Commenti su tumulazione

  • Redazione 13/11/2025 at 17:37 su [Fun.News 2880] TG.fun su durata e momento da cui parte la concessione cimiterialeX Luca Cestelli per operatori professionali, come è il suo caso, la risposta a quesiti è a titolo oneroso, a meno che non riguardi situazioni di interesse generale, valutate dalla redazione. Una risposta puntuale al quesito quesito da lei posto renderebbe necessaria la valutazione dell'atto concessorio, con la trasmissione in redazione del PDF dell'atto, della deliberazione di consiglio comunale da lei citata in PDF e del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale, sempre in PDF. E poi l'analisi di tali documenti da parte di esperti di polizia mortuaria per fornire risposta al quesito. Come vede si tratta di una vera e propria consulenza, che impegna diverse ore di professionista e quindi se è interessato ad averla lo faccia sapere alla mail redazione@euroact.net e Le verrà fatto un preventivo di spesa.
  • Luca CESTELLI 13/11/2025 at 17:14 su [Fun.News 2880] TG.fun su durata e momento da cui parte la concessione cimiterialeNell'atto concessorio fu scritto dopo una deliberazione del Consiglio Comunale che stabiliva la temporaneità delle concessioni in 50 anni dalla data della tumulazione della salma. Nel testo del deliberato era solo scritto dalla data della tumulazione. Ora poiché nel 1975 fu inserita nel colombaro una cassetta di resti provenienti da un'esumazione e solo nel 1994 fu inserita la cassa, si chiede se la decorrenza possa partire dal 1975 o debba essere riferita al 1994.
  • Redazione 13/11/2025 at 10:25 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele le concessioni perpetue sono un aggravio insostenibile, dal punto di vista economico, per un Comune, a meno che non tariffi ogni nuova immissione in maniera significativa. Concordiamo che è meglio la sepoltura in cimitero, anche in concessione perpetua, piuttosto che l'affido di urna cineraria familiare o la dispersione. Il criterio fondamentale che sta alla base dei cimiteri è che sono i luoghi di memoria di una collettività. La vita dei cimiteri sono i morti e se questi vanno in altri luoghi anche il cimitero, alla lunga, rischia di morire ... come istituzione.
  • daniele 13/11/2025 at 10:08 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie, gentile Redazione, leggo con attenzione e prendo nota. Per concludere questa disamina, ritengo ci siano spunti per impugnare un eventuale provvedimento di conversione da parte del Comune in concessione trentennale della concessione perpetua a fronte della richiesta di apposizione di urna cineraria di familiare (nel senso della dottrina favorevole) in loculo già occupato da oltre 60 anni da altro familiare, senza estumulo. E ciò in ragione del fatto che la concessione originaria si riferiva alla generica sepoltura di salme dei familiari, senza indicazione nominativa e senza un loro numero predeterminato, e senza che venisse fatto alcun cenno alle urne cinerarie. L'ampliamento delle possibilità contenitive di un loculo perpetuo già occupato (con apposizione di urne cinerarie) si può dedurre dalla legge statale, regionale e dallo stesso regolamento comunale, ove l'obbiettivo è quello di sfruttare lo spazio a disposizione (specie quello delle tombe di famiglia perpetue). Mi sembra ovvio, pertanto, che la fruizione di questa possibilità non possa e non debba far decadere la caratteristica della perpetuità del loculo, poichè tutti (o quasi) sarebbero portati a optare per il mantenimento dello status quo, con la conseguenza di compromettere fin da subito la grandissima potenzialità del miglior uso del loculo. Il Comune avrebbe ragione nel solo caso in cui l'obbiettivo di tutti fosse quello di abbattere a tutti i costi la persistenza delle concessioni perpetue. Cosa che francamente non credo. Soprattuto perchè sarebbe un'atteggiamernto in grave contraddizione con le problematiche della gestione dei cimiteri di oggi. Le concessioni perpetue, congiunte alla pratica sempre più diffusa della cremazione, se garantite nella loro durata perpetua, possono/potrebbero rappresentare una vera soluzione ai noti problemi cimiteriali.
  • Redazione 12/11/2025 at 14:54 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele a nostra conoscenza il criterio di utilizzo di un loculo già concesso e in presenza di feretro per collocarvi l'urna cineraria di non familiare, usato dal comune in cui ci ha segnalato il caso, risulta singolare. E' possibile una situazione siffatta, ma facendo ricorso al comma 2 dell'art. 93 del DPR 285/1990 combinato col paragrafo 13.3 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993:
    ARt. 92 comma 2.
    Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. paragrafo 13.3 - E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

    Ma la circolare è sempre stata interpretata nel senso che un loculo se aveva spazio fisico per accogliere urne o cassette di ossa, poteva essere usato a tale scopo, ma sempre per chi aveva diritto ad essere sepolto in quel tumulo. E' pur vero che un tempo, quando la cremazione era quasi inesistente, era il feretro la cosa preponderante. Ora, invece, con la diffusione della cremazione - di fatto - un loculo è diventato una tomba di famiglia (e quindi non limitato alla sola sepoltura del defunto originario dentro una bara), con ciò che ne consegue circa l'ammissibilità nel tumulo. Ha poi pienamente ragione laddove segnala il possibile mercimonio di posti in loculo con tale tipo di "interpretazione larga" della norma.
  • daniele 12/11/2025 at 14:15 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per la risposta, questione molto interessante quella sollevata, ma è sorpassata dal fatto che il Comune in questione permette l'apposizione dell'urna di chiunque in loculo perpetuo, e questo anche a prescindere dai legami di parentela con il titolare attuale o del concessionario originario, ma così facendo, in ogni caso, sia che si tratti di parenti o di estranei, la conseguenza è che si perde la perpetuità del loculo. Ed è questo il solo aspetto che mi premeva approfondire. Rifletto sul fatto che, permettendo l'apposizione dell' urna di chiunque, se da una parte l'intento è quello di limitare la richiesta di costruzione di nuovi loculi (che, quando si tratta di loculi che andrebbero a perdere perpetuità, abbiamo visto essere più ipotetica che reale), si rischia concretamente di far vacillare il divieto assoluto di mercimonio dei loculi, che potrebbe rappresentare la vera e unica forma di compensazione per la perdita della perpetuità. Grazie per l'ottima discussione.
  • Redazione 12/11/2025 at 08:43 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglierix Daniele la sua affermazione che la moglie di un figlio del concessionario sia familiare del concessionario non è condivisibile. Rientrano: nella “famiglia del concessionario”, salvo che non sia espressamente previsto un allargamento nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nel contratto di concessione, secondo la giurisprudenza:
    Coniuge, ascendenti e discendenti diretti del concessionario. Quanto agli affini (es. moglie di figlio, cioè nuora del concessionario), la giurisprudenza tende a qualificare l’affine come soggetto “estraneo” al nucleo familiare stretto, salvo che il fondatore abbia esplicitamente previsto una estensione o salvo regolamento/convenzione che lo consenta. In particolare, la Cassazione ha rigettato la pretese di una madre‑suocera o di una nuora che non avesse rapporto di consanguineità col fondatore.
    A questo punto si va nel difficile:
    Esiste una scuola di pensiero in dottrina che è più rigida e ritiene che il concessionario fermo quello originario e che i subentri nella intestazione della tomba determinino solamente chi ha titolo e dovere di garantire la manutenzione, ma non si estende il numero di persone aventi diritto ad essere sepolti nella tomba. Esiste una diversa scuola di pensiero, cosiddetta "a concessionario mobile", che prevede che una volta defunto il concessionario originale chi subentra assuma in pieno la qualifica di nuovo concessionario e conseguentemente la familia è quella riferita a questo nuovo concessionario (e non al primo). Secondo questa scuola di pensiero il figlio del concessionario (questo premorto) essendo erede subentra pienamente come concessionario (seguendo i criteri di subentro specificati in regolamento comunale di polizia mortuaria) e la sua moglie facendo parte della famiglia del nuovo concessionario ha diritto ad essere sepolta in questo sepolcro. La seconda scuola di pensiero tende cioé ad allargare la platea dei fruitori di una concessione di antica data. Ciò indipendentemente dal fatto economico, ovvero da quanto si debba pagare per poter essere inserito in quel tumulo. E, ovviamente, a contenere il numero di nuove costruzioni di manufatti necessari in un cimitero.
  • daniele 11/11/2025 at 18:14 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per il vostro commento. Da quanto ho potuto acclarare, il contratto di concessione perpetua menziona genericamente solo le salme dei familiari (non identitificati nominativamente) del concessionario, senza specificare nulla sulla questione delle urne. Del resto, nel 1962, la cremazione era pressoché sconosciuta come pratica di tumulazione. Solo nei primi anni di questo secolo le disposizioni regionali della Lombardia hanno introdotto la possibilità di inserire urne nei loculi, con la sola limitazione dello spazio a disposizione. L'urna che vorrei tumulare appartiene alla moglie del figlio e unico erede vivente del concessionario originario. E non credo ci siano dubbi sul fatto che possa essere considerata come quella di un familiare. Quanto alla questione dell'urna, non menzionata nella concessione originaria, credo che ci si possa appellare alle prerogative che si sono generate a seguito della legge regionale citata, dove si amplia l' uso del loculo, al fine del miglior uso dello stesso, e ciò in virtù della notoria carenza di spazi nei cimiteri italiani. Normalmente, dal momento che quasi tutti credo siano portati a salvaguardare comunque la perpetuità dei loculi, una volta che si affronta la prospettiva di perderla per la richiesta di apposizione di urna, credo di non sbagliare nel sostenere che tutti (o quasi) opterebbero per la richiesta di altro loculo o di altra sistemazione in concessione trentennale, con ciò vanificando completamente l'intento legislativo. In poche parole, i loculi perpetui rimarranno (in perpetuo) con una sola salma e i cimiteri italiani continueranno a doversi allargare a dismisura. Anche dal punto di vista pratico, non riesco a trovare alcun senso nell'interpretazione comunale.
  • Redazione 11/11/2025 at 09:30 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriOccorre una analisi approfondita sia dei testi del regolamento che del contratto di concessione, per dare una soluzione definitiva. Le faccio un esempio: Se il contratto di concessione a suo tempo sottoscritto dicesse che la concessione del loculo è per la tumulazione della salma di XY, anche se fisicamente vi fosse spazio per l'urna, l'immissione di una nuova salma determina una necessità di variazione. Se invece il testo del contratto avesse detto che la concessione del loculo è per la tumulazione del concessionario XY e di membri della sua famiglia e l'urna cineraria, essendoci posto, è di un membro della famiglia, allora non vi è necessità di novazione contrattuale. Il passaggio da perpetuo a tempo determinato è obbligatorio, anche laddove vi sia una novazione contrattuale, essendo vietate nuove concessioni perpetue a far tempo dal 10/2/1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975.
  • daniele 11/11/2025 at 09:07 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriGrazie per la risposta. Il regolamento cimiteriale è quello del comune di V... che, sebbene ammetta esplicitamente l'apposizione dell'urna cineraria accanto al feretro in loculo perpetuo, in altro articolo, afferma che ogni modifica al contratto di concessione originario faccia venir meno la perpetuità, senza specificare quali siano le modifiche che fanno da innesco. Sulla scorta di questo articolo, il Comune deduce che l'apposizione dell'urna in loculo perpetuo sia modifica contrattuale, da lì conversione da concessione perpetua a trentennale.
  • Sereno Scolaro 10/11/2025 at 14:50 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriOccorrerebbe, come sempre, dare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria. In difetto, va tenuto presente come in via generale le concessioni cimiteriali non siano oggetto di c.d. novazione (anche se vi sono stati, rarefatti, orientamenti che l'ammettevano).
  • daniele 10/11/2025 at 14:40 su L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieriBuongiorno, vorrei un parere circa la paventata perdita di perpetuità di un loculo occupato da oltre 60 anni dal feretro di un congiunto del concessionario originario, concessione perpetua rilasciata nel 1962 in comune della Brianza (Lombardia), allorquando si volesse oggi tumulare nello stesso loculo un'urna cineraria oggi di altro familiare, con novazione della concessione perpetua in concessione trentennale. Non sarebbe previsto alcun estumulo della salma originaria. Possibile che la semplice apposizione di urna cineraria in loculo perpetuo faccia perdere perpetuità? Secondo lo scrivente, non ci sarebbe alcuna modifica del contratto originario, ma solo un miglior uso del loculo (utilizzo di spazio disponibile). Secondo il Comune, invece, ogni modifica della concessione originaria farebbe perdere il carattere della perpetuità. Compresa la semplice apposizione dell'urna. Grazie.
  • Redazione 08/11/2025 at 13:12 su Autorizzazione alla cremazioneX santen . Se lo zinco è esterno e’ doveroso toglierlo prima della cremazione. Diversamente se interno doveva essere tolto nel cimitero di partenza. . La differenza tra crematorio autorizzato a cremare con cassa di zinco e altro normale sta nei sistemi di abbattimento delle emissioni e nei modi di raccolta dello zinco fuso nella camera primaria del forno
  • Santen 08/11/2025 at 12:28 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, giusto per capire meglio, è possibile nel caso in cui la salma ( prima dei 20 anni e quindi straordinaria ) arrivi in un crematorio non adatto a cremare lo zinco, provvista di zinco e nello stesso venga “dezincata” quindi viene tolto per l’appunto il contenitore di zinco e mandata in cremazione? Quindi la successiva domanda, se così fosse, perché creare dei forni adibiti alla cremazione di salme con zinco, quando l’unica differenza con un forno crematorio normale sarebbe appunto effettuare questa “dezincatura” ? Emilia romagna
  • Redazione 07/11/2025 at 16:13 su Domanda alla RedazioneLa circostanza non è prevista dalla norma statale e, da quanto si può rammentare, in nessuna norma regionale. Pertanto l'unica soluzione che si intravvede, valutato anche il contenuto del DPR 24/2/2004, è la seguente, avuto presente che la necessità di garantire l'integrità dell'urna cineraria ed evitare l'accidentale dispersione di ceneri è preminente: 1) autorizzazione singola all'affidatario, del comune in cui l'urna è affidata, per provvedere: a) al trasporto dell'urna cineraria in camera mortuaria di cimitero/crematorio del comune in cui l'affidatario detiene l'urna b) alla apertura dell'urna cineraria e all'integrale versamento delle ceneri in altra urna di capienza adeguata, riportante le specifiche di legge (nome, cognome, data nascita e morte del defunto). c) apposizione di sigillo alla nuova urna cineraria e redazione di verbale delle operazioni effettuate sottoscritto da chi le svolge (apertura, travaso, chiusura) d) autorizzazione al trasporto di ritorno della nuova urna al luogo di affidamento. Il trasporto è possibile sia effettuato dall'affidatario. 2) approvazione di norma regolamentare comunale che preveda la soluzione di casi del genere, da inserire nel Capo dedicato alla conservazione e custodia delle urne cinerarie affidate ai familiari. Art. XX – Sostituzione dell’urna cineraria deteriorata o danneggiata
    1. L’urna cineraria deve garantire in modo permanente la perfetta conservazione e identificazione delle ceneri, essere sigillata in modo da impedire qualsiasi apertura non autorizzata e recare, in modo leggibile e indelebile, le generalità del defunto, la data di nascita e di morte.

    2. Qualora l’urna affidata ad un familiare o collocata in sepolcro risulti, per effetto di difetti di fabbricazione, vetustà, urti o altri agenti fisici, rigonfia, fessurata, deformata o comunque a rischio di perdita di tenuta, il soggetto affidatario o il responsabile della sepoltura deve darne comunicazione scritta al Comune nel quale l'urna cineraria è collocata.

    3. Ricevuta la segnalazione, il Comune verifica la fondatezza della richiesta e, ove accerti la necessità di sostituzione per motivi di conservazione e tutela delle ceneri, rilascia "autorizzazione alla sostituzione dell’urna e relativo trasporto", con indicazione:
    - del luogo in cui eseguire l’operazione (cimitero comunale o crematorio autorizzato);
    - delle modalità operative;
    - dell'autorizzazione al trasporto temporaneo dell’urna danneggiata in andata e ritorno.

    4. La sostituzione dell’urna deve avvenire:
    - in ambiente idoneo e riservato, presso la camera mortuaria di cimitero comunale o di impianto di cremazione autorizzato;
    - alla presenza di un operatore del gestore del cimitero incaricato o di personale tecnico del crematorio, delegato dal Comune;
    - redigendo verbale delle operazioni, nel quale si descrivono le condizioni dell’urna originaria, le modalità di travaso e di nuova sigillatura, i dati identificativi delle ceneri e le generalità di eventuali presenti.

    5. L’urna sostitutiva deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle norme vigenti, essere ermeticamente sigillata e riportare i medesimi dati identificativi del defunto.
    L’urna danneggiata deve essere ritirata dal personale comunale o dall’impianto di cremazione autorizzato e avviata a smaltimento o recupero, previa cancellazione dei dati identificativi.

    6. Il Comune provvede all’aggiornamento:
    - del registro degli affidi di urne cinerarie, annotando gli estremi della sostituzione;
    - del verbale originario di affidamento, allegando copia del nuovo verbale e dell’autorizzazione.
    In caso l'affidamento sia avvenuto a cura di altro Comune viene data informativa della sostituzione a quest'ultimo trasmettendo copia digitale della documentazione.

    7. Le operazioni di sostituzione di cui al presente articolo non costituiscono violazione del sigillo né dispersione di ceneri ai sensi dell’articolo 411 c.p., poiché effettuate in presenza dell’autorità competente e per finalità di conservazione e custodia del bene tutelato.
    8. La mancata segnalazione di deterioramento, ovvero la sostituzione dell’urna senza preventiva autorizzazione comunale, costituisce violazione del presente regolamento e comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo XXXXXX del presente regolamento, ferme restando le eventuali responsabilità penali per fatti di dispersione o vilipendio di ceneri.
  • Redazione 07/11/2025 at 13:55 su Autorizzazione alla cremazioneAd avviso di chi scrive la corretta procedura prevede che già dalla partenza il feretro sia conforme alla destinazione. Se quindi il crematorio di destinazione è autorizzato alla sola cremazione di casse di legno o di cellulosa, la idonea sistemazione del feretro avrebbe dovuto essere fatta nel cimitero di partenza, in camera mortuaria. Agire invece a feretro già pervenuto al crematorio e non conforme alle regole del crematorio in cui è già arrivato, a nostro avviso, renderebbe necessaria una sostituzione della parte di feretro non conforme (eliminazione dello zinco, per intenderci), effettuata nella camera mortuaria del cimitero in cui sussiste il crematorio. Mentre la sostituzione alla partenza è prevista dal DPR 285/1990, non rileviamo nella norma statale una soluzione siffatta, che avrebbe dovuto essere prevista nel decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 13072001, mai emanato dai ministeri competenti. Veda in proposito anche il paragrafo 3 delle "Istruzioni per una corretta gestione dei crematori" emanate da SEFIT e FIC, rinvenibili al link: https://www.sefit.org/sefit/accessocrematorio/istruzioni_30112018.pdf
  • Giuseppe Montani 07/11/2025 at 13:54 su Domanda alla RedazioneBuongiorno avrei un quesito, un'urna cineraria a norma di 4 litri in metallo,affidata ai familiari si è gonfiata ai lati compromettendone la chiusura ( usiamo queste urne da anni e non era mai successo, in oltre la persona deceduta era una donna di corporatura esile) (si vede il sacchetto delle ceneri) i sigilli sono integri ma viene meno la sicurezza della stessa, è possibile sostituire l'urna, mi trovo in Emilia Romagna ma il Polo crematorio che ha eseguito l'operazione si trova in Lombardia. Grazie mille e cordiali saluti
  • Santen 07/11/2025 at 13:20 su Autorizzazione alla cremazioneMi scusi avrei un ulteriore domanda ma un crematorio non dotato di forni appositi alla cremazione di cassa con zinco può autonomamente trasferire il feretro in una cassa di cartone per poi procedere alla cremazione? Parliamo sempre di cadavere molto prima dei 20 ? Da come lei a scritto la legge non permette l’apertura giusto? Emilia Romagna
  • Carlo Ballotta 06/11/2025 at 15:57 su Autorizzazione alla cremazioneX Santen, sì, è senza dubbio alcuno possibile in forza dell'art. 88 del Regolamento Nazionale Di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990. Prima che siano trascorsi almeno i venti anni di tumulazione stagna previsti ex L. 130/2001 e soprattutto soprattutto D.P.R. n. 254/2003 - per la sua immediata operatività, il corpo umano racchiuso nella cassa estumulata è "amministrativamente" definito cadavere. Solo dopo i 20 anni di tumulazione stagna è "amministrativamente" definito "resto mortale" ai sensi dell'art. 3 del DPR 254/2003. Solo nel caso di resto mortale non è necessario dotarsi della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 79 del DPR 285/1990: 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Rammento poi che necessita, per il trasporto, che il feretro risponda alle prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 per il trasferimento al crematorio. Per cui, se il feretro è integro resta tale e necessita reperire un crematorio che consenta la cremazione con controcassa di zinco. Diversamente occorre provvedere al ripristino delle condizioni di regolamento per la destinazione (si veda art. 88, comma 2 DPR 285/1990), di seguito riportato: 2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
  • santen 06/11/2025 at 08:08 su Autorizzazione alla cremazionee' possibile cremare una salma prima dei 20 anni ? e se e si come funziona ? come per le salme dopo i 20 anni ? con apertura della bara ecc? regione emilia romagna
  • Redazione 03/11/2025 at 15:46 su Domanda alla RedazioneSi, sia prima che dopo i 20 anni, è sempre possibile la traslazione di un feretro da una sepoltura ad un'altra purché vi sia il diritto del defunto ad esservi tumulato. Dal punto di vista pratico occorre che sia verificato che il feretro non sia danneggiato col passare del tempo e quindi che siano ancora mantenute le condizioni di impermeabilità ( se la traslazione è verso un loculo stagno). Ovviamente se la traslazione è verso un loculo aerato occorre che il feretro e il loculo di destinazione siano rispondenti alle norme per la tumulazione aerata. Circa l'autorizzazione si, ci vuole ed è del comune del luogo sia di partenza che di arrivo e se c'è un trasporto funebre da un cimitero ad un altro pure l'autorizzazione al trasporto. Occorre versare i diritti previsti dal tariffario comunale sia per la estumulazione sia per nuova tumulazione.
  • Gregorio 03/11/2025 at 15:00 su Domanda alla RedazioneSecondo la normativa nazionale e regionale (lombardia) è possibile traslare un feretro tumulato da oltre 20 anni da loculi fuori terra a loculi interrati all'interno di cappella gentilizia e in caso affermativo è necessario rilasciare apposita autorizzazione ? Grazie.
  • Carlo Ballotta 28/10/2025 at 18:32 su Cremare resti mortaliMaria Grazia, In linea di massima a questo punto...molto teorica, la Legge prevede esplicitamente il disseppellimento dal campo di terra prima che si sia compiuto il turno ordinario di rotazione, pari solitamente a 10 anni. Se non ci sono difficoltà gestionali nella materiale esumazione del feretro, impotabili, come è ovvio, all'organizzazione del lavoro in cimitero e non tanto a norme di diritto funerario, si dovrebbe rilasciare, dopo apposita istruttoria la relativa autorizzazione, senza particolari complicazioni. Si tratta di un intervento solitamente complicato che, dunque, si cerca di limitare, per il possibile, attraverso una specifica tariffazione molto severa. La fattispecie comportamentale del diniego all'esumazione anticipata, tenuta dall'amministrazione comunale dovrebbe rinvenire la propria legittimità da una norma ah hoc quindi espressamente contenuta nel vigente regolamento cittadino di polizia mortuaria, per lo specifico caso, a meno che via sia sin dall'origine un vizio di territorialità, come si presume. Difatti l'istanza per legge deve esser presentata al Comune di competenza geografica per la sepoltura in questione. Quindi deve autorizzare l'operazione cimiteriale solo ed esclusivamente l'ufficio di polizia mortuaria del Comune sede del cimitero dove si trova la tomba, oggetto del contendere. E'un problema procedurale solitamente, risolvibile in modo semplice e diretto: ovvero ripetere pedissequamente tutto l'iter burocratico, indirizzando le carte al giusto servizio. Il rigetto della Sua sua domanda, espresso in forma scritta, obbligatoriamente, dovrebbe esser opportunamente documentato e soprattutto motivato. in diritto.
  • Maria Grazia 28/10/2025 at 11:42 su Cremare resti mortaliBuongiorno, puo' un responsabile dell'ufficio anagrafe del comune di XY vietarmi di esumare prima dei 10 anni e fare cremare mio marito, nonostante la mia dichiarazione di volonta firmata davanti ad un pubblico ufficiale del Comune di ZW?
  • Redazione 22/10/2025 at 13:57 su Chiedi alla RedazioneX Carlo Menza il quesito da lei posto non permette una risposta generica, valida per tutti i lettori, ma si configura come vera e propria richiesta di consulenza. Pertanto se intende chiederla come tale deve provvedere a fornire gli elementi completi (scansione del contratto, tipo di parentela, eventuali vincoli ereditari, copia digitale del regolamento del comune interessato) per poter valutare il tipo di consulenza, il relativo costo che, se da Lei accettato, prevede il pagamento preventivo dell'importo preventivato prima dell'inoltro del parere dei nostri esperti.
  • Carlo Menza 22/10/2025 at 12:07 su Chiedi alla RedazioneREGIONE SICILIA Nel 1980, XY, allegando fotocopia di Concessione “perpetua” di terreno Cimiteriale a ZW, il proprio grado di parentela con questi - defunto - e rinunzia di tutti gli altri aventi diritto, ha chiesto al Sindaco di “riconoscerla quale unica erede degli originari concessionari e quindi unica attuale concessionaria della cappella in oggetto”. Il Sindaco, con riferimento alla Cappella “in oggetto” le ha conferito “nuova concessione su richiesta dell’erede XY in base ad art. 49 reg. cim”. Art. 49 reg. com. vigente nel 1980 dice: “Le sepolture ereditarie si dichiarano chiuse collo estinguersi della famiglia, o collo sciogliersi della Confraternita o dell’Associazione”. Ora si chiede: nel caso si tratta di voltura/subentro (perpetua) oppure nuova concessione (99 anni) ?
  • Carlo Ballotta 19/10/2025 at 20:07 su La decadenza delle concessioni cimiterialiIn determinate aree geografiche, più o meno, erano, sovente nel passato, presenti orientamenti politico-normativi nel governo del cimitero in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti nel tempo, avrebbero, introdotto un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato). Secondo questa filosofia amministrativa, il provvedimento finale prescindendo dal suo nome juris, si sarebbe potuto ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, tuttavia, in un caso almeno, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002). Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 ammette due fattispecie di concessione per i sepolcri privati: le une perpetue, le altre, invece a tempo determinato: La conseguenza è che non si può, a priori, affermare con certezza giuridica che le concessioni di lontana data siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma è necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una data, singola concessione, sia stata concessa in regime di perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal caso, la durata limitata diviene elemento centrale e dirimente del rapporto concessorio stipulato con regolare atto. Inoltre, va anche considerato come spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria contengano disposizioni per cui, in occasione del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, spetta ai discendenti richiedere una variazione dell’intestazione della concessione, ipotesi nelle quali la diligenza di un tale adempimento ricade sui discendenti del concessionario deceduto, a volte correlate dalla previsione per cui l’inadempimento, decorso un certo termine, comporti la decadenza dalla concessione od un mutamento anche sostanziale nel regime cui e’ soggetto il diritto d’uso. A cio’ va aggiunto anche l’esigenza che vi sia un regolare atto di concessione, che rileva sotto il profilo sostanziale ai fini dell’esistenza della concessione. Per quanto riguarda il sempre possibile danneggiamento, per eventi esterni, dell’archivio comunale, si osserva come alcune tipologie di atti (in particolare gli atti contrattuali) potrebbero essere rinvenibili, in copia, presso l’Archivio di Stato, conservando questo gli atti riversati dalla G.P.A. (organo soppresso nei primi anni ‘70), e che provvedeva, tra l’altro, a rendere esecutori gli atti contrattuali, nonché potrebbero rinvenirsi le deliberazioni consiliari di concessione essendo queste, fino al 9 febbraio 1976, soggette, in materia, ad approvazione prefettizia. In via generale, va osservato (o, ricordato) come in tutti i casi in cui manchino, per distruzione, smarrimento o altro, atti pubblici probatori della sussistenza di diritti, l’accertamento della sussistenza di tali pretesi diritti può aversi unicamente in via giurisdizionale. Nel caso rappresentato, e’ per altro difficile ogni ulteriore indicazione, non disponendosi di elementi sufficienti, tra cui la specifica previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria assunto a riferimento, che, oltretutto (sembrerebbe), non e’ stata oggetto di impugnazione nei termini, con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità potrebbe essere eccepibile in sede giudiziale, eccezione che se accolta dal giudice, potrebbe essere oggetto di disapplicazione, essa avrebbe effetti solamente nel caso concreto oggetto del singolo giudizio, secondo alcuni giuristi, mentre altra parte della dottrina si attesta su posizioni più estensive del decisum anche ad altri procedimenti, con valenza, quindi, erga omnes. Per queste sintetiche ragioni Vi conviene seriamente ponderare sulla sanatoria proposta dal Comune, per regolarizzare lo stato di fatto, altrimenti dovreste pur sempre adire il Giudice.
  • Michele 19/10/2025 at 11:48 su La decadenza delle concessioni cimiterialiBuongiorno, sono erede di due loculi ricadenti nel cimitero del comune di B. Sono stati acquistati dai miei bisnonni il 2 febbraio 1942 con pagamento presso l'esattoria di cui conservo ancora la ricevuta. Il comune sta effettuando una sanatoria per regolarizzare le concessioni, desideravo chiedere se i loculi a mia disposizione rientrano in una concessione cimiteriale di durata perpetua oppure dovrò rinnovarla alla scadenza di 50 anni. Grazie.
  • Redazione 16/10/2025 at 16:53 su Domanda alla RedazioneSe legge l'articolo https://www.funerali.org/cimiteri/non-serve-continuare-nella-regionalizzazione-della-normativa-funeraria-81497.html si rende conto di chi sta continuando a lavorare per la regionalizzazione.
  • La tomba di Lucio Dalla in Certosa: memoria e simbolo 16/10/2025 at 15:01 su La tomba di Lucio Dalla in Certosa a Bologna[…] come parte integrante di una tradizione culturale locale e nazionale. Proprio per questo, la tomba di Lucio Dalla in Certosa appare come un nodo fondamentale nel tessuto della memoria collettiva bolognese, divenendo meta non […]
  • franco 16/10/2025 at 09:32 su Domanda alla Redazioneforse ho toccato un tasto bollente ..... visto che nessuno commenta !!!!!!!!????
  • Carlo Ballotta 06/10/2025 at 11:24 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Enrica, Tutta la questione da Lei rappresentata deve esser letta e risolta alla luce di due essenziali istituti (subentro e decadenza) normati solo dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. La consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato (con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma – vale a dire un famigliare – ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale, quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ). La concessione palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere. Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro. La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari). La scelta tutta "politica" per il buon governo del cimitero operata dal Suo Comune, con ogni probabilità, mira a ridurre gli immobilizzi del patrimonio edilizio del camposanto, che - come noto - non è dilatabile all'infinito. Quindi non è ammesso tenere un loculo vuoto e non impiegabile per nuove sepolture, anche quando la concessione già sussista e debba solo esser volturata.
  • franco 05/10/2025 at 11:04 su Domanda alla RedazioneBuongiorno non si sente piu' parlare della nuova legge nazionale in materia funeraria come mai ???? le associazioni di categoria che fanno???? saluti
  • Enrica Cipolla 04/10/2025 at 17:07 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuon giorno, il mio caso mi vede coinvolta nel decesso di mia madre. Era concessionaria per lei, per il coniuge e per gli eredi di n. 2 loculi situati nel cimitero di Codogno (Lodi). Alla sua morte ha voluto la cremazione ed essere messa nel loculo insieme a mio padre già deceduto ma senza cremazione. Ora il loculo 2 rimanendo vuoto in comune mi hanno riferito che non ho più diritto ad averlo. Non capisco perché in quanto nel contratto che mia mamma aveva fatto c è scritto : per se stessa, per il coniuge e per gli eredi. Ringrazio e invio cordiali saluti.
  • Marcello Ranieri 03/10/2025 at 16:14 su Grandi obesi: difficile la sepoltura e la cremazione?Bisogna costruire forni più grossi e procedere con la cremazione, mio zio era nelle medesime condizioni ed è esplosa la salma nel loculo, non vi dico cos'è successo.
  • Francesco F. 03/10/2025 at 12:14 su UE: interrogazione alla Commissione per denunciare pratiche di dumping nell’importazione di bare cinesiLa bare prodotte in Cina non vanno bene, mentre quelle prodotte in Albania, in Polonia, in Romania o in Costa d'Avorio sì? Quindi basta avere un nome italiano nel registro impresa e non parliamo più di importazione? Ridicolo
  • Redazione 02/10/2025 at 20:57 su Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di marex Invernici Mentre la L. 130/2001 specifica che l'autorizzazione alla cremazione è competenza dell'ufficiale di stato civile, nulla dice in merito alla competenza territoriale dell'ufficiale di stato civile che autorizza la dispersione.
    Diverse regioni hanno legiferato in materia attribuendo la competenza (sbagliando, essendo questa legislazione esclusiva dello Stato) ora all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, ora all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso e poi questi deve avvisare quello di effettuazione della dispersione.
    In altri casi si è seguito quanto stabilito dal TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 (veda il testo in area Sentenze) che ha chiarito come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    In assenza di norma regionale che dica il contrario (che vale, se non è stata impugnata) e pure in assenza di specificazione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, si ritiene che sia da seguire l'indicazione del TAR Toscana.
    Si precisa che la notizia riportata è stata acquisita da https://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/5398-capitaneria-disciplina-della-dispersione-di-ceneri-funebri-in-mare.html, e a quanto pare in quel territorio (Gela) è l'ufficiale di stato civile del comune ove avviene la dispersione che lo autorizza.
  • INVERNICI MARTINO 02/10/2025 at 19:50 su Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di mareBuongiorno. Dal vostro commento si evince, se non vado errato, che l'autorizzazione deve essere dell'Ufficiale di stato Civile competente sul territorio ove avviene la dispersione. Per quanto risulta dalle mie informazioni, ma vi scrivo per avere una conferma se nel caso sia un mio errore, la competenza è solamente dell'Ufficiale di stato Civile del territorio ove è avvenuto il decesso. Non ha quindi competenza l'Ufficiale di Stato Civile del territorio ove avverrà la dispersione. Questo è anche quanto stato dichiarato nel recente convegno degli Ufficiali di stato Civile avvenuto a Fidenza. In effetti l'ordinanza nell'art. 2 parla solamente di Ufficiale di Stato Civile competente ma non aggiunge il termine che possa riferirsi al territorio di dispersione. Sicuramente un vostro chiarimento aiuterebbe molto a comprendere ciò che deve essere fatto. Grazie, cordiali saluti
  • Redazione 02/10/2025 at 11:22 su Son questi tempi cupi, ma si trova il modo per cambiarliEcco il testo dell'editoriale di Guido Bianchini, nel n. 1/89 di Antigone
    Perchè Antigone
    di Guido Bianchini
    Né mi stupirei per nulla che Euripide avesse ben ragione di dire in quei suoi versi: “E chi sa se non sia esser morti il vivere, e viver l’esser morti!”.
    (Platone, Gorgia, 492s.)
    Ad essa, Antigone, fra le poche, l’antichità ha dato la parola quasi le fosse imposto l’arcano dovere di inviare a noi, umani posteri, messaggi criptici da decifrare, che, in realtà, noi umani posteri abbiamo voluto leggere in lei. Al misterioso fascino di Antigone, persona millenaria che il mondo antico ci restituisce intatta, indomabile e corrucciata, non si resiste. Viva, guizzante, essa si staglia su di un fondo mitologico ingombro di anime morte. Evocata, forse a testimoniare l’esistenza, prima della polis, di una religione popolata di divinità ctonie, patita e soccombente tanto quanto era rituale e vincente quella olimpica; a difendere gli dèi della parentela contro l’assalto degli dèi di stato, celesti, evanescenti, estranei; a rivendicare il culto dei morti come culto della consanguineità da contrapporre ai riti giuridico-formali che si contentano di prescrivere impersonali: “ne intra moenia mortuus sepeli(to)”, Antigone ha finito coll’esser riempita dagli affascinati posteri umani dei simboli più vari e molteplici. Citiamo tra essi almeno quelli che sembrano aver mosso la redazione e il comitato scientifico ad attribuire il nome di Antigone alla loro incipiente iniziativa editoriale. Antigone è stata scelta quasi a nume tutelare per la sua capacità di alludere dalle scene di duemila anni di teatro tragico alla pietas contro l’empietà, all’affermazione dell’individuo come valore per la collettività contro la ragion di stato, alla condizione umana destinata come un in sé libero da opporre al potere. Ed in più, Antigone è sembrata a tutti noi sentire così appassionatamente che, nascondere con la sepoltura la nudità di un morto senz’anima agli insulti del tempo senza storia, coincideva con l’affermare la civiltà dei vivi, che la vita era morte ma se la violenza via violenza sulla parola, sul linguaggio, sulla razionalità, insomma, che la morte andava guardata non come la condizione del non essere, ma come una variazione di stato, non funzione di inadeguatezze umane da espungere, ma come un trapasso da rispettare nell’eternità del divenire dell’umano destino, del destino di tutti gli uomini, nessuno escluso. Appunto. Quanto tempo hanno impiegato gli uomini per capire, per passare dal livello di chi lascia, trasumando, il corpo dell’altro alla contesa delle fiere, al livello di chi, in omaggio alla sedentaria necessità di seppellire l’altro, morto, lo ipostatizza come antenato protettore? Le Erinni col passare del tempo si trasformano in Eumenidi, col passare del tempo anche l’uomo passa dalla vendetta al sacrificio rituale, dal furore allo scambio, dal farfuglio al linguaggio. E quanto tempo hanno impiegato poi, gli uomini, per distinguere il rito igienico dall’ufficio, l’obbligo dalla devozione, l’accettazione immerme dalla spiegazione? Qui l’anima, dal momento della morte in poi, è pensata come particella indistinta ed elementare, restituita al suo libero ed eterno vagare nell’universo perenne, mentre dalla nascita in poi è pensata imprigionata in un corpo come in una tomba, come obbligata ad essere ànemos, scintilla vitale di un essere dotato di storia, e dunque, temporalmente determinato. La là morte è pensata come rinascita, come riconduzione dell’anima alla condizione iniziale, perfetta, rinnovabile eternamente, come già la classica iconografia celetica di sepolture messapiche a sacco fetale. Capire, spiegare, farsi ragione; il vero travaglio degli umani è questo. E nella loro storia millenaria, questo hanno fatto fino ad oggi, bene o male. A questo travaglio del capire sarà, appunto, ispirata la nostra fatica. Questo travaglio del capire sarà il filo conduttore di ANTIGONE, strumento di servizio, di studio, dunque in ultima istanza, di lavoro. All’evocata vergine tebana chiediamo di continuare ad alludere, dall’alto della testata, al suo gesto e a confortarci, perciò, in ogni nostro atto non servile. Ai nostri 24 lettori chiediamo scusa dell’enfasi che abbiamo messo nel dire ciò che ci urgeva, ma chiediamo anche aiuto a por mano al lavoro che andiamo a intraprendere.
  • Carlo Ballotta 02/10/2025 at 11:15 su Autorizzazione alla cremazioneX Sabina, Per dare efficacia al testamento, una volta deceduto il testatore, è necessario redigere un atto pubblico chiamato alternativamente "pubblicazione del testamento olografo" o "registrazione del testamento pubblico". Nel secondo caso solamente il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico potrà procedere con la sua registrazione, mentre ogni notaio potrà pubblicare il testamento olografo. Senza questo incomprimibile passaggio giuridico la scheda testamentaria non produce i suoi effetti, nemmeno per le disposizioni non patrimoniali quali, appunto la scelta di luogo e la forma di "sepoltura" operata dal de cuius.
  • Redazione 02/10/2025 at 08:33 su Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?x Sara si tratta di capire se l'autopsia è stata ordinata dall'Autorità giudiziaria e borsa e telefoni sono stati posti a disposizione di quest'ultima per indagini per interesse di giustizia oppure se, non essendoci motivi, la borsa e i telefoni sono stati trattenuti da qualcuno. Il primo consiglio è quello di chiedere al Responsabile del luogo dove si è effettuata l'autopsia la restituzione degli effetti personali e le motivazioni della mancata restituzione. Ove non vi fossero motivazioni legali, e senza restituzione, vada in un comando dei carabinieri e sporga denuncia.
  • Sara 02/10/2025 at 01:29 su Dopo l’esame autoptico o il riscontro diagnostico è ancora necessario il certificato necroscopico?Salve , per favore aiutatemi . Mi hanno consegnato gli effetti di mia madre post autopsia senza darmi un elenco di cosa mi stessero consegnato , infatti non vi erano soldi né 2 telefoni ( io so che li avesse in quella borsa …) cosa posso fare ? Grazie mille
  • Sabina Pinna 01/10/2025 at 19:45 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno! L’ufficiale di stato civile può rilasciare l’autorizzazione alla cremazione sulla base della volontà del defunto espressa in un testamento pubblico che non è stato ancora registrato? Occorre la copia conforme all’originale del testamento inoltre?
  • Carlo Ballotta 26/09/2025 at 16:00 su Seppellire le ceneri?X Luciana, Sì, è obbligatorio inserire sulla lapide almeno gli estremi anagrafici ed identificativi del de cuius, per tutte le sepolture (quale ne sia la tipologia o la forma) e per tutti i defunti contenuti in un tumulo ad es. pluriposto, non solo intendendo esclusivamente i feretri, ma pure le loro trasformazioni di stato, intermedie o definitive, come appunto accade per le ceneri raccolte in un'urna poi da tumulare. Il foto-ritratto invece è e resta opzionale ed accessorio.
  • Redazione 26/09/2025 at 14:20 su Elenco crematori in Italiax Enrico Santilli Le consigliamo di far passare i 20 anni dalla tumulazione. In tal modo la procedura è semplificata dal punto di vista amministrativo (si applica la normativa per i resti mortali prevista dall'art. 3 del D.lgs.vo 254/2003 e non quella per cadavere, più complessa).
    Si rivolga ad una impresa funebre locale di sua fiducia (faccia fare preventivi anche da altra impresa) per ottenere l'estumulazione del feretro e l'avvio dello stesso, comprensivo della bara di zinco, ad un crematorio nelle vicinanze che consenta la cremazione di bara lignea e zinco. E poi il ritorno dell'urna cineraria, previa autorizzazione all'affidamento familiare in specifica località, con l'osservanza delle norme previste dall'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie. E' possibile che al momento della estumulazione l'autorità sanitaria intervenuta o lo stesso gestore del cimitero disponga accorgimenti perché sia garantito il rispetto delle norme in materia circa le caratteristiche che deve possedere la bara (considerando che è una bara di venti anni e che può essersi danneggiata nel tempo)
  • enrico santilli 26/09/2025 at 06:09 su Elenco crematori in ItaliaBuongiorno . Vorremmo far cremare nostro figlio deceduto 19 anni fa ma evitando di rimuoverlo dalla bara zingata e riportarcelo a casa , è possibile ? siamo di Ancona nelle Marche. indirizzo mail. ruamuniz@alice.it grazie
  • luciana 25/09/2025 at 22:11 su Seppellire le ceneri?Buongiorno, vorrei sapere se in caso di sepoltura di un'urna nella tomba di famiglia è obbligatorio aggiungere il nome del defunto sulla lapide. Friuli Venezia-Giulia
  • Redazione 25/09/2025 at 12:04 su Autorizzazione alla cremazioneDipende dalla regione. Lei in che regione si trova?
  • MARIA 25/09/2025 at 11:59 su Autorizzazione alla cremazioneBuongiorno, vorrei sapere se è possibile far cremare il mio cane al momento della sua morte e conservare le sue ceneri nel loculo che verrà destinato a me dopo il mio decesso. È necessario lasciare delle disposizioni ufficiali per garantire che ciò avvenga?
  • Redazione 25/09/2025 at 10:03 su AssoMARMO fa sentire la sua voce sulla difficoltà dei marmisti di operare nei cimiteri con recenti modifiche normativex Marco la condotta da Lei descritta può assumere rilievo sotto diversi profili: * Pratiche commerciali scorrette o aggressive: ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori per valutare l’eventuale apertura di un procedimento sanzionatorio. La segnalazione può essere presentata tramite il portale online dell’AGCM o tramite associazioni dei consumatori riconosciute. * Trattamento illecito di dati personali: qualora la raccolta e l’uso dei dati dei potenziali clienti avvengano in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), la competenza appartiene al Garante per la protezione dei dati personali, al quale è possibile inviare un reclamo formale tramite il sito istituzionale. * Molestia o disturbo alla persona: se vi sono condotte reiterate, insistenti o invasive a domicilio, queste possono integrare ipotesi penalmente rilevanti (es. molestie ex art. 660 c.p., atti persecutori ex art. 612-bis c.p., o altri reati connessi). In tal caso è opportuno rivolgersi direttamente alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) o presentare denuncia/querela presso la Procura della Repubblica competente per territorio. Si suggerisce quindi di: 1. raccogliere ogni elemento utile (date, modalità, nominativi, documentazione, eventuali testimoni); 2. valutare se presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza per i profili penalmente rilevanti; 3. presentare reclamo/segnalazione ad AGCM per i profili di pratica commerciale scorretta; 4. inoltrare reclamo al Garante Privacy se vi è uso improprio di dati personali. Solo tali autorità hanno competenza ad accertare e, se del caso, sanzionare i comportamenti descritti.