Senato approva DDL AS1192 che rivoluziona buona parte dei modi di fare norme in Italia

Il Senato, in data 8 maggio 2025, ha approvato un importante disegno di legge (l’As 1192) che mira a semplificare, riordinare e rivedere la normativa vigente in determinate materie, migliorare la qualità della normazione e conferire deleghe al Governo per raggiungere tali obiettivi.

Il disegno di legge passa ora alla Camera per l’approvazione, ma già fin d’ora assume importanza decisiva perché dall’esercizio dlele deleghe contenute in questo provvedimento (se approvato) si possono determinare importanti effetti su ampie materie, tra cui si augura ci possano anche essere quelle del settore funerario, abbandonato da anni al suo destino.

Temi Principali:

  1. Legge Annuale di Semplificazione Normativa (CAPO I): Istituzione di un processo annuale per la semplificazione e il riordino della normativa.
  2. Principi Generali per l'Esercizio delle Deleghe Legislative (CAPO I): Definizione dei criteri guida che il Governo deve seguire nell'attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione.
  3. Miglioramento della Qualità della Normazione (CAPO II): Introduzione di strumenti per valutare l'impatto delle normative, con particolare attenzione alle generazioni future e all'impatto di genere.
  4. Digitalizzazione dell'Attività di Produzione Normativa (CAPO II): Delega al Governo per la transizione digitale del processo normativo.
  5. Deleghe al Governo per la Semplificazione in Materie Specifiche (CAPO III): Conferimento di deleghe al Governo per semplificare, riordinare e riassettare la normativa in settori chiave come Affari Esteri, Navigazione, Istruzione, Disabilità, Misure di Protezione Giuridica, Protezione Civile, Politiche per la Famiglia e Pari Opportunità, Formazione Superiore e Ricerca, e Salute e Sicurezza sul Lavoro.
  6. Disposizioni Finali (CAPO IV): Clausole di salvaguardia per le autonomie regionali e clausola di invarianza finanziaria.

Contenuti in dettaglio:

  • Processo della Legge Annuale di Semplificazione Normativa (Art. 1):
    • Il Governo presenterà annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, un disegno di legge per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente in determinate materie.
    • Le proposte di semplificazione saranno raccolte dai Ministri competenti e tramite consultazioni pubbliche con le categorie e i soggetti interessati entro il 30 aprile di ogni anno.
    • La legge annuale potrà anche indicare le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione si completerà con l'emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari.
    • Viene abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • Principi Guida per le Deleghe (Art. 2):
    • Il Governo dovrà attenersi a principi generali tra cui:
    • "riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l’aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;"
    • "coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti…"
    • "previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione…"
    • "riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo…"
    • "semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;"
    • "semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell’affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità…"
    • "limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari…"
    • I decreti legislativi attuativi saranno adottati con parere della Conferenza unificata o Conferenza permanente, e per i codici o testi unici con parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
  • Normativa di Principio (Art. 3): Le disposizioni relative alla semplificazione per l'efficacia amministrativa, la certezza del diritto, la tutela dei diritti individuali, la libertà d'impresa e la concorrenza, e la semplificazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese (Art. 2, comma 1, lettere e) e f)) "valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione."
  • Modifica del Codice delle Pari Opportunità (Art. 8): L'articolo 20, comma 1, del codice è modificato per includere l'analisi delle "ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali."
  • Digitalizzazione dell’Attività di Produzione Normativa (Art. 9): Delega al Governo entro 18 mesi per disciplinare le modalità digitali della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. I principi specifici includono la coerenza con il codice dell'amministrazione digitale e il graduale superamento delle procedure analogiche, "assicurando comunque l’autenticità e l’integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali." Vengono individuate e disciplinate le modalità digitali di pubblicazione, conservazione e raccolta, "nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva."
  • Adozione in Formato Digitale dei Regolamenti Ministeriali (Art. 10): Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi sulla digitalizzazione, i regolamenti ministeriali possono essere adottati con modalità digitali, e la firma digitale "integra e sostituisce l’apposizione di nastrini e sigilli…"
  • Semplificazione e Aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (Art. 11): Delega al Governo entro 12 mesi per semplificare, modificare e integrare il codice, al fine di rafforzare il patrimonio informativo pubblico e i processi di digitalizzazione. Principi specifici includono l'aggiornamento della disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari e il rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi.
  • Delega in Materia di Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (Art. 12): Delega al Governo entro 12 mesi per semplificare, riordinare e riassettare la normativa, anche attraverso un testo unico delle disposizioni legislative.
  • Delega per la Revisione del Testo Unico sull'Elettorato Attivo (Art. 14): Delega al Governo entro 180 giorni per rivedere il testo unico al fine di adeguarlo alle innovazioni in materia di dematerializzazione e integrazione con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
  • Delega in Materia di Disabilità (Art. 16): Delega al Governo entro 12 mesi per semplificare, riordinare e riassettare le disposizioni legislative, anche tramite la redazione di un codice, negli ambiti definiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. È prevista l'intesa con la Conferenza unificata.
  • Delega in Materia di Misure di Protezione Giuridica (Art. 17): Delega al Governo entro 24 mesi per riordinare e semplificare gli istituti dell'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, con l'obiettivo del "graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell’amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi… con attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario." 
  • Delega in Materia di Protezione Civile (Art. 18): Delega al Governo entro 12 mesi per semplificare, aggiornare e integrare le disposizioni legislative sul Servizio nazionale della protezione civile. Principi specifici includono la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio (sistema policentrico, attribuzione delle funzioni, partecipazione dei cittadini e del volontariato, collaborazione della comunità scientifica), il rafforzamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, il consolidamento della centralità della pianificazione, la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, la conservazione delle funzioni di indirizzo politico in capo all'autorità politica, la "valorizzazione delle funzioni delegate alle province… anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti," la revisione del perimetro d'intervento basato sulla straordinarietà dell'impatto degli eventi, il rafforzamento della capacità di intervento nelle emergenze di rilievo nazionale (inclusa la semplificazione delle procedure amministrative, contabili e di reclutamento del personale), il ripristino delle funzioni e infrastrutture pubbliche, la semplificazione delle procedure di sostegno ai soggetti danneggiati, la valorizzazione delle sale operative e dei centri funzionali, il potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra enti locali, la formazione continua degli operatori, la diffusione della cultura di protezione civile, il rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato, il rafforzamento del concorso delle professioni e ordini professionali, la previsione di modalità specifiche di intervento per la gestione dei rifiuti, delle macerie, degli interventi sul paesaggio e patrimonio culturale, la realizzazione di strutture temporanee, la gestione dei dati personali, la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori (tenendo conto dell'incertezza scientifica, del contesto d'urgenza, della "giusta cultura," del coinvolgimento delle componenti tecnico-scientifiche e della graduazione della colpa), e la definizione di ulteriori strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile. È prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  • Delega in Materia di Politiche per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità (Art. 19): Delega al Governo entro 24 mesi per semplificare, riordinare e riassettare le disposizioni legislative sull'istituzione e l'organizzazione degli osservatori presso la Presidenza del Consiglio in materia di famiglia, natalità, infanzia e adolescenza, contrasto alla pedofilia e pornografia minorile, e contrasto alla violenza contro le donne e domestica. 
  • Delega in Materia di Formazione Superiore e Ricerca (Art. 20): Delega al Governo entro 18 mesi per riordinare e riassettare le disposizioni legislative. È prevista l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreto relativi al diritto allo studio.
  • Coordinamento della Normativa in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (Art. 21): Delega al Governo entro 24 mesi per coordinare le discipline relative alle attività lavorative in ambito portuale, a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca e nel settore ferroviario con le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  • Clausola di Invarianza Finanziaria (Art. 23): L'attuazione della legge e dei decreti legislativi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli schemi dei decreti devono essere corredati da una relazione tecnica che attesti la neutralità finanziaria o indichi le coperture.

Per chi volesse approfondire, il testo del disegno di legge approvato nella versione nota è reperibile cliccando VEDI SENATO

 

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