.
  • Carlo Ballotta 17/06/2025 at 16:36 su Conflitti sul sepolcro famigliareX Silvia, in diritto a nulla rilevano rapporti endo-famigliari di certo - stando a quanto si apprende - poco idilliaci tra Lei e Suo padre. Lei, se necessario in via giudiziale, deve far valere il c.d. diritto secondario di sepolcro, argomento spesso poco conosciuto o praticato, ma di notevole complessità. Esso consiste nella libertà di cui Lei è titolare di accedere al sepolcro de quo per compiere atti votivi o di suffragio in memoria di Sua sorella ivi sepolta. Prima di adire il giudice (con esito della sentenza facilmente immaginabile a Suo favore), visti gli alti costi di un procedimento in sede civile, pur sempre da calcolare preventivamente, Le consiglio la soluzione amministrativa, informando del fatto il locale ufficio comunale della polizia mortuaria ed esponendo bene il problema delle chiavi, se il servizio dovesse dichiararsi incompetente per dirimere la questione (ed effettivamente il dubbio sussiste e quindi può anche essere), non Le resterà che rivolgersi al giudice in sede civile. In materia di diritto secondario di sepolcro è presente, qui su funerali.org un'ampia e ricca bibliografia, per giunta consultabile direttamente e gratis.
  • Silvia 17/06/2025 at 06:39 su Conflitti sul sepolcro famigliareSalve, I miei genitori sono divorziati, mio padre ha una cappella in cui è sepolta mia sorella. Io e mia madre, che non abbiamo più rapporti con padre, non abbiamo le chiavi della cappella. L’unico modo per potervi accedere è mettersi d’accordo con mio fratello, ma questo significa limitare l’accesso ad una volta l’anno. Io vorrei poter accedervi come e quando voglio. Ne ho diritto? Ho diritto ad avere la chiave della cappella? Grazie.
  • Carlo Ballotta 16/06/2025 at 15:33 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaX Giovanni, E'pacifico che, in ogni caso subentrino "automaticamente", tutti i discendenti del fondatore, indistintamente, se posti su un livello di pari legittimazione alla titolarità della tomba (ovvero, nella scala parentale tutti i discendenti più diretti, collocati sul medesimo grado). E'il Comune a disciplinare autonomamente l'istituto del subentro, nei rapporti concessori, attraverso il proprio regolamento di polizia mortuaria, dettando metodi, tempistiche e procedure di dettaglio per la fase propulsiva del proc. amministrativo che condurrà, poi, alla variazione di intestazione nell'edicola funeraria. Lei e Suo fratello, naturalmente ambedue interessati, subentrerete per le vostre quote di spettanza, poichè lo jus sepulchri, prima concentrato solo su Suo nonno e la la di lui famiglia, adesso, con ogni evidenza si è frammentato tra Voi ed i Vostri cugini. Essi, comunque sono e restano portatori della propria frazione di potenziale diritto di sepolcro. Quando poi volessero liberamente rinunciarvi - ne convengo - il quadro complessivo risulterebbe molto più chiaro, ma la retrocessione è volontaria e richiede, pur sempre la forma scritta. Ultimo appunto: la giurisprudenza ci insegna che lo jus sepulchri spira ex se e si estingue quando non venga esercitato, ad esempio, (è ciò implica la morte della persona in vita portatrice dello jus sepulchri stesso) oppure si sia giunti, per cronologia di eventi luttuosi nella Vostra famiglia alla completa saturazione dello spazio sepolcrale previsto nell'atto di concessione.
  • Sereno Scolaro 16/06/2025 at 15:28 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaNella situazione rappresentata, va precisato che le "registrazioni amministrative" di aggiornamento dell'intestazione di concessione cimiteriale, richiedono il coinvolgimento di tutti i discendenti del fondatore del sepolcro. Ne consegue che se le persone che si attivano per talia ggiornamenti, non siano nelle condizioni di fornire elementi per il reperimento di altre persone potenzialmente aventi titolo (anche nei limiti di conoscenza che possano esservi) o di un qualche accertamento della loro inesistenza, prima di provvedere il comune dovrà effettuare le opportune ricerche del caso.
  • GIOVANNI 16/06/2025 at 12:30 su Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funerariaBuongiorno pongo un quesito in merito ad una voltura di un edicola funeraria costruita e in concessione a mio nonno. Mio nonno ovviamente deceduto parecchi anni fa aveva tre figli di cui tutti e tre morti. Solo io e mio fratello siamo presenti in quanto non abbiamo piu rapporti con i figli dei miei zii da anni quindi impossibilitati anche ad essere rintraccaiati per ovviare questo problema come potremmo istruire la pratica di voltura per il riconoscimento dell edicola funeraria? grazie
  • Redazione 14/06/2025 at 17:16 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?x Franca non conosciamo quali impegni Lei abbia sottoscritto con il Registro Italiano Cremazioni. Visto che si è trasferita a Torino, ne parli con la locale Società di cremazione. Loro la sapranno consigliare per il meglio.
  • Franca 14/06/2025 at 08:08 su In cosa consistono le ceneri derivanti da cremazione?Sono iscritta dal 2021 nel Registro italiano cremazioni. Vivevo in altra regione ma dal 2023 risiedo a Torino. Poiché sto predisponendo testamento con anche indicazioni relative al funerale, devo indicare un'agenzia funebre di Torino?
  • Carlo Ballotta 12/06/2025 at 23:03 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Antonino, Ammettendo la sua versione (che può verificare chiedendo a suo fratello se quanto asserito è vero o, meglio, facendo un accesso agli atti del comune per acquisire la documentazione su un eventuale assenso all’ingresso nella tomba), la "tumulazione sine titulo", nel contesto della letteratura settoriale sviluppata qui, sul sito funerali.org, si riferisce alla deposizione di un cadavere o di resti mortali, ossa o ancora ceneri in una tomba privata e gentilizia o loculo senza che sia presente un valido titolo di concessione o legittimazione. In altre parole, si tratta di una tumulazione effettuata senza autorizzazione o diritto. Più nello specifico, la sepoltura "sine titulo" implica che non ci sia una documentazione agli atti tale da giustificare la presenza del cadavere o dei suoi resti in quel determinato sepolcro. Questo può accadere in diverse situazioni, ad esempio: Tumulazione di un defunto in un loculo con concessione già scaduta o mai effettuata: Se un loculo è stato occupato senza un titolo di concessione o se la concessione è scaduta, la tumulazione è considerata "sine titulo". Deposizione di resti mortali in un loculo senza il consenso del titolare o senza la documentazione necessaria: Se i resti vengono depositati senza il permesso del titolare del loculo o senza la documentazione che ne giustifica la presenza, si parla di tumulazione illegittima. Tumulazione di resti di ignoti in un loculo senza la dovuta identificazione: In caso di resti non identificati, la deposizione in un loculo senza un regolare titolo è da considerarsi "sine titulo". Nel caso di tumulazione "sine titulo", la procedura da seguire è meglio disciplinata, nel dettaglio, dai regolamenti comunali di polizia mortuaria e dalla normativa nazionale vigente sui diritti di sepolcro. In generale, si prevede la rimozione dei resti da parte di chi li abbia depositati o dell'autorità comunale, con la loro destinazione al campo indecomposti o alla cremazione, a seconda del caso. In sintesi, la "tumulazione sine titulo" rappresenta una situazione illegittima che richiede apposita normazione attuativa nei regolamenti cimiteriali, al fine di tutelare i diritti dei titolari dei sepolcri e la corretta gestione del cimitero.
  • Redazione 12/06/2025 at 13:44 su Domanda alla RedazioneDalla sua domanda si evince che è un operatore professionale e la risposta ad una domanda posta da operatore professionale è ordinariamente a pagamento. Inoltre, avrebbe potuto partecipare al corso sui rifiuti cimiteriali organizzato da Euroact WEB (e che verrà riproposto in seguito). Dato però l'interesse che riveste l'argomento le viene data egualmente risposta, sperando che possa esserle utile e inoltre che possa in futuro abbonarsi ai servizi di questo sito.
    Può seguire ambedue le soluzioni:
    1) spostare tutte le bare estumulate da un cimitero periferico a quello principale. In quel caso occorre seguire le procedure autorizzatorie di polizia mortuaria per il trasporto di contenitori di resti mortali (in genere questa è la situazione, cioé cadaveri con più di 20 anni di tumulazione o più di 10 anni di inumazione). Poi tutte le operazioni di apertura delle bare sono eseguite nel cimitero principale e la formazione dei rifiuti è nel cimitero principale. 2) estumulare ogni bara in ciascun cimitero periferico, eseguire entro la camera mortuaria di quel cimitero periferico l'apertura della bara per valutare lo stato di sceletrizzazione. Estrarre il resto mortale (se viene rinvenuto) e collocarlo in altro contenitore adeguato al trasporto. Le bare lignee che risultano nel cimitero secondario costituiscono rifiuto che deve essere collocato in deposito provvisorio e prelevato da soggetto autorizzato alla raccolta del rifiuto da ogni cimitero secondario. Attenzione al modo di confezionamento del rifiuto (si rimanda al DPR 254/2003 che stabilisce il confezionamento.
    Per rispondere al quesito fondamentale che pone: una bara diventa rifiuto nel momento in cui non è più necessaria per svolgere il compito a lei assegnato. Ad es. se nel caso 1) la bara fosse danneggiata e non riparabile, diventa rifiuto nel luogo in cui è tolta e sostituita da altro contenitore idoneo per il trasporto. Se la bara non è danneggiata, diventa rifiuto nel cimitero principale, laddove fosse tolta e non più riutilizzata per il trasporto in altro luogo.
  • Davide rizzoli 12/06/2025 at 10:09 su Domanda alla RedazioneREGIONE LOMBARDIA. Secondo le previsioni della normativa vigente in materia di rifiuti cimiteriali, le bare estumulate presso il cimitero comunale "minore" (denominato B) - che contengono i defunti che dovranno essere poi conferiti in cremazione, possono essere trasferite presso il cimitero centrale (denominato A), ove presente l'area deposito temporaneo, per essere lì aperte e ridotte a rifiuto? Oppure devono essere aperte nel cimitero (B) da dove sono state estumulate, in un'area adibita a deposito temporaneo creata ad hoc? Nella fattispecie, il mero involucro (la cassa) è da ritenersi rifiuto nel momento stesso in cui viene estumulato e quindi sia l'apertura che la manipolazione del defunto, che verrà poi preparato e conferito alla cremazione, obbligatoriamente deve essere aperto nel luogo di estumulazione? -rif. art12. c3 dpr 254/2003?
  • Carlo Ballotta 11/06/2025 at 16:19 su Domanda alla RedazioneX Francesco, alcuni miei dubbi preliminari prima di risponderLe. Ma la cappella gentilizia di cui Lei mi narra è per caso un'edicola ipogea, ovvero sotterranea? E' forse uno spazio sepolcrale ricavato sotto il livello del suolo (piano di campagna). Altrimenti non si spiegherebbe il paragone con le infiltrazioni di acque piovane da un tetto (parte comune) di un normale condominio. Alle tombe private e famigliari si applicano istituti anche civilistici come la comunione tra i co-titolari, solidale, forzosa ed indivisibile, che appunto sorge tra i concessionari nei confronti del Comune, quale ente concedente. Ci fossero da deliberare lavori di manutenzione, anche se straordinaria le regole sarebbero, invece, quelle meramente privatistiche del condominio, sempre e solo per i diritti di gestione, senza modificare minimamente il rapporto concessorio già in essere. I Sepolcri privati nei cimiteri sono (salvo la retrocessione) indisponibili, infatti, per atti tra vivi. A questo punto bisognerebbe avere qualche elemento in più per meglio discernere la complessità del problema. Ci sono molteplici soluzioni, anche tecnico-costruttive da ponderare attentamente, attendo, allora una Sua replica con i chiarimenti richiesti, solo dopo mi sarà possibile sviluppare un, ancorchè minimo, inquadramento giuridico della fattispecie da Lei rappresentata nel quesito formulato.
  • Antonino Incontro 09/06/2025 at 13:12 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROio e mio fratello siamo gli eredi diretti della cappella di famiglia nella quale sono state tumulate 2 salme senza averne diritto. La figlia delle 2 salme dice che ORALMENTE mio fratello gli avrebbe dato la concessione. Ma non per iscritto. Adesso io voglio che queste 2 salme vengano estumulate a spese della figlia che ha trasgredito la legge. Vorrei sapere se ho ragione ?
  • francesco 08/06/2025 at 15:00 su Domanda alla RedazioneEgr.Sigg. Gradirei una risposta a questo quesito: Mia moglie e suoi fratelli sono proprietari di una cappella mortuaria nel comune di C. in Lazio e da un po' di tempo dal camminamento generale , presumo rotto, perde acqua che entra in cappella e nelle pareti di fianco composte con marmo idem in cappella Tutto ciò sta producendo danni da infiltrazioni di acqua. Desidero quindi sapere a chi compete la rip azione del camminamento sopra la cappella. Si può paragonare alle infiltrazioni da un tetto condominialein un immobile sottostante? Grazie mille Francesco
  • Redazione 06/06/2025 at 17:37 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTRONon ha chiarito di quale concessione cimiteriale si tratta: se il marito era concessionario di area su cui era stata costruita una cappella o un sepolcro in genere oppure se era concessionario di un loculo o altro. Occorre conoscere intanto queste cose. Poi è determinante acquisire il contratto originario di concessione per capire se la concessione cimiteriale ra riservata solo pe rla sepoltura del marito defunto e quali altre clausole al momento della stesura erano previste. La concessione cimiteriale è un atto amministrativo e non è una proprietà privata. Non si eredita automaticamente come un bene patrimoniale, ma può essere voltura o subentro se previsto dal Regolamento comunale cimiteriale. Restiamo in attesa di avere maggiori elementi di giudizio.
  • Adriana 06/06/2025 at 16:43 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon pomeriggio, sono erede universale di una donna defunta non parente. Il marito della signora (defunto da molto tempo) è titolare di una concessione cimiteriale. La morte della signora ha determinato l'estinzione della famiglia, in quanto non ci sono eredi di sangue. Oltre ad occuparmi della tomba, vorrei chiedere la voltura della concessione. Come devo agire? Regione Sicilia Grazie per la risposta.
  • Redazione 06/06/2025 at 09:17 su Imprese funebri e lavori cimiterialix Paolo diamo risposta, anche se lei è un operatore professionale e quindi avrebbe dovuto porre la domanda con risposta a pagamento, per l'interesse che può avere questo argomento per tutti i lettori.
    Dipende da che tipo di opere di muratura si tratta.
    Se interessano il tumulo in cui è presente un feretro occorre sia l'autorizzazione preventiva comunale, sia la presenza del custode cimiteriale e se vi è movimentazione del feretro, anche quella del personale sanitario (se la normativa locale lo prevede; la norma statale lo prevede ma in sede locale possono essere intervenute norme regionali o altre regole che hanno attenuato l'obbligo di presenza o anche delegato al custode cimiteriale). Cosicché ogni intervento che possa compromettere la sigillatura o comportare il movimento di spoglie mortali deve seguire una procedura autorizzativa precisa, definita a livello locale e garantita dalla presenza degli organi competenti. Se invece l'intervento interessa altre parti della cappella si seguono le norme stabilite in genere dal regolamento di polizia mortuaria comunale a fini autorizzatori preventivi e di verifica successiva.
  • Paolo 05/06/2025 at 20:18 su Imprese funebri e lavori cimiterialiUn marmista può svolgere opere di muratura in cappelle private o monumenti privati una volta inserito il feretro?
  • Redazione 04/06/2025 at 14:43 su Autorizzazione alla cremazioneX Silvia Giammanco In caso di defunto senza coniuge o figli, i parenti più prossimi sono i fratelli, che sono parenti di secondo grado. In presenza di più parenti di pari grado (i tre fratelli, appunto), la legge prevede che decida la maggioranza: serve quindi il consenso di almeno due fratelli su tre.
    I fratelli devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, dichiarando:
    la parentela con la defunta,
    che la defunta aveva espresso volontà di essere cremata,
    che non risulta una volontà contraria espressa in altra forma valida.
    Non è necessario che tutti e tre si rechino di persona nel Comune di decesso. Ognuno può rilasciare la propria dichiarazione anche presso il Comune di residenza.
    Poi sarà cura dei singoli Comuni trasmettere la dichiarazione al Comune dove avviene il decesso.
    Alcuni Comuni accettano anche la trasmissione via PEC o altra forma telematica certificata, ma dipende dalle regole locali. Consigliamo di contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove avverrà il decesso per sapere se accettano dichiarazioni inviate da altri Comuni o via PEC e per avere i modelli di dichiarazione sostitutiva richiesti.
  • Silvia Giammanco 04/06/2025 at 13:42 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, una zia, con una malattia in fase terminale, ha espresso in passato a voce a tutti i parenti la volontà di essere cremata. La zia ha tre fratelli in vita, per ottenere l'autorizzazione alla cremazione è necessario che tutti e tre i fratelli si rechino presso il comune dove purtroppo avverrà a breve il decesso? La zia non è più in grado di comunicare e due dei tre fratelli abitano in altri comuni. Grazie
  • Sabrina Visentini 30/05/2025 at 11:47 su 50 anni da beccamortoIng. Fogli, complimenti! Una guida illuminata.
  • Redazione 26/05/2025 at 19:57 su Domanda alla Redazionen Nicco22 Per la natura dell'interlocutore e soprattutto per la specificità della domanda, la risposta avverrà in forma privata
  • Nicco22 26/05/2025 at 17:15 su Domanda alla RedazioneBuonasera! Mi chiamo Niccolò e sto approfondendo come giurista (svolgo un dottorato) il rapporto tra concessioni demaniali e contratti tra privati. Secondo voi per un cimitero particolare (cioè un cimitero privato) quale è il miglior contratto per “concedere” una tomba ad un soggetto per un periodo di tempo? Forse una locazione? La concessione tra privati “suona” un po’ male. Io sono pro locazione! Voi che esperienza avete? Che ne pensate a grandissime linee?
  • Sereno Scolaro 26/05/2025 at 08:06 su 50 anni da beccamorto50? Solo a metà strada per farne altrettanti.
  • Carlo Ballotta 20/05/2025 at 10:28 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?X Martino, ecco alcuni criteri medico-legali abbastanza oggettivi e tecnici, da seguire in questo protocollo, dove - non dimentichiamo mai - il trasporto necroscopico a cassa aperta è disposto d'ufficio dalla Pubblica Autorità. Il luogo dove si è consumato il decesso deve, innanzi tutto esser insieme inadatto e pericoloso, quindi: 1) ambienti troppo stretti ed angusti senza sufficiente scambio di aria. 2) difficoltà nell'handling della cassa da parte dei necrofori, lungo scale ripide e ballatoi, impossibilità, dunque, ad allestire direttamente in casa la camera ardente per la veglia funebre. 3) condizione della salma stessa (i fenomeni putrefattivi sono già in atto o l'assetto è ancora abbastanza stabile e sicuro?) 4) Presenza nel domicilio di persone facilmente impressionabili alla vista di un corpo esanime (anziani, bimbi piccoli...) 5) mancanza di personale che vigili su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo di osservazione.
  • Martino Invernici 19/05/2025 at 17:40 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?Molto interessante il vostro dotto articolo, ma mi sorge un dubbio che vorrei sottoporvi: chi è il soggetto che decide se l’abitazione è inadatta e pericolosa? Mi pare di capire che il vostro articolo tratti principalmente delle eventuali autorizzazioni per il trasferimento del defunto ad altro luogo per il periodo di osservazione ma spesso mi chiedo quali sono i parametri per decidere l’adeguatezza dell’abitazione? Molte grazie e complimenti
  • Carlo Ballotta 19/05/2025 at 12:04 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?X Mauro, si consiglia caldamente la consultazione del seguente link, così per diradare alcuni dubbi preliminari. Il problema non è tanto di tecnologia a a disposizione, quanto meramente giuridico. https://www.funerali.org/attivita-funebre/tanatoprassi-gia-operativa-ma-solo-sugli-stranieri-legislazioni-a-confronto-9369.html
  • Natascia 19/05/2025 at 07:05 su Domanda alla RedazioneBuongiorno grazie per la risposta… quindi, a prescindere che la decisione del del marito non è contestabile in quanto risulta ancora il marito…. (anche se dal momento in cui la moglie è deceduta ha da subito convissuto ed a tutt’oggi convive con altra persona?) Ma perlomeno in quanto figlio non avrebbe avuto almeno il diritto di essere avvisato dello spostamento della defunta? Il padre non ha avvisato di nulla, in realtà nemmeno ora sta dando indicazioni su dove siano state destinate le ceneri, solo tramite nostre ricerche personali tra i comuni siamo risaliti al luogo previsto di trasferimento, che corrisponde al comune di residenza della figlia… Grazie
  • Sereno Scolaro 19/05/2025 at 06:50 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Aggiungerei un'osservazione: nello standard CEN EN UNI 15017:2019 (così come, del resto, anhe nella sua versione precedente), (A) al Punto 5.4 risulta palese che tanatoprassi e imbalsamazione siano sinonimi (espressi nelle diverse lingue in cui questo testo è redatto), (B) l'Allegato G prevede le disapplicazioni e ne ne è 1 sola, quella posta dall'Italia proprio in relazione al Punto 5.4) con riferimento al già citato art. 46 d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ne consegue che la pratica non è praticabile (si scusi per l'apparente incongruità (pratica/praticabile) delle parol) in Italia, dove è ammessa unicamente l'imbalsamazione se ed in quanto eseguita da medici. A latere, si osserva che il tema appare non pertinente all'argomento trattato nell'articolo in commento.
  • Redazione 18/05/2025 at 11:08 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Si risponde che in Italia non si può!!
    Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
    E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990 Art. 32.
    1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
    2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
    3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
    Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
    E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
    Art. 46.
    1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
    a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
    b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
  • Mauro 18/05/2025 at 10:52 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all'estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l'iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?
  • Carlo Ballotta 16/05/2025 at 11:13 su Domanda alla RedazioneX Natascia, purtroppo per Lei, in queste operazioni ha titolo privilegiato a disporre il coniuge superstite, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura, a nulla rilevando l'eventuale volontà contraria di uno tra i figli. L'unanimità tra gli aventi diritto a decidere è criterio applicabile solo in caso di più congiunti, parimenti legittimati a pronunciarsi, poichè posti, nella scala valoriale e gerarchica della parentela, sullo stesso livello di ordinazione. Non rilevano, nel caso rappresentato, rapporti endo-famigliari poco idilliaci tra i più stretti congiunti del de cuius.
  • Natascia 15/05/2025 at 19:49 su Domanda alla RedazioneBuongiorno, la richiesta di esumazione, cremazione e successiva traslazione dell’urna presso altro comune e regione (in questo caso dal Trentino - Trento alla Lombardia - Mandello del Lario) può essere fatta solo da una parte dei parenti prossimi? Nel mio caso il coniuge ed un figlio hanno proceduto a riesumare cremare e traslare l’urna senza avvisare l’altro figlio che ha scoperto per vie traverse che la madre era stata portata via dal cimitero dove era da 20 anni….per traslarla nel comune del figlio ….. non dovrebbero essere tutti unitamente concordi sulla destinazione dell’urna? C’è qualcosa che si può fare in merito? Ora l’urna si trova a 250 km dalla residenza (Venezia) del figlio che non è stato avvisato di nulla…. Grazie
  • Carlo Ballotta 13/05/2025 at 10:14 su Domanda alla RedazioneX Vincenzo, Per la Legge italiana se la sepoltura in tumulo stagno è durata almeno 20 anni ed un giorno è lecito procedere, con le dovute autorizzazioni canoniche ed amministrative alla c.d. Ricognizione sulla stato di conservazione o scheletrizzazione del corpo contenuto in un feretro, dischiudendo i coperchi della doppia cassa. Ovviamente in questo caso così estremo (competenza congiunta tra autorità religiosa e civile) la verifica non è orientata alla normale raccolta di eventuali ossa, bensì all'esposizione della salma (ancora o parzialmente integra,) in luogo consacrato. Tecnicamente si parla di tumulazione privilegiata quando si abbia la sepoltura non in cimitero, come usualmente dovrebbe avvenire, ma addirittura in chiesa o altro edificio pubblico, per l'ostensione in perpetuto delle spoglie mortali (appositamente sottoposte a trattamenti conservativi e di imbellettamento) alla venerazione dei fedeli. L'istituto della tumulazione privilegiata (sovrani, santi, beati e pontefici...) deve esser adeguatamente approfondito, poichè costituisce una destinazione del tutto speciale ed extra ordinem rispetto al dettato normativo base del diritto funerario.
  • Vincenzo Gallo 12/05/2025 at 19:26 su Domanda alla RedazioneA Canicattì (Ag-Sicilia) la Curia ha deciso di estumulare per un trattamento conservativo e l'esposizione ai fedeli "i resti mortali" di un beato deceduto 35 anni fa i cui genitori sono nel frattempo deceduti. Al di là del contenzioso sorto con alcuni parenti contrari alla cessione della salma da parte di un parente più prossimo con tanto di atto notarile i "resti mortali", che sarebbero più una salma vista l'integrita del corpo, sono stati portati via il 15 marzo dalla Cappella di famiglia e trasferiti in una stanza di una chiesa di nuova edificazione senza particolari accorgimenti, almeno così è dato sapere, per la ricognizione canonica ed i successivi trattamenti conservativi (tutto rimasto assolutamente segreto per come voluto dalla curia) che visivamente sono stati pessimi. Il corpo del beato, così ricomposto con tanto di maschera e mani in silicone in silicone ed abiti nuovi fattigli indossare, è stato esposto dal 10 maggio alla venerazione... Per questa tipologia di estumulazione e trattamenti c'è una tempistica precisa così come delle regole da assorvare sia per motivi sanitari che rischi alla salma?