Commenti su tumulazione

  • Carlo Ballotta 20/05/2025 at 10:28 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?X Martino, ecco alcuni criteri medico-legali abbastanza oggettivi e tecnici, da seguire in questo protocollo, dove - non dimentichiamo mai - il trasporto necroscopico a cassa aperta è disposto d'ufficio dalla Pubblica Autorità. Il luogo dove si è consumato il decesso deve, innanzi tutto esser insieme inadatto e pericoloso, quindi: 1) ambienti troppo stretti ed angusti senza sufficiente scambio di aria. 2) difficoltà nell'handling della cassa da parte dei necrofori, lungo scale ripide e ballatoi, impossibilità, dunque, ad allestire direttamente in casa la camera ardente per la veglia funebre. 3) condizione della salma stessa (i fenomeni putrefattivi sono già in atto o l'assetto è ancora abbastanza stabile e sicuro?) 4) Presenza nel domicilio di persone facilmente impressionabili alla vista di un corpo esanime (anziani, bimbi piccoli...) 5) mancanza di personale che vigili su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo di osservazione.
  • Martino Invernici 19/05/2025 at 17:40 su Trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa: chi autorizza?Molto interessante il vostro dotto articolo, ma mi sorge un dubbio che vorrei sottoporvi: chi è il soggetto che decide se l’abitazione è inadatta e pericolosa? Mi pare di capire che il vostro articolo tratti principalmente delle eventuali autorizzazioni per il trasferimento del defunto ad altro luogo per il periodo di osservazione ma spesso mi chiedo quali sono i parametri per decidere l’adeguatezza dell’abitazione? Molte grazie e complimenti
  • Carlo Ballotta 19/05/2025 at 12:04 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?X Mauro, si consiglia caldamente la consultazione del seguente link, così per diradare alcuni dubbi preliminari. Il problema non è tanto di tecnologia a a disposizione, quanto meramente giuridico. https://www.funerali.org/attivita-funebre/tanatoprassi-gia-operativa-ma-solo-sugli-stranieri-legislazioni-a-confronto-9369.html
  • Natascia 19/05/2025 at 07:05 su Domanda alla RedazioneBuongiorno grazie per la risposta… quindi, a prescindere che la decisione del del marito non è contestabile in quanto risulta ancora il marito…. (anche se dal momento in cui la moglie è deceduta ha da subito convissuto ed a tutt’oggi convive con altra persona?) Ma perlomeno in quanto figlio non avrebbe avuto almeno il diritto di essere avvisato dello spostamento della defunta? Il padre non ha avvisato di nulla, in realtà nemmeno ora sta dando indicazioni su dove siano state destinate le ceneri, solo tramite nostre ricerche personali tra i comuni siamo risaliti al luogo previsto di trasferimento, che corrisponde al comune di residenza della figlia… Grazie
  • Sereno Scolaro 19/05/2025 at 06:50 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Aggiungerei un'osservazione: nello standard CEN EN UNI 15017:2019 (così come, del resto, anhe nella sua versione precedente), (A) al Punto 5.4 risulta palese che tanatoprassi e imbalsamazione siano sinonimi (espressi nelle diverse lingue in cui questo testo è redatto), (B) l'Allegato G prevede le disapplicazioni e ne ne è 1 sola, quella posta dall'Italia proprio in relazione al Punto 5.4) con riferimento al già citato art. 46 d.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ne consegue che la pratica non è praticabile (si scusi per l'apparente incongruità (pratica/praticabile) delle parol) in Italia, dove è ammessa unicamente l'imbalsamazione se ed in quanto eseguita da medici. A latere, si osserva che il tema appare non pertinente all'argomento trattato nell'articolo in commento.
  • Redazione 18/05/2025 at 11:08 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Si risponde che in Italia non si può!!
    Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
    E' consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990 Art. 32.
    1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
    2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
    3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
    Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all'art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all'estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall'Autorità sanitaria.
    E, ma è riservato ai medici abilitati all'esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall'art. 46 del DPR 285/1990:
    Art. 46.
    1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
    a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
    b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
  • Mauro 18/05/2025 at 10:52 su A quando la digitalizzazione delle schede di morte?Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all'estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l'iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?
  • Carlo Ballotta 16/05/2025 at 11:13 su Domanda alla RedazioneX Natascia, purtroppo per Lei, in queste operazioni ha titolo privilegiato a disporre il coniuge superstite, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura, a nulla rilevando l'eventuale volontà contraria di uno tra i figli. L'unanimità tra gli aventi diritto a decidere è criterio applicabile solo in caso di più congiunti, parimenti legittimati a pronunciarsi, poichè posti, nella scala valoriale e gerarchica della parentela, sullo stesso livello di ordinazione. Non rilevano, nel caso rappresentato, rapporti endo-famigliari poco idilliaci tra i più stretti congiunti del de cuius.
  • Natascia 15/05/2025 at 19:49 su Domanda alla RedazioneBuongiorno, la richiesta di esumazione, cremazione e successiva traslazione dell’urna presso altro comune e regione (in questo caso dal Trentino - Trento alla Lombardia - Mandello del Lario) può essere fatta solo da una parte dei parenti prossimi? Nel mio caso il coniuge ed un figlio hanno proceduto a riesumare cremare e traslare l’urna senza avvisare l’altro figlio che ha scoperto per vie traverse che la madre era stata portata via dal cimitero dove era da 20 anni….per traslarla nel comune del figlio ….. non dovrebbero essere tutti unitamente concordi sulla destinazione dell’urna? C’è qualcosa che si può fare in merito? Ora l’urna si trova a 250 km dalla residenza (Venezia) del figlio che non è stato avvisato di nulla…. Grazie
  • Carlo Ballotta 13/05/2025 at 10:14 su Domanda alla RedazioneX Vincenzo, Per la Legge italiana se la sepoltura in tumulo stagno è durata almeno 20 anni ed un giorno è lecito procedere, con le dovute autorizzazioni canoniche ed amministrative alla c.d. Ricognizione sulla stato di conservazione o scheletrizzazione del corpo contenuto in un feretro, dischiudendo i coperchi della doppia cassa. Ovviamente in questo caso così estremo (competenza congiunta tra autorità religiosa e civile) la verifica non è orientata alla normale raccolta di eventuali ossa, bensì all'esposizione della salma (ancora o parzialmente integra,) in luogo consacrato. Tecnicamente si parla di tumulazione privilegiata quando si abbia la sepoltura non in cimitero, come usualmente dovrebbe avvenire, ma addirittura in chiesa o altro edificio pubblico, per l'ostensione in perpetuto delle spoglie mortali (appositamente sottoposte a trattamenti conservativi e di imbellettamento) alla venerazione dei fedeli. L'istituto della tumulazione privilegiata (sovrani, santi, beati e pontefici...) deve esser adeguatamente approfondito, poichè costituisce una destinazione del tutto speciale ed extra ordinem rispetto al dettato normativo base del diritto funerario.
  • Vincenzo Gallo 12/05/2025 at 19:26 su Domanda alla RedazioneA Canicattì (Ag-Sicilia) la Curia ha deciso di estumulare per un trattamento conservativo e l'esposizione ai fedeli "i resti mortali" di un beato deceduto 35 anni fa i cui genitori sono nel frattempo deceduti. Al di là del contenzioso sorto con alcuni parenti contrari alla cessione della salma da parte di un parente più prossimo con tanto di atto notarile i "resti mortali", che sarebbero più una salma vista l'integrita del corpo, sono stati portati via il 15 marzo dalla Cappella di famiglia e trasferiti in una stanza di una chiesa di nuova edificazione senza particolari accorgimenti, almeno così è dato sapere, per la ricognizione canonica ed i successivi trattamenti conservativi (tutto rimasto assolutamente segreto per come voluto dalla curia) che visivamente sono stati pessimi. Il corpo del beato, così ricomposto con tanto di maschera e mani in silicone in silicone ed abiti nuovi fattigli indossare, è stato esposto dal 10 maggio alla venerazione... Per questa tipologia di estumulazione e trattamenti c'è una tempistica precisa così come delle regole da assorvare sia per motivi sanitari che rischi alla salma?
  • Gaetano Grazio di Fede 12/05/2025 at 18:26 su Cosa si intende per DIRECT CREMATIONSono della Sicilia.Ho 72 anni. In buona salute. Ateo e privo di pregiudizi Sono interessato a lasciare meno fastidi possibili ai miei familiari. Odio le cerimonie
  • Carlo Ballotta 09/05/2025 at 11:38 su Le concessioni a confraterniteL'art. 63 DPR 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione. In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale,. a) concessione dell'area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell'area cimiteriale, e puo' essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità). b) costruzione sull'area, cosi' concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri. Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e' legato all'esercizio della proprietà di esso, bensi' all'appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio. Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio. Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell'area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi. Ma, trattandosi di concessione ad "ente" (confraternita, corpo morale, congrega...), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo' anche essere (in relazione all'epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l'ente e le persone appartenenti ad esso stesso. Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega). In caso di modifica dell'ordinamento dell'”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l'ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e' ben difficile fornire indicazioni di sorta). La durata di questo secondo rapporto, le condizioni d'uso e l'onerosità sono regolate dall'ordinamento dell'ente. In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale. Sin qui l'inquadramento generale della situazione da Lei rappresentata, nello specifico bisognerebbe attentamente ponderare e scrutinare la comunicazione ufficiale con cui la Confraternita de qua le impone il pagamento di 1146 Euro. Ipotizzo: non sarà per caso una quota associativa per esser parte della Congrega stessa?
  • Antonio 08/05/2025 at 15:31 su Le concessioni a confraterniteBuongiorno, dopo 25 anni la confraternita mi chiede la somma complessiva di 1146 euro relativa alle quote annuali non pagate, maturate nel citato periodo, per i due loculi utilizzati dei miei genitori allocati nella cappella della citata confraternita. Domanda: sono obbligato a pagare la citata somma nonostante non ho mai ricevuto nei 25 anni alcuna richiesta?
  • Carlo Ballotta 08/05/2025 at 15:30 su Urna cineraria in cimiteroX Valentina, se molto teoricamente il regolamento locale di polizia mortuaria dovesse ammettere la FATTISPECIE della sepoltura “ibrida”, tra feretri inumati e ceneri (laddove concorrono sia gli elementi distintivi dell’inumazione come la fossa scavata nella nuda terra, sia quelli tipici della tumulazione urne cinerarie) si consiglia di consultare proficuamente questo articolo, qui di seguito reperibile integralmente: https://www.funerali.org/pratica-funeraria/la-tumulazione-delle-urne-cinerarie-nel-copritomba-dei-campi-ad-inumazione-6374.html Il problema non è tanto tecnico o di fattibilità operativa, quanto di legittimazione ad agire. Anche se Lei ha pagato le relative tariffe per la sepoltura della defunta compagna di Suo figlio, non può in alcun modo disporre della tomba in campo comune d’inumazione, dove il diritto di sepolcro si esercita e si estingue alla stesso tempo, attraverso l’uso della buca ed il suo mantenimento per tutto il turno ordinario di rotazione. Spesso l’onerosità del servizio cimiteriale viene fraintesa con una sorta di diritto a decidere anche in seguito sulle sorti delle spoglie mortali. Lei si è assunta immagino volontariamente le spese di inumazione, ma ciò non basta, in quanto in cimitero, e soprattutto in campo comune nessuno può vantare diritti patrimoniali su un sepolcro, se non nei modi stabiliti dalla Legge: ad es. quando si instaura un rapporto concessorio tra Comune e privato cittadino. In ogni caso e per semplificare: l’unica soluzione (ma tutti gli interessati, quindi anche la controparte, devono esser d’accordo) sarebbe anche possibile riunire le spoglie mortali di Suo figlio e della compagna in una sola celletta ossario, si dovrebbe però richiedere la preventiva esumazione straordinaria del feretro inumato da relativamente poco tempo per poi cremarlo, oppure (e lo si consiglia) attendere l’esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla inumaizone, domandare espressamente la raccolta delle ossa rinvenute, e raccoglierle, poi, in cassetta ossario, magari per poi tumularle insieme all’urna.
  • Redazione 06/05/2025 at 14:28 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn sintesi: Specie ammesse e tutelate: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ornamentali, invertebrati.
    Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
    Di seguito alcune esemplificazioni:
    Mammiferi
    Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà

    Uccelli
    Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
    Rettili e anfibi
    Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
    Pesci ornamentali
    Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
    Invertebrati
    Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
  • Giorgio 06/05/2025 at 14:22 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieLa regione Liguria all'art. 54 della legge L.R. 10/07/2020, n. 15 ha previsto:
    "la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)".
    Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
  • Valentina 06/05/2025 at 13:10 su Urna cineraria in cimiteroBuongiorno 3 anni fa ho seppellito la compagna di mio figlio sottoterra spese tutte a mio nome che sono la mamma del suo compagno ora è deceduto anche lui l ho fatto cremare e vorrei che lurna con le ceneri fosse posta sotto terra nella stessa tomba è possibile senza il consenso dei famigliari di Lei visto che il funerale e la tomba sono state tutte a mie spese ?cosa dice la legge ?quali sono le regole?
  • Redazione 06/05/2025 at 08:25 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieSi. Non solo in Liguria. Vi sono anche altre regioni in cui questo è già consentito: Piemonte, Lombardia, Abruzzo e un Pdl per il Veneto. Proprio domani, 7 maggio 2025, si terrà un corso on-line sull'argomento:https://www.funerali.org/corso/sepolture-di-spoglie-animali-da-compagnia-2025
  • Maurizio 06/05/2025 at 08:18 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieIn Liguria ed in particolare Savona vi é una elevata percentuale di animali dì affezione come anni fa censito da istat. La Regione ha implementato nella legge regionale la possibilità di aggiungere le ceneri dell'animale a quelle del proprio padrone. Siamo però all'inizio. Il quotidiano "Il Secolo XIX" lo ha scritto in articolo domenica 2 marzo u.s.
  • Redazione 06/05/2025 at 08:07 su Autorizzazione alla cremazioneNo, non è regolare. La cremazione avrebbe dovuto essere autorizzata da voi due, non da una parente di grado più lontano. Cosa potete fare: Chiedere l'accesso agli atti presso il Comune e/o l’Ufficio di Polizia Mortuaria dove è stata autorizzata la cremazione, per verificare chi ha firmato e su quali basi. Valutare, con l’aiuto di un avvocato, se ci sono gli estremi per impugnare l’atto o segnalare l’irregolarità all’autorità giudiziaria o amministrativa.
  • Laura 06/05/2025 at 00:10 su Autorizzazione alla cremazioneMia nonna, deceduta dal 1974 e finora in una tomba, è stata fatta cremare da una cugina senza autorizzazione mia e di mia sorella (non ci sono altri parenti). E’ regolare o avremmo dovuto essere interpellati prima di operare? Grazie Regione Piemonte
  • Redazione 05/05/2025 at 15:31 su Domanda alla Redazionex Chiara. Visto che Lei non ha più titolo ad esprimersi (essendo non più la moglie) chi ha titolo, in vita, è la persona defunta e non contro la sua volontà la moglie. In assenza dell amoglie i figli e in loro assenza i genitori del defunto. E poi in assenza di questi i parenti di grado più prossimo. Pertanto Le consigliamo di acquisire la volontà espressa per iscritto dal suo ex marito (cioè un testamento olografo di espressione di questa volontà). Un fac-simile lo trova al seguente link: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato Le norme da seguire in Italia sono descritte al seguente link:https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/autorizzazioni È fondamentale ottenere il nulla osta alla cremazione da parte del Consolato o dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Questo documento attesta che non vi sono obiezioni da parte delle autorità statunitensi alla cremazione del cittadino americano. La richiesta deve essere presentata dai familiari o da un'agenzia funebre incaricata. Il nulla osta consolare è spesso richiesto dai comuni italiani prima di procedere con l'autorizzazione alla cremazione. Le consigliamo di rivolgersi al Comune di Mesagne per maggiori informazioni e/o ad una impresa funebre della zona che abbia esperienza in materia
  • Chiara 05/05/2025 at 14:01 su Domanda alla RedazioneBuongiorno. Il mio ex marito si trova all' Hospice di Mesagne, BR, Puglia È cittadino U.S.A. , residente in Italia, Puglia, con regolare carta di soggiorno permanente. È sua volontà essere cremato. Come si fa ad ottenere l'autorizzazione? E come deve essere espressa la sua volontà? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che spero rapida...
  • Redazione 28/04/2025 at 08:35 su Domanda alla RedazioneNo, negli USA la bara di zinco (che in Italia è obbligatoria per legge in alcune condizioni, soprattutto nella tumulazione in loculo) non è diffusa. Lo zinc liner (cioè un rivestimento interno in zinco puro) è praticamente assente nella prassi statunitense. Questo perché negli USA si predilige la sepoltura diretta nel terreno (in-ground burial) spesso dentro una burial vault: una sorta di contenitore di cemento armato o polimero, che avvolge la bara per impedire cedimenti del terreno. Il burial vault sostituisce, in pratica, il ruolo protettivo che in Italia attribuiamo allo zinco. Esistono bare di legno e molto spesso metalliche (esterne). Difatti le bare metalliche sono molto comuni negli USA. I metalli più usati sono acciaio (standard a gauge 18 o 20, dove il gauge indica lo spessore: più basso è il numero, più spesso è il metallo) e acciaio inossidabile. Le fasce più alte del mercato propongono anche bare in bronzo e rame (che non arrugginiscono). Questi modelli sono spesso dotati di sistemi di gasketed sealing: una guarnizione in gomma viene installata tra coperchio e base per rendere la bara "ermetica" (anche se scientificamente parlando non si può fermare del tutto il naturale processo di decomposizione).
  • ANDREA AGOSTINO FARINA 27/04/2025 at 19:08 su Domanda alla RedazioneGentile Redazione, gradirei sapere, se vi è possibile, se nelle bare usate negli USA c'è lo zinco, poi saldato, come da noi in Italia. Grazie e vi porgo i miei più cordiali saluti, per le vostre preziose informazioni sempre interessanti.
  • Redazione 14/04/2025 at 14:53 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieNegli ultimi cinque anni, il numero di imprese che operano nei servizi di cura per animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento (+39,4%), segno che gli italiani considerano sempre più i propri animali come membri della famiglia. A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica seguita da Campania e Lazio . Il Sud Italia mostra una forte presenza nel commercio al dettaglio , nel Nord, invece, si concentrano i servizi di cura. Animali domestici quindi sempre più coccolati. D'altronde, secondo una recente ricerca condotta da studiosi della London school of economics e della Kent university, la compagnia di un cane o un gatto, aumenta il senso di benessere e piacevolezza della vita quanto avere un un marito od una moglie, o un circolo di amici e relazioni intime e sicure.
  • Redazione 12/04/2025 at 19:34 su Detraibilità spese funebriLe spese funebri sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d) del TUIR (D.P.R. 917/1986). Il pagamento tracciabile è necessario dal 2020 (a seguito della Legge di Bilancio 2020), ma la tracciabilità non implica necessariamente che il conto corrente sia intestato a chi detrae, purché il pagamento possa essere "ricondotto" alla persona che beneficia della detrazione (Risposte Agenzia Entrate 397/2019, 431/2019). Per cui consigliamo di effettuare una dichiarazione da parte del figlio che attesti di aver pagato "per conto" del genitore intestatario della fattura. E, corrispondentemente, conservare la documentazione bancaria (es. estratto conto) che dimostri il pagamento della madre della stessa cifra al figlio.
  • Franco 11/04/2025 at 20:47 su Detraibilità spese funebriBuongiorno, è possibile portare in detrazione le spese funerarie da parte del coniuge rimasto (a cui è intestata la fattura), anche se il pagamento della stessa è stato eseguito dal conto corrente del figlio, oppure il pagamento deve anch'esso avvenire da un conto riconducibile all'intestatario della fattura? Grazie
  • Redazione 11/04/2025 at 12:03 su Urna cineraria in cimiteroX Nicola Giovanni, sono sempre i più stretti famigliari del de cuius, che non sempre coincidono con il titolare della concessione di loculo, a poter disporre l'estumulazione finalizzata alla riduzione resti in cassetta ossario. E'un passaggio fondamentale da capire bene e semmai approfondire:
    Il diritto a scegliere la destinazione delle spoglie mortali, anche dopo un primo e diverso periodo di differente sepoltura spetta per Legge in primis al coniuge superstite, in secondo luogo agli ascendenti e discendenti posti su un livello di pari ordinazione nella scala della parentela, individuata dal Cod. Civile. Di conseguenza: Lei personalmente, anche se a tutti gli effetti è pienamente titolare della concessione, non può richiedere direttamente l'operazione cimiteriale, in quanto non congiunto del defunto da estumulare.
  • Redazione 11/04/2025 at 11:47 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitariox Maurizio Pare opportuno distinguere due aspetti:
    a) chi debba provvedere all'adempimento;
    b) su chi gravi l'onere economico.
    Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
    Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
    In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
    Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
    l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
    Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.
  • Cannone Nicola Giovanni 10/04/2025 at 21:40 su Urna cineraria in cimiteroGentile sig.Carlo Ballotta. Mi trovo in Puglia, nel comune di XY. Espongo il mio quesito. In quanto titolare di concessione comunale per un loculo, nel lontano 1979 ho permesso di allocare il feretro dello zio di mia moglie. Mia moglie ha una eta' di 83 anni, sicuramente eta' a rischio. Il comune di XY per regolamento permette la estumulazione, riduzione, e ritumulazione dei resti nello stesso loculo in quanto la capacita' dello stesso ,lo permette. Il quesito più che amministrativo è GIURIDICO, nel senso che nel caso di morte di mia moglie, per la tumulazione nel loculo in parola occorre procedere alla riduzione dello scheletro di mio zio. Ripeto la capienza del loculo permette entrambe le operazioni. La domanda e':"posso io in quanto titolare di concessione procedere alla riduzione? Nel senso ne ho l'autorità? Eventuali Parenti posso impedire la traslazione seppure nello stesso loculo in sarcofagi diversi?. La ringrazio tanto per la risposta che mi darà.
  • maurizio 10/04/2025 at 16:45 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitario"l’onere dovrebbe ricadere sul Comune ove avvenga il decesso" mi pare che ci sia incertezza. Il Comune di Milano ma anche la Regione Piemonte invece hanno stabilito che sia il Comune di ultima residenza in vita, così anche la deliberazione della Corte dei conti n° 6/2016 sezione Trentino Alto Adige che mi pare l'organo deputato a occuparsi di contabilità pubblica e degli Enti locali. Grazie per l'attenzione.
  • Carlo Ballotta 09/04/2025 at 22:04 su Domanda alla RedazioneX Giusy, Si, può chiedere al Comune se è+ disponibile alla retrocessione, a titolo oneroso. Ma occorre che il Comune sia favorevole. Tenga presente che l'istituto della "concessione cimiteriale" palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere. Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro. La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari). Accantonando, per un attimo, questi dibattiti un po’ sofistici, una volta che sia intervenuta la decadenza, non essendovi più concessione, il manufatto edificato sull’area, a suo tempo concessa, rientra, per accessione, ex art. 934 e ss. Cod. Civile, nel demanio del Comune, che procede ad assegnazione a terzi, all’abbattimento, o ad ogni altra modalità di utilizzo che ritenga, nel singolo caso, utile. Di norma i materiali (lapidei e d’arredo) di cui consti il sepolcro possono essere avviati ad impieghi di vario ordine (molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, ne prevedono (quando possibile) un riciclo sempre in ambiente cimiteriale, anche ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n.254/2003.
  • Redazione 08/04/2025 at 16:33 su Domanda alla RedazioneX Giusy Celauro Si può chiedere di rinunciare ad una concessione cimiteriale. Se il Comune è d'accordo, accetta la retrocessione alle condizioni economiche previste nel regolamento. Pertanto la risposta è si, se il Comune è d'accordo. Lei però dice una cosa che a noi non risulta. Per norma di legge (precisamente il DPR 285/1990, entrato in vigore il 10 febbraio 1076) dal 10 febbario 1976 non è più consentita alcuna nuova concessione perpetua.
  • giusy celauro 08/04/2025 at 16:14 su Domanda alla RedazioneREGIONE LOMBARDIA Buongiorno. Se si è in possesso di una concessione cimiteriale perpetua del 1982, ma i loculi concessi non sono mai stati utilizzati. Si può fare una rinuncia chiedendo un rimborso? grazie
  • Necroforo 08/04/2025 at 12:05 su Urna cineraria in cimiteroX Dagmar, come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, a motivo della tumulazione nel sepolcro delle mortales exuviae dei più stretti congiunti, il singolo è titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell’interesse stesso, ove se ne prospetti l’illegittima lesione da parte di chiunque”. Tuttavia, preme rimarcare che è obbligatorio inserire sulla lapide tutti i nominativi dei defunti (e loro trasformazioni di stato, come, appunto accade per le ceneri) effettivamente deposti in un determinato sepolcro a sistema di tumulazione. La ragione è semplice: la Legge infatti prevede tassativamente l'immediata riconoscibilità della tomba attraverso l'apposizione almeno degli estremi anagrafici. La pergamena può esser una soluzione stilistica anche molto elegante e soprattutto discreta, a patto, però, di non ledere la sacralità della tomba e l'unità architettonica dell'edificio (o porzione dello stesso) adibito ad uso funerario.
  • Dagmar Budwell 08/04/2025 at 04:36 su Urna cineraria in cimiteroHo un loculo dove è sepolto mio marito, dopo si è aggiunta l'urna cineraria anche di mia suocera con il mio consenso. Ora mia cognata vuole mettere una pergamena con il nome della mia suocera sotto il nome del mio marito. Lo può fare senza il mio consenso? Io sono contraria perché loculo ho pagato io e l'accordo era che mia cognata ci aggiungesse solo l’urno della mia suocera senza la pergamena. Regione Toscana
  • Sereno Scolaro 03/04/2025 at 14:26 su Il cinerario comunex Angiolini In linea di massima si tratta di due "impianti" distinti, date le diversità di quanto destinato ad esservi raccolto. Non mancano, anche se ancora rarefatti, orientamenti volti ad un possibile uso promiscuo. Si ritiene che un'eventuale forzatura interpretativa in questo senso possa aversi se ed in quanto lo preveda il Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se, costituendo ancora un indirizzo interpretativo non consolidato, si rappresenterebbe una certa quale cautela. Non vi è particolare normativa regionale in materia, salvi i casi in cui si ammetta la calcinazione delle ossa conservate negli ossari comuni, dopo la quale si hanno ceneri. In Liguria, si fa rinvio all'art. 3, comma 6 L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n, 24 e s.m.
  • angiolini 03/04/2025 at 13:09 su Il cinerario comuneE' consentito l'uso dell'ossario comune anche per la dispersione delle ceneri? Se non fosse consentito quale tipo di manufatto deve essere utilizzato? (normativa di riferimento Regione Liguria)
  • Necroforo 02/04/2025 at 15:19 su Urna cineraria in cimiteroX Mario, nel corso del tempo, evidentemente, la rosa delle persone riservatarie del diritto di sepolcro si è ampliata a dismisura, rendendo difficile l'individuazione degli aventi titolo. Ebbene quanti vantino da vivi lo jus sepulchri, che si acquisisce o per vincolo coniugale o per rapporto di consanguineità, sono per legge posti su un livello di pari ordinazione, l'unico limite è la capienza fisica del sepolcro. Sarà, quindi la naturale cronologia degli eventi luttuosi a determinare l'accoglimento dei defunti aventi titolo nel tumulo plurimo a destinazione famigliare. I sepolcri privati e gentilizi principalmente non si ereditano, se non nella loro mera componente patrimoniale (l'edificio stesso, gli arredi, i marmi), poichè il diritto di sepolcro è per lo più personale, se non addirittura personalissimo.
  • Mario FERRANTE 02/04/2025 at 13:08 su Urna cineraria in cimiteroGentilissimo signor Ballotta, la ringrazio in primis per la puntuale e solerte risposta che mi ha fornito circa l'urna cineraria. Nel lontano 1930 circa mio nonno fece erigere una cappella gentilizia di 36 loculi di cui 12 seminterrati ed i restanti 24 fuori terra. La famiglia era molto numerosa con ben 11 figli per cui in effetti aveva previsto la sepoltura per tutti i figli con i coniugi oltre a se stesso e la moglie. Purtroppo l'archivio comunale fu incendiato dai tedeschi per cui non ci sono documenti dell'epoca circa eventuali disposizioni diverse per cui ad oggi disponendo di circa 5 loculi che non saranno mai occupati in quanto i legittimi destinatari sono deceduti negli States, chiedo chi potrà occupare i restanti loculi e se necessita un consenso scritto da parte dell'ultimo legittimo affine tuttora vivente che ha ereditato n.2 loculi dalle cognate figlie di mio nonno. La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
  • Redazione 01/04/2025 at 13:27 su Domanda alla Redazionex Francesco Lei dovrebbe studiare l'evoluzione delle leggi regionali in materia funebre in Calabria (ha avuto vari cambiamenti) e poi il regolamento di polizia mortuaria del comune in cui la casa funeraria dovrebbe essere realizzata.
    Nel caso intendesse servirsi di servizi consulenziali offerti da nostri esperti a pagamento, in relazione al tempo che si impiegherà per analizzare il problema si farà un preventivo - che di sostanzierà in un certo numero di quesiti a cui dare riscontro. Le tariffe sono reperibili al seguente link: https://www.funerali.org/wp-content/Down/listino-servizi-funerali-org.pdf
  • Redazione 01/04/2025 at 13:16 su Affido cenerix simone Vettorato No. Può solo pretendere di poter visitare periodicamente l'urna cineraria a casa dell'affidatario. Il figlio unico, non in contrasto col volere del defunto, decide sia per la cremazione sia per l'affido dell'urna cineraria se questa è la sua scelta.
  • Redazione 01/04/2025 at 13:14 su Domanda alla Redazionex Giuseppe E' utile che come ex consigliere comunale sappia cosa può fare il consiglio comunale nelle sue funzioni. Infatti l'istituzione ex novo di una tariffa o diritto è compito del consiglio comunale. L'aggiornamento è compito di Giunta comunale. Il Comune ha titolo (ma è una scelta) a stabilire nel caso di arrivo di urne cinerarie nel suo territorio un diritto oneroso per il controllo della documentazione di accompagno e se l'urna corrisponde a quanto stabilito dalla norma (quanto a sigilli, targhetta riportante estremi identificativi), infrangibilità.
    Cioé il Comune ha titolo ha svolgere una azione di sorveglianza al momento dell'arrivo dell'urna nel territorio e, in caso di difformità della documentazione o del contenitore di ceneri ad irrogare le sanzioni corrispondenti.
    Ha altresì titolo, il Comune, a stabilire un diritto nel caso di sepoltura dell'urna in un luogo cimiteriale nel proprio territorio, sia per il controllo che il defunto avesse titolo ad entrare in quella sepoltura, sia per l'operazione di inserimento (tumulazione).
    Potrebbe se vuole, il Comune, stabilire differenti tariffe in relazione ai diversi compiti. Ad es. se una urna cineraria arriva al cimitero per la sepoltura potrebbe conglobare tutte le operazioni e le tariffe corrispondenti in una sola.
    Ma se l'urna viene affidata ad un familiare, ad es. nella sua residenza, c'è una autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria in assenza di sepoltura in cimitero.
    Senza quella autorizzazione, che in genere è rilasciata dal Comune del luogo in cui sussiste la residenza e dove si ha la permanenza dell'urna cineraria affidata, l'affidamento non è consentito.
    Difatti si ha una autorizzazione al trasporto dal luogo di partenza, ma mancherebbe l'autorizzazione all'affido. Insomma, sono diverse le possibilità di tariffazione e di certo nessuna si può riferire all'articolo 19 del DPR 285/90.
  • simone vettorato 01/04/2025 at 10:56 su Affido ceneriBuon giorno, vivo a Bolzano mia nonna una volta venuta a mancare è stata cremata per scelta unicamente di mio zio (unico figlio rimasto in vita), quest'ultimo è in possesso presso il proprio domicilio delle spoglie della nonna. Non siamo stati interpellati da nessuno per quanto è stato eseguito. possiamo rivalerci e pretendere che nostra nonna venga portata al cimitero di città per renderle omaggio? Grazie mille
  • giuseppe 01/04/2025 at 10:55 su Domanda alla Redazioneredazione da Giuseppe Gentilissimi senza nulla togliere agli operatori del settore, le dico francamente che non lo sono nè aspiro ad esserlo senza nessuna offesa per gli operatori del settore, i quali dovevano loro risolvere la questione. Mi sono solo documentato in quanto ex consigliere di minoranza di un consiglio comunale e sempre alla ricerca delle verità (nascoste). Capisco anche la vostra politica e non la discuto, ma non posso spendere la somma che mi richiedete in quanto svolgo attività di difesa dei cittadini e vi posso assicurare a costo zero anzi forse rimettendoci qualcosa. grazie lo stesso cmq
  • francesco 01/04/2025 at 10:37 su Domanda alla RedazioneRegione Calabria. Comune di Corigliano-Rossano. Realizzazione di una casa funeraria. Il comune non fornisce specifiche nel prg e nell'adottato PSA circa la destinazione urbanistica dei terreni ove poter allestire e realizzare una casa funeraria. é stato trovato una struttura di ca 700 mq in zona D. quale è la procedura da seguire per l'esercizio della casa funeraria. è possibile ubicarla in zona D (artigianale)?
  • Redazione 31/03/2025 at 15:46 su Domanda alla Redazionex Giulia il numero di resti e ceneri che possono essere ospitati in un ossarietto è legato alla dimensione dello stesso. In un ossarietto in genere ci sta una sola cassetta di resti ossei. E pure in una nicchia cineraria. Ma esistono anche ossari e cinerari familiari pluriposto.
    Tranen la Lombardia che ha proiprie misure minime leggermente diverse, la circolare Ministero salute n. 24/1993 detta una misura minima come ingombro netto interno, al paragrafo 13.2: 13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
    La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
  • Redazione 31/03/2025 at 15:42 su Domanda alla Redazionex Giulia di norma è il comune che in relazione alle necessità costruisce e rende disponibili alla concessione a privati quelli che sono chiamati "ossarietti" o "cellette ossario" o ancora "nicchie". Sono destinate ad ad accogliere urne cinerari e/o cassette di ossa.
    Ma si possono inserire urne cinerarie e cassette di ossa cnhe in un loculo vuoto o in presenza di feretro (in quest'ultimo caso vi è anche un indirizzo ministeriale contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Ministro salute n. 24 del 24 giugno 1993 per ottimizzare gli spazi cimiteriali).
    E' poi possibile inserire urne cinerari e cassette di ossa nell'"ossario" previsto in ogni concessione familiare (in genere nelle cappelle o edicole funebri).