Ormai quasi tutte le Regioni che abbiano affrontato compiutamente, anche se in modo disordinato e disomogeneo, la riforma dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, demandano all’addetto al trasporto funebre la responsabilità, prima di spettanza sanitaria ex Paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativo dell’art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di controllo sul corretto confezionamento del feretro.
In Emilia-Romagna (il caso di specie in esame, ormai generalizzato, è estensibile anche al altre ed analoghe esperienze regionali) l’attestato di garanzia per il trasporto di cadavere trova fonte nella determinazione del responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia-Romagna n.… ... Leggi il resto