Chiedi alla Redazione

Puoi scrivere un commento o chiedere alla Redazione una risposta su un tema di tuo interesse.
Hai un dubbio? Vuoi saperne di più? Questo è il posto giusto per una risposta riguardante il settore funebre e cimiteriale.
Per semplicità abbiamo suddiviso per grandi tematiche gli argomenti di interesse.
Prima di chiedere alla Redazione (ricordati di inserire sempre la regione di appartenenza, perché le norme sono diverse da territorio a territorio) leggi i commenti e le risposte date a domande precedenti. Può darsi che in passato si sia già data risposta alla tua domanda o ad una analoga. Potrai far risparmiare del tempo a tutti.
Se non trovi risposta alla tua domanda, vai in fondo a questo elenco di quesiti e risposte e compila il moduli con la scritta SCRIVI COMMENTO in ogni sua parte.

238 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Gentilissimi, una signora ci chiede l’estumulazione da una tomba privata della salma del proprio padre deceduto da più di trentanni per trasferirlo in altro loculo, abbiamo autorizzato ma la società che ha in gestione il Cimitero comunale ha comunicato che trattandosi di vecchie sepolture dove le bare venivano poste l’una sull’altra per poter estumulare la salma in questione devono essere spostate le bare sovrapposte, su richiesta dei parenti e pagando le relative spese. La Signora minaccia denunce e chiede risarcimenti (??) è corretta la procedura? ci sono dei riferimenti normativi in base ai quali non si può intervenire nelle tombe private se non su richiesta di parte?
    Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente
    Comune di Monterotondo (ROMA)

    1. X Antonietta,

      c’è poco da agitare spettri di ritorsione e minacce di denuncia se il tumulo per sua costituzione è privo del c.d. vestibolo. Questa mancanza di spazio realmente agibile per il diretto accesso ad ogni feretro, secondo alcuni glossatori del diritto funerario potrebbe pure esser conseguenza di inestumulabilità per materiale impossibilità a provvedere. Certe tombe, a calata verticale, in special modo, erano pensate perchè le bare nel tempo si sovrapponessero senza nessuna separazione. Nel tempo, i coperchi, di quelle più risalenti in particolare si sarebbero naturalmente sfondati creando a tutti gli effetti uno spazio supplementare preziosissimo sì, ma proprio fuori legge! L’unico rimedio efficace, ed esperibile davvero è l’attivazione della c.d. procedura di deroga (anche in forma minimale e senza troppi ammennicoli giuridici, in fondo a contare è la componente tecnica di questo meccanismo amministrativo). In buona sostanza i titolari della concessione possono chiedere una preventiva ispezione/ricognizione sul sepolcro a sistema di tumulazione. Con questa autorizzazione si apre il sepolcro e si estumulano tutti i feretri (compreso quello oggetto di potenziale lite), e si fa pulizia: quelli non integri saranno sottoposti a rifascio, meglio ancora sarebbe se, con il necessario consenso dei rispettivi aventi diritto a pronunciarsi, si provvedesse, laddove possibile, alla raccolta delle ossa o all’avvio a cremazione dei probabili resti mortali che si rinverranno. Questa sì sarebbe una metodologia operativa corretta per accontentare un po’tutti. Non mi “impiccherei” troppo sull’inestumulabilità applicata troppo severamente, in fondo l’operazione cimiteriale di traslazione potrebbe esser anche autorizzata, purchè su istanza di parte e dietro il versamento delle relative tariffe. Se l’accesso ad un determinato feretro è inibito, come si spera sopra dimostrato, le soluzioni si possono studiare e valutare, cosicchè si addivenga ad un’attenta ponderazione tra gli interessi in giuoco, prima di negare o rilasciare l’autorizzazione.

  2. Buonasera scrivo dalla Calabria vorrei saper se possono coesistere nello stesso locale con lo stesso proprietario un negozio di profumeria ed un agenzia di pompe funebri, senza che venga suddiviso.

    1. X Angela,

      soluzione fantasiosa, forse, ma la Sua richiesta così perentoria ed in termini recisi: “SI'” – “NO”, richiede l’esame preventivo di molte fonti dei diritto e di altra produzione normativa locale, da cui poi discendono i diversi titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività funebre. Non è questa, dunque, la sede più propria per una ricognizione sui principali istituti giuridici coinvolti, essa necessiterebbe – ripeto – di uno scrutinio davvero approfondito dei singoli regolamenti comunali (e non solo di polizia mortuaria) applicabili al caso da Lei posto all’attenzione di questo servizio gratuito di primo soccorso funerario. Presumo anche Lei impresaria funebre o comunque persona strettamente interessata per ragioni professionali alla materia funeraria, per altro, specie in Calabria i n continua evoluzione, a causa di frequenti novelle al corpus normativo (e relativi provvedimenti di implementazione) che la Regione ha approvato.

  3. Gentili membri della Redazione,

    Mi rivolgo a voi per richiedere chiarimenti in merito a una situazione relativa alla concessione di un’area cimiteriale, che recentemente ha sollevato alcune questioni nel mio contesto familiare.

    Nel dettaglio, la situazione è la seguente: un padre ottenne in concessione un’area cimiteriale per la costruzione di una cappella, ma successivamente trasferì il diritto della concessione a quattro dei suoi figli con l’accordo del Comune. Questi figli, a proprie spese, hanno costruito la cappella. Tuttavia, non esiste un atto di divisione formale tra i quattro figli, pertanto, ai fini del comune, la concessione è considerata un’unica entità.

    Recentemente, sia il padre che i figli sono deceduti, e la cappella è ora di proprietà degli eredi legittimi. Due discendenti dei concessionari originali hanno chiesto il trasferimento dell’intestazione della concessione a loro favore per la propria quota parte, e il comune ha concesso tale trasferimento. Di conseguenza, uno dei discendenti, diventato titolare della concessione, ha fatto seppellire un proprio affine nella cappella ma che rispetto ai concessionari originari non ha alcun rapporto di parentela.

    In questo contesto, vorrei gentilmente chiedere dei chiarimenti riguardo alle seguenti questioni:

    Qual è la procedura standard per il trasferimento dell’intestazione della concessione in casi simili?
    Quali sono i requisiti legali e amministrativi che devono essere soddisfatti per ottenere tale trasferimento?
    Esistono delle normative o delle linee guida specifiche riguardanti la gestione delle concessioni cimiteriali in situazioni di questo tipo?
    Quali sono i diritti e le responsabilità degli eredi legittimi quando si tratta di gestire una concessione cimiteriale ereditata?
    Vi sarei estremamente grato se poteste fornirmi queste informazioni al più presto possibile, in modo da poter affrontare la situazione con maggiore chiarezza e consapevolezza.

    Ringraziandovi anticipatamente per la vostra cortese attenzione, resto in attesa di una vostra gentile risposta.

    1. X Giuseppina,

      Bisogna necessariamente muovere da un preliminare inquadramento dogmatico dei vari istituti anche civilistici coinvolti. Subentro (e come, poi? A Concessionario fisso o scorrevole?) successione mortis causa negli aspetti patrimonialistici dei sepolcri privati nei cimiteri, comunione sul bene sepolcro attorno cui gravitano diritti personalissimi e di gestione, legittime aspettative proiettate nell’oscuro post mortem. Ci sarebbe molto materiale da scrutinare prima di addivenire ad una soluzione ragionevole al caso da Lei proposto.
      Le dico solo, per incuriosirLa ulteriormente, che il trasferimento per atti inter vivos, cioè a contenuto privatistico, dell’intestazione in una concessione cimiteriale è VIETATO almeno a far data dal 10 febbraio 1976, quindi non proprio l’altro ieri. Si tratterrebbe, quindi, di ricostruire tutti i titoli di sepoltura vantati dalle persone effettivamente coinvolte nella lite (o presunta tale) sulla tomba, vagliarne la legittimità in una lettura a rime parallele tra regolamento comunale di polizia mortuaria ed atto concessorio. Non è semplice, nè – capiamoci subito – può essere gratuito. Istruire questa pratica, affinchè vi siano finalmente chiarezza di ruoli, limiti e responsabilità nei co-titolari e consapevolezza dei diritti da esercitare, comporta un costo economico. C’è un preciso tariffario cui fare riferimento (https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf). Se si vuole il parere motivato di un professionista si deve anche accettare l’onere corrispondente. I quesiti on demand a prescindere dalle Sue personali urgenze di solerzia e rapidità vengono evasi solitamente entro tre giorni lavorativi. Ci pare un tempo ragionevole e breve.

  4. Buongiorno, il Comune mi ha inviato una comunicazione di revoca del loculo dove, in forza di concessione perpetua è sepolto mio nonno dal 1967. Ovvero di poter prorogare/rinnovare la concessione per altri 50 anni al costo pari o maggiore dei nuovi loculi, “motivando” che ricorrono le condizioni di cui:
    >>> ….che ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990,
    n. 285 e dell’art. 44, comma 3, del Regolamento dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria del
    29 aprile 2023, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni
    (rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. N. 803/1975), sono revocate
    quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, in quanto si è in presenza di
    una grave situazione di insufficienza del cimitero comunale rispetto al presunto
    fabbisogno del Comune di Micigliano e, attualmente, non è possibile provvedere tempestivamente
    all’ampliamento del cimitero stesso<<<<<:
    A mio parere delle tre condizioni richieste per poter revocare il loculo, ne esiste soltanto una: """non utilizzo da oltre 50 anni"". Infatti: 1) nell'area cimiteriale esiste una ampia area di terreno libera; 2) ci sono alcuni loculi disponibili per le esigenze istituzionali del Comune.
    Gentilmente chiedo: In caso di ricorso al TAR come posso dimostrare la mancanza delle altre due condizioni? e soprattutto, mi conviene? Ringrazio, resto in attesa e saluto. Carlo M.

    1. X Carlo,

      si consiglia preliminarmente di consultare questa reading list che Le propongo. La consulti con calma, prima di intraprendere ogni possibile azione legale.

      La revoca delle concessioni – funerali.org
      Istituto della “Revoca”, una mission impossible – 2/2 – funerali.org
      https://www.funerali.org/giurisprudenza/le-risalenti-concessioni-perpetue-possono-essere-oggetto-di-revoca-69211.html

      Lei, gentile Carlo, formula un quesito molto circostanziato e preciso, citando sequenze di fatti, atti e relative norme giuridiche succedutesi nel tempo.
      Occorre inquadrare bene diversi istituti, il loro perimetro di azione temporale, gli ambiti di competenza ed i rimedi anche extra giudiziali che la Legge pone a difesa del cittadino, quando il potere amministrativo ecceda dai suoi naturali limiti costituzionali.
      Le consigliamo di rivolgersi ad un legale e valutare se sussistano o meno gli estremi per un ricorso, i tempi e i costi del ricorso, in relazione al valore dell’uso del manufatto.
      La situazione da lei illustrata configura una effettiva consulenza legale.
      La invito a valutare i pro e i contro prima di decidere se fare acquiescenza (ossia accettare la Decisione del Comune, senz’altro ben articolata e supportata in diritto) o resistere, nelle opportune sedi.
      La P.A. di solito è ben accorta nell’impostare provvedimenti ablativi (ossia capaci di incidere negativamente nella sfera giuridica del privato cittadino) come la REVOCA, anche per la sua intrinseca gravità, spesso foriera di prevedibili liti avanti il TAR.
      Se Lei decidesse, preliminarmente al fatto di rivolgersi ad un legale, di chiedere a questa redazione una ricognizione anche dogmatica dei principali sistemi di norme coinvolti e la elencazione delle sentenze in materia, quale materiale specifico ad uso suo e del professionista da Lei incaricato, dovrà seguire le procedure a titolo oneroso, indicate al seguente link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf

  5. Buongiorno, alla morte di un figlio maggiorenne e successiva richiesta di cremazione, ci viene giustamente richiesta la firma di entrambi i genitori. In questo caso però la madre del defunto è invalida al 100% e il padre ha la sua tutela per decreto di Amministratore di sostegno dal tribunale ordinario. Quali norme regolano un caso di questo tipo, visto che non può firmare per lei per autorizzare la cremazione?
    Grazie Manila

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.