Ignobile truffa

V.A., romano di 43 anni, ha inventato un metodo per far soldi lucrando sul dolore delle persone e ingannadole in uno dei momenti più dolorosi della loro esistenza. V.A., Quando V.A. si presentava ai parenti dei defunti come il rappresentante dell’impresa di onoranze funebri "Trastevere" e con fare professionale, faceva credere ai familiari del compianto di essere un professionista. Poi assicurava che tutto si sarebbe svolto per le estreme onoranze come da loro richiesto (una volta con a cremazione, un’altra con la sepoltura del feretro, ecc.) incassava i soldi, cifre tutto sommato abbordabili tra i 2.500 e i 3.500 euro a funerale, e poi spariva.
I familiari scoprivano, a distanza di tempo che in effetti nulla di quello che credevano fosse stato fatto come funerale era vero perché venivano contattati dai Comuni in cui vi erano ancora le salme in deposito, abbandonate e in attesa di funerale.
E così l’urna che avevano avuto affidata conteneva terriccio. La sepoltura non era quella giusta.
V.A. è stato condannato a scontare otto mesi di reclusione per truffa. Sono due gli episodi per cui V.A. è stato condannato, ed entrambi risalgono al periodo tra ottobre e novembre del 2008.

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  1. Tragico domandone: ma in caso di atroce dubbio, stante anche i recenti, incresciosi fatti narrati in quest’articolo, si può procedere all’apertura straordinaria dell’urna per una verifica sul suo contenuto, qualora si paventasse il pericolo di un’odiosa truffa? (Esempio: muovendo l?’urna, si sentono strani rumori, come se all?’interno vi fossero sassi e non una sottile polvere derivata dalla frantumazione dei residui ossei.)

    È del tutto normale che vi siano elementi dentro un’urna cineraria: come per esempio la medaglia identificativa non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario), ma anche frammenti di ossa calcinate che si sono fuse con lo zinco durante la cremazione.

    Nel caso di cremazione di resti mortali derivanti da esumazione, parti di terreno che permangono attaccate all’originario feretro (ipotesi, invero assai rara) al momento dell’?inserimento possono cuocersi (ad es. argilla), determinando talvolta il formarsi di grumi rigidi inclusi a ceneri.

    Raro è il frangente in cui chiodi o protesi non siano stati totalmente asportati, in sede di vagliatura delle ceneri , prima della loro polverizzazione, con conseguente sversamento delle stesse nel sistema di raccolta.

    Queste procedure operative, se seguite con scrupolo e diligenza, sono di importante rassicurazione per i familiari.

    Più complessa è la questione della successiva ?apertura dell’?urna, in un secondo momento, tenendo a mente anche la tassatività imperativa dell’Art. 349 Cod. Penale (violazione di sigilli) di cui non bisogna mai sottovalutare la portata incriminatrice.

    Se i familiari hanno la netta sensazione, magari suffragata da qualche particolare di rilevanza oggettiva, che possano essere avvenuti fatti il quali integrino fattispecie di reato, non resta altra soluzione se non la segnalazione all’Autorità Giudiziaria sarà poi quest’ultima a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare l’?apertura dell?’urna.

    Invece nel caso ordinario, cioè se non vi è la percezione che possa essere stato commesso un delitto, la questione non è regolamentata a livello statale e nemmeno regionale, perché per Legge, all’atto della consegna, l’urna deve permanere sigillata e con la identificazione del contenuto, tramite apposita targhetta, a tale conclusione si giunge attraverso l’attento esame del combinato disposto tra il paragrafo 14.1 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, l’Art. 2 comma 1 lett. e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ex Art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001, e soprattutto l’Art. 3 comma 1 lett. e) Legge n. 130/2001.

    La norma prevede che l?’urna sia suggellata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo è proprio dell’impianto che ha compiuto la cremazione.

    Non è ammesso, in un secondo tempo, giusta l’Art. 349 Cod. Penale il cambio dell’?urna cineraria per un successivo trasporto internazionale, per rinvenimento postumo di scritto del de cuius che voleva la immersione in mare (e quindi con necessità di particolare urna), o ancora per trasferimento di urna in regione la quale detti obblighi specifici per la inumazione di urna (vi sono regioni che impongono di avere urna biodegradabile e altre, invece, richiedono esattamente il contrario, per provvedere all’inumazione in campo comune o in area data in concessione).

    Dal punto di vista non solo logico-formale, ma proprio sostanziale nella verifica del contenuto di un’?urna cineraria o nello sversamento dell’?intero contenuto dell’?urna in un altro contenitore, conta che siano garantite le condizioni minime stabilite dalla legge, e a porle in essere deve provvedere unicamente un soggetto titolato (= pubblici poteri)

    Quindi sigillatura e scritte esterne riguardanti la identificazione del defunto sono atti rigorosamente dovuti, indispensabili, prima del conferimento delle ceneri all’incaricato del trasporto.

    La legge n. 130/2001 il DPR n.285/1990 e lo stesso Testo Unico Leggi SAnitarie (Art. 343), però, tace su quest’evenienza così estrema e soprattutto sul nuovo soggetto legittimato alla dissigillatura.

    Pertanto l’?unica soluzione può essere individuata in sede locale con una norma regolamentare (o se si agisce caso per caso con la singola autorizzazione) del seguente tenore:

    Quando sia strettamente necessaria l’?apertura di un?urna cineraria, a causa di gravi indizi, per verifiche o travasi del contenuto in altra urna le operazioni di apertura, sversamento, sigillatura e apposizione di identificativo competono ai Servizi cimiteriali del Comune in cui l?’urna è sepolta o affidata.

    In caso di urna affidata di cui si debba fare un travaso, come anche nel caso di urna sepolta in cimitero, le operazioni vanno svolte in locali cimiteriali, non si dimentichi, infatti, come stante l’Art. 411 Cod. Penale, così come riformulato dalla Legge n. 130/2001 la dispersione non autorizzata, ancorchè accidentale, costituisca pur sempre azione sanzionabile penalmente.

    Ogni controllo o travaso (se possibile!) di urna cineraria, in analogia con il disposto di cui all’Art. 81 DPR n.285/1990, sono, quindi, verbalizzati, a cura di chi l?i segue, in triplice copia. Un esemplare è trasmesso all?’ufficio di stato civile, un altro è conservato da chi ha in consegna l?urna, se affidatario. Il terzo ed ultimo , invece, resta presso l’archivio Servizi cimiteriali del Comune.

    Per l?’esecuzione della verifica o dello sversamento è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale e se è necessario un trasporto di urna questo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.?

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